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 concordato con l'ordine templare.

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Arimanno

Arimanno

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Numero di messaggi : 379
Data d'iscrizione : 15.03.09

concordato con l'ordine templare. Empty
MessaggioTitolo: concordato con l'ordine templare. concordato con l'ordine templare. Empty29/04/09, 03:02 pm

Arimanno ha scritto:
Citazione :
CONCORDATO FRA LA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO E L’ORDINE DEI CAVALIERI DEL TEMPIO ANCHE DETTO ORDINE TEMPLARE.

tramite questo trattato e nel nome della Santissima Chiesa Aristotelica la Provincia di Terra di Lavoro, nella persona di S.G. il Principe pro tempore Kiweg I il Silente, riconosce ufficialmente l’Ordine Militare Religioso dei Cavalieri del Tempio Aristotelico comunemente detto Ordine Templare, che qui viene rappresentato dal Principe Sovrano Maestro dell'Ordine Panphilo v. Klausen Hohenstaufen di Svevia.
Il riconoscimento del sopraddetto Ordine avviene nei termini e nei modi stabiliti da questo concordato

Art. I – Del riconoscimento
La Provincia di Terra di lavoro, nella persona di S.G. il Principe protempore Kiweg riconosce l’Ordine Militare Religioso del Tempio Aristotelico anche detto Ordine Templare come soggetto di diritto internazionale, servitore e protettore della Chiesa Aristotelica, dei suoi principi, dei suoi atti e dei suoi valori.

Art. II – Del porto d’armi
L’Ordine Templare è autorizzato a portare le armi sul territorio della Provincia di Terra di Lavoro. Il loro utilizzo è tuttavia sottomesso alla legge, ai precetti dell’Ordine ed è finalizzato al servizo della Giustizia Divina.

Art. III – Del diritto di passaggio
La Provincia della Terra del Lavoro accorda il diritto di libera circolazione ai membri dell’Ordine Templare che operano per il bene dell'umanità, della Chiesa Aristotelica, a nome e gloria di Dio. In caso di operazioni militari l’Ordine avviserà il Principe pro tempore prima del passaggio delle sue truppe sul suo territorio.
La Provincia di Terra di Lavoro autorizza l'entrata di altri Ordini Religiosi sotto la responsabilità dell'Ordine Templare per condurre missioni definite di comune accordo con la Provincia di Terra di Lavoro.

Art. IV – Della protezione
Così come la Provincia di Terra di Lavoro riconosce l’Ordine Militare Religioso Templare, la sua Regola ed i suoi Principi, l’Ordine dovrà proteggere la Provincia di Terra di Lavoro da attacchi proditorii e farà il possibile per avviare negoziati di pacificazione qualora la Provincia di Terra di Lavoro fosse attaccata.
In caso di conflitto i membri dell’Ordine Templare dovranno proteggere i poveri e gli indifesi del ducato. Per meglio garantire questa protezione all’Ordine sarà fatto dono di un feudo nobile non ancora attribuito (feudo di Caggiano).

Art. V – Del mantenimento della pace
L' Ordine suddetto potrà prestare il suo aiuto sotto qualsiasi forma alla Provincia di Terra di Lavoro in caso si verificassero eventi criminosi o gravemente pregiudizievoli all'ordine pubblico. Il rappresentante dell' Ordine Templare dovrà, a tal scopo, prendere contatto con il responsabile incaricato dal Signore pro tempore della Provincia di Terra di Lavoro .

Art. VI- Delle transazioni pecuniarie
Ogni transazione pecuniaria o di derrate tra membri dell' Ordine Templare è autorizzata. Tuttavia l'Ordine provvederà a darne notizia al Ministro del Commercio o al Sindaco della città dove ha luogo la transazione. Essa è considerata come transazione privata. Nessun reclamo potrà essere presentato presso gli organi di giustizia della Provincia di Terra di Lavoro qualora una parte terza interferisse con detti scambi. Spetta all' Ordine Templare garantire la sicurezza di queste transazioni.

Art. VII – De l’isonomia
I membri dell’ordine sono tenuti a rispettare tutte le leggi della Provincia di Terra di Lavoro fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.

Art. VIII – Del dialogo
E’ garantito un canale di comunicazione privilegiato fra l’Ordine Templare e la Provincia della Terra del Lavoro al fine di meglio realizzare i disegni della Divina Provvidenza e assicurare la stabilità della Provincia di Terra di Lavoro per il bene dell'Umanità.

Art. IX – membri residenti
In caso di conflitto in terra della Provincia della Terra del Lavoro, qualsiasi membro dell' Ordine Templare avente ivi residenza principale, dovrà aiutare la popolazione della suddetta Provincia. Ove possibile sarà creato un reggimento o un esercito a protezione dei Municipi e della popolazione , oppure, in caso di impossibilità a formare un reggimento o un esercito, i membri interessati verrano incorporati momentaneamente nella guardia nazionale (polizia e difesa).

Art. X – dei delitti e delle pene
Le sentenze emesse contro membri dell'Ordine Templare, dagli organi di giustizia interna dello stesso, saranno riconosciute valide e rese esecutive dai tribunali della Provincia di Terra di Lavoro.


concordato con l'ordine templare. Tlverdesf5

Kiweg I D'Angiò "Il Silente" Signore della Provincia di Terra di Lavoro
Arimanno De’ Medici, Gran Ciambellano e Portavoce Ufficiale della Provincia di Terra di Lavoro



concordato con l'ordine templare. Jtoa51gi0jmi09faozwr

Panphilo v. Klausen Hohenstaufen di Svevia, Principe Sovrano Maestro dell'Ordine Militare Religioso del Tempio Aristotelico
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