Palazzo Reale di Napoli
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.



 
IndiceIndice  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  AccediAccedi  

Condividi
 

 Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane

Visualizza l'argomento precedente Visualizza l'argomento successivo Andare in basso 
AutoreMessaggio
GuderianRR



Maschio
Numero di messaggi : 564
Data d'iscrizione : 09.09.11

Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty
MessaggioTitolo: Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty06/10/11, 07:09 pm

Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Contrattopietracataluni
Torna in alto Andare in basso
rimmster

rimmster

Maschio
Numero di messaggi : 1026
Località : Tortosa, Principado de Catalunya
Occupazione/Hobby : Ambasciatore e studioso
Data d'iscrizione : 31.08.09

Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty
MessaggioTitolo: Re: Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty07/10/11, 09:03 pm

Visto. teneteci informato di come andranno avanti le cose Smile
Torna in alto Andare in basso
GuderianRR



Maschio
Numero di messaggi : 564
Data d'iscrizione : 09.09.11

Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty
MessaggioTitolo: Re: Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty07/10/11, 10:00 pm

CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER FORNITURA DI PIETRE AL PRINCIPATO DI CATALOGNA

Il Regno delle due Sicilie, nella persona di Sua Maestà Aliseo della brunetta, del reggente Marcius da Valmacca, in appresso per brevità denominato APPALTATORE
E
La Provincia degli Abruzzi, nella persona del Governatore Vyk, del Ministro del Commercio veronique Challant, in appresso per brevità denominato SUBAPPALTATORE

PREMESSO

Che il Regno delle Due Sicilie ha preso accordi con il Principato di Catalogna, in appresso denominato ENTE APPALTANTE, per la fornitura mensile di quintali di pietre per la durata totale di 12 mensilità
Che il Regno delle Due Sicilie, in accordo con L'ENTE APPALTANTE, ha previsto che tale fornitura sia espressa dall'ammontare mensile di XXX quintali di pietra
Che tale quantità è stata accettata dal Regno delle Due Sicilie dopo consultazioni con le Province degli Abruzzi e di Terra di Lavoro
Che il subappaltatore è tenuto alla consegna di soli 500 quintali di pietra mensili
Che prima della stipula del contratto il subappaltatore ha versato 500 ducati nelle casse del regno come cauzione, così come dichiarato dallo sceriffo provinciale, dal governatore degli Abruzzi e dal Sovrintendente alle finanze del Regno.

Convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO
I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano la fornitura mensile da parte della Provincia degli Abruzzi al Principato di Catalogna di 12 quantitativi di quintali di pietra, a cadenza mensile, nella misura di 500 quintali per consegna.
Tutte le fasi di recupero del materiale, trasporto, consegna ALL'ENTE APPALTANTE, ed eventualmente ogni spesa accessoria per ciò che riguarda la quota di 500 quintali di pietra mensili, spetteranno integralmente ed esclusivamente alla Provincia degli Abruzzi.
Si dichiara esplicitamente che niente verrà richiesto al Regno delle Due Sicilie come compartecipazione alla spesa.
Per ogni consegna del quantitativo prestabilito di pietre, verrà comunicata nella sede apposita la data entro la quale le pietre dovranno trovarsi a disposizione, con indicazione della modalità.
Comma 1) Laddove fosse prevista la consegna della quota mensile di pietre direttamente ad un EMISSARIO prescelto dal Principato Catalano giunto nel Regno delle Due Sicilie, la provincia degli Abruzzi si dichiara esplicitamente responsabile per la scelta di colui o coloro che effettueranno il trasporto (di seguito TRASPORTATORE) fino alla città prescelta dall'emissario; la Provincia degli Abruzzi dichiara esplicitamente che sosterrà in prima persona tutte le spese per il trasporto ed eventuali spese accessorie.
Comma 2) Laddove fosse prevista la consegna della quota mensile di pietre ad un EMISSARIO del Regno delle due Sicilie che partirà per il Principato Catalano, la provincia degli Abruzzi si dichiara esplicitamente responsabile per la scelta del TRASPORTATORE fino alla città prescelta dall'emissario; la Provincia degli Abruzzi dichiara esplicitamente che sosterrà in prima persona tutte le spese per il trasporto ed eventuali spese accessorie.
Comma 3) Laddove, entro 20 giorni dalla data prevista per l'invio del carico mensile di pietra, non fosse stato individuato un EMISSARIO disposto a portare la pietra per conto del Regno, il Regno indirà un bando per la scelta di un emissario Regio per la consegna della partita di pietra; tale bando avrà durata di giorni 5, con prerequisiti individuati dal regno delle Due Sicilie e riportati nel bando stesso, dove tramite asta pubblica al ribasso, verrà scelto l'emissario che farà il viaggio per conto del Regno, sempre che egli goda della fiducia del Regno e delle due Province.
Le spese di codesto EMISSARIO verranno supportate interamente dalle due province, in misura di metà per ciascuna.
Laddove una provincia volesse, potrebbe partecipare in prima persona al bando di ricerca dell'emissario, comunicando le spese che sosterrà il proprio EMISSARIO.

ART. 3 – CITTA' PRESCELTA PER GLI SCAMBI TRA TRASPORTATORE ED EMISSARIO
La città prescelta come sede degli scambi è Gaeta.
Eventuali variazioni verranno comunicate, di volta in volta, per tempo.

ART.4 – SEDE APPOSITA DI COMUNICAZIONE TRA LE PARTI
Come sede per le comunicazioni relative al presente contratto, anche quelle in grado di generare obbligazioni tra le parti, è stata prescelta la sede delle attività parlamentari.

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Tale contratto di subappalto è stato stipulato gratuitamente tra le parti.
Da parte della Provincia degli Abruzzi, non verrà dato alcun compenso al Regno come contropartita per il subappalto del contratto di fornitura di pietre

ART. 6 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI
Ogni quintale di pietra verrà venduto al principato di Catalogna per un valore di 13,50 ducati.
Eventuali variazioni di prezzo dovuti ad atti arbitrari del principato di Catalogna non comporteranno pretese da parte della Provincia degli Abruzzi nei confronti del Regno delle Due Sicilie, né pretese da parte del Regno delle Due Sicilie nei confronti della Provincia degli Abruzzi.
Nel caso di eventuali variazioni di prezzo dovuti ad atti arbitrari del Principato di Catalogna, esse facoltizzano una delle parti del presente contratto di recedere da esso.

ART. 7 - PAGAMENTI
Il Regno delle Due Sicilie non interverrà come parte attiva nel pagamento, non anticiperà quote su versamenti futuri, né provvederà a saldare situazioni debitorie.
Il Regno delle Due Sicilie interverrà gratuitamente per dirimere eventuali questioni tra il Subappaltatore e l'ente appaltante.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI
Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE, in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.
Laddove per cause non imputabili alla provincia degli Abruzzi o alla volontà del regno, o alla volontà del Principato di Catalogna, dovesse cambiare l'impostazione tecnico-economica delle miniere, un'eventuale chiusura di una città, un cambio nel calcolo della manutenzione mineraria, che portasse ad un sostanziale cambio della situazione presente al momento della stipula, si facoltizzano le parti a chiedere una revoca del contratto o una modifica di esso.

ART. 9 - RITENUTE A GARANZIA
Non vi saranno Ritenute a Garanzia

ART. 10 – CAUZIONE
A Garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, nonché della stretta osservanza di tutte le obbligazioni di natura economica, il subappaltatore ha costituito in favore dell'appaltatore, prima della firma di questo contratto, una cauzione pari a 500 ducati.
Il SUBAPPALTATORE assume l'obbligo di garantire che la cauzione sia sempre di 500 ducati, anche a seguito di applicazione di penalità come stabilite dal presente contratto.
Laddove in seguito a penalità, la cauzione dovesse scendere al di sotto di 0 ducati, si facoltizza il Regno delle Due Sicilie a chiedere la conclusione del contratto per inadempimento del subappaltatore.
In ogni caso, la cauzione verrà restituita al termine dei 12 mesi previsti dal presente contratto.

ART. 11 – PENALITA'
Il valore della penalità da assegnare al SUBAPPALTATORE per il mancato rispetto delle obbligazioni del presente contratto è di 100 ducati
Per ogni giorno di ritardo sulle obbligazioni del presente contratto verrà conteggiata una penalità di 100 ducati.
Eventuali penalità assegnate al Regno delle Due Sicilie da parte del Principato di Catalogna, per cause non dipendenti dalla volontà del Regno delle Due sicilie, verranno sostenute dalla provincia che ha causato l'applicazione della sanzione.
Laddove la provincia degli Abruzzi sarà con il suo comportamento responsabile dell'applicazione della sanzione al Regno, si impegna esplicitamente a sostenerla, anche tramite applicazione della penalità sulla cauzione.
Niente è dovuto dalla provincia degli Abruzzi, se l'applicazione della sanzione al Regno delle due Sicilie dovesse dipendere dal comportamento della Provincia di terra di lavoro, o da cause dipendenti dalla volontà del Regno delle 2 Sicilie.
Comma 1) Le eventuali penalità sulla cauzione decise secondo le norme del contratto, comporteranno per la provincia penalizzata un obbligo di reintegro della cauzione alla somma stabilita di 500 ducati entro 1 giorno dall'applicazione della sanzione.
Ritardi nel reintegro della sanzione comportano una penalizzazione di 100 ducati sulla cauzione.
Comma 2) Il regno ha facoltà di comminare la penalità sulla sanzione entro 60 giorni dal mancato rispetto dell'obbligazione.

ART. 12 - TEMPI DI ESECUZIONE
La durata di questo contratto è di 12 mensilità, consistenti in 12 consegne di 500 quintali di pietra ciascuna, a partire dal momento della firma di questo contratto.
Il Regno delle Due Sicilie si dichiara non responsabile della mancata vendita di pietre al Principato della Catalogna, per cause non dipendenti in maniera diretta dalla volontà del Regno Stesso
Laddove per cause non imputabili alla provincia degli Abruzzi o alla volontà del regno, o alla volontà del Principato di Catalogna, dovesse cambiare l'impostazione tecnico-economica delle miniere, un'eventuale chiusura di una città, un cambio nel calcolo della manutenzione mineraria, che portasse ad un sostanziale cambio della situazione presente al momento della stipula, si facoltizzano le parti a chiedere una revoca del contratto o una modifica di esso.
A tal fine, la provincia degli Abruzzi si dichiara espressamente responsabile del ciclo produttivo delle proprie miniere, impegnandosi esplicitamente a perseguire il buon funzionamento delle stesse.
Comma 1) E' espressamente dichiarato che il crollo (o più crolli) di una o più miniere nella provincia degli Abruzzi non comporterà variazioni nel presente contratto.
Comma 2) E' espressamente dichiarato che la chiusura ordinaria o straordinaria di una o più miniere nella provincia degli Abruzzi non comporterà variazioni nel presente contratto.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il SUBAPPALTATORE non potrà chiedere alcuna sospensione delle obbligazioni del presente contratto, se non nei modi di seguito specificati.
Comma 1) In un tempo non inferiore ai 20 giorni dalla data di presunta consegna, il Subappaltatore provvederà a contattare nella sede opportuna il Regno delle Due Sicilie, esprimendo le proprie ragioni. Il Regno delle Due Sicilie contatterà il Principato di Catalogna, concordandosi direttamente con il Principato di Catalogna. Non v'è obbligo alcuno da parte del Regno delle Due Sicilie di far intervenire la Provincia degli abruzzi, in qualsiasi forma, in tale trattative
La risposta vincolante al quesito abruzzese verrà comunicata nella sede apposita e sarà obbligatoria nei modi e termini
Comma 2)Se la richiesta di sospensione dovesse avvenire in un tempo inferiore ai 20 giorni dalla data di presunta consegna, potrà riguardare sospensioni relative solo a consegne successive.
In ogni caso, nel periodo che intercorre nei 20 giorni prima della consegna, tale consegna è non modificabile o appellabile

ART. 14 - VERIFICA DEI LAVORI
L'APPALTATORE si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento delle operazioni di raccolta e trasporto.
Tutte le informazioni riguardanti le fasi di approvvigionamento e trasporto dovranno essere a disposizione del Regno o di un suo rappresentante.
Rifiutarsi di comunicare i dati, o tardare a farlo superando un tempo limite di due giorni dalla richiesta, porterà all'applicazione di una penalità.

ART. 15 - PERSONE AUTORIZZATE DAL SUBAPPALTATORE
Il SUBAPPALTATORE può nominare un responsabile dell'operazione che godrà di pieni poteri, in grado di relazionarsi direttamente con il Regno delle Due Sicilie per lo svolgimento delle normali pratiche organizzative

ART. 16 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:
a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge del Regno e Provinciale
c) su richiesta dell'APPALTATORE, a consentire al medesimo, ovvero a persona da esso designato, di prendere visione e di ottenere copia di ogni informazione in merito all'oggetto del presente contratto e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso
f) ad ammettere per suo conto soltanto lavoratori di propria fiducia, senza aver nulla a pretendere dal Regno per il comportamento di essi, anche e soprattutto ai fini del rispetto delle obbligazioni contenute nel contratto
g) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale, nei modi decisi dalla Provincia degli Abruzzi, in piena autonomia
h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa
i) a provvedere alle eventuali necessità derivate dalle obbligazioni del presente contratto, senza pretendere alcunché dal Regno delle Due Sicilie
n) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
p) Ad aggiornare, in ogni caso, il Regno delle Due Sicilie sulla situazione di fatto, provvedendo a riportare nella sede opportuna:
1)data in cui il quantitativo di pietre viene raccolto, nome del TRASPORTATORE del quantitativo di pietre e giorno di partenza. Tale informazione dovrà essere riportata al massimo entro 20 giorni dalla data di consegna del quantitativo di pietre.
2)dichiarazione di trasporto in esecuzione, trasporto effettuato o in attesa di essere iniziato. Tale informazione dovrà essere riportata al massimo entro 10 giorni dalla data di consegna
3)data in cui il quantitativo di pietre arriva nella sede di destinazione ed avvenuta consegna o disponibilità alla permanenza in sede del trasportatore in attesa dell'arrivo dell'emissario reale designato. Tale informazione dovrà essere riportata al massimo entro 1 giorno dalla data di consegna
r) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
s) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

ART. 17 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
Si solleva il Regno delle Due Sicilie dalla ogni responsabilità riguardante imprevisti o infortuni

ART. 18 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO
Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE previo consenso del SUBAPPALTATORE.
Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

ART. 19 – OBBLIGAZIONI IN CASO DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di rescissione del contratto da parte unilaterale della Provincia degli Abruzzi, la Cauzione non verrà restituita.
Nel caso di rescissione del contratto da parte del Principato di Catalogna, la Cauzione verrà restituita fatte salve le eventuali penalità già assegnate o assegnabili o in corso di assegnazione

ART. 20 - DANNI
La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili ad altri, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni o ritardi provocati da ogni evento atmosferico.
Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.
E' esclusa la responsabilità della Provincia degli Abruzzi in caso di stato di guerra, rivolta civile o in ogni altro caso in cui non venga garantito il regolare svolgimento delle operazioni amministrative.
In tal caso, è facoltà del Regno richiedere la rescissione del contratto.
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui agli articoli precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:
a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO
E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto con comunicazione nella sede apposita, con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere la consegna della pietra soltanto se la comunicazione arrivasse in un tempo inferiore ai 20 giorni dalla consegna

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a Napoli, composto da tre arbitri uno designato da ciascuna parte delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante sorteggio in una terna arbitrale designata dal Sovrano del Regno delle Due Sicilie.
Qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 5 giorni dalla richiesta fattale nella sede opportuna, l'arbitro sarà designato dal Sovrano del Regno delle Due Sicilie su istanza della parte più diligente.
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità nelle forme dell'arbitro libero, senza l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purchè con il rispetto dei principi essenziali del contraddittorio.
Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese relative al terzo arbitro.
Nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello della Corte d'Appello Duosiciliana.

ART. 24 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello della Corte d'Appello Duosiciliana .

ART. 15 – DISPOSIZIONI ULTERIORI
Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni del contratto firmato tra Regno delle Due Sicilie e Catalogna, considerando come vincolanti le date ed i quantitativi ivi espressi, nella misura stabilita dal presente contratto

ART. 26 - RINVIO AL CORPO LEGISLATIVO
Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme della Leggi Regie e le altre norme di legge applicabili. E' espressamente non valido il codice di leggi provinciali abruzzese.

ART. 27 – ALLEGATI
Allegato al presente contratto, la dichiarazione di versamento della cauzione da parte del governo della Provincia degli Abruzzi, scritta dallo sceriffo Abruzzese e firmata dallo sceriffo abruzzese, dal governatore abruzzese e dal sovrintendente alle finanze del regno.
Anche se non materialmente allegati forma comunque parte integrante il contratto tra il Regno delle Due Sicilie ed il Principato di Catalogna


Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo sottoscrivono.
............. lì ......................

L'APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE
Torna in alto Andare in basso
rimmster

rimmster

Maschio
Numero di messaggi : 1026
Località : Tortosa, Principado de Catalunya
Occupazione/Hobby : Ambasciatore e studioso
Data d'iscrizione : 31.08.09

Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty
MessaggioTitolo: Re: Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty07/10/11, 10:17 pm

Ministro, è oltremodo perfetto... confermatemi solo che nn va tradotto in spagnolo, nel qual caso mi butto dalla nave... pirat
Torna in alto Andare in basso
GuderianRR



Maschio
Numero di messaggi : 564
Data d'iscrizione : 09.09.11

Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty
MessaggioTitolo: Re: Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty07/10/11, 10:52 pm

No, questo è il contratto tra abruzzi e Regno, non c'è bisogno di traduzione perchè la catalogna si rapporterà solo con il regno

Questo contratto è stato redatto per:
1) essere a prova di idiota (per quanto possibile)
2) poter esistere anche dopo la nostra uscita di scena, quindi significativo di per se, senza persone che spieghino come farlo funzionare

Sto riflettendo sul fatto di alzare la cauzione da 500 a 1000, per evitare che futuri governi provinciali decidano direttamente di rinunciare al contratto soltanto per non doversi impegnare un poco

La traduzione servirà dallo spagnolo in italiano per il futuro contratto catalano, in quanto sarà parte integrante di questo contratto (le implicazioni regno-catalogna passeranno su abruzzi e tdl)


Verrà applicato anche per tdl, cambiando solamente alcune specifiche tecniche.
Da parte degli abruzzi, il quantitativo è di 500 pietre al mese per 12 mesi
Cerco di capire tdl a che punto si trovi
Torna in alto Andare in basso
Marcius_da_Valmacca

Marcius_da_Valmacca

Maschio
Numero di messaggi : 3733
Data d'iscrizione : 29.06.10

Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty
MessaggioTitolo: Re: Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty08/10/11, 10:14 am

Il contratto è perfetto come già detto in altre sale e lascerei la cauzione a 500 visto le casse semidisastrate di alcune provincie.

Ministro vi prego di spingere il più possibile per la risposta di TDL in modo da avere per domani il quantitativo esatto da comunicare in catalonia.
Torna in alto Andare in basso
Jenin



Maschio
Numero di messaggi : 206
Data d'iscrizione : 12.01.10

Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty
MessaggioTitolo: Re: Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty08/10/11, 01:20 pm

Perfetto ^^ ( perdonate se arrivo sempre tardi, faccio quel che posso >.< )
Torna in alto Andare in basso
Contenuto sponsorizzato




Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty
MessaggioTitolo: Re: Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane Empty

Torna in alto Andare in basso
 
Proposta di contratto dagli abruzzi per il regno riguardante la fornitura di pietre catalane
Visualizza l'argomento precedente Visualizza l'argomento successivo Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» stralciato - Proposta assetto regno, nobili, cattivo governo
» Dagli admin
» Contratto Dreean
» Contratto con la Francia
» Contratto con la Slovenia

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Palazzo Reale di Napoli :: Sale del Governo del Regno :: Archivi di Stato :: Archivio Pubblico Concilio Regina Aliseo-
Vai verso: