| | [Esteri] Alleanza con la Francia | |
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Autore | Messaggio |
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F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| Titolo: [Esteri] Alleanza con la Francia 12/07/12, 04:11 pm | |
| Ieri sera ho parlato con l'Alto Ambasciatore Reale di Francia (una sorta di Gran Ciambellano) e la Francia sarebbe interessata a un'alleanza con noi. Pensavo di andare io stesso a Parigi. Ful, cosa ne pensi? E soprattutto, puoi avvisare Federica? |
| | | Ful71
Numero di messaggi : 2619 Data d'iscrizione : 26.10.09
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 12/07/12, 10:35 pm | |
| Concordo, la linea generale in politica estera dovrebbe tendere ai soli rapporti con altre Corone IG, lasciando col tempo decadere i rapporti diretti con le provincie da loro dipendenti
Avviso l'ambasciatrice che vi presenterete di persona presso la Corte francese.
Io non posso esservi d'aiuto per la lingua, consiglio che vi affianchi il Cancelliere, se ha dimestichezza col loro idioma, o la stessa Federica. |
| | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| | | | Thomas.leon
Numero di messaggi : 697 Data d'iscrizione : 24.06.10
| | | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 21/10/12, 01:35 pm | |
| E arrivata la loro controproposta al nostro trattato, in poche parole hanno quasi cambiato qualche articolo o parole e il nome del trattato - Citazione :
- Bozza del trattato di Capri
Nella loro Grande e Luminosa Saggezza, le loro Maestà Ferenc Petrus Vasa degli Asdurgi 'F.petrus' re del Regno delle due Sicilie e Louis 'Vonafred' di Varenne Salmo Salar Re del Regno di Francia riuniti nella città di Capri, con questo trattato intendono unire i loro regni in un legame di Amicizia e fratellanza indissolubile.
Sezione I - riconoscimento
Il Regno di Francia riconosce il Regno delle due Sicilie come stato sovrano e indipendente, riconosce le istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini. Il Regno di Francia riconosce la sovranità del Regno delle due Sicilie, sulle isole di Sicilia e Sardegna.
Il Regno delle due Sicilie riconosce il Regno di Francia come stato sovrano e indipendente, riconosce le sue istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini.
Articolo II - ambasciatori
Il Regno di Francia concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie sul suolo francese, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno di Francia.
Il Regno delle due Sicilie concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno di Francia sul suolo siciliano, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie.
Articolo III - ambasciate
Il Regno di Francia permette all'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie di creare un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.
Il Regno delle due Sicilie permette all'ambasciatore del Regno di Francia di costruire un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.
Articolo IV - scambio continuo di informazioni
Il Regno di Francia, con il presente trattato, garantisce al Regno delle due Sicilie la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno di Francia mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo francese.
Il Regno delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantisce al Regno di Francia la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo siciliano.
Articolo V - cooperazione giudiziaria
Il Regno di Francia qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno delle Due Sicilie, si nascondesse sul territorio francese, sarà compito delle autorità francesi prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno delle Due Sicilie presso uno dei tribunali del Regno di Francia. Sarà dunque compito dell'ambasciatore duosiciliano informare la controparte francese di tale necessità da parte del Regno delle Due Sicilie.
Il Regno delle Due Sicilie qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno di Francia, si nascondesse sul territorio duosiciliano, sarà compito delle autorità duosiciliane prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno di Francia presso uno dei tribunali del Regno delle Due Sicilie. Sarà dunque compito dell'ambasciatore francese informare la controparte duosiciliana di tale necessità da parte del Regno di Francia..
Articolo VI - cooperazione militare
Il Regno di Francia, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno delle due Sicilie una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate francesi siano esse truppe di terra o di mare.
Il Regno delle Due Sicilie, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno di Francia una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate siciliane siano esse truppe di terra o di mare.
Articolo VII - mutuo soccorso
Il Regno di Francia con il presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale delle Due Sicilie dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno di Francia sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.
Il Regno delle Due Sicilie con il presente trattato garantisce al Regno di Francia il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale di Francia dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno delle Due Sicilie sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.
Articolo VIII - consultazione in caso di guerra
In caso di guerra contro o al fianco di una terza potenza i firmatari dovranno, tramite i loro ambasciatori discutere della situazione.
Articolo IX - Costruzione di navi da guerra
Il Regno di Francia per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno delle Due Sicilie di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno delle Due Sicilie volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie dei ducati necessari per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo francese avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore francese farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno di Francia garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.
Il Regno delle Due Sicilie per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno di Francia di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno di Francia volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie e dei ducati per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo duosiciliano avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore duosiciliano farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno delle Due Sicilie garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.
Articolo X - commercio di beni di lusso
Il Regno di Francia si è impegnata ad offrire al Regno delle due Sicilie i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.
Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore di Francia fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo francese alla sua controparte. L'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.
Il Regno delle Due Sicilie si è impegnata ad offrire al Regno di Francia i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.
Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore Siciliano fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo siciliano alla sua controparte. L'Ambasciatore dei Francia fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.
Articolo XI - scambio culturale
Il Regno di Francia incoraggerà gli scambi culturali con il Regno delle Due Sicilie, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Parigi.
Il Regno delle due Sicilie incoraggerà gli scambi culturali con il Regno di Francia, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Napoli.
Articolo XII - entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dal giorno della sua retifica.
Articolo XIII - modifica del trattato
Seguendo questo trattato può essere modificato dopo la consultazione tra i firmatari. Il trattato sarà aggiornato congiuntamente dagli ambasciatori dei due regni. La modifica, per essere valida, deve essere ratificata dai regnanti dei regni di Francia e delle Due Sicilie
Articolo XIV - annullamento del trattato
Il seguente trattato può essere annullato se: - le due parti sono d'accordo sul suo annullamento - una delle due parti lo infrange
Firmato a Capri il giorno del mese di XX XX, nell'anno del Signore XXXX
firma del re del Regno delle due Sicilie
firma del cancelliere del Regno delle due Sicilie
firma del ministro degli affari esteri del Regno delle due Sicilie
firma dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dal Regno di Francia
firma del re di Francia
firma dell'ambasciatore di Francia nel Regno delle due Sicilie Edit da finire di sistemare
Ultima modifica di Aurora_ il 22/10/12, 02:11 am - modificato 3 volte. |
| | | Thomas.leon
Numero di messaggi : 697 Data d'iscrizione : 24.06.10
| | | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| | | | Eriti
Numero di messaggi : 353 Data d'iscrizione : 26.06.09
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 21/10/12, 05:31 pm | |
| - Aurora_ ha scritto:
- Eheheh poi lo sistemo una volta firmato^^
Sarebbe invece il caso che la rivisitazione delle traduzione avvenisse ora, prima della firma, in caso in cui alcuni punti devono essere discussi. Per esempio, l'articolo sul mutuo soccorso: - Citazione :
- Articolo VII - mutuo soccorso
Il Regno di Francia dal presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari sulla sua disponibilità umana e materiale apprezzato sul caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale delle due Sicilie era appena atterrato sulla testa del rappresentante o un simpatizzante, anche eletto, un gruppo di eretici o mercenari, il Regno di Francia sarebbe stato poi rilasciato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare contro il regnante.
Il Regno delle due Sicilie dal presente trattato garantisce alla Francia il sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari sulla sua disponibilità umane e materiali, apprezzato sul caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale di Francia è venuto ad atterrare sulla testa del rappresentante o un simpatizzante, anche eletto, un gruppo di eretici o mercenari, il Regno delle due - Sicilie sarebbe poi essere sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare contro il regnante. Che diamine si intente nella parte evidenziata? Per ora mi pare un buon trattato, forse si pretende troppe firme alla fine, ma io sono della vecchia guardia, dove in un trattato bastavano le firme dei Sovrani. |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 21/10/12, 05:38 pm | |
| Eh vostra Maestà non l'ho tradotto io ma è stato il loro ambasciatore che mi dicono abbia origini veneziane dunque l'italica lingua dovrebbe saperla, a me hanno dato solo questa e nemmeno la parte in francese. Vedrò di sistemare, chiedo scusa.
Per quanto riguarda quanto scritto da voi in neretto intenda che in caso salisse al trono un eretico/mercenario o filo eretico/mercenario il loro regno sarebbe sollevato da ogni obbligo.
Edit: Mentre sto correggendo sto notando che hanno usato il nostro trattato modificandone qualche parole e frase, non comprendo perché non hanno usato quella bozza che era molto più facile da leggere. |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 22/10/12, 02:12 am | |
| Il trattato è a posto, se per voi va bene io lo firmerei e rimanderei ai francesi, in questo modo chiudiamo questo capitolo e possiamo anche iniziare a costruire le caracche - Citazione :
- Projet de traité de Capri
Dans leur grande et lumineuse sagesse, leur Majesté Ferenç Petrus Vasa degli Asdurgi " F.petrus" Roi du Royaume des Deux Siciles et Louis ‘Vonafred' de Varenne Salmo Salar du Royaume de France réunis dans la ville de Capri ont décidé de se rejoindre à ce traité leurs règnes dans un lien d'amitié et de fraternité indissoluble.
Article I - De la reconnaissance
Le Royaume de France reconnaît le Royaume des Deux-Siciles comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières. Le Royaume de France reconnaît la souveraineté du Royaume des Deux-Siciles, sur les îles de la Sicile et la Sardaigne.
Le Royaume des Deux-Siciles reconnaît le Royaume de France comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières.
Article II - Ambassadeurs
Le Royaume de France accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles sur le sol français, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume de France.
Le Royaume des Deux-Siciles accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume de France sur le sol sicilien, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume des Deux-Siciles.
Article III - Ambassades
Le Royaume de France permet à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.
Le Royaume des Deux-Siciles permet à l'Ambassadeur du Royaume de France l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.
Article IV - Echange continu d'informations
Le Royaume de France, par ce traité, garantit au Royaume des Deux-Siciles sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol français.
Le Royaume des Deux-Siciles, par ce traité, garantit au Royaume de France sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol Sicilien.
Article V - Coopération judiciaire
Le Royaume de France, si un criminel échappe à la justice du Royaume des Deux-Siciles et se réfugie sur le territoire français, pourra être chargé par les autorités siciliennes de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume des Deux-Siciles. Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur sicilien d'informer son homologue français de la part du Royaume des Deux-Siciles.
Le Royaume des Deux-Siciles, si un criminel échappe à la justice du Royaume de France et se réfugie sur le territoire des Deux-Siciles, pourra être chargé par les autorités françaises de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume de France. Ce sera la tâche de l'Ambassadeur Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur français d'informer son homologue sicilien de la part du Royaume de France.
Article VI - Coopération militaire
Le Royaume de France, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume des Deux-Siciles un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.
Le Royaume des Deux-Siciles, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume de France, un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.
Article VII - Aide mutuelle
Le Royaume de France par ce traité garantit au Royaume des Deux-Siciles son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.
Cependant, si la couronne royale des Deux-Siciles venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume de France serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.
Le Royaume des Deux-Siciles par ce traité garantit au Royaume de France son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.
Cependant, si la couronne royale de France venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume des Deux-Siciles serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.
Article VIII - Consultation en cas de guerre
En cas d'entrée en guerre contre ou aux côtés d'un tiers, les signataires de ce traité s'obligent à se tenir informés par l'intermédiaire de leur Ambassadeur Royal respectif afin de discuter de la situation.
Article IX - La construction de navires de guerre
Le Royaume de France, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume des Deux-Siciles de construire des navires de guerre dans ses ports. Si le Royaume des Deux-Siciles souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume de France, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume de France garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.
Le Royaume des Deux-Siciles, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume de France de construire des navires de guerre de ses ports. Si le Royaume de France souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume des Deux-Siciles, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume des Deux-Siciles garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.
Article X - Le commerce de produits de luxe
Le Royaume de France s'engage à proposer au Royaume des Deux-Siciles les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.
Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol français à son homologue. L'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles informera son homologue des produits de luxe souhaités.
Le Royaume des Deux-Siciles s'engage à proposer au Royaume de France les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.
Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol sicilien. L'Ambassadeur du Royaume de France informera son homologue des produits de luxe souhaités.
Article XI - Échange culturel
Le Royaume de France encouragera les échanges culturels avec le Royaume des Deux-Siciles, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal à Paris.
Le Royaume des Deux-Siciles encouragera les échanges culturels avec le Royaume de France, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal de Naples.
Article XII - Entrée en vigueur du traité
Ce traité entrera en vigueur à compter du jour de sa ratification.
Article XIII - Modification du traité
Le présent traité suivant peut être modifié après consultation entre les parties signataires. Le traité sera remanié conjointement par les ambassadeurs des deux Royaumes. La modification, pour être valide, doit être ratifiée par les régnants des Royaumes de France et des Deux-Siciles.
Article XIV - Annulation du traité
Le présent traité sera annulé si :
- Les deux parties ont convenu de l'annulation - Une des parties enfreint l'un des articles
Signé à Capri le jour XX du mois XX en l'an du Seigneur XXXX
Signature du roi du Royaume des Deux-Siciles
Signature du chancelier du Royaume des Deux-Siciles
Signature du ministre des affaires étrangères du Royaume des Deux-Siciles
Signature de l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles par le Royaume de France
Signature du roi du Royaume de France
Signature de l'Ambassadeur du Royaume de France au Royaume des Deux-Siciles - Citazione :
- Bozza del trattato di Capri
Nella loro Grande e Luminosa Saggezza, le loro Maestà Ferenc Petrus Vasa degli Asdurgi 'F.petrus' re del Regno delle due Sicilie e Louis 'Vonafred' di Varenne Salmo Salar Re del Regno di Francia riuniti nella città di Capri, con questo trattato intendono unire i loro regni in un legame di Amicizia e fratellanza indissolubile.
Sezione I - riconoscimento
Il Regno di Francia riconosce il Regno delle due Sicilie come stato sovrano e indipendente, riconosce le istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini. Il Regno di Francia riconosce la sovranità del Regno delle due Sicilie, sulle isole di Sicilia e Sardegna.
Il Regno delle due Sicilie riconosce il Regno di Francia come stato sovrano e indipendente, riconosce le sue istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini.
Articolo II - ambasciatori
Il Regno di Francia concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie sul suolo francese, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno di Francia.
Il Regno delle due Sicilie concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno di Francia sul suolo siciliano, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie.
Articolo III - ambasciate
Il Regno di Francia permette all'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie di creare un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.
Il Regno delle due Sicilie permette all'ambasciatore del Regno di Francia di costruire un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.
Articolo IV - scambio continuo di informazioni
Il Regno di Francia, con il presente trattato, garantisce al Regno delle due Sicilie la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno di Francia mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo francese.
Il Regno delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantisce al Regno di Francia la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo siciliano.
Articolo V - cooperazione giudiziaria
Il Regno di Francia qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno delle Due Sicilie, si nascondesse sul territorio francese, sarà compito delle autorità francesi prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno delle Due Sicilie presso uno dei tribunali del Regno di Francia. Sarà dunque compito dell'ambasciatore duosiciliano informare la controparte francese di tale necessità da parte del Regno delle Due Sicilie.
Il Regno delle Due Sicilie qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno di Francia, si nascondesse sul territorio duosiciliano, sarà compito delle autorità duosiciliane prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno di Francia presso uno dei tribunali del Regno delle Due Sicilie. Sarà dunque compito dell'ambasciatore francese informare la controparte duosiciliana di tale necessità da parte del Regno di Francia..
Articolo VI - cooperazione militare
Il Regno di Francia, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno delle due Sicilie una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate francesi siano esse truppe di terra o di mare.
Il Regno delle Due Sicilie, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno di Francia una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate siciliane siano esse truppe di terra o di mare.
Articolo VII - mutuo soccorso
Il Regno di Francia con il presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale delle Due Sicilie dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno di Francia sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.
Il Regno delle Due Sicilie con il presente trattato garantisce al Regno di Francia il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale di Francia dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno delle Due Sicilie sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.
Articolo VIII - consultazione in caso di guerra
In caso di guerra contro o al fianco di una terza potenza i firmatari dovranno, tramite i loro ambasciatori discutere della situazione.
Articolo IX - Costruzione di navi da guerra
Il Regno di Francia per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno delle Due Sicilie di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno delle Due Sicilie volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie dei ducati necessari per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo francese avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore francese farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno di Francia garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.
Il Regno delle Due Sicilie per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno di Francia di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno di Francia volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie e dei ducati per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo duosiciliano avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore duosiciliano farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno delle Due Sicilie garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.
Articolo X - commercio di beni di lusso
Il Regno di Francia si è impegnata ad offrire al Regno delle due Sicilie i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.
Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore di Francia fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo francese alla sua controparte. L'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.
Il Regno delle Due Sicilie si è impegnata ad offrire al Regno di Francia i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.
Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore Siciliano fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo siciliano alla sua controparte. L'Ambasciatore dei Francia fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.
Articolo XI - scambio culturale
Il Regno di Francia incoraggerà gli scambi culturali con il Regno delle Due Sicilie, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Parigi.
Il Regno delle due Sicilie incoraggerà gli scambi culturali con il Regno di Francia, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Napoli.
Articolo XII - entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dal giorno della sua retifica.
Articolo XIII - modifica del trattato
Seguendo questo trattato può essere modificato dopo la consultazione tra i firmatari. Il trattato sarà aggiornato congiuntamente dagli ambasciatori dei due regni. La modifica, per essere valida, deve essere ratificata dai regnanti dei regni di Francia e delle Due Sicilie
Articolo XIV - annullamento del trattato
Il seguente trattato può essere annullato se: - le due parti sono d'accordo sul suo annullamento - una delle due parti lo infrange
Firmato a Capri il giorno XX del mese XX , nell'anno del Signore XXXX
firma del re del Regno delle due Sicilie
firma del cancelliere del Regno delle due Sicilie
firma del ministro degli affari esteri del Regno delle due Sicilie
firma dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dal Regno di Francia
firma del re di Francia
firma dell'ambasciatore di Francia nel Regno delle due Sicilie |
| | | Eriti
Numero di messaggi : 353 Data d'iscrizione : 26.06.09
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 22/10/12, 06:56 pm | |
| - Citazione :
- Bozza del trattato di Capri
Nella loro Grande e Luminosa Saggezza, le loro Maestà Ferenc Petrus Vasa degli Asdurgi 'F.petrus' Re del Regno delle due Sicilie e Louis 'Vonafred' di Varenne Salmo Salar Re del Regno di Francia riuniti nella città di Capri, con questo trattato intendono unire i loro Regni in un legame di Amicizia e Fratellanza indissolubile.
Sezione I - riconoscimento
Il Regno di Francia riconosce il Regno delle due Sicilie come stato sovrano e indipendente, riconosce le istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini. Il Regno di Francia riconosce la sovranità del Regno delle due Sicilie, sulle isole di Sicilia e Sardegna.
Il Regno delle due Sicilie riconosce il Regno di Francia come stato sovrano e indipendente, riconosce le sue istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini.
Articolo II - ambasciatori
Il Regno di Francia concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie sul suolo francese, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno di Francia.
Il Regno delle due Sicilie concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno di Francia sul suolo siciliano, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie.
Articolo III - ambasciate
Il Regno di Francia permette all'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie di creare un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.
Il Regno delle due Sicilie permette all'ambasciatore del Regno di Francia di costruire un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.
Articolo IV - scambio continuo di informazioni
Il Regno di Francia, con il presente trattato, garantisce al Regno delle due Sicilie la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno di Francia mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo francese.
Il Regno delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantisce al Regno di Francia la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo siciliano.
Articolo V - cooperazione giudiziaria
Il Regno di Francia qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno delle Due Sicilie, si nascondesse sul territorio francese, sarà compito delle autorità francesi prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno delle Due Sicilie presso uno dei tribunali del Regno di Francia. Sarà dunque compito dell'ambasciatore duosiciliano informare la controparte francese di tale necessità da parte del Regno delle Due Sicilie.
Il Regno delle Due Sicilie qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno di Francia, si nascondesse sul territorio duosiciliano, sarà compito delle autorità duosiciliane prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno di Francia presso uno dei tribunali del Regno delle Due Sicilie. Sarà dunque compito dell'ambasciatore francese informare la controparte duosiciliana di tale necessità da parte del Regno di Francia..
Articolo VI - cooperazione militare
Il Regno di Francia, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno delle due Sicilie una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate francesi siano esse truppe di terra o di mare.
Il Regno delle Due Sicilie, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno di Francia una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate siciliane siano esse truppe di terra o di mare.
Articolo VII - mutuo soccorso
Il Regno di Francia con il presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale delle Due Sicilie dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno di Francia sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.
Il Regno delle Due Sicilie con il presente trattato garantisce al Regno di Francia il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale di Francia dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno delle Due Sicilie sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.
Articolo VIII - consultazione in caso di guerra
In caso di guerra contro o al fianco di una terza potenza i firmatari dovranno, tramite i loro ambasciatori discutere della situazione.
Articolo IX - Costruzione di navi da guerra
Il Regno di Francia per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno delle Due Sicilie di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno delle Due Sicilie volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie dei ducati necessari per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo francese avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore francese farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno di Francia garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.
Il Regno delle Due Sicilie per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno di Francia di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno di Francia volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie e dei ducati per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo duosiciliano avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore duosiciliano farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno delle Due Sicilie garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.
Articolo X - commercio di beni di lusso
Il Regno di Francia si impegna ad offrire al Regno delle due Sicilie i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.
Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore di Francia fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo francese alla sua controparte. L'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.
Il Regno delle Due Sicilie si impegna ad offrire al Regno di Francia i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.
Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore Duosiciliano fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo duosiciliano alla sua controparte. L'Ambasciatore dei Francia fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.
Articolo XI - scambio culturale
Il Regno di Francia incoraggerà gli scambi culturali con il Regno delle Due Sicilie, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Parigi.
Il Regno delle due Sicilie incoraggerà gli scambi culturali con il Regno di Francia, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Napoli.
Articolo XII - entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dal giorno della sua ratifica.
Articolo XIII - modifica del trattato
Il presente trattato può essere modificato dopo la consultazione tra i firmatari. Il trattato sarà aggiornato congiuntamente dagli ambasciatori dei due regni. La modifica, per essere valida, deve essere ratificata dai Regnanti dei regni di Francia e delle Due Sicilie
Articolo XIV - annullamento del trattato
Il seguente trattato può essere annullato se: - le due parti sono d'accordo sul suo annullamento; - una delle due parti lo infrange.
Firmato a Capri il giorno XX del mese XX , nell'anno del Signore XXXX
firma del re del Regno delle due Sicilie
firma del cancelliere del Regno delle due Sicilie
firma del ministro degli affari esteri del Regno delle due Sicilie
firma dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dal Regno di Francia
firma del re di Francia
firma dell'ambasciatore di Francia nel Regno delle due Sicilie Alcuni aggiustamenti grammaticali di poco conto. Sono in dubbio sull'articolo VI. Dare l'esatto quantitativo dell'apparato bellico non so quanto possa essere saggio. E rimango perplessa sulla quantità delle firme. La Francia presenta solo 2 firme, Re e Ambasciatore (che mi sembra non esserci), mentre il Regno si presenta con 4 firme? Mi sembra un'ostentazione eccessiva e inutile. Sarei per tenere solo le firme dei Sovrani, del Gran Ciambellano Reale Francese e del Ministro degli Esteri Duosiciliano, che poi sono quelle che realmente contano. |
| | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| | | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 22/10/12, 11:02 pm | |
| Vostra maestà la Francia a meno truppe di quello che possiamo immaginarci vedendo la sua grandezza territoriale per questo devo valutare attentamente, nell'ultimo periodo diverse ribellioni stanno facendo disgregare il Regno di Francia, la parte sicura se possiamo dirla e formata dal Dominio Reale. |
| | | sofiasperanza
Numero di messaggi : 939 Data d'iscrizione : 04.06.12
| | | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| | | | Thomas.leon
Numero di messaggi : 697 Data d'iscrizione : 24.06.10
| | | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 24/10/12, 07:56 pm | |
| - Citazione :
- Vostra maestà la Francia a meno
truppe di quello che possiamo immaginarci vedendo la sua grandezza territoriale per questo devo valutare attentamente, nell'ultimo periodo diverse ribellioni stanno facendo disgregare il Regno di Francia, la parte sicura se possiamo dirla e formata dal Dominio Reale. Per questo conviene tenere l'art. VI così com'è. Avete il Nostro consenso. |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 24/10/12, 08:41 pm | |
| Procedo ad inserire la vostra firma e quella del Ministro degli Esteri sia sulla copia francese che italiana per poi inoltrarla a Parigi. |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 24/10/12, 10:04 pm | |
| - Citazione :
- Trattato di Capri
Nella loro Grande e Luminosa Saggezza, le loro Maestà Ferenc Petrus Vasa degli Asdurgi 'F.petrus' Re del Regno delle due Sicilie e Louis 'Vonafred' di Varenne Salmo Salar Re del Regno di Francia riuniti nella città di Capri, con questo trattato intendono unire i loro Regni in un legame di Amicizia e Fratellanza indissolubile.
Sezione I - riconoscimento
Il Regno di Francia riconosce il Regno delle due Sicilie come stato sovrano e indipendente, riconosce le istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini. Il Regno di Francia riconosce la sovranità del Regno delle due Sicilie, sulle isole di Sicilia e Sardegna.
Il Regno delle due Sicilie riconosce il Regno di Francia come stato sovrano e indipendente, riconosce le sue istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini.
Articolo II - ambasciatori
Il Regno di Francia concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie sul suolo francese, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno di Francia.
Il Regno delle due Sicilie concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno di Francia sul suolo siciliano, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie.
Articolo III - ambasciate
Il Regno di Francia permette all'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie di creare un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.
Il Regno delle due Sicilie permette all'ambasciatore del Regno di Francia di costruire un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.
Articolo IV - scambio continuo di informazioni
Il Regno di Francia, con il presente trattato, garantisce al Regno delle due Sicilie la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno di Francia mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo francese.
Il Regno delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantisce al Regno di Francia la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo siciliano.
Articolo V - cooperazione giudiziaria
Il Regno di Francia qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno delle Due Sicilie, si nascondesse sul territorio francese, sarà compito delle autorità francesi prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno delle Due Sicilie presso uno dei tribunali del Regno di Francia. Sarà dunque compito dell'ambasciatore duosiciliano informare la controparte francese di tale necessità da parte del Regno delle Due Sicilie.
Il Regno delle Due Sicilie qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno di Francia, si nascondesse sul territorio duosiciliano, sarà compito delle autorità duosiciliane prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno di Francia presso uno dei tribunali del Regno delle Due Sicilie. Sarà dunque compito dell'ambasciatore francese informare la controparte duosiciliana di tale necessità da parte del Regno di Francia..
Articolo VI - cooperazione militare
Il Regno di Francia, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno delle due Sicilie una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate francesi siano esse truppe di terra o di mare.
Il Regno delle Due Sicilie, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno di Francia una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate siciliane siano esse truppe di terra o di mare.
Articolo VII - mutuo soccorso
Il Regno di Francia con il presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale delle Due Sicilie dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno di Francia sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.
Il Regno delle Due Sicilie con il presente trattato garantisce al Regno di Francia il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale di Francia dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno delle Due Sicilie sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.
Articolo VIII - consultazione in caso di guerra
In caso di guerra contro o al fianco di una terza potenza i firmatari dovranno, tramite i loro ambasciatori discutere della situazione.
Articolo IX - Costruzione di navi da guerra
Il Regno di Francia per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno delle Due Sicilie di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno delle Due Sicilie volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie dei ducati necessari per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo francese avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore francese farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno di Francia garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.
Il Regno delle Due Sicilie per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno di Francia di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno di Francia volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie e dei ducati per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo duosiciliano avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore duosiciliano farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno delle Due Sicilie garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.
Articolo X - commercio di beni di lusso
Il Regno di Francia si impegna ad offrire al Regno delle due Sicilie i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.
Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore di Francia fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo francese alla sua controparte. L'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.
Il Regno delle Due Sicilie si impegna ad offrire al Regno di Francia i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.
Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore Duosiciliano fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo duosiciliano alla sua controparte. L'Ambasciatore dei Francia fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.
Articolo XI - scambio culturale
Il Regno di Francia incoraggerà gli scambi culturali con il Regno delle Due Sicilie, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Parigi.
Il Regno delle due Sicilie incoraggerà gli scambi culturali con il Regno di Francia, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Napoli.
Articolo XII - entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dal giorno della sua ratifica.
Articolo XIII - modifica del trattato
Il presente trattato può essere modificato dopo la consultazione tra i firmatari. Il trattato sarà aggiornato congiuntamente dagli ambasciatori dei due regni. La modifica, per essere valida, deve essere ratificata dai Regnanti dei regni di Francia e delle Due Sicilie
Articolo XIV - annullamento del trattato
Il seguente trattato può essere annullato se: - le due parti sono d'accordo sul suo annullamento; - una delle due parti lo infrange.
Firmato a Capri il giorno XX del mese XX , nell'anno del Signore XXXX
Firma del Re del Regno delle due Sicilie
firma del ministro degli affari esteri del Regno delle due Sicilie
firma del re di Francia
firma dell'ambasciatore di Francia nel Regno delle due Sicilie - Citazione :
- Traité de Capri
Dans leur grande et lumineuse sagesse, leur Majesté Ferenç Petrus Vasa degli Asdurgi " F.petrus" Roi du Royaume des Deux Siciles et Louis ‘Vonafred' de Varenne Salmo Salar du Royaume de France réunis dans la ville de Capri ont décidé de se rejoindre à ce traité leurs règnes dans un lien d'amitié et de fraternité indissoluble.
Article I - De la reconnaissance
Le Royaume de France reconnaît le Royaume des Deux-Siciles comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières. Le Royaume de France reconnaît la souveraineté du Royaume des Deux-Siciles, sur les îles de la Sicile et la Sardaigne.
Le Royaume des Deux-Siciles reconnaît le Royaume de France comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières.
Article II - Ambassadeurs
Le Royaume de France accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles sur le sol français, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume de France.
Le Royaume des Deux-Siciles accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume de France sur le sol sicilien, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume des Deux-Siciles.
Article III - Ambassades
Le Royaume de France permet à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.
Le Royaume des Deux-Siciles permet à l'Ambassadeur du Royaume de France l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.
Article IV - Echange continu d'informations
Le Royaume de France, par ce traité, garantit au Royaume des Deux-Siciles sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol français.
Le Royaume des Deux-Siciles, par ce traité, garantit au Royaume de France sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol Sicilien.
Article V - Coopération judiciaire
Le Royaume de France, si un criminel échappe à la justice du Royaume des Deux-Siciles et se réfugie sur le territoire français, pourra être chargé par les autorités siciliennes de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume des Deux-Siciles. Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur sicilien d'informer son homologue français de la part du Royaume des Deux-Siciles.
Le Royaume des Deux-Siciles, si un criminel échappe à la justice du Royaume de France et se réfugie sur le territoire des Deux-Siciles, pourra être chargé par les autorités françaises de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume de France. Ce sera la tâche de l'Ambassadeur Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur français d'informer son homologue sicilien de la part du Royaume de France.
Article VI - Coopération militaire
Le Royaume de France, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume des Deux-Siciles un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.
Le Royaume des Deux-Siciles, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume de France, un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.
Article VII - Aide mutuelle
Le Royaume de France par ce traité garantit au Royaume des Deux-Siciles son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.
Cependant, si la couronne royale des Deux-Siciles venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume de France serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.
Le Royaume des Deux-Siciles par ce traité garantit au Royaume de France son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.
Cependant, si la couronne royale de France venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume des Deux-Siciles serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.
Article VIII - Consultation en cas de guerre
En cas d'entrée en guerre contre ou aux côtés d'un tiers, les signataires de ce traité s'obligent à se tenir informés par l'intermédiaire de leur Ambassadeur Royal respectif afin de discuter de la situation.
Article IX - La construction de navires de guerre
Le Royaume de France, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume des Deux-Siciles de construire des navires de guerre dans ses ports. Si le Royaume des Deux-Siciles souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume de France, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume de France garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.
Le Royaume des Deux-Siciles, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume de France de construire des navires de guerre de ses ports. Si le Royaume de France souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume des Deux-Siciles, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume des Deux-Siciles garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.
Article X - Le commerce de produits de luxe
Le Royaume de France s'engage à proposer au Royaume des Deux-Siciles les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.
Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol français à son homologue. L'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles informera son homologue des produits de luxe souhaités.
Le Royaume des Deux-Siciles s'engage à proposer au Royaume de France les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.
Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol sicilien. L'Ambassadeur du Royaume de France informera son homologue des produits de luxe souhaités.
Article XI - Échange culturel
Le Royaume de France encouragera les échanges culturels avec le Royaume des Deux-Siciles, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal à Paris.
Le Royaume des Deux-Siciles encouragera les échanges culturels avec le Royaume de France, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal de Naples.
Article XII - Entrée en vigueur du traité
Ce traité entrera en vigueur à compter du jour de sa ratification.
Article XIII - Modification du traité
Le présent traité suivant peut être modifié après consultation entre les parties signataires. Le traité sera remanié conjointement par les ambassadeurs des deux Royaumes. La modification, pour être valide, doit être ratifiée par les régnants des Royaumes de France et des Deux-Siciles.
Article XIV - Annulation du traité
Le présent traité sera annulé si :
- Les deux parties ont convenu de l'annulation - Une des parties enfreint l'un des articles
Signé à Capri le jour XX du mois XX en l'an du Seigneur XXXX
Signature du roi du Royaume des Deux-Siciles
Signature du ministre des affaires étrangères du Royaume des Deux-Siciles
Signature du roi du Royaume de France
Signature de l'Ambassadeur du Royaume de France au Royaume des Deux-Siciles |
| | | Ful71
Numero di messaggi : 2619 Data d'iscrizione : 26.10.09
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 24/10/12, 10:23 pm | |
| Ho aggiornato la firma - Aurora_ ha scritto:
-
- Citazione :
- Trattato di Capri
Nella loro Grande e Luminosa Saggezza, le loro Maestà Ferenc Petrus Vasa degli Asdurgi 'F.petrus' Re del Regno delle due Sicilie e Louis 'Vonafred' di Varenne Salmo Salar Re del Regno di Francia riuniti nella città di Capri, con questo trattato intendono unire i loro Regni in un legame di Amicizia e Fratellanza indissolubile.
Sezione I - riconoscimento
Il Regno di Francia riconosce il Regno delle due Sicilie come stato sovrano e indipendente, riconosce le istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini. Il Regno di Francia riconosce la sovranità del Regno delle due Sicilie, sulle isole di Sicilia e Sardegna.
Il Regno delle due Sicilie riconosce il Regno di Francia come stato sovrano e indipendente, riconosce le sue istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini.
Articolo II - ambasciatori
Il Regno di Francia concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie sul suolo francese, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno di Francia.
Il Regno delle due Sicilie concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno di Francia sul suolo siciliano, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie.
Articolo III - ambasciate
Il Regno di Francia permette all'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie di creare un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.
Il Regno delle due Sicilie permette all'ambasciatore del Regno di Francia di costruire un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.
Articolo IV - scambio continuo di informazioni
Il Regno di Francia, con il presente trattato, garantisce al Regno delle due Sicilie la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno di Francia mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo francese.
Il Regno delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantisce al Regno di Francia la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo siciliano.
Articolo V - cooperazione giudiziaria
Il Regno di Francia qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno delle Due Sicilie, si nascondesse sul territorio francese, sarà compito delle autorità francesi prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno delle Due Sicilie presso uno dei tribunali del Regno di Francia. Sarà dunque compito dell'ambasciatore duosiciliano informare la controparte francese di tale necessità da parte del Regno delle Due Sicilie.
Il Regno delle Due Sicilie qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno di Francia, si nascondesse sul territorio duosiciliano, sarà compito delle autorità duosiciliane prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno di Francia presso uno dei tribunali del Regno delle Due Sicilie. Sarà dunque compito dell'ambasciatore francese informare la controparte duosiciliana di tale necessità da parte del Regno di Francia..
Articolo VI - cooperazione militare
Il Regno di Francia, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno delle due Sicilie una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate francesi siano esse truppe di terra o di mare.
Il Regno delle Due Sicilie, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno di Francia una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate siciliane siano esse truppe di terra o di mare.
Articolo VII - mutuo soccorso
Il Regno di Francia con il presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale delle Due Sicilie dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno di Francia sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.
Il Regno delle Due Sicilie con il presente trattato garantisce al Regno di Francia il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Tuttavia, se la corona reale di Francia dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno delle Due Sicilie sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.
Articolo VIII - consultazione in caso di guerra
In caso di guerra contro o al fianco di una terza potenza i firmatari dovranno, tramite i loro ambasciatori discutere della situazione.
Articolo IX - Costruzione di navi da guerra
Il Regno di Francia per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno delle Due Sicilie di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno delle Due Sicilie volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie dei ducati necessari per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo francese avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore francese farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno di Francia garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.
Il Regno delle Due Sicilie per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno di Francia di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno di Francia volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie e dei ducati per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo duosiciliano avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore duosiciliano farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno delle Due Sicilie garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.
Articolo X - commercio di beni di lusso
Il Regno di Francia si impegna ad offrire al Regno delle due Sicilie i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.
Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore di Francia fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo francese alla sua controparte. L'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.
Il Regno delle Due Sicilie si impegna ad offrire al Regno di Francia i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.
Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore Duosiciliano fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo duosiciliano alla sua controparte. L'Ambasciatore dei Francia fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.
Articolo XI - scambio culturale
Il Regno di Francia incoraggerà gli scambi culturali con il Regno delle Due Sicilie, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Parigi.
Il Regno delle due Sicilie incoraggerà gli scambi culturali con il Regno di Francia, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Napoli.
Articolo XII - entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dal giorno della sua ratifica.
Articolo XIII - modifica del trattato
Il presente trattato può essere modificato dopo la consultazione tra i firmatari. Il trattato sarà aggiornato congiuntamente dagli ambasciatori dei due regni. La modifica, per essere valida, deve essere ratificata dai Regnanti dei regni di Francia e delle Due Sicilie
Articolo XIV - annullamento del trattato
Il seguente trattato può essere annullato se: - le due parti sono d'accordo sul suo annullamento; - una delle due parti lo infrange.
Firmato a Capri il giorno XX del mese XX , nell'anno del Signore XXXX
Firma del Re del Regno delle due Sicilie
firma del ministro degli affari esteri del Regno delle due Sicilie
firma del re di Francia
firma dell'ambasciatore di Francia nel Regno delle due Sicilie
- Citazione :
- Traité de Capri
Dans leur grande et lumineuse sagesse, leur Majesté Ferenç Petrus Vasa degli Asdurgi " F.petrus" Roi du Royaume des Deux Siciles et Louis ‘Vonafred' de Varenne Salmo Salar du Royaume de France réunis dans la ville de Capri ont décidé de se rejoindre à ce traité leurs règnes dans un lien d'amitié et de fraternité indissoluble.
Article I - De la reconnaissance
Le Royaume de France reconnaît le Royaume des Deux-Siciles comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières. Le Royaume de France reconnaît la souveraineté du Royaume des Deux-Siciles, sur les îles de la Sicile et la Sardaigne.
Le Royaume des Deux-Siciles reconnaît le Royaume de France comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières.
Article II - Ambassadeurs
Le Royaume de France accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles sur le sol français, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume de France.
Le Royaume des Deux-Siciles accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume de France sur le sol sicilien, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume des Deux-Siciles.
Article III - Ambassades
Le Royaume de France permet à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.
Le Royaume des Deux-Siciles permet à l'Ambassadeur du Royaume de France l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.
Article IV - Echange continu d'informations
Le Royaume de France, par ce traité, garantit au Royaume des Deux-Siciles sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol français.
Le Royaume des Deux-Siciles, par ce traité, garantit au Royaume de France sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol Sicilien.
Article V - Coopération judiciaire
Le Royaume de France, si un criminel échappe à la justice du Royaume des Deux-Siciles et se réfugie sur le territoire français, pourra être chargé par les autorités siciliennes de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume des Deux-Siciles. Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur sicilien d'informer son homologue français de la part du Royaume des Deux-Siciles.
Le Royaume des Deux-Siciles, si un criminel échappe à la justice du Royaume de France et se réfugie sur le territoire des Deux-Siciles, pourra être chargé par les autorités françaises de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume de France. Ce sera la tâche de l'Ambassadeur Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur français d'informer son homologue sicilien de la part du Royaume de France.
Article VI - Coopération militaire
Le Royaume de France, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume des Deux-Siciles un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.
Le Royaume des Deux-Siciles, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume de France, un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.
Article VII - Aide mutuelle
Le Royaume de France par ce traité garantit au Royaume des Deux-Siciles son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.
Cependant, si la couronne royale des Deux-Siciles venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume de France serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.
Le Royaume des Deux-Siciles par ce traité garantit au Royaume de France son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.
Cependant, si la couronne royale de France venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume des Deux-Siciles serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.
Article VIII - Consultation en cas de guerre
En cas d'entrée en guerre contre ou aux côtés d'un tiers, les signataires de ce traité s'obligent à se tenir informés par l'intermédiaire de leur Ambassadeur Royal respectif afin de discuter de la situation.
Article IX - La construction de navires de guerre
Le Royaume de France, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume des Deux-Siciles de construire des navires de guerre dans ses ports. Si le Royaume des Deux-Siciles souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume de France, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume de France garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.
Le Royaume des Deux-Siciles, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume de France de construire des navires de guerre de ses ports. Si le Royaume de France souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume des Deux-Siciles, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume des Deux-Siciles garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.
Article X - Le commerce de produits de luxe
Le Royaume de France s'engage à proposer au Royaume des Deux-Siciles les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.
Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol français à son homologue. L'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles informera son homologue des produits de luxe souhaités.
Le Royaume des Deux-Siciles s'engage à proposer au Royaume de France les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.
Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol sicilien. L'Ambassadeur du Royaume de France informera son homologue des produits de luxe souhaités.
Article XI - Échange culturel
Le Royaume de France encouragera les échanges culturels avec le Royaume des Deux-Siciles, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal à Paris.
Le Royaume des Deux-Siciles encouragera les échanges culturels avec le Royaume de France, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal de Naples.
Article XII - Entrée en vigueur du traité
Ce traité entrera en vigueur à compter du jour de sa ratification.
Article XIII - Modification du traité
Le présent traité suivant peut être modifié après consultation entre les parties signataires. Le traité sera remanié conjointement par les ambassadeurs des deux Royaumes. La modification, pour être valide, doit être ratifiée par les régnants des Royaumes de France et des Deux-Siciles.
Article XIV - Annulation du traité
Le présent traité sera annulé si :
- Les deux parties ont convenu de l'annulation - Une des parties enfreint l'un des articles
Signé à Capri le jour XX du mois XX en l'an du Seigneur XXXX
Signature du roi du Royaume des Deux-Siciles
Signature du ministre des affaires étrangères du Royaume des Deux-Siciles
Signature du roi du Royaume de France
Signature de l'Ambassadeur du Royaume de France au Royaume des Deux-Siciles |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| | | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 26/10/12, 10:46 pm | |
| La Francia ha chiesto di ottenere giornalmente un resoconto sulla costruzione delle caracche. In modo tale da essere aggiornati giorno per giorno quando naturalmente verranno costruite. |
| | | Eriti
Numero di messaggi : 353 Data d'iscrizione : 26.06.09
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 26/10/12, 11:45 pm | |
| Il trattato non è ancora firmato in primis, e ancora manca il contratto per la costruzione delle Caracche.
Tale richiesta può rientrare nei termini contrattuali.
Mi hanno informata che Sua Maestà Vonefred è morta, è notizia confermata? |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia 26/10/12, 11:54 pm | |
| Sul forum di Francia non trovo nessun comunicato da parte delle autorità sulla morte del Re di Francia nemmeno nella sala del trono, controllerò in modo approfondito, ma secondo i miei calcoli il suo regno sarebbe finito in questo periodo. Vi farò sapere dopo che mi sarò fatta un giretto al Louvre Palazzo Reale. |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
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