| | Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia | |
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Autore | Messaggio |
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Ciara
Numero di messaggi : 427 Data d'iscrizione : 16.10.11
| Titolo: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 22/09/13, 04:21 pm | |
| Questo è il trattato che ci hanno proposto. - Citazione :
TRATADO DE COOPERACIÓN JUDICIAL ENTRE EL REINO DE VALENCIA Y EL REGNO DELLE DUE SICILIE
Nos, ............, representantes del Regno delle Due Sicilie, reunidos en solemne acuerdo con ...... representantes del Reino de Valencia, pactamos lo estipulado en el siguiente tratado, prometiendo respetar nuestra palabra, defender los intereses de nuestros pueblos, y promover la paz entre nuestras tierras.
Los territorios signatarios del presente tratado, deseando acrecentar la eficacia de la cooperación judicial mutua, e igualmente conscientes de que ambos territorios tendrán una comunicación directa entre las autoridades con el fin de contribuir a este objetivo, han resuelto concertar las siguientes estipulaciones a dichos efectos y convenido:
Título I: De los delitos imputables
Artículo 1.- Los delitos a los que se extiende el presente Tratado, son todos aquellos punibles según las leyes vigentes del Reino de Valencia y el Regno delle Due Sicilie. Esto incluye Desorden Público, Esclavismo, Estafa, Traición, y Alta Traición, así como todo tipo de ilegalidad que fuera considerado como tal por las leyes de ambos Reinos.
Título II: De la confianza
Art. 1.- Cuando un ciudadano acusado de cualquier delito por cualquiera de los Reinos firmantes se encuentre fuera de la jurisdicción del territorio en el que se le acusa y al alcance de la justicia del otro signatario, los gobiernos aquí signatarios se comprometen a abrir un juicio según las leyes del territorio dónde se cometió el delito.
Título III: De las órdenes de detención
Art. 1.- Ambas Autoridades deberán comunicar a la mayor precisión y detallada el/los delitos presuntamente cometidos por el acusado al cual se le deberá abrir proceso judicial. Esto deberá ser comunicado oficialmente por vía privada a las autoridades judiciales del Reino donde vaya a abrirse el juicio, con copia al Gobernador.
Art. 2.- En este comunicado que podrá ser enviado por el Fiscal, Juez, Gobernador o Embajador del Reino que acusa, se adjuntará el posible acta de la acusación, pruebas, y todo lo que fuera necesario según las leyes del Reino de la acusación para abrir el juicio.
Art. 3.- Una vez recibido el aviso, los hechos serán considerados en tal afirmación y auténtica veracidad por la parte que sea comunicada y el proceso judicial será abierto de inmediato, adjuntando las pruebas necesarias para la acusación en la defensa por la parte que sea iniciado el proceso judicial.
Título IV: De los procesos
Art. 1.- Una vez iniciado el proceso judicial de un ciudadano en búsqueda y captura por los signatarios en el presente Tratado de Cooperación Judicial entre el Reino de Valencia y el Regno delle Due Sicilie, ambos fiscales colaboraran para la firma de la Acta de Acusación, adjuntando en el proceso todas las pruebas que fueran necesarias, en las cuales quedaran demostradas la veracidad de las mismas.
Art. 2.- La Autoridad por una parte de las partes firmantes, informará a los embajadores de ambos Reinos para actuar en el proceso judicial si fuera necesario y como parte de la acusación, adjuntando más pruebas si estas estuviesen en su poder, como también la posible redacción de los hechos, dando ellos su veracidad sobre el proceso judicial abierto.
Art. 3.- El Acta de la Sentencia deberá satisfacer a ambos Jueces signatarios de este Tratado, dandose desde el consenso mutuo, pero siendo siempre acorde a las leyes del Reino donde se cometió el delito.
Art. 4.- Todos los ciudadanos seran juzgados según las leyes del territorio dónde presuntamente cometieron el delito del que se les acusa.
Art. 5.- La voz de ambos Jueces debe ser unánime ante las sentencias.
Art. 6.- Una vez comenzado un proceso judicial, éste no podrá ser anulado sin el acuerdo explícito de las autoridades judiciales de las partes signatarias, siendo llamado a declarar como parte de la defensa al embajador del territorio, o bien quien ostente el cargo en su debida ausencia donde se haya iniciado dicho proceso, para dar su consentimiento a la posible anulación juicio, declarando a este inocente por los cargos por el cual fue abierto su proceso ante el Tribunal.
Título V: De los diplomáticos
Art. 1.- En caso de delitos criminales cometidos por los miembros de ambos Consejos, así como los embajadores de ambos lugares firmantes, podrá ser abierto, así mismo, un proceso judicial.
Art. 2.- En el caso se produzca la muerte de uno de los acusados, dicha situación deberá de ser estudiada por los jueces de ambas partes, para poder determinar en qué circunstancias se produjo la muerte, y determinar en su caso si hubiese habido intencionalidad.
Título VI: Del plazo de prescripción
Art. 1.- Se define como el periodo máximo de tiempo que puede pasar desde que se comete el delito hasta que este podrá ser denunciado.
Art. 2.- El plazo de prescripción quedará estipulado en función de las leyes establecidas en las partes signatarias de este Tratado de Cooperación Judicial entre el Reino de Valencia y el Regno delle Due Sicilie.
Art. 3.- Todas las denuncias realizadas antes de la firma del presente tratado que estén en concordancia con los plazos de prescripción del Reino de Valencia o del Regno delle Due Sicilie, y que por razones de fuga, no se han podido someter a un proceso judicial podrán ser abiertos de acuerdo a los estipulado en el Título IV de este dicho Tratado de Cooperación Judicial entre el Reino de Valencia y el Regno delle Due Sicilie.
Título VII: De la vigencia
Art. 1.- El presente Tratado de Cooperación Judicial entre el Reino de Valencia y el Regno delle Due Sicilie, entrará en vigor al acuerdo y firma de las partes signatarias, de forma atemporal, hasta la modificación o derogación por mutuo acuerdo y deseo.
Art. 2.- En caso de violación de cualquiera de las estipulaciones aquí mencionadas por cualquiera de las partes signatarias, la parte afectada denunciará y probará el incumplimiento, tras lo cual la parte que lo incumpliese deberá pagar una indemnización equivalente a los daños ocasionados.
Art. 3.- Este Tratado podrá ser modificado si las Instituciones de cualquiera de las partes lo considera oportuno, en reunión formal y de mutuo acuerdo.
- Citazione :
TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA IL REGNO DI VALENCIA E IL REGNO DELLE DUE SICILIE
Noi, ............, rappresentanti del Regno delle Due Sicilie, riuniti in solenne accordo con ...... rappresentanti del Regno di Valencia, concordiamo quanto scritto nel seguente trattato, promettendo di rispettare la nostra parola, difendendo gli interessi dei nostri popoli e di promuovere la pace tra le nostre terre.
I firmatari del presente trattato, nella speranza di aumentare l'efficacia della cooperazione giudiziaria e altrettanto consapevoli che entrambi i territori avranno una comunicazione diretta tra le autorità, al fine di contribuire a questo obiettivo, hanno deciso di concludere le seguenti disposizioni per tale scopo e concordato:
Capitolo I: Dei reati perseguibili
Articolo 1.- I reati a cui si estende il presente trattato, sono quelli punibili secondo le leggi del Regno di Valencia e del Regno delle Due Sicilie. Sono inclusi i reati di disturbo all'ordine pubblico, schiavitù, Frode, Tradimento e Alto Tradimento, così come tutti i tipi di illegalità considerati come tali dalle leggi di entrambi i regni.
Capitolo II: Della fiducia
Art. 1.- Quando un cittadino accusato di un reato tra quelli menzionati dai Regni firmatari, si trova fuori dalla giurisdizione del territorio nel quale viene accusato, i Regni firmatari si impegnano ad aprire un giudizio secondo le leggi del territorio dove è stato commesso il reato.
Capitolo III: Degli ordini e della detenzione
Art. 1.- Entrambe le Autorità dovranno comunicare con la massima precisione e dettagliatamente i reati commessi dall'accusato al quale si dovrà aprire un processo giudiziario. Questò dovrà essere comunicato ufficalmente per via privata alle autorità giudiziarie del Regno dove sarà aperto il processo, con copia al Governatore.
Art. 2.- In questo comunicato che potrà essere inviato dal Pubblico Ministero, Giudice, Governatore o Ambasciatore del Regno in cui si accusa, dovrà essere allegato il possibile atto di accusa, prove e tutto ciò necessario secondo le leggi del Regno di accusa per aprire il processo giudiziario.
Art. 3.- Una volta ricevuto l'avviso, i fatti saranno considerati secondo le affermazioni e in autentica verità e il processo giudiziario sarà aperto immediatamente, allegando le prove necessarie per l'accusa in difesa della parte che ha iniziato il processo.
Capitolo IV: Dei processi
Art. 1.- Una volta iniziato il processo giudiziario di un cittadino in perquiszione o cattura dai firmatari del presente trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie, entrambi i pubblici ministeri collaboreranno per la firma dell'atto di accusa, allegando nel processo tutte le prove che sono necessarie, nelle quali sarà dimostrata la vericità di esse.
Art. 2.- Le autorità di una parte di quelle firmanti, chiederanno agli ambasciatori di entrambi i Regni di intervenire nel processo come parte della requisitoria, inoltrando più prove se queste sono in loro possesso e lo sviluppo dei fatti, dando la loro verità sul processo giudiziario aperto.
Art. 3.- La Sentenza dovrà soddisfare entrambi i Giudici dei Regni firmatari di questo trattato, dandosi un consenso reciproco, ma essendo sempre in conformità con le leggi del Regno dove è stato commesso il reato.
Art. 4.- Tutti i cittadini saranno giudicati secondo le leggi del territorio dove è stato presuntamente commesso il reato del quale si viene accusati.
Art. 5.- La voce di entrambi i Giudici deve essere unanime prima della sentenza.
Art. 6.- Una volta cominciato un processo giudiziario, questo non potrà essere annullato senza l'accordo esplicito tra le autorità giudiziarie dei Regni firmatari di questo contratto, chiamando come parte della difesa l'ambasciatore del territorio o chi detiene il suo ufficio in sua assenza all'avvio del processo, dando consenso alla sentenza di annullamento, dichiarando la parte in questione innocente per i motivi per i quali era stato aperto il processo davanti al Tribunale.
Capitolo V: Dei diplomatici
Art. 1.- In caso di delitti criminali commessi dai membri di entrambi i Consigli, così come gli ambasciatori di entrambi i Regni firmatari, potrà essere aperto ugualmente un processo giudiziario.
Art. 2.- In caso di morte di uno degli accusati, la situazione dovrà essere valutata dai Giudici di entrambe le parti, per poter determinare in quali circostanze è avvenuta la morte e determinare se c'è stata intenzionalità.
Capitolo VI: Del termine di prescrizione
Art. 1.- Si definisce come il periodo massimo di tempo che può passare da quando si è commesso il delito fino a quando questo potrà essere denunciato.
Art. 2.-Il termine di prescrizione sarà stipulato in funzione delle leggi attuate nei Regni firmatari di questo Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie.
Art. 3.-Tutte le denunce realizzate prima della firma del presente trattato che sono coerenti con le scadenze di prescrizione del Regno di Valencia e del Regno delle Due Sicilie, e che per ragioni di perdita/termine, non si sono potute essere sottoposte a procedimenti legali, potranno essere aperte in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolo IV del suddetto Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie
Capitolo VII: Della validità
Art. 1.- Il presente trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie, entrerà in vigore all'accordo e alla firma delle parti firmatarie, fino alla modifica o deroga da comune accordo e desiderio.
Art. 2.- In caso di violazione di qualcuno dei Capitoli o Trattati qui menzionati da parte di qualcuna delle parti firmataria, la parte danneggiata denuncerà e proverà il fallimento del Trattato, in seguito la parte che non ha rispettato il trattato dovrà risarcire i danni alla parte danneggiata.
Art. 3.- Questo Trattato potrà essere modificato se le istituzioni di qualcuna delle parti firmatarie, lo ritiene opportuno, in una riunione formale e in comune accordo.
Ultima modifica di Fosco della Bruna il 24/09/13, 12:32 am - modificato 1 volta. (Motivazione : inserita traduzione corretta art. 3 capitolo VI) |
| | | lionel187
Numero di messaggi : 109 Località : Sessa Aurunca Data d'iscrizione : 20.09.13
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 22/09/13, 07:47 pm | |
| Salve illustri colleghi
dunque ho letto il documento in tutto ed esprimo alcune perplessità riguardo alcuni punti ritenendo però lo stesso efficace nella sua totalità.
Capitolo IV Articolo III Una soddisfazione simultanea di entrambe le autorità giudiziarie è consona ma non so finquando sempre possibile. Mettiamo il caso che le due autorità non siano daccordo riguardo lo svolgersi del processo o alcune sue parti, chi è organo decisionale super partes? Dovrebbe essere esplicato all'interno del documento eppoi apporre tale articolo.
Capitolo V Articolo I "potrà essere aperto un processo" in "dovrà essere aperto un processo". La legge non deve ammettere questa tipologia di dubbio altrimenti risulterebbe facilmente eludibile.
La validità forse è un po'troppo restrittiva. Tale documento qualora approvato risulterebbe difficilmente modificabile o annullabile, se siamo quindi in ottimi rapporti con Valencia tale problema risulta obsoleto.
Queste le mie umili considerazioni, sempre al Vostro servizio. |
| | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 22/09/13, 08:20 pm | |
| Grazie Ministro, avete suggerimenti circa le vostre osservazioni, cosa potremmo controproporre? (tranne capitolo V che è gia chiaro) effettivamente il capitolo IV è problematico ed in contrasto con quella che dovrebbe essere l'autonomia del tribunale giudicante, al massimo credo potrebbe essere prevista una consultazione preliminare al verdetto in cui i giudici dei regni firmatari potrebbero sollevare le loro obiezioni, presentare le loro osservazioni ma la decisione finale non può essere soggetta alla condivisione, ma anche così io la vedo come una ingerenza ed un tentativo di condizionamento della corte. Avete ragione mi era sfuggito, la firma e successive modifiche devono essere fatte di comune accordo ma la rescissione può essere unilaterale previa tempestiva comunicazione alla controparte. Su questo articolo invece ci devo riflettere meglio, non mi convince, mi sembra più un articolo da contratto commerciale che di cooperazione giudiziaria. - Citazione :
Capitolo VII: Della validità Art. 2.- In caso di violazione di qualcuno dei Capitoli o Trattati qui menzionati da parte di qualcuna delle parti firmataria, la parte danneggiata denuncerà e proverà il fallimento del Trattato, in seguito la parte che non ha rispettato il trattato dovrà risarcire i danni alla parte danneggiata.
Invece questo articolo confesso che non sono certo di averlo capito, si parla di eventuali procedimenti gia richiesti prima della firma del trattato che però sarebbero andati in prescrizione oppure che la prescizione può essere non presa in considerazione se i firmatari del trattato sono d'accordo? (o nessuna delle due) - Citazione :
- Capitolo VI: Del termine di prescrizione
Art. 3.- Tutte le denunce realizzate davanti la firma del presente trattato che sono in concordanza con i termini di prescrizione del Regno di Valencia o del Regno delle Due Sicilie, e che per ragioni di perdita, non si sono potute sottomettere a un processo giudiziario, potranno essere aperte d'accordo a quelle stipulate nel Capitolo IV di questo trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie. |
| | | lionel187
Numero di messaggi : 109 Località : Sessa Aurunca Data d'iscrizione : 20.09.13
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 22/09/13, 09:53 pm | |
| Per quanto riguarda l'articolo 2 capitolo VII mi trovate pienamente daccordo. Non esiste un risarcimento pecuniario in giustizia se non quello previsto dalle pene accessorie. Mi sembra veramente particolare e poco plausibile parlare di "risarcimenti" all'interno di un accordo che di pecuniario nulla ha.
In virtù della retroattività del trattato invece credo non sia attuabile per tutti quelle che sono le dinamiche sociali in atto. Mi spiego meglio. Chiunque abbia già raggiunto le nostre terre, o viceversa abbia raggiunto le terre ispaniche, ormai non può far parte della nostra giurisdizione in tal senso avendo usufruito di una sorta di diritto di asilo precedente all'accordo. Non mi sembra una corretta misura a questo punto usufruire della retroattività della norma.
Procedo con quelle che potrebbero essere le prime correzioni aspettando altri pareri oltre a quello fondamentale di Sua Maestà
TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA IL REGNO DI VALENCIA E IL REGNO DELLE DUE SICILIE
Noi, ............, rappresentanti del Regno delle Due Sicilie, riuniti in solenne accordo con ...... rappresentanti del Regno di Valencia, concordiamo quanto scritto nel seguente trattato, promettendo di rispettare la nostra parola, difendendo gli interessi dei nostri popoli e di promuovere la pace tra le nostre terre.
I firmatari del presente trattato, nella speranza di aumentare l'efficacia della cooperazione giudiziaria e altrettanto consapevoli che entrambi i territori avranno una comunicazione diretta tra le autorità, al fine di contribuire a questo obiettivo, hanno deciso di concludere le seguenti disposizioni per tale scopo e concordato:
Capitolo I: Dei reati perseguibili
Articolo 1.- I reati a cui si estende il presente trattato, sono quelli punibili secondo le leggi del Regno di Valencia e del Regno delle Due Sicilie. Sono inclusi i reati di disturbo all'ordine pubblico, schiavitù, Frode, Tradimento e Alto Tradimento, così come tutti i tipi di illegalità considerati come tali dalle leggi di entrambi i regni.
Capitolo II: Della fiducia
Art. 1.- Quando un cittadino accusato di un reato tra quelli menzionati dai Regni firmatari, si trova fuori dalla giurisdizione del territorio nel quale viene accusato, i Regni firmatari si impegnano ad aprire un giudizio secondo le leggi del territorio dove è stato commesso il reato.
Capitolo III: Degli ordini e della detenzione
Art. 1.- Entrambe le Autorità dovranno comunicare con la massima precisione e dettagliatamente i reati commessi dall'accusato al quale si dovrà aprire un processo giudiziario. Questo dovrà essere comunicato ufficialmente per via privata alle autorità giudiziarie del Regno dove sarà aperto il processo, con copia al Governatore.
Art. 2.- In questo comunicato che potrà essere inviato dal Pubblico Ministero, Giudice, Governatore o Ambasciatore del Regno in cui si accusa, dovrà essere allegato il possibile atto di accusa, prove e tutto ciò necessario secondo le leggi del Regno di accusa per aprire il processo giudiziario.
Art. 3.- Una volta ricevuto l'avviso, i fatti saranno considerati secondo le affermazioni e in autentica verità e il processo giudiziario sarà aperto immediatamente, allegando le prove necessarie per l'accusa in difesa della parte che ha iniziato il processo.
Capitolo IV: Dei processi
Art. 1.- Una volta iniziato il processo giudiziario di un cittadino in perquiszione o cattura dai firmatari del presente trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie, entrambi i pubblici ministeri collaboreranno per la firma dell'atto di accusa, allegando nel processo tutte le prove che sono necessarie, nelle quali sarà dimostrata la veridicità di esse.
Art. 2.- Le autorità di una parte di quelle firmanti, chiederanno agli ambasciatori di entrambi i Regni di intervenire nel processo come parte della requisitoria, inoltrando più prove se queste sono in loro possesso e lo sviluppo dei fatti, dando la loro verità sul processo giudiziario aperto.
Art. 3.- La Sentenza dovrà soddisfare entrambi i Giudici dei Regni firmatari di questo trattato, dandosi un consenso reciproco, ma essendo sempre in conformità con le leggi del Regno dove è stato commesso il reato.
Art. 4.- Tutti i cittadini saranno giudicati secondo le leggi del territorio dove è stato presuntamente commesso il reato del quale si viene accusati.
Art. 5.- La voce di entrambi i Giudici deve essere unanime prima della sentenza. Qualora Vi fosse parziale disaccordo la decisione spetta al giudice in carica nel territorio in cui si trovi l'accusato.
Art. 6.- Una volta cominciato un processo giudiziario, questo non potrà essere annullato senza l'accordo esplicito tra le autorità giudiziarie dei Regni firmatari di questo contratto, chiamando come parte della difesa l'ambasciatore del territorio o chi detiene il suo ufficio in sua assenza all'avvio del processo, dando consenso alla sentenza di annullamento, dichiarando la parte in questione innocente per i motivi per i quali era stato aperto il processo davanti al Tribunale.
Capitolo V: Dei diplomatici
Art. 1.- In caso di delitti criminali commessi dai membri di entrambi i Consigli, così come gli ambasciatori di entrambi i Regni firmatari, potrà essere aperto ugualmente un processo giudiziario.
Art. 2.- In caso di morte di uno degli accusati, la situazione dovrà essere valutata dai Giudici di entrambe le parti, per poter determinare in quali circostanze è avvenuta la morte e determinare se c'è stata intenzionalità.
Capitolo VI: Del termine di prescrizione
Art. 1.- Si definisce come il periodo massimo di tempo che può passare da quando si è commesso il delitto fino a quando questo potrà essere denunciato.
Art. 2.-Il termine di prescrizione sarà stipulato in funzione delle leggi attuate nei Regni firmatari di questo Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie.
Capitolo VII: Della validità
Art. 1.- Il presente trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie, entrerà in vigore all'accordo e alla firma delle parti firmatarie, fino alla modifica o alla deroga
Art. 2.- Lo scioglimento di tale trattato potrà avvenire unilateralmente previo utilizzo di un tempo congruo di conoscenza, di almeno 15 giorni, nei confronti della controparte.
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| | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 23/09/13, 12:33 am | |
| Per maggiore praticità propongo di utilizzare un sistema gia collaudato per le modifiche dei testi, utilizzando la seguente procedura e colori ricopiare l'intero testo o solo la porzione che intendete modificare completa di numero di capitolo e articolo, e poi quotare le parti interessate e spiegare il motivo delle modifiche, segnare in rosso le parti che si intendono cancellare, in verde le parti che si voglio integrare, in blu le parti che si ritengono da discutere o approfondire. Ho integrato le modifiche proposte del Ministro Lionel con altre mie osservazioni - Citazione :
in rosso le parti di testo di cui proponiamo l'eliminazione in verde le integrazioni che proponiamo
TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA IL REGNO DI VALENCIA E IL REGNO DELLE DUE SICILIE
Noi, ............, rappresentanti del Regno delle Due Sicilie, riuniti in solenne accordo con ...... rappresentanti del Regno di Valencia, concordiamo quanto scritto nel seguente trattato, promettendo di rispettare la nostra parola, difendendo gli interessi dei nostri popoli e di promuovere la pace tra le nostre terre.
I firmatari del presente trattato, nella speranza di aumentare l'efficacia della cooperazione giudiziaria e altrettanto consapevoli che entrambi i territori avranno una comunicazione diretta tra le autorità, al fine di contribuire a questo obiettivo, hanno deciso di concludere le seguenti disposizioni per tale scopo e concordato:
Capitolo I: Dei reati perseguibili
Articolo 1.- I reati a cui si estende il presente trattato, sono quelli punibili secondo le leggi del Regno di Valencia e del Regno delle Due Sicilie. Sono inclusi i reati di disturbo all'ordine pubblico, schiavitù, Frode, Tradimento e Alto Tradimento, così come tutti i tipi di illegalità considerati come tali dalle leggi di entrambi i regni.
Capitolo II: Della fiducia
Art. 1.- Quando un cittadino accusato di un reato tra quelli menzionati dai Regni firmatari, si trova fuori dalla giurisdizione del territorio nel quale viene accusato, i Regni firmatari si impegnano ad aprire un giudizio secondo le leggi del territorio dove è stato commesso il reato.
Capitolo III: Degli ordini e della detenzione
Art. 1.- Entrambe le Autorità dovranno comunicare con la massima precisione e dettagliatamente i reati commessi dall'accusato al quale si dovrà aprire un processo giudiziario. Questo dovrà essere comunicato ufficialmente per via privata alle autorità giudiziarie del Regno dove sarà aperto il processo, con copia al Governatore.
Art. 2.- In questo comunicato che potrà essere inviato dal Pubblico Ministero, Giudice, Governatore o Ambasciatore del Regno in cui si accusa, dovrà essere allegato il possibile atto di accusa, prove e tutto ciò necessario secondo le leggi del Regno di accusa per aprire il processo giudiziario.
Art. 3.- Una volta ricevuto l'avviso, i fatti saranno considerati secondo le affermazioni e in autentica verità e il processo giudiziario sarà aperto immediatamente, allegando le prove necessarie per l'accusa in difesa della parte che ha iniziato il processo.
Capitolo IV: Dei processi - Citazione :
Art. 1.- Una volta iniziato il processo giudiziario di un cittadino perseguito o catturato, da uno dei firmatari del presente trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie, entrambi i pubblici ministeri collaboreranno per la firma dell'atto di accusa, allegando nel processo tutte le prove che sono necessarie, nelle quali sarà dimostrata la veridicità di esse.
Colleghi, con la corretta traduzione questo articolo non presenta più probelmi, mi confermate?
Art. 2.- Le autorità di una parte di quelle firmanti, chiederanno agli ambasciatori di entrambi i Regni di intervenire nel processo come parte della requisitoria, inoltrando più prove se queste sono in loro possesso e lo sviluppo dei fatti, dando la loro verità sul processo giudiziario aperto.
Art. 3.- La Sentenza dovrà soddisfare entrambi i Giudici dei Regni firmatari di questo trattato, dandosi un consenso reciproco, ma essendo sempre in conformità con le leggi del Regno dove è stato commesso il reato.
Art. 4.- Tutti i cittadini saranno giudicati secondo le leggi del territorio dove è stato presuntamente commesso il reato del quale si viene accusati.
- Citazione :
Art. 5.- La voce di entrambi i Giudici deve essere unanime prima della sentenza. Qualora Vi fosse parziale disaccordo la decisione spetta al giudice in carica nel territorio in cui si trovi l'accusato.
ne richiediamo la modifica perchè: occorre che ci sia un meccanismo che eviti lo stallo
- Citazione :
- Art. 6.- Una volta cominciato un processo giudiziario, questo non potrà essere annullato senza l'accordo esplicito tra le autorità giudiziarie dei Regni firmatari di questo contratto, chiamando come parte della difesa l'ambasciatore del territorio o chi detiene il suo ufficio in sua assenza all'avvio del processo, dando consenso alla sentenza di annullamento, dichiarando la parte in questione innocente per i motivi per i quali era stato aperto il processo davanti al Tribunale.
Colleghi, con la corretta traduzione questo articolo non presenta più probelmi, mi confermate?
Capitolo V: Dei diplomatici
Art. 1.- In caso di delitti criminali commessi dai membri di entrambi i Consigli, così come gli ambasciatori di entrambi i Regni firmatari, potrà essere aperto ugualmente un processo giudiziario.
Art. 2.- In caso di morte di uno degli accusati, la situazione dovrà essere valutata dai Giudici di entrambe le parti, per poter determinare in quali circostanze è avvenuta la morte e determinare se c'è stata intenzionalità.
Capitolo VI: Del termine di prescrizione
Art. 1.- Si definisce come il periodo massimo di tempo che può passare da quando si è commesso il delitto fino a quando questo potrà essere denunciato.
Art. 2.-Il termine di prescrizione sarà stipulato in funzione delle leggi attuate nei Regni firmatari di questo Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie.
- Citazione :
Tutte le denunce realizzate prima della firma del presente trattato che sono coerenti con le scadenze di prescrizione del Regno di Valencia e del Regno delle Due Sicilie, e che per ragioni di fuga dei criminali, non si sono potute essere sottoposte a procedimenti legali, potranno essere aperte in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolo IV del suddetto Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie
ne richiediamo l'eliminazione perchè: non riteniamo applicabile la retroattività
Capitolo VII: Della validità
- Citazione :
- Art. 1.- Il presente trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie, entrerà in vigore all'accordo e alla firma delle parti firmatarie, fino alla modifica o alla deroga da comune accordo e desiderio.
richiediamo l'eliminazione del testo evideziato in rosso perchè: è una inutile specificazione in base alla modifica che proponiamo per l'intero capitolo VII, il comune accordo tra le parti sulla modifica del presente trattato viene affermato nell'articolo 2 (che poi sarebbe l'ex articolo 3 in base alle modifiche da noi proposte)
- Citazione :
Art. 2.- In caso di violazione di qualcuno dei Capitoli o Trattati qui menzionati da parte di qualcuna delle parti firmataria, la parte danneggiata denuncerà e proverà il fallimento del Trattato, in seguito la parte che non ha rispettato il trattato dovrà risarcire i danni alla parte danneggiata.
richiediamo l'eliminazione dell'intero articolo perchè: non esiste un risarcimento pecuniario in giustizia se non quello previsto dalle pene accessorie. Mi sembra veramente particolare e poco plausibile parlare di "risarcimenti" all'interno di un accordo che di pecuniario nulla ha. - Citazione :
Art. 3. Art. 2.- Questo Trattato potrà essere modificato se le istituzioni di qualcuna delle parti firmatarie, lo ritiene opportuno, in una riunione formale e in comune accordo.[/color]
modificare il numero dell'articolo perchè con l'eliminazione dell'articolo precedente questo diventerebbe appunto art. 2
- Citazione :
Art. 3.- Lo scioglimento di tale trattato potrà avvenire unilateralmente previo utilizzo di un tempo congruo di conoscenza, di almeno 15 giorni, nei confronti della controparte.
proponiamo l'inserimento di questo articolo
Ultima modifica di Fosco della Bruna il 06/10/13, 06:43 pm - modificato 4 volte. (Motivazione : inserite tutte le revisioni discusse in Concilio) |
| | | lionel187
Numero di messaggi : 109 Località : Sessa Aurunca Data d'iscrizione : 20.09.13
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 23/09/13, 01:37 am | |
| Perfetto Eccellenza, tutto molto bene anche la parte riguardante :
Art. 3.- Questo Trattato potrà essere modificato se le istituzioni di qualcuna delle parti firmatarie, lo ritiene opportuno, in una riunione formale e in comune accordo.
la riunione credo sia cosa buona e giusta se parliamo di modifica e non di recessione dall'accordo. |
| | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 23/09/13, 10:13 am | |
| Ho chiesto approfondimenti nostro all'Ambasciatore a Valencia (è il Re consorte) - Citazione :
- Vostra Altezza avremmo bisogno di capire meglio questo articolo perchè la nostra l'interpretazione potrebbe essere non corretta dato che non siamo sicuri di averne compreso il senso letterale
- Citazione :
Capitolo VI: Del termine di prescrizione
Art. 3.- Tutte le denunce realizzate davanti la firma del presente trattato che sono in concordanza con i termini di prescrizione del Regno di Valencia o del Regno delle Due Sicilie, e che per ragioni di perdita, non si sono potute sottomettere a un processo giudiziario, potranno essere aperte d'accordo a quelle stipulate nel Capitolo IV di questo trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie.
Quindi se possibile dovreste chiedere conferma\spiegazione di quanto segue:
Tutte le denunce realizzate davanti la firma del presente trattato
si intende dire tutte le denunce presentate dopo l'entrata in vigore del trattato?
e che per ragioni di perdita
ossia? cosa si intende dire?
potranno essere aperte d'accordo a quelle stipulate nel Capitolo IV di questo trattato
si intende dire che se anche il reato è caduto in prescrizione se siamo d'accordo entrambe i Regni si può presentare lo stesso denuncia e aprire il processo? |
| | | Ciara
Numero di messaggi : 427 Data d'iscrizione : 16.10.11
| | | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 24/09/13, 12:31 am | |
| Sua Altezza ha svelato l'arcano, ecco la corretta traduzione - Danilo196 ha scritto:
- Per quanto riguarda la prima questione mi sarò confuso io.
Ecco la traduzione aggiornata.
Art. 3
Tutte le denunce realizzate prima della firma del presente trattato che sono coerenti con le scadenze di prescrizione del Regno di Valencia e del Regno delle Due Sicilie, e che per ragioni di perdita/termine, non si sono potute essere sottoposte a procedimenti legali, potranno essere aperte in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolo IV del suddetto Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie
Ho corretto l'articolo però resta l'incognita ragioni di perdita, ho aggiunto termine come opzione, ma chiederò delucidazioni. aggiungo l'articolo corretto al testo orginale pubblicato dal Ministro degli Esteri. Direi che in questi termini è ragionevole come articolo, ma lascio la decisione agli esperti. |
| | | lionel187
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| | | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 24/09/13, 09:47 am | |
| - Citazione :
- Art. 6.- Una volta cominciato un processo giudiziario, questo non potrà essere annullato senza l'accordo esplicito tra le autorità giudiziarie dei Regni firmatari di questo contratto, chiamando come parte della difesa l'ambasciatore del territorio o chi detiene il suo ufficio in sua assenza all'avvio del processo, dando consenso alla sentenza di annullamento, dichiarando la parte in questione innocente per i motivi per i quali era stato aperto il processo davanti al Tribunale.
A mente fresca mi sono più chiari i motivi che mi facevano suonare strano questo articolo, in un procedimento giudiziario se il denunciante si rende conto della non sussistenza del reato e intende chiedere il proscioglimento dell'imputato oppure se sopraggiungono fatti nuovi nel procedimento in corso che rendono palese l'innocenza dell'imputato queste vengono presentate alla difesa e poi la difesa le sottopone al giudice. In ogni caso i canali da utilizzare sono gia predefiniti dai normali rapporti tra le parti in causa e questo articolo sembra essere una forzatura che obbliga a passare solo e sempre tramite le cancellerie, in molti casi sarà così ma potrebbero anche esserci casi in cui le magistature potrebbero dialogare tra lo senza necessariamente la mediazione della cancelleria |
| | | lionel187
Numero di messaggi : 109 Località : Sessa Aurunca Data d'iscrizione : 20.09.13
| | | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| | | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 02/10/13, 12:57 am | |
| Vostra Maestà dobbiamo chiarire tutti i punti che non sono chiari. Ministro scusatemi mi era sfuggita la vostra domanda, diciamo che, se ho interpretato bene l'articolo non trovo utile dover specificare chi deve deve dare quelle comunicazioni, domani a mente fresca ci torno su. Intanto L'Ambasciatore ci ha fatto pervenire ulteriori chiarimenti dai valenciani - Danilo196 ha scritto:
- Per quanto riguarda il termine "fuga" nell'Art. 3 (n.d.r. capitolo VI) sopracitato, mi è stato spiegato che fuga è sottointeso come fuga dei malviventi. Quindi l'articolo consente di giudicare crimini non ancora giudicati per fuga dei criminali, che sono accaduti prima della firma di questo trattato.
Art. 3 (n.d.r. capitolo VI)
Tutte le denunce realizzate prima della firma del presente trattato che sono coerenti con le scadenze di prescrizione del Regno di Valencia e del Regno delle Due Sicilie, e che per ragioni di fuga dei criminali, non si sono potute essere sottoposte a procedimenti legali, potranno essere aperte in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolo IV del suddetto Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie
Per il capitolo IV, mi informo. - Danilo196 ha scritto:
- Per quanto riguarda l'Art.1 del Capitolo IV mi hanno fatto capire meglio, dovrebbe essere così :
Art. 1.- Una volta iniziato il processo giudiziario di un cittadino perseguito o catturato, da uno dei firmatari del presente trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie, entrambi i pubblici ministeri collaboreranno per la firma dell'atto di accusa, allegando nel processo tutte le prove che sono necessarie, nelle quali sarà dimostrata la veridicità di esse. |
| | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 02/10/13, 10:15 am | |
| Le mie considerazioni su questi articoli, ditemi la vostra opinione, se va bene aggiorno la copia di revisione - Citazione :
-
- Citazione :
- Capitolo IV - Art. 6.- Una volta cominciato un processo giudiziario, questo non potrà essere annullato senza l'accordo esplicito tra le autorità giudiziarie dei Regni firmatari di questo contratto, chiamando come parte della difesa l'ambasciatore del territorio o chi detiene il suo ufficio in sua assenza all'avvio del processo, dando consenso alla sentenza di annullamento, dichiarando la parte in questione innocente per i motivi per i quali era stato aperto il processo davanti al Tribunale.
La forma mi aveva un po spiazzato ma va bene, i documenti si fanno pervenire tramite le cancellerie anche perchè non credo sia facile trovare giudici che parlano spagnolo e italiano quindi sempre gli Ambasciatori dovrebbero essere coinvolti.
- Citazione :
-
- Citazione :
- Capitolo IV - Art. 1.- Una volta iniziato il processo giudiziario di un cittadino perseguito o catturato, da uno dei firmatari del presente trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie, entrambi i pubblici ministeri collaboreranno per la firma dell'atto di accusa, allegando nel processo tutte le prove che sono necessarie, nelle quali sarà dimostrata la veridicità di esse.
anche questo con le parole giuste è chiaro e per me va bene.
- Citazione :
-
- Citazione :
- Capitolo VI - Art. 3
Tutte le denunce realizzate prima della firma del presente trattato che sono coerenti con le scadenze di prescrizione del Regno di Valencia e del Regno delle Due Sicilie, e che per ragioni di fuga dei criminali, non si sono potute essere sottoposte a procedimenti legali, potranno essere aperte in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolo IV del suddetto Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie
per me va bene |
| | | Ciara
Numero di messaggi : 427 Data d'iscrizione : 16.10.11
| | | | lionel187
Numero di messaggi : 109 Località : Sessa Aurunca Data d'iscrizione : 20.09.13
| | | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| | | | lionel187
Numero di messaggi : 109 Località : Sessa Aurunca Data d'iscrizione : 20.09.13
| | | | dombel
Numero di messaggi : 608 Data d'iscrizione : 14.03.11
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 02/10/13, 08:39 pm | |
| Ministro Lionel più che di retroattività, il trattato sembra far riferimento alla prescrizione dei termini del reato che secondo il nostro codice si estinguono:
decorsi 30 giorni dalla commissione del fatto,se il reato è lieve; decorsi 60 giorni dalla commissione del fatto,se il reato è moderato o grave. I reati capitali non sono soggetti a prescrizione. L'entrata in ritiro del personaggio sospende il decorso della prescrizione. L'inizio del processo impedisce il maturare della prescrizione, pertanto il reato non si estingue se la sentenza è pronunciata oltre i termini di cui sopra, purché il processo sia iniziato prima.
Cancelliere è bene che Vi informiate sui loro termini di prescrizione onde evitare incoerenze future. |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| | | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 03/10/13, 11:10 am | |
| Ministro Dombel, Sua Eccellenza Lionel si riferiva alla retroattività citata in questo articolo - Citazione :
- Capitolo VI - Art. 3
Tutte le denunce realizzate prima della firma del presente trattato che sono coerenti con le scadenze di prescrizione del Regno di Valencia e del Regno delle Due Sicilie, e che per ragioni di fuga dei criminali, non si sono potute essere sottoposte a procedimenti legali, potranno essere aperte in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolo IV del suddetto Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno di Valencia e il Regno delle Due Sicilie non mi sento di esprimere un parere in merito in quanto non sono ferrato in materia. Come da voi saggiamente suggerito ho chiedo all'Ambasciatore il favore di farci pervenire notizie su come hanno normata a prescrizione. |
| | | dombel
Numero di messaggi : 608 Data d'iscrizione : 14.03.11
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 04/10/13, 04:57 pm | |
| Vi ringrazio per la delucidazione Cancelliere. A tal proposito,la retroattività ,qui richiesta nei termini di prescrizione,si potrebbe anche accettare poichè non viola il principio generale di ragionevolezza.Si avvicinò al Cancelliere e rispettosamente sussurrò: vi dispiace chiamarmi solo Dom |
| | | lionel187
Numero di messaggi : 109 Località : Sessa Aurunca Data d'iscrizione : 20.09.13
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 04/10/13, 05:06 pm | |
| Io resto contrario alla retroattività.
E' come se avessi fatto un atto di brigantaggio in Valencia, approdo nel Regno delle due Sicilie che al momento della mia partenza non aveva nessun trattato con il suddetto, e mi ritrovo indagato per cose che con il Regno non hanno nulla a che vedere. E' il mio parere, poi vedete voi. |
| | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Trattato di cooperazione giudiziaria con il Regno di Valencia 04/10/13, 06:00 pm | |
| Il nostro prezioso Ambasciatore a Valencia ci ha fatto pervenire la risposta circa la nomazione dela prescrizione nel loro ordinamento. Considerando che loro l'hanno abolita mi sento anche io poco disponibile ad accettarla - Danilo196 ha scritto:
- Mi hanno risposto che a Valencia hanno eliminato la prescrizione dei delitti, infatti la loro legge attuale dice che non c'è prescrizione e non c'è alcun limite massimo nel presentate le denunce.
Ecco qualche legge
I precedenti per i delitti di frode e speculazione e crimini contro l'onore avranno una durata di 4 mesi, e possono essere ridotti a 2 se il cittadino giudicato, che ha dimostrato il suo pentimento e fedeltà al Regno, chiede agli organi prefettizi e al Governatore che i suoi precedenti vengano cancellati. La prefettura o il Governatore potranno accettare o rifiutare la proposta, in base ai criteri sopracitati.
I precedenti per delitti contro il patrimonio, delitti di sangue o delitti contro il Regno hanno una durata indefinita. Tuttavia, dopo un periodo di 6 mesi, il cittadino che ha dimostrato il proprio pentimento e fedeltà al Regno può chiedere al Governatore (con il permesso del Re) in cambio di un contributo monetario verso le casse del Regno di Valencia, il totale annullamento dei propri precedenti. Il Governatore o il Re potranno accettare o rifiutare la proposta, basandosi sui criteri sopracitati. |
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