Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Legge 1/1460 sull'assenteismo 24/10/13, 07:02 pm | |
| - Ful71 ha scritto:
- Il Parlamento dava al Regno ancora frutti del suo lavoro, ognuno per la sua parte, senatori e consiglieri operavano al meglio ed il reggente con premura diede notizia della nuova deliberazione..
[rp] Regno delle Due Sicilie
A tutti i sudditi del Regno, a chiunque leggerà o udirà, salute!
Noi, Filippo Francesco Vasa, Reggente delle Due Sicilie,
- Presa visione della votazione nel Senato Reale, conclusasi in data XIII Dicembre 1460 con 9 voti favorevoli, tre assenti - Presa visione della votazione nella Camera dei Consigli, conclusasi in data XX Dicembre 1460 con dodici voti favorevoli, due contrari, un astenuto, nove assenti
Promulghiamo:
- Citazione :
- Legge 01/1460 - Sull'assenteismo
Per la Camera Alta: Ogni Senatore Regio del Regno delle due Sicilie ha il diritto e dovere di partecipazione alle discussioni e votazioni parlamentari.
Ogni Senatore che risulterà assente avrà il dovere di giustificarsi entro 3 giorni dalla chiusura della discussione e/o votazione direttamente al Castellano di Napoli.
Vi sarà un richiamo formale per:
- I Senatori che risulteranno assenti da almeno 3 votazioni consecutive senza motivata giustificazione.
- I Senatori che risulteranno assenti da almeno 3 discussioni consecutive o per un periodo superiore a 30 giorni senza motivata giustificazione.
Sarà compito del Castellano monitorare la presenza dei Senatori nelle discussioni e/o votazioni.
Alla quarta assenza (o comunque dopo 3 giorni dal richiamo formale) il Senatore considerato assenteista perderà ogni diritto di espressione e di voto e sarà compito del Castellano procedere con la richiesta al Sovrano di espulsione dalle sale del Parlamento.
In abbinamento al richiamo formale è prevista la perdita dell'elettorato passivo per il Senato solo ed esclusivamente per la tornata elettorale successiva.
Per la Camera Bassa:
Ogni Onorevole Parlamentare del Regno delle due Sicilie ha il diritto e dovere di partecipazione alle discussioni e votazioni parlamentari.
Ogni Onorevole che risulterà assente avrà il dovere di giustificarsi entro 3 giorni dalla chiusura della discussione e/o votazione direttamente al rispettivo Governatore che riferirà al Maresciallo della Camera. Vi sarà un richiamo formale per:
- Gli Onorevoli che risulteranno assenti da almeno 3 votazioni consecutive senza motivata giustificazione.
- Gli Onorevoli che risulteranno assenti da almeno 3 discussioni consecutive o per un periodo superiore a 30 giorni senza motivata giustificazione.
Sarà compito del Maresciallo della Camera o del Governatore della provincia d'appartenenza, monitorare la presenza dei rispettivi Onorevoli nelle discussioni e/o votazioni.
Alla quarta assenza (o comunque dopo 3 giorni dal richiamo formale) l'Onorevole considerato assenteista perderà ogni diritto di espressione e di voto e sarà compito del Governatore o di un suo delegato procedere con la richiesta al Sovrano di espulsione dalle sale del Parlamento. Napoli; il XX Dicembre, A.D MCDLX. In fede,
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