Palazzo Reale di Napoli
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 Corpo legislativo di TdL

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FortunatoJack



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Numero di messaggi : 164
Data d'iscrizione : 08.01.10

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MessaggioTitolo: Corpo legislativo di TdL Corpo legislativo di TdL Empty11/01/10, 11:12 am

Citazione :
15-1456 Legge sui Mandati

Art 1: Il mandato è il contratto col quale una parte, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Art 2:Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. A tal proposito, su ogni mandato sia esso provinciale o municipale,il mandante dovrà riportare, obbligatoriamente, la data di emissione, la firma di chi lo ha emesso, la data ultima di consegna delle merce lavorata. In aggiunta nelle sezione riguardante gli estremi del mandato, sarà necessario riportare, quantità e natura delle merci, nonché ammontare del compenso e ammontare di possibili somme di denaro. Dinanzi il mancato rispetto di suddetto obbligo ,il mandante, sarà sottoposto al giudizio del giudice provinciale, esponendosi a possibili pene pecuniarie oscillanti tra i 50 e i 200 ducati, in proporzione al danno causato alla provincia o al municipio.

Art 2bis: Rappresentano eccezione al precedente articolo i mandati destinati ai vice prefetti, in quanto solo in quel caso sarà necessario riportare ,obbligatoriamente, solo la data di emissione, la firma di chi lo ha emesso. In aggiunta nella sezione riguardante gli estremi del mandato, sarà necessario riportare, la natura dell'attività svolta dal mandatario, nonché l'ammontare di possibili somme di denaro


Art 3:Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del padre di famiglia, e a rendere note al mandante, e viceversa, le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.

Art 4: il mandatario non può eccedere i limiti del mandato.

Art 5: L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

art 6: E' severamente proibito, andare in ritiro, o trasferirsi in altri ducati, regni, nazioni, con mandato provinciale o municipale aperto. Nel caso non si dovesse rispettare suddetto articolo, l'inadempiente sarà trattato alla stregua di un indivudo che ha attentato all'unita della provincia o del municipio, esponendosi, pertanto, a una condanna per alto tradimento.

Citazione :
17-1456 Legge sugli eserciti non Provinciali

Non è ammessa la presenza di eserciti su suolo della Provincia di Terra di Lavoro senza l'autorizzazione del Principe, la materia viene trattata nel seguente modo:

- Chi vorrà costituire un esercito sul territorio di Terra di Lavoro dovrà prima chiedere l'autorizzazione provinciale, mandando un messaggio al Capitano con le motivazioni per cui intende costituire l'esercito, Il Capitano porrà la questione in consiglio.

- Eserciti stranieri che vorranno entrare nella Provincia, dovranno prima chiedere l'autorizzazione provinciale tramite le ambasciate, specificando il loro percorso e le ragioni per cui vogliono entrare nel territorio della provincia, inoltre l'autorizzazione al passaggio in Terra di lavoro non permette di fare nessun tipo di azione difensiva o offensiva per le quali occorre richiedere un ulteriore consenso del Principe contattando l'ambasciata o il Capitano se ci si trova sul suolo Della Provincia di Terra di Lavoro.

- Le note nei trattati, con paesi stranieri o con ordini cavallereschi, che permettono il passaggio dei loro eserciti o la costituzione di eserciti nella Provincia di Terra devono essere riconfermati dal Consiglio nel momento in cui questa necessità si presenti.

- I permessi verranno chiesti al Gran Ciambellano il quale riporterà la richiesta ai Consiglieri Provinciali che decideranno, tramite votazione, il da farsi. La decisione ultima sarà quella raggiunta dalla maggioranza.

- i Viceprefetti avvertiranno lo Stato Maggiore dell'esercito nel caso vedano la costituzione di un esercito nel municipio che controllano, se lo Stato Maggiore avviserà che manca l'autorizzazione, il Viceprefetto farà immediata denuncia chiedendo l'apertura del processo prima che la fase di costituzione sia completata. Il reato imputabile sarà quello di Alto tradimento

- Eventuali eserciti stranieri che entreranno nel territorio della Provincia senza permesso, saranno considerati nemici e gestiti, di conseguenza, dallo Stato Maggiore dell'esercito Provinciale.

Citazione :
13-1456 Legge sulla legna

Art. 1 La legna è merce rara e strategica per tutta la Provincia. Dal suo prezzo dipendono quelli di numerose merci fondamentali per tutti i cittadini e per l'intera economia di Terra di Lavoro. La legna è quindi soggetta a una normativa speciale e la Provincia ne assume il controllo.

Art. 2 Il prezzo massimo della legna è fissato a 4.10 ducati nella città di Sora e a 4.30 ducati nelle altre città di Terra di Lavoro. Il Consiglio, a fini di commercio con l'estero, non è soggetto a tali limitazioni.

Art. 3 I cittadini di Sora sono gli unici che hanno diritto a lavorare nella foresta. I forestieri potranno lavorarci solo previo consenso del ministro del commercio o del sindaco di Sora. Ogni trasgressore sarà incriminato per il reato di Manipolazione dell'Economia.


Citazione :
22-1457 Legge sulla regolamentazione dei compensi bis

art.1 - Viene considerato sottopagamento l'assunzione di operai, per i propri campi, ad un prezzo inferiore quello previsto dalle seguenti norme, la quali sono basate sulle caratteritiche possedute.
art. 2 - Per un'equa distribuzione delle ricchezze e in considerazione dell'andamento del mercato è, quindi, necessario rispettare i seguenti parametri che definiscono il giusto salario per ogni operaio:
- Caratteristiche pari o inferiori a 16 punti richiedono assunzione ad un minimo di 15 ducati.
- Caratteristiche pari o maggiori a 17 punti richiedono assunzione ad un minimo di 17 ducati.
art.3 - Ogni violazione costituirà reato di schiavismo e sarà trattata secondo le norme prestabilite. La pena sarà pecuniaria ed andrà da un minimo di 15 ducati ad un massimo di 25 ducati. Pena raddoppiata in caso di redicività dell'imputato.

Citazione :
9-1456 Regolamento del Giudice per le condanne

Questa procedura ha validità illimitata.

1) L'imputato colpevole di reati di natura finanziaria deve sempre e comunque pagare il maltolto, oltre ad un'ammenda.

2) In caso di patteggiamento, pre-giudiziale o giudiziale nel rispetto delle norme previste, si procederà all'assoluzione.

3) L'ammenda di regola ammonta al 100% del maltolto.
Si può irrogare un'ammenda ridotta fino al 20% applicando le attenuanti.
Si può irrogare un'ammenda aumentata fino al 500% ed eventuali giorni di reclusione applicando le aggravanti.
Comunque l'ammenda irrogata non può essere inferiore ai 3 ducati e non può essere superiore ai 1.000 ducati.

4) Se l'ammenda irrogata supera i 45 ducati, il giudice, a suo insindacabile parere, può obbligare l'imputato all'acquisto di uno o più beni presso la Fiera della Provincia entro una certa data.
Tale obbligo sarà misurato in modo che, tra lo scambio di denaro e merci e la tassa di 50 ducati per ogni acquisto presso la Fiera, l'imputato paghi effettivamente quanto dovuto.
Questo tipo di condanna non richiede l'accordo dell'imputato ed è immediatamente vincolante.

5) Chi non adempie agli obblighi di cui all'articolo 4 si macchia di un nuovo e specifico reato di frode.
In caso di condanna per il nuovo specifico reato, l'ammenda dovrà essere commisurata a quella evasa nel processo precedente, aumentata dal 50% al 200% a seconda delle circostanze, e comunque non potrà superare i 1.000 ducati, oltre ad un eventuale periodo di reclusione.

6) La pena di morte è da considerarsi solo in casi gravi.
La pena di morte va trattata in modo particolare per esigenze in-game e di GdR.
Se il condannato è d'accordo per una esecuzione in stile GdR, il boia eseguirà la sentenza entro 48 ore dalla sua pubblicazione e l'esecuzione avverrà su pubblica piazza (sulla taverna della Provincia di Lavoro).
L'accordo sull'esecuzione in stile GdR va preso tra il giudice ed il condannato prima della pubblicazione della sentenza in-game, entro 2 giorni dalla proposta di iniziativa del giudice. Se non c'è risposta entro questi 2 giorni, allora la pena di morte è commutata in pena corporale in stile GdR. Il giudice applica comunque in-game la pena di morte, specificando nella sentenza che si tratterà di pena corporale in stile GdR.
La pena di morte è da trattare secondo le regole stabilite nella carta dei giudici e secondo le norme della Provincia.

Le pene corporali in stile GdR possono essere ordinate dal giudice anche per crimini moderati, tipo speculazione, condannando alla esposizione alla gogna pubblica per un tempo determinato sulla pubblica piazza di Capua (taverna del Lavoro).
Le pene corporali in stile GdR sono scelte anche in caso di pena di morte tecnica senza accordo del condannato sulla sua morte. Il risultato sarà cioè una perdita di caratteristiche in-game del condannato ed una pena corporale in stile GdR sulla pubblica piazza di Capua (taverna del Lavoro).

Citazione :
28-1457 Legge sull'autonomia dei Sindaci

Le Ordinanze Comunali

Il sindaco nella sua funzione di controllo della amministrazione della città per regolare il mercato dei beni e servizi cittadino può emettere norme parzialmente restrittive alla piena libertà di acquistare o vendere (Ordinanze Comunali)

Può quindi deliberare unicamente sui seguenti argomenti:

-Calmierare i prezzi
-Limitare l’acquisto o la vendita di un bene agli stranieri (tale limitazione deve essere tale da non pregiudicare in alcun modo la possibilità di una persona a procurarsi i mezzi di sostentamento vitale)
-Limitare le quantità di acquisto dei beni per i cittadini, può anche decidere di organizzare la diffusione di un determinato bene solo tramite il municipio
-Limitare l'accesso alla risorsa cittadina
-Stabilire un salario minimo cittadino, che non vada comunque sotto quello stabilito dalla Provincia di 15 ducati
Per l'attuazione del calmiere ogni Sindaco dovra' avviare sondaggio popolare,nel proprio comune ,il numero minimo di partecipanti,con voto palese dovra' essere di 40 cittadini per Sora e Gaeta,30 per Pontecorvo,Terracina e Sessa e 20 per Capua

Le ordinanze municipali entreranno in vigore solo dopo che saranno passate 24 ore dalla loro pubblicazione, che dovrà avvenire sia nel Municipio della città che nella Camera dei Sindaci; inoltre a pena di nullità ne dovrà essere data comunicazione a tutta la cittadinanza tramite messaggio personale da parte del sindaco che utilizzerà a tal uopo i punti comunicazione a disposizione del municipio. Il Portavoce provinciale ne dovrà altrimenti dare comunicazione in Taverna provinciale e il Prefetto in Camera Prefettizia.

Il Sindaco sarà responsabile delle ordinanze da lui emesse, e dovrà quindi interessarsi coi mezzi del municipio della eventuale apertura del processo.
Fanno eccezione i reati di frode fiscale, mentre è demandato ai vice prefetti l'attività di controllo del rispetto delle ordinanze.
Un sindaco che si trovi nell’impossibilità di aprire un processo con i suoi propri mezzi può fare appello alla giustizia provinciale, mediante rimborso al principato delle spese

Il Principe può dichiarare, con parere motivato, non valida qualunque ordinanza prima della sua entrata in vigore, qual'ora ravvisi la palsese discriminazione tra i cittadini tutti di TdL o se l'ordinanza vada e ledere accordi internazionali. Tale decisione deve essere comunicata per iscritto in Camera dei Sindaci e in Taverna della Provincia.
Il Consiglio Provinciale, a maggioranza, può sempre proporre al Principe di revocare tramite decreto una ordinanza comunale.

Citazione :
30-1457 Legge sugli incentivi per il trasferimento in Capitale

Art. 1 degli incentivi provinciali.
Il Consiglio di Terra di Lavoro mette a disposizione degli incentivi per il trasferimento in capitale si è dunque deciso di incentivare il trasferimento in capitale tramite l’elargizione di incentivi nella somma di 150 ducati per singolo, da parte del Principato. L’incentivo si estende a chi fornirà le prove dell’avvenuta vendita del campo nella propria città(dunque a chi possiede la somma minima di 400 ducati) e screen dell’avvenuto trasferimento nella capitale alla quale verranno immediatamente trasferiti i 150 ducati, per un numero massimo di 10 persone a settimana.

Art. 2 dei requisiti obbligatori.
Per poter accedere agli incentivi il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti obbligatoti:

- Essere Livello 1, oppure Livello 2 senza bottega e con un solo campo.
- E’ inoltre preferibile, ma non vincolante, che il Livello 1 sia prossimo al passaggio di livello.
- Garantire che non si trasferirà almeno per sei mesi.
- Dichiarare il tipo di campo o allevamento che si vuole avere, in modo tale da andare incontro alle esigenze della città aiutato dai consigli del Sindaco.

Art. 3 del contratto tra le parti.
Nel momento in cui dovessere essere accolta la richiesta del richiedente si considererà sottoscritto un contratto che vincoli le parti a rispettare gli obblighi derivanti dalla presente legge.
Il Richiedente dovrà dunque restare a Capua per almeno 6 mesi dal proprio arrivo.
Sarà prova dell'avvenuta transazione l'elergizione del mandato economico affidato dalla Provincia di Terra di Lavoro al richiedente.

Art.4 della contravvenzione del contratto.
Nel caso in cui il richiedente non rispetti il contratto di cui all'art.3 della presente legge sarà processato con l'accusa di Frode e la pena sarà uguale o superiore all'importo elargito dalla Provincia (150 ducati).


Citazione :
21-1456 Legge sulla milizia cittadina.
CAPO I
-Formazione
1. I cittadini di una città della Provincia di Terra di Lavoro possono formare una milizia volontaria a difesa della città di appartenenza.
2. La nascita di tale milizia deve preventivamente essere denunziata al Capitano che ne comunicherà al Consiglio.
3. In tale comunicazione dovrà essere indicato uno statuto ed un responsabile del gruppo a difesa della città. In caso di sostituzione del responsabile ovvero di modifiche allo statuto dovrà esserne data comunicazione al Capitano entro tre giorni dalla modifica/sostituzione.
-Compiti
4. Gli appartenenti alla neo-formata milizia avranno compito esclusivamente difensivo e di protezione del Municipio. L'organizzazione del gruppo è lasciata ai membri stessi della milizia, per tramite di un loro rappresentante, nominato comandante di Milizia

CAPO II
- riconoscimento ufficiale
5. Vi è la possibilità da parte della Milizia cittadina di ottenere un riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento ufficiale avviene con richiesta al Prefetto , e quindi al Capitano, con votazione in Consiglio a maggioranza assoluta (50%+1). In caso di approvazione, viene affissa notizia in Taverna Provinciale.
6. Il riconoscimento ufficiale garantisce, in caso di necessità, alla milizia cittadina di formare un esercito (IG), formando un battaglione distaccato, con il diritto di spostarsi dalla città stessa, agli ordini del Capitano. Potrà, dunque, partecipare a manovre di guerra. Il Capitano, su proposta del prefetto, sentito il parere insindacabile del Generale, potrà far confluire tale battaglione in un Reggimento dell'esercito.
7. In caso di utilizzo in tempo di guerra, il responsabile della Milizia dovrà prestamente comunicare i dati dei componenti della milizia Prefetto, e al Generale e per info al Capitano che provvederà all'integrazione nei ranghi.
In tal caso, i componenti della milizia riconosciuta dovranno prestare giuramento e riceveranno i gradi militari loro spettanti.

CAPO III
alla milizia cittadina, in caso di necessità ( conflitti o imminente assalto alla capitale), verrà affiancato il corpo di polizia della gendarmeria, alle dirette dipendenze del Prefetto di Terra di Lavoro.
Il Prefetto, informando il Principe e il consiglio, destinerà fondi per l'arruolamento IG di tale componente.
La Gendarmeria risponderà direttamente al Prefetto da cui dipende in maniera esculsiva,sia come organizzazione, sia come gestione finanziaria; il Consiglio verrà informato giornalmente sulla situazione e sulla evoluzione degli eventi.
Il prefetto, terminata l'esigenza di avere la Gendarmeria attiva, può deciderne lo scioglimento, informandone e ascoltandone il parere del consiglio

CAPO IV
- Scioglimento
8. La milizia cittadina può sciogliersi in qualunque momento con decisione interna, tale decisione deve essere comunicata al Capitano nei 3 giorni successivi.
La milizia cittadina può essere sciolta coattivamente dal Consiglio con ratio motivata per gravi ragioni che riguardano la sicurezza della Provincia, a maggioranza di 9/12. In caso di mancata ottemperanza di tali precetti, vi sarà accusa di Tradimento nei confronti dei disobbedienti.
- Paga
9. La milizia cittadina è un' impiego volontario e non retrbuito dalla Provincia. In caso di Milizia Riconosciuta che partecipi e che venga utilizzata in tempo di manovre si applicano le regole della Carta dell'Esercito.
- Norme di Rinvio
10. Per quanto non detto e non regolamentato nella presente legge, si rimanda alla Carta dell'Esercito ed alle norme applicabili per analogia quanto alle milizie riconosciute, mentre per le milizie non riconosciute valgono le leggi ordinarie.


Citazione :
18-1457 CODICE PENALE DELLA PROVINCIA

PARTE I: Norme generali.

Art.1 - PRINCIPI GENERALI
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge provinciale di Terra di Lavoro, o del luogo in cui essa è stata violata, né con pene che non siano da essa stabilite.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
La legge penale obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio della Provincia, salve le eccezioni stabilite dal corpus legislativo interno o dai trattati siglati.
La legge penale della Provincia di Terra di Lavoro obbliga altresì tutti coloro che, cittadini, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
L’apertura di un processo in Tribunale, qualora sia frutto della denuncia di un privato, costa all’attore la somma di 2 ducati quali spese istruttorie.

Art. 2 – GIUDICE E PUBBLICO MINISTERO
La funzione Generale del Pubblico Ministero e del Giudice è di far rispettare l'ordine nella Provincia di Terra di Lavoro.
In assenza di precise norme su una materia, il giudice emetterà il suo verdetto secondo il proprio buon senso giuridico.
Il Giudice è tenuto ai Vincoli della Carta dei Giudici.

Art 3 – PENA
Ogni reato è punibile con la sanzione pecuniaria (ammenda), di entità massima di 1.000 ducati, e/o il rimborso alla parte lesa, e/o con la prigione della durata massima di 3 giorni, salvo limiti inferiori specificati nei singoli articoli. In caso di crimini particolari, definiti tali negli articoli che li trattano; la pena si inasprisce ed è la prigione di durata massima di 3, 6, 10 giorni, rispettivamente per i livelli 1, 2, 3. La condanna maggiore è quella corrispondente alla pena di morte, che è trattata a parte.
Il giudice potrà condannare il cittadino riconosciuto colpevole ad un'ammenda e/o ad un periodo di prigionia.

Le pene sono intese non solo come strumento di coercizione ma, principalmente, come strumento educativo ai fini della civile convivenza, del divertimento comune e della crescita individuale.

In tal senso il Giudice può eccezionalmente derogare dalle pene, assolvendo quindi l’imputato, qualora, ai sensi della Carta dei Giudici, ritenga che infliggere una pena possa non essere motivo di crescita dell’imputato.

Art. 4 - SULLA PENA DI MORTE
La pena di morte è da considerarsi solo in casi gravi ed estremi come i crimini di sangue.
In un caso in cui si prevede la pena di morte il giudice deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Consiglio, se il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri deciderà di infliggere la pena di morte il giudice potrà decidere se infliggerla o meno.
Il boia eseguirà la sentenza entro 48 ore dalla pubblicazione della sentenza e l'esecuzione avverrà su pubblica piazza (gdr: nella pubblica piazza la pena di morte potrà anche essere ricostruita come una pena corporale che avrà come risultato tecnico la perdita di punti caratteristica a seguito della condanna a morte inflitta dal giudice).
La pena di morte è da trattare secondo le regole stabilite nella carta dei giudici

Art. 5 - ATTENUANTI E AGGRAVANTI COMUNI, RECIDIVA
Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro;
3) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';
5) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
6) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2) l’avere agito per motivi di grande necessità. Quest’ultima circostanza è da dimostrarsi tramite testi o screen

3) non essere a conoscenza della legge violata. Questa attenuante è da applicarsi esclusivamente nel caso in cui l’imputato sia un livello 0 e sia la prima volta che trasgredisce la norma.

Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena può essere aumentata:
1) se il nuovo reato e' della stessa indole;
2) se il nuovo reato e' stato commesso nei dieci giorni dalla condanna precedente.

Art. 6 TEMERARIETA’ DELLA LITE
Se risulta che l’attore soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice la condanna oltre che all’ammenda, al risarcimento dei danni, che liquida di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stata trascritta domanda giudiziaria, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma dell' ”esecuzione forzata”.

Parte II – Reati in particolare

Art. 6
I reati ipotizzabili sono:
- stregoneria;
- schiavismo;
- disturbo dell'ordine pubblico;
- frode;
- tradimento;
- alto tradimento;


Il periodo di prigionia può essere elevato, rispettivamente a:
- 6 giorni per un livello 2;
- 10 giorni per un livello 3;
esclusivamente per i seguenti gravi reati:
stregoneria;
frode in grande scala;
sottrazione di denaro pubblico;
crimini di sangue e rapine a mano armata (brigantaggio);
recidiva manifesta di ogni tipo di reato.


Art.7 - STREGONERIA
Tutti i cittadini che faranno uso del sortilegio della ubiquità per procurarsi un ingiusto guadagno dovranno rispondere del reato di stregoneria davanti al tribunale competente.
Tutti i cloni saranno arsi vivi nella pubblica piazza (eradicazione), ed il reo di stregoneria sarà condannato ad un'ammenda particolarmente elevata ed al massimo di giorni di prigionia previsti.
In caso di recidiva, il sospetto sarà lasciato pendere per il collo fino a che morte non sopraggiunga (eradicazione).
La pena di morte potrà essere convertita in un periodo di prigionia se il condannato collaborerà con la giustizia fornendo le generalità di tutti i cloni esistenti al fine di giustiziarli (eradicazione).

Art. 8 - SCHIAVISMO
Tutti i privati cittadini, escludendo il caso delle gendarmerie, dei coscritti e delle milizie volontarie, che assumono lavoratori ad un prezzo inferiore al salario fissato con apposita legge, approfittando della posizione di debolezza del lavoratore assunto, commettono reato di schiavismo.
Se il salario è stato fissato in accordo da datore di lavoro e lavoratore per giustificati motivi, il datore di lavoro può essere condannato anche soltanto al pagamento della differenza tra il salario minimo e quello corrisposto, in modo da evitare facili scambi di favori ed illeciti guadagni.
La milizia cittadina viene assunta dal Sindaco in municipio, con un salario che deve essere al minimo 7 ducati, e al massimo di 18 ducati.
Se il Sindaco assumerà con un salario che non è nei limiti di legge dovrà risponderne davanti alla legge ad eccezione dei casi di grave necessità a mezzo pubblicazione di ordinanza straordinaria approvata dal Consiglio ai sensi di legge.

Art. 9: - DISTURBO DELL'ORDINE PUBBLICO
Qualunque disturbo dell'ordine pubblico è punibile.
Costituiscono disturbo dell'ordine pubblico, ad esempio, ingiurie, calunnie, diffamazioni, comportamenti scorretti in taverna, atti di brigantaggio.
Costituisce reato grave la rapina a mano armata e l'omicidio.
Il delitto è punibile con querela della persona offesa.

Art. 10 - FRODE
Commette reato di frode chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a generare artificiose fluttuazioni di prezzo sul mercato.
E' sicuramente punibile il privato cittadino che specula sui prezzi acquistando e rivendendo la stessa merce nello stesso mercato a prezzi maggiorati.
Nel caso i reati vadano a destabilizzare profondamente l'equilibrio dell'economia e della vita degli altri cittadini, si tratta di reato grave.
E’ punibile chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Chiunque si procuri un voto di alcuno promettendo denaro o un oggetto di qualsiasi utilità nei dieci giorni precedenti alle elezioni è punito con un'ammenda da 500 a 1.000 ducati.
Commette reato di frode anche chi non adempie agli obblighi imposti in una sentenza dal giudice. In questo caso il reato è da considerarsi sempre grave.

Art. 11 - TRADIMENTO
Commette reato di tradimento chiunque assalti il municipio o collabori all'assalto del municipio, chiunque difenda un municipio illecitamente controllato da un cittadino non eletto o non indicato dal Consiglio Provinciale.
Commette reato di tradimento chiunque costituisca o faccia parte di gruppi armati con lo scopo di destabilizzare l'ordine costituito.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di ribellione effettuato con successo o meno.
E' reato di tradimento procurarsi, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza della Provincia, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, della Provincia debbono rimanere segrete.
E' punito anche chiunque, ad eccezione del Principe, senza autorizzazione, pubblichi attraverso mezzi di stampa, o con altri mezzi, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Consiglio o qualsiasi dato sensibile riguardante l'economia comunale e/o provinciale.

Art. 12 - ALTO TRADIMENTO
Commette reato di alto tradimento:
- In qualunque circostanza citata precedentemente all'Art 6. ,
- Il Generale comandante dell'Esercito
- chiunque sottragga denaro pubblico dalle casse comunali o Provinciali;
- chiunque compia atti di tradimento rivestendo la funzione di sindaco o consigliere provinciale;
- il giudice che abusi del proprio potere in modo evidente;
- chiunque compia atti di tradimento a favore di autorità politiche o militari nemiche.
-chiunque volontariamente non porti a conoscenza del Principe notizie vitali riguardanti fatti o intendimenti che con la forza e non tramite processi democratici possono portare alla destabilizzazione economica o politica della provincia.

Citazione :
32-1457 CODICE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

Op. 1 Del diritto delle persone

Art. 1
Tutti i cittadini di Terra di Lavoro hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, pur essendo l'aristotelica romana quella ufficiale, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 2
Definizione di Cittadino della Provincia.
È considerata come Cittadino della Provincia ogni persona proprietaria di terreni o botteghe in una qualsiasi delle città del territorio provinciale, anche qualora abbia rinunciato al terreno concesso dal Principe (i Vagabondi) o abbia in seguito venduto il medesimo e non sia al momento proprietaria di terreno.

Art. 3
Definizione di Straniero.
È considerata come Straniero in visita nella Provincia ogni persona che risiede in una città diversa da quelle della Provincia.

Art. 4
Obbedienza al Principe.
Tutti i Cittadini della Provincia devono obbedienza al Principe.

Art. 5
Obbligatorietà della conoscenza delle leggi e del rispetto delle stesse.
Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita nella Provincia, devono conoscere le leggi, i decreti e le ordinanze municipali della città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle.

Art. 6
Responsabilità civile e penale della persona.
I Cittadini della Provincia, o gli Stranieri in visita nella Provincia, che infrangano le leggi, i decreti e le ordinanze municipali e rifiutino o non siano in grado di riparare al danno provocato da detta violazione vengono sottoposti al giudizio del Tribunale della Provincia dietro presentazione della regolare denuncia presentata da qualsiasi persona che accerti l'infrazione. E' facoltà di chi presenta denuncia di stabilire se richiedere la riparazione del danno provocato, qualora dietro richiesta il reo decida di riparare e ottemperi a quanto concordato il reato si ritiene non commesso, e tale azione costituisce motivo di annullamento dell'eventuale processo aperto con emanazione di sentenza di innocenza. La riparazione del danno provocato dietro richiesta da parte del Pubblico Ministero effettuata in corso di processo costituisce invece motivo di annullamento della pena residua con emanazione di sentenza di colpevolezza.

Art. 7
Domanda di Grazia.
I cittadini, a fronte di sentenza passata in giudicato, hanno il diritto di presentare domanda di grazia.
Il principe dispone del potere di grazia su tutti i Cittadini della Provincia, ma non sugli Stranieri in visita nella Provincia. Il Consiglio della Provincia a maggioranza di almeno 9 dei suoi membri dispone del potere di grazia sugli Stranieri in visita nella Provincia.
Le domande di grazia dovranno essere avanzate da:
- un Consigliere o un Funzionario della Provincia di Terra di Lavoro;
- Il Sindaco di una delle città della Provincia di Terra di Lavoro;
- Un comune cittadino che raccolga 50 firme nella Taverna delle Province a seguito di una petizione da lui stesso avanzato.
La richiesta di grazia deve essere avanzata nella Taverna della Provincia. La decisione di concedere o non concedere la grazia deve allo stesso modo essere pubblicata nella Taverna della Provincia. In caso di Stranieri in visita nella Provincia dovranno essere pubblicati i voti di ciascuno dei Consiglieri.

Op. 2 Del governo della Provincia

Art. 1
Governo.
La Provincia di Terra di Lavoro è governata in regime di Sistema Feudale Elettivo.

Art 2.
Principe.
Il Principe è l'autorità suprema della provincia di Terra di Lavoro.

Art. 3
Sfiducia costruttiva al Principe.
Al pari dei consiglieri il principe deve operare con la massima diligenza e rettitudine. Nel caso in cui si dovesse ravvedere un comportamento illegittimo, poco diligente, o addirittura dannoso per la provincia e per i suoi cittadini, i consiglieri si riservano la possibilità di sfiduciarlo.
Il principe può essere sfiduciato da almeno 8 consiglieri che presentino in consiglio mozione di sfiducia. La mozione deve contenere le motivazioni della sfiducia e il nome del nuovo principe proposto.
In tal caso il principe è costretto a dimettersi dalla carica di principe e il consiglio riconosce il nuovo principe indicato nella mozione di sfiducia.
Se il principe sfiduciato con le predette modalità non si dimette, sarà perseguito per Alto tradimento.

Art. 4
Art. 4.1
Consiglieri
I Consiglieri del Principe devono prestare giuramento di fedeltà alla Terra di Lavoro entro 10 giorni dalla nomina effettiva del Principe. L'assenza di giuramento di fedeltà nei termini qui prescritti e con le modalità riportate al successivo art. 9, comporterà un processo per alto Tradimento.
Il giuramento di fedeltà dovrà essere effettuato in Taverna della Provincia, in primis dal Principe, seguito dagli altri consiglieri, secondo la formula:
[i]Io ... , presto solenne giuramento di fedeltà alla Provincia di Terra di Lavoro, al Principe ... , al Suo Popolo, alla Sua Terra.

Art 4.2
I Consiglieri eventualmente nominati nel corso del mandato del Principe devono parimenti prestare giuramento di fedeltà alla Terra di Lavoro entro 10 giorni dal loro ingresso nel Consiglio. Parimenti a quanto riportato al precedente comma, l'assenza di giuramento di fedeltà
nei termini prescritti e con le modalità riportate al successivo articolo 8, comporterà un processo per alto Tradimento.
Il giuramento di fedeltà dovrà essere effettuato in Taverna della Provincia, seguendo quello dell’ultimo consigliere.

Art 4.3
Ai Consiglieri di nomina diretta in Consiglio, verrà affiancata la figura del Generale.
Avrà accesso in Consiglio e sarà il responsabile di ogni discussione a carattere militare.
Obbedirà alle leggi del principato e presterà giuramento al Principe.

Art 5.
Art 5.1
Diligenza dei Consiglieri e loro destituzione.
I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza prolungata. In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito al sinistro commesso, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa.

Art. 5.2
I consiglieri non possono intervenire in pubbliche discussioni riguardanti l'attività del Principe e del Consiglio se non autorizzati, con autorizzazione formale, dal Principe (fanno eccezione a questo divieto il Principe medesimo ed il Portavoce del Consiglio, salvo dichiarazioni mendaci e tendenziose). Il consigliere che non rispettasse questa norma può essere soggetto a richiamo formale, da esercitarsi, ad opera del Principe stesso, entro 2 giorni dall’infrazione, nella Sede del Consiglio. Al terzo richiamo il consigliere può essere destituito d’ufficio dal Principe, entro 2 giorni dallo stesso.
Non si procederà ulteriormente nei confronti del consigliere che trasgredisca questa norma se non per l’infrazione di altri articoli delle leggi in vigore. In tal caso l’infrazione del presente articolo rappresenterà un’aggravante, in sede di processo, purchè il processo stesso abbia a che fare con l’attività consiliare e non con altri tipi di reato.

Art. 5.3
Il principe, si riserva la possibilità di destituire un consigliere, presentando le dovute motivazioni agli altri consiglieriOtto consiglieri possono tuttavia opporsi alla destituzione con voto a sfavore o proporre la destituzione di un consigliere.
Per la destituzione del Generale , si dovrà attendere l'esito di eventuale procedimento militare penale,(Corte Marziale) in caso di verdetto di colpevolezza il Generale verrà immediatamente destituito

Art. 5.4
Quando un consigliere viene desituito, si deve dimettere entro due giorni dal Consiglio. In caso di omissione di questo obbligo il consigliere, sarà perseguito per Alto Tradimento

Art. 6
Ministeri
Il Principe assegna ai Consiglieri i ruoli necessari alla gestione della Provincia. Il principe, durante il suo mandato, può riassegnare i ruoli ad altri consiglieri, a suo insindacabile giudizio.
I ministri economici hanno l'obbligo morale e professionale di informare la popolazione sulla situazione economica generale della Provincia, nel rispetto delle leggi esistenti, che prevedono la segretezza dei dati specifici.

I ruoli sono:
- Il Ministro del Commercio si occupa della gestione del commercio nella Provincia, amministra i beni e le proprietà del Principato. Si occupa anche di tutto ciò che riguarda il commercio estero. Non ha invece accesso all'inventario delle armi, e non può comperarne né venderne.
Ha l'obbligo di postare in Consiglio lo screen inventario (soldi e merci) del suo primo giorno di mandato, fara' lo stesso con lo screen dell'ultimo giorno di mandato.
Ogni giorno deve pubblicare il bilancio completo in Consiglio e ogni domenica il bilancio settimanale in Aula Legislativa. Per il bilancio settimanale ha l'obbligo di postare il seguente schema non tacendo alcuna voce, egli risponderà di qualsiasi mancanza in merito alle voci che gli competono:
- Situazione cassa: solo andamento -
- Incremento/decremento cassa da inizio mandato: solo andamento
- Flusso movimenti da e per i municipi: solo volumi totali ogni domenica in Aula legislativa
- Prestigio
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.

- Il Ministro delle Miniere si occupa della gestione delle miniere e delle cave. Ha l'obbligo ogni domenica in aula Legislativa di postare e rispettare il seguente schema non tacendo alcuna voce, egli risponderà di qualsiasi mancanza in merito alle voci che gli competono:
stato miniere
produzione
Resoconto capienza miniere
Benefici avuti da iniziative riguardanti le miniere qualora ce ne fossero
Spese straordinarie
Ha l’obbligo poi di postare ogni giorno in Aula legislativa un resoconto giornaliero sulle miniere
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.

- Lo Sceriffo si occupa della gestione degli animali che la Provincia fornisce agli allevamenti, amministra le finanze provinciali ed assume i funzionari ed i minatori al servizio della Provincia stabilendone il relativo salario. Ha l'obbligo di postare in aula legislativa ogni domenica il seguente schema non tacendo alcuna voce, egli risponderà di qualsiasi mancanza in merito alle voci che gli competono:
Vendita animali
Situazione debitoria nei confronti di terzi
Situazione debitori nei confronti dei gendarmi
Situazione VicePrefetti
Spese settimanali per le assunzioni dei funzionari.
Ha l’obbligo di postare ogni giorno in Aula legislativa un resoconto giornaliero della quantità di animali e punti stato disponibili
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.

- Il Generale ha compiti dirigenziali nella formazione e mantenimento dell'esercito regolare della provincia.

- Il Capitano è incaricato di supportare il Generale, ed è al comando l'esercito regolare della provincia..

- Il Sergente dispone lo stanziamento di denaro pubblico al Prefetto e gestisce la logistica degli eserciti. Può comprare e vendere alla Fiera del Principato, ma soltanto le armi (compresi i bastoni). Può assegnare mandati con armi e/o denaro. Ha accesso all'inventario delle armi della Provincia.

- Il Prefetto è incaricato di vegliare alla sicurezza della provincia e delle sue città. È il capo della polizia della provincia. Nel limite dello stanziamento affidato dal sergente, deve reclutare ed organizzare gruppi armati di miliziani.

- Il Pubblico Ministero è incaricato di aprire e condurre i processi in nome della Provincia, nonchè di pronunciare l'atto d'accusa.

- In aggiunta ai precedenti ruoli, il Principe nominerà un Vice Principe con l'incarico di sostituirlo in tutto e per tutto in caso di assenza prolungata per più di un'intera giornata, dall'alba al tramonto. Tale Vice Principe potrà, sotto questa condizione, prendere ogni decisione di politica interna ed estera ed utilizzare il Sigillo della Provincia.
La nomina del Vice Principe deve essere effettuata direttamente dal Principe tramite comunicato ufficiale in Sede di Consiglio. Il Principe può scegliere il Vice Principe esclusivamente tra i Consiglieri Eletti.

Art. 6 bis
Il Portavoce
Il Portavoce è l'incaricato di rendere pubbliche le decisioni del Consiglio e del Principe. Stabilisce le festività della Provincia, promuovendone la celebrazione.

E’diritto dei cittadini sapere da chi sono governati: ogni qualvolta il Principe nomina un consigliere, sia all’inizio del suo mandato quando nomina ministri e funzionari, sia durante il mandato in caso di sostituzione o destituzione, è suo dovere, comunicare, a mezzo del Portavoce con comunicato ufficiale affisso al Castello, nella Taverna della Provincia e nei singoli Municipi (tramite i Vice-portavoce) , l’elenco dei funzionari e consiglieri in carica, con i rispettivi ruoli entro e non oltre 2 giorni dalle elezioni ad inizio mandato, o dalla nomina, durante il mandato.
Il Portavoce che non effettuasse la giusta pubblicità entro i termini prescritti sarà considerato alla stregua di consigliere/funzionario non diligente ai sensi del precedente articolo 5.
Il Portavoce del consiglio nominato dovrà entro ogni lunedì postare in Aula Legislativa un riassunto dell'attività settimanale, che provvederà poi a postare il giorno stesso in pubblica piazza. Dovranno essere riassunti in tale resoconto tutti gli argomenti postati in Aula Legislativa e in Consiglio, a beneficio dei non addetti ai lavori. Dovrà, inoltre, postare in piazza pubblica il resoconto giornaliero del MdM e dello Sceriffo. Non potranno essere divulgati contenuti relativi all'esercito o specificamente sulle finanze. Il principe avrà diritto di veto su qualunque argomento. . Ogni consigliere potrà intervenire per modificare i dati contenuti inesatti nella relazione del portavoce.


Art. 7
Il Giudice.
Il Giudice è incaricato di amministrare la giustizia sul territorio secondo le leggi in vigore e la Carta dei Giudici. La Carta dei Giudici assume priorità assoluta rispetto alle leggi in vigore. Il Giudice ha il dovere di giudicare in base allo spirito oltre che alla forma delle leggi, dei decreti e delle ordinanze. Il Giudice ha inoltre il dovere di giudicare se il caso presentato in Tribunale è assimilabile alle eventualità espressamente regolate dalle leggi, dai decreti e dalle ordinanze.
Il giudice è tenuto all’osservanza della Carta dei Giudici come sua guida suprema e faro primo.
Deve applicare i principi in essa contenuti e laddove, ritenendolo necessario e motivandolo, i principi in essa espressi contraddicano le leggi della Provincia o il presente codice istituzionale, superare le leggi stesse applicando le volontà di Sua Maestà Imperiale Long John Silver.
Il Giudice è considerato non diligente, e può essere soggetto a processo egli stesso nella maniera ordinaria, qualora nel suo operato contravvenga alla Carta dei Giudici in malafede e/o per tornaconto personale, ovvero tradendo la Carta dei Giudici stessa.

Art. 8
Funzionari della Provincia.
I Funzionari della Provincia sono:
- Il Rettore dell'Università, che gestisce gli insegnamenti e le lezioni della stessa; esso è nominato tramite bando pubblico.
- Il Ciambellano, che è il capo della diplomazia estera della Provincia, e con l'avallo del Principe nomina gli ambasciatori è nominato dal principe. (ormai è prerogativa del Re e del Cimabellano Reale)
- Detti funzionari possono essere o non essere anche Consiglieri del Principe.
I funzionari della Provincia sono equiparati ai Consiglieri di cui al precedente art. 4 ed al successivo art. 9 per quanto riguarda giuramento, destituzioni, dimissioni, e relative sanzioni.
La nomina dei Funzionari della Provincia deve essere pubblicizzata, a cura del Portavoce, presso la Taverna della Provincia ai sensi del precedente articolo 6 bis.

Art. 9
Dimissioni dei Consiglieri e dei Funzionari.
Data l'enorme importanza rivestita dal ruolo di consigliere, non sono ammesse dimissioni, tranne che per giusta causa. Il consigliere che si dovesse dimettere senza dimostrare di averlo fatto per giusta causa, incorrerà in sanzioni penali e pucuniare.
Con giusta causa, si ritiene, una causa di forza maggiore che impedisca al funzionario e al consigliere di svolgere la propria funzione con la dovuta presenza e il dovuto impegno.
I consiglieri ed i Funzionari possono dimettersi a condizione di aver comunicato tale decisione al Principe, con almeno 2 giorni di anticipo e comunque entro i termini riportati all’art. 4 che precede.
La comunicazione, motivata, dovrà avvenire nella sala del Consiglio se a dimettersi è un Consigliere, nella bacheca dell'Università se a dimettersi è il Rettore, nel Castello se a dimettersi è il Ciambellano.
Il Principe ha facoltà di derogare al requisito dei 2 giorni di preavviso, consentendo di anticipare le dimissioni. Se tale requisito non viene rispettato senza averne licenza da parte del Principe il dimissionario sarà processato per Alto Tradimento.
Il Generale dovrà presentare le proprie dimissioni allo stato maggiore dell'esercito, il quale, sentito il parere del Principe e del Capitano, provvederà a emanare un nuovo bando di concorso per l'arruolamento.
Fintanto che non verrà nominato un nuovo Generale, le funzioni di quest' ultimo ricadono sul capitano della provincia.

Art. 10 Attività Consiliare

Tutte le discussioni consiliari, a eccezione del le discussioni riguardanti sicurezza, esercito ed operazioni militari, i rapporti internazionali e la diplomazia, gli investimenti relativi al Prestigio e le discussioni economiche che necessitano la menzione di dati sensibili, devono essere aperte in Aula Legislativa per poterne permettere la pubblica lettura.
Le nuove proposte di legge dovranno essere aperte direttamente in Aula Legislativa.
Tutti i membri del Consiglio potranno aprire le nuove discussioni.
Qualora un Consigliere aprisse un argomento in Consiglio per disattenzione o perchè ritenuto erroneamente materia a carattere segreto, il Principe in carica avrà l'obbigo di riportarlo nella sua integrità in Aula Legislativa entro e non oltre 5 giorni dalla sua apertura. Egli potrà altresì aprire i nuovi argomenti direttamente nell'Aula Legislativa.
Qualora venisse aperta in Aula Legislativa una discussione che contenga dati sensibili il Principe potrà intervenire direttamente decretandone l'immediata chiusura, egli dovrà altresì riportare integralmente la discussione nella Sala del Consiglio, i consiglieri saranno chiamati a discuterne esclusivamente in Consiglio.
I Consiglieri che apriranno o promulgheranno una discussione a carattere segreto sarano processati con l'accusa di Tradimento o Alto Tradimento.

Art. 11
Regolamentazioni interne ai Ministeri
I responsabili dei ministeri possono regolamentare le attività proprie degli uffici. Il regolamento, proposto dal consigliere preposto, dovrà essere approvato con le stesse regole di una legge ordinaria.' Eventuali norme in disaccordo con il corpo legislativo penale che ne dovrebbero derivare per una errata scrittura saranno da ritenersi nulle per il Giudice

Op. 3 Del potere legislativo della Provincia.

Art. 1
Le Leggi.
Il Principe ed il Consiglio provinciale emanano le leggi valide su tutto il territorio della Provincia. Tali leggi sono affisse nel Castello e nella Taverna della Provincia. Tutti i cittadini della Provincia sono uguali di fronte alla legge, né è ammesso emanare una legge che li discrimini per censo, residenza, sesso, età.
La carta dei giudici essendo emanazione diretta di Sua Maestà Altezza Imperiale Long John Silver ha la priorità su qualsiasi legge della Provincia e pertanto è modificabile esclusivamente con il suo permesso.
Inserimento Legge sulla comunicazione delle nuove Leggi Provinciali. All'approvazione di una nuova Legge Provinciale è fatto obbligo al Consiglio la sua Comunicazione nella seguente modalità:

a) Informativa del Principe nell’apposito topic della Taverna della Provincia e nelle bacheche municipali dai Vice Portavoce
b) Comunicazione del Portavoce del Consiglio nell'apposito topic della Taverna della Provincia;
c) Comunicazione del Ministro del Commercio in Camera dei Sindaci;
d) Comunicazione del Prefetto in Camera Prefettizia;
e) Obbligo dei Sindaci della presa visione della nuova Legge e comunicazione del Sindaco nella bacheca Municipale.

La Legge entra ufficialmente in vigore dopo 72 ore dal momento in cui il Portavoce ha pubblicato la Comunicazione dell’approvazione di una nuova legge nell’apposito topic nella Taverna della Provincia.

Dal momento in cui è stata fatta la comunicazione di approvazione dal Portavoce i suddetti soggetti hanno 72 ore di tempo per ottemperare ai loro obblighi. Le 72 ore di tempo calcolate per i Sindaci partono dal momento della comunicazione in Camera dei Sindaci.
In caso di mancanza dei termini stabiliti gli stessi personaggi sono passibili di denuncia. La pena sarà pecunaria e varierà da un minimo di 25 ad un massimo di 100 ducati. Raddoppiabile in caso di redicività dell'imputato.

Sono esclusi i Decreti Provinciali presentati dal Principe/ssa in quanto trattasi di provvedimenti di urgenza che potrebbero richiedere attuazione immediata

Art. 2
I decreti.
Il Principe emana i decreti. I decreti sono affissi nel Castello e nella Taverna della Provincia. In caso di contraddizione tra quanto enunciato nelle leggi e quanto riportato in un decreto, prevale quanto disposto dal decreto. I decreti, hanno validità temporale massima pari a 10 giorni dall'entrata in vigore, ma possono entro tale termine essere convertiti in legge attraverso l'approvazione del Consiglio.

Art. 3
Le leggi di iniziativa popolare.
È diritto sovrano del Popolo di Terra di Lavoro proporre leggi al Consiglio. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna di Terra di Lavoro e raccogliere 50 sottoscrizioni di cittadini di TDL.
[gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta]
Una volta raccolte le 50 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Consiglio del traguardo raggiunto.
Il Consiglio è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del consiglio modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. Il voto riguardante un progetto di legge popolare deve essere pubblico.

Art. 4
Art. 4.1
Le Ordinanze Comunali.
Ciascun Sindaco emana le ordinanze comunali ordinarie e straordinarie, valide sul territorio cittadino di competenza.
L’ordinanza che non contraddice le leggi della Provincia e/o i suoi decreti viene detta ordinaria.
L’ordinanza che contraddicesse le leggi della Provincia e/o i suoi decreti viene detta straordinaria e dovrà essere, prima della pubblicazione, sottoposta al Consiglio.
Il sindaco dovrà, nel presentare l’ordinanza straordinaria al Consiglio ed al Principe, motivare le ragioni della detta ordinanza.
Il Sindaco ha il dovere di comunicare presso la Camera dei Sindaci il testo dell'ordinanza ordinaria almeno 2 giorni prima di renderla pubblica, in questi 2 giorni il Principe ha facoltà di impedire l'emanazione dell'ordinanza stessa o di imporre modificazioni al testo della stessa.
Tutte le ordinanze sono affisse in alto nella bacheca del Municipio, e sono ripetute in alto nella bacheca della Taverna Municipale, inoltre sono pubblicate in evidenza nel Municipio Cittadino, oltre che nella Taverna di Terra di Lavoro come di seguito specificato. Alla loro emanazione, le ordinanze comunali sono infine comunicate con missiva ad ogni abitante della città.
In caso di contraddizione tra quanto enunciato nelle leggi o nei decreti e quanto riportato in un'ordinanza, prevale quanto disposto dalle leggi e dai decreti, a meno che non venga sottoposta al Consiglio della Provincia ed all’autorità del Principe.
Il Consiglio discuterà sull’ordinanza straordinaria con votazione di maggioranza palese e motivata.
E’nei poteri del Consiglio bocciare o modificare l’ordinanza che contraddicesse le leggi della Provincia o che, ad opinione motivata ma insindacabile del Consiglio stesso, risultasse dannosa al Principato e/o al Comune del Sindaco proponente.
Un’ordinanza bocciata dal Consiglio non può essere riproposta al Consiglio prima di 30 giorni dalla data della bocciatura.
Il Principe ha sempre diritto supremo di veto su qualsiasi ordinanza, comprese quelle sottoposte al vaglio del Consiglio.
L’approvazione dell’ordinanza dovrà avvenire con comunicazione del Principe in Consiglio e pubblicizzata con comunicato ufficiale affisso, a cura del Portavoce nella Taverna di Lavoro ed a cura del Sindaco, nel Municipio di competenza, entro 2 giorni dal Comunicato del Principe.
Il Principe è tenuto, e il portavoce dovrà riportare nel testo del Comunicato di Abrogazione da depositarsi, a motivare la decisione dell’abrogazione.
L’ordinanza abrogata cesserà di valere entro 3 giorni se non specificato diversamente, ovvero intendendosi anche a scadenza immediata, dalla pubblicazione del Comunicato del Principe.
Ogni ordinanza straordinaria approvata dovrà riportare in capo la dicitura “ORDINANZA STRAORDINARIA DEL COMUNE DI…. APPROVATA DAL CONSIGLIO IN DATA AL SINDACO...”, con in calce il nome del Sindaco proponente.
L’abrogazione dell’ordinanza dovrà avvenire con comunicazione del Principe in Consiglio e pubblicizzata con comunicato ufficiale affisso, a cura del Portavoce nella Taverna di Lavoro ed a cura del Sindaco, nel Municipio di competenza, entro 2 giorni dal Comunicato del Principe.

Art. 4.2
Durata delle ordinanze.
Tutte le ordinanze ordinarie hanno validità dalla loro pubblicazione, ai sensi del precedente comma, e fino a 3 giorni seguenti la fine del mandato del sindaco proponente. Il successivo sindaco potrà, prima della scadenza dell’ordinanza stessa, fare richiesta, ai sensi del precedente comma, per mantenere attiva tale ordinanza per un altro mandato, ai sensi del precedente comma, o lasciarla decadere. Ogni ordinanza non rinnovata nei termini si intende decaduta.
Tutte le ordinanze straordinarie hanno validità massima di 18 giorni, nell'ordinanza straordinaria può essere indicata una durata inferiore.
Tutte le ordinanze, ordinarie e straordinarie, decadono se abrogate con le modalità previste dal precendente comma.

4.3
I sindaci hanno il diritto di aprire un processo in nome dei loro concittadini.

Op. 4 Dello statuto delle città della Provincia.

Art. 1
Gestione delle città e Sindaci.
La gestione delle città è affidata ai Sindaci. I Sindaci sono eletti dalla popolazione della città.
Ciascun Sindaco deve prestare, nella forma prevista dall'art. 4 Op. 2, giuramento di fedeltà al Principe della Provincia di Terra di Lavoro entro 5 giorni dall'elezione o dimettersi. Il giuramento va pronunciato presso la Taverna della Provincia. L'assenza di giuramento di fedeltà nei termini prescritti comporterà un processo per alto tradimento.
Il giuramento impegna il Sindaco ad obbedire alle disposizioni del Principe, a rispettarne e farne rispettare il volere ed ad utilizzare i mezzi e le risorse del Municipio per favorire il benessere della Provincia tutta, senza favorirne alcuna parte o singolo abitante.

Art. 2
Inettitudine o dolo del sindaco.
In caso d'impossibilità di completare il mandato, per richiesta avanzata dal Sindaco medesimo, assenza prolungata (almeno 3gg consecutivi o 5 gg. anche non consecutivi nel corso del mandato), dolo o grave incapacità, il Principe ed il suo consiglio possono sostituire il Sindaco in carica con altra persona designata dal Consiglio. Una volta che questa persona sia a capo del Municipio, diventa il Sindaco a tutti gli effetti fino alle elezioni seguenti.
Il sindaco che per dolo fosse destituito dal suo ruolo verrebbe considerato alla stregua del consigliere non diligente e passibile di denuncia ai detti sensi.

Art. 3
Dimissioni del Sindaco.
Il sindaco può dimettersi delle sue funzioni. Per farlo è sottoposto agli stessi vincoli dei Consiglieri e Funzionari. La comunicazione dell'intenzione di dimettersi deve avvenire presso la Camera dei Sindaci.

Art. 4
Ordinanze.
Come già espresso nell'art. 4 Op. 3. il Sindaco è autorizzato ad emanare ordinanze comunali. Tali ordinanze devono precisare la pena minima e massima in caso di infrazione delle stesse. Le infrazioni alle ordinanze possono essere punite esclusivamente con ammende e/o rimborso.

Art. 5
Consuntivo economico municipio
Il Sindaco è obbligato a documentare con apposita prova, lo stato della cassa, dell'inventario e di eventuali mandati aperti. Lo deve fare 3 volte nell'arco del proprio mandato, il primo, il quindicesimo ed il trentesimo giorno. Il luogo deputato a tale post è la camera dei Sindaci, il Ministro del Commercio ha il dovere di riportare tali screen nel Consiglio della Provincia (quello non pubblico). Tale mancanza da parte del Sindaco (dopo avere atteso 24 ore dalla scadenza e dopo sollecitazione in Camera dei sindaci da parte del Ministro) farà incorrere il Sindaco in una denuncia che può portare ad una pena pecunaria che va dai 100 ai 500 ducati di ammenda. Le prove di metà mandato deveno servire ai membri del Consiglio per valutare l'operato del Sindaco, nel caso che si riscontrino gravi mancanze o perdite, il Consiglio può intervenire e dopo accurata indagine decidere di sostituire il Sindaco, chiedendone le proprie dimissioni o intervenendo con ribellione autorizzata.

Citazione :

Criteri inserimento Lista Nera
Art. 1. Il Consiglio si avvale dell’utilizzo dell'Esercito in modalità difensiva disponendo dell'uso della Lista Nera, qualora lo ritenesse
necessario, allo scopo di garantire la difesa interna delle strade dell’intera Provincia. L'Esercito demandato a tale incarico dovrà essere comandato dal Generale o dal Capitano Oppure da uno dei 6 comandanti di brigata, e solo in ultima analisi ad un nobile ig indicato da capitano e generale e consenso di almeno 7 consiglieri su 12.

Art. 2. Il Consiglio stabilisce i criteri secondo cui i soggetti verranno inseriti nella lista nera dell’Esercito:
- Recidività: Al primo reato di brigantaggio avverrà la segnalazione del malfattore, che verrà giudicato secondo le leggi vigenti in Terra di Lavoro e registrato nell’Ufficio di Giustizia. Qualora sia nuovamente oggetto di denuncia per il medesimo reato tra quelli considerati, a titolo cautelativo, in attesa di processo verrà inserito nella lista nera.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Principe e dunque del Consiglio provinciale.
- Tutti coloro che tenteranno assalti al Castello.
- Tutti coloro che si macchieranno dei reati di cui sopra, all'interno del Regno.
-Tutti coloro che sono dal Principe, sentito il Consiglio, e su proposta del Prefetto, Capitano e Generale, ritenuti pericolosi per le Istituzioni e per i singoli cittadini (pur non avendo
commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio della Provincia, dopo averli avvisati con comunicato ufficiale in forum e avendogli dato il tempo tecnico necessario per lasciare il territorio provinciale, il depennamento di tali soggetti resta a discrezione del Principe sentito il Prefetto, Capitano e Generale qualora non dovessero essere più ritenuti pericolosi per l'incolumità della Provincia.

Art.3. La durata di permanenza di un soggetto all’interno della Lista Nera sarà determinata in giorni 30 (trenta), dopo sarà compito del consiglio determinare la continuità o la cancellazione dalla stessa lista dove verrà publicato in apposito topic in Taverna TdL la scadenza di ogni componente.

Art. 4. Al momento dell’inserimento in Lista Nera di un soggetto dovrà essa essere pubblicata in Forum (Taverna Provinciale, Taverna del Regno e Taverna italica) tramite Comunicato Ufficiale pubblicato dal Portavoce ed approvato dal Principe. Inoltre, dovrà essere compilata ed aggiornata ad ogni variazione la lista nera riportata nell'apposito Ufficio di Giustizia, contenente data di inserimento e di eliminazione.

Art. 5. Ogni violazione degli articoli di cui sopra, da parte del Principe, Capitano, Generale, Prefetto o Consigliere sarà punito con il reato di Alto Tradimento.


Art. 6. L'Esercito, la figura del Principe, la figura del Giudice, Il Capitano, i consiglieri e tutti i soldati, non devono in alcun modo essere ritenuti responsabili di omicidio, nel momento in cui un brigante in
Lista Nera, con la tutela delle leggi negli articoli precedenti menzionati, debba cadere sotto i colpi delle loro armi.
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MessaggioTitolo: Re: Corpo legislativo di TdL Corpo legislativo di TdL Empty25/11/10, 02:08 pm

E' possibile avere un aggiornamento su queste leggi?
Grazie Smile
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