Legge sulla Frode Fiscale
Art.1
Chiunque non adempia all'obbligo di pagare le tasse regolarmente imposte incorre nel reato di frode.
Art.2
La denuncia dovrà essere postata dal sindaco pro-tempore della città nella quale l'accusato era residente al momento dell'imposizione della tassazione.
Il sindaco ha l'obbligo, prima di postare la denuncia, di inviare apposita comunicazione di sollecito all'interessato e di pubblicarne lo stesso in apposito topic in municipio.
Trascorse 48 ore senza che l'evasore abbia adempiuto agli obblighi fiscali il sindaco provvederà a inoltrare apposita denuncia in Taverna della Provincia.
Art.3
La pena sarà pecuniaria pari ad una ammenda proporzionale all'entità della somma non pagata con un minimo di 15 ducati ed un massimo di 100 ducati.
Dall'eventuale sentenza di condanna, l'evasore ha ulteriori 48 ore di tempo per ottemperare agli obblighi fiscali, in caso di inadempienza agli obblighi imposti dalla sentenza del Giudice l'imputato sarà nuovamente incriminato per recidività di frode (art. 10 del Codice Penale). In questo caso verrà applicata la pena aggravata dalla recidività sempre nel rispetto della Carta dei Giudici.