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 [Esteri] Alleanza con la Francia

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F. Petrus

F. Petrus

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MessaggioTitolo: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty12/07/12, 04:11 pm

Ieri sera ho parlato con l'Alto Ambasciatore Reale di Francia (una sorta di Gran Ciambellano) e la Francia sarebbe interessata a un'alleanza con noi. Smile

Pensavo di andare io stesso a Parigi. Ful, cosa ne pensi? E soprattutto, puoi avvisare Federica? Razz
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Ful71



Maschio
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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty12/07/12, 10:35 pm

Concordo, la linea generale in politica estera dovrebbe tendere ai soli rapporti con altre Corone IG, lasciando col tempo decadere i rapporti diretti con le provincie da loro dipendenti

Avviso l'ambasciatrice che vi presenterete di persona presso la Corte francese.

Io non posso esservi d'aiuto per la lingua, consiglio che vi affianchi il Cancelliere, se ha dimestichezza col loro idioma, o la stessa Federica.
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F. Petrus

F. Petrus

Maschio
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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty12/07/12, 11:09 pm

Il Cancelliere sarà assente per qualche settimana. Ha consigliato di farsi sostituire. Qualche nome papabile?
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Thomas.leon

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty13/07/12, 03:23 pm

Penso che Aurora sia la persona più indicata per accompagnare Sua Maestà a Parigi.

Ho sostituito il Ministro Ful durante il suo mandato da Governatore, se siete d'accordo, potrebbe lui stesso farmi da sostituto durante la mia assenza Smile
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Aurora_

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Femmina
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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty21/10/12, 01:35 pm

E arrivata la loro controproposta al nostro trattato, in poche parole hanno quasi cambiato qualche articolo o parole e il nome del trattato cheers

Citazione :
Bozza del trattato di Capri

Nella loro Grande e Luminosa Saggezza, le loro Maestà Ferenc Petrus Vasa degli Asdurgi 'F.petrus' re del Regno delle due Sicilie e Louis 'Vonafred' di Varenne Salmo Salar Re del Regno di Francia riuniti nella città di Capri, con questo trattato intendono unire i loro regni in un legame di Amicizia e fratellanza indissolubile.

Sezione I - riconoscimento

Il Regno di Francia riconosce il Regno delle due Sicilie come stato sovrano e indipendente, riconosce le istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini. Il Regno di Francia riconosce la sovranità del Regno delle due Sicilie, sulle isole di Sicilia e Sardegna.

Il Regno delle due Sicilie riconosce il Regno di Francia come stato sovrano e indipendente, riconosce le sue istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini.

Articolo II - ambasciatori

Il Regno di Francia concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie sul suolo francese, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno di Francia.

Il Regno delle due Sicilie concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno di Francia sul suolo siciliano, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie.

Articolo III - ambasciate

Il Regno di Francia permette all'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie di creare un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.

Il Regno delle due Sicilie permette all'ambasciatore del Regno di Francia di costruire un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.

Articolo IV - scambio continuo di informazioni

Il Regno di Francia, con il presente trattato, garantisce al Regno delle due Sicilie la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno di Francia mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo francese.

Il Regno delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantisce al Regno di Francia la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo siciliano.

Articolo V - cooperazione giudiziaria

Il Regno di Francia qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno delle Due Sicilie, si nascondesse sul territorio francese, sarà compito delle autorità francesi prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno delle Due Sicilie presso uno dei tribunali del Regno di Francia. Sarà dunque compito dell'ambasciatore duosiciliano informare la controparte francese di tale necessità da parte del Regno delle Due Sicilie.

Il Regno delle Due Sicilie qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno di Francia, si nascondesse sul territorio duosiciliano, sarà compito delle autorità duosiciliane prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno di Francia presso uno dei tribunali del Regno delle Due Sicilie. Sarà dunque compito dell'ambasciatore francese informare la controparte duosiciliana di tale necessità da parte del Regno di Francia..

Articolo VI - cooperazione militare

Il Regno di Francia, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno delle due Sicilie una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate francesi siano esse truppe di terra o di mare.

Il Regno delle Due Sicilie, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno di Francia una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate siciliane siano esse truppe di terra o di mare.

Articolo VII - mutuo soccorso

Il Regno di Francia con il presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale delle Due Sicilie dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno di Francia sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.

Il Regno delle Due Sicilie con il presente trattato garantisce al Regno di Francia il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale di Francia dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno delle Due Sicilie sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.

Articolo VIII - consultazione in caso di guerra

In caso di guerra contro o al fianco di una terza potenza i firmatari dovranno, tramite i loro ambasciatori discutere della situazione.

Articolo IX - Costruzione di navi da guerra

Il Regno di Francia per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno delle Due Sicilie di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno delle Due Sicilie volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie dei ducati necessari per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo francese avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore francese farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno di Francia garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.

Il Regno delle Due Sicilie per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno di Francia di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno di Francia volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie e dei ducati per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo duosiciliano avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore duosiciliano farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno delle Due Sicilie garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.

Articolo X - commercio di beni di lusso

Il Regno di Francia si è impegnata ad offrire al Regno delle due Sicilie i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.

Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore di Francia fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo francese alla sua controparte. L'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.

Il Regno delle Due Sicilie si è impegnata ad offrire al Regno di Francia i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.

Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore Siciliano fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo siciliano alla sua controparte. L'Ambasciatore dei Francia fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.

Articolo XI - scambio culturale

Il Regno di Francia incoraggerà gli scambi culturali con il Regno delle Due Sicilie, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Parigi.

Il Regno delle due Sicilie incoraggerà gli scambi culturali con il Regno di Francia, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Napoli.

Articolo XII - entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore dal giorno della sua retifica.

Articolo XIII - modifica del trattato

Seguendo questo trattato può essere modificato dopo la consultazione tra i firmatari. Il trattato sarà aggiornato congiuntamente dagli ambasciatori dei due regni. La modifica, per essere valida, deve essere ratificata dai regnanti dei regni di Francia e delle Due Sicilie

Articolo XIV - annullamento del trattato

Il seguente trattato può essere annullato se:

- le due parti sono d'accordo sul suo annullamento
- una delle due parti lo infrange

Firmato a Capri il giorno del mese di XX XX, nell'anno del Signore XXXX

firma del re del Regno delle due Sicilie

firma del cancelliere del Regno delle due Sicilie

firma del ministro degli affari esteri del Regno delle due Sicilie

firma dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dal Regno di Francia

firma del re di Francia

firma dell'ambasciatore di Francia nel Regno delle due Sicilie

Edit da finire di sistemare Very Happy


Ultima modifica di Aurora_ il 22/10/12, 02:11 am - modificato 3 volte.
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Thomas.leon

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty21/10/12, 04:27 pm

Me lo sto leggendo con calma, per ora dico solo che qualcuno dovrà prendersi la briga di rivederlo grammaticalmente Neutral
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty21/10/12, 04:38 pm

Eheheh poi lo sistemo una volta firmato^^
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Eriti

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty21/10/12, 05:31 pm

Aurora_ ha scritto:
Eheheh poi lo sistemo una volta firmato^^

Sarebbe invece il caso che la rivisitazione delle traduzione avvenisse ora, prima della firma, in caso in cui alcuni punti devono essere discussi.

Per esempio, l'articolo sul mutuo soccorso:

Citazione :
Articolo VII - mutuo soccorso

Il Regno di Francia dal presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari sulla sua disponibilità umana e materiale apprezzato sul caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale delle due Sicilie era appena atterrato sulla testa del rappresentante o un simpatizzante, anche eletto, un gruppo di eretici o mercenari, il Regno di Francia sarebbe stato poi rilasciato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare contro il regnante.

Il Regno delle due Sicilie dal presente trattato garantisce alla Francia il sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari sulla sua disponibilità umane e materiali, apprezzato sul caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale di Francia è venuto ad atterrare sulla testa del rappresentante o un simpatizzante, anche eletto, un gruppo di eretici o mercenari, il Regno delle due - Sicilie sarebbe poi essere sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare contro il regnante.

Che diamine si intente nella parte evidenziata?

Per ora mi pare un buon trattato, forse si pretende troppe firme alla fine, ma io sono della vecchia guardia, dove in un trattato bastavano le firme dei Sovrani.
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty21/10/12, 05:38 pm

Eh vostra Maestà non l'ho tradotto io ma è stato il loro ambasciatore che mi dicono abbia origini veneziane dunque l'italica lingua dovrebbe saperla, a me hanno dato solo questa e nemmeno la parte in francese. Vedrò di sistemare, chiedo scusa.

Per quanto riguarda quanto scritto da voi in neretto intenda che in caso salisse al trono un eretico/mercenario o filo eretico/mercenario il loro regno sarebbe sollevato da ogni obbligo.

Edit: Mentre sto correggendo sto notando che hanno usato il nostro trattato modificandone qualche parole e frase, non comprendo perché non hanno usato quella bozza che era molto più facile da leggere.
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty22/10/12, 02:12 am

Il trattato è a posto, se per voi va bene io lo firmerei e rimanderei ai francesi, in questo modo chiudiamo questo capitolo e possiamo anche iniziare a costruire le caracche

Citazione :
Projet de traité de Capri

Dans leur grande et lumineuse sagesse, leur Majesté Ferenç Petrus Vasa degli Asdurgi
" F.petrus" Roi du Royaume des Deux Siciles et Louis ‘Vonafred' de Varenne Salmo Salar du Royaume de France réunis dans la ville de Capri ont décidé de se rejoindre à ce traité leurs règnes dans un lien d'amitié et de fraternité indissoluble.

Article I - De la reconnaissance

Le Royaume de France reconnaît le Royaume des Deux-Siciles comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières. Le Royaume de France reconnaît la souveraineté du Royaume des Deux-Siciles, sur les îles de la Sicile et la Sardaigne.

Le Royaume des Deux-Siciles reconnaît le Royaume de France comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières.

Article II - Ambassadeurs

Le Royaume de France accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles sur le sol français, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume de France.

Le Royaume des Deux-Siciles accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume de France sur le sol sicilien, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume des Deux-Siciles.

Article III - Ambassades

Le Royaume de France permet à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.

Le Royaume des Deux-Siciles permet à l'Ambassadeur du Royaume de France l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.

Article IV - Echange continu d'informations

Le Royaume de France, par ce traité, garantit au Royaume des Deux-Siciles sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol français.

Le Royaume des Deux-Siciles, par ce traité, garantit au Royaume de France sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol Sicilien.

Article V - Coopération judiciaire

Le Royaume de France, si un criminel échappe à la justice du Royaume des Deux-Siciles et se réfugie sur le territoire français, pourra être chargé par les autorités siciliennes de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume des Deux-Siciles. Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur sicilien d'informer son homologue français de la part du Royaume des Deux-Siciles.

Le Royaume des Deux-Siciles, si un criminel échappe à la justice du Royaume de France et se réfugie sur le territoire des Deux-Siciles, pourra être chargé par les autorités françaises de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume de France. Ce sera la tâche de l'Ambassadeur Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur français d'informer son homologue sicilien de la part du Royaume de France.

Article VI - Coopération militaire

Le Royaume de France, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume des Deux-Siciles un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.

Le Royaume des Deux-Siciles, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume de France, un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.

Article VII - Aide mutuelle

Le Royaume de France par ce traité garantit au Royaume des Deux-Siciles son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.

Cependant, si la couronne royale des Deux-Siciles venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume de France serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.

Le Royaume des Deux-Siciles par ce traité garantit au Royaume de France son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.

Cependant, si la couronne royale de France venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume des Deux-Siciles serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.

Article VIII - Consultation en cas de guerre

En cas d'entrée en guerre contre ou aux côtés d'un tiers, les signataires de ce traité s'obligent à se tenir informés par l'intermédiaire de leur Ambassadeur Royal respectif afin de discuter de la situation.

Article IX - La construction de navires de guerre

Le Royaume de France, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume des Deux-Siciles de construire des navires de guerre dans ses ports. Si le Royaume des Deux-Siciles souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume de France, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume de France garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.

Le Royaume des Deux-Siciles, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume de France de construire des navires de guerre de ses ports. Si le Royaume de France souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume des Deux-Siciles, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume des Deux-Siciles garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.

Article X - Le commerce de produits de luxe

Le Royaume de France s'engage à proposer au Royaume des Deux-Siciles les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.

Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol français à son homologue. L'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles informera son homologue des produits de luxe souhaités.

Le Royaume des Deux-Siciles s'engage à proposer au Royaume de France les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.

Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol sicilien. L'Ambassadeur du Royaume de France informera son homologue des produits de luxe souhaités.

Article XI - Échange culturel

Le Royaume de France encouragera les échanges culturels avec le Royaume des Deux-Siciles, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal à Paris.

Le Royaume des Deux-Siciles encouragera les échanges culturels avec le Royaume de France, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal de Naples.

Article XII - Entrée en vigueur du traité

Ce traité entrera en vigueur à compter du jour de sa ratification.

Article XIII - Modification du traité

Le présent traité suivant peut être modifié après consultation entre les parties signataires. Le traité sera remanié conjointement par les ambassadeurs des deux Royaumes. La modification, pour être valide, doit être ratifiée par les régnants des Royaumes de France et des Deux-Siciles.

Article XIV - Annulation du traité

Le présent traité sera annulé si :

- Les deux parties ont convenu de l'annulation
- Une des parties enfreint l'un des articles


Signé à Capri le jour XX du mois XX en l'an du Seigneur XXXX

Signature du roi du Royaume des Deux-Siciles

Signature du chancelier du Royaume des Deux-Siciles

Signature du ministre des affaires étrangères du Royaume des Deux-Siciles

Signature de l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles par le Royaume de France


Signature du roi du Royaume de France

Signature de l'Ambassadeur du Royaume de France au Royaume des Deux-Siciles


Citazione :
Bozza del trattato di Capri

Nella loro Grande e Luminosa Saggezza, le loro Maestà Ferenc Petrus Vasa degli Asdurgi 'F.petrus' re del Regno delle due Sicilie e Louis 'Vonafred' di Varenne Salmo Salar Re del Regno di Francia riuniti nella città di Capri, con questo trattato intendono unire i loro regni in un legame di Amicizia e fratellanza indissolubile.

Sezione I - riconoscimento

Il Regno di Francia riconosce il Regno delle due Sicilie come stato sovrano e indipendente, riconosce le istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini. Il Regno di Francia riconosce la sovranità del Regno delle due Sicilie, sulle isole di Sicilia e Sardegna.

Il Regno delle due Sicilie riconosce il Regno di Francia come stato sovrano e indipendente, riconosce le sue istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini.

Articolo II - ambasciatori

Il Regno di Francia concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie sul suolo francese, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno di Francia.

Il Regno delle due Sicilie concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno di Francia sul suolo siciliano, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie.

Articolo III - ambasciate

Il Regno di Francia permette all'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie di creare un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.

Il Regno delle due Sicilie permette all'ambasciatore del Regno di Francia di costruire un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.

Articolo IV - scambio continuo di informazioni

Il Regno di Francia, con il presente trattato, garantisce al Regno delle due Sicilie la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno di Francia mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo francese.

Il Regno delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantisce al Regno di Francia la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo siciliano.

Articolo V - cooperazione giudiziaria

Il Regno di Francia qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno delle Due Sicilie, si nascondesse sul territorio francese, sarà compito delle autorità francesi prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno delle Due Sicilie presso uno dei tribunali del Regno di Francia. Sarà dunque compito dell'ambasciatore duosiciliano informare la controparte francese di tale necessità da parte del Regno delle Due Sicilie.

Il Regno delle Due Sicilie qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno di Francia, si nascondesse sul territorio duosiciliano, sarà compito delle autorità duosiciliane prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno di Francia presso uno dei tribunali del Regno delle Due Sicilie. Sarà dunque compito dell'ambasciatore francese informare la controparte duosiciliana di tale necessità da parte del Regno di Francia..

Articolo VI - cooperazione militare

Il Regno di Francia, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno delle due Sicilie una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate francesi siano esse truppe di terra o di mare.

Il Regno delle Due Sicilie, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno di Francia una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate siciliane siano esse truppe di terra o di mare.

Articolo VII - mutuo soccorso

Il Regno di Francia con il presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale delle Due Sicilie dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno di Francia sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.

Il Regno delle Due Sicilie con il presente trattato garantisce al Regno di Francia il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale di Francia dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno delle Due Sicilie sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.

Articolo VIII - consultazione in caso di guerra

In caso di guerra contro o al fianco di una terza potenza i firmatari dovranno, tramite i loro ambasciatori discutere della situazione.

Articolo IX - Costruzione di navi da guerra

Il Regno di Francia per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno delle Due Sicilie di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno delle Due Sicilie volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie dei ducati necessari per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo francese avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore francese farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno di Francia garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.

Il Regno delle Due Sicilie per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno di Francia di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno di Francia volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie e dei ducati per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo duosiciliano avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore duosiciliano farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno delle Due Sicilie garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.

Articolo X - commercio di beni di lusso

Il Regno di Francia si è impegnata ad offrire al Regno delle due Sicilie i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.

Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore di Francia fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo francese alla sua controparte. L'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.

Il Regno delle Due Sicilie si è impegnata ad offrire al Regno di Francia i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.

Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore Siciliano fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo siciliano alla sua controparte. L'Ambasciatore dei Francia fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.

Articolo XI - scambio culturale

Il Regno di Francia incoraggerà gli scambi culturali con il Regno delle Due Sicilie, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Parigi.

Il Regno delle due Sicilie incoraggerà gli scambi culturali con il Regno di Francia, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Napoli.

Articolo XII - entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore dal giorno della sua retifica.

Articolo XIII - modifica del trattato

Seguendo questo trattato può essere modificato dopo la consultazione tra i firmatari. Il trattato sarà aggiornato congiuntamente dagli ambasciatori dei due regni. La modifica, per essere valida, deve essere ratificata dai regnanti dei regni di Francia e delle Due Sicilie

Articolo XIV - annullamento del trattato

Il seguente trattato può essere annullato se:

- le due parti sono d'accordo sul suo annullamento
- una delle due parti lo infrange

Firmato a Capri il giorno XX del mese XX , nell'anno del Signore XXXX

firma del re del Regno delle due Sicilie

firma del cancelliere del Regno delle due Sicilie

firma del ministro degli affari esteri del Regno delle due Sicilie

firma dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dal Regno di Francia

firma del re di Francia

firma dell'ambasciatore di Francia nel Regno delle due Sicilie
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Eriti

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty22/10/12, 06:56 pm

Citazione :
Bozza del trattato di Capri

Nella loro Grande e Luminosa Saggezza, le loro Maestà Ferenc Petrus Vasa degli Asdurgi 'F.petrus' Re del Regno delle due Sicilie e Louis 'Vonafred' di Varenne Salmo Salar Re del Regno di Francia riuniti nella città di Capri, con questo trattato intendono unire i loro Regni in un legame di Amicizia e Fratellanza indissolubile.

Sezione I - riconoscimento

Il Regno di Francia riconosce il Regno delle due Sicilie come stato sovrano e indipendente, riconosce le istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini. Il Regno di Francia riconosce la sovranità del Regno delle due Sicilie, sulle isole di Sicilia e Sardegna.

Il Regno delle due Sicilie riconosce il Regno di Francia come stato sovrano e indipendente, riconosce le sue istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini.

Articolo II - ambasciatori

Il Regno di Francia concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie sul suolo francese, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno di Francia.

Il Regno delle due Sicilie concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno di Francia sul suolo siciliano, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie.

Articolo III - ambasciate

Il Regno di Francia permette all'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie di creare un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.

Il Regno delle due Sicilie permette all'ambasciatore del Regno di Francia di costruire un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.

Articolo IV - scambio continuo di informazioni

Il Regno di Francia, con il presente trattato, garantisce al Regno delle due Sicilie la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno di Francia mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo francese.

Il Regno delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantisce al Regno di Francia la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo siciliano.

Articolo V - cooperazione giudiziaria

Il Regno di Francia qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno delle Due Sicilie, si nascondesse sul territorio francese, sarà compito delle autorità francesi prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno delle Due Sicilie presso uno dei tribunali del Regno di Francia. Sarà dunque compito dell'ambasciatore duosiciliano informare la controparte francese di tale necessità da parte del Regno delle Due Sicilie.

Il Regno delle Due Sicilie qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno di Francia, si nascondesse sul territorio duosiciliano, sarà compito delle autorità duosiciliane prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno di Francia presso uno dei tribunali del Regno delle Due Sicilie. Sarà dunque compito dell'ambasciatore francese informare la controparte duosiciliana di tale necessità da parte del Regno di Francia..

Articolo VI - cooperazione militare

Il Regno di Francia, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno delle due Sicilie una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate francesi siano esse truppe di terra o di mare.

Il Regno delle Due Sicilie, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno di Francia una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate siciliane siano esse truppe di terra o di mare.

Articolo VII - mutuo soccorso

Il Regno di Francia con il presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale delle Due Sicilie dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno di Francia sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.

Il Regno delle Due Sicilie con il presente trattato garantisce al Regno di Francia il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale di Francia dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno delle Due Sicilie sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.

Articolo VIII - consultazione in caso di guerra

In caso di guerra contro o al fianco di una terza potenza i firmatari dovranno, tramite i loro ambasciatori discutere della situazione.

Articolo IX - Costruzione di navi da guerra

Il Regno di Francia per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno delle Due Sicilie di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno delle Due Sicilie volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie dei ducati necessari per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo francese avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore francese farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno di Francia garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.

Il Regno delle Due Sicilie per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno di Francia di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno di Francia volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie e dei ducati per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo duosiciliano avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore duosiciliano farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno delle Due Sicilie garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.

Articolo X - commercio di beni di lusso

Il Regno di Francia si impegna ad offrire al Regno delle due Sicilie i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.

Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore di Francia fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo francese alla sua controparte. L'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.

Il Regno delle Due Sicilie si impegna ad offrire al Regno di Francia i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.

Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore Duosiciliano fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo duosiciliano alla sua controparte. L'Ambasciatore dei Francia fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.

Articolo XI - scambio culturale

Il Regno di Francia incoraggerà gli scambi culturali con il Regno delle Due Sicilie, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Parigi.

Il Regno delle due Sicilie incoraggerà gli scambi culturali con il Regno di Francia, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Napoli.

Articolo XII - entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore dal giorno della sua ratifica.

Articolo XIII - modifica del trattato

Il presente trattato può essere modificato dopo la consultazione tra i firmatari. Il trattato sarà aggiornato congiuntamente dagli ambasciatori dei due regni. La modifica, per essere valida, deve essere ratificata dai Regnanti dei regni di Francia e delle Due Sicilie

Articolo XIV - annullamento del trattato

Il seguente trattato può essere annullato se:

- le due parti sono d'accordo sul suo annullamento;
- una delle due parti lo infrange.

Firmato a Capri il giorno XX del mese XX , nell'anno del Signore XXXX

firma del re del Regno delle due Sicilie

firma del cancelliere del Regno delle due Sicilie

firma del ministro degli affari esteri del Regno delle due Sicilie

firma dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dal Regno di Francia

firma del re di Francia

firma dell'ambasciatore di Francia nel Regno delle due Sicilie

Alcuni aggiustamenti grammaticali di poco conto.

Sono in dubbio sull'articolo VI.
Dare l'esatto quantitativo dell'apparato bellico non so quanto possa essere saggio.
E rimango perplessa sulla quantità delle firme.
La Francia presenta solo 2 firme, Re e Ambasciatore (che mi sembra non esserci), mentre il Regno si presenta con 4 firme? Mi sembra un'ostentazione eccessiva e inutile.
Sarei per tenere solo le firme dei Sovrani, del Gran Ciambellano Reale Francese e del Ministro degli Esteri Duosiciliano, che poi sono quelle che realmente contano.
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F. Petrus

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty22/10/12, 07:39 pm

Concordo sulle firme.

Sull'art. VI non è opportuno richiedere modifiche.
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty22/10/12, 11:02 pm

Vostra maestà la Francia a meno truppe di quello che possiamo immaginarci vedendo la sua grandezza territoriale per questo devo valutare attentamente, nell'ultimo periodo diverse ribellioni stanno facendo disgregare il Regno di Francia, la parte sicura se possiamo dirla e formata dal Dominio Reale.
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sofiasperanza

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty24/10/12, 12:24 pm

Come procede per la firma?
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty24/10/12, 01:55 pm

Appena ho l'autorizzazione a inserire le firme di S.M e del Ministro degli Esteri riporterò il trattato a Parigi.
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Thomas.leon

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty24/10/12, 05:14 pm

Per me non ci sono problemi.
Maestà?
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F. Petrus

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty24/10/12, 07:56 pm

Citazione :
Vostra maestà la Francia a meno
truppe di quello che possiamo immaginarci vedendo la sua grandezza
territoriale per questo devo valutare attentamente, nell'ultimo periodo
diverse ribellioni stanno facendo disgregare il Regno di Francia, la
parte sicura se possiamo dirla e formata dal Dominio Reale.

Per questo conviene tenere l'art. VI così com'è. Razz

Avete il Nostro consenso. Smile
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty24/10/12, 08:41 pm

Procedo ad inserire la vostra firma e quella del Ministro degli Esteri sia sulla copia francese che italiana per poi inoltrarla a Parigi.
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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty24/10/12, 10:04 pm

Citazione :
Trattato di Capri

Nella loro Grande e Luminosa Saggezza, le loro Maestà Ferenc Petrus Vasa degli Asdurgi 'F.petrus' Re del Regno delle due Sicilie e Louis 'Vonafred' di Varenne Salmo Salar Re del Regno di Francia riuniti nella città di Capri, con questo trattato intendono unire i loro Regni in un legame di Amicizia e Fratellanza indissolubile.

Sezione I - riconoscimento

Il Regno di Francia riconosce il Regno delle due Sicilie come stato sovrano e indipendente, riconosce le istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini. Il Regno di Francia riconosce la sovranità del Regno delle due Sicilie, sulle isole di Sicilia e Sardegna.

Il Regno delle due Sicilie riconosce il Regno di Francia come stato sovrano e indipendente, riconosce le sue istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini.

Articolo II - ambasciatori

Il Regno di Francia concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie sul suolo francese, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno di Francia.

Il Regno delle due Sicilie concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno di Francia sul suolo siciliano, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie.

Articolo III - ambasciate

Il Regno di Francia permette all'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie di creare un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.

Il Regno delle due Sicilie permette all'ambasciatore del Regno di Francia di costruire un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.

Articolo IV - scambio continuo di informazioni

Il Regno di Francia, con il presente trattato, garantisce al Regno delle due Sicilie la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno di Francia mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo francese.

Il Regno delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantisce al Regno di Francia la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo siciliano.

Articolo V - cooperazione giudiziaria

Il Regno di Francia qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno delle Due Sicilie, si nascondesse sul territorio francese, sarà compito delle autorità francesi prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno delle Due Sicilie presso uno dei tribunali del Regno di Francia. Sarà dunque compito dell'ambasciatore duosiciliano informare la controparte francese di tale necessità da parte del Regno delle Due Sicilie.

Il Regno delle Due Sicilie qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno di Francia, si nascondesse sul territorio duosiciliano, sarà compito delle autorità duosiciliane prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno di Francia presso uno dei tribunali del Regno delle Due Sicilie. Sarà dunque compito dell'ambasciatore francese informare la controparte duosiciliana di tale necessità da parte del Regno di Francia..

Articolo VI - cooperazione militare

Il Regno di Francia, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno delle due Sicilie una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate francesi siano esse truppe di terra o di mare.

Il Regno delle Due Sicilie, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno di Francia una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate siciliane siano esse truppe di terra o di mare.

Articolo VII - mutuo soccorso

Il Regno di Francia con il presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale delle Due Sicilie dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno di Francia sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.

Il Regno delle Due Sicilie con il presente trattato garantisce al Regno di Francia il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale di Francia dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno delle Due Sicilie sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.

Articolo VIII - consultazione in caso di guerra

In caso di guerra contro o al fianco di una terza potenza i firmatari dovranno, tramite i loro ambasciatori discutere della situazione.

Articolo IX - Costruzione di navi da guerra

Il Regno di Francia per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno delle Due Sicilie di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno delle Due Sicilie volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie dei ducati necessari per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo francese avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore francese farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno di Francia garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.

Il Regno delle Due Sicilie per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno di Francia di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno di Francia volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie e dei ducati per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo duosiciliano avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore duosiciliano farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno delle Due Sicilie garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.

Articolo X - commercio di beni di lusso

Il Regno di Francia si impegna ad offrire al Regno delle due Sicilie i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.

Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore di Francia fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo francese alla sua controparte. L'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.

Il Regno delle Due Sicilie si impegna ad offrire al Regno di Francia i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.

Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore Duosiciliano fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo duosiciliano alla sua controparte. L'Ambasciatore dei Francia fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.

Articolo XI - scambio culturale

Il Regno di Francia incoraggerà gli scambi culturali con il Regno delle Due Sicilie, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Parigi.

Il Regno delle due Sicilie incoraggerà gli scambi culturali con il Regno di Francia, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Napoli.

Articolo XII - entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore dal giorno della sua ratifica.

Articolo XIII - modifica del trattato

Il presente trattato può essere modificato dopo la consultazione tra i firmatari. Il trattato sarà aggiornato congiuntamente dagli ambasciatori dei due regni. La modifica, per essere valida, deve essere ratificata dai Regnanti dei regni di Francia e delle Due Sicilie

Articolo XIV - annullamento del trattato

Il seguente trattato può essere annullato se:

- le due parti sono d'accordo sul suo annullamento;
- una delle due parti lo infrange.

Firmato a Capri il giorno XX del mese XX , nell'anno del Signore XXXX

Firma del Re del Regno delle due Sicilie

[Esteri] Alleanza con la Francia KnUKy

[Esteri] Alleanza con la Francia Rd2sV

firma del ministro degli affari esteri del Regno delle due Sicilie

[Esteri] Alleanza con la Francia F5960EE3D12E1CE751935F3839040165
[Esteri] Alleanza con la Francia BE71C27287FD43B51E45D59125004811[Esteri] Alleanza con la Francia 5ED9A61F182D0A21153DEE2DCD9617C6
[Esteri] Alleanza con la Francia 29D656F43BF1AA931BCFF4CC948E7829[Esteri] Alleanza con la Francia F064CB08C807469926D6A15C484B4C36[Esteri] Alleanza con la Francia 4D10625A0EA3DFD8B6816F1D90BE99F5
[Esteri] Alleanza con la Francia Ministrodegliesterisigi

firma del re di Francia

firma dell'ambasciatore di Francia nel Regno delle due Sicilie


Citazione :
Traité de Capri

Dans leur grande et lumineuse sagesse, leur Majesté Ferenç Petrus Vasa degli Asdurgi
" F.petrus" Roi du Royaume des Deux Siciles et Louis ‘Vonafred' de Varenne Salmo Salar du Royaume de France réunis dans la ville de Capri ont décidé de se rejoindre à ce traité leurs règnes dans un lien d'amitié et de fraternité indissoluble.

Article I - De la reconnaissance

Le Royaume de France reconnaît le Royaume des Deux-Siciles comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières. Le Royaume de France reconnaît la souveraineté du Royaume des Deux-Siciles, sur les îles de la Sicile et la Sardaigne.

Le Royaume des Deux-Siciles reconnaît le Royaume de France comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières.

Article II - Ambassadeurs

Le Royaume de France accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles sur le sol français, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume de France.

Le Royaume des Deux-Siciles accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume de France sur le sol sicilien, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume des Deux-Siciles.

Article III - Ambassades

Le Royaume de France permet à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.

Le Royaume des Deux-Siciles permet à l'Ambassadeur du Royaume de France l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.

Article IV - Echange continu d'informations

Le Royaume de France, par ce traité, garantit au Royaume des Deux-Siciles sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol français.

Le Royaume des Deux-Siciles, par ce traité, garantit au Royaume de France sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol Sicilien.

Article V - Coopération judiciaire

Le Royaume de France, si un criminel échappe à la justice du Royaume des Deux-Siciles et se réfugie sur le territoire français, pourra être chargé par les autorités siciliennes de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume des Deux-Siciles. Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur sicilien d'informer son homologue français de la part du Royaume des Deux-Siciles.

Le Royaume des Deux-Siciles, si un criminel échappe à la justice du Royaume de France et se réfugie sur le territoire des Deux-Siciles, pourra être chargé par les autorités françaises de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume de France. Ce sera la tâche de l'Ambassadeur Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur français d'informer son homologue sicilien de la part du Royaume de France.

Article VI - Coopération militaire

Le Royaume de France, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume des Deux-Siciles un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.

Le Royaume des Deux-Siciles, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume de France, un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.

Article VII - Aide mutuelle

Le Royaume de France par ce traité garantit au Royaume des Deux-Siciles son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.

Cependant, si la couronne royale des Deux-Siciles venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume de France serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.

Le Royaume des Deux-Siciles par ce traité garantit au Royaume de France son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.

Cependant, si la couronne royale de France venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume des Deux-Siciles serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.

Article VIII - Consultation en cas de guerre

En cas d'entrée en guerre contre ou aux côtés d'un tiers, les signataires de ce traité s'obligent à se tenir informés par l'intermédiaire de leur Ambassadeur Royal respectif afin de discuter de la situation.

Article IX - La construction de navires de guerre

Le Royaume de France, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume des Deux-Siciles de construire des navires de guerre dans ses ports. Si le Royaume des Deux-Siciles souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume de France, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume de France garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.

Le Royaume des Deux-Siciles, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume de France de construire des navires de guerre de ses ports. Si le Royaume de France souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume des Deux-Siciles, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume des Deux-Siciles garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.

Article X - Le commerce de produits de luxe

Le Royaume de France s'engage à proposer au Royaume des Deux-Siciles les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.

Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol français à son homologue. L'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles informera son homologue des produits de luxe souhaités.

Le Royaume des Deux-Siciles s'engage à proposer au Royaume de France les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.

Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol sicilien. L'Ambassadeur du Royaume de France informera son homologue des produits de luxe souhaités.

Article XI - Échange culturel

Le Royaume de France encouragera les échanges culturels avec le Royaume des Deux-Siciles, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal à Paris.

Le Royaume des Deux-Siciles encouragera les échanges culturels avec le Royaume de France, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal de Naples.

Article XII - Entrée en vigueur du traité

Ce traité entrera en vigueur à compter du jour de sa ratification.

Article XIII - Modification du traité

Le présent traité suivant peut être modifié après consultation entre les parties signataires. Le traité sera remanié conjointement par les ambassadeurs des deux Royaumes. La modification, pour être valide, doit être ratifiée par les régnants des Royaumes de France et des Deux-Siciles.

Article XIV - Annulation du traité

Le présent traité sera annulé si :

- Les deux parties ont convenu de l'annulation
- Une des parties enfreint l'un des articles


Signé à Capri le jour XX du mois XX en l'an du Seigneur XXXX

Signature du roi du Royaume des Deux-Siciles

[Esteri] Alleanza con la Francia KnUKy

[Esteri] Alleanza con la Francia Rd2sV

Signature du ministre des affaires étrangères du Royaume des Deux-Siciles

[Esteri] Alleanza con la Francia F5960EE3D12E1CE751935F3839040165
[Esteri] Alleanza con la Francia BE71C27287FD43B51E45D59125004811[Esteri] Alleanza con la Francia 5ED9A61F182D0A21153DEE2DCD9617C6
[Esteri] Alleanza con la Francia 29D656F43BF1AA931BCFF4CC948E7829[Esteri] Alleanza con la Francia F064CB08C807469926D6A15C484B4C36[Esteri] Alleanza con la Francia 4D10625A0EA3DFD8B6816F1D90BE99F5
[Esteri] Alleanza con la Francia Ministrodegliesterisigi

Signature du roi du Royaume de France

Signature de l'Ambassadeur du Royaume de France au Royaume des Deux-Siciles
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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty24/10/12, 10:23 pm

Ho aggiornato la firma Razz

Aurora_ ha scritto:
Citazione :
Trattato di Capri

Nella loro Grande e Luminosa Saggezza, le loro Maestà Ferenc Petrus Vasa degli Asdurgi 'F.petrus' Re del Regno delle due Sicilie e Louis 'Vonafred' di Varenne Salmo Salar Re del Regno di Francia riuniti nella città di Capri, con questo trattato intendono unire i loro Regni in un legame di Amicizia e Fratellanza indissolubile.

Sezione I - riconoscimento

Il Regno di Francia riconosce il Regno delle due Sicilie come stato sovrano e indipendente, riconosce le istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini. Il Regno di Francia riconosce la sovranità del Regno delle due Sicilie, sulle isole di Sicilia e Sardegna.

Il Regno delle due Sicilie riconosce il Regno di Francia come stato sovrano e indipendente, riconosce le sue istituzioni, le sue leggi, la nobiltà e l'inviolabilità dei suoi confini.

Articolo II - ambasciatori

Il Regno di Francia concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie sul suolo francese, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno di Francia.

Il Regno delle due Sicilie concede l'immunità e garantisce la sicurezza dell'ambasciatore del Regno di Francia sul suolo siciliano, permettendogli di muoversi liberamente su tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie.

Articolo III - ambasciate

Il Regno di Francia permette all'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie di creare un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.

Il Regno delle due Sicilie permette all'ambasciatore del Regno di Francia di costruire un'ambasciata in una delle città, a sua scelta, sul proprio territorio.

Articolo IV - scambio continuo di informazioni

Il Regno di Francia, con il presente trattato, garantisce al Regno delle due Sicilie la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno di Francia mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo francese.

Il Regno delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantisce al Regno di Francia la piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità dell'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul suolo siciliano.

Articolo V - cooperazione giudiziaria

Il Regno di Francia qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno delle Due Sicilie, si nascondesse sul territorio francese, sarà compito delle autorità francesi prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno delle Due Sicilie presso uno dei tribunali del Regno di Francia. Sarà dunque compito dell'ambasciatore duosiciliano informare la controparte francese di tale necessità da parte del Regno delle Due Sicilie.

Il Regno delle Due Sicilie qualora un criminale sfuggito alla giustizia del Regno di Francia, si nascondesse sul territorio duosiciliano, sarà compito delle autorità duosiciliane prevederne la cattura e far si che venga fatta rispettare la sentenza emanata da un tribunale del Regno di Francia presso uno dei tribunali del Regno delle Due Sicilie. Sarà dunque compito dell'ambasciatore francese informare la controparte duosiciliana di tale necessità da parte del Regno di Francia..

Articolo VI - cooperazione militare

Il Regno di Francia, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno delle due Sicilie una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate francesi siano esse truppe di terra o di mare.

Il Regno delle Due Sicilie, attraverso il suo ambasciatore, fornirà al Regno di Francia una relazione mensile sulla situazione militare delle forze armate siciliane siano esse truppe di terra o di mare.

Articolo VII - mutuo soccorso

Il Regno di Francia con il presente trattato garantisce al Regno delle due Sicilie il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale delle Due Sicilie dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno di Francia sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.

Il Regno delle Due Sicilie con il presente trattato garantisce al Regno di Francia il suo sostegno in caso di conflitto con un altro regno, un gruppo di eretici o mercenari nella sua disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.

Tuttavia, se la corona reale di Francia dovesse posarsi sulla testa di un rappresentante o simpatizzante, anche eletto, di un gruppo di eretici e mercenari, il Regno delle Due Sicilie sarebbe sollevato da qualsiasi obbligo di aiuto e assistenza militare verso questo regnante.

Articolo VIII - consultazione in caso di guerra

In caso di guerra contro o al fianco di una terza potenza i firmatari dovranno, tramite i loro ambasciatori discutere della situazione.

Articolo IX - Costruzione di navi da guerra

Il Regno di Francia per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno delle Due Sicilie di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno delle Due Sicilie volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie dei ducati necessari per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo francese avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore francese farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno di Francia garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.

Il Regno delle Due Sicilie per permettere una reciproca collaborazione sullo sviluppo marittimo permetterà al Regno di Francia di costruire delle navi da guerra presso i propri porti, qualora il Regno di Francia volesse usufruire di tale privilegio dovrà far pervenire, tramite il proprio ambasciatore, un contratto in cui viene specificato la nave che viene richiesta, i tempi di consegna delle materie prime necessarie e dei ducati per il pagamento del cantiere e degli operai, nome della nave, armatore. Una volta ricevuto il contratto, dopo che il governo duosiciliano avrà valutato il proprio gradimento per l'armatore indicato, l'ambasciatore duosiciliano farà sapere alla controparte se sarà autorizzata la costruzione ed il porto in cui verrà eseguita. Il Regno delle Due Sicilie garantisce che il supplemento di prezzo nella costruzione della nave sarà equo e giusto.

Articolo X - commercio di beni di lusso

Il Regno di Francia si impegna ad offrire al Regno delle due Sicilie i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.

Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore di Francia fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo francese alla sua controparte. L'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.

Il Regno delle Due Sicilie si impegna ad offrire al Regno di Francia i beni di lusso che produce a prezzi vantaggiosi.

Per consentire la piena cooperazione, sarà compito dell'ambasciatore Duosiciliano fornire l'elenco dei prodotti di lusso prodotti sul suolo duosiciliano alla sua controparte. L'Ambasciatore dei Francia fornirà alla sua controparte l'elenco dei prodotti di lusso richiesti.

Articolo XI - scambio culturale

Il Regno di Francia incoraggerà gli scambi culturali con il Regno delle Due Sicilie, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Parigi.

Il Regno delle due Sicilie incoraggerà gli scambi culturali con il Regno di Francia, attraverso la creazione di concorsi di poesia, mostre d'arte o qualsiasi altro evento culturale che si svolgerà presso il palazzo reale di Napoli.

Articolo XII - entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore dal giorno della sua ratifica.

Articolo XIII - modifica del trattato

Il presente trattato può essere modificato dopo la consultazione tra i firmatari. Il trattato sarà aggiornato congiuntamente dagli ambasciatori dei due regni. La modifica, per essere valida, deve essere ratificata dai Regnanti dei regni di Francia e delle Due Sicilie

Articolo XIV - annullamento del trattato

Il seguente trattato può essere annullato se:

- le due parti sono d'accordo sul suo annullamento;
- una delle due parti lo infrange.

Firmato a Capri il giorno XX del mese XX , nell'anno del Signore XXXX

Firma del Re del Regno delle due Sicilie

[Esteri] Alleanza con la Francia KnUKy

[Esteri] Alleanza con la Francia Rd2sV

firma del ministro degli affari esteri del Regno delle due Sicilie

[Esteri] Alleanza con la Francia F5960EE3D12E1CE751935F3839040165
[Esteri] Alleanza con la Francia BE71C27287FD43B51E45D59125004811[Esteri] Alleanza con la Francia 5ED9A61F182D0A21153DEE2DCD9617C6[Esteri] Alleanza con la Francia 4771E3C6CE2E9824FAFF4CAF4D9A27DC
[Esteri] Alleanza con la Francia 29D656F43BF1AA931BCFF4CC948E7829[Esteri] Alleanza con la Francia F064CB08C807469926D6A15C484B4C36[Esteri] Alleanza con la Francia 4D10625A0EA3DFD8B6816F1D90BE99F5
[Esteri] Alleanza con la Francia Ministrodegliesterisigi

firma del re di Francia

firma dell'ambasciatore di Francia nel Regno delle due Sicilie


Citazione :
Traité de Capri

Dans leur grande et lumineuse sagesse, leur Majesté Ferenç Petrus Vasa degli Asdurgi
" F.petrus" Roi du Royaume des Deux Siciles et Louis ‘Vonafred' de Varenne Salmo Salar du Royaume de France réunis dans la ville de Capri ont décidé de se rejoindre à ce traité leurs règnes dans un lien d'amitié et de fraternité indissoluble.

Article I - De la reconnaissance

Le Royaume de France reconnaît le Royaume des Deux-Siciles comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières. Le Royaume de France reconnaît la souveraineté du Royaume des Deux-Siciles, sur les îles de la Sicile et la Sardaigne.

Le Royaume des Deux-Siciles reconnaît le Royaume de France comme État souverain et indépendant, reconnaît ses institutions, ses agents, sa noblesse et l'inviolabilité de ses frontières.

Article II - Ambassadeurs

Le Royaume de France accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles sur le sol français, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume de France.

Le Royaume des Deux-Siciles accorde l'immunité et la sécurité de l'Ambassadeur du Royaume de France sur le sol sicilien, lui permet de se déplacer librement sur tout le territoire du Royaume des Deux-Siciles.

Article III - Ambassades

Le Royaume de France permet à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.

Le Royaume des Deux-Siciles permet à l'Ambassadeur du Royaume de France l'établissement d'une ambassade dans une ville de son choix sur son territoire.

Article IV - Echange continu d'informations

Le Royaume de France, par ce traité, garantit au Royaume des Deux-Siciles sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol français.

Le Royaume des Deux-Siciles, par ce traité, garantit au Royaume de France sa coopération totale dans l'échange continu d'information, de nature économique, politique et militaire. Il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de tenir à jour la liste des criminels dangereux présents sur le sol Sicilien.

Article V - Coopération judiciaire

Le Royaume de France, si un criminel échappe à la justice du Royaume des Deux-Siciles et se réfugie sur le territoire français, pourra être chargé par les autorités siciliennes de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume des Deux-Siciles. Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur sicilien d'informer son homologue français de la part du Royaume des Deux-Siciles.

Le Royaume des Deux-Siciles, si un criminel échappe à la justice du Royaume de France et se réfugie sur le territoire des Deux-Siciles, pourra être chargé par les autorités françaises de sa capture et de l'exécution du jugement rendu par un tribunal du Royaume de France. Ce sera la tâche de l'Ambassadeur Il incombera, en ce cas, à l'Ambassadeur français d'informer son homologue sicilien de la part du Royaume de France.

Article VI - Coopération militaire

Le Royaume de France, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume des Deux-Siciles un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.

Le Royaume des Deux-Siciles, par l'intermédiaire de son ambassadeur, fournira au Royaume de France, un rapport mensuel sur sa situation militaire terrestre et maritime.

Article VII - Aide mutuelle

Le Royaume de France par ce traité garantit au Royaume des Deux-Siciles son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.

Cependant, si la couronne royale des Deux-Siciles venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume de France serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.

Le Royaume des Deux-Siciles par ce traité garantit au Royaume de France son soutien en cas de conflit avec un autre Royaume, un groupe d'hérétiques ou de mercenaires selon ses disponibilités humaines et matérielles appréciées au cas par cas.

Cependant, si la couronne royale de France venait à se poser sur la tête du représentant ou d'un sympathisant, même élu, d'un groupement d'hérétiques ou de mercenaires, le Royaume des Deux-Siciles serait alors dégagé de toute obligation d'aide et d'assistance militaire envers ce régnant.

Article VIII - Consultation en cas de guerre

En cas d'entrée en guerre contre ou aux côtés d'un tiers, les signataires de ce traité s'obligent à se tenir informés par l'intermédiaire de leur Ambassadeur Royal respectif afin de discuter de la situation.

Article IX - La construction de navires de guerre

Le Royaume de France, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume des Deux-Siciles de construire des navires de guerre dans ses ports. Si le Royaume des Deux-Siciles souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume de France, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume de France garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.

Le Royaume des Deux-Siciles, afin de permettre une coopération mutuelle pour le développement maritime, permettra au Royaume de France de construire des navires de guerre de ses ports. Si le Royaume de France souhaite profiter de ce privilège, il présentera, par l'entremise de son Ambassadeur, un contrat qui spécifie le type de navire demandé, la date de la livraison des matières premières nécessaires, les deniers pour payer les travailleurs des chantiers navals et le nom du propriétaire du navire. Une fois ce contrat reçu, il incombera au Royaume des Deux-Siciles, par l'entremise de l'Ambassadeur Royal, d'accepter ou de refuser la commande et d'aviser de l'arsenal qui procèdera à la construction. Le Royaume des Deux-Siciles garantit que le supplément pour la construction du navire sera juste et équitable.

Article X - Le commerce de produits de luxe

Le Royaume de France s'engage à proposer au Royaume des Deux-Siciles les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.

Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume de France de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol français à son homologue. L'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles informera son homologue des produits de luxe souhaités.

Le Royaume des Deux-Siciles s'engage à proposer au Royaume de France les produits de luxe de son Royaume à des tarifs préférentiels.

Afin de permettre une coopération totale, il incombera à l'Ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles de fournir une liste des produits de luxe fabriqués sur le sol sicilien. L'Ambassadeur du Royaume de France informera son homologue des produits de luxe souhaités.

Article XI - Échange culturel

Le Royaume de France encouragera les échanges culturels avec le Royaume des Deux-Siciles, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal à Paris.

Le Royaume des Deux-Siciles encouragera les échanges culturels avec le Royaume de France, par le biais de la création de concours de poésie, d'expositions d'art ou de tout autre manifestation culturelle se déroulant au Palais Royal de Naples.

Article XII - Entrée en vigueur du traité

Ce traité entrera en vigueur à compter du jour de sa ratification.

Article XIII - Modification du traité

Le présent traité suivant peut être modifié après consultation entre les parties signataires. Le traité sera remanié conjointement par les ambassadeurs des deux Royaumes. La modification, pour être valide, doit être ratifiée par les régnants des Royaumes de France et des Deux-Siciles.

Article XIV - Annulation du traité

Le présent traité sera annulé si :

- Les deux parties ont convenu de l'annulation
- Une des parties enfreint l'un des articles


Signé à Capri le jour XX du mois XX en l'an du Seigneur XXXX

Signature du roi du Royaume des Deux-Siciles

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty24/10/12, 10:28 pm

Uh corro ad aggiornarloooo Smile
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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty26/10/12, 10:46 pm

La Francia ha chiesto di ottenere giornalmente un resoconto sulla costruzione delle caracche. In modo tale da essere aggiornati giorno per giorno quando naturalmente verranno costruite.
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Eriti

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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty26/10/12, 11:45 pm

Il trattato non è ancora firmato in primis, e ancora manca il contratto per la costruzione delle Caracche.

Tale richiesta può rientrare nei termini contrattuali.

Mi hanno informata che Sua Maestà Vonefred è morta, è notizia confermata?
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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty26/10/12, 11:54 pm

Sul forum di Francia non trovo nessun comunicato da parte delle autorità sulla morte del Re di Francia nemmeno nella sala del trono, controllerò in modo approfondito, ma secondo i miei calcoli il suo regno sarebbe finito in questo periodo. Vi farò sapere dopo che mi sarò fatta un giretto al Louvre Palazzo Reale.
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MessaggioTitolo: Re: [Esteri] Alleanza con la Francia [Esteri] Alleanza con la Francia Empty26/10/12, 11:58 pm

Ho scritto alla Reggente che mi ha fatto avere il comunicato, si Sua Maestà il Re si è spento ieri sera.
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