Palazzo Reale di Napoli
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 [Giustizia] Nuovo statuto CAD

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Fabioilbello



Maschio
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MessaggioTitolo: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty17/06/12, 03:19 am

Avvisiamo Il monarca e il concilio tutto che, nonostante il ruolo del nostro ministero non sia ancora definito, stiamo stilando un nuovo statuto per la Corte d'Appello Duosiciliana ritenendo, forse in errore, che questo sia un compito spettante a noi.
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Philipdikingsbridge

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Maschio
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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty17/06/12, 12:14 pm

Siamo curiosi di leggerlo ministro Wink
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Ful71



Maschio
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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty18/06/12, 12:25 am

Direi che è necessario, soprattutto la procedura dovrebbe poter prevedere tempi, se non certi, come nei tribunali In Gratibus, almeno massimi per gli interventi delle parti, evitando stasi di settimane in attesa di una arringa o di una testimonianza
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F. Petrus

F. Petrus

Maschio
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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty18/06/12, 12:33 am

E' assolutamente vostra competenza, Ministro. Very Happy

Attendiamo di leggerlo. Smile
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Fabioilbello



Maschio
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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty24/09/12, 01:00 pm

La bozza è pronta nel nostro ministero.
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Aurora_

Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty25/09/12, 04:17 am

Lo riporto qui perché temo che non tutti abbiano accesso al Ministero di Grazia e Giustizia^^

Citazione :

Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana

Titolo primo: sede e funzioni della Corte Suprema del Regno

Articolo 1 - Sede

La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede a Napoli.

Articolo 2 - Funzioni
La Corte Suprema del Regno è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.
Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.


Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno

Articolo 3 - Composizione

La Corte Suprema del Regno è composta da:
- un Presidente, scelto tra i giudici
- un numero variabile di Giudici, compreso tra quattro e sette, come previsto all'art. 4
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno
Tutti i membri della Corte Suprema non possono ricoprire altri incarichi all’interno di Consigli Provinciali e Municipi ( sindaco ).

Articolo 4 - Presidente e Giudici
Il Presidente è nominato dal Re tra i giudici in carica al momento della sua elezione e dura in carica sino alla sua sostituzione e comunque per non meno di tre mesi dalla nomina.
Il Presidente ha l'obbligo di porre un bando per la scelta di 2 giudici, qualora non ce ne fossero, per ogni provincia del Regno, obbligatoriamente residenti nella relativa provincia. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.
Il Re può a sua volta nominare sino ad un massimo di due giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING ed uno residente nella Serenissima Repubblica di Venezia. Qualora questo sia impossibilitato o ci fosse una chiara penuria di soggetti disponibili l'onere andrà a ricadere sul Presidente della Corte. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Articolo 5 - Procuratori
I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi, la scelta dei vice avverrà tramite bando.

Articolo 6 - Cancellieri
I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi, la scelta dei vice avverrà tramite bando.


Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno

Articolo 7 - Ruolo del Presidente

Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, vigilare sul rispetto delle norme di procedura ed assicurare l’imparzialità dei collegi giudicanti.
Egli può intervenire in ogni momento di una procedura giuridica della Corte per evitare incorrettezze o dubbi di forma. Ha il diritto di sospendere o chiudere un determinato procedimento qualora le sue motivazioni possano essere pubbliche.

Articolo 8 - Ruolo dei Giudici
I Giudici devono decidere le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e della carta del giudice. Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura. Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. Qualora non dichiarino questi rapporti saranno equamente puniti dai tribunali di primo grado ed esplusi dalla corte.

Articolo 9 - Ruolo dei procuratori
I Procuratori devono deliberare sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili. Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. Qualora non dichiarino questi rapporti saranno equamente puniti dai tribunali di primo grado ed esplusi dalla corte.

Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri
I Cancellieri devono tenere gli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperire ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curare la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicare agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze) pronunciati dai Giudici.


Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni

Articolo 11 - Nomine

La nomina di Giudici, Procuratori e Cancellieri non può avvenire senza un previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno e nella/e taverne Provinciali interessate in cui saranno menzionati:
- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.

Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice
I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti: essere cittadini residenti nella Provincia che deve procedere alla nomina o non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale; avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero per almeno trenta giorni; [6]essere maggiorenni ( avere 6 mesi di vita )[/b]; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale o Municipio ( sindaco ).

Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere
I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti: essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale negli ultimi 30 giorni; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale o Municipio ( sindaco ).

Articolo 14 - Candidatura
I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13. Qualora giurino il falso saranno perseguiti per alto tradimento dal Tribunale della Provincia in cui si trovano e, se condannati, non potranno mai più ricoprire alcuna carica all’interno della Corte.

Articolo 15 - Decisioni sulle candidature
Le decisioni sulle nomine saranno rese pubbliche e non sono in alcun modo impugnabili.

Articolo 16 - Giuramento
Ciascun candidato, una volta nominato, dovrà prestare giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX, residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.
I candidati che non giurano entro sette giorni dalla nomina, decadono e non possono ricandidarsi. Sino al momento del giuramento i candidati non potranno esercitare le proprie funzioni.

Articolo 17 - Dimissioni
Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.
Il Presidente dovrà comunicare le proprie dimissioni al Re.
Le dimissioni non hanno effetto immediato, dovranno infatti essere accettate dalla figura dedita e sono sempre irrevocabili.

Articolo 18 - Decadenza
Tutti i membri della Corte condannati per tradimento o alto tradimento decadranno immediatamente dalla carica non appena la sentenza verrà confermata dalla Corte o non sarà più appellabile.
I membri della Corte che saranno sospettati di parzialità nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente o, nel caso del Presidente, dal Re, saranno giudicati da tutti i Giudici della Corte in seduta plenaria, escluso l’accusato. Qualora l’assemblea li ritenga colpevoli, decadranno immediatamente dalla carica e in seguito condannati equamente dal tribunale della provincia di appartenenza.
I membri della Corte che decadranno dalla carica a norma del presente articolo non potranno ricandidarsi.


Titolo quinto: giudizio di appello

Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello

L’appello è ammesso avverso le sentenze pronunciate dai Tribunali delle Province facenti parte del Regno.
L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:
- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi, anche con riferimento a nuovi fatti suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della carta del giudice.

Articolo 19 bis - Propositori dell'appello
Potranno proporre l'appello, uno e solo uno dei seguenti per ogni richiesta:
-il Processato, il quale non riconoscendo nella pena quella giustà può chiedere a questa Corte una verifica della sentenza del Giudice Provinciale;
il Pubblico Ministero della provincia che ha emesso il verdetto, che sia attuale o sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio, facendosi di fatto portavoce del querelante;
-Il Giudice della provincia che ha emesso il verdetto, che sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio;
-Il Querelante, nel caso in cui non si ritenga soddisfatto del verdetto emesso dal tribunale giudiziario;
-Il Presidente della Corte D'Appello Duosiciliana, su invito del Governantore o della Maggioranza assoluta del Consiglio Provinciale Regolarmente Eletto, della provincia in cui è emesso il verdetto;
-i Nobili, questi hanno la possibilità di proporre appello alla corte grazie alla raccolta di dieci (10) firme nobiliari, uno tra questi si prenderà carico di proporre appello anche a nome degli altri nove.
-il Popolo, qualora un processo o il suo verdetto suscitano nella popolazione sgomento generale un promotore tra questi si prenderà carico di raccogliere almeno un numero di venticinque (25) firme popolari.

Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione
L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- copia integrale degli atti del processo;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione di motivi di appello;
- le prove nuove addotte a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.
L’appello a pena di inammissibilità va depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata.
L’atto di appello va depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.
L'appellante, entro giorni quindici dal deposito dell'appello deve versare una cauzione di ducati dieci. Essa verrà incamerata dalle autorità della provincia di residenza. Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante, in caso contrario sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia

Articolo 21 - Prove nuove
La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini del decidere.
La Corte riesamina i testimoni già sentiti dal Tribunale solo ove ciò appaia indispensabile ai fini del decidere.

Articolo 22 - Prove documentali
Le prove documentali (nuove e non) sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di gioco diversi da quelli dei Reami Rinascimentali (forum esterni, e-mail, msn ecc. ecc.).
Sono ammissibili tutte le prove documentali (screen) provenienti da ambienti di gioco dei Reami Rinascimentali (forum, game), tuttavia:
- nel caso di GdR chiusi, la prova può essere depositata solo da chi vi ha legittimamente partecipato;
- i messaggi (PM) potranno essere depositati solo dal destinatario;
- i documenti coperti da segreto sono prove valide e rilevanti ma l’appellante dovrà comunicare al Cancelliere la volontà di depositarli ed il luogo in cui sono accessibili; essi saranno visionabili dai membri della Corte, dalle parti e dai loro avvocati; qualora l’appellante non osservi questa norma, le prove saranno ugualmente utilizzabili ma egli potrà essere perseguito a norma di legge per la violazione del segreto dai Tribunali competenti.
L’attendibilità delle prove documentali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga la prova falsa o alterata, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro la parte che se ne è avvalsa.

Articolo 23 - Prove testimoniali
Sono ammissibili le prove testimoniali, tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.
L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga che il testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro il testimone. La falsità della testimonianza dichiarata dalla Corte non può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale.

Articolo 24 - Esame preliminare
L’atto d’appello, subito dopo essere stato depositato, verrà esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.
La commissione potrà, all’unanimità, dichiarare l’appello inammissibile, ove ritenga sussistenti una delle cause di inammissibilità di cui agli articoli 19 e 20, o manifestamente infondato, ove ritenga che non vi siano neppure minime probabilità di suo accoglimento. In tal caso dichiarerà inammissibile o respinto l’appello con decreto motivato.
Ove anche solo uno dei Procuratori ritenga l’appello ammissibile o non manifestamente infondato, la commissione dichiarerà l’appello ammesso, pronunciando decreto non motivato.

Articolo 25 - Formazione del collegio
Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presiderà (eventualmente anche lui stesso) e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. Un massimo di due Giudici di nomina regia potranno, se designati, comporre il collegio, si cercherà comunque di non giungere mai a questo limite.
Il Re, il Governatore in carica o il Presidente potranno dichiarare che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che rispettano i seguenti requisiti:
- risiedono nel territorio del Regno;
- non risiedono nella provincia in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- non hanno rapporti di parentela, coniugio, affinità, notoria amicizia o inimicizia con l'appellante e/o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
- essere incensurati.
- non avere meno di cinque mesi di vita.

Articolo 26 - Nomina degli avvocati
Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. Chi non vi provveda, potrà difendersi personalmente. Le Province possono difendersi di diritto nella persona del Pubblico Ministero in carica.
Gli avvocati possono essere liberamente sostituiti dalle parti in corso di causa.
La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora ritenga che si tratti di notorio criminale o soggetto condannato in precedenza per oltraggio alla Corte o qualora egli commetta nel corso del procedimento un atto di oltraggio, in tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato, ma il procedimento non verrà sospeso.

Articolo 27 - Dei limiti di tempo
Il Presidente del collegio giudicante avrà l'obbligo di comunicare un limite temporale, tramite il cancelliere, per ogni fase del processo. Qualora i termini siano superati, il trasgressore perderà diritto di parola. L'eventuale trasgressore tornerà a poter esporre le proprie ragioni solamente in seguito ad una nuova chiamata in un'altra fase del processo.

Articolo 28 - Dibattimento
Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.
Il Cancelliere competente provvederà a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.
Il procedimento potrà essere sospeso solo in caso di giustificata indisponibilità (ritiro) dell’appellante o di un Giudice, o in seguito di un significativo avvenimento.
Qualora la parte appellante non si presenti all’udienza o non osservi i termini imposti dalla Corte, il collegio potrà dichiarare l’appello inammissibile alla luce della gravità del ritardo.

Articolo 29 - Camera di consiglio
La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio.
La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.
Il presidente del collegio deve redigere la motivazione.

Articolo 30 - Decisione della causa
La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto per le parti.
L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto previa votazione di maggioranza del Senato Regio e consenso del Re.
Il Cancelliere competente curerà la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.

Articolo 31 - Oltraggio alla Corte
La grave violazione delle norme di procedura, il comportamento irriguardoso verso uno qualsiasi dei membri della Corte ed il rifiuto di sottostare alle decisioni della Corte sullo svolgimento del processo costituiscono oltraggio alla Corte e saranno perseguiti dal Tribunale del luogo in cui si trova chi li commette come atti di disturbo dell’ordine pubblico.


Titolo sesto: funzione consultiva

Articolo 32 - Competenza

La Corte può essere richiesta di fornire pareri vincolanti in ordine alla compatibilità con la Carta Costituzionale di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali.
Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici.
La Corte rende il parere in composizione allargata: il collegio è presieduto dal Presidente della Corte, che designa un relatore, e da tutti giudici della Corte.

Articolo 33 - Legittimazione
Gli unici soggetti a poter richiedere un parere di costituzionalità sono:
- il Re;
- ciascun Governatore, Giudice o Pubblico Ministero Provinciale;
- ciascun Sindaco, purché regolarmente eletto;
- la Corte Reale rappresentata dal Magister.

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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty25/09/12, 05:45 pm

Avrei qualche chiarimento da chiedere...

Citazione :
Articolo 19 bis - Propositori dell'appello
Potranno proporre l'appello, uno e solo uno dei seguenti per ogni richiesta:
-il Processato, il quale non riconoscendo nella pena quella giustà può chiedere a questa Corte una verifica della sentenza del Giudice Provinciale;
il Pubblico Ministero della provincia che ha emesso il verdetto, che sia attuale o sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio, facendosi di fatto portavoce del querelante;
-Il Giudice della provincia che ha emesso il verdetto, che sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio;
-Il Querelante, nel caso in cui non si ritenga soddisfatto del verdetto emesso dal tribunale giudiziario;
-Il Presidente della Corte D'Appello Duosiciliana, su invito del Governantore o della Maggioranza assoluta del Consiglio Provinciale Regolarmente Eletto, della provincia in cui è emesso il verdetto;
-i Nobili, questi hanno la possibilità di proporre appello alla corte grazie alla raccolta di dieci (10) firme nobiliari, uno tra questi si prenderà carico di proporre appello anche a nome degli altri nove.
-il Popolo, qualora un processo o il suo verdetto suscitano nella popolazione sgomento generale un promotore tra questi si prenderà carico di raccogliere almeno un numero di venticinque (25) firme popolari.

sull' art. 19, non comprendo come possa il giudice che sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio proporre appello, in pratica dovrebbe chiedere la revisione della sentenza emessa da se medesimo?
E tra coloro che possono chiedere al Presidente di aprire un procedimento d'appello... non manca il Sovrano?
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Thomas.leon

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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty25/09/12, 07:10 pm

Ottime le osservazioni del Ministro, per il resto mi sembra perfetto
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty25/09/12, 07:46 pm

Concordo con l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che i punti da lui indicati all'art19 bis vadano rivisitati. Per il resto il lavoro mi sembra ottimo! Smile
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Fabioilbello



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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty25/09/12, 08:04 pm

Marcius, il ministro di grazia e giustizia, pur non volendo togliere nulla al ministro degli esteri, saremmo noi.

Mi spiace poi aver prodotto un errore di battitura, presente da tempo di cui nessuno si è mai curato. Va aggiunto la negazione "non". La frase sarebbe così composta quindi:

-Il Giudice della provincia che ha emesso il verdetto, che non sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio;

Chiedo venia per l'errore.
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Fabioilbello



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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty28/09/12, 10:41 pm

ECCO QUINDI LA VERSIONE DEFINITIVA, LO PUBBLICHERO' ENTRO 2 GIORNI SE NON CI SONO PROBLEMI. (due piccole variazioni:
- il ruolo di sindaco, credo che possa divenire compatibile con le cariche.
- il presidente che può emanare dei regolamenti provvisori in casi di estrema urgenza=
"Ha il diritto di emanare alcuni regolamenti aggiuntivi a tale statuto, in casi estrema importanza, che potranno avere una validità di massimo 60 giorni, termine entro il quale gli organi preposti provvederanno ad una modifica definitiva.")

Citazione :

Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana

Titolo primo: sede e funzioni della Corte Suprema del Regno

Articolo 1 - Sede

La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede a Napoli.

Articolo 2 - Funzioni
La Corte Suprema del Regno è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.
Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.


Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno

Articolo 3 - Composizione

La Corte Suprema del Regno è composta da:
- un Presidente, scelto tra i giudici
- un numero variabile di Giudici, compreso tra quattro e sette, come previsto all'art. 4
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno
Tutti i membri della Corte Suprema non possono ricoprire altri incarichi all’interno di Consigli Provinciali e Municipi ( sindaco ).

Articolo 4 - Presidente e Giudici
Il Presidente è nominato dal Re tra i giudici in carica al momento della sua elezione e dura in carica sino alla sua sostituzione e comunque per non meno di tre mesi dalla nomina.
Il Presidente ha l'obbligo di porre un bando per la scelta di 2 giudici, qualora non ce ne fossero, per ogni provincia del Regno, obbligatoriamente residenti nella relativa provincia. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.
Il Re può a sua volta nominare sino ad un massimo di due giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING ed uno residente nella Serenissima Repubblica di Venezia. Qualora questo sia impossibilitato o ci fosse una chiara penuria di soggetti disponibili l'onere andrà a ricadere sul Presidente della Corte. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Articolo 5 - Procuratori
I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi, la scelta dei vice avverrà tramite bando.

Articolo 6 - Cancellieri
I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi, la scelta dei vice avverrà tramite bando.


Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno

Articolo 7 - Ruolo del Presidente

Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, vigilare sul rispetto delle norme di procedura ed assicurare l’imparzialità dei collegi giudicanti.
Egli può intervenire in ogni momento di una procedura giuridica della Corte per evitare incorrettezze o dubbi di forma. Ha il diritto di sospendere o chiudere un determinato procedimento qualora le sue motivazioni possano essere pubbliche.
Ha il diritto di emanare alcuni regolamenti aggiuntivi a tale statuto, in casi estrema importanza, che potranno avere una validità di massimo 60 giorni, termine entro il quale gli organi preposti provvederanno ad una modifica definitiva.

Articolo 8 - Ruolo dei Giudici
I Giudici devono decidere le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e della carta del giudice. Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura. Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. Qualora non dichiarino questi rapporti saranno equamente puniti dai tribunali di primo grado ed esplusi dalla corte.

Articolo 9 - Ruolo dei procuratori
I Procuratori devono deliberare sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili. Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. Qualora non dichiarino questi rapporti saranno equamente puniti dai tribunali di primo grado ed esplusi dalla corte.

Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri
I Cancellieri devono tenere gli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperire ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curare la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicare agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze) pronunciati dai Giudici.


Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni

Articolo 11 - Nomine

La nomina di Giudici, Procuratori e Cancellieri non può avvenire senza un previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno e nella/e taverne Provinciali interessate in cui saranno menzionati:
- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.

Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice
I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti: essere cittadini residenti nella Provincia che deve procedere alla nomina o non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale; avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero per almeno trenta giorni; [6]essere maggiorenni ( avere 6 mesi di vita )[/b]; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.

Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere
I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti: essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale negli ultimi 30 giorni; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.

Articolo 14 - Candidatura
I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13. Qualora giurino il falso saranno perseguiti per alto tradimento dal Tribunale della Provincia in cui si trovano e, se condannati, non potranno mai più ricoprire alcuna carica all’interno della Corte.

Articolo 15 - Decisioni sulle candidature
Le decisioni sulle nomine saranno rese pubbliche e non sono in alcun modo impugnabili.

Articolo 16 - Giuramento
Ciascun candidato, una volta nominato, dovrà prestare giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX, residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.
I candidati che non giurano entro sette giorni dalla nomina, decadono e non possono ricandidarsi. Sino al momento del giuramento i candidati non potranno esercitare le proprie funzioni.

Articolo 17 - Dimissioni
Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.
Il Presidente dovrà comunicare le proprie dimissioni al Re.
Le dimissioni non hanno effetto immediato, dovranno infatti essere accettate dalla figura dedita e sono sempre irrevocabili.

Articolo 18 - Decadenza
Tutti i membri della Corte condannati per tradimento o alto tradimento decadranno immediatamente dalla carica non appena la sentenza verrà confermata dalla Corte o non sarà più appellabile.
I membri della Corte che saranno sospettati di parzialità nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente o, nel caso del Presidente, dal Re, saranno giudicati da tutti i Giudici della Corte in seduta plenaria, escluso l’accusato. Qualora l’assemblea li ritenga colpevoli, decadranno immediatamente dalla carica e in seguito condannati equamente dal tribunale della provincia di appartenenza.
I membri della Corte che decadranno dalla carica a norma del presente articolo non potranno ricandidarsi.


Titolo quinto: giudizio di appello

Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello

L’appello è ammesso avverso le sentenze pronunciate dai Tribunali delle Province facenti parte del Regno.
L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:
- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi, anche con riferimento a nuovi fatti suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della carta del giudice.

Articolo 19 bis - Propositori dell'appello
Potranno proporre l'appello, uno e solo uno dei seguenti per ogni richiesta:
-il Processato, il quale non riconoscendo nella pena quella giustà può chiedere a questa Corte una verifica della sentenza del Giudice Provinciale;
il Pubblico Ministero della provincia che ha emesso il verdetto, che sia attuale o sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio, facendosi di fatto portavoce del querelante;
-Il Giudice della provincia che ha emesso il verdetto, che non sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio;
-Il Querelante, nel caso in cui non si ritenga soddisfatto del verdetto emesso dal tribunale giudiziario;
-Il Presidente della Corte D'Appello Duosiciliana, su invito del Governantore o della Maggioranza assoluta del Consiglio Provinciale Regolarmente Eletto, della provincia in cui è emesso il verdetto;
-i Nobili, questi hanno la possibilità di proporre appello alla corte grazie alla raccolta di dieci (10) firme nobiliari, uno tra questi si prenderà carico di proporre appello anche a nome degli altri nove.
-il Popolo, qualora un processo o il suo verdetto suscitano nella popolazione sgomento generale un promotore tra questi si prenderà carico di raccogliere almeno un numero di venticinque (25) firme popolari.

Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione
L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- copia integrale degli atti del processo;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione di motivi di appello;
- le prove nuove addotte a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.
L’appello a pena di inammissibilità va depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata.
L’atto di appello va depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.
L'appellante, entro giorni quindici dal deposito dell'appello deve versare una cauzione di ducati dieci. Essa verrà incamerata dalle autorità della provincia di residenza. Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante, in caso contrario sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia

Articolo 21 - Prove nuove
La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini del decidere.
La Corte riesamina i testimoni già sentiti dal Tribunale solo ove ciò appaia indispensabile ai fini del decidere.

Articolo 22 - Prove documentali
Le prove documentali (nuove e non) sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di gioco diversi da quelli dei Reami Rinascimentali (forum esterni, e-mail, msn ecc. ecc.).
Sono ammissibili tutte le prove documentali (screen) provenienti da ambienti di gioco dei Reami Rinascimentali (forum, game), tuttavia:
- nel caso di GdR chiusi, la prova può essere depositata solo da chi vi ha legittimamente partecipato;
- i messaggi (PM) potranno essere depositati solo dal destinatario;
- i documenti coperti da segreto sono prove valide e rilevanti ma l’appellante dovrà comunicare al Cancelliere la volontà di depositarli ed il luogo in cui sono accessibili; essi saranno visionabili dai membri della Corte, dalle parti e dai loro avvocati; qualora l’appellante non osservi questa norma, le prove saranno ugualmente utilizzabili ma egli potrà essere perseguito a norma di legge per la violazione del segreto dai Tribunali competenti.
L’attendibilità delle prove documentali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga la prova falsa o alterata, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro la parte che se ne è avvalsa.

Articolo 23 - Prove testimoniali
Sono ammissibili le prove testimoniali, tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.
L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga che il testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro il testimone. La falsità della testimonianza dichiarata dalla Corte non può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale.

Articolo 24 - Esame preliminare
L’atto d’appello, subito dopo essere stato depositato, verrà esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.
La commissione potrà, all’unanimità, dichiarare l’appello inammissibile, ove ritenga sussistenti una delle cause di inammissibilità di cui agli articoli 19 e 20, o manifestamente infondato, ove ritenga che non vi siano neppure minime probabilità di suo accoglimento. In tal caso dichiarerà inammissibile o respinto l’appello con decreto motivato.
Ove anche solo uno dei Procuratori ritenga l’appello ammissibile o non manifestamente infondato, la commissione dichiarerà l’appello ammesso, pronunciando decreto non motivato.

Articolo 25 - Formazione del collegio
Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presiderà (eventualmente anche lui stesso) e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. Un massimo di due Giudici di nomina regia potranno, se designati, comporre il collegio, si cercherà comunque di non giungere mai a questo limite.
Il Re, il Governatore in carica o il Presidente potranno dichiarare che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che rispettano i seguenti requisiti:
- risiedono nel territorio del Regno;
- non risiedono nella provincia in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- non hanno rapporti di parentela, coniugio, affinità, notoria amicizia o inimicizia con l'appellante e/o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
- essere incensurati.
- non avere meno di cinque mesi di vita.

Articolo 26 - Nomina degli avvocati
Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. Chi non vi provveda, potrà difendersi personalmente. Le Province possono difendersi di diritto nella persona del Pubblico Ministero in carica.
Gli avvocati possono essere liberamente sostituiti dalle parti in corso di causa.
La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora ritenga che si tratti di notorio criminale o soggetto condannato in precedenza per oltraggio alla Corte o qualora egli commetta nel corso del procedimento un atto di oltraggio, in tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato, ma il procedimento non verrà sospeso.

Articolo 27 - Dei limiti di tempo
Il Presidente del collegio giudicante avrà l'obbligo di comunicare un limite temporale, tramite il cancelliere, per ogni fase del processo. Qualora i termini siano superati, il trasgressore perderà diritto di parola. L'eventuale trasgressore tornerà a poter esporre le proprie ragioni solamente in seguito ad una nuova chiamata in un'altra fase del processo.

Articolo 28 - Dibattimento
Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.
Il Cancelliere competente provvederà a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.
Il procedimento potrà essere sospeso solo in caso di giustificata indisponibilità (ritiro) dell’appellante o di un Giudice, o in seguito di un significativo avvenimento.
Qualora la parte appellante non si presenti all’udienza o non osservi i termini imposti dalla Corte, il collegio potrà dichiarare l’appello inammissibile alla luce della gravità del ritardo.

Articolo 29 - Camera di consiglio
La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio.
La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.
Il presidente del collegio deve redigere la motivazione.

Articolo 30 - Decisione della causa
La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto per le parti.
L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto previa votazione di maggioranza del Senato Regio e consenso del Re.
Il Cancelliere competente curerà la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.

Articolo 31 - Oltraggio alla Corte
La grave violazione delle norme di procedura, il comportamento irriguardoso verso uno qualsiasi dei membri della Corte ed il rifiuto di sottostare alle decisioni della Corte sullo svolgimento del processo costituiscono oltraggio alla Corte e saranno perseguiti dal Tribunale del luogo in cui si trova chi li commette come atti di disturbo dell’ordine pubblico.


Titolo sesto: funzione consultiva

Articolo 32 - Competenza

La Corte può essere richiesta di fornire pareri vincolanti in ordine alla compatibilità con la Carta Costituzionale di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali.
Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici.
La Corte rende il parere in composizione allargata: il collegio è presieduto dal Presidente della Corte, che designa un relatore, e da tutti giudici della Corte.

Articolo 33 - Legittimazione
Gli unici soggetti a poter richiedere un parere di costituzionalità sono:
- il Re;
- ciascun Governatore, Giudice o Pubblico Ministero Provinciale;
- ciascun Sindaco, purché regolarmente eletto;
- la Corte Reale rappresentata dal Magister.

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Fabioilbello



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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty15/10/12, 11:55 pm

[rp][Giustizia] Nuovo statuto CAD Blasonepiccolo Regno delle Due Sicilie[Giustizia] Nuovo statuto CAD Blasonepiccolo
A tutti i sudditi delle Due Sicilie,
a chiunque leggerà o avrà voce di questo comunicato,
salute!

Citazione :

Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana

Titolo primo: sede e funzioni della Corte Suprema del Regno

Articolo 1 - Sede

La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede a Napoli.

Articolo 2 - Funzioni
La Corte Suprema del Regno è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.
Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.


Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno

Articolo 3 - Composizione

La Corte Suprema del Regno è composta da:
- un Presidente, scelto tra i giudici
- un numero variabile di Giudici, compreso tra quattro e sette, come previsto all'art. 4
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno
Tutti i membri della Corte Suprema non possono ricoprire altri incarichi all’interno di Consigli Provinciali e Municipi ( sindaco ).

Articolo 4 - Presidente e Giudici
Il Presidente è nominato dal Re tra i giudici in carica al momento della sua elezione e dura in carica sino alla sua sostituzione e comunque per non meno di tre mesi dalla nomina.
Il Presidente ha l'obbligo di porre un bando per la scelta di 2 giudici, qualora non ce ne fossero, per ogni provincia del Regno, obbligatoriamente residenti nella relativa provincia. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.
Il Re può a sua volta nominare sino ad un massimo di due giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING ed uno residente nella Serenissima Repubblica di Venezia. Qualora questo sia impossibilitato o ci fosse una chiara penuria di soggetti disponibili l'onere andrà a ricadere sul Presidente della Corte. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Articolo 5 - Procuratori
I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi, la scelta dei vice avverrà tramite bando.

Articolo 6 - Cancellieri
I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi, la scelta dei vice avverrà tramite bando.


Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno

Articolo 7 - Ruolo del Presidente

Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, vigilare sul rispetto delle norme di procedura ed assicurare l’imparzialità dei collegi giudicanti.
Egli può intervenire in ogni momento di una procedura giuridica della Corte per evitare incorrettezze o dubbi di forma. Ha il diritto di sospendere o chiudere un determinato procedimento qualora le sue motivazioni possano essere pubbliche.
Ha il diritto di emanare alcuni regolamenti aggiuntivi a tale statuto, in casi estrema importanza, che potranno avere una validità di massimo 60 giorni, termine entro il quale gli organi preposti provvederanno ad una modifica definitiva.

Articolo 8 - Ruolo dei Giudici
I Giudici devono decidere le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e della carta del giudice. Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura. Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. Qualora non dichiarino questi rapporti saranno equamente puniti dai tribunali di primo grado ed esplusi dalla corte.

Articolo 9 - Ruolo dei procuratori
I Procuratori devono deliberare sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili. Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. Qualora non dichiarino questi rapporti saranno equamente puniti dai tribunali di primo grado ed esplusi dalla corte.

Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri
I Cancellieri devono tenere gli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperire ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curare la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicare agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze) pronunciati dai Giudici.


Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni

Articolo 11 - Nomine

La nomina di Giudici, Procuratori e Cancellieri non può avvenire senza un previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno e nella/e taverne Provinciali interessate in cui saranno menzionati:
- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.

Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice
I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti: essere cittadini residenti nella Provincia che deve procedere alla nomina o non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale; avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero per almeno trenta giorni; essere maggiorenni (avere 6 mesi di vita ); non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.

Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere
I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti: essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale negli ultimi 30 giorni; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.

Articolo 14 - Candidatura
I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13. Qualora giurino il falso saranno perseguiti per alto tradimento dal Tribunale della Provincia in cui si trovano e, se condannati, non potranno mai più ricoprire alcuna carica all’interno della Corte.

Articolo 15 - Decisioni sulle candidature
Le decisioni sulle nomine saranno rese pubbliche e non sono in alcun modo impugnabili.

Articolo 16 - Giuramento
Ciascun candidato, una volta nominato, dovrà prestare giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX, residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.
I candidati che non giurano entro sette giorni dalla nomina, decadono e non possono ricandidarsi. Sino al momento del giuramento i candidati non potranno esercitare le proprie funzioni.

Articolo 17 - Dimissioni
Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.
Il Presidente dovrà comunicare le proprie dimissioni al Re.
Le dimissioni non hanno effetto immediato, dovranno infatti essere accettate dalla figura dedita e sono sempre irrevocabili.

Articolo 18 - Decadenza
Tutti i membri della Corte condannati per tradimento o alto tradimento decadranno immediatamente dalla carica non appena la sentenza verrà confermata dalla Corte o non sarà più appellabile.
I membri della Corte che saranno sospettati di parzialità nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente o, nel caso del Presidente, dal Re, saranno giudicati da tutti i Giudici della Corte in seduta plenaria, escluso l’accusato. Qualora l’assemblea li ritenga colpevoli, decadranno immediatamente dalla carica e in seguito condannati equamente dal tribunale della provincia di appartenenza.
I membri della Corte che decadranno dalla carica a norma del presente articolo non potranno ricandidarsi.


Titolo quinto: giudizio di appello

Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello

L’appello è ammesso avverso le sentenze pronunciate dai Tribunali delle Province facenti parte del Regno.
L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:
- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi, anche con riferimento a nuovi fatti suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della carta del giudice.

Articolo 19 bis - Propositori dell'appello
Potranno proporre l'appello, uno e solo uno dei seguenti per ogni richiesta:
-il Processato, il quale non riconoscendo nella pena quella giustà può chiedere a questa Corte una verifica della sentenza del Giudice Provinciale;
-il Pubblico Ministero della provincia che ha emesso il verdetto, che sia attuale o sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio, facendosi di fatto portavoce del querelante;
-Il Giudice della provincia che ha emesso il verdetto, che non sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio;
-Il Querelante, nel caso in cui non si ritenga soddisfatto del verdetto emesso dal tribunale giudiziario;
-Il Presidente della Corte D'Appello Duosiciliana, su invito del Governantore o della Maggioranza assoluta del Consiglio Provinciale Regolarmente Eletto, della provincia in cui è emesso il verdetto;
-i Nobili, questi hanno la possibilità di proporre appello alla corte grazie alla raccolta di dieci (10) firme nobiliari, uno tra questi si prenderà carico di proporre appello anche a nome degli altri nove.
-il Popolo, qualora un processo o il suo verdetto suscitano nella popolazione sgomento generale un promotore tra questi si prenderà carico di raccogliere almeno un numero di venticinque (25) firme popolari.

Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione
L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- copia integrale degli atti del processo;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione di motivi di appello;
- le prove nuove addotte a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.
L’appello a pena di inammissibilità va depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata.
L’atto di appello va depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.
L'appellante, entro giorni quindici dal deposito dell'appello deve versare una cauzione di ducati dieci. Essa verrà incamerata dalle autorità della provincia di residenza. Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante, in caso contrario sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia

Articolo 21 - Prove nuove
La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini del decidere.
La Corte riesamina i testimoni già sentiti dal Tribunale solo ove ciò appaia indispensabile ai fini del decidere.

Articolo 22 - Prove documentali
Le prove documentali (nuove e non) sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di vita (leggi gioco) diversi da quelli dei Reami Rinascimentali (forum esterni, e-mail, msn ecc. ecc.).
Sono ammissibili tutte le prove documentali (screen) provenienti da ambienti di gioco dei Reami Rinascimentali (forum, game), tuttavia:
- nel caso di GdR chiusi, la prova può essere depositata solo da chi vi ha legittimamente partecipato;
- i messaggi (PM) potranno essere depositati solo dal destinatario;
- i documenti coperti da segreto sono prove valide e rilevanti ma l’appellante dovrà comunicare al Cancelliere la volontà di depositarli ed il luogo in cui sono accessibili; essi saranno visionabili dai membri della Corte, dalle parti e dai loro avvocati; qualora l’appellante non osservi questa norma, le prove saranno ugualmente utilizzabili ma egli potrà essere perseguito a norma di legge per la violazione del segreto dai Tribunali competenti.
L’attendibilità delle prove documentali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga la prova falsa o alterata, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro la parte che se ne è avvalsa.

Articolo 23 - Prove testimoniali
Sono ammissibili le prove testimoniali, tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.
L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga che il testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro il testimone. La falsità della testimonianza dichiarata dalla Corte non può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale.

Articolo 24 - Esame preliminare
L’atto d’appello, subito dopo essere stato depositato, verrà esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.
La commissione potrà, all’unanimità, dichiarare l’appello inammissibile, ove ritenga sussistenti una delle cause di inammissibilità di cui agli articoli 19 e 20, o manifestamente infondato, ove ritenga che non vi siano neppure minime probabilità di suo accoglimento. In tal caso dichiarerà inammissibile o respinto l’appello con decreto motivato.
Ove anche solo uno dei Procuratori ritenga l’appello ammissibile o non manifestamente infondato, la commissione dichiarerà l’appello ammesso, pronunciando decreto non motivato.

Articolo 25 - Formazione del collegio
Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presiderà (eventualmente anche lui stesso) e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. Un massimo di due Giudici di nomina regia potranno, se designati, comporre il collegio, si cercherà comunque di non giungere mai a questo limite.
Il Re, il Governatore in carica o il Presidente potranno dichiarare che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che rispettano i seguenti requisiti:
- risiedono nel territorio del Regno;
- non risiedono nella provincia in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- non hanno rapporti di parentela, coniugio, affinità, notoria amicizia o inimicizia con l'appellante e/o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
- essere incensurati.
- non avere meno di cinque mesi di vita.

Articolo 26 - Nomina degli avvocati
Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. Chi non vi provveda, potrà difendersi personalmente. Le Province possono difendersi di diritto nella persona del Pubblico Ministero in carica.
Gli avvocati possono essere liberamente sostituiti dalle parti in corso di causa.
La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora ritenga che si tratti di notorio criminale o soggetto condannato in precedenza per oltraggio alla Corte o qualora egli commetta nel corso del procedimento un atto di oltraggio, in tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato, ma il procedimento non verrà sospeso.

Articolo 27 - Dei limiti di tempo
Il Presidente del collegio giudicante avrà l'obbligo di comunicare un limite temporale, tramite il cancelliere, per ogni fase del processo. Qualora i termini siano superati, il trasgressore perderà diritto di parola. L'eventuale trasgressore tornerà a poter esporre le proprie ragioni solamente in seguito ad una nuova chiamata in un'altra fase del processo.

Articolo 28 - Dibattimento
Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.
Il Cancelliere competente provvederà a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.
Il procedimento potrà essere sospeso solo in caso di giustificata indisponibilità (ritiro) dell’appellante o di un Giudice, o in seguito di un significativo avvenimento.
Qualora la parte appellante non si presenti all’udienza o non osservi i termini imposti dalla Corte, il collegio potrà dichiarare l’appello inammissibile alla luce della gravità del ritardo.

Articolo 29 - Camera di consiglio
La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio.
La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.
Il presidente del collegio deve redigere la motivazione.

Articolo 30 - Decisione della causa
La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto per le parti.
L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto previa votazione di maggioranza del Senato Regio e consenso del Re.
Il Cancelliere competente curerà la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.

Articolo 31 - Oltraggio alla Corte
La grave violazione delle norme di procedura, il comportamento irriguardoso verso uno qualsiasi dei membri della Corte ed il rifiuto di sottostare alle decisioni della Corte sullo svolgimento del processo costituiscono oltraggio alla Corte e saranno perseguiti dal Tribunale del luogo in cui si trova chi li commette come atti di disturbo dell’ordine pubblico.


Titolo sesto: funzione consultiva

Articolo 32 - Competenza

La Corte può essere richiesta di fornire pareri vincolanti in ordine alla compatibilità con la Carta Costituzionale di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali.
Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici.
La Corte rende il parere in composizione allargata: il collegio è presieduto dal Presidente della Corte, che designa un relatore, e da tutti giudici della Corte.

Articolo 33 - Legittimazione
Gli unici soggetti a poter richiedere un parere di costituzionalità sono:
- il Re;
- ciascun Governatore, Giudice o Pubblico Ministero Provinciale;
- ciascun Sindaco, purché regolarmente eletto;
- la Corte Reale rappresentata dal Magister.


Approvato a Napoli in accordo con sua Altezza la Reggente e Regina Consorte delle Due Sicilie,
Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo Vasa, Contessa di Soliera e Consorte di Mignano.

il Sedicesimo giorno del Decimo mese dell'anno di Nostro Signore Millequattrocentosessanta.

Sua Eccellenza Monsignor Giovan Matteo Colonna,
Ministro di Grazia e Giustizia del Regno delle due Sicilie,
Presidente della Corte d'Appello Duosiciliana,
Arcivescovo di Capua,
Esperto in Teologia per la canonizzazione delle Reliquie.
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Ho preceduto come in accordo con il re, attendo il suo placet e quello della regina per poter procedere con l'esposizione della sua/loro approvazione.


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Fabioilbello



Maschio
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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty17/10/12, 02:05 am

UP: Ho preceduto come in accordo con il re, attendo il suo placet e quello della regina per poter procedere con l'esposizione della sua/loro approvazione.
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Eriti

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Femmina
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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty18/10/12, 12:17 am

Vi faccio solo 3 appunti:
1- nell'articolo 12 ci sono delle macchioline, cui sarebbe il caso di rimuovere (avanzi o errore di codice, vicino ai mesi di gioco);
2- nell'articolo 19bis manca un trattino, si sono pignola;
3- nell'articolo 22 si parla di gioco, eppure la nostra vita non è tale, o la dobbiamo considerare un gioco? (se vogliamo tenere l'rp meglio togliere i riferimenti alla RL e sostituire il "gioco" con la "vita").

Sistemati questi 3 appunti, consideratevi in possesso del mio placet.
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Cerbottana



Maschio
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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty18/10/12, 06:30 pm

Articolo 19 bis - Propositori dell'appello
Potranno proporre l'appello, uno e solo uno dei seguenti per ogni richiesta:
-il Processato, il quale non riconoscendo nella pena quella giustà può chiedere a questa Corte una verifica della sentenza del Giudice Provinciale;
il Pubblico Ministero della provincia che ha emesso il verdetto, che sia attuale o sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio, facendosi di fatto portavoce del querelante;
-Il Giudice della provincia che ha emesso il verdetto, che non sia stato tale nel momento dell' emanazione del giudizio; (credo che sia poco comprensibile, andrebbe spiegato meglio).
-Il Querelante, nel caso in cui non si ritenga soddisfatto del verdetto emesso dal tribunale giudiziario;
-Il Presidente della Corte D'Appello Duosiciliana, su invito del Governantore o della Maggioranza assoluta del Consiglio Provinciale Regolarmente Eletto, della provincia in cui è emesso il verdetto; ( il governatore o la maggioranza del consiglio dovrebbero incaricare il pubblico ministero di proporre il ricorso e non scavalcarlo).
-i Nobili, questi hanno la possibilità di proporre appello alla corte grazie alla raccolta di dieci (10) firme nobiliari. (e se altri nobili che non condividono l’appello raccolgono, in tal senso, 10 o più firme?).
-il Popolo, qualora un processo o il suo verdetto suscitano nella popolazione sgomento generale un promotore tra questi si prenderà carico di raccogliere almeno un numero di venticinque (25) firme popolari. (Vale la stessa obiezione sollevata per i nobili)

Riguardo agli ultimi 2 punti vorrei far notare come sia facile raccogliere il numero di firme necessario (10 nobili o 25 cittadini). 10 nobili non rappresentano la nobiltà come 25 cittadini non rappresentano la cittadinanza.
Naturalmente questi sono soltanto pensieri miei e non mi metterò a piangere se riterrete opportuno non tenerne conto.
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Fabioilbello



Maschio
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MessaggioTitolo: Re: [Giustizia] Nuovo statuto CAD [Giustizia] Nuovo statuto CAD Empty18/10/12, 09:12 pm

Avendo corretto ciò di cui parlavate regina procedo con la pubblicazione in piazza.

Magister, perdonatemi ma trovare questo numero significa mobilitarsi ed avere dei sostenitori (attivi o meno non sta a noi giudicarlo purtroppo) che ritengono la causa appellabile.
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