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 Ordinanze municipali

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FortunatoJack



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Numero di messaggi : 164
Data d'iscrizione : 08.01.10

Ordinanze municipali Empty
MessaggioTitolo: Ordinanze municipali Ordinanze municipali Empty03/02/10, 10:24 am

ORDINANZA MUNICIPALE

- E' vietato ai non residenti a Pontecorvo di mettere in vendita qualsiasi tipo di merce, senza aver preventivamente contattato il sindaco in carica e aver ottenuto da quest’ ultimo l'autorizzazione per vendere al mercato cittadino;
- Il mercante, nel richiedere l’autorizzazione, deve segnalare quali merci, quante merci, e a che prezzo metterà le sue merci al mercato;
- Se ci sarà il consenso, il mercante potrà vendere le sue merci e dovrà seguire le indicazioni di vendita suggerite dal sindaco, impegnandosi a rispettare (eventuali) calmieri in vigore in città;
Chiunque, provenendo da qualunque città della Provincia di TDL o da altre Province e Ducati, dovesse manipolare l’economia o tentasse di farlo immettendo nel mercato merci senza aver richiesto e ricevuto permesso dal Sindaco o non rispettando le indicazioni dell’ autorizzazione, commette reato.
-Sulla pena.
Chi commette reato di manipolazione o violi qualunque altra disposizione ai sensi della presente Ordinanza, è condannato a risarcire il municipio con un’ ammenda pari al valore della merce venduta.
Egli sarà inoltre tenuto a ritirare eventuali merci ancora al mercato

Pontecorvo, lì 18 Gennaio 1458


ORDINANZA MUNICIPALE

Il Municipio di Pontecorvo dispone la seguente Ordinanza Comunale Ordinaria:
- E' vietato mettere in vendita borse di mais al prezzo di 8,- ducati. Solo il municipio potrà mettere in vendita la merce a tale prezzo per la richiesta del documento anagrafico, come contributo volontario.
- E' vietato mettere in vendita pane al prezzo di 25,00 ducati. Solo il municipio potrà mettere in vendita la merce a tale prezzo per l'acquisto della Pane della beneficenza.
- E' vietato mettere in vendita pesce ad un prezzo superiore a 22,- ducati. Solo il municipio potrà mettere in vendita questa merce a prezzo maggiore, qualora ciò servisse per pure transazioni monetarie.
-Ogni violazione costituirà reato e la pena costituirà nel rimborso dei beni al prezzo che sono stati venduti e un'ammenda che andrà da un minimo di 15 ducati ad un massimo di 25 ducati. Pena raddoppiata in caso di recidività.
Dama Patuessa
Sindaco in Pontecorvo
Addì, Novembre XVI, 1457
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