Palazzo Reale di Napoli
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 Carta Costituente del Regno delle Due Sicilie

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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

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Data d'iscrizione : 04.03.09

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MessaggioTitolo: Carta Costituente del Regno delle Due Sicilie Carta Costituente del Regno delle Due Sicilie Empty02/05/09, 04:28 am

Citazione :


Carta Costituente del Regno delle Due Sicilie


LIBRO I – Dell'Istituzione

Articolo 1.
Il Regno delle Due Sicilie è l'organo sovra-provinciale che raccoglie al suo interno Province che intendano avere politiche comuni nelle materie e nei modi stabiliti in questa Carta.

Articolo 2.
Fanno parte del Regno quelle Province che, con apposita legge affissa al Castello e con annunci in pubblica piazza ratificano la seguente Carta Costituente.
Archivio di tali leggi è da tenersi nella Stanza appositamente adibita.

Articolo 3.
Fanno riferimento al Regno delle Due Sicilie organi quali:
- Parlamento del Regno delle Due Sicilie
- Commissioni, operanti all'interno dello stesso

Articolo 4.
Ogni cittadino del Regno, ogni istituzione del Regno, ogni Provincia facente parte del Regno è sottoposta ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta.


LIBRO II – Degli Organi istituzionali

Capitolo I. Parlamento


Articolo 5. Composizione
Il Parlamento è composto dai membri di ogni singolo Consiglio provinciale, presieduto dal Re.

Articolo 6. Incarichi
Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono:
- nella votazione delle proposte elaborate dalle varie Commissioni
- nella votazione della dichiarazione di guerra
- nell'elezione del Re ogni 3 mesi

Articolo 7. Ratifiche
Le decisioni del Parlamento in materia legislativa devono essere ratificate entro 5 giorni da ogni Consiglio provinciale tramite legge affissa al Castello e in pubblica piazza.
Le decisioni del Parlamento in materie non legislative devono essere pubblicate entro 10 giorni sulla pubblica piazza del Regno e delle singole Province.
Le decisioni del Parlamento vincolano ogni Consiglio e ogni abitante del Regno al loro rispetto.

Capitolo II. Commissioni


Articolo 8. Tipologie
Vengono istituite quattro commissioni:
- Economica
- Giurisprudenziale
- Diplomatica
- Militare

Articolo 9. Composizione
Le Commissioni sono così composte:
- Commissione economica: è composta dal Ministro del Commercio, dal Ministro delle Miniere e dallo sceriffo di ogni singolo Consiglio Provinciale
- Commissione giurisprudenziale: è composta dal Giudice, dal Pubblico Ministero, e dal Prefetto di ogni singolo Consiglio Provinciale
- Commissione diplomatica: è composta da Gran Ciambellano e Ciambellano Anziano di ogni singolo Consiglio Provinciale
- Commissione militare: è composta dal Sergente e dal Capitano di ogni singolo Consiglio Provinciale
I Principi delle rispettive Provincie partecipano a ciascuna commissione e ne supervisionano l’operato.

Articolo 10. Incarichi
Ricevuto mandato del Re o su propria iniziativa, la Commissione studia un problema e la sua soluzione. Ogni votazione deve essere palese all'interno della Commissione, e una volta giunti a conclusione (che sia un testo di legge o una soluzione pratica) questa va posta sotto forma di relazione e presentata al Parlamento del Regno per l'approvazione finale.

Articolo 11. Relazioni
Le relazioni delle varie Commissioni vanno esposte da un membro della Commissione eletto dalla stessa che funge da Portavoce interno.Finita la relazione, il Re aprirà le votazioni. In caso di voto sfavorevole il Parlamentare dovrà indicare una motivazione valida, quindi, il testo ritornerà alla Commissione che dovrà tenere conto delle motivazioni e porvi rimedio.


Capitolo III. Cariche

Articolo 12. Re
Il Re è l'autorità massima del Regno. Deve presentarsi in ogni momento come super partes, è garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni del Regno. A lui è affidata la moderazione del Parlamento.Il Re non ha autorità decisionale sui Consigli Provinciali, e non ha accesso alle Stanze dei Consigli.

Articolo 13. Elezione
Il Re viene eletto in seduta comune dal Parlamento del Regno ogni 3 mesi. È da considerarsi in carica il Re uscente finché il neoeletto non giura fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.
Il Re viene eletto tra i membri colti del Regno [livelli 3] che si candidano entro il termine stabilito (7 giorni dall’insediamento del Parlamento), con la maggioranza del 75%. Il Re non può essere eletto per più di un mandato. Ogni votazione ha durata di 2 giorni. Se dopo 2 votazioni del Parlamento non si è raggiunto il quorum, l’elezione avviene con la maggioranza.
Coloro che vogliono candidarsi all’incarico devono rispondere al bando che viene pubblicato una settimana prima del giorno di inizio della votazione. Nessuno dei Consiglieri in carica al momento del bando può candidarsi per questo ruolo, tantomeno il Re in carica può presentarsi alle elezioni ducali finchè dura il proprio mandato.

Articolo 14. Durata in carica
Ogni Re dura in carica 3 mesi calcolati dalla data del giuramento al Regno. In caso di assenza (minore o uguale alle 48 ore) il Ciambellano Reale avrà funzioni di Reggente per casi urgenti. Nel caso il Re si trovasse nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni per un periodo superiore alle 48 ore dovrà fare debita segnalazione al Parlamento entro 24 ore dall'inizio dell'indisposizione, il Parlamento provvederà alla nomina di un sostituto su indicazione del Re. In caso di assenza ingiustificata superiore ai 5 giorni si procederà a nuova elezione. Nel frattempo sarà il Ciambellano Reale a svolgere funzioni di Reggente e avrà pieno potere decisionale.

Articolo 15. Sfiducia
Un Re può essere sfiduciato se dimostra di non essere imparziale e super partes, o con le sue azioni lede la reputazione del Regno o di una sua Provincia. Per la sfiducia è necessario il 75% dei voti favorevoli dei membri del Parlamento. Il voto deve essere palese. Astenersi equivale a concedere la fiducia.


LIBRO III – Della Giurisdizione e delle Competenze

Capitolo I. Delle leggi e della giustizia

Articolo 16. Votazioni
Ogni votazione deve essere effettuata a voto palese. Se non indicato diversamente in materie specifiche, la maggioranza si ottiene con il 75% dei voti. Se dopo 2 votazioni non si è raggiunto il quorum, l’approvazione avviene con la maggioranza assoluta. Ogni votazione ha durata di 2 giorni. Astenersi equivale a concedere l’approvazione.

Articolo 17. Validità
Per essere valevole, ogni decisione del Parlamento deve essere firmata dal Re e portare i sigilli del Regno.
Deve essere affissa su ogni pubblica piazza, e in caso di legge o decreto legge, deve anche essere affissa al Castello delle singole Province.

Articolo 18. Materie
Il Regno ha legislazione esclusiva su materie che prevedono pene quali:
Tradimento e Alto Tradimento, Brigantaggio e Omicidio

Articolo 19. Cooperazione
Il Regno sancisce una cooperazione giudiziaria formale e sostanziale tra le singole Province, garantendo l'apertura dei processi contro imputati fuggiti dalla propria Provincia in un altro territorio del Regno, come sancito nel trattato di Cooperazione Giudiziaria.

Capitolo II. Della politica estera e della diplomazia

Articolo 21. Castello
Viene istituito un Castello unico, con sede a Napoli, la città più antica del Regno delle Due Sicilie.
Indirizzo: https://palazzoreale.forumattivo.com/index.htm

Articolo 22. Ciambellano Reale
Il Ciambellano reale si identifica nella figura del Gran Ciambellano d'Abruzzo o di Terra di Lavoro, alternativamente. Esso resta in carica per un mese che coinciderà con il suo ultimo mese di appartenenza al Consiglio della propria Provincia. Suo stretto collaboratore sarà il Gran Ciambellano non in carica, quindi appartenente all'altra Provincia, che avrà anche il compito di sostituirlo in caso di assenza.
In via del tutto straordinaria, con il consenso del 75% dei membri del Parlamento, si può nominare pro tempore un Ciambellano Anziano/Onorario per il ruolo di Ciambellano Reale.

Articolo 23. Trattati
Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia, l'indirizzo di politica estera è unico, presa in accordo tra la Commissione diplomatica, Re, e Principi della Provincia. I trattati con paesi esterni alle provincie del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto.
Nel momento in cui le Provincie del Regno Accettano questa Carta vengono accettati i trattati interni di Cooperazione Giudiziaria, Mutua Assistenza militare, non che il libero passaggio di persone e merci fra i confini interni, salvo accordi specifici.
I trattati vengono votati dai Ciambellani delle Province e dai rispettivi Principi.
Le firme apposte su un trattato approvato sono quelle del Re del Regno e Ciambellano Reale.

Articolo 24. Incarichi
I Ciambellani delle Provincie facenti parte del Regno delle Due Sicilie hanno eguali diritti e doveri nei confronti del Regno. I Ciambellani nominati verranno coadiuvati dai due Ciambellani precedenti per la durata di un mese dalla loro nomina.
Il corpo diplomatico della cancelleria Reale deve essere formato in egual numero da ambasciatori provenienti dalle provincie del regno e scelti tramite bando pubblico.
Le Provincie del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo.


Capitolo III - Dell''università delle Due Sicilie


Articolo 25. Composizione
L'Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. Il corpo docenti sarà costituito da insegnanti disposti a spostarsi, qualora i Rettori lo ritenessero necessario, all'interno del Regno. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province.

Articolo 26. Assegnazione
La scelta degli insegnanti dovrà essere effettuata tramite bando pubblico, esposto in entrambe le Province. Una materia potrà essere assegnata a più insegnanti di diversa provenienza se ciò potrà facilitare il regolare svolgimento delle lezioni. I Rettori dovranno prendere ogni decisione sempre con accordo unanime.


Capitolo IV - Della collaborazione militare

Articolo 27. Obblighi
Tutte le decisioni riguardanti il Regno dovranno essere prese con il consenso di entrambi gli Stati Maggiori ed in particolare con l'approvazione unanime di entrambi i Principi del Regno. Ogni Provincia s'impegna a non effettuare manovre militari che possano in qualche modo danneggiare l'altra Provincia. Esse hanno altresì l'obbligo di collaborare equamente alla difesa del Regno.
Le spese militari verranno divise equamente in proporzione all'apporto di uomini per la difesa.


Capitolo V - Degli scambi commerciali

Articolo 28. - Manipolazione dei mercati
Le due Parti si impegnano a punire ogni intento di manipolazione dell’economia di ognuna delle province da parte di cittadini dell’altra Provincia. Esse s'impegnano a favorire accordi commerciali entro il limite delle loro possibilità economiche.

Articolo 29. Della libertà di commercio
Tutti i cittadini del Regno sono liberi di commerciare beni all'interno dello stesso nel rispetto delle leggi vigenti.


Citazione :
Allegato A – Giuramento di fedeltà del Re
Io, xxx, in data xxx, giuro fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Giuro di ricoprire il ruolo che mi viene assegnato dal Parlamento con imparzialità e dedizione.
In fede,
firma e sigillo del Regno


Citazione :
Allegato B – Giuramento di fedeltà al Re
Io, xxx, in data xxx, giuro fedeltà al Regno, al Re e alle sue istituzioni. Giuro di ricoprire il mio ruolo con dedizione e al meglio delle mie possibilità.
In fede,
firma e sigillo della Provincia



Firma delle Provincie che aderiscono alla Carta Costituente:

Provincia degli Abruzzi
Don Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984
Carta Costituente del Regno delle Due Sicilie F_Aborom_75a9eeb

Provincia di Terra di Lavoro
Dama Lady.dulcinea Spadalfieri
Carta Costituente del Regno delle Due Sicilie Tlorofs0ta2

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