Palazzo Reale di Napoli
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Cesarino

Cesarino

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Data d'iscrizione : 29.01.14

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MessaggioTitolo: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty12/04/15, 08:52 pm

Colleghi, Maestà, quella che vi propongo oggi è una modifica dell'attuale carta dell'esercito a cui lavoro da qualche tempo e che vorrei presentare al Senato con il vostro parere favorevole.


Citazione :
[rp]Carta dell'Esercito del Regno delle Due Sicilie

Legenda:
R2S: Regno delle due Sicilie
ER= Esercito regio
SMR= Stato Maggiore del Regno
CR= Caserme Reali
RN= Reggimenti Nobiliari
BC= Brigate cittadine


CAPO I - Premesse


Art. 1 - Della Definizione di Esercito Regio
Il Regio Esercito L'Esercito Regio (più avanti definito di seguito semplicemente ER) pur essendo l’unica aggregazione del potere militare del Regno è costituito dai due distaccamenti provinciali di Terra Di Lavoro e degli Abruzzi, è l'unica Istituzione Militare del Regno delle Due Sicilie, fatto salvo quanto concerne la Marina Regia, a al cui comando dell’ER vi è lo Stato Maggiore del R2S Regio (SMR). Ad ogni Provincia del Regno corrisponde un Distaccamento Provinciale dell'Esercito Regio, seppure quest'ultimo resti un'Istituzione unitaria.

Art 2. - Sugli Degli Organi Componenti l’Esercito Regio:
L’Esercito del R2S delle Due Sicilie è così gerarchicamente costituito:
- Stato Maggiore Regio (SMR);
- Caserme Reali(CR);
- Reggimenti nobiliari (RN);
- Brigate cittadine (BC);
- Truppa.


- Stato Maggiore Regio (SMR)
- Caserme Regie (CR)
- Brigate Cittadine (CB)
- Truppa
Sono altresì parte integrante dell'Esercito Regio le formazioni nobiliari normate dallo Statuto della Cavalleria Reale seppur subordinate direttamente alla Corona.



CAPO II - Dello Stato Maggiore Regio


Art. 2.1 3 - sulla Della Composizione dello Stato Maggiore Regio:
La composizione dello SMR è così decisa:
- Sovrano del Regno delle Due Sicilie;
- Ministro della Difesa del Regno;
- Ministro della Marina del Regno
- Colonnello della Cavalleria Reale

- Governatori delle Province del Regno;
- Capitani delle Province del Regno,
- Marescialli Regi.

Art. 2.2 4 - sui Dei Compiti dello Stato Maggiore Regio:
Lo SMR è da definirsi l'organo decisionale supremo dell’Esercito Regio, sarà compito dello SMR organizzare l’esercito allo scopo di mantenerlo attivo in tempo di pace e di guerra, sarà lo SMR a dichiarare, qualora se ne verificasse la necessità, lo stato di guerra, sempre allo SMR è demandato il compito di mobilitare e/o smantellare gli eserciti.
Lo SMR ha facoltà di nominare uno o più Marescialli Regi. Il Maresciallo Regio avrà il compito di organizzare un’armata IG sotto le bandiere del Regno per un incarico specifico. Il suo mandato durerà fino al compimento dell’incarico o fino a quando lo SMR non lo solleverà da tale responsabilità. Gli incarichi possono essere di varia natura, ma implicheranno sempre l’utilizzo di un esercito IG. Di conseguenza rientrano in questi incarichi le operazioni militari volte alla sicurezza interna al Regno (eserciti stanziati a difesa di confini, capitali, porti) e le operazioni militari all’estero (guerra dichiarata a un altro Stato, operazioni di supporto ad un alleato, etc.).

I compiti dello SMR sono :
- organizzare gli eserciti allo scopo di mantenerli attivi sia in tempi di pace che di guerra
- dichiarare lo Stato di Guerra, qualora se ne verificasse la necessità
- mobilitare e smantellare gli eserciti
- nominare e revocare i Marescialli Regi


Art 2.3 sui compiti dei componenti dello SMR:
- Sovrano: Egli è capo assoluto del Regio Esercito, sorveglierà l’operato dei suoi sott’ufficiali ed a sua totale discrezione potrà demandare i suoi poteri al Ministro della Difesa.
- Ministro della Difesa: egli avrà il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate.
- Governatori provinciali: Essi saranno i comandanti dei distaccamenti provinciali, faranno capo esclusivamente dal Sovrano del R2S.
- Capitani provinciali: Essi, così come il Ministro della Difesa avranno il compito di gestire e coordinare i distaccamenti provinciali dell’esercito regio.
Settimanalmente avranno altresì il compito di aggiornare e di comunicare all’interno dello SMR il numero di soldati arruolati e le loro caratteristiche, sarà loro compito, sotto l’autorizzazione dello SMR gestire gli arruolamenti nella provincia di appartenenza.
Sotto l’autorizzazione del Sovrano potranno aprire e gestire gli eserciti provinciali e dovranno attenersi ai compiti a loro demandati.
-Marescialli Regi: Scelti in comune accordo da Sovrano e Ministro della Difesa tra coloro i quali si sono distinti per esperienza e credenziali in campo militare sono chiamati a guidare gli eserciti sotto il vessillo del Regno delle Due Sicilie. Al loro ingresso in Stato Maggiore saranno tenuti ad effettuare giuramento di Lealtà e Segretezza. Al comando degli eserciti regi dovranno rendere conto e sottostare agli ordini diretti di Sovrano e/o Ministro della Difesa. Dovranno mantenere aggiornati (in appositi topic in SMR) posizione, composizione e strategie adottate dal loro esercito. In caso di mobilitazione dell’esercito dovranno nominare un Furiere ed un Tesoriere tra i componenti della truppa arruolati nel proprio esercito.
Il Furiere gestisce l’inventario dell’esercito e distribuisce le paghe in merci, secondo le istruzioni del Comandante.
Il Tesoriere distribuisce le paghe in ducati, secondo le istruzioni del comandante.
Entrambi hanno il compito di comunicare le giacenze dell’esercito IG e tenere la contabilità inerente alle paghe, avvertendo il comandante del prossimo esaurimento delle scorte in modo da garantire un puntuale pagamento del dovuto ai soldati.


Art. 5 - Dei Compiti dei Componenti dello Stato Maggiore Regio
I compiti all'interno dello SMR sono così ripartiti fra i suoi componenti:
- Il Sovrano è il capo assoluto dell'ER, sorveglia l'operato dei suoi subalterni e può, a sua assoluta discrezione, demandare i propri poteri al Ministro della Difesa.
- Il Ministro della Difesa ha il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio sia in tempo di pace che di guerra.
- Il Ministro della Marina dovrà accordarsi con gli altri membri dello SMR per garantire la massima coordinazione tra le forze armate di terra e quelle marittime.
- Il Colonnello della Cavalleria Reale, nella sua funzione di comandante delle formazioni nobiliari, dovrà assicurare la partecipazione di quest'ultime alle attività militari coordinandosi con gli altri membri dello SMR.
- I Governatori guidano i Distaccamenti Provinciali secondo quanto stabilito dallo SMR e ne garantiscono l'organizzazione interna.
- I Capitani Provinciali hanno il compito di gestire e coordinare l'azione dei Distaccamenti Provinciali secondo quanto stabilito dallo SMR.
- I Marescialli Regi guidano le armate regie secondo quanto stabilito dallo SMR o su ordini diretti del Sovrano o del Ministro della Difesa. Essi dovranno tenere aggiornato lo SMR sulle attività del proprio esercito e rendicontarne composizione ed inventario.



CAPO III - Dell'Organizzazione a Livello Locale


Art 3 Art. 6 - sulle Delle Caserme Regie (CR):
Allo scopo di mantenere una salda organizzazione nell’organigramma dell’ER saranno costituite le Caserme Regie nel numero di 1 per provincia facente parte del Regno.
Al fine di ottenere la massima efficienza dell'azione militare ogni Distaccamento Provinciale è fornito di una Caserma Regia per facilitarne l'organizzazione interna.
Le Caserme Regie saranno sono così composte:
- Governatori;
- Capitani;
- Comandanti di Brigata (nel n° di 1 uno per ogni città del Regno);
- Luogotenenti (uno per ogni città del Regno)
- Cappellani militari (uno per ogni Distaccamento Provinciale)

- Soldati Truppa.
Allo scopo di vigilare e di collaborare nell’organizzazione avranno altresì accesso alle CPR il Sovrano del R2S ed il Ministro Della Difesa.

Art 3.1 sui compiti dei componenti delle CR:
- I Governatori saranno comandanti (e moderatori) delle CR, potranno altresì demandare ai Capitani i poteri a loro ascritti.
- I Capitani dovranno essere presenti e vigili all’interno delle CR e dello Stato Maggiore (SM) dovranno raccogliere dai Comandati di Brigata le richieste di arruolamento dei soldati. Anello di congiunzione tra lo SMR e lo SM loro compito è quello di controllare ogni giorno lo stato e la posizione dei vari eserciti dislocati sul territorio di appartenenza comunicandolo con rapporto giornaliero nello SMR.Dai loro CB avere informazioni dettagliate sullo stato e grado delle varie brigate. Approvare eventuali richieste di congedi. Dirigere i lavori proposti dagli uffici di formazione
- I Comandanti di Brigata saranno scelti tra i soldati dell’esercito che si saranno distinti per presenza e diligenza, avranno il compito di pubblicare i bandi di arruolamento cittadino e saranno alle strette dipendenze dei Capitani, a cui dovranno redigere rapporto di tutto ciò che avviene nalla loro Brigata. Settimanalmente dovranno altresì riportare nello (SM). del quale fanno parte gli aggiornamenti delle caratteristiche dei soldati facenti parte della brigata cittadina da loro comandata. Ancora, i Cb devono aiutare il Capitano per quanto concerne l’onere delle licenze e dei rapporti paga dei soldati arruolati.
- I Luogotenenti fanno le veci del Cb in sua assenza e lo coadiuvano nello svolgimento dei compiti seguendone le direttive.Vengono nominati sentito il parere dei Cb.
- I cappellani militari sono membri dell'Esercito cui è affidata la cura delle anime dei soldati, vengono designati dagli Arcvescovi, sentito il parere dei Principi.
Al Cappellano non può essere richiesto di partecipare ad azioni di combattimento che siano incompatibili con i suoi voti. Egli non è inquadrato in alcun battaglione.


Art. 7 - Dei Compiti dei Componenti delle Caserme Regie
I compiti all'interno delle CR sono così ripartiti fra i suoi componenti:
- I Governatori sono i comandanti (e moderatori) delle CR, pur potendo demandare ai Capitani i poteri a loro ascritti.
- I Capitani gestiscono le CR e fungono da collegamento tra queste e lo SMR; è loro compito gestire gli aspetti amministrativi dei Distaccamenti Provinciali, come arruolamenti e congedi, e rendicontare allo SMR la posizione e lo stato delle armate sul territorio di loro competenza; devono inoltre informarsi periodicamente su condizioni e armamento dei propri soldati .
- I Comandanti di Brigata vengono nominati tra i soldati con maggiore esperienza distintisi per diligenza e presenza. Sono responsabili dei bandi di reclutamento cittadini e devono mantenere aggiornati i Capitani sullo stato delle rispettive Brigate.
- I Luogotenenti coadiuvano i CB nei loro compiti e li sostituiscono in caso di assenza; verranno nominati sentito il parere del rispettivo CB.
- I Cappellani Militari sono membri dell'Esercito cui è affidata la cura delle anime dei soldati; vengono nominati dall'Arcivescovo di competenza sentito il parere del Governatore, non può essere loro chiesto di partecipare ad azioni incompatibili con i loro voti e non appartengono ad alcun Battaglione.


Art. 4 sui Reggimenti Nobiliari (RN)
I reggimenti Nobiliari, la loro creazione e gestione saranno normati secondo lo Statuto della Cavalleria Reale e saranno alle dirette dipendenze della Corona.


Art. 5 8 - Delle Brigate Cittadine (BC):
Le brigate cittadine saranno composte da tutti i soldati arruolati nella specifica brigata cittadina, saranno individuate nel numero di 1 per ogni città facente parte del R2S., a capo delle brigate cittadine v’è il Comandante di Brigata.
Per ogni città del Regno è istituita una Brigata Cittadina a cui appartengono tutti i soldati reclutati nella medesima città e al cui comando è posto un CB.
I Comandanti di Brigata CB avranno il comando delle Brigate Cittadine ed a loro saranno sono demandati gli oneri della gestione delle stesse.


CAPO IV - Della Truppa


Art. 6 9 - Della definizione di Truppa;
Viene definito Truppa l’insieme di tutti i soldati arruolati nelle fila dell’ER, ;a seconda del Coefficiente di combattimento (CC) dei punti forza dei soldati viene riconosciuta la seguente gerarchia militare:
- Dragone: 5 CC (+ da 200 pnt punti forza)
- Cavaliere: 4 CC (da 150 a 199 pnt punti forza)
- Armigero: 3 CC (da 100 a 149 pnt punti forza)
- Lanciere: 2 CC (da 50 a 99 pnt punti forza)
- Fante: 1 CC (da 0 a 49 pnt punti forza)


Art. 6.1 10 - Dei requisiti minimi della truppa:
Tutti i civili potranno entrare a far parte della truppa, dopo aver prestato giuramento di fedeltà e segretezza, qualora vengano soddisfatti i seguenti requisiti minimi e solo dopo aver prestato i giuramenti di fedeltà e segretezza(art.4) :
- Avere almeno 30 punti di forza;
- Residenza nelle Province del Regno
- Disponibilità e presenza attiva
- Aver compiuto, al momento della richiesta di arruolamento, il terzo mese di vita;
- Disponibilità a lunghi periodi di reclutamento.

Art. 6.2 11 - Del reclutamento:
Il reclutamento dei civili nelle fila dell’ER dovrà avvenire tramite risposta ai bandi di reclutamento pubblicati o altresì tramite richiesta scritta (pm) al Comandante della Brigata cittadina.
Questi avrà il compito di comunicare i nominativi dei candidati al proprio Capitano che ne dovrà accettare l’ammissione ed in seguito potrà disporne l’ingresso nelle Caserma Reale di appartenenza.Una volta arruolato, ogni soldato ha una ferma obbligatoria di sessanta giorni, ovvero non può chiedere licenze o congedo, salvi casi eccezionali, rimessi alla discrezionalità del Capitano.

Art. 7 12 - dei giuramenti Del giuramento di lealtà e segretezza:
Qualsiasi membro facente parte dell’Esercito Regio dovrà prestare, all’interno della Caserma Reale di appartenenza, i seguenti giuramenti il seguente giuramento di lealtà e segretezza. ; I i membri dello SMR dovranno invece prestare color=red]i seguenti giuramenti[/color] il seguente giuramento all'interno dello SMR stesso.
Citazione :
Io, [nome], giuro di sempre servire la mia patria del Regno delle Due Sicilie, di sacrificarmi per il Regno con tutte le mie forze, dando se necessario la mia vita per la sua difesa. Giuro di servire fedelmente, lealmente e in buona fede il R2S Regno. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini ricevuti dai miei superiori. Giuro inoltre che, senza autorizzazione data, , non comunicherò o rivelerò a nessuno che non ne abbia legittimo diritto le informazioni di cui vengo a conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito Regio.
Qualsiasi violazione dei suddetti giuramenti costerà l’apertura di un processo militare in seno alla Corte Marziale dell’ER.


Art. 7.1 sullo 13 - Dello scioglimento dei giuramenti del giuramento:
Ogni militare può lasciare l'Esercito Regio sciogliendo i suoi giuramenti e il vincolo che lo lega al Regno comunicandone l'intenzione in via ufficiale, quindi scritta, al Capitano della propria Provincia . La richiesta può essere respinta e posticipata in caso di Stato di Allerta o Stato di Guerra.
La violazione del seguente articolo costerà l’apertura di un processo militare in seno alla Corte Marziale dell’ER.
Anche in caso di scioglimento dei giuramenti la rivelazione di materiale appreso durante il periodo di arruolamento sarà punito con il reato di Alto Tradimento così come prescritto nel "Capo VI - Delitti di alto tradimento" del Codice Penale del Regno delle Due Sicilie.

Art. 14 - Delle retribuzioni
Ogni Provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie si impegna a contribuire alle retribuzioni economiche dei militari arruolati ed alla fornitura di ogni bene, quali armi e cibo, necessario al fabbisogno dell'esercito.
Le Province si assumeranno l'onere di elargire in parti uguali le spettanze degli eserciti. E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione il cui calcolo spetta agli Sceriffi Provinciali coadiuvati dai rispettivi Capitani.
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e arruolamento, avvalendosi dell’aiuto dei Generali che hanno arruolato i soldati. Compito dei Capitani sarà richiedere il resoconto ad ogni Cb e poi presentare ai Consigli Provinciali il resoconto totale delle operazioni; il resoconto dovrà contenere i giorni di mobilitazione e di arruolamento di ciascun soldato, affiancato dal costo della paga da elargire. La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento nelle fila delle Armate IG.

Le retribuzioni saranno le seguenti a seconda del grado del militare:
- 22 ducati al giorno Capitano o Comandante d'Armata.
- 19 ducati al giorno per i Dragoni
- 18 ducati al giorno per i Cavalieri
- 17 ducati al giorno per gli Armigeri
- 16 ducati al giorno per i Lancieri
- 15 ducati al giorno per i Fanti
I CB verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di due ducati

Tutte le retribuzioni economiche per i servizi militari svolti potranno essere sostituite in parte o totalmente attraverso l'elargizione di cibo di qualsiasi genere che compensi al fabbisogno giornaliero di ogni soldato.
Il valore di ogni genere alimentare deve essere preventivamente discusso e approvato dai Consigli Provinciali in seno al Parlamento del Regno.
Per aiutare i soldati nella crescita della forza sono previsti, ove possibile, incentivi per l’acquisto di carne e di armi, avvalendosi dell’aiuto di macellai, fabbri e carpentieri che collaboreranno con l’esercito.
I soldati che, nel corso della loro carriera militare, avranno conseguito notevoli successi, verranno premiati tramite la consegna da parte del Capitano di medaglie al merito.


Art. 15 - Delle prescrizioni generali
Ogni membro dell'ER dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
- Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.
- Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
- Se un militare riceve un ordine che trasgredisce la legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.
- In caso di Stato di Guerra o di missione disposta dallo SMR, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto ordine di mobilitazione, per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere etc.) se non dopo ufficiale disposizione da parte dei suoi superiori.
- Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città delle Province o all'interno dei Consigli Provinciali può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.
- Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito, numero dei componenti, ordini o direttive prese. Non devono altresì essere comunicate tutte le proposte in discussione nelle sale dell'ER fino ad avvenuta comunicazione in Taverna da parte dell'autorità competente.
- Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti la sua Caserma, senza aspettare che sia indirizzato dal suo comandante. La mancata frequentazione della Caserma, e la conseguente mancanza di aggiornamenti sulle proprie caratteristiche non sarà tollerata.
- Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie,dati,eventi o avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza del Regno, ogni militare ha in dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo SMR in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore. Lo SMR si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.
- È diritto di ogni militare avere un periodo di licenza per riposo, viaggio o assenza forzata. È dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza. Sono esonerati da questo obbligo Capitano e Sergente i quali possono spostarsi liberamente all'interno della Provincia.
- È possibile respingere la licenza nei casi di Stato di Guerra qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi. Lo SMR si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza.
- È dovere di ogni militare, in particolare per i comandanti, prestare attenzione ai modi ed alle tempistiche con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali.
- È fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno delle sale dell'ER o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio del Regno e deve restare estraneo alla politica.
- È diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, rivolgersi allo SMR per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Sta al Sovrano decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.
- Tutti i militari sono processabili nel caso in cui si sia in possesso di prove che dimostrino una loro violazione degli articoli della Carta, senza alcun riguardo per grado, incarico, status civile.
- I processi della Corte Marziale sono sospesi in caso di Stato di Guerra per dare precedenza alle operazioni militari, e verranno immediatamente ripresi al termine della guerra o in caso di temporanea tregua.
- I crimini compiuti o iniziati durante il periodo di Stato di Guerra saranno considerati un'aggravante nel momento in cui viene emessa la sentenza della Corte Marziale.



CAPO V - Dello stato di guerra e della sicurezza interna


Art.8 16 - Della dichiarazione dello stato di guerra:
La dichiarazione dello stato di guerra dovrà essere emanata dal Sovrano o in sua assenza dal Ministro della Difesa del Regno, solo dopo preventivo consulto dello SMR, dovrà essere comunicata a tutti i cittadini attraverso un comunicato scritto pubblicato nella piazza del Regno delle Due Sicilie (forum del Regno).
La dichiarazione dello stato di guerra comporterà:
- Immediata chiusura delle frontiere territoriali e marittime del Regno;
- Immediata mobilitazione delle forze armate;
- Immediato passaggio degli eserciti autorizzati allo stato aggressivo con conseguente inserimento delle liste nere.
- Impossibilità di spostamenti dei civili sul territorio del Regno se non dopo autorizzazione scritta dei Prefetti provinciali;
- Immediato allontanamento dal regio territorio dei cittadini non residenti nelle province del Regno, a questi sarà offerta la possibilità di spostarsi e sarà loro dovere comunicare alla Prefettura in luogo in cui si troveranno ed il tempo utile a lasciare i territori del Regno, se non rispetteranno tali obblighi essi potranno incorrere nella persecuzione degli eserciti autorizzati presenti sul territorio regio.

Art. 8.1 sulla 17 - Della decadenza dello stato di guerra.
La decadenza dello stato di guerra dovrà essere comunicata dal Sovrano, o in sua assenza dal Ministro della Difesa attraverso annuncio scritto nella piazza del Regno (forum del Regno) . Tutte le attività, quali ingressi sul territorio regio o spostamenti dei civili potranno riprendere normalmente.

Art. 9 18 - Della Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno SMR, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini si avvale della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Black list.

Art. 9.1 19 - sui Dei criteri di inserimento nella lista nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento in lista nera:
- Tutti coloro che saranno indicati nella lista dei ricercati del Regno delle Due Sicilie.
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno.


Art 9.2 Lista dei ricercati:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella lista dei ricercati:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno.


Art. 9.3 sulla 20 - Della pubblicazione e sull’ dell'aggiornamento della Lista ricercati: Nera
Una volta concordata all’interno dello SMR la Lista ricercati Nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all'interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella lista ricercati e dalla prevista durata d'inserimento nella lista congrua alle motivazioni addotte. Tale periodo di tempo potrà essere liberamente esteso se lo SMR ne ravvisasse necessità.

Art. 9.4 sull’ 21 - Dell'assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in lista nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.

Art. 9.5 sulle 22 - Delle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia.
Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli o dei Generali o Marescialli comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.


Art. 10 sui doveri e diritti fondamentali :

Della Gerarchia:Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.

Dell'Obbedienza: Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.

Della Disposizione: In caso di Stato di Guerra o di missione disposta dallo SMR, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto ordine di mobilitazione, per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere etc.) se non dopo ufficiale disposizione da parte dei suoi superiori.

Dell'Esonero dal servizio: Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città delle Province o all'interno dei Consigli provinciali può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.

Del Segreto Militare: Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza", numero dei componenti, ordini o direttive prese.
Non si devono comunicare ad "estranei" anche tutte le proposte in discussione nel forum del Castello, fino a loro approvazione da parte dello Stato Maggiore.

Della Responsabilità individuale: Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti la sua Caserma, senza aspettare che sia indirizzato dal suo comandante. La mancata frequentazione del subforum, e la conseguente mancanza di aggiornamenti sulle proprie caratteristiche non sarà tollerata.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza del Regno, ogni militare ha in dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo Stato Maggiore in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore. Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.

Della Licenza: E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/ecc... E' dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza. Sono esonerati da questo obbligo Capitano e Sergente i quali possono spostarsi liberamente all'interno della Provincia.
Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Guerra qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città del Regno essi si trovino, in modo che possano essere di supporto alle Brigate del luogo.

Della Comunicazione: E' dovere di ogni militare, in particolare per i comandanti, prestare attenzione ai modi ed alle tempistiche con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali.

Dell'Esternazione del pensiero politico: E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno dei forum dell'esercito o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio del Regno e deve restare estraneo alla politica.

Dell'Accusa: E' diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, rivolgersi allo Stato Maggiore per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Sta al Sovrano decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.

Dell'Uguaglianza: Tutti i militari sono processabili nel caso in cui si sia in possesso di prove che dimostrino una loro violazione degli articoli della Carta, senza alcun riguardo per grado, incarico, status civile.

Della Sospensione: I processi della Corte Marziale sono sospesi in caso di Stato di Guerra per dare precedenza alle operazioni militari, e verranno immediatamente ripresi al termine della guerra o in caso di temporanea tregua.

Dell’Aggravante della Pena: I crimini compiuti o iniziati durante il periodo di Stato di Guerra saranno considerati un'aggravante nel momento in cui viene emessa la sentenza della Corte Marziale.

Art.10.1 sulle retribuzioni.
Ogni provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie si impegna a contribuire alle retribuzioni economiche dei militari arruolati ed alla fornitura di ogni bene, quali armi e cibo, necessario al fabbisogno dell'esercito.
Le Province si assumeranno l'onere di elargire in parti uguali le spettanze degli eserciti.

Delle Paghe: E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione.
Il calcolo della paga spetta agli Sceriffi Provinciali.
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e arruolamento, avvalendosi dell’aiuto dei Capitani e dei Generali che hanno arruolato i soldati.
Compito dei Capitani sarà richiedere il resoconto ad ogni Cb e poi presentare ai Consigli Provinciali il resoconto totale delle operazioni.
Il resoconto dovrà contenere i giorni di mobilitazione e di arruolamento di ciascun soldato, affiancato dal costo della paga da elargire.
La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento nelle fila delle Armate IG.

15 ducati oppure 10 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Fanti
16 ducati, oppure 11 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Lancieri
17 ducati oppure 12 ducati + un pezzo di pane* al giorno per gli Armigeri
18 ducati oppure 13 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Cavalieri
19 ducati oppure 14 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Dragoni
22 ducati oppure 18 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: Capitano o Comandante d'Armata.
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di due ducati
*= Le retribuzioni economiche per i servizi militari svolti potranno essere sostituite in parte o totalmente attraverso l'elargizione di cibo di qualsiasi genere che compensi al fabbisogno giornaliero di ogni soldato.

Incentivi per i Soldati: Per aiutare i soldati nella crescita della forza sono previsti, ove possibile, incentivi per l’acquisto di carne e di armi, avvalendosi dell’aiuto di macellai, fabbri e carpentieri che collaboreranno con l’esercito.

Onoreficenze militari: I soldati che, nel corso della loro carriera militare, avranno conseguito notevoli successi, verranno premiati tramite la consegna da parte del Capitano di medaglie al merito.


Art. 11 sulla 23 - Della Corte Marziale del Regno:
La Corte Marziale del Regno è l’organo giuridico militare che vigilerà e giudicherà le eventuali infrazioni alla Carta dell'Esercito.
Tutti i militari arruolati nelle fila dell’Esercito Regio sotto sottoposti al codice Marziale sancito dalla presente Carta dell'Esercito, qualunque trasgressione sarà valutata dallo SMR che disporrà l’eventuale apertura di un processo in seno alla Corte Marziale del Regno.
La Corte marziale è così composta:
- Ministro della Difesa del Regno,
- Governatore, Capitano e Giudice della Provincia a cui il soldato appartiene,
- Un membro dello SMR selezionato dal Sovrano.
La richiesta di aprire un procedimento innanzi alla Corte Marziale può essere avanzata da qualsiasi militare, tuttavia è buona regola che, salvi casi eccezionali o di potenziale conflitto di interessi, ogni soldato segnali al Comandante di Brigata del proprio battaglione i fatti che ritiene giustifichino l'apertura del procedimento e rimetta al superiore la scelta di come procedere.
La richiesta va rivolta esclusivamente al Procuratore Militare di competenza, salvo che si richieda l'apertura di un procedimento contro quest'ultimo, nel qual caso va rivolta al Capitano della caserma di appartenenza.
Il Procuratore Militare aprirà negli uffici dell'Esercito Regio un fascicolo per ogni richiesta, compirà i necessari atti di indagine ed entro tre giorni deciderà se aprire il procedimento o archiviare la richiesta.
Qualora il Procuratore Militare apra il procedimento, esso si svolgerà mediante un GdR nel forum dell'Esercito Regio seguendo un iter più celere dei normali processi civili e cioè deposizione dell'accusa, prima arringa difensiva, arringa dell'accusa, arringa difensiva conclusiva.
Il Procuratore opererà come organo della pubblica accusa.
Sarà compito del Capitano nominare un procuratore militare,scelto tra quei soldati che si siano distinti con ineccepibili caratteristiche morali e materiali che lo coadiuvi nella preparazione dei fascicoli.
I procedimenti sono riservati e non è consentita la pubblicazione degli atti.
La Corte Marziale si riunisce per deliberare nelle sale dello SMR, dopo aver prestato il dovuto giuramento per accedervi come prescritto dalla presente Carta dell'Esercito e delibera la sentenza a maggioranza e può assolvere il militare imputato, oppure condannarlo alle seguenti sanzioni, a seconda della gravità della sua condotta:
- ammonimento formale;
- privazione di eventuali onorificenze militari;
- degradazione;
- privazione di future paghe per non più di cinque giorni;
- congedo con disonore dagli Eserciti del Regno.
Qualora il procedimento venga aperto nei confronti di uno dei membri della Corte Marziale, il Sovrano nominerà un sostituto del membro incriminato scelto all'interno dello SMR.
Medesima procedura nei confronti di quel membro della Corte che ha legami di parentela (marito/moglie, figlio-a/padre-madre, sorella/fratello, nipote/nonno-zio) o affiliazione,con l'imputato.
Le decisioni della Corte Marziale non sono impugnabili, ma il Sovrano può, con provvedimento motivato, graziare i condannati.


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Nymerias

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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty13/04/15, 05:40 pm

Si, sai benissimo che sono favorevole, nessuna modifica o obiezione.
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annaperenna

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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty13/04/15, 09:50 pm

rende più snello? di sicuro più semplice la questione degli articoli...ma la cavalleria c'è o non se ne parla?

cmq mi va bene Very Happy
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tonks_

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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty13/04/15, 11:20 pm

concordo con la modifica
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Lukino85

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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty14/04/15, 10:27 pm

Concordo con quanto già detto Very Happy
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Grendov

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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty14/04/15, 10:47 pm

Per me va bene.
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Barilus



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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty15/04/15, 12:31 am

Cesarino ha scritto:
Art. 14 - Delle retribuzioni
Ogni Provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie si impegna a contribuire alle retribuzioni economiche dei militari arruolati ed alla fornitura di ogni bene, quali armi e cibo, necessario al fabbisogno dell'esercito.
Le Province si assumeranno l'onere di elargire in parti uguali le spettanze degli eserciti. E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione il cui calcolo spetta agli Sceriffi Provinciali coadiuvati dai rispettivi Capitani.
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e arruolamento, avvalendosi dell’aiuto dei Generali che hanno arruolato i soldati. Compito dei Capitani sarà richiedere il resoconto ad ogni Cb e poi presentare ai Consigli Provinciali il resoconto totale delle operazioni; il resoconto dovrà contenere i giorni di mobilitazione e di arruolamento di ciascun soldato, affiancato dal costo della paga da elargire. La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento nelle fila delle Armate IG.


In merito alle retribuzioni:
Se il Regno pone le basi affinché abbia un proprio esercito o, a quanto leggo, almeno definito come tale, è giusto che si faccia carico anche delle spese ad esso correlate e non scarichi sulle province questo ulteriore spesa.

Si potrebbe rivedere questo passaggio ?
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tonks_

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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty15/04/15, 01:02 am

Le province sono il regno...
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Cesarino

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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty15/04/15, 01:45 am

Governatore il Regno non pone alcuna base anzi, le basi le posero leProvince quando si unirono per dare vita al Regno e ancor più approvarono quella carta...
Da allora esiste solo l'esercito regio e nessun altro, anche i distaccamenti provinciali che vengono spesso erroneamente considerati indipendenti fanno parte dell'esercito regio.
Quell'articolo stabilisce solo che entrambe le province devono contribuire al mantenimento dell'esercito unico e in comune.
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Barilus



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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty15/04/15, 04:40 pm

Tonk, so bene che le province sono il regno, ma il mio commento riprende un concetto semplice:
se si chiama Esercito Regio e viene comandato da qualcuno nominato a livello regio, quindi voluto espressamente dalla Corona, perchè il suo mantenimento deve gravare sulle casse provinciali?

Cesarino, che esista solo quell'esercito, inteso espressamente come tale, è invero:
non stiamo parlando di qualcosa "su carta" , ma di uomini e mezzi del cui sostentamento se ne fanno carico le province, nonostante all'atto pratico non sia la provincia ad averlo voluto creare..o innalzare, scegli tu il termine più adatto.

Dici, Cesarino, che le province devono contribuire...e in che maniera, al 100 %?, non comprendendo le casse regie ?

Deve essere cosi ?

Bene, ma che le spese siano divise in maniera equa, come per le caracche..se proprio si vuol considerare questo "sostentamento" un contributo.
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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty15/04/15, 11:28 pm

No non ci siamo capiti le province sono il regno. quindi le province che producono denaro perché hanno le miniere pagano la loro difesa. il regno non è una cosa astratta è il regno composto da due province. il re non ha soldi che si autoproducono ha una cassa che si crea durante la sua elezione e punto. quei soldi non possono essere spesi per il mantenimento della difesa del regno perché non sarebbero sufficienti.
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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty16/04/15, 10:08 am

Ripeto, ci siamo capiti benissimo, sta tranquilla.

Quindi, per cercare di far incastrare ciò che dici con ciò che è, aggiungo ed evidenzio:

per le Caracche - spese di guerra molto più onerose - si divide per tre e per gli eserciti no ?

E in questo caso, le spese per le caracche, la Corona da dove le reperisce ?
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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty16/04/15, 07:10 pm

Reputo che la corona sia più disposta a impiegare i soldi che ha investendoli in un progetto quale la creazione di una marina Regia, che sia a protezione dell'intero regno, composto fisicamente dalle due province.
Visto che non ha un continuo ingresso di denaro, è costretta a fare delle scelte tra le spese che può affrontare e ciò che invece non può.
I pagamenti per le caracche Regie non li ritengo piu onerosi, al contrario hanno un lato positivo rispetto ai costi dell'esercito, ovvero son fissi e possono essere piu facilmente gestiti da chi si occupa delle finanze del regno. I costi di un esercito son variabili, e la corona non può assumersi delle promesse che non è in grado di mantenere..

Quando si parla di casse della corona bisogna tener bene a mente che vi è un piccolo ostacolo, ovvero che tale cassa non ha un' entrata fissa, ma solo uscite.
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Barilus



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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty16/04/15, 08:51 pm

La dinamicità dei costi di un esercito, ministro, li rende più gestibili..lo stiamo vedendo in questi giorni mentre tra Terracina e Gaeta la saggezza dei generali sta mettendo a riposo i soldati.
Un riposo non retribuito ne dalle provincie ne dalla corona, teniamolo a mente.

Una caracca da guerra, con il suo -ripeto - oneroso esborso iniziale, ha anch'essa i suoi costi "variabili", non dimentichiamo nemmeno questo...ammiragli da pagare, ciurma da sfamare....senza contare eventuali danni di battaglia..e senza contare il fatto che - la storia recente purtroppo ci insegna - se ne possono perdere tre in poco tempo.

Quindi ribadisco, in quanto trattasi di spese inerenti la difesa e riguardanti qualcosa voluta a livello regio, le spese dovrebbero essere divise su tre fronti.


Mi preme acclarare un concetto, caso mai ci fosse qualcuno che cominci ad avere strani pensieri...
Il sottoscritto desidera, come tutti voi del resto, che il Regno ed ogni singolo cittadino duosiciliano dorma sonni tranquilli, ma che questa sicurezza gravi in maniera equa sulle Amministrazioni che governano la nostra terra.

La cassa ha sole uscite..va bene....ma cosa si desidera in realtà..la botte piena e la moglie ubriaca ?

Ovviamente la domanda non vuole una risposta, ma un'attenta riflessione sulla gestione delle spese ..è necessaria la tal cosa?
Si può fare ?

Se si, si fa, altrimenti se ne regolano i dettagli, fino all'ultimo tra quelli che sembrano meno importanti.

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Jackal47



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MessaggioTitolo: Re: Proposta modifica CDE Proposta modifica CDE Empty18/04/15, 01:47 pm

Mi piace si Very Happy

Però credo che bisogna specificare bene che i Marescialli Regi, una volta che abbassano orifiamma non sono più Marescialli
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