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 trattati militari regno siena-firenze

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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

Femmina
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Data d'iscrizione : 04.03.09

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MessaggioTitolo: trattati militari regno siena-firenze trattati militari regno siena-firenze Empty07/08/09, 05:51 pm

Citazione :
Trattato di alleanza tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Siena

Nella loro grande saggezza, Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Conte della Maiella nonchè Re del Regno delle Due Sicilie ed Stefano d'Oria detto EvermaxIII, Signore di Siena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di alleanza che vincola i popoli del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Siena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I –della non aggressione
1. Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare né alcuna aggressione gli uni verso gli altri.
2. Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente l’inviolabilità dei loro confini esistenti e si impegnano a considerare i rispettivi eserciti come amici.

Articolo II – della mutua difesa
1. Se una Parte Contraente è attaccata o invasa, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altra Parte Contraente deve portare aiuto alla prima. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari in seguito a specifica richiesta della Parte aggredita, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra Parte Contraente.
2. Qualora una Parte Contraente sia attaccata da una Provincia o da un Regno terzo, l'altra Parte Contraente si impegna a dichiarare guerra alla Provincia o al Regno aggressore entro giorni tre dalla data dell'attacco.

Articolo III- dell’intervento in terre italiche
Le Parti Contraenti si impegnano a consultare l’altra Parte prima di muovere guerra ad una qualsiasi altra provincia italica terza, massima chiarezza e soventi contatti potranno garantire dinamismo ed eccellente lavoro comune.

Articolo IV – degli impegni in caso di conflitto della controparte
1. Le Parti Contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.
2. Le Parti Contraenti si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio ad eserciti o a gruppi armati privati di Province o Regni che sono in conflitto con la controparte.
3. Le Parti Contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.

Articolo V – della firma di trattati con terzi
1. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.
2. Le parti contraenti si impegnano a consultare l’altra parte prima di tutte le ratifiche di un trattato che comporti obblighi di natura militare con un’altra provincia italica.
3. Le parti contraenti si impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati all’altra parte.

Articolo VI – della libera circolazione
1. Le Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi.
2. Una Parte Contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o contraria alla richiesta.

Articolo VII – della cooperazione economica
1. Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso l'altra.
2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile.

Articolo VIII - della cultura
Le Parti Contraenti favoriscono gli scambi culturali tra di esse. Sostengono ogni iniziativa e progetto in tal senso, anche a livello municipale.

Articolo IX – del mancato rispetto del trattato
Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un’adeguata compensazione della parte danneggiata.

Articolo X – disposizioni finali

1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
3. In tempo di pace, la Parte Contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altra Parte Contraente. Quest' ultima dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le Parti Contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
4. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti si trovi in stato di guerra, il trattato non può essere annullato se non per reciproco consenso.

Fatto a Napoli il 13 Maggio 1457

A nome del Regno delle Due Sicilie
Sua Maestà Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984
Sua Eccellenza Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius Ciambellano Reale

trattati militari regno siena-firenze 1zc1emu



A nome della Repubblica di Siena:
Stefano D’Oria “Evermaxiii” Conte di Sticciano, Principe delle Repubblica di Siena
Isabella Carroz “Myah” Gran Ciambellano della Repubblica di Siena
Sofia Sforza Ambasciatrice Senese nel Regno delle due Sicilie


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Elisabetta Maria

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Femmina
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MessaggioTitolo: Re: trattati militari regno siena-firenze trattati militari regno siena-firenze Empty07/08/09, 06:13 pm

Citazione :
Trattato di Buon Vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze


Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie e Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze, desiderano mettere per iscritto il presente trattato di buon vicinato, per assicurare una pace duratura ai rispettivi popoli, per garantire la sicurezza delle frontiere, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo II - della collaborazione giudiziaria -

a) I Firmatari s'impegnano a comunicare alla controparte informazioni su criminali e organizzazioni che avessero oltrepassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali.

b) I Responsabili dei "settori" giuridici e militari delle Parti contraenti, si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni, per garantire giustizia e sicurezza ai popoli e alle istituzioni dei Firmatari.


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti, alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un unversità dei Firmatari abbia necessità di studenti o docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 10 ( dieci ) lezioni della materia in questione, nel corso di 10 ( dieci ) giorni dal momento in cui studenti e/o professori arrivano nella prima città del territorio ospitante.
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori o studenti ospiti ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante.

d) Di volta in volta i docenti ed il rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.



Articolo V - della frontiera -

Dato che, su alcune mappe i 2 ( due ) nodi sopra L' Aquila appartengono alla Provincia degli Abruzzi e quindi al Regno delle Due Sicilie mentre di fatto sono sotto il controllo della Repubblica di Firenze, nella loro grande saggezza Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie e Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze, hanno deciso di stipulare questo articolo per stabilire i confini tra i rispettivi stati, privando così un eventuale gruppo di attentatori della pace e dell' amore fra i popoli, figli dell'Altissimo di ogni scusante inerente l'appropazione indebita di territorio da parte di uno dei due contraenti; garantendo in questo modo eterna pace fra i popoli siciliani e fiorentini e tra le legittime istituzioni

a) La frontiera tra il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Firenze inizia 2 ( due ) nodi dopo l'Aquila e 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano.
Di conseguenza, sino a 2 ( due ) nodi dopo l' Aquila, il territorio apparterrà alla Provincia degli Abruzzi e quindi al Regno delle Due Sicilie, mentre sino a 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano il territorio apparterrà alla Republica di Firenze e quindi al Sacro Romano Impero.

b) In segno di amicizia e come contropartita per la modifica del confine, Il Regno delle due Sicilie si impegna a fornire alla Repubblica fiorentina 400 ( quattrocento ) tronchi al prezzo di 3 ( tre ) ducati ciascuno, per un totale di 1200 ( milleduecento) ducati che sono stati versati alla delegazione del Regno delle due Sicilie, giunta a Montepulciano il 31 Luglio 1457, per suggellare il presente trattato.
Nello stesso giorno il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, attraverso i rispettivi delegati, hanno effettuato lo scambio commerciale, indi per cui la Provincia degli Abruzzi, in qualità di stato delle Due Sicilie confinante con la Repubblica di Firenze, può procedere con le azioni necessarie per modificare i confini.


c) La frontiera è inviolabile indi per cui, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze rinunciano sin da ora ad utilizzare la forza e le armi per modificare lo status quo dei nodi in favore dei propri stati.

d) Sarà possibile cambiare il confine degli stati firmatari solo dopo averne discusso e con il consenso di entrambe le controparti.


Articolo VI - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento, la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.



Firmato nell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie presso il Palazzo Vecchio di Firenze in data 3 Agosto 1457.

In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Beatrice Aleramica del Monferrato detta Yvanka, Ambasciatrice Reale



In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze
Matteo della Gherardesca, detto Lordtew, Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze
Teodoro della Gherardesca, detto Gagarot, Ambasciatore della Repubblica presso il Regno delle due Sicilie

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