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 2-1457 Codice Istituzionale della Provincia.(Modificato)

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FortunatoJack



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MessaggioTitolo: 2-1457 Codice Istituzionale della Provincia.(Modificato) 2-1457 Codice Istituzionale della Provincia.(Modificato) Empty29/01/10, 09:50 am

2-1457 Codice Istituzionale della Provincia.

Op. 1 Del diritto delle persone

Art. 1
Tutti i cittadini di Terra di Lavoro hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, pur essendo l'aristotelica romana quella ufficiale, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 2
Definizione di Cittadino della Provincia.
È considerata come Cittadino della Provincia ogni persona proprietaria di terreni o botteghe in una qualsiasi delle città del territorio provinciale, anche qualora abbia rinunciato al terreno concesso dal Principe (i Vagabondi) o abbia in seguito venduto il medesimo e non sia al momento proprietaria di terreno.

Art. 3
Definizione di Straniero.
È considerata come Straniero in visita nella Provincia ogni persona che risiede in una città diversa da quelle della Provincia.

Art. 4
Obbedienza al Principe.
Tutti i Cittadini della Provincia devono obbedienza al Principe.

Art. 5
Obbligatorietà della conoscenza delle leggi e del rispetto delle stesse.
Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita nella Provincia, devono conoscere le leggi, i decreti e le ordinanze municipali della città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle.

Art. 6
Responsabilità civile e penale della persona.
I Cittadini della Provincia, o gli Stranieri in visita nella Provincia, che infrangano le leggi, i decreti e le ordinanze municipali e rifiutino o non siano in grado di riparare al danno provocato da detta violazione vengono sottoposti al giudizio del Tribunale della Provincia dietro presentazione della regolare denuncia presentata da qualsiasi persona che accerti l'infrazione. E' facoltà di chi presenta denuncia di stabilire se richiedere la riparazione del danno provocato, qualora dietro richiesta il reo decida di riparare e ottemperi a quanto concordato il reato si ritiene non commesso, e tale azione costituisce motivo di annullamento dell'eventuale processo aperto con emanazione di sentenza di innocenza. La riparazione del danno provocato dietro richiesta da parte del Pubblico Ministero effettuata in corso di processo costituisce invece motivo di annullamento della pena residua con emanazione di sentenza di colpevolezza.

Art. 7
Domanda di Grazia.
I cittadini, a fronte di sentenza passata in giudicato, hanno il diritto di presentare domanda di grazia.
Il principe dispone del potere di grazia su tutti i Cittadini della Provincia, ma non sugli Stranieri in visita nella Provincia. Il Consiglio della Provincia a maggioranza di almeno 9 dei suoi membri dispone del potere di grazia sugli Stranieri in visita nella Provincia.
Le domande di grazia dovranno essere avanzate da:
- un Consigliere o un Funzionario della Provincia di Terra di Lavoro;
- Il Sindaco di una delle città della Provincia di Terra di Lavoro;
- Un comune cittadino che raccolga 50 firme nella Taverna delle Province a seguito di una petizione da lui stesso avanzato.
La richiesta di grazia deve essere avanzata nella Taverna della Provincia. La decisione di concedere o non concedere la grazia deve allo stesso modo essere pubblicata nella Taverna della Provincia. In caso di Stranieri in visita nella Provincia dovranno essere pubblicati i voti di ciascuno dei Consiglieri.

Op. 2 Del governo della Provincia

Art. 1
Governo.
La Provincia di Terra di Lavoro è governata in regime di Sistema Feudale Elettivo.

Art 2.
Principe.
Il Principe è l'autorità suprema della provincia di Terra di Lavoro.

Art. 3
Sfiducia costruttiva al Principe.
Al pari dei consiglieri il principe deve operare con la massima diligenza e rettitudine. Nel caso in cui si dovesse ravvedere un comportamento illegittimo, poco diligente, o addirittura dannoso per la provincia e per i suoi cittadini, i consiglieri si riservano la possibilità di sfiduciarlo.
Il principe può essere sfiduciato da almeno 8 consiglieri che presentino in consiglio mozione di sfiducia. La mozione deve contenere le motivazioni della sfiducia e il nome del nuovo principe proposto.
In tal caso il principe è costretto a dimettersi dalla carica di principe e il consiglio riconosce il nuovo principe indicato nella mozione di sfiducia.
Se il principe sfiduciato con le predette modalità non si dimette, sarà perseguito per Alto tradimento.

Art. 4
Art. 4.1
Consiglieri
I Consiglieri del Principe devono prestare giuramento di fedeltà alla Terra di Lavoro entro 10 giorni dalla nomina effettiva del Principe. L'assenza di giuramento di fedeltà nei termini qui prescritti e con le modalità riportate al successivo art. 9, comporterà un processo per alto Tradimento.
Il giuramento di fedeltà dovrà essere effettuato in Taverna della Provincia, in primis dal Principe, seguito dagli altri consiglieri, secondo la formula:
[i]Io ... , presto solenne giuramento di fedeltà alla Provincia di Terra di Lavoro, al Principe ... , al Suo Popolo, alla Sua Terra.

Art 4.2
I Consiglieri eventualmente nominati nel corso del mandato del Principe devono parimenti prestare giuramento di fedeltà alla Terra di Lavoro entro 10 giorni dal loro ingresso nel Consiglio. Parimenti a quanto riportato al precedente comma, l'assenza di giuramento di fedeltà
nei termini prescritti e con le modalità riportate al successivo articolo 8, comporterà un processo per alto Tradimento.
Il giuramento di fedeltà dovrà essere effettuato in Taverna della Provincia, seguendo quello dell’ultimo consigliere.

Art 4.3
Ai Consiglieri di nomina diretta in Consiglio, verrà affiancata la figura del Generale.
Avrà accesso in Consiglio e sarà il responsabile di ogni discussione a carattere militare.
Obbedirà alle leggi del principato e presterà giuramento al Principe.

Art 5.
Art 5.1
Diligenza dei Consiglieri e loro destituzione.
I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza prolungata. In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito al sinistro commesso, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa.

Art. 5.2
I consiglieri non possono intervenire in pubbliche discussioni riguardanti l'attività del Principe e del Consiglio se non autorizzati, con autorizzazione formale, dal Principe (fanno eccezione a questo divieto il Principe medesimo ed il Portavoce del Consiglio, salvo dichiarazioni mendaci e tendenziose). Il consigliere che non rispettasse questa norma può essere soggetto a richiamo formale, da esercitarsi, ad opera del Principe stesso, entro 2 giorni dall’infrazione, nella Sede del Consiglio. Al terzo richiamo il consigliere può essere destituito d’ufficio dal Principe, entro 2 giorni dallo stesso.
Non si procederà ulteriormente nei confronti del consigliere che trasgredisca questa norma se non per l’infrazione di altri articoli delle leggi in vigore. In tal caso l’infrazione del presente articolo rappresenterà un’aggravante, in sede di processo, purchè il processo stesso abbia a che fare con l’attività consiliare e non con altri tipi di reato.

Art. 5.3
Il principe, si riserva la possibilità di destituire un consigliere, presentando le dovute motivazioni agli altri consiglieri. Otto consiglieri possono tuttavia opporsi alla destituzione con voto a sfavore o proporre la destituzione di un consigliere.
Per la destituzione del Generale , si dovrà attendere l'esito di eventuale procedimento militare penale,(Corte Marziale) in caso di verdetto di colpevolezza il Generale verrà immediatamente destituito

Art. 5.4
Quando un consigliere viene destituito, si deve dimettere entro due giorni dal Consiglio. In caso di omissione di questo obbligo il consigliere, sarà perseguito per Alto Tradimento

Art. 6
Ministeri
Il Principe assegna ai Consiglieri i ruoli necessari alla gestione della Provincia. Il principe, durante il suo mandato, può riassegnare i ruoli ad altri consiglieri, a suo insindacabile giudizio.
I ministri economici hanno l'obbligo morale e professionale di informare la popolazione sulla situazione economica generale della Provincia, nel rispetto delle leggi esistenti, che prevedono la segretezza dei dati specifici.

I ruoli sono:
- Il Ministro del Commercio si occupa della gestione del commercio nella Provincia, amministra i beni e le proprietà del Principato. Si occupa anche di tutto ciò che riguarda il commercio estero. Non ha invece accesso all'inventario delle armi, e non può comperarne né venderne.
Ha l'obbligo di postare in Aula Legislativa lo screen inventario (soldi e merci) del suo primo giorno di mandato, fara' lo stesso con lo screen dell'ultimo giorno di mandato.
Ogni giorno deve pubblicare il bilancio completo in Aula Legislativa e ogni domenica il bilancio settimanale. Per il bilancio settimanale ha l'obbligo di postare il seguente schema non tacendo alcuna voce, egli risponderà di qualsiasi mancanza in merito alle voci che gli competono:
- Situazione cassa: solo andamento -
- Incremento/decremento cassa da inizio mandato: solo andamento
- Flusso movimenti da e per i municipi: solo volumi totali ogni domenica in Aula legislativa
- Prestigio
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.

- Il Ministro delle Miniere si occupa della gestione delle miniere e delle cave. Ha l'obbligo ogni domenica in aula Legislativa di postare e rispettare il seguente schema non tacendo alcuna voce, egli risponderà di qualsiasi mancanza in merito alle voci che gli competono:
stato miniere
produzione
Resoconto capienza miniere
Benefici avuti da iniziative riguardanti le miniere qualora ce ne fossero
Spese straordinarie
Ha l’obbligo poi di postare ogni giorno in Aula legislativa un resoconto giornaliero sulle miniere
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.

- Lo Sceriffo si occupa della gestione degli animali che la Provincia fornisce agli allevamenti, amministra le finanze provinciali ed assume i funzionari ed i minatori al servizio della Provincia stabilendone il relativo salario. Ogni giorno deve pubblicare il bilancio completo in Aula Legislativa. Ha l'obbligo di postare in aula legislativa ogni domenica il seguente schema non tacendo alcuna voce, egli risponderà di qualsiasi mancanza in merito alle voci che gli competono:
Vendita animali
Situazione debitoria nei confronti di terzi
Situazione debitori nei confronti dei gendarmi
Situazione VicePrefetti
Spese settimanali per le assunzioni dei funzionari.
Ha l’obbligo di postare ogni giorno in Aula legislativa un resoconto giornaliero della quantità di animali e punti stato disponibili
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.

- Il Generale ha compiti dirigenziali nella formazione e mantenimento dell'esercito regolare della provincia.

- Il Capitano è incaricato di supportare il Generale, ed è al comando l'esercito regolare della provincia..

- Il Sergente dispone lo stanziamento di denaro pubblico al Prefetto e gestisce la logistica degli eserciti. Può comprare e vendere alla Fiera del Principato, ma soltanto le armi (compresi i bastoni). Può assegnare mandati con armi e/o denaro. Ha accesso all'inventario delle armi della Provincia.

- Il Prefetto è incaricato di vegliare alla sicurezza della provincia e delle sue città. È il capo della polizia della provincia. Nel limite dello stanziamento affidato dal sergente, deve reclutare ed organizzare gruppi armati di miliziani.

- Il Pubblico Ministero è incaricato di aprire e condurre i processi in nome della Provincia, nonchè di pronunciare l'atto d'accusa.

- In aggiunta ai precedenti ruoli, il Principe nominerà un Vice Principe con l'incarico di sostituirlo in tutto e per tutto in caso di assenza prolungata per più di un'intera giornata, dall'alba al tramonto. Tale Vice Principe potrà, sotto questa condizione, prendere ogni decisione di politica interna ed estera ed utilizzare il Sigillo della Provincia.
La nomina del Vice Principe deve essere effettuata direttamente dal Principe tramite comunicato ufficiale in Sede di Consiglio. Il Principe può scegliere il Vice Principe esclusivamente tra i Consiglieri Eletti.

Art. 6 bis
Il Portavoce
Il Portavoce è l'incaricato di rendere pubbliche le decisioni del Consiglio e del Principe. Stabilisce le festività della Provincia, promuovendone la celebrazione.

E’diritto dei cittadini sapere da chi sono governati: ogni qualvolta il Principe nomina un consigliere, sia all’inizio del suo mandato quando nomina ministri e funzionari, sia durante il mandato in caso di sostituzione o destituzione, è suo dovere, comunicare, a mezzo del Portavoce con comunicato ufficiale affisso al Castello, nella Taverna della Provincia e nei singoli Municipi (tramite i Vice-portavoce) , l’elenco dei funzionari e consiglieri in carica, con i rispettivi ruoli entro e non oltre 2 giorni dalle elezioni ad inizio mandato, o dalla nomina, durante il mandato.
Il Portavoce che non effettuasse la giusta pubblicità entro i termini prescritti sarà considerato alla stregua di consigliere/funzionario non diligente ai sensi del precedente articolo 5.
Il Portavoce del consiglio nominato dovrà entro ogni lunedì postare in Aula Legislativa un riassunto dell'attività settimanale, che provvederà poi a postare il giorno stesso in pubblica piazza. Dovranno essere riassunti in tale resoconto tutti gli argomenti postati in Aula Legislativa e in Consiglio, a beneficio dei non addetti ai lavori. Dovrà, inoltre, postare in piazza pubblica il resoconto giornaliero del MdM e dello Sceriffo. Non potranno essere divulgati contenuti relativi all'esercito. Il principe avrà diritto di veto su qualunque argomento. Ogni consigliere potrà intervenire per modificare i dati contenuti inesatti nella relazione del portavoce.


Art. 7
Il Giudice.
Il Giudice è incaricato di amministrare la giustizia sul territorio secondo le leggi in vigore e la Carta dei Giudici. La Carta dei Giudici assume priorità assoluta rispetto alle leggi in vigore. Il Giudice ha il dovere di giudicare in base allo spirito oltre che alla forma delle leggi, dei decreti e delle ordinanze. Il Giudice ha inoltre il dovere di giudicare se il caso presentato in Tribunale è assimilabile alle eventualità espressamente regolate dalle leggi, dai decreti e dalle ordinanze.
Il giudice è tenuto all’osservanza della Carta dei Giudici come sua guida suprema e faro primo.
Deve applicare i principi in essa contenuti e laddove, ritenendolo necessario e motivandolo, i principi in essa espressi contraddicano le leggi della Provincia o il presente codice istituzionale, superare le leggi stesse applicando le volontà di Sua Maestà Imperiale Long John Silver.
Il Giudice è considerato non diligente, e può essere soggetto a processo egli stesso nella maniera ordinaria, qualora nel suo operato contravvenga alla Carta dei Giudici in malafede e/o per tornaconto personale, ovvero tradendo la Carta dei Giudici stessa.

Art. 8
Funzionari della Provincia.
I Funzionari della Provincia sono:
- Il Rettore dell'Università, che gestisce gli insegnamenti e le lezioni della stessa; esso è nominato tramite bando pubblico.
- Il Ciambellano, che è il capo della diplomazia estera della Provincia, e con l'avallo del Principe nomina gli ambasciatori è nominato dal principe. (ormai è prerogativa del Re e del Cimabellano Reale)
- Detti funzionari possono essere o non essere anche Consiglieri del Principe.
I funzionari della Provincia sono equiparati ai Consiglieri di cui al precedente art. 4 ed al successivo art. 9 per quanto riguarda giuramento, destituzioni, dimissioni, e relative sanzioni.
La nomina dei Funzionari della Provincia deve essere pubblicizzata, a cura del Portavoce, presso la Taverna della Provincia ai sensi del precedente articolo 6 bis.

Art. 9
Dimissioni dei Consiglieri e dei Funzionari.
Data l'enorme importanza rivestita dal ruolo di consigliere, non sono ammesse dimissioni, tranne che per giusta causa. Il consigliere che si dovesse dimettere senza dimostrare di averlo fatto per giusta causa, incorrerà in sanzioni penali e pucuniare.
Con giusta causa, si ritiene, una causa di forza maggiore che impedisca al funzionario e al consigliere di svolgere la propria funzione con la dovuta presenza e il dovuto impegno.
I consiglieri ed i Funzionari possono dimettersi a condizione di aver comunicato tale decisione al Principe, con almeno 2 giorni di anticipo e comunque entro i termini riportati all’art. 4 che precede.
La comunicazione, motivata, dovrà avvenire nella sala del Consiglio se a dimettersi è un Consigliere, nella bacheca dell'Università se a dimettersi è il Rettore, nel Castello se a dimettersi è il Ciambellano.
Il Principe ha facoltà di derogare al requisito dei 2 giorni di preavviso, consentendo di anticipare le dimissioni. Se tale requisito non viene rispettato senza averne licenza da parte del Principe il dimissionario sarà processato per Alto Tradimento.
Il Generale dovrà presentare le proprie dimissioni allo stato maggiore dell'esercito, il quale, sentito il parere del Principe e del Capitano, provvederà a emanare un nuovo bando di concorso per l'arruolamento.
Fintanto che non verrà nominato un nuovo Generale, le funzioni di quest' ultimo ricadono sul capitano della provincia.

Art. 10 Attività Consiliare
Tutte le discussioni consiliari, a eccezione delle discussioni riguardanti sicurezza, esercito ed operazioni militari, particolari manovre economiche e gli investimenti relativi al Prestigio devono essere aperte in Aula Legislativa per poterne permettere la pubblica lettura.
Le nuove proposte di legge dovranno essere aperte direttamente in Aula Legislativa.
I Consiglieri che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per tradimento, su autorizzazione del Principe o della maggioranza dei Consiglieri.
Tutti i membri del Consiglio potranno aprire le nuove discussioni.
Qualora un Consigliere aprisse un argomento in Consiglio per disattenzione o perché ritenuto erroneamente materia a carattere segreto, il Principe in carica avrà l'obbligo di riportarlo nella sua integrità in Aula Legislativa entro e non oltre 5 giorni dalla sua apertura. Egli potrà altresì aprire i nuovi argomenti direttamente nell'Aula Legislativa.
Qualora venisse aperta in Aula Legislativa una discussione che contenga dati sensibili il Principe potrà intervenire direttamente decretandone l'immediata chiusura, egli dovrà altresì riportare integralmente la discussione nella Sala del Consiglio, i consiglieri saranno chiamati a discuterne esclusivamente in Consiglio.
I Consiglieri che apriranno o promulgheranno una discussione a carattere segreto sarano processati con l'accusa di Tradimento o Alto Tradimento.

Art. 11
Regolamentazioni interne ai Ministeri
I responsabili dei ministeri possono regolamentare le attività proprie degli uffici. Il regolamento, proposto dal consigliere preposto, dovrà essere approvato con le stesse regole di una legge ordinaria.' Eventuali norme in disaccordo con il corpo legislativo penale che ne dovrebbero derivare per una errata scrittura saranno da ritenersi nulle per il Giudice

Op. 3 Del potere legislativo della Provincia.

Art. 1
Le Leggi.
Il Principe ed il Consiglio provinciale emanano le leggi valide su tutto il territorio della Provincia. Tali leggi sono affisse nel Castello e nella Taverna della Provincia. Tutti i cittadini della Provincia sono uguali di fronte alla legge, né è ammesso emanare una legge che li discrimini per censo, residenza, sesso, età.
La carta dei giudici essendo emanazione diretta di Sua Maestà Altezza Imperiale Long John Silver ha la priorità su qualsiasi legge della Provincia e pertanto è modificabile esclusivamente con il suo permesso.
Inserimento Legge sulla comunicazione delle nuove Leggi Provinciali. All'approvazione di una nuova Legge Provinciale è fatto obbligo al Consiglio la sua Comunicazione nella seguente modalità:

a) Informativa del Principe nell’apposito topic della Taverna della Provincia e nelle bacheche municipali dai Vice Portavoce
b) Comunicazione del Portavoce del Consiglio nell'apposito topic della Taverna della Provincia;
c) Comunicazione del Ministro del Commercio in Camera dei Sindaci;
d) Comunicazione del Prefetto in Camera Prefettizia;
e) Obbligo dei Sindaci della presa visione della nuova Legge e comunicazione del Sindaco nella bacheca Municipale.

La Legge entra ufficialmente in vigore dopo 72 ore dal momento in cui il Portavoce ha pubblicato la Comunicazione dell’approvazione di una nuova legge nell’apposito topic nella Taverna della Provincia.

Dal momento in cui è stata fatta la comunicazione di approvazione dal Portavoce i suddetti soggetti hanno 72 ore di tempo per ottemperare ai loro obblighi. Le 72 ore di tempo calcolate per i Sindaci partono dal momento della comunicazione in Camera dei Sindaci.
In caso di mancanza dei termini stabiliti gli stessi personaggi sono passibili di denuncia. La pena sarà pecuniaria e varierà da un minimo di 25 ad un massimo di 100 ducati. Raddoppiabile in caso di recidività dell'imputato.

Sono esclusi i Decreti Provinciali presentati dal Principe/ssa in quanto trattasi di provvedimenti di urgenza che potrebbero richiedere attuazione immediata

Art. 2
I decreti.
Il Principe emana i decreti. I decreti sono affissi nel Castello e nella Taverna della Provincia. In caso di contraddizione tra quanto enunciato nelle leggi e quanto riportato in un decreto, prevale quanto disposto dal decreto. I decreti, hanno validità temporale massima pari a 10 giorni dall'entrata in vigore, ma possono entro tale termine essere convertiti in legge attraverso l'approvazione del Consiglio.

Art. 3
Le leggi di iniziativa popolare.
È diritto sovrano del Popolo di Terra di Lavoro proporre leggi al Consiglio. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna di Terra di Lavoro e raccogliere 50 sottoscrizioni di cittadini di TDL.
[gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta]
Una volta raccolte le 50 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Consiglio del traguardo raggiunto.
Il Consiglio è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del consiglio modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. Il voto riguardante un progetto di legge popolare deve essere pubblico.

Art. 4
Art. 4.1
Le Ordinanze Comunali.
Ciascun Sindaco emana le ordinanze comunali ordinarie e straordinarie, valide sul territorio cittadino di competenza.
L’ordinanza che non contraddice le leggi della Provincia e/o i suoi decreti viene detta ordinaria.
L’ordinanza che contraddicesse le leggi della Provincia e/o i suoi decreti viene detta straordinaria e dovrà essere, prima della pubblicazione, sottoposta al Consiglio.
Il sindaco dovrà, nel presentare l’ordinanza straordinaria al Consiglio ed al Principe, motivare le ragioni della detta ordinanza.
Il Sindaco ha il dovere di comunicare presso la Camera dei Sindaci il testo dell'ordinanza ordinaria almeno 2 giorni prima di renderla pubblica, in questi 2 giorni il Principe ha facoltà di impedire l'emanazione dell'ordinanza stessa o di imporre modificazioni al testo della stessa.
Tutte le ordinanze sono affisse in alto nella bacheca del Municipio, e sono ripetute in alto nella bacheca della Taverna Municipale, inoltre sono pubblicate in evidenza nel Municipio Cittadino, oltre che nella Taverna di Terra di Lavoro come di seguito specificato. Alla loro emanazione, le ordinanze comunali sono infine comunicate con missiva ad ogni abitante della città.
In caso di contraddizione tra quanto enunciato nelle leggi o nei decreti e quanto riportato in un'ordinanza, prevale quanto disposto dalle leggi e dai decreti, a meno che non venga sottoposta al Consiglio della Provincia ed all’autorità del Principe.
Il Consiglio discuterà sull’ordinanza straordinaria con votazione di maggioranza palese e motivata.
E’nei poteri del Consiglio bocciare o modificare l’ordinanza che contraddicesse le leggi della Provincia o che, ad opinione motivata ma insindacabile del Consiglio stesso, risultasse dannosa al Principato e/o al Comune del Sindaco proponente.
Un’ordinanza bocciata dal Consiglio non può essere riproposta al Consiglio prima di 30 giorni dalla data della bocciatura.
Il Principe ha sempre diritto supremo di veto su qualsiasi ordinanza, comprese quelle sottoposte al vaglio del Consiglio.
L’approvazione dell’ordinanza dovrà avvenire con comunicazione del Principe in Consiglio e pubblicizzata con comunicato ufficiale affisso, a cura del Portavoce nella Taverna di Lavoro ed a cura del Sindaco, nel Municipio di competenza, entro 2 giorni dal Comunicato del Principe.
Il Principe è tenuto, e il portavoce dovrà riportare nel testo del Comunicato di Abrogazione da depositarsi, a motivare la decisione dell’abrogazione.
L’ordinanza abrogata cesserà di valere entro 3 giorni se non specificato diversamente, ovvero intendendosi anche a scadenza immediata, dalla pubblicazione del Comunicato del Principe.
Ogni ordinanza straordinaria approvata dovrà riportare in capo la dicitura “ORDINANZA STRAORDINARIA DEL COMUNE DI…. APPROVATA DAL CONSIGLIO IN DATA AL SINDACO...”, con in calce il nome del Sindaco proponente.
L’abrogazione dell’ordinanza dovrà avvenire con comunicazione del Principe in Consiglio e pubblicizzata con comunicato ufficiale affisso, a cura del Portavoce nella Taverna di Lavoro ed a cura del Sindaco, nel Municipio di competenza, entro 2 giorni dal Comunicato del Principe.

Art. 4.2
Durata delle ordinanze.
Tutte le ordinanze ordinarie hanno validità dalla loro pubblicazione, ai sensi del precedente comma, e fino a 3 giorni seguenti la fine del mandato del sindaco proponente. Il successivo sindaco potrà, prima della scadenza dell’ordinanza stessa, fare richiesta, ai sensi del precedente comma, per mantenere attiva tale ordinanza per un altro mandato, ai sensi del precedente comma, o lasciarla decadere. Ogni ordinanza non rinnovata nei termini si intende decaduta.
Tutte le ordinanze straordinarie hanno validità massima di 18 giorni, nell'ordinanza straordinaria può essere indicata una durata inferiore.
Tutte le ordinanze, ordinarie e straordinarie, decadono se abrogate con le modalità previste dal precedente comma.

4.3
I sindaci hanno il diritto di aprire un processo in nome dei loro concittadini.

Op. 4 Dello statuto delle città della Provincia.

Art. 1
Gestione delle città e Sindaci.
La gestione delle città è affidata ai Sindaci. I Sindaci sono eletti dalla popolazione della città.
Ciascun Sindaco deve prestare, nella forma prevista dall'art. 4 Op. 2, giuramento di fedeltà al Principe della Provincia di Terra di Lavoro entro 5 giorni dall'elezione o dimettersi. Il giuramento va pronunciato presso la Taverna della Provincia. L'assenza di giuramento di fedeltà nei termini prescritti comporterà un processo per alto tradimento.
Il giuramento impegna il Sindaco ad obbedire alle disposizioni del Principe, a rispettarne e farne rispettare il volere ed ad utilizzare i mezzi e le risorse del Municipio per favorire il benessere della Provincia tutta, senza favorirne alcuna parte o singolo abitante.

Art. 2
Inettitudine o dolo del sindaco.
In caso d'impossibilità di completare il mandato, per richiesta avanzata dal Sindaco medesimo, assenza prolungata (almeno 3gg consecutivi o 5 gg. anche non consecutivi nel corso del mandato), dolo o grave incapacità, il Principe ed il suo consiglio possono sostituire il Sindaco in carica con altra persona designata dal Consiglio. Una volta che questa persona sia a capo del Municipio, diventa il Sindaco a tutti gli effetti fino alle elezioni seguenti.
Il sindaco che per dolo fosse destituito dal suo ruolo verrebbe considerato alla stregua del consigliere non diligente e passibile di denuncia ai detti sensi.

Art. 3
Dimissioni del Sindaco.
Il sindaco può dimettersi delle sue funzioni. Per farlo è sottoposto agli stessi vincoli dei Consiglieri e Funzionari. La comunicazione dell'intenzione di dimettersi deve avvenire presso la Camera dei Sindaci.

Art. 4
Ordinanze.
Come già espresso nell'art. 4 Op. 3. il Sindaco è autorizzato ad emanare ordinanze comunali. Tali ordinanze devono precisare la pena minima e massima in caso di infrazione delle stesse. Le infrazioni alle ordinanze possono essere punite esclusivamente con ammende e/o rimborso.

Art. 5
Consuntivo economico municipio
Il Sindaco è obbligato a documentare con apposita prova, lo stato della cassa, dell'inventario e di eventuali mandati aperti. Lo deve fare 3 volte nell'arco del proprio mandato, il primo, il quindicesimo ed il trentesimo giorno. Il luogo deputato a tale post è la camera dei Sindaci, il Ministro del Commercio ha il dovere di riportare tali screen nel Consiglio della Provincia (quello non pubblico). Tale mancanza da parte del Sindaco (dopo avere atteso 24 ore dalla scadenza e dopo sollecitazione in Camera dei sindaci da parte del Ministro) farà incorrere il Sindaco in una denuncia che può portare ad una pena pecuniaria che va dai 100 ai 500 ducati di ammenda. Le prove di metà mandato devono servire ai membri del Consiglio per valutare l'operato del Sindaco, nel caso che si riscontrino gravi mancanze o perdite, il Consiglio può intervenire e dopo accurata indagine decidere di sostituire il Sindaco, chiedendone le proprie dimissioni o intervenendo con ribellione autorizzata.
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