Ordinanza Comunale Ordinaria di Gaeta:
Il municipio di Gaeta dispone la seguente Ordinanza Comunale Ordinaria:
- E' vietato mettere in vendita il pane al di sopra del calmiere fissato ai 6,50 ducati.
Solo il municipio potrà mettere in vendita tale merce al prezzo di 50 ducati.
- Chi non rispettera' tale calmiere sara' accusato di frode.
Gaeta, li 29 luglio 1457
Ordinanza Comunale Ordinaria di Gaeta:
Il municipio di Gaeta dispone la seguente Ordinanza Comunale Ordinaria:
- E' vietato ai non residenti a Gaeta di mettere in vendita qualsiasi tipo di merce, senza aver preventivamente contattato il sindaco in carica e aver ottenuto da quest’ ultimo l'autorizzazione per vendere al mercato cittadino;
- Il mercante, nel richiedere l’autorizzazione, deve segnalare quali merci, quante merci, e a che prezzo metterà le sue merci al mercato;
- Se ci sarà il consenso, il mercante potrà vendere le sue merci e dovrà seguire le indicazioni di vendita suggerite dal sindaco, impegnandosi a rispettare (eventuali) calmieri in vigore in città;
-Chiunque, provenendo da qualunque città della Provincia di TDL o da altre Province e Ducati, dovesse manipolare l’economia o tentasse di farlo immettendo nel mercato merci senza aver richiesto e ricevuto permesso dal Sindaco o non rispettando le indicazioni dell’ autorizzazione, commette reato.
-Sulla pena.
Chi commette reato di manipolazione o violi qualunque altra disposizione ai sensi della presente Ordinanza, è condannato a risarcire il municipio con un’ ammenda pari al valore della merce venduta.
Egli sarà inoltre tenuto a ritirare eventuali merci ancora al mercato
Gaeta, lì 17 Gennaio 1458