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 Ricorso in appello Regno vs. Psich3

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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Ricorso in appello Regno vs. Psich3 Ricorso in appello Regno vs. Psich3 Empty15/02/12, 03:54 pm

Per la lettura degli atti iniziali del procedimento vi rimando al topic in Concilio:

http://forum2.iregni.com/viewtopic.php?t=567258

Siamo ora giunti alle battute finali, quest'oggi ho depositato l'arringa finale dell'accusa, potete seguire tutto presso questa sala:

http://forum.iregni.com/viewtopic.php?t=1853435
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Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Re: Ricorso in appello Regno vs. Psich3 Ricorso in appello Regno vs. Psich3 Empty10/03/12, 03:55 pm

è stata letta la sentenza

Ful71 ha scritto:
Il Giudice Ful, con gli altri componenti del Collegio giudicante si ripresentò in Aula e subito riprese la parola per la lettura della sentenza..

Mi scuso con tutte le Loro Eccellenze che abbiamo lasciato in attesa, a causa di indisposizioni personali di alcuni componenti del collegio la Camera di Consiglio si è prolungata inaspettatamente, ma ora riprendiamo i lavori, do lettura della sentenza raggiunta all'unanimità...


[rp]Ricorso in appello Regno vs. Psich3 Corte_11

Sentenza n° 3/1460 – Appello Marcius_da_Valmacca contro la Provincia di Terra di Lavoro (imputata Psich3)

Con ricorso del 18 ottobre 1459 il Conte Ettore Marcius Della Groana, Reggente del Regno, a nome della Corona, querelante in primo grado, proponeva appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale della Provincia di Terra di Lavoro nella persona del giudice, appello valutato ammissibile dai procuratori in data 1 dicembre 1459.

Con tale sentenza l’imputata è stato riconosciuta innocente dal reato di alto tradimento, contestato secondo l'art. 4, Libro II del codice legislativo laburino, per aver disatteso il giuramento che impegna ogni sindaco a obbedire alle disposizioni del Principe/Governatore, a rispettarne e farne rispettare il volere ed ad utilizzare i mezzi e le risorse del Municipio per favorire il benessere della Provincia tutta, senza favorirne alcuna parte o singolo abitante.
L’imputata è stato rilasciata a conclusione del processo.

Il querelante proponeva appello contro il verdetto di primo grado, lamentando una erronea applicazione della legge da parte del giudice di primo grado, nonchè un conflitto di'interessi del giudice stesso, parente dell'imputata.

Nel corso del dibattimento d'appello la difesa proponeva eccezione di ammissibilità del ricorso contro una sentenza d'assoluzione e ribadiva le ragioni del verdetto di primo grado.

Dopo aver letto con attenzione tutti gli atti ed ascoltato esaurientemente le parti in Aula, a seguito di ampio dibattimento in camera di consiglio, questo Tribunale è pronto ad emanare il suo verdetto.

Preliminarmente, sull'eccezione procedurale presentata dalla difesa, questa corte si dichiara non competente, essendo tale valutazione di esclusiva pertinenza dei Procuratori, valutazione a cui il tribunale non può che attenersi.
E' da notare inoltre che, dal momento della presentazione del ricorso (18 ottobre 1459) al giorno della sua accettazione da parte dei Procuratori (1 dicembre), nè l'imputata, nè alcun altro in sua vece, ha mai sollevato obiezioni, neanche in seguito, avverso tale decisione di ammissibilità nella Sala dei Ricorsi, unico luogo e arco temporale in cui tali eccezioni avrebbero potuto essere prese in considerazione dai Procuratori preposti al giudizio di ammissibilità.

Come premessa alla sentenza questa corte riformula il capo d'imputazione, lasciato parzialmente incompleto dal PM e dal giudice di primo grado, e lo sostituisce con gli articoli 12 e 26, comma D, del Codice Penale Regio


Citazione :
Art. 12 - Disturbo all’ordine pubblico
Commette il reato di disturbo all’ordine pubblico chiunque commette uno o più atti idonei a turbare l’ordine costituito, la sicurezza, la salute o la tranquillità pubblica, salvo che il fatto non sia espressamente previsto da altra norma di legge come reato.
Il disturbo all’ordine pubblico è un reato lieve.

Citazione :
Art. 26 - Omissione o abuso di atti d’ufficio
Commette il reato di omissione o abuso di atti d’ufficio:
A - il funzionario della Prefettura che ritardi artificiosamente la presentazione di una denuncia ovvero ometta di presentarla in maniera veritiera indicando ogni elemento utile a perseguire l’imputato;
B - il Pubblico Ministero che, al fine di evitare la condanna di taluno, ometta di procedere o di indicare prove decisive per grave negligenza o in mala fede;
C - il Giudice che ometta di applicare la legge o la interpreti in maniera del tutto avulsa dal suo tenore letterale per grave negligenza o in mala fede;
D - il titolare di una carica che ometta o ritardi in misura significativa il compimento di un atto imposto dalla legge regia o provinciale ovvero eserciti una sua prerogativa senza ottenere le necessarie autorizzazioni ove esse siano richieste dalla legge regia o provinciale (es. rendiconti dei sindaci, preavviso di dimissioni, imposizione delle tasse ecc.).
L’omissione o l’abuso di atti d’ufficio è un reato moderato.

Sulla base di tale riformulazione è da accettare la richiesta del querelante di revisione della sentenza.

L'esame degli atti e il dibattimento in secondo grado portano a ritenere che il comportamento dell'imputata, ambiguo e ostile agli ordini delle autorità, prescindendo dalla concessione o meno del permesso in questione, impossibile da appurare, obbligava l'esercito a ritardare i suoi movimenti al fine prudenziale di evitare spargimenti di sangue fratricidi, mettendo di contro in pericolo la sicurezza del Regno, e dunque appurando la consumazione concreta del reato contestato.

In particolare questa corte vuole soffermarsi sulla successione temporale degli eventi.
Se alle 12.55 il Capitano Cellino comunicava l'avvenuta ricezione della concessione del permesso, alle ore 18 e 19 minuti, l'imputata stessa, nella missiva inviata a sua Maesà la Regina Aliseo, subordinava la concessione dello stesso alla soddisfazione di una richiesta (l'emanazione di un comunicato), usando il tempo futuro con le parole
Citazione :
Solo dopo provvederò ad autorizzare l'esercito nelle mura
facendo chiaramente intendere che tale permesso non fosse stato mai concesso o quanto mento ritirato nelle ore precedenti.

Questa corte non ha dubbi nel ritenere tale attegiamento e tali parole lesive, negli effetti concreti, degli interessi della Provincia e del Regno.
Nè valgono a mitigarne l'effetto le missive di ancora più tarda ora, che ribadivano l'esistenza del permesso, poichè ormai la fiducia nelle parole del sindaco Psich3 era compromessa e il comandante dell'esercito, il Conte Della Groana, non poteva arrischiarsi ad un possibile scontro tra l'esercito stesso e gli ignari e incolpevoli difensori del municipio.
Come pacificamente emerge dagli atti, la sequenza delle missive e delle azioni ritardava una azione difensiva e metteva a repentaglio la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni.

Tutto ciò considerato, questa Corte:

- Sentenzia la revisione della verdetto di primo grado da assoluzione a colpevolezza

- Richiede al Prefetto della Provincia di Terra di Lavoro di comminare l'obbrobrio pubblico, divulgando questa sentenza nella pubblica piazza provinciale e del Regno entro 5 giorni dalla emanazione del verdetto.

- Commina all'imputata Psich3 n.3 giorni di lavori forzati in miniera al 50% della paga, da scontare entro 10 giorni dalla sentenza.

Le prove documentali dell'avvenuta esecuzione della condanna e della restituzione del 50% della paga allo sceriffo andranno presentate privatamente dalla condannata al Cancelliere di questo tribunale nel termine dei 10 giorni indicati.
Il Cancelliere provvederà a comunicare al Presidente della Corte d'Appello l'avvenuta esecuzione della pena o, di contro, la necessità della denuncia per inadempienza e oltraggio alla corte.

Napoli, 10 marzo 1460, Anno del Signore

Il Presidente del Collegio
Ful71 - Visconte di Città Sant'Angelo

Il Presidente della Corte
Mons. Giovan Matteo Colonna - Barone di Vallecorsa

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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Ricorso in appello Regno vs. Psich3 Ricorso in appello Regno vs. Psich3 Empty12/03/12, 09:47 am

E si sprecano i commenti, che sarò curioso di leggere come la CAD prenderà. Smile

Inutile anche dire come nel Consiglio laburino l'Onorevole Ultras stia tuonando in ufficio del prefetto (figuriamoci se lo avrebbe fatto in un topic che poi sarà reso pubblico) per l'ingiustizia della pubblicazione critigando sia il prefetto che è mero esecutore, sia la CAD sia la leicità della sentenza.

Sono curioso di vedere dopo 2 richiami se la Governatrice prenderà provvedimenti per quella che se fosse stata di un qualunque ministro della Corona sarebbe stata chiamata ingerenza inammissibile! Wink
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