| | [IG]Votazione Mod.Costituzione - Proposta Regia | |
| Autore | Messaggio |
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Boianto
Numero di messaggi : 215 Località : Pontecorvo Data d'iscrizione : 13.03.11
| Titolo: [IG]Votazione Mod.Costituzione - Proposta Regia 22/11/11, 11:23 pm | |
| Aperta la votazione in Parlamento - Boianto ha scritto:
PROPOSTA REGIA Votazione: Modifica alla Costituzione - Cariche Istituzionali Regie e loro funzioni.
Su indicazione di Sua Maestà, di seguito sono riportate le modifiche alla Costituzione circa le Cariche Istituzioni della Corona e loro funzioni. Tutte le modifiche sono riportate in verde. Esse rappresentano un'adeguamento in riferimento alle nuove cariche IG e assimilazioni di proposte o sollecitazioni ricevute a vario titolo. In rosso semplici correzioni di battitura per errori pregressi. In nero tutta la parte pregressa.
Esprimetevi cortesemente con favorevole - contrario - astenuto
La votazione avrà termine alle 17,10 del 24/11/1459
Esprimete anche il vostro assenso alla pubblicazione. Grazie.
Di seguito la proposta di MODIFICA ALLA COSTITUZIONE
- Citazione :
- Costituzione del Regno delle Due Sicilie
LIBRO 0 - Premessa La presente carta sancisce i principi generali su cui il Regno delle Due Sicilie pone le proprie fondamenta. Ad essa devono rifarsi i legislatori delle Province Regie, le istituzioni ed i cittadini. Tutti i sottoposti della Corona DuoSiciliana devono conoscere e sottostare ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta. L'ignoranza della legge non è ammessa. Il Regno delle Due Sicilie è una Monarchia Costituzionale Elettiva, al cui vertice c'è il Sovrano/a.
Capitolo I - Dei diritti
Articolo 1. Dei Cittadini DuoSiciliani
Tutti gli individui residenti in una Provincia del Regno delle Due Sicilie hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ogni Provincia del Regno delle Due Sicilie riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.
Articolo 2. Del Culto
L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da un apposito Concordato. Il Regno delle Due Sicilie tutela i diritti fondamentali degli individui facenti parte delle Comunità Spinoziste e Averroiste che vivono nelle Province del Regno, tollerandone il credo religioso. I rapporti tra tali Comunità Religiose e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da specifici accordi, qualora richiesti.
Articolo 3. Della fedeltà e del rispetto delle leggi
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia nella quale risiedono. Gli stranieri, ovvero i non residenti all'interno di una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono anch’essi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi. Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita in una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle. In qualsiasi procedimento giudiziario l'onere della prova della colpevolezza spetta al denunciante o a chi sostiene l'accusa. In caso di mancanza di prove il giudice è tenuto ad assolvere l'imputato.
Tutte le navi ancorate nei porti di una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.
Articolo 4. Delle proposte popolari
È diritto sovrano del Popolo di ogni Provincia del Regno proporre leggi al Parlamento del Regno. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto redatto in articoli nella Pubblica Piazza del Regno e raccogliere 65 sottoscrizioni di cittadini del Regno entro 7 gg dalla proposta. [gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta] Una volta raccolte le 65 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Ministro degli interni del traguardo raggiunto. Il Parlamento è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del Parlamento modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione sul progetto di legge ed il voto vanno resi pubblici Anche qualora non vengano raggiunte le firme richieste, è facoltà del Ministro degli Interni portare la proposta in aula se la ritiene meritevole e migliorativa per l'interesse del Regno.
LIBRO I – Dell'Istituzione
Articolo 1. Il Regno è una Confederazione di Province retta da una Monarchia costituzionale elettiva, unite dal proposito di avere politiche comuni nelle materie e nei modi stabiliti in questa Carta.
Articolo 2. Fanno parte del Regno quelle Province che accettano e ratificano la presente carta, inserendola nell'archivio delle proprie leggi. Il Regno delle Due Sicilie rivendica come propri tutti i territori a sud delle Province di Abruzzo e Terra di Lavoro compresi fra il Mar Tirreno, il Mar Adriatico ed il Mar Ionio, ivi compresa l'isola Sicilie e gli arcipelaghi minori.
Articolo 3. Fanno riferimento al Regno delle Due Sicilie organi quali: - Concilio Ristretto della Corona - Parlamento del Regno delle Due Sicilie - Commissioni
LIBRO II – Degli Organi istituzionali
Fanno parte del Concilio: il Sovrano del Regno, i Governatori, il Reggente, il Cancelliere, i Ministri, il Sovraintendente delle Finanze, il Segretario di Stato, il Capitano del Regno ed il Magister. I ministeri esistenti sono: interno, difesa, esteri ed economia-finanze. La nomina dei membri del Concilio è prerogativa unica del Sovrano, che potrà cambiarne la composizione in qualsiasi momento. In qualsiasi caso, la carica dei ministri terminerà col mandato del Sovrano che li ha nominati. I Ministri, durante lo svolgimento del loro incarico, non potranno ricoprire cariche elettive, pena la perdita dello status da Ministro. Le cariche istituzionali Regie non potranno accettare nessun altro incarico non elettivo, previo consenso del Sovrano. Tutti i Ministri operano in piena autonomia sulla base della fiducia in loro riposta dalla Corona al momento dell'assegnazione del Dicastero. I membri del Concilio Ristretto sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni del Concilio, anche per quelle presenti nel Parlamento del Regno. Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.
Articolo 2. Incarichi
a) Il Ministero dell'Interno è l'organo che attua la politica interna del Regno. Vigila sulla costituzionalità degli ordinamenti giuridici e regolamenti provinciali, intervenendo nella verifica di incongruenze normative e richiedendone le opportune modifiche per armonizzarli con l'ordinamento giuridico del Regno come da esplicito dettato Costituzionale in materia. Sovrintende inoltre all'Ordine Pubblico ed all’occorrenza effettua azione di coordinamento delle Prefetture, Gendarmerie e Milizie Civiche. b) Il Ministero degli Esteri ha il compito di attuare la politica estera dettata dal Sovrano e gestisce la Diplomazia del Regno. c) Il Ministero della Difesa ha il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate. Nell'ambito del Ministero della Difesa il Real Capitano è un Capitano del Regno. d) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze supervisiona l’economia del Regno mediante operazioni di coordinamento, proposte e ogni altro tipo di soluzioni atte ad armonizzare le economie provinciali ed evitare squilibri finanziari in negativo. Nell’ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Sovrintendente delle Finanze governa la cassa del Regno e può effettuare scambi monetari con le province in sinergia con gli sceriffi provinciali. e) Erede al Trono: è il Delfino successore designato dal Sovrano o il suo sostituto e ha accesso a tutti gli uffici di Sua Maestà. f) Segretario del Regno: E' il segretario personale del Sovrano. Legge la corrispondenza di Sua Maestà e ha facoltà di evaderla firmando, previo consenso del Sovrano, col nome proprio o con quello di Sua Maestà. g) Il Concilio coadiuva il Sovrano nello svolgimento dei suoi compiti esecutivi. I pareri espressi dai membri del Concilio non sono vincolanti per il Sovrano il quale ha autonomia decisionale. Tutte le proposte e le iniziative che scaturiscono da questo collegio sono sottoposte al vaglio del Parlamento.
Capitolo II. Parlamento
Articolo 1. Composizione Il Parlamento è composto dai membri di ogni singolo Consiglio provinciale ed è presieduto dal Sovrano. Il Sovrano è coadiuvato dai membri del Concilio Ristretto della Corona che quando richiesto o necessario forniscono supporto alle discussioni parlamentari ma senza diritto di voto. E' facoltà del Sovrano allontanare dal Parlamento e privare del diritto di voto coloro i quali per motivi disciplinari o giudiziari si dimostrassero indegni di presenziare e partecipare ai lavori parlamentari. I membri del parlamento avranno il diritto di beneficiare del titolo di "Onorevole", durante la durata dell'incarico. Essi sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni consiliari anche per quelle presenti nel Parlamento del Regno. Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.
Articolo 2. Incarichi Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono: - nel proporre leggi, da parte anche di un singolo parlamentare; - nella votazione delle proposte di legge; - nella votazione della dichiarazione di guerra;
Articolo 3. Votazioni e Ratifiche. Una votazione avvenuta in seno al parlamento sarà considerata valida al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti pervenuti entro due giorni lavorativi dall'apertura del referendum. I voti degli astenuti saranno considerati validi solo qualora venga palesata l'astensione. Le decisioni del Parlamento devono essere pubblicate e/o ratificate entro 4 giorni da ogni Consiglio provinciale in tutte le piazze ( taverne ) del Regno, salvo urgenze che prevedono una pubblicazione immediata. Tali decisioni per essere valide devono essere firmate dal Sovrano e portare i sigilli del Regno. Le decisioni del Parlamento vincolano ogni Consiglio e ogni abitante del Regno al loro rispetto.
Capitolo III. Commissioni
Ogni Sovrano avrà il diritto di indire delle commissioni interne od esterne al parlamento con uno scopo preciso. Entro massimo il termine del mandato regio, le singole commissioni dovranno relazionare l'operato svolto, al Sovrano, pena, un processo ( gdr ) per tradimento, al responsabile della commissione. Le commissioni potranno anche essere istituite su richiesta di 1/3 dei parlamentari. In questo caso i membri che ne faranno parte avranno uguali diritti e doveri di quelle istituite per volontà regia. Nella prima ipotesi sarà il Sovrano a scegliere i componenti, nel secondo i parlamentari che ne avranno fatto richiesta.
Capitolo IV. Cariche
Articolo 1. Monarca Il Monarca è l'autorità massima del Regno. Deve presentarsi in ogni momento come super partes, è garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni del Regno. A lui è affidata la moderazione del Parlamento, del Concilio Ristretto e della Camera Comune delle Due Sicilie. Il Re non ha autorità decisionale sui Consigli Provinciali, tuttavia è garantito al Sovrano o a un Suo delegato l'accesso, senza diritto di voto, alle sale Consigliari.
Articolo 2. Elezione ABROGATO IL 20/01/1459
Articolo 3. Durata in carica ABROGATO IL 20/01/1459
Articolo 4. Sfiducia ABROGATO IL 20/01/1459
Articolo 5. Reggente Il Reggente viene indicato dal Sovrano in carica ad inizio mandato, è collaboratore stretto di Sua Maestà e ne fa le veci durante ogni assenza. Ha gli stessi diritti e doveri del Monarca e deve prestare giuramento di fedeltà al Regno e al Re. Nel caso in cui anch'egli si assenti, sarà il Cancelliere a detenere il potere nel Regno e prendere le decisioni.
Articolo 6. Cancelliere Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica. Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Monarca in carica. La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza. Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.
LIBRO III – Della Giurisdizione e delle Competenze
Capitolo I. Della politica estera e della diplomazia
Articolo 1. Capitale La capitale del Regno delle Due Sicilie è Napoli, in cui si trova il Palazzo Reale, sede della diplomazia duosiciliana. Indirizzo: https://palazzoreale.forumattivo.com/index.htm
Articolo 2. Trattati Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia. Il Sovrano in carica, assieme ai governatori, decideranno la politica estera da seguire. I trattati con paesi esterni alle province del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto. Il Concilio Ristretto della Corona voterà le proposte di trattati. Su un trattato approvato dal Regno devono essere presenti almeno le firme del Sovrano del Regno, del Ministro degli esteri o in sua assenza del Cancelliere. Le Province del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo.
Articolo 3. Dell'ingresso di nuove province nel Regno In caso nuove province volessero fare il loro ingresso nel Regno, con l'accettazione di questa Carta vengono accettate anche tutte le leggi, i decreti e gli accordi specifici vigenti sul territorio.
Capitolo II. Dell'esercito Regio
Le Forze Armate del Regno delle Due Sicilie, sono composte dal Regio Esercito e dalla Regia Marina ed hanno il compito di difenderne il territorio e mantenere l'ordine pubblico al suo interno. Il monarca è a capo delle Forze Armate e guida l'organo posto al vertice delle stesse, lo Stato Maggiore del Regno, di concerto con i Governatori. I membri dello SMR sono indicati dalla carta dell'esercito regio.
Capitolo III. Dell'Università Regia
La Regia Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico.
Capitolo IV. Dei Giuramenti
Il Sovrano in carica dovrà prestare il seguente giuramento in taverna del Regno: - Citazione :
- Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie, giuriamo fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Garantiamo di conoscere la costituzione, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.
In fede Firma e sigilli I Governatori dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo: - Citazione :
- Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di XXX, giuriamo fedeltà al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di XXX, alle sue istituzioni e a Sua Maestà il/la Re/Regina XXX . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.
In fede Firma e sigilli I Ministri, il Cancelliere, il Delfino, il Sovraintendente delle Finanze, il Segretario di Stato e il Capitano Reale, nominati membri del Concilio Ristretto della Corona dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo: - Citazione :
- Io XXX sono stato nominato Ministro del Regno delle Due Sicilie da Sua Maestà XXX in data XXX.
Giuro di servire il Regno e Sua Maestà la Regina/il Re al meglio delle mie possibilità, onorando l’incarico che mi è stato affidato, di aver letto la Costituzione del Regno, di averla compresa e di impegnarmi a rispettarla e lavorare secondo le sue direttive. Con questo giuramento io, XXX, entro a far parte del Concilio Ristretto della Corona e garantisco massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.
In fede Firma e sigilli Prestando il loro giuramento ai governatori, i parlamentari contemporaneamente esprimono la loro fedeltà alla Corona.
Nel caso in cui un Governatore o un Ministro non prestino giuramento entro 10 giorni dalla nomina, verrà processato per Alto Tradimento.
Capitolo V. Disposizioni transitorie e finali
Qualunque legge, o articolo di legge, decreto, ordinanza, che vada in palese contrasto con la presente carta costituzionale è da considerarsi priva di efficacia e abrogata. E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione. Si ricorda nuovamente gli Onorevoli ad autorizzare la pubblicazione dei loro interventi
Autorizzo la pubblicazione di tutti i miei interventi in questa votazione. |
| | | Boianto
Numero di messaggi : 215 Località : Pontecorvo Data d'iscrizione : 13.03.11
| Titolo: Re: [IG]Votazione Mod.Costituzione - Proposta Regia 24/11/11, 11:46 pm | |
| ...questa è conclusa - Citazione :
- La votazione si è chiusa.
Modifica alla Costituzione - Cariche Istituzionali Regie e loro funzioni.
Il voto è stato così espresso dai 17 partecipanti: - N°16 Favorevoli: Sibilla, Rubens, Ciara, Marcoefisio, Daygar_ii, Fiorebianco, Kiave, Ciridonio, Vattaioni, Lordenrico, Damagaladriel, Guderian, Aster_x, Federica., Elle, Maiyra. - N°1 Astenuto: Elita. - N°0 Contrari.
Inoltre risultano: - N°3 Assenti: Anuby18, Keynes, Gianluca. - N°4 Interdetti dagli uffici Parlamentari: Peppeilgrande, Elgrande1, Fridal, Ult1926ras.
Provvedo a comunicare l'esito alla Regina e mi attivo per preparare gli atti definitivi da sottoporre al visum di Sua Maestà.
Autorizzo la pubblicazione di tutti i miei interventi.
Nel più breve tempo possibile preparo la comunicazione da sottoporre a Sua Maestà. |
| | | Boianto
Numero di messaggi : 215 Località : Pontecorvo Data d'iscrizione : 13.03.11
| Titolo: Re: [IG]Votazione Mod.Costituzione - Proposta Regia 25/11/11, 08:59 pm | |
| Di seguito la comunicazione per il visum alla pubblicazione. - Citazione :
- [rp] Regno delle Due Sicilie
A tutti i sudditi delle Due Sicilie, a chiunque leggerà o avrà voce di questo comunicato, salute!
Noi, Aliseo della Brunetta Sovrana del Regno delle Due Sicilie,
con la presente comunichiamo al nostro popolo l'approvazione in seno al Parlamento del Regno la modifica alla Costituzione del Regno delle Due Sicilie. Di seguito è riportato il documento approvato con evidenziazione in verde delle modifiche apportate. In rosso correzioni di battitura pregresse, anch'esse approvate:
- Citazione :
- Costituzione del Regno delle Due Sicilie
LIBRO 0 - Premessa La presente carta sancisce i principi generali su cui il Regno delle Due Sicilie pone le proprie fondamenta. Ad essa devono rifarsi i legislatori delle Province Regie, le istituzioni ed i cittadini. Tutti i sottoposti della Corona DuoSiciliana devono conoscere e sottostare ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta. L'ignoranza della legge non è ammessa. Il Regno delle Due Sicilie è una Monarchia Costituzionale Elettiva, al cui vertice c'è il Sovrano/a.
Capitolo I - Dei diritti
Articolo 1. Dei Cittadini DuoSiciliani
Tutti gli individui residenti in una Provincia del Regno delle Due Sicilie hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ogni Provincia del Regno delle Due Sicilie riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.
Articolo 2. Del Culto
L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da un apposito Concordato. Il Regno delle Due Sicilie tutela i diritti fondamentali degli individui facenti parte delle Comunità Spinoziste e Averroiste che vivono nelle Province del Regno, tollerandone il credo religioso. I rapporti tra tali Comunità Religiose e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da specifici accordi, qualora richiesti.
Articolo 3. Della fedeltà e del rispetto delle leggi
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia nella quale risiedono. Gli stranieri, ovvero i non residenti all'interno di una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono anch’essi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi. Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita in una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle. In qualsiasi procedimento giudiziario l'onere della prova della colpevolezza spetta al denunciante o a chi sostiene l'accusa. In caso di mancanza di prove il giudice è tenuto ad assolvere l'imputato.
Tutte le navi ancorate nei porti di una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.
Articolo 4. Delle proposte popolari
È diritto sovrano del Popolo di ogni Provincia del Regno proporre leggi al Parlamento del Regno. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto redatto in articoli nella Pubblica Piazza del Regno e raccogliere 65 sottoscrizioni di cittadini del Regno entro 7 gg dalla proposta. [gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta] Una volta raccolte le 65 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Ministro degli interni del traguardo raggiunto. Il Parlamento è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del Parlamento modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione sul progetto di legge ed il voto vanno resi pubblici Anche qualora non vengano raggiunte le firme richieste, è facoltà del Ministro degli Interni portare la proposta in aula se la ritiene meritevole e migliorativa per l'interesse del Regno.
LIBRO I – Dell'Istituzione
Articolo 1. Il Regno è una Confederazione di Province retta da una Monarchia costituzionale elettiva, unite dal proposito di avere politiche comuni nelle materie e nei modi stabiliti in questa Carta.
Articolo 2. Fanno parte del Regno quelle Province che accettano e ratificano la presente carta, inserendola nell'archivio delle proprie leggi. Il Regno delle Due Sicilie rivendica come propri tutti i territori a sud delle Province di Abruzzo e Terra di Lavoro compresi fra il Mar Tirreno, il Mar Adriatico ed il Mar Ionio, ivi compresa l'isola Sicilie e gli arcipelaghi minori.
Articolo 3. Fanno riferimento al Regno delle Due Sicilie organi quali: - Concilio Ristretto della Corona - Parlamento del Regno delle Due Sicilie - Commissioni
LIBRO II – Degli Organi istituzionali
Fanno parte del Concilio: il Sovrano del Regno, i Governatori, il Reggente, il Cancelliere, i Ministri, il Sovraintendente delle Finanze, il Segretario di Stato, il Capitano del Regno ed il Magister. I ministeri esistenti sono: interno, difesa, esteri ed economia-finanze. La nomina dei membri del Concilio è prerogativa unica del Sovrano, che potrà cambiarne la composizione in qualsiasi momento. In qualsiasi caso, la carica dei ministri terminerà col mandato del Sovrano che li ha nominati. I Ministri, durante lo svolgimento del loro incarico, non potranno ricoprire cariche elettive, pena la perdita dello status da Ministro. Le cariche istituzionali Regie non potranno accettare nessun altro incarico non elettivo, previo consenso del Sovrano. Tutti i Ministri operano in piena autonomia sulla base della fiducia in loro riposta dalla Corona al momento dell'assegnazione del Dicastero. I membri del Concilio Ristretto sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni del Concilio, anche per quelle presenti nel Parlamento del Regno. Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.
Articolo 2. Incarichi
a) Il Ministero dell'Interno è l'organo che attua la politica interna del Regno. Vigila sulla costituzionalità degli ordinamenti giuridici e regolamenti provinciali, intervenendo nella verifica di incongruenze normative e richiedendone le opportune modifiche per armonizzarli con l'ordinamento giuridico del Regno come da esplicito dettato Costituzionale in materia. Sovrintende inoltre all'Ordine Pubblico ed all’occorrenza effettua azione di coordinamento delle Prefetture, Gendarmerie e Milizie Civiche. b) Il Ministero degli Esteri ha il compito di attuare la politica estera dettata dal Sovrano e gestisce la Diplomazia del Regno. c) Il Ministero della Difesa ha il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate. Nell'ambito del Ministero della Difesa il Real Capitano è un Capitano del Regno. d) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze supervisiona l’economia del Regno mediante operazioni di coordinamento, proposte e ogni altro tipo di soluzioni atte ad armonizzare le economie provinciali ed evitare squilibri finanziari in negativo. Nell’ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Sovrintendente delle Finanze governa la cassa del Regno e può effettuare scambi monetari con le province in sinergia con gli sceriffi provinciali. e) Erede al Trono: è il Delfino successore designato dal Sovrano o il suo sostituto e ha accesso a tutti gli uffici di Sua Maestà. f) Segretario del Regno: E' il segretario personale del Sovrano. Legge la corrispondenza di Sua Maestà e ha facoltà di evaderla firmando, previo consenso del Sovrano, col nome proprio o con quello di Sua Maestà. g) Il Concilio coadiuva il Sovrano nello svolgimento dei suoi compiti esecutivi. I pareri espressi dai membri del Concilio non sono vincolanti per il Sovrano il quale ha autonomia decisionale. Tutte le proposte e le iniziative che scaturiscono da questo collegio sono sottoposte al vaglio del Parlamento.
Capitolo II. Parlamento
Articolo 1. Composizione Il Parlamento è composto dai membri di ogni singolo Consiglio provinciale ed è presieduto dal Sovrano. Il Sovrano è coadiuvato dai membri del Concilio Ristretto della Corona che quando richiesto o necessario forniscono supporto alle discussioni parlamentari ma senza diritto di voto. E' facoltà del Sovrano allontanare dal Parlamento e privare del diritto di voto coloro i quali per motivi disciplinari o giudiziari si dimostrassero indegni di presenziare e partecipare ai lavori parlamentari. I membri del parlamento avranno il diritto di beneficiare del titolo di "Onorevole", durante la durata dell'incarico. Essi sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni consiliari anche per quelle presenti nel Parlamento del Regno. Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.
Articolo 2. Incarichi Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono: - nel proporre leggi, da parte anche di un singolo parlamentare; - nella votazione delle proposte di legge; - nella votazione della dichiarazione di guerra;
Articolo 3. Votazioni e Ratifiche. Una votazione avvenuta in seno al parlamento sarà considerata valida al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti pervenuti entro due giorni lavorativi dall'apertura del referendum. I voti degli astenuti saranno considerati validi solo qualora venga palesata l'astensione. Le decisioni del Parlamento devono essere pubblicate e/o ratificate entro 4 giorni da ogni Consiglio provinciale in tutte le piazze ( taverne ) del Regno, salvo urgenze che prevedono una pubblicazione immediata. Tali decisioni per essere valide devono essere firmate dal Sovrano e portare i sigilli del Regno. Le decisioni del Parlamento vincolano ogni Consiglio e ogni abitante del Regno al loro rispetto.
Capitolo III. Commissioni
Ogni Sovrano avrà il diritto di indire delle commissioni interne od esterne al parlamento con uno scopo preciso. Entro massimo il termine del mandato regio, le singole commissioni dovranno relazionare l'operato svolto, al Sovrano, pena, un processo ( gdr ) per tradimento, al responsabile della commissione. Le commissioni potranno anche essere istituite su richiesta di 1/3 dei parlamentari. In questo caso i membri che ne faranno parte avranno uguali diritti e doveri di quelle istituite per volontà regia. Nella prima ipotesi sarà il Sovrano a scegliere i componenti, nel secondo i parlamentari che ne avranno fatto richiesta.
Capitolo IV. Cariche
Articolo 1. Monarca Il Monarca è l'autorità massima del Regno. Deve presentarsi in ogni momento come super partes, è garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni del Regno. A lui è affidata la moderazione del Parlamento, del Concilio Ristretto e della Camera Comune delle Due Sicilie. Il Re non ha autorità decisionale sui Consigli Provinciali, tuttavia è garantito al Sovrano o a un Suo delegato l'accesso, senza diritto di voto, alle sale Consigliari.
Articolo 2. Elezione ABROGATO IL 20/01/1459
Articolo 3. Durata in carica ABROGATO IL 20/01/1459
Articolo 4. Sfiducia ABROGATO IL 20/01/1459
Articolo 5. Reggente Il Reggente viene indicato dal Sovrano in carica ad inizio mandato, è collaboratore stretto di Sua Maestà e ne fa le veci durante ogni assenza. Ha gli stessi diritti e doveri del Monarca e deve prestare giuramento di fedeltà al Regno e al Re. Nel caso in cui anch'egli si assenti, sarà il Cancelliere a detenere il potere nel Regno e prendere le decisioni.
Articolo 6. Cancelliere Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica. Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Monarca in carica. La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza. Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.
LIBRO III – Della Giurisdizione e delle Competenze
Capitolo I. Della politica estera e della diplomazia
Articolo 1. Capitale La capitale del Regno delle Due Sicilie è Napoli, in cui si trova il Palazzo Reale, sede della diplomazia duosiciliana. Indirizzo: https://palazzoreale.forumattivo.com/index.htm
Articolo 2. Trattati Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia. Il Sovrano in carica, assieme ai governatori, decideranno la politica estera da seguire. I trattati con paesi esterni alle province del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto. Il Concilio Ristretto della Corona voterà le proposte di trattati. Su un trattato approvato dal Regno devono essere presenti almeno le firme del Sovrano del Regno, del Ministro degli esteri o in sua assenza del Cancelliere. Le Province del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo.
Articolo 3. Dell'ingresso di nuove province nel Regno In caso nuove province volessero fare il loro ingresso nel Regno, con l'accettazione di questa Carta vengono accettate anche tutte le leggi, i decreti e gli accordi specifici vigenti sul territorio.
Capitolo II. Dell'esercito Regio
Le Forze Armate del Regno delle Due Sicilie, sono composte dal Regio Esercito e dalla Regia Marina ed hanno il compito di difenderne il territorio e mantenere l'ordine pubblico al suo interno. Il monarca è a capo delle Forze Armate e guida l'organo posto al vertice delle stesse, lo Stato Maggiore del Regno, di concerto con i Governatori. I membri dello SMR sono indicati dalla carta dell'esercito regio.
Capitolo III. Dell'Università Regia
La Regia Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico.
Capitolo IV. Dei Giuramenti
Il Sovrano in carica dovrà prestare il seguente giuramento in taverna del Regno: - Citazione :
- Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie, giuriamo fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Garantiamo di conoscere la costituzione, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.
In fede Firma e sigilli I Governatori dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo: - Citazione :
- Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di XXX, giuriamo fedeltà al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di XXX, alle sue istituzioni e a Sua Maestà il/la Re/Regina XXX . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.
In fede Firma e sigilli I Ministri, il Cancelliere, il Delfino, il Sovraintendente delle Finanze, il Segretario di Stato e il Capitano Reale, nominati membri del Concilio Ristretto della Corona dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo: - Citazione :
- Io XXX sono stato nominato Ministro del Regno delle Due Sicilie da Sua Maestà XXX in data XXX.
Giuro di servire il Regno e Sua Maestà la Regina/il Re al meglio delle mie possibilità, onorando l’incarico che mi è stato affidato, di aver letto la Costituzione del Regno, di averla compresa e di impegnarmi a rispettarla e lavorare secondo le sue direttive. Con questo giuramento io, XXX, entro a far parte del Concilio Ristretto della Corona e garantisco massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.
In fede Firma e sigilli Prestando il loro giuramento ai governatori, i parlamentari contemporaneamente esprimono la loro fedeltà alla Corona.
Nel caso in cui un Governatore o un Ministro non prestino giuramento entro 10 giorni dalla nomina, verrà processato per Alto Tradimento.
Capitolo V. Disposizioni transitorie e finali
Qualunque legge, o articolo di legge, decreto, ordinanza, che vada in palese contrasto con la presente carta costituzionale è da considerarsi priva di efficacia e abrogata. E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione. in sostituzione della precedente versione:
- Citazione :
- Costituzione del Regno delle Due Sicilie
LIBRO 0 - Premessa
La presente carta sancisce i principi generali su cui il Regno delle Due Sicilie pone le proprie fondamenta. Ad essa devono rifarsi i legislatori delle Province Regie, le istituzioni ed i cittadini. Tutti i sottoposti della Corona DuoSiciliana devono conoscere e sottostare ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta. L'ignoranza della legge non è ammessa. Il Regno delle Due Sicilie è una Monarchia Costituzionale Elettiva, al cui vertice c'è il Sovrano/a.
Capitolo I - Dei diritti
Articolo 1. Dei Cittadini DuoSiciliani
Tutti gli individui residenti in una Provincia del Regno delle Due Sicilie hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ogni Provincia del Regno delle Due Sicilie riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.
Articolo 2. Del Culto
L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da un apposito Concordato. Il Regno delle Due Sicilie tutela i diritti fondamentali degli individui facenti parte delle Comunità Spinoziste e Averroiste che vivono nelle Province del Regno, tollerandone il credo religioso. I rapporti tra tali Comunità Religiose e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da specifici accordi, qualora richiesti.
Articolo 3. Della fedeltà e del rispetto delle leggi
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia nella quale risiedono. Gli stranieri, ovvero i non residenti all'interno di una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono anch’essi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi. Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita in una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle. In qualsiasi procedimento giudiziario l'onere della prova della colpevolezza spetta al denunciante o a chi sostiene l'accusa. In caso di mancanza di prove il giudice è tenuto ad assolvere l'imputato.
Tutte le navi ancorate nei porti di una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.
Articolo 4. Delle proposte popolari
È diritto sovrano del Popolo di ogni Provincia del Regno proporre leggi al Parlamento del Regno. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto redatto in articoli nella Pubblica Piazza del Regno e raccogliere 65 sottoscrizioni di cittadini del Regno entro 7 gg dalla proposta. [gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta] Una volta raccolte le 65 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Ministro degli interni del traguardo raggiunto. Il Parlamento è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del Parlamento modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione sul progetto di legge ed il voto vanno resi pubblici Anche qualora non vengano raggiunte le firme richieste, è facoltà del Ministro degli Interni portare la proposta in aula se la ritiene meritevole e migliorativa per l'interesse del Regno.
LIBRO I – Dell'Istituzione
Articolo 1. Il Regno è una Confederazione di Province retta da una Monarchia costituzionale elettiva, unite dal proposito di avere politiche comuni nelle materie e nei modi stabiliti in questa Carta.
Articolo 2. Fanno parte del Regno quelle Province che accettanno e ratificano la presente carta, inserendola nell'archivio delle proprie leggi. Il Regno delle Due Sicilie rivendica come propri tutti i territori a sud delle Province di Abruzzo e Terra di Lavoro compresi fra il Mar Tirreno, il Mar Adriatico ed il Mar Ionio, ivi compresa l'isola Sicilie e gli arcipelaghi minori.
Articolo 3. Fanno riferimento al Regno delle Due Sicilie organi quali: - Concilio Ristretto della Corona - Parlamento del Regno delle Due Sicilie - Commissioni
LIBRO II – Degli Organi istituzionali
Capitolo I. Concilio
Articolo 1. Composizione
Fanno parte del Concilio: il Sovrano del Regno, i Governatori, il Cancelliere, i Ministri ed il Magister. I ministeri esistenti sono: interni, difesa, esteri. La nomina dei membri del Concilio è preroganitva unica del Sovrano, che potrà cambiarne la composizione in qualsiasi momento. In qualsiasi caso, la carica dei ministri terminerà col mandato del Sovrano che li ha nominati. I Ministri, durante lo svolgimento del loro incarico, non potranno ricoprire cariche elettive, pena la perdita dello status da Ministro. I membri del Concilio Ristretto sono tenuti alla segretezza su tutto ciò che viene trattato dal Concilio e/o dal Parlamento del Regno. Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.
Articolo 2. Incarichi
a) Il ministero degli interni supervisiona i lavori per l'unificazione delle strutture provinciali e la loro convergenza in strutture regie, per le leggi e per i regolamenti, in modo da garantire la medesima validità in tutto il reame.
b) Il ministero degli esteri gestisce la diplomazia del regno.
c) Il ministero della difesa ha il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate.
d) Il Concilio aiuta il Sovrano nello svolgimento dei suoi compiti. Tutte le proposte e le iniziative che scaturiscono da questo collegio sono sottoposte al vaglio del Parlamento.
Capitolo 2. Parlamento
Articolo 1. Composizione Il Parlamento è composto dai membri di ogni singolo Consiglio provinciale, presieduto dal Re. I membri del parlamento avranno il diritto di beneficiare del titolo di "Onorevole", durante la durata dell'ìncarico. Essi sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni consiliari anche per quelle presenti nel parlamento del regno. Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.
Articolo 2. Incarichi Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono: - nel proporre leggi, da parte anche di un singolo parlamentare; - nella votazione delle proposte di legge; - nella votazione della dichiarazione di guerra;
Articolo 3. Votazioni e Ratifiche. Una votazione avvenuta in seno al parlamento sarà considerata valida al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti pervenuti entro due giorni lavorativi dall'apertura del referendum. I voti degli astenuti saranno considerati validi solo qualora venga palesata l'astensione. Le decisioni del Parlamento devono essere pubblicate e/o ratificate entro 4 giorni da ogni Consiglio provinciale in tutte le piazze ( taverne ) del Regno, salvo urgenze che prevedono una pubblicazione immediata. Tali decisioni per essere valide devono essere firmate dal Sovrano e portare i sigilli del Regno. Le decisioni del Parlamento vincolano ogni Consiglio e ogni abitante del Regno al loro rispetto.
Capitolo III. Commissioni
Ogni Sovrano avrà il diritto di indire delle commissioni interne od esterne al parlamento con uno scopo preciso. Entro massimo il termine del mandato regio, le singole commissioni dovranno relazionare l'operato svolto, al Sovrano, pena, un processo ( gdr ) per tradimento, al responsabile della commissione. Le commissioni potranno anche essere istituite su richiesta di 1/3 dei parlamentari. In questo caso i membri che ne faranno parte avranno uguali diritti e doveri di quelle istituite per volontà regia. Nella prima ipotesi sarà il Sovrano a scegliere i componenti, nel secondo i parlamentari che ne avranno fatto richiesta.
Capitolo IV. Cariche
Articolo 1. Monarca Il Monarca è l'autorità massima del Regno. Deve presentarsi in ogni momento come super partes, è garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni del Regno. A lui è affidata la moderazione del Parlamento, del Concilio Ristretto e della Camera Comune delle Due Sicilie. Il Re non ha autorità decisionale sui Consigli Provinciali, tuttavia è garantito al Sovrano o a un Suo delegato l'accesso, senza diritto di voto, alle sale Consigliari.
Articolo 2. Elezione ABROGATO IL 20/01/1459
Articolo 3. Durata in carica ABROGATO IL 20/01/1459
Articolo 4. Sfiducia ABROGATO IL 20/01/1459
Articolo 5. Reggente Il Reggente viene indicato dal Sovrano in carica ad inizio mandato e ne fa le veci durante ogni assenza. Ha gli stessi diritti e doveri del Monarca e deve prestare giuramento di fedeltà al Regno e al Re. Nel caso in cui anch'egli si assenti, sarà il Cancelliere a detenere il potere nel Regno e prendere le decisioni.
Articolo 6. Cancelliere Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica. Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Monarca in carica. La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza. Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.
LIBRO III – Della Giurisdizione e delle Competenze
Capitolo I. Della politica estera e della diplomazia
Articolo 1. Capitale La capitale del Regno delle Due Sicilie è Napoli, in cui si trova il Palazzo Reale, sede della diplomazia duosiciliana. Indirizzo: https://palazzoreale.forumattivo.com/index.htm
Articolo 2. Trattati Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia. Il Sovrano in carica, assieme ai governatori, decideranno la politica estera da seguire. I trattati con paesi esterni alle province del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto. Il Concilio Ristretto della Corona voterà le proposte di trattati. Su un trattato approvato dal Regno devono essere presenti almeno le firme del Sovrano del Regno, del Ministro degli esteri o in sua assenza del Cancelliere. Le Province del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo.
Articolo 3. Dell'ingresso di nuove province nel Regno In caso nuove province volessero fare il loro ingresso nel Regno, con l'accettazione di questa Carta vengono accettate anche tutte le leggi, i decreti e gli accordi specifici vigenti sul territorio.
Capitolo II. Dell'esercito Regio
Le Forze Armate del Regno delle Due Sicilie, sono composte dal Regio Esercito e dalla Regia Marina ed hanno il compito di difenderne il territorio e mantenere l'ordine pubblico al suo interno. Il monarca è a capo delle Forze Armate e guida l'organo posto al vertice delle stesse, lo Stato Maggiore del Regno, di concerto con i Governatori. I membri dello SMR sono indicati dalla carta dell'Esercito Regio.
Capitolo III. Dell'Università Regia
La Regia Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico.
Capitolo IV. Dei Giuramenti
Il Sovrano in carica dovrà prestare il seguente giuramento in taverna del Regno:
- Citazione :
- Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie, giuriamo fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Garantiamo di conoscere la costituzione, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.
In fede Firma e sigilli
I Governatori dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:
- Citazione :
- Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di XXX, giuriamo fedeltà al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di XXX, alle sue istituzioni e a Sua Maestà il/la Re/Regina XXX . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.
In fede Firma e sigilli I Ministri nominati membri del Concilio Ristretto della Corona dovrenno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:
- Citazione :
- Io XXX sono stato nominato Ministro del Regno delle Due Sicilie da Sua Maestà XXX in data XXX.
Giuro di servire il Regno e Sua Maestà la Regina/il Re al meglio delle mie possibilità, onorando l’incarico che mi è stato affidato, di aver letto la Costituzione del Regno, di averla compresa e di impegnarmi a rispettarla e lavorare secondo le sue direttive. Con questo giuramento io, XXX, entro a far parte del Concilio Ristretto della Corona e garantisco massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.
In fede Firma e sigilli Prestando il loro giuramento ai governatori, i parlamentari contemporaneamente esprimono la loro fedeltà alla Corona.
Nel caso in cui un Governatore o un Ministro non prestino giuramento entro 10 giorni dalla nomina, verrà processato per Alto Tradimento.
Capitolo V. Disposizioni transitorie e finali
Qualunque legge, o articolo di legge, decreto, ordinanza, che vada in palese contrasto con la presente carta costituzionale è da considerarsi priva di efficacia e abrogata. E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione.
La votazione, si è conclusa il XXIV novembre 1459. Il voto è stato così espresso dai 17 partecipanti: - N°16 Favorevoli. - N°1 Astenuto. - N°0 Contrari.
Inoltre risultano: - N°3 Assenti. - N°4 Interdetti dagli uffici Parlamentari.
Hanno preso parte alla votazione: Sibilla, Rubens, Ciara, Marcoefisio, Daygar_ii, Fiorebianco, Kiave, Ciridonio, Vattaioni, Lordenrico, Damagaladriel, Guderian, Aster_x, Federica., Elle, Maiyra, Elita.
Le argomentazioni al riguardo saranno spostate, previa autorizzazzione dei singoli intervenuti, nella Camera Comune del Regno.
Così è deciso!
Palazzo Reale di Napoli li, XXV Novembre MCDLIX
Aliseo della Brunetta Sovrana del Regno delle Due Sicilie.
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