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 Codice Laburino Libro IV - Dall'università

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Markos

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MessaggioTitolo: Codice Laburino Libro IV - Dall'università Codice Laburino Libro IV - Dall'università Empty15/09/15, 09:09 pm

Salve a tutti, mi rivolgo a voi per chiedere il vostro illuminato parere circa l'interpretazione di un articolo della nostra Costituzione, al fine di rendere più chiaro il mio quesito vi espongo i fatti:

Si sta discutendo in Aula Re Arimanno la modifica del codice laburino, il problema è sorto al IV libro che riguarda l'università, la carta ha bisogno di una revisione perché non era molto chiara la posizione del consiglio sull'università in particolare sulla parte della rimozione del rettore, poiché non molto in accordo sulla carta della stessa università, quindi si è inviato il rettore anche per risolvere questa ''questione'' ma alla luce dei fatti si è andati sono a peggiorare la cosa, nel senso che, il rettore dell'università interpreta l'articolo a modo suo, in gruppo antigone ovviamente deve fare ostruzinismo sennò non ha pace, e il Rettore ci ricama sopra, nonostante abbia detto che riportavo all'attenzione di chi di dovere per sciogliere questo nodo. Dunque eccomi qua.

l'articolo della costituzione è questo:

Citazione :
[rp]Capitolo III. Dell'Università Regia

Articolo 29.
La Regia Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico. Sul piano dell'ordinamento interno è garantita l'autonomia delle due istituzioni rispetto a Consigli e Corona, ma devono sempre rifarsi a una logica di servizio agli studenti, ai professori, allo Stato e alla cultura.
[/rp]

Secondo Garrone è il Senato Accademico ad avere testuali parole: ''tale prerogativa e' esclusivamente del Senato Accademico'' e che se loro decidono che il rettore deve essere rimosso né il consiglio né il Governatore può dire di no...insomma il Governatore che ha il potere di rimuovere o nominare un rettore è solo facente funzione zerbino a comando. Mentre dalla costituzione non è cosi.

La domanda è questa, come interpretare tale articolo preso dalla carta della costituzione in modo fa sciogliere sto nodo che davvero sta cosa non va bene.
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Ciridonio

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MessaggioTitolo: Re: Codice Laburino Libro IV - Dall'università Codice Laburino Libro IV - Dall'università Empty16/09/15, 12:28 pm

La cosa più che un problema Res Parendo è un problema IG.

Chi ha il tastino decide e se ne infischia della costruzione fatta dal GDR, poiché risulta incoerente e sopratutto anti-ig (magari segnalabile alla celsius?).
Nessuno, infatti, può imporre a chi ha il tasto ig di premerlo (e quindi nominare o dimettere un rettore).

Un compromesso potrebbe essere quello ove si dice che il Governatore ha facoltà di rimuovere il rettore, consultando il senato accademico.
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Markos

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MessaggioTitolo: Re: Codice Laburino Libro IV - Dall'università Codice Laburino Libro IV - Dall'università Empty17/09/15, 07:51 am

Si è quello che gli ho risposto, più o meno.
Io gli ho risposto che comunque il Senato accademico non può imporre al Governatore una azione, al piu' il senato accademico ha la facoltà di fare richiesta ufficiale, ma il Governatore ha comunque diritto di assicurarsi che tale richiesta sia legittima o meno. Difatti non si vuole escludere il senato accademico e né l'autonomia dell'ateo si vuol solo regolarizzare la carta e richiedere di regolarizzare la loro adeguandola alla costituzione.

Non penso che si toglie autonomia; nessuno gli sta dicendo come fare i calendari o gli orari o chi designare come insegnante o di avere un regolamento loro interno. Si chiede solo, a costo di ripetermi, di regolarizzare l'articolo in cui viene ben sancita dalla carta sulla costituzione.
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