Palazzo Reale di Napoli
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 Comunicazioni regie

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Boianto

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Località : Pontecorvo
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MessaggioTitolo: Comunicazioni regie Comunicazioni regie Empty29/01/12, 10:13 am

Citazione :
[rp]Trattato di alleanza tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Siena

Nella loro grande saggezza, Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Conte della Maiella nonchè Re del Regno delle Due Sicilie ed Stefano d'Oria detto EvermaxIII, Signore di Siena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di alleanza che vincola i popoli del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Siena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I –della non aggressione
1. Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare né alcuna aggressione gli uni verso gli altri.
2. Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente l’inviolabilità dei loro confini esistenti e si impegnano a considerare i rispettivi eserciti come amici.

Articolo II – della mutua difesa
1. Se una Parte Contraente è attaccata o invasa, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altra Parte Contraente deve portare aiuto alla prima. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari in seguito a specifica richiesta della Parte aggredita, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra Parte Contraente.
2. Qualora una Parte Contraente sia attaccata da una Provincia o da un Regno terzo, l'altra Parte Contraente si impegna a dichiarare guerra alla Provincia o al Regno aggressore entro giorni tre dalla data dell'attacco.

Articolo III- dell’intervento in terre italiche
Le Parti Contraenti si impegnano a consultare l’altra Parte prima di muovere guerra ad una qualsiasi altra provincia italica terza, massima chiarezza e soventi contatti potranno garantire dinamismo ed eccellente lavoro comune.

Articolo IV – degli impegni in caso di conflitto della controparte
1. Le Parti Contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.
2. Le Parti Contraenti si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio ad eserciti o a gruppi armati privati di Province o Regni che sono in conflitto con la controparte.
3. Le Parti Contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.

Articolo V – della firma di trattati con terzi
1. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.
2. Le parti contraenti si impegnano a consultare l’altra parte prima di tutte le ratifiche di un trattato che comporti obblighi di natura militare con un’altra provincia italica.
3. Le parti contraenti si impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati all’altra parte.

Articolo VI – della libera circolazione
1. Le Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi.
2. Una Parte Contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o contraria alla richiesta.

Articolo VII – della cooperazione economica
1. Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso l'altra.
2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile.

Articolo VIII - della cultura
Le Parti Contraenti favoriscono gli scambi culturali tra di esse. Sostengono ogni iniziativa e progetto in tal senso, anche a livello municipale.

Articolo IX – del mancato rispetto del trattato
Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un’adeguata compensazione della parte danneggiata.

Articolo X – disposizioni finali
1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
3. In tempo di pace, la Parte Contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altra Parte Contraente. Quest' ultima dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le Parti Contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
4. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti si trovi in stato di guerra, il trattato non può essere annullato se non per reciproco consenso.

Fatto a Napoli il 13 Maggio 1457

A nome del Regno delle Due Sicilie
Sua Maestà Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984
Sua Eccellenza Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius Ciambellano Reale





A nome della Repubblica di Siena:
Stefano D’Oria “Evermaxiii” Conte di Sticciano, Principe delle Repubblica di Siena
Isabella Carroz “Myah” Gran Ciambellano della Repubblica di Siena
Sofia Sforza Ambasciatrice Senese nel Regno delle due Sicilie



[/rp]

Citazione :
[rp]CONCORDATO TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E L’ORDINE DI SPERONE DEI CAVALIERI DEI LEONI D'ORO


L'ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro nato nel Ducato di Milano, con questo Concordato, intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con il Regno delle Due Sicilie, ove ha intenzione di svilupparsi.

Articolo I

Il Regno delle Due Sicilie, anche tenendo conto dell’approvazione del Collegio di Araldica, riconosce l'ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro come alleato del Regno delle Fue Sicilie nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di contrasto al brigantaggio e nella difesa del proprio territorio.

Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, i Cavalieri dell’Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno del Regno delle Due Sicilie. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti.
Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi.

Articolo II

L’Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro e tutti suoi membri, si impegnano a rispettare le leggi del Regno. Anzi mettono a disposizione le proprie energie per partecipare attivamente allo sviluppo dei mercati.
L’ordine si mette a disposizione del Regno per fare scambi o altre operazioni, come loro abituali funzioni per aiutare la giustizia e la pace tra Principati e Contee.
Essi saranno pagati per tali atti nella proporzione e modalità decisa con il Regno.

Articolo III

Il Regno delle Due Sicilie e l’Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro, concordano che il ricorso alle armi deve essere considerata l’estrema via di risoluzione di controversie. Per questo l’Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro si impegna a svolgere funzione pacificatrice tra le parti in conflitto.
Tuttavia di fronte a coloro che conoscono solo la legge del più forte, è necessario rispondere con la forza.
Per questo, i Cavalieri dell'Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro si impegnano a proteggere i più deboli e bisognosi e se necessario, rischiare la propria vita per l’altrui salvezza e libertà.
I Cavalieri dell’Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro sono fin ora autorizzati a costituire truppe a difesa delle città del Regno e a scortare viaggiatori e mercanti.
L'Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro è, altre sì, autorizzato a costituire gruppi armati e reggimenti, composti da membri dell’Ordine o rinforzati da volontari per svolgere le proprie missioni.
Inoltre l'Ordine può costituire eserciti con le stesse modalità, previa autorizzazione esplicita del Capitano o del Principe della provincia del Regno in cui l'esercito verrà creato.
L'Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro si impegna solennemente a concordare con il Capitano ed il Prefetto della Provincia del Regno in cui si trovano i componenti, lo spostamento di truppe dell’Ordine impegnate in azioni di protezione del territorio.
In caso di dichiarazione di guerra o di entrata in vigore della Legge Marziale, l’Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro si impegna a sostenere l’Esercito e la Prefettura nell' adozione di misure difensive anche se questo dovesse comportare sconfinamento in territorio di altri Principati o Contee.
L’Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro, si impegna a svolgere azioni offensive di supporto a quelle dell’Esercito se esse sono compiute contro Principati, Contee, organizzazioni e gruppi dichiarati Ostili dall’Ordine.
Le operazioni difensive ed offensive indicate in precedenza, verranno svolte con il riconoscimento di una retribuzione minima stabilita con il Regno.
Allo scopo di meglio raccordare le attività di difesa del territorio del Regno da briganti e invasori, il Regno delle Due Sicilie ospiterà i Cavalieri dell’Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni d'Oro nel Palazzo Reale di Napoli ove essi potranno avere una loro rappresentanza.

Articolo IV

Il Re delle Due Sicilie, Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Conte della Maiella, si impegna a rispettare il presente Trattato.
Il Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri dei Leoni d’Oro del Regno delle Due Sicilie, Dama Anna Stella di Borbone, detta Anna1973, si impegna a rispettare questo Trattato.

Questo Trattato non può essere modificato senza il consenso di entrambe le autorità competenti.


Firmato a Napoli il 27 Maggio dell'anno 1457


[i]A nome del Regno delle Due Sicilie:

Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Conte della Maiella, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius, Ciambellano Reale del Regno delle Due Sicilie



A Nomedell'Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni D'Oro:

Anna Stella di Borbone detta Anna1973, Gran Maestro dell’Ordine di Sperone dei Cavalieri dei Leoni D’Oro

[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e della Serenissima Repubblica di Venezia

Articolo 1
I. Il Regno delle Due Sicilie riconosce la Serenissima Repubblica di Venezia come Repubblica indipendente e sovrana.
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce il Regno delle Due Sicilie come Regno indipendente e sovrano.

II.L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nella Serenissima Repubblica di Venezia è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciata della Serenissima Repubblica di Venezia nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano della Serenissima Repubblica di Venezia.

Articolo 2
I.Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, i Principi, dal Ciambellano Reale e dall'Ambasciatore, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Serenissima Repubblica di Venezia.
Il Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore e dai Consiglieri di Legazione dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.

II. Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
La Serenissima Repubblica di Venezia può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, il Principe e il Ciambellano Reale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Serenissima Repubblica di Venezia.

III. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

IV.Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.

Articolo 3
Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia.
La Serenissima Repubblica di Venezia autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

Articolo 4
I.Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Serenissima Repubblica di Venezia si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
II.La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.

Articolo 5
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Fatto a Napoli il 5 Maggio 1457

Per il Regno delle Due Sicilie
Sua Altezza Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984
Gran Ciambellano Reale Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius




Per la Serenissima Repubblica di Venezia
Il Doge della Serenissima Repubblica di Venezia, Cangrande III della Scala, Barone di Ripafratta



Il Gran Ciambellano, Sir Julian "Miglia" Lancaster detto "Il Sarcastico, Barone di Soave

L'Ambasciatrice Benedetta Morgana Foscari Colleoni
[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Repubblica di Venezia

Nella loro grande saggezza, Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie, e Cangrande III Della Scala, Doge della Serenissima Repubblica di Venezia, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del Regno delle Due Sicilie e della Serenissima Repubblica di Venezia, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.


Articolo I
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti,
che si trovi in terra straniera oppure, per sfuggire alla giustizia, si sia recato nel territorio dell’altro contraente, dovrà, su richiesta, essere ricercato e preso, dopodiché, con decisione presa di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio delle quali l'individuo sia stato arrestato.

Articolo II
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici
ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l’infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III
1.Il pubblico ministero del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
2. Il giudice ricevente deve avere i dettagli del processo.
3. Il giudice ricevente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.

Articolo IV
I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Pubblici Ministeri, Rappresentanti Diplomatici) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti.

Articolo V
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme dà diritto ad un’adeguata compensazione della parte danneggiata.

Articolo VI
1.Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
3.Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Firmato il 5 Maggio 1457 a Napoli

A nome del Regno delle Due Sicilie:

Sua Maestà Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984
Ciambellano Reale Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius




A nome della Serenissima Repubblica di Venezia:
Il Doge della Serenissima Repubblica di Venezia, Cangrande III della Scala, Barone di Ripafratta



Il Gran Ciambellano, Sir Julian "Miglia" Lancaster detto "Il Sarcastico", Barone di Soave.

L'Ambasciatrice Benedetta Morgana Foscari Colleoni[/rp]

Citazione :
[rp]TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI FRA IL DUCATO DI MILANO ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE


Articolo primo

L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle due Sicilie è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Provincia del Regno delle due Sicilie a Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle due Sicilie.
Sono pertanto da considerarsi sedi extraterritorium.

Articolo secondo

2.1
L'ambasciatore di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle due Sicilie.
L'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

2.2
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Milano nel Regno delle due Sicilie, il Principe del Ducato di Milano può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie a Milano, il Principe del Regno delle due Sicilie può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

Articolo terzo

In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dall'ambasciata del Regno delle due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Principe del Regno delle due Sicilie può esigere la partenza dall'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle due Sicilie.

Articolo quarto

Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie.
Il Regno delle due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Milano.

Articolo quinto

Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore del Regno delle due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Il Regno delle due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Articolo sesto

Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Napoli il 20 Maggio 1457

Per il Regno delle Due Sicilie:
Don Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi, detto Grevius, Ciambellano Reale
Erminia Roby de Jourdonnais Sforza, Ambasciatrice siciliana presso il Ducato di Milano




Per il Ducato di Milano
Dama_Propezia, Duchessa del Ducato di Milano


Maril7 Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Radulfus, Ambasciatore del Ducato di Milano. [/rp]

Citazione :
[rp]Comunicazione dal parlamento del Regno

Si comunica che a partire da oggi, 5 Giugno 1457, sua Eccellenza Witos Kyle Spadalfieri è il nuovo ciambellano Reale e reggente del Regno delle Due Sicilie.

Si ringrazia sua Eccellenza Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius per il lavoro svolto sin ora svolto in campo diplomatico per la crescita e l'affermazione internazionale del nostro Regno.

Sua Eccellenza Grevius sarà ciambellano anziano e aiuterà il nuovo ciambellano Reale nello svolgimento dei suoi compiti.

In fede
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey
Cancelliere del Regno delle Due Sicilie
[img]https://2img.net/h/oi39.tinypic.com/34jeqro.jpg[/img]
[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Siena


Articolo 1
a) L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nella Repubblica di Siena è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciata della Republica di Siena nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena


Articolo 2
a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, i Principi, dal Ciambellano Reale e dall'Ambasciatore, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Republica di Siena
Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, composto dal Principe, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.

b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
La Repubblica di Siena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Principi e il Ciambellano Reale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Siena.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo 3
a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena.
La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.


Articolo 4
a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Repubblica di Siena si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.


Articolo 5
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.



Firmato a Napoli il 05/06/1457


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Witos Kyle Spadalfieri, Ciambellano Reale
Ginevra "Ayril" Aleramica del Monferrato, ambasciatrice del Regno delle Due Sicilie presso la Repubblica di Siena



In rappresentanza della Repubblica di Siena:

Stefano D'Oria detto Evermaxiii, Principe di Siena
Isabella II Carroz, detta Myah, GranCiambellano di Siena
Sofia Sforza,detta Sophy, ambasciatrice della Repubblica di Siena presso il Regno delle Due Sicilie
[/rp]

Citazione :
[rp]TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E IL DUCATO DI MILANO

Nella loro grande saggezza, Dama_Propezia, Duchessa del Ducato di Milano e Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del ducato di Milano e del Regno delle Due Sicilie

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Le trasmetterà al suo omologo per un parere. quest'ultimo rimarrà sovrano della sua sentenza, e motiverà questa con l'aiuto della legge e delle abitudini del richiedente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione:
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VIII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo IX - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo X - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una francese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.

Firmato all'Ambasciata del Ducato di Milano a Napoli il 30 Maggio 1457

Per il Regno delle Due Sicilie:
Don Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi, detto Grevius, Ciambellano Reale
Erminia Roby de Jourdonnais Sforza, Ambasciatrice siciliana presso il Ducato di Milano




In nome del Ducato di Milano,

Dama_Propezia, Duchessa del Ducato di Milano


Maril7 Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Radulfus, Ambasciatore del Ducato di Milano.
[/rp]

Citazione :
[rp]In seguito al seguente comunicato riguardante la chiusura delle frontiere del Ducato di Modena.
Il Ciambellano Reale nonchè Reggente pro tempore del Regno delle Due Sicilie Witos Kyle Spadalfieri per voce del Parlamento comune del Regno delle Due Sicilie al fine di preservare l'inculumità dei propri concittadini,

SCONSIGLIA

A tutti i cittadini presenti nelle Regie Province di mettersi in viaggio verso i territori appartenenti al Ducato di Modena.


Il Parlamento del Regno delle due Sicilie.
[img]https://2img.net/h/oi39.tinypic.com/34jeqro.jpg[/img]





Misery ha scritto:


La Duchessa di Modena unitamente ai consiglieri con questo comunicato ribadisce:

La chiusura delle frontiere Modenesi sia in entrata che in uscita. Tutti gli stranieri presenti attualmente sul territorio Modenese sono pregati di uscire dai confini modenesi entro e non oltre cinque giorni dall’emissione di tale comunicato.
Nonostante sconsigliamo caldamente l’ingresso in un Ducato in guerra, chiunque voglia accedere al nostro Ducato dovrà fare richiesta tramite missive al Prefetto ed aspettare l’esito della risposta che non sarà sempre positivo.
Sconsigliando allo stesso modo lo spostamento, chiunque abbia intenzione di viaggiare all'interno del Ducato di Modena dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto tramite missiva privata ed aspettare l'esito della risposta che non sarà sempre positivo.
Tutti coloro, che entro il termine massimo saranno trovati ancora dentro i confini modenesi, saranno denunciati e processati oltre a rischiare lo scontro con gli eserciti Modenesi preparati alla guerra. Coloro che entro il tempo massimo non riusciranno a lasciare il territorio modenese, devono comunicarlo immediatamente al Prefetto.

Miriam Serena di Montefeltro
Duchessa di Modena



[/rp]

Citazione :
[rp]Si comunica alla cittadinanza,
che dopo le straordinarie votazioni tenutesi in seduta pubblica nella Sala dell'Elezione Reale sita in seno al Castello di Napoli,
il Ciambellano Reale, Witos Kyle Spadalfieri è orduque lieto di annunciare il II° Re del Regno delle Due Sicilie, Arimanno David Spadalfieri Conte di Castel Volturno.


Il Ciambellano Reale,
Witos Kyle Spadalfieri
[img]https://2img.net/h/oi39.tinypic.com/34jeqro.jpg[/img]







[/rp]

Citazione :
[rp]Si rende noto al popolo delle Due Sicilie che Sua Maestà il Re Arimanno David Spadalieri Conte di Castel Volturno,

RICONOSCE:

- Gli attuali Governatori delle Regie Province degli Abruzzi e Terra di Lavoro.
Il Re concede e riconosce loro come legittima l'amministrazione delle Province.
- La Lega di Soule Royale delle Due Sicilie come organizzazione sportiva ufficiale del Regno e come promotrice del Soule Royale nel territorio nazionale.

Si comunica altresì che sono iniziati i lavori per:

- Rinnovamento Carta Costituente;
- Unione statuto universitario;
- Creazione Carta del Regio Esercito;
- Diplomazia Estera.


Napoli, addì XXVIII° giorno del VI° mese A.D. 1457


Il Ciambellano Reale del Regno delle Due Sicilie,
Witos Kyle Spadalfieri

[img]https://2img.net/h/oi39.tinypic.com/34jeqro.jpg[/img]

[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e del Ducato di Modena


Articolo primo

a) L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Modena è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciata dell Ducato di Modena nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Modena.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, i Principi, dal Ciambellano Reale e dall'Ambasciatore, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Modena.
Il Corpo Diplomatico del Ducato di Modena, composto dal Principe, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.

b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Modena, esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
Il Ducato di Modena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Principi e il Ciambellano Reale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Modena.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Modena.
Il Ducato di Modena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.


Articolo quarto

a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Modena su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
Il Ducato di Modena si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.


Articolo quinto

Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.



Firmato nell'ambasciata del Ducato di Modena presso il Palazzo Reale di Napoli il 28 Giugno 1457


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Witos Kyle Spadalfieri, Ciambellano Reale
Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey, cancelliere del Regno delle Due Sicilie
Angelus87 Critos Cuor di Leone ambasciatore del Regno delle Due Sicilie presso il Ducato di Modena



In rappresentanza del Ducato di Modena:

Miriam Serena di Montefeltro, Contessa del Frignano, Duchessa di Modena
Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Contessa di Soliera, Gran Ciambellano di Modena

[/rp]

Citazione :
[rp]Riconoscimento del Regno delle Due Sicilie

Io Tancredi D'Altavilla, Barone di Arzeno, detto Kratos22 Doge di Genova riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie riconosco che:

- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Genova sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.

A questo riconoscimento seguirà un trattato sullo statuto degli ambasciatori e sulla cooperazione giudiziaria.


Firmato nell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie, presso il castello di Savone il 4 Luglio 1457


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Witos kyle Spadalfieri, Ciambellano Reale
Riccardoix ambasciatore del Regno delle Due Sicilie presso la Repubblica di Genova



In rappresentanza della Repubblica di Genova:

Tancredi D'Altavilla, Barone di Arzeno, detto Kratos22 Doge di Genova
Guglielmo VIII degli Aleramici del Monferrato, Conte di Rocca Barbena, detto Weissmatten, Gran Ciambellano della Repubblica di Genova
[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena

Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Re delle Due Sicilie e Miriam Serena di Montelfeltro detta Misery, Duchessa di Modena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del regno delle Due Sicilie e del Ducato di Modena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Le trasmetterà al suo omologo per un parere. quest'ultimo rimarrà sovrano della sua sentenza, e motiverà questa con l'aiuto della legge e delle abitudini del richiedente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione:
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VIII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo IX - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo X - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato nell'ambasciata di Modena presso il Palazzo Reale di Napoli il 29 Giugno 1457

In nome del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Don Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole, Ciambellano Reale
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, cancelliere del Regno delle Due Sicilie
Angelus87 Cuor di Leone, ambasciatore siciliano presso il Ducato di Modena





In nome del Ducato di Modena:

Miriam Serena di Montefeltro, detta Misery, Contessa del Frignano, Duchessa di Modena
Eriti Velia Malipiero Giustianiani Longo, Contessa di Soliera, Gran Ciambellano di Modena


[/rp]


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Comunicazioni regie Empty
MessaggioTitolo: Re: Comunicazioni regie Comunicazioni regie Empty29/01/12, 10:42 am

Citazione :
[/rp]Comunicazione dal Parlamento del Regno.

Si comunica alla cittadinanza che a partire dal VII° giorno del VII° mese A.D. 1457 sua eccellenza Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey ricoprirà l'incarico di Ciambellano Reale del Regno delle Due Sicilie.

Sua Eccellenza Don Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole Ciambellano Reale uscente svolgerà l'incarico di Ciambellano Anziano con il compito di cooperare con il nuovo Ciambellano Reale.

Napoli, addì 07/07/1457

In Fede,
Don Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole
Caiambellano Reale.
Comunicazioni regie 34jeqro
[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato di Buon Vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze


Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie e Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze, desiderano mettere per iscritto il presente trattato di buon vicinato, per assicurare una pace duratura ai rispettivi popoli, per garantire la sicurezza delle frontiere, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo II - della collaborazione giudiziaria -

a) I Firmatari s'impegnano a comunicare alla controparte informazioni su criminali e organizzazioni che avessero oltrepassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali.

b) I Responsabili dei "settori" giuridici e militari delle Parti contraenti, si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni, per garantire giustizia e sicurezza ai popoli e alle istituzioni dei Firmatari.


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti, alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un unversità dei Firmatari abbia necessità di studenti o docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 10 ( dieci ) lezioni della materia in questione, nel corso di 10 ( dieci ) giorni dal momento in cui studenti e/o professori arrivano nella prima città del territorio ospitante.
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori o studenti ospiti ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante.

d) Di volta in volta i docenti ed il rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.



Articolo V - della frontiera -

Dato che, su alcune mappe i 2 ( due ) nodi sopra L' Aquila appartengono alla Provincia degli Abruzzi e quindi al Regno delle Due Sicilie mentre di fatto sono sotto il controllo della Repubblica di Firenze, nella loro grande saggezza Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie e Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze, hanno deciso di stipulare questo articolo per stabilire i confini tra i rispettivi stati, privando così un eventuale gruppo di attentatori della pace e dell' amore fra i popoli, figli dell'Altissimo di ogni scusante inerente l'appropazione indebita di territorio da parte di uno dei due contraenti; garantendo in questo modo eterna pace fra i popoli siciliani e fiorentini e tra le legittime istituzioni

a) La frontiera tra il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Firenze inizia 2 ( due ) nodi dopo l'Aquila e 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano.
Di conseguenza, sino a 2 ( due ) nodi dopo l' Aquila, il territorio apparterrà alla Provincia degli Abruzzi e quindi al Regno delle Due Sicilie, mentre sino a 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano il territorio apparterrà alla Republica di Firenze e quindi al Sacro Romano Impero.

b) In segno di amicizia e come contropartita per la modifica del confine, Il Regno delle due Sicilie si impegna a fornire alla Repubblica fiorentina 400 ( quattrocento ) tronchi al prezzo di 3 ( tre ) ducati ciascuno, per un totale di 1200 ( milleduecento) ducati che sono stati versati alla delegazione del Regno delle due Sicilie, giunta a Montepulciano il 31 Luglio 1457, per suggellare il presente trattato.
Nello stesso giorno il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, attraverso i rispettivi delegati, hanno effettuato lo scambio commerciale, indi per cui la Provincia degli Abruzzi, in qualità di stato delle Due Sicilie confinante con la Repubblica di Firenze, può procedere con le azioni necessarie per modificare i confini.


c) La frontiera è inviolabile indi per cui, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze rinunciano sin da ora ad utilizzare la forza e le armi per modificare lo status quo dei nodi in favore dei propri stati.

d) Sarà possibile cambiare il confine degli stati firmatari solo dopo averne discusso e con il consenso di entrambe le controparti.


Articolo VI - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento, la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.



Firmato nell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie presso il Palazzo Vecchio di Firenze in data 3 Agosto 1457.

In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Beatrice Aleramica del Monferrato detta Yvanka, Ambasciatrice Reale



In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze
Matteo della Gherardesca, detto Lordtew, Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze
Teodoro della Gherardesca, detto Gagarot, Ambasciatore della Repubblica presso il Regno delle due Sicilie

[/rp]

Citazione :
[rp]Riconoscimento del Regno delle Due Sicilie

Io Ottone Ranieri Upezzinghi da Calcinaia, Signore della Repubblica di Firenze, riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie riconosco che:

- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.


Firmato a Firenze il 20/05/1457

A nome del Regno delle Due Sicilie:
Don Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius, Ciambellano Reale
Beatrice Aleramica del Monferrato ambasciatrice del regno delle Due Sicilie presso la Repubblica di Firenze



A nome della repubblica di Firenze:
Ottone Ranieri Upezzinghi da Calcinaia, Signore della Repubblica di Firenze
Francesca Pitti detta Haramis72, Ciambellano della Repubblica di Firenze
Don Teodoro "Gagarot" Della Gherardesca, Ambasciatore fiorentino presso il Regno delle due Sicilie

[/rp]

Citazione :
[rp]TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI FRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE


Articolo primo

L'ambasciata della Repubblica di Firenze nel Regno delle due Sicilie è cosiderata territorio sovrano della Repubblica di Firenze.
L'ambasciata della Provincia del Regno delle due Sicilie a Firenze è considerata territorio sovrano del Regno delle due Sicilie.
Sono pertanto da considerarsi sedi extraterritorium.

Articolo secondo

2.1
L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle due Sicilie.
L'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.

2.2
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze nel Regno delle due Sicilie, il Principe della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie a Firenze, il Principe del Regno delle due Sicilie può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

Articolo terzo

In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dall'ambasciata del Regno delle due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze.
In caso di necessità imminente, il Principe del Regno delle due Sicilie può esigere la partenza dall'ambasciata di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle due Sicilie.

Articolo quarto

La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie.
Il Regno delle due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.

Articolo quinto

La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore del Regno delle due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Il Regno delle due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Articolo sesto

Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Firenze il 5 Maggio 1457

Per la Repubblica Fiorentina:

Amina "AmyAmy" Pucci Guerra, Signora di Firenze
Don Enricovii d’Altavilla, Ciambellano di Firenze
Don Teodoro "Gagarot" Della Gherardesca, Ambasciatore fiorentino presso il Regno delle due Sicilie




Per il Regno delle Due Sicilie:

Don Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi, detto Grevius, Ciambellano Reale
Beatrice Yvanka Aleramica del Monferrato, Ambasciatrice siciliana presso la Repubblica Fiorentina

[/rp]

Citazione :
[rp]Riconoscimento del Regno delle Due sicilie

Io Stefano D'oria "Evermaxiii", Conte di Sticciano, Principe di Siena riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie riconosco che:

- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Siena sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.

A questo riconoscimento seguirà un trattato sullo statuto degli ambasciatori e sulla cooperazione giudiziaria.


Firmato a Napoli il 29 / 05 / 1457


A nome del Regno delle Due Sicilie:

Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius, Ciambellano Reale



A nome della Republica di Siena:

Stefano D’Oria “Evermaxiii” Conte di Sticciano, Principe delle Repubblica di Siena
Isabella Carroz “Myah” Gran Ciambellano della Repubblica di Siena
Sofia Sforza Ambasciatrice Senese nel Regno delle due Sicilie



[/rp]

Citazione :
[rp]
Comunicazioni regie 11ukwwj
[/rp]


Citazione :
[rp]Riconoscimento del Regno delle Due sicilie

Io Stefano D'oria "Evermaxiii", Conte di Sticciano, Principe di Siena riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie riconosco che:

- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Siena sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.

A questo riconoscimento seguirà un trattato sullo statuto degli ambasciatori e sulla cooperazione giudiziaria.


Firmato a Napoli il 29 / 05 / 1457


A nome del Regno delle Due Sicilie:

Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius, Ciambellano Reale



A nome della Republica di Siena:

Stefano D’Oria “Evermaxiii” Conte di Sticciano, Principe delle Repubblica di Siena
Isabella Carroz “Myah” Gran Ciambellano della Repubblica di Siena
Sofia Sforza Ambasciatrice Senese nel Regno delle due Sicilie



[/rp]


Citazione :
[rp]Riconoscimento del regno delle Due sicilie

Io , Giovanni Marcolando Borromeo , Marchese di Carrara , Duca di Modena riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie riconosco che:

- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e il ducato di Modena sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.

A questo riconoscimento seguirà un trattato sullo statuto degli ambasciatori e sulla cooperazione giudiziaria.


Firmato a Modena il 08/05/1458

A nome del Regno delle Due Sicilie:

Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius, Ciambellano Reale
Angelus 87° Critos Cuor di Leone ambasciatore del regno delle Due Sicilie presso il ducato di Modena




A nome del ducato di Modena
Giovanni Marcolando Borromeo , Marchese di Carrara , Duca di Modena
[/rp]

Citazione :
[rp]Riconoscimento del Regno delle Due Sicilie

Io Ottone Ranieri Upezzinghi da Calcinaia, Signore della Repubblica di Firenze, riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie riconosco che:

- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.


Firmato a Firenze il 20/05/1457

A nome del Regno delle Due Sicilie:
Don Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius, Ciambellano Reale
Beatrice Aleramica del Monferrato ambasciatrice del regno delle Due Sicilie presso la Repubblica di Firenze



A nome della repubblica di Firenze:
Ottone Ranieri Upezzinghi da Calcinaia, Signore della Repubblica di Firenze
Francesca Pitti detta Haramis72, Ciambellano della Repubblica di Firenze
Don Teodoro "Gagarot" Della Gherardesca, Ambasciatore fiorentino presso il Regno delle due Sicilie

[/rp]

Citazione :
[rp]TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI FRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE


Articolo primo

L'ambasciata della Repubblica di Firenze nel Regno delle due Sicilie è cosiderata territorio sovrano della Repubblica di Firenze.
L'ambasciata della Provincia del Regno delle due Sicilie a Firenze è considerata territorio sovrano del Regno delle due Sicilie.
Sono pertanto da considerarsi sedi extraterritorium.

Articolo secondo

2.1
L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle due Sicilie.
L'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.

2.2
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze nel Regno delle due Sicilie, il Principe della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie a Firenze, il Principe del Regno delle due Sicilie può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

Articolo terzo

In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dall'ambasciata del Regno delle due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze.
In caso di necessità imminente, il Principe del Regno delle due Sicilie può esigere la partenza dall'ambasciata di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle due Sicilie.

Articolo quarto

La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie.
Il Regno delle due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.

Articolo quinto

La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore del Regno delle due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Il Regno delle due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Articolo sesto

Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Firenze il 5 Maggio 1457

Per la Repubblica Fiorentina:

Amina "AmyAmy" Pucci Guerra, Signora di Firenze
Don Enricovii d’Altavilla, Ciambellano di Firenze
Don Teodoro "Gagarot" Della Gherardesca, Ambasciatore fiorentino presso il Regno delle due Sicilie




Per il Regno delle Due Sicilie:

Don Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi, detto Grevius, Ciambellano Reale
Beatrice Yvanka Aleramica del Monferrato, Ambasciatrice siciliana presso la Repubblica Fiorentina

[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Siena

Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Catel Volturno, Re delle Due Sicilie e Tommaso Ildebrando Aldobrandeschi detto Tomweasley, Barone di Castel del Piano, Principe di Siena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del regno delle Due Sicilie e della Republica di Siena.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Le trasmetterà al suo omologo per un parere. quest'ultimo rimarrà sovrano della sua sentenza, e motiverà questa con l'aiuto della legge e delle abitudini del richiedente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:


Citazione:

Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:




Articolo VI - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VIII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo IX - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo X - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.


Firmato nell' ambasciata di Siena presso il Palazzo Reale di Napoli Sabato 11 Luglio 1457

In nome del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Witos Kyle Spadalfieri,Barone di Cellole, Ciambellano Anziano



In nome della Republica di Siena:

Tommaso Ildebrando Aldobrandeschi detto Tomweasley Barone di Castel del Piano, Principe di Siena
Folco Tullio Aldobrandeschi detto Lord_Barkley Gran Ciambellano di Siena
Sofia Sforza detta Sophy Ambasciatrice Senese presso il Regno delle due Sicilie



[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato d'amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena.

Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castal Volturno, Re delle Due Sicilie e Miriam Serena di Montefeltro, Contessa del Frignano, Duchessa di Modena desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un università dei Firmatari abbia necessità di docenti, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 15 (quindici) lezioni della materia in questione, nel corso di 15 (quindici) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.



Articolo V - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato nell'ambasciata del Ducato di Modena presso il Palazzo Reale di Napoli il 10 Luglio 1457


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sual Altezza Reale: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno.
Il Ciambellano Reale: Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey
Il Ciambellano Anziano: Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole
L'Ambasciatore: Angelus87 Cristos Cuor Di Leone



In Rappresentanza del Ducato di Modena:

Duchessa: Miriam Serena di Montefeltro, Contessa del Frignano
Il Gran Ciambellano: Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Contessa di Soliera



[/rp]

Citazione :
[rp]Citazione:

Principato d'Abruzzo


Principe: HunterC76 (U. B.)
Portavoce: Drakkan (U. B.)
Giudice: H_o_d (Fenice)
Pubblico Ministero: Eltanque (Fenice)
Prefetto: Caaarne (U. B.)
Capitano: Ailynn (Fenice)
Sergente: Cosimimmo (AAP)
Sceriffo: Wizsennar (AAP)
Ministro del Commercio: Albyts (U. B.)
Ministro delle Miniere: Visir (AAP)
Consigliere: Lady_Carey (U.B.)
Consigliere: Susywong (Fenice)




Citazione:

Principato di Terra di Lavoro



Principe: Witos (GOLIA)
Portavoce: Maritra (CDS)
Giudice: Verdiana (GOLIA)
Pubblico Ministero: Ladyvely (CDS)
Prefetto: Nobilus(CDS)
Capitano: Wichasa(CDS)
Sergente: Cione (ASTRA)
Sceriffo: Lady.Dulcinea (CDS)
Ministro del Commercio: Angiolet (GOLIA)
Ministro delle Miniere: Blomblix(ASTRA)
Consigliere: Giovanni89 (GOLIA)
Consigliere: Palace(CDS)
[/rp]

Citazione :
[rp]Citazione:
Si rende noto al popolo delle Due Sicilie che Sua Maestà il Re Arimanno David Spadalieri Conte di Castel Volturno,

RICONOSCE:

- Gli attuali Governatori delle Regie Province degli Abruzzi e Terra di Lavoro.
Il Re concede e riconosce loro come legittima l'amministrazione delle Province.



Citazione:
In fede

Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey
Ciambellano Reale delle Due Sicilie
Comunicazioni regie 34jeqro



[/rp]

Citazione :
[rp]Comunicazione dal Parlamento del Regno.

Si comunica alla cittadinanza che a partire dal XVIII° giorno del VII° mese 1457 sua eccellenza Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey in virtù della sua carica di Ciambellano Reale assume la Reggenza delle Due Sicilie, a causa della momentanea assenza di Sua Grazia, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno.


Napoli, addì 18/07/1457


In Fede,
Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey"
Ciambellano Reale e Reggente .
Comunicazioni regie 34jeqro

[/rp]

Citazione :
[rp]Comunicazione dal Parlamento del Regno

Si comunica al popolo delle Due Sicilie e a tutti i lettori di questo comunicato che dall'elezione di Sua Altezza Reale, il Conte Arimanno David Spadalfieri, ad oggi, il parlamento del regno ha discusso dei seguenti argomenti:

- Bando sulle feste patronali;
- Bando sul comitato legislativo;
- Bando sul comitato per la riforma degli eserciti;
- Bando per la ricerca di storici;
- Bando per cercare esperti grafici ( da publicare a breve );
- Apertura di una camera dove spostare le discussioni concluse in parlamento;
- Trattato sullo statuto degli ambasciatori, trattato sulla coperazione giudiziaria, trattato d' amicizia con Modena;
- Trattato sullo statuto degli ambasciatori con Genova ( al vaglio del loro consiglio );
- Trattato d'amicizia con Venezia ( al vaglio del loro consiglio );
- Trattato di Buon vicinato con Firenze ( al vaglio del loro consiglio );
- Concordato con la Chiesa Aristotelica ( verr firmato a breve );
- Trattato di amicizia con la Provenza ( verrà firmato a breve );
- Riconoscimento da parte di Milano ( al vaglio del loro consiglio );

Inoltre è stato ampliato il corpo diplomatico e la diplomazia siciliana è arrivata presso le corti dell'imperatore dello sring, presso le corti francesi e quelle spagnole ed infine in quella del Regno d'Inghilterra.

Con tutti questi nuovi paesi stiamo discutendo trattati sul riconoscimento del Regno, per poi proporre loro lo statuto degli ambasciatori e la coperazione giudiziaria.


In fede

Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta "Lady_carey"
Ciambellano Reale e Reggente.
Comunicazioni regie 34jeqro
[/rp]

Citazione :
[rp]Riconoscimento del Regno delle Due sicilie

Io Markus GianMaria Casanova, detto Skioppo, Duca di Milano Barone di Caorso riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie riconosco che:

- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e il ducato di Milano sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.


Firmato all'Ambasciata di Milano il 31 del mese di luglio dell'Anno di Grazia 1457


A nome del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole, Ciambellano Anziano





A nome del ducato di Milano:


Markus GianMaria Casanova, detto Skioppo, Duca di Milano Barone di Caorso
Dama Maril Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano, Signora di San Gaudenzio

[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato d'amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia.

Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castal Volturno, Re delle Due Sicilie e Sign Asburgo d'Argovia, Visconte di Sirmione, Doge di Venezia desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 20 ( venti ) lezioni della materia in questione, nel corso di 20 ( venti ) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.



Articolo V - della modifica del trattato -

Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto di entrambi i soggetti firmatari.
In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato nell'ambasciata della Republica di Venezia presso il Palazzo Reale di Napoli il 1 Agosto 1457


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sual Altezza Reale: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno.
Il Ciambellano Reale: Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey
Il Ciambellano Anziano: Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole
L'Ambasciatore: Tancredi I Aleramico dei Lancia, detto Albyts



In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:

Doge di Venezia
Sign Asburgo d'Argovia
Visconte di Sirmione



Ludovico I Della Scala detto Nicuz, Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica Di Venezia


Daniel Visconti Lancaster detto Spurio, Consigliere di Legazione presso il Regno delle Due Sicilie

[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato di Buon Vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze


Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie e Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze, desiderano mettere per iscritto il presente trattato di buon vicinato, per assicurare una pace duratura ai rispettivi popoli, per garantire la sicurezza delle frontiere, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo II - della collaborazione giudiziaria -

a) I Firmatari s'impegnano a comunicare alla controparte informazioni su criminali e organizzazioni che avessero oltrepassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali.

b) I Responsabili dei "settori" giuridici e militari delle Parti contraenti, si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni, per garantire giustizia e sicurezza ai popoli e alle istituzioni dei Firmatari.


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti, alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un unversità dei Firmatari abbia necessità di studenti o docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 10 ( dieci ) lezioni della materia in questione, nel corso di 10 ( dieci ) giorni dal momento in cui studenti e/o professori arrivano nella prima città del territorio ospitante.
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori o studenti ospiti ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante.

d) Di volta in volta i docenti ed il rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.



Articolo V - della frontiera -

Dato che, su alcune mappe i 2 ( due ) nodi sopra L' Aquila appartengono alla Provincia degli Abruzzi e quindi al Regno delle Due Sicilie mentre di fatto sono sotto il controllo della Repubblica di Firenze, nella loro grande saggezza Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie e Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze, hanno deciso di stipulare questo articolo per stabilire i confini tra i rispettivi stati, privando così un eventuale gruppo di attentatori della pace e dell' amore fra i popoli, figli dell'Altissimo di ogni scusante inerente l'appropazione indebita di territorio da parte di uno dei due contraenti; garantendo in questo modo eterna pace fra i popoli siciliani e fiorentini e tra le legittime istituzioni

a) La frontiera tra il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Firenze inizia 2 ( due ) nodi dopo l'Aquila e 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano.
Di conseguenza, sino a 2 ( due ) nodi dopo l' Aquila, il territorio apparterrà alla Provincia degli Abruzzi e quindi al Regno delle Due Sicilie, mentre sino a 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano il territorio apparterrà alla Republica di Firenze e quindi al Sacro Romano Impero.

b) In segno di amicizia e come contropartita per la modifica del confine, Il Regno delle due Sicilie si impegna a fornire alla Repubblica fiorentina 400 ( quattrocento ) tronchi al prezzo di 3 ( tre ) ducati ciascuno, per un totale di 1200 ( milleduecento) ducati che sono stati versati alla delegazione del Regno delle due Sicilie, giunta a Montepulciano il 31 Luglio 1457, per suggellare il presente trattato.
Nello stesso giorno il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, attraverso i rispettivi delegati, hanno effettuato lo scambio commerciale, indi per cui la Provincia degli Abruzzi, in qualità di stato delle Due Sicilie confinante con la Repubblica di Firenze, può procedere con le azioni necessarie per modificare i confini.


c) La frontiera è inviolabile indi per cui, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze rinunciano sin da ora ad utilizzare la forza e le armi per modificare lo status quo dei nodi in favore dei propri stati.

d) Sarà possibile cambiare il confine degli stati firmatari solo dopo averne discusso e con il consenso di entrambe le controparti.


Articolo VI - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento, la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.



Firmato nell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie presso il Palazzo Vecchio di Firenze in data 3 Agosto 1457.

In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Beatrice Aleramica del Monferrato detta Yvanka, Ambasciatrice Reale



In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze
Matteo della Gherardesca, detto Lordtew, Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze
Teodoro della Gherardesca, detto Gagarot, Ambasciatore della Repubblica presso il Regno delle due Sicilie

[/rp]


Citazione :
[rp]CONCORDATO TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E L’ORDINE DI COLLANA DEI 42 MARTIRI DI ARMORIO DETTO ORDINE AMORIANO

I Membri dell'Ordine di collana dei 42 Martiri di Armorio nato nella provincia degli Abruzzi, hanno imparato a conoscere l’amore dei governanti verso il proprio popolo, la cura verso il benessere materiale e spirituale delle genti, la solidarietà verso i bisognosi, la determinazione contro i malvagi.

Con questo Concordato, il Regno delle Due Sicilie intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine di Collana dei 42 Martiri di Armorio.


Articolo I - del riconoscimento -

Il Regno delle Due Sicilie, anche tenendo conto dell’approvazione del Collegio d' Araldica, riconosce l’Ordine Amoriano come alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina e nella difesa del proprio territorio.


Articolo II - del porto d'armi -

Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori del Regno. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi.


Articolo III - dell'isonomia -

L’Ordine di Collana dei 42 Martiri di Armorio e tutti suoi membri, si impegnano a rispettare le leggi del Regno. Anzi mettono a disposizione le proprie energie per partecipare attivamente allo sviluppo delle stesse.
L’ordine si mette a disposizione del Regno per fare scambi o altre operazioni, come loro abituali funzioni per aiutare la giustizia e la pace tra Principati e Contee.
Essi saranno retribuiti per tali atti nella proporzione e modalità decisa con il Regno.


Articolo IV - del ricorso alle armi -

Il Regno delle Due Sicilie e l'Ordine Amoriano concordano che il ricorso alle armi deve essere considerata l’estrema via di risoluzione di controversie. Tuttavia di fronte a coloro che conoscono solo la legge del più forte, è necessario rispondere con la forza. Per questo, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano si impegnano a proteggere i più deboli e bisognosi e, se necessario, rischiare la propria vita per l’altrui salvezza e libertà.


Articolo V - della difesa -

a) Tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano, previo assenso dei sottoscritti, sono fin da ora autorizzati a costituire truppe a difesa delle città del Regno e a scortare viaggiatori e mercanti.

b) L'Ordine Amoriano è altresì autorizzato a costituire gruppi armati e reggimenti composti da membri dell’Ordine ed eventualmente rinforzati da volontari per svolgere le proprie missioni.

c) Il Comandante di un gruppo armato o reggimento si impegna ad avvisare il capitano e il prefetto della provincia del regno in cui si trova, degli spostamenti da effettuare.

d) L'Ordine Amoriano potrà costituire uno o più eserciti nel regno se otterrà il permesso del principe della provincia in cui l'armata verrebbe creata.

e) Nel caso in cui il regno o una delle sue province richiederanno all'ordine amoriano di creare un armata, i membri di quest'ultimo si impegnano a realizzare tale richiesta.

f) In ogni caso, gli spostamenti dell'esercito andranno comunicati di volta in volta con il capitano ed il prefetto della provincia in cui si trova l'armata.

g) In caso di entrata in guerra del Regno delle Due Sicilie, l'Ordine Amoriano si impegna a sostenere l’esercito, che sia reale o di una delle province, nell’adozione di misure meramente difensive.

h) Le operazioni verranno svolte senza alcun riconoscimento di retribuzione.


Articolo VI - dell'azione offensiva -

L'Ordine Amoriano, su esplicita richiesta del re o di un suo delegato, si impegna anche a svolgere azioni offensive di supporto a quelle dell’Esercito, ma solamente se esse saranno compiute contro Principati, Contee, organizzazioni o gruppi dichiarati ostili anche dall’Ordine stesso.

Le operazioni offensive possono essere retribuite a discrezione del Re.


Articolo VII - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VIII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 (quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo IX - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato nell'ambasciata dell'Ordine di Collana dei 42 Martiri di Armotio presso il Palazzo Reale di Napoli l' 8 Agosto 1457


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sua Altezza Reale: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno.
Il Ciambellano Reale: Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey



In Rappresentanza dell' Ordine di Collana dei 42 Martiri di Armorio:

Il Gran Maestro: Enrico III Aleramico d'Introd detto "Daygar"
Il Luogotenenete: Ranieri III Aleramico del Carretto detto "Caaarne"



[/rp]


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MessaggioTitolo: Re: Comunicazioni regie Comunicazioni regie Empty29/01/12, 11:39 am

Citazione :
[rp]Trattato di Mutua assistenza tra il Regno delle Due Sicilie, il Ducato di Modena e la Serenissima Repubblica di Venezia

Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie, Miriam Serena di Montefeltro, detta Misery, Duchessa di Modena, Contessa del Frignano e Sign d'Asburgo d'Argovia Visconte di Sirmione, Doge della Repubblica di Venezia hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di mutua assistenza che vincola i popoli del Regno delle Due Sicilie, del Ducato di Modena e della Repubblica di Venezia, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altri parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno tre contraenti.


Articolo II - del diritto di passaggio -

a) I contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Un contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio di un altro contraente.
Il Consiglio di quest'ultimo si riserva di comunicare alla controparte la decisione, che in virtù del rapporto di amiciza che lega le tre provincie potrà esser favorevole, a meno di eventi geopolitici straordinari...


b) In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini degli altri stati firmatari che vorranno entrare nei confini del primo, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti.


Articolo III - della collaborazione politica economica diplomatica e militare -

Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, gli altri contraenti devono portare aiuto al primo se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità delle altre parti contraenti. Qualora un contraente sia attaccato da un Ducato terzo, gli altri contraenti si impegnano, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Ducato aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco.
Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.


Articolo IV - della validità del trattato -

a) Il presente trattato è valido solo per azioni di difesa.

b) Ogni volontà aggressiva, di espansionismo o di contro attacco di uno dei firmatari, non implica la collaborazione, di nessun genere, delle controparti.

c) I Consigli degli altri firmatari valutano caso per caso se un contro attacco può essere considerato come un'azione di difesa o una aggressione.


Articolo V - della non collaborazione con terze parti in contrasto con uno dei firmatari -

Le parti contraenti si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio ad eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con le controparte. Le parti contraenti inoltre si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.


Articolo VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli e le clausole di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle 3 ( tre ) parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando agli altri contraenti un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi dispongono di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.



Firmato a Modena il 10 Agosto 1457


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Riccardo Federico D'Oria detto Riccardoix, Ambasciatore Reale



In rappresentanza del Ducato di Modena:

Miriam Serena di Montefeltro, detta Misery, Duchessa di Modena, Contessa del Frignano
Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Gran Ciambellano di Modena, Contessa di Soliera



In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:

Doge di Venezia
Sign Asburgo d'Argovia
Visconte di Sirmione


Ludovico I Della Scala detto Nicuz
Gran Ciambellano della Serenissima repubblica di Venezia


Princesa Ira degli Ubertini, dama di Rocca Sillana e Baronessa di Peschiera
Ambasciatrice della Serenissima repubblica di Venezia


Daniel Visconti Lancaster detto "Spurio"
Consigliere di Legazione per la Serenissima Repubblica di Venezia

[/rp]

Citazione :
[rp]Reconnaissance du Royaume des Deux Siciles


Nous Phelim, Seigneur de Tassin-la-Demi-Lune, Gouverneur du Lyonnais-Dauphiné reconnaissons:


- Le Royaume des Deux Siciles, comme Etat souverain et indépendant qui, en tant que tel, exercera en autonomie le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire;
- Le Parlement du Royaume des Deux Siciles, qui est composé des conseillers élus au gouvernement des provinces relevant du Royaume;
- Le Roi, le Chambellan Royal et toute autre charge officiellement reconnue par le Parlement.


Nous Arimanno David Spadalfieri, Comte de Castel Volturno, Roi des Deux Siciles reconnaissons que:


A la lueur de ce traité le Royaume des Deux Siciles et le Duché du Lyonnais-Dauphiné sont unis par un lien d'amitié, respect et collaboration réciproques, dans l'espoir de voir naître de solides relations entre les deux Etats.


A cette reconnaissance pourra suivre un traité sur le statut des ambassadeurs et sur la coopération judiciaire.


Le présent traité est écrit en deux versions, une italienne et une française. Les deux versions ont la même valeur et efficacité.


Signé au Castel Pierre Scize de Lyon, le onzième du mois d'aoust quatorze cent cinquante sept.


Au nom de Royaume des Deux Siciles:

Arimanno David Spadalfieri, Comte de Castel Volturno, Roi des Deux Siciles
Elisabetta Maria D'Oria Borbone dit Lady_carey, Chambellan Royale



Au nom de Duché du Lyonnais-Dauphiné:
Phelim, Seigneur de Tassin-la-Demi-Lune, Gouverneur du Lyonnais-Dauphiné

Bastien d'Amilly, Vicomte de Laragne-Montéglin et Seigneur de Deneuvre, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné




Riconoscimento del regno delle Due sicilie

Io Phelim governatore di Lyonnais-Dauphiné riconosco:


- Il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano Reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Arimanno David Spadalfier, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie riconosco che:


- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Lyonnais-Dauphiné sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.


A questo riconoscimento potrà seguire un trattato sullo statuto degli ambasciatori e sulla cooperazione giudiziaria.


Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una in francese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.


Firmato a Pierre Scize il 11 / 08 / 1457


A nome del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Ciambellano Reale



A nome del Ducato de Lyonnais-Dauphiné:

Phelim, Signore de Tassin-la-Demi-Lune, Governatore del Lyonnais-Dauphiné


Bastien d'Amilly, Visconte de Laragne-Montéglin e Signore de Deneuvre, Cancelliere del Lyonnais-Dauphiné

[/rp]

Citazione :
[rp]Comunicazione dal Parlamento del Regno.

Si comunica alla cittadinanza che a partire da oggi 17 Agosto 1457 sua eccellenza Giovanni89 ricoprirà l'incarico di Ciambellano Reale del Regno delle Due Sicilie.

Sua Eccellenza Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Principessa d'Abruzzo, Ciambellano Reale uscente svolgerà l'incarico di Ciambellano Anziano con il compito di cooperare con il nuovo Ciambellano Reale.


Napoli, addì 17/08/1457

In Fede,
Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey"
Caiambellano Reale
Principessa d'Abruzzo.
Comunicazioni regie 34jeqro
[/rp]

Citazione :
[rp]Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e della Republica di Genova


Articolo primo

a) L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nella Republica di Genova è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciata della Republica di Genova nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano della Republica di Genova.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, i Principi, dal Ciambellano Reale e dall'Ambasciatore, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Republica di Genova.
Il Corpo Diplomatico della Republica di Genova, composto dal Principe, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.

b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Republica di Genova, esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
La Republica di Genova, può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Principi e il Ciambellano Reale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Republica di Genova

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Republica di Genova.

La Republica di Genova, autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.


Articolo quarto

a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Republica di Genovasu tutto il suo territorio e in ogni situazione.

La Republica di Genova, si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.


Articolo quinto

Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.



Firmato nell' ambasciata della Republica di Genova, presso il Palazzo Reale di Napoli il 16 Luglio 1457


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sua Altezza Reale: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno.
Il Ciambellano Reale: Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey
Il Ciambellano Anziano: Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole
L'Ambasciatore: Riccardoix




In rappresentanza della Republica di Genova:

Tancredi D'Altavilla, Barone di Arzeno, detto Kratos22 Doge di Genova
Guglielmo VIII degli Aleramici del Monferrato, Conte di Rocca Barbena, detto Weissmatten, Gran Ciambellano della Repubblica di Genova


[/rp]

Citazione :
[rp]Si comunica che la Camera Comune del Regno è da oggi operativa nel Forum2 di RR, sezione "Istituzioni del Regno delle Due Sicilie al seguente link:

http://forum2.iregni.com/viewforum.php?f=5320&sid=WcZATjUcrvFUbZrvwVLdqJHa1

Al Popolo
Il Re Arimanno David Spadalfieri
[/rp]

Citazione :
[rp]In seguito al seguente comunicato riguardante la chiusura delle frontiere della Repubblica di Siena.
Il Ciambellano Reale del Regno delle Due Sicilie Giovanni Montecchi per voce del Parlamento comune del Regno delle Due Sicilie al fine di preservare l'incolumità dei propri concittadini,

SCONSIGLIA

A tutti i cittadini presenti nelle Regie Province di mettersi in viaggio verso i territori appartenenti alla Repubblica di Siena e prega i cittadini presenti nel territorio ad abbandonarlo entro i tempi stabiliti.


Il Parlamento del Regno delle due Sicilie.
Comunicazioni regie 34jeqro

Citazione :
22 agosto 1457
La Repubblica di Siena comunica ai suoi cittadini e agli stranieri in viaggio o già presenti nel territorio della Repubblica medesima che entra in vigore la chiusura delle frontiere per questioni di sicurezza interna.
Sarà concesso l’attraversamento dei confini e lo spostamento tra città e città all’interno del territorio senese solo a chi farà formale richiesta al Prefetto e a seguito di approvazione da parte degli organi preposti.
Chi vorrà richiedere autorizzazione al passaggio dovrà:
1) Comunicare al Prefetto, indicando le azioni previste, le motivazioni, gli eventuali componenti del gruppo, le date di partenza e i relativi spostamenti
2) Aspettare la risposta del Prefetto
L’esercito sarà in modalità aggressiva e autorizzato ad attaccare tutti coloro che tenteranno di violare i confini della nostra Repubblica senza autorizzazione da parte del Prefetto.
A tutti gli stranieri presenti nel nostro territorio vengono date 24 ore di tempo per abbandonare la Repubblica di Siena, mentre agli stranieri che si trovano nelle città di Orbetello e Santa Fiora son concesse 48 ore di tempo dopo tale termine saranno presi provvedimenti giudiziari nei confronti di chi trasgredirà tale ordinanza.



Il Consiglio della Repubblica di Siena

La Principessa Isabella II Myah Carroz






[/rp]

Citazione :
[rp]Con la seguente Sua Maestà Arimanno;

VISTO
Il suo amore per la Trasparenza e la sua Magnanimità;

VISTE
le discussioni e false supposizioni in merito all'argomento tra poco trattato;

Rende noto che:
da oggi i Comitati Legislativo, per la Riforma dell'Esercito, per le Festività, voluti dalla Persona del Sovrano e composti da liberi e volenterosi cittadini con l'intento di sostenere il Parlamento nell'arduo compito di formare un potente e florido regno, elaborando validi documenti di riforma, verranno resi pubblici e i loro lavori accessibili alla consultazione di tutti.
Le commissioni per maggiore dinamicità e semplificazione di organizzazione e lavoro sono state collocate in un'apposita sala del Palazzo Reale di Napoli.

Inoltre si ribadisce che i Comitati non hanno in alcun modo valenza Istituzionale, ma sono un'iniziativa per coinvolgere i più interessati cittadini alla vita e alla formazione di un sempre più valido Regno.
Chiunque voglia parteciparvi deve presentare domanda nella Sala di Reclutamento del Palazzo Reale di Napoli

Al Popolo

Il Re Arimanno David Spadalfieri[/rp]

Citazione :
[rp]Recognition of the Kingdom of the Two Sicilies

I, Lord Jewbeard, Regent of Kingdom of England recognize:


- the Kingdom of the Two Sicilies as an independent and sovereign State, and for this reason it will exercise independently the legislative, executive and judicial power;
- the Parliament of the Kingdom of the Two Sicilies, which is made up by counselors, that are elected in Kingdom's provinces;
- the King, the Chamberlain and all the other State's departements, legally recognized by the Parliament.

We, Arimanno David Spadalfieri, Count of Castel Volturno, King of the Two Sicilies and Lord Jewbeard, Regent of England recognize that the Kingdom of the Two Sicilies and the Kingdom Of England are united by a bond of friendship, respect and cooperation, in the hope that the relation between this two countries will last forever.


After this recognition another treaty on the Embassies and the legal cooperation will follow.


Present treaty is written in two versions, one in Italian and one in English. The two versions have got the same value and effect.


Signed in the embassy of the Kingdom of England, via the Palazzo Reale di Napoli 4 July 1457


Signed in the House of Lords, London, England, 21 August 1457


In the name of Kingdom of the Two Sicilies:

Arimanno David Spadalfieri, Count of Castel Volturno, King of the Kingdom of the Two Sicilies.
Witos Kyle Spadalfieri, baron of Cellole, Royal Chamberlin.
Elisabetta Maria D'Oria Borbone called Lady_carey, Chancellor of the Kingdom of the Two Sicilies.




In the name of Kingdom of England:

Lord Jewbeard
Regent of England

Citazione :
Riconoscimento del regno delle Due sicilie


Io, Lord Jewbeard, Reggente del Regno d'Inghilterra riconosco:


- Il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano Reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie riconosco che:


- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e il Regno d'Inghilterra sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.


A questo riconoscimento seguirà un trattato sullo statuto degli ambasciatori e sulla cooperazione giudiziaria.


Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una in inglese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.


Firmato nell'ambasciata del Regno d' Inghilterra presso il Palazzo Reale di Napoli il 21/Agosto/ 1457



A nome del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di castel Volturno, Re delle Due Sicilie.
Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole, Ciambellano Reale
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Cancelliere del Regno delle Due Sicilie




A nome del Regno d' Inghilterra:

Lord Jewbeard, Reggente d'Inghilterra

[/rp]

Citazione :
[rp]Concordato del Regno delle Due Sicilie e la Santa Chiesa Aristotelica Romana

* Preambolo

Con la presente il Regno delle Due Sicilie ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Regno delle Due Sicilie come Regno di Confessione Aristotelica e ne tutela e privilegia i Valori ed il Culto.
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.
Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.
In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli seguenti, la Santa Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie, solo ed esclusivamente come extrema ratio, conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

Citazione:
I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno

Art. I.1 - L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della Verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 - Il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Regno delle Due Sicilie.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente l'Aristotelismo, perciò hanno una visione errata di Dio. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e il Regno delle Due Sicilie, nel rispetto dei suoi sudditi, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:


I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo consulto del Primate del Regno.


I.3 ter - Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, luoghi (minimo una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo. Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.


I.4 : Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre del Regno delle Due Sicilie.

I.5: Il Regno delle Due Sicilie, sempre nel rispetto dei suoi sudditi, e la Santa Chiesa Aristotelica, sempre nella sua grande bontà, riconoscono a chiunque si trovi in territorio regio la facoltà di essere non credente, raccomandando fortemente di farsi battezzare in seno alla Santa Madre.


Citazione:
II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno

II.1 - I due Arcivescovi del Regno, se risiedono da almeno quattro mesi al suo interno, siederanno nei rispettivi consigli provinciali a discrezione del Governatore Provinciale ed avranno voce consultativa, al fine di aiutare i governi a conformare la propria politica ai principi aristotelici. Il Primate del Regno, se risiede almeno da quattro mesi al suo interno, siederà al Consiglio Reale ed avrà potere consultivo, sempre con il fine succitato. Il Primate o gli Arcivescovi possono, se lo ritengono necessario, delegare un membro della Nunziatura Apostolica (che ha risieduto per almeno quattro mesi all'interno del Regno) a tali compiti o un sacerdote particolarmente fidato, insignito del titolo monsignorile.

II.2 - Il Primate, l'Arcivescovo o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che può compromettere la sicurezza del Regno, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso ed esclusivamente questo il Primate/Arcivescovo/delegato è tenuto ad informare la Curia ed il Cenacolum Episcoporum Italiae dopo averlo comunicato al Re ed al Consiglio.

II.3 - Il Re delle Due Sicilie dovrà essere intronizzato dal Primate del Regno. Egli dovrà essere battezzato, o perlomeno avere un attestato cardinalizio che lo dichiara non eretico, apostata, scomunicato o in generale nemico della Santa Chiesa Aristotelica. I fedeli spinozisti ed averroisti non sono ritenuti tali, se rientranti nelle norme di questo concordato e del Diritto Canonico.


II.3 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie dovranno essere intronizzati dai rispettivi Arcivescovi. Essi dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato cardinalizio che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica. I fedeli spinozisti ed averroisti non sono ritenuti tali, se rientranti nelle norme di questo concordato e del Diritto Canonico.


II.5 - Un membro del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.6 - Il Re delle Due Sicilie, all'inizio del proprio mandato, nominerà un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale lo assisterà nel suo cammino. Nel caso il Re non sia aristotelico, tale chierico sarà ritenuto suo consigliere personale.


II.6 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie, all'inizio del proprio mandato, nomineranno facoltativamente ciascuno un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale li assisterà nel loro cammino. Nel caso uno od entrambi i Governatori non siano aristotelici, tale chierico sarà ritenuto loro consigliere personale.



Citazione:
III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni Aristotelici sono gli unici ad esser riconosciuti come validi e ad avere effetto civile.

III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietate.

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e reali.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni reali. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università abruzzese ed a quella di Terra di Lavoro per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa.

III.5 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria del Regno come disturbo dell'ordine pubblico.

III.6 - Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.7 - Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Re e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito (5gg). L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Re od i suoi consiglieri ne sono stati informati per tempo (2gg).

III.8 - Il Re e/o almeno un componente del Consiglio dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale.


Citazione:
IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Il Re delle Due Sicilie ed i suoi Governatori In Gratibus si impegnano a perseguire le eresie sotto tutte le forme che potrebbero assumere. Il crimine di eresia è riconosciuto come disturbo dell'ordine pubblico e costituisce un attentato portato contro le fondamenta dell'autorità reale e religiosa.

IV.2 - La Santissima Inquisizione ha il compito di trovare, interrogare e perseguire gli eretici, i blasfemi, gli stregoni, gli scismatici e i settari.

IV.3 - Dei reati:
- L'Eresia consiste nel rifiuto in tutto o in parte del Dogma Aristotelico.
- L'Apostasia consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte del battezzato, della Fede Aristotelica.
- Gli scismatici ingannano con false parole gli uomini conducendoli su sentieri distanti da quelli originari della Chiesa Aristotelica e ratificati dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Collegio Teologale Italiano.
- La stregoneria, che è definita come l'apprendistato e/o la pratica di riti magici e diabolici, ovvero senza l'intervento divino, è un gravissimo crimine. Il fatto di leggere nei pensieri degli altri GDR o IG è considerato come stregoneria.
- Dello spergiuro: E' considerato come spergiuro una persona che tradisce uno dei sacramenti della Chiesa Aristotelica, o che menta dopo aver giurato di dire il vero dinnanzi alle Sante Scritture o alle reliquie dei santi, anche in ambito civile.
- Della bestemmia: E' fatta proibizione di bestemmiare il Dio che tutto governa, Aristotele e Christos, i Santi ed ingiuriare membri della Chiesa Aristotelica GDR o IG.

IV.4 - I tribunali religiosi, una volta emessa la sentenza, la trasmetteranno ai tribunali temporali del regno, che si impegneranno a rispettare il verdetto ed a applicare la pena.

IV.5 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo della provincia dell'imputato, da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal giudice della provincia dell'imputato e da un membro della CAI. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dai tre quarti dei membri, sarà insindacabile.

IV.6 - Se giudicato colpevole, un imputato può ricorrere in appello presso il tribunale pontificale dell'Inquisizione. In questo caso, il procuratore ecclesiastico trasmette l'integrità delle parti e dei documenti al tribunale Pontificio.

IV.7 - Le pene dispensate dal Tribunale Religioso sono quelle previste dal Diritto Canonico Art 4.1.

IV.8 - I giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile.


Citazione:
V - I privilegi del Clero

V.1 - Gli Arcivescovi del Regno potranno disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi della Regno stesso. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico. Essa non dovrà superare i venti membri e dovrà chiedere autorizzazione per transito, dentro e fuori i confini, per spostamento e per stazionamento al Governatore della Provincia dove si trova il reggimento. Il Governatore deciderà se concedere alla Guardia Episcopale di portare il Vessillo Provinciale per il periodo di permanenza nei suoi territori. La Guardia Episcopale ha il dovere di comunicare in anticipo i propri spostamenti al Governatore o ad un suo delegato.

V.2 - I chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno.

V.3 - Il Regno aiuterà i sacerdoti ordinati a passare dal livello secondo al terzo, impegnandosi economicamente con un prestito/dono, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.

V.5 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio del Regno senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al castello di una capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, un Arcivescovo del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisamente più severa ed esemplare. Altrettanto, verrà vagliata l'ipotesi di espellerli dalla Congregazione degli Affari del Secolo.

V.6 - Un ecclesiastico avente un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza. Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma nel qual caso vi sia necessità, dovrà obbedire alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente il Regno.


Firmato a Napoli il 26 Agosto 1457

A nome del Regno delle Due Sicilie:

Il Re: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno
Il Ciambellano Reale: Giovanni Montecchi detto "Giovanni89"




A nome della Santa Chiesa Aristotelica locale:

S.E. il Cardinal Primate Lucibello di Borbone, Arcivescovo di Terra di Lavoro.



A nome del Consiglio Superiore della Nunziatura:

Monsignor Giacomo "Marves" Borgia, Protonotario Apostolico.

[/rp]

[rp]
Citazione :
Con il seguente comunicato la Repubblica di Siena annuncia la riapertura delle frontiere.
Il Ciambellano Reale del Regno delle Due Sicilie Giovanni Montecchi per voce del Parlamento comune del Regno delle Due Sicilie al fine di preservare l'incolumità dei propri concittadini,

CHIEDE

A tutti i cittadini di attenersi alle norme sulla formazione di gruppi armati presenti nel comunicato.


Il Parlamento del Regno delle due Sicilie.
Comunicazioni regie 34jeqro


Citazione :
Siena, 28 agosto 1457.

Si comunica che per volere della Principessa e del Consiglio dalla mattina di domani 29 agosto 1457 saranno riaperte le frontiere della Repubblica di Siena e che vi sarà libera circolazione delle persone su tutto il territorio.
Si comunica altresì che sempre dal 29 agosto 1457 sarà vietata la formazione di gruppi armati o reggimenti per la sicurezza di Siena, tutti i gruppi armati o reggimenti dovranno immediatamente sciogliersi o trasformarsi in gruppi semplici entro 24 ore dall'entrata in vigore di tale comunicazione. Durante le 24 ore i capigruppo verranno informati delle presente normativa tramite messaggio privato.
I gruppi di stranieri che entreranno nella Repubblica di Siena dovrannò altresì sciogliere i loro gruppi o reggimenti al loro ingresso sul suolo Senese o dietro sollecitazione degli organi preposti.
Coloro che dopo 24 ore faranno ancora parte dei gruppi sopracitati saranno denunciati presso le autorità.

Il Consiglio della Repubblica di Siena
La Principessa della Repubblica di Siena
Isabella II Myah Carroz

[/rp]
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MessaggioTitolo: Re: Comunicazioni regie Comunicazioni regie Empty01/02/12, 12:37 am

[rp]Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e del Regno d'Albania.


Articolo primo

a) Il Regno delle Due Sicilie riconosce il Regno d'Albania, le sue istituzioni e le sue cariche, come Regno indipendente, autonomo e sovrano.
Il Regno d'Albania riconosce il Regno delle Due Sicilie, le sue istituzioni e le sue cariche, come Regno indipendente, autonomo e sovrano.

b) L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Regno d'Albania è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciata del Regno d'Albania nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Regno d'Albania.

Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Principi, dal Ciambellano Reale, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno d'Albania.
Il Corpo Diplomatico del Regno d'Albania, composto dal Re, dai Principi, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.

b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno d'Albania, esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
Il Regno d'Albania può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Principi e il Ciambellano Reale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno d'Albania.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno d'Albania.
Il Regno d'Albania autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.


Articolo quarto

a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno d'Albania su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
Il Regno d'Albania si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b)
La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.


Articolo quinto

Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Articolo sesto

Il presente trattato è scritto in tre versioni, una italiana, una inglese ed una albanese. Le tre versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.



Firmato nell'ambasciata del Regno d'Albania presso il Palazzo Reale di Napoli il 29 Agosto 1457


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Il Re: Arimanno David Spadalfieri, Conte di castel Volturno
Il Ciambellano Reale: Giovanni Montecchi detto "Giovanni89"
Il Cancelliere: Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta "Lady_carey", Principessa d'Abruzzo.

Comunicazioni regie 29gxtu

In rappresentanza del Regno d'Albania:

Lartësia e Tij Princi 3ltiran
Ministri i Punëve të Jashtme Leka Dukagjini
Ambasadori Spiro1991


Comunicazioni regie Lukreziavcopia3fc7






Treaty concerning the status of the Ambassadors of the Kingdom of the Two Sicilies and Kingdom of Albania.


Article first

a) The Kingdom of the Two Sicilies recognizes the Kingdom of Albania, its institutions and its charges, like independent and sovereign Kingdom.
The Kingdom of Albania recognizes the Kingdom of the Two Sicilies , its institutions and its charges, like independent and sovereign Kingdom.

b) The Embassy of the Kingdom of the Two Sicilies in the Kingdom of Albania is considered sovereign territory of the Kingdom of the Two Sicilies.
The Embassy of the Kingdom of Albania in the Kingdom of the Two Sicilies is considered sovereign territory of Kingdom of Albania.


Article second

a) The Diplomatic Corps of the Kingdom of the Two Sicilies, composed by the King, the Princes, the Royal Chamberlain, and by Ambassador, has diplomatic immunity on the whole territory belonging to the Kingdom of Albania.
The Diplomatic Corps of the Kingdom of Albania composed by Prince, from the grand chamberlain, by Ambassador has diplomatic immunity on the whole territory belonging to the Kingdom of the Two Sicilies.

b)
The Kingdom of the Two Sicilies may declare a member of the Diplomatic Corps of Kingdom of Albania, except the Prince and the Grand Chamberlain, "person no grate."
This leads to the decay that member status diplomatic representative in the Kingdom of the Two Sicilies.
The Kingdom of Albania may declare a member of the Diplomatic Corps of the Kingdom of the Two Sicilies, except the King, the Princes and the Royal Chamberlain, "person no grate.." This implies that the decay for member status in the diplomatic representative of the Kingdom of Albania.

c)
diplomatic immunity is a subjective legal situation privileged recognized and guaranteed in some subjects because of their institutional location and function. The effects of immunity are not due to the processing for all offenses except those provided by the following.

d) For crimes such as sale of goods on the huge territory of the host province without permission, the robbery, the assault of the Castle or the assault of the municipalities of the capital, diplomatic representatives from both provinces are processed and will be judged according to the laws in force in the host province.


Third article

a) The Kingdom of the Two Sicilies authorizes the free movement throughout its territory by the Diplomatic Corps of the Kingdom of Albania.
The Kingdom of Albania allows freedom of movement throughout its territory by the diplomatic corps of the Kingdom of the Two Sicilies.

b) In the event of closure of the borders of one of the Contracting Parties, the Diplomatic Corps will have to confirm their presence to the Prefect and the Captain of the Host Country that will also ensure the safety of foreign diplomats.
The Diplomatic Corps before taking any action to receive a token of my reading of the notice.


Fourth article

a) The Kingdom of the Two Sicilies is committed to protecting and helping the Diplomatic Corps of the Kingdom of Albania all of its territory and in any situation.
The Kingdom of Albania is committed to protecting and helping the Diplomatic Corps of the Kingdom of the Two Sicilies in all of its territory and in any situation.

b)
The person of a diplomatic representative is considered inviolable. An attack against it or a failure to properly protected by the host province is a serious offense to the other.


Fifth article

If one wishes to cancel Provincie signatory to this Treaty, must declare in writing Province. The treaty will then be considered obsolete a week after receiving this notification.


Sixth article

Present treaty is written in three versions, one in italian, one in english and one in albanian. The three versions have got the same value and effect.



Signed on the embassy of the Kingdom of Albania at the Palazzo Reale di Napoli the 29 August 1457

Representing the Kingdom of the Two Sicilies:

The King: Arimanno David Spadalfieri, Count of Castel Volturno
The Chamberlain Real: Giovanni Montecchi called "Giovanni89"
The Chancellor: Elisabetta Maria D'Oria Borbone called "Lady_carey", Princess of Abruzzi

Comunicazioni regie 29gxtu

On behalf of the Kingdom of Albania:

Prince 3ltiran
Minister Of Foreign Affairs Leka Dukagjini
Ambassador Spiro1991


Comunicazioni regie Lukreziavcopia3fc7







TRAKTATI MBI STATUTIN E AMBASADOREVE NË MBRETËRINË E ARBËRIT DHE MBRETËRINË E DY SICILIVE.

Neni 1

I. Mbretëria e Arbërit njeh Mbretërinë e Dy Sicilive si të pavarur dhe sovrane.
Mbretëria e Dy Sicilive njeh Mbretërinë e Arbërit si të pavarur dhe sovrane.

II. Ambasada e Mbretërisë së Arbërit në Mbretërinë e Dy Sicilive është e konsideruar si territor sovran i Mbretërisë së Arbërit.
Ambasada e Mbretërisë së Dy Sicilive në Mbretërinë e Arbërit është konsideruar si territor sovran i Mbretërisë së Dy Sicilive.


Neni 2

I. Trupa Diplomatike e Mbretërisë së Arbërit, e përbërë nga Princesha, M.P. të Jashtme dhe Ambasadori ka imunitet diplomatik në tërë territorin që i përket Mbretërisë së Dy Sicilive.
Trupa Diplomatike e Mbretërisë së Dy Sicilive, e përbërë nga Mbreti, Shambellani dhe Ambasadori ka imunite diplomatik në tërë territorin që i përket Mbretërisë së Arbërit.

II. Mbretëria e Dy Sicilive mund të deklaroj një antarë të Trupes Diplomatike të Mbretërisë së Arbërisë, përveç Princeshes dhe Ministrit Punëve të Jashtme, “persnona non grata.”
Kjo shpie në humbjen e statusit të përfaqësuesit diplomatik në Mbretërinë e Dy Siciliveë.
Mbretëria e Arbërit mund të deklarojë një antarë të Trupes Diplomatike të Mbretërisë së Dy Sicilive, përveç Mbretit dhe Shambelanit, “persona non grata.”
Kjo shpie në humbjen e statusit të përfaqësuesit dipolmatik në Mbretërinë e Arbërit.

III. Imuniteti diplomatik është një situatë subjektive ligjore e priveligjuar, njohur dhe e garantuar te disa përsona përshkak të lokacionit institucional të tyre dhe funksionit. Efektet e imunitetit nuk do të thotë që të mbrojnë nga të gjitha krimet, përveç atyre që janë shkruara më pas.

IV. Për krimet siq janë blerja e një sasia të madhe të mallrave në territorin e një krahine pa lejen e saj, sulmet ndaj një Kështjelle ose ndaj qyteteve, përfaqësuesit diplomatik nga të dyja vendet mund të diskutojnë dhe gjykojnë në bazë të ligjeve të asaj krahine.


Neni 3

Mbretëria e Arbërit lejon lëvizjen e lirë në të gjithë territorin e saj për Trupen Diplomatike të Mbretërisë së Dy Sicilive.
Mbretëria e Dy Sicilive lejon lëvisnjen e lirë në të gjithë territorin e saj për Trupen Diplomatike të Mbretërisë së Arbërit.


Neni 4

I. Mbretëria e Arbërit është e angazhuar për të mbrojtur Trupen Diplomatike të Mbretërisë së Dy Sicilive në të gjithë territorin e saj dhe në çdo situatë.
Mbretëria e Dy Sicilive është e angazhuar për të mbrojtur Trupen Diplomatike të Mbretërisë së Arbërit në të gjithë territorin e saj dhe në çdo situatë.
II. Një përson, përfaqësues diplomatik konsiderohet i padhunueshëm. Një sulm ndaj tij ose një dështim për ta mbrojtur si duhet nga autoritetet e krahines ku qëndron është një shkelje serioze për palën tjetër.


Neni 5

Nëse një nga vendet nënshkruese dëshiron ta anuloj këtë traktat, ai duhet të dërgoj një deklaratë me shkrim për homologun të tij.
Traktati do të konsiderohet i anuluar një javë pas marrjes së këtij njoftimi.


Neni 6

Traktati është shkruar në tri versione, një në shqip, një në anglisht dhe një në italisht. Të tri versionet kanë të njëjten vlerë dhe efiktivitet.


Nënshkruar ambasadën e Mbretërisë së Shqipërisë në palazzo Reale di Napoli, il 29 Gusht 1457


Perfaqesojne Mbreterine e Dy sicilive

The King: Arimanno David Spadalfieri, Count di Castel Volturno
Godine mbretëror: Giovanni Montecchi thënë "Giovanni89"
Kancelari: Elisabetta Maria D'Oria Borbone thënë "Lady_carey", Princess d'Abruzzo


Comunicazioni regie 29gxtu

Perfaqesojne Mbreterine e Arberise:

Lartësia e Tij Princi 3ltiran
Ministri i Punëve të Jashtme Leka Dukagjini
Ambasadori Spiro1991

Comunicazioni regie Lukreziavcopia3fc7


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MessaggioTitolo: Re: Comunicazioni regie Comunicazioni regie Empty01/02/12, 12:43 am

[rp]Reconnaissance du Royaume des Deux Siciles

Nous Ryan Kamps VII ième Comte de Toulouse, et son Conseil, reconnaisons:


- Le Royaume des Deux Siciles, comme Etat souverain et indépendant qui, en tant que tel, il exercera en autonomie le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire;
- Le Parlement du Royaume des Deux Siciles, il est composé des conseillers élus au gouvernement des province d'appartenance au Royame;
- Le Roi, le Chambellan Royal et quelconque autre charge officiellement reconnue par le Parlement.


Nous Arimanno David Spadalfieri, Comte de Castel Volturno, Roi de Deux Siciles reconnaisons que:


A la lueur de ce traité le Royaume des Deux Siciles et le Comté de Toulouse sont unis par un lien d'amitié, respect et collaboration réciproque, dans l'espoir de voir naitre des solides relations dans les deux Etats.


A cette reconnaissance pourra suivre un traité sur le statut des ambassadeurs et sur la coopération judiciaire.


Le présent traité est écrit en deux versions, une italienne et une française. Les deux versions ont la même valeur et efficacité.


Signé à Assezat, Toulouse le vingt huitième jour de l'an de grasce 1457


Au nom de Royaume des Deux Siciles:

Arimanno David Spadalfieri, Comte de Castel Volturno, Roi des Deux Sicilie
Giovanni Montecchi dit Giovanni89, Chambellan Royale
Elisabetta Maria D'Oria Borbone dit Lady_carey, Chancelier des Deux Siciles.

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Au nom de Comté de Toulouse:

Ryan Kamps , VII ième Comte de Toulouse

]Comunicazioni regie Toulou15
Raphael83, Senher de St Genest de Contest, Chancelier et Secrétaire d'Etat de Toulouse
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Riconoscimento del regno delle Due sicilie

Io Ryan Kamps, VII Conte di Tolosa, ed il Consiglio riconosciamo:


- Il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano Reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.


Io Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie riconosco che:


- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e la Contea di Tolosa, sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.


A questo riconoscimento potrà seguire, un trattato sullo statuto degli ambasciatori e sulla cooperazione giudiziaria.


Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una in francese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.


Firmato Assezat, Tolosa, il ventinove Agosto giorno dell'anno di grazia 1457


A nome del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Giovanni Montecchi detto Giovanni89, Ciambellano Reale
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Cancelliere delle Due Sicilie.


Comunicazioni regie 29gxtu

A nome della Contea di Tolosa:

Ryan Kamps , VII ième Comte de Toulouse

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Raphael83 , Senher de St Genest de Contest, Chancelier et Secrétaire d'Etat de Toulouse

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MessaggioTitolo: Re: Comunicazioni regie Comunicazioni regie Empty01/02/12, 12:46 am

[rp]TRAITÉ SUR LE STATUT DIPLOMATIQUE ENTRE LE COMTÉ DE TOULOUSE ET LE ROYAUME DES DEUX SICILES

Nous, les hautes Autorités Comtales de Toulouse,
Nous, les hautes Autorités du Royaume des Deux Siciles.

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant les Comtés du Toulouse et de Royaume des Deux Siciles,

Conscients de la nécessité de protéger nos Diplomates respectifs,

Avons décidé le traité suivant :


Article Premier : Immunité Diplomatique

L'Ambassade du Comté de Toulouse au Royaume des Deux Siciles est considérée comme faisant partie intégrale du territoire du Royaume des Deux Siciles . Le personnel diplomatique dispose d'une immunité diplomatique qui empêche tout jugement sur le territoire du Royaume des Deux Siciles.

L'Ambassade du Royaume des Deux Siciles au Comté de Toulouse est considérée comme faisant partie intégrale du territoire du Comté de Toulouse. Le personnel diplomatique dispose d'une immunité diplomatique qui empêche tout jugement sur le territoire du Comté de Toulouse.

L'immunité diplomatique n'est pas rétroactive.


Article Deuxième : Libre Circulation

Le Comte de Toulouse ainsi que le conseil du Comté de Toulouse autorise la libre circulation individuelle, et conforme aux lois locales, sur le territoire de Toulouse des diplomates de l'ambassade du Royaume des Deux Siciles.

Le Royaume des Deux Siciles ainsi que le conseil du Royaume des Deux Siciles, autorise la libre circulation individuelle, et conforme aux lois locales, sur le territoire du Royaume des Deux Siciles des diplomates de l'ambassade du Comté de Toulouse.


Article Troisième : Protection et Assistance aux Ambassadeurs Étrangers

Le Comte de Toulouse ainsi que le conseil du Comté de Toulouse ont le devoir de protéger et de porter assistance aux diplomates de l'ambassade du Royaume des Deux Siciles en cas d'agression ou autres crimes.

Le Comte de Toulouse ainsi que le conseil du Comté de Toulouse s'engagent à fournir un escorte militaire, si la demande est faite, pour tout déplacement du personnel diplomatique du Royaume des Deux Siciles.

Le Roi des Deux Siciles ainsi que le conseil du Royaume des Deux Siciles ont le devoir de protéger et de porter assistance aux diplomates de l'ambassade du Comté de Toulouse en cas d'agression ou autres crimes.

Le Roi des ainsi que le conseil du Royaume des Deux Siciles s'engagent à fournir un escorte militaire, si la demande est faite, pour tout déplacement du personnel diplomatique du Comté de Toulouse


Article Quatrième : Levés de l'Immunité Diplomatique et Renvois de Diplomate

En cas de faute grave, l'immunité diplomatique des Diplomates du Comté de Toulouse pourra être levée par le Comte de Toulouse. Dans ce cas ci, la notion de faute grave reste l'apanage du Comte de Toulouse. En cas de levée de l'immunité diplomatique d'un Diplomate du Royaume des Deux Siciles, celui ci sera poursuivi par la justice du Comté de Toulouse.

En cas de faute grave, l'immunité diplomatique des Diplomates du Royaume des Deux Siciles pourra être levée par le Roi des Deux Siciles. Dans ce cas ci, la notion de faute grave reste l'apanage du Roi des Deux Siciles. En cas de levée de l'immunité diplomatique d'un Diplomate du Comté de Toulouse, celui ci sera poursuivi par la justice du Royaume des Deux Siciles.


Le Comte de Toulouse peut exiger, en cas d'urgence, le départ de l'Ambassadeur du Royaume des Deux Siciles.
Le Royaume des Deux Siciles peut exiger, en cas d'urgence, le départ de l'Ambassadeur de Toulouse.

En cas de renvoi du diplomate, celui-ci aura alors un «délai» pour quitter, sous escorte militaire, le territoire en question. Ce «délai» est défini comme étant le nombre de jours mis pour voyager hors du Comté en prenant le plus court chemin vers son pays d'origine, auquel on ajoutera deux jours pour permettre l'organisation de son escorte.

Chaque Comté, s'engage à ne pas mettre le Diplomate renvoyé en zone de guerre ou tout autre situation ou sa sécurité pourrait être mise en danger. Si aucune possibilité ne se présente, le Diplomate sera assigné à résidence, dans sa dernière ville de résidence, sans possibilité de sortir en taverne.


Article Cinquième : Definition et liste du Personnel Diplomatique

Le Comte de Toulouse ainsi que le conseil du Comté de Toulouse s'engagent à établir une liste exhaustive de ses diplomates se trouvant sur le territoire du Royaume des Deux Siciles. Le Roi des Deux Siciles peut refuser l'immunité diplomatique aux personnes proposé par le Comte de Toulouse.

Le Roi des Deux Siciles ainsi que le conseil du Royaume des Deux Siciles s'engagent à établir une liste exhaustive de ses diplomates se trouvant sur le territoire du Comté de Toulouse. Le Comte de Toulouse peut refuser l'immunité diplomatique aux personnes proposé par le Roi des Deux Siciles.

Ces deux listes seront mises à jour régulièrement et seront affichées clairement dans les bureaux des deux ambassades, de Toulouse en Deux Siciles et de Deux Siciles en Toulouse. Ces deux listes définissent ce qui est considrée dans ce traité comme étant le «personnel diplomatique» ou «diplomate» des deux ambassades couverts pas cette immunité diplomatique.

Ce traité ne s'applique en aucune facon à l'escorte personnel ou au personnel de maison accompagnant le diplomate sur les territoires respectifs.


Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.


Signé en l'Hotel d' Assezat, Toulouse
Le "5" ème jour du mois de "September" de l'An de grasce 1457

Pour le Comté de Toulouse :
Sa Grace Ryan Kamps VIIième Comte du Toulouse

]Comunicazioni regie Signaturenouvelle
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Messire Raphael83 Senher de St Genest de Contest", Chancelier et Secrétaire d'Etat de Toulouse
]Comunicazioni regie 1_sign27

]Comunicazioni regie Scel_v11

Pour le Royaume des Deux Siciles:

Arimanno David Spadalfieri, Comte de Castel Volturno, Roi des Deux Sicile
Elisabetta Maria D'Oria Borbone dit Lady_carey, Chancellier des Deux Sicilie, Princesse d'Abruzzo
Giovanni Montecchi dit Giovanni89, Chambellan Royale
Azizah, Ambassadrice des Deux Sicilie

Comunicazioni regie 29gxtu





Trattato sullo Statuto Diplomatico tra la Contea di Toulouse e il Regno delle Due Sicilie

Noi, le alte Autorità della Contea di Toulouse,
Noi, le alte Autorità del Regno delle Due Sicilie,

Forti della nostra volontà di unirci in una cooperazione sempre più approfondita tra i nostri rispettivi popoli, che costituiscono la Contea di Toulouse e il Regno delle Due Sicilie,
Coscienti della necessità di proteggere i nostri rispetivi Diplomatici,
Abbiamo stabilito il seguente trattato:


Articolo Primo: Immunità Diplomatica
L'Ambasciata della Contea di Toulouse nel Regno delle Due Sicilie è considerata come facente parte integrale del territorio del Regno delle Due Sicilie. Il personale diplomativo dispone di una immunità diplomatica che impedisce ogni processo sul territorio del Regno delle Due Sicilie.
L'immunità diplomatica non è retroattiva.


Articolo Secondo: Libera Circolazione

Il Conte di Toulouse così come il Consiglio della Contea di Toulouse autorizza la libera circolazione individuale, e conformemente alle leggi locali, dei Diplomatici dell'Ambasciata del Regno delle Due Sicilie sul territorio di Toulouse.
Il Re delle Due Sicilie così come il Consiglio del Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione individuale, e conformemente alle leggi locali, dei Diplomatici dell'Ambasciata della Contea di Toulouse sul territorio del Regno delle Due Sicilie.


Articolo Terzo: Protezione e Assistenza agli Ambasciatori Stranieri
Il Conte di Toulouse così come il Consiglio della Contea di Toulouse hanno il dovere di proteggere e di fornire assistenza ai Diplomatici dell'Ambasciata del Regno delle Due Sicilie in caso di aggressione o di altri crimini.
Il Conte di Toulouse così come il Consiglio della Contea di Toulouse si impegnano a fornire una scorta militare, se ne viene fatta richiesta, per tutti gli spostamenti del personale diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
Il Re delle Due Sicilie così come il Consiglio del Regno delle Due Sicilie hanno il dovere di proteggere e di fornire assistenza ai Diplomatici dell'Ambasciata della Conte di Toulouse in caso di aggressione o di altri crimini.
Il Re delle Due Sicilie così come il Consiglio del Regno delle Due Sicilie si impegnano a fornire una scorta militare, se ne viene fatta richiesta, per tutti gli spostamenti del personale diplomatico della Contea di Toulouse.


Articolo Quarto: Sospensione dell'Immunità Diplomatica e Rimpatrio del Diplomatico
In caso di colpa grave, l'immunità diplomatica dei Diplomatici della Contea di Toulouse potrà essere sospesa dal Conte di Toulouse, In questo caso, l'identificazione della colpa grave è appannaggio del Conte di Toulouse. In caso di sospensione dell'immunità diplomatica di un Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, questi sarà perseguito dalla giustizia della Contea di Toulouse.
In caso di colpa grave, l'immunità diplomatica dei Diplomatici del Regno delle Due Sicilie potrà essere sospesa dal Re delle Due Sicilie. In questo caso, l'identificazione della colpa grave è appannaggio del Re delle Due Sicilie. In caso di sospensione dell'immunità diplomatica di un Diplomatico della Contea di Toulouse, questi sarà perseguito dalla giustizia del Regno delle Due Sicilie.
Il Conte di Toulouse può esigere, in caso d'urgenza, la partenza dell'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie.
Il Re delle Due Sicilie può esigere, in caso d'urgenza, la partenza dell'Ambasciatore della Conte di Toulouse.
In caso di rimpatrio del Diplomatico quest'ultimo avrà un termine per lasciare, sotto scorta militare, il territorio in questione. Questo termine è definito come il numero di giorni impiegati per uscire fuori del territorio prendendo il più breve cammino verso il suo paese d'origine, al quale si aggiungeranno due giorni per permettere l'organizzazione della sua scorta. Ogni contea, s'impegna a non mettere il Diplomatico rimpatriato in zona di guerra o in qualsiasi altra situazione per cui la sua sicurezza potrebbe essere messa in pericolo. Se nessuna via sarà praticabile, al Diplomatico sarà assegnata una residenza, nella sua ultima città di residenza, senza possibilità di entrare in locanda.


Articolo Quinto: Definizione e Lista del Personale Diplomatico
Il Conte di Toulouse e il Consiglio della Contea di Toulouse s'impegnano a redigere un elenco esaustivo dei propri diplomatici che si trovano sul territorio del regno delle Due Sicilie. Il Re delle Due Sicilie può rifiutare l'immunità diplomatica alle persone proposte dal Conte di Toulouse.
Il Re delle Due Sicilie e il Consiglio del Regno delle Due Sicilie s'impegnano a redigere un elenco esauriente dei propri diplomatici che si trovano sul territorio della Contea di Toulouse. Il Conte di Toulouse può rifiutare l'immunità diplomatica alle persone proposte dal Re delle Due Sicilie.
Questi due elenchi saranno aggiornati regolarmente e pubblicati chiaramente negli uffici delle due Ambasciate, di Toulouse nel Regno delle Due Sicilie e del regno delle Due Sicilie nella Conte di Toulouse. Questi due elenchi definiscono ciò che viene considerato in questo trattato come “il Personale Diplomatico„ o “Diplomatico„ delle due Ambasciate non coperti da questa immunità diplomatica.

Questo trattato non si applica in nessun modo alla scorta personale o al personale di casa che accompagna il Diplomatico sui rispettivi territori.

Questo trattato diventa effettivo fin dalla sua firma e fino ad annullamento parziale o totale per l'uno o l'altro delle parti.
Le autorità di ciascuna parte s'impegnano affinché il loro popolo prenda rapidamente conoscenza di questi fatti.


Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una in francese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.

Firmato al Hotel d'ASSEZAT, Tolosa
Il giorno 5 di Settembre dell'Anno di Grazia 1457

Pour le Comté de Toulouse :
Sa Grace Ryan Kamps VIIième Comte du Toulouse

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]Comunicazioni regie Scel_v11

Per il Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Cancelliere delle Due Sicilie
Giovanni Montecchi detto Giovanni89, Ciambellano Reale
Azizah, ambasciatrice delle Due Sicilie.

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MessaggioTitolo: Re: Comunicazioni regie Comunicazioni regie Empty01/02/12, 12:50 am

[rp]Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e del Regno di Valencia


Articolo primo

L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Regno di Valencia è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciata del Regno di Valencia nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Regno di Valencia.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, i Principi, dal Ciambellano Reale e dall'Ambasciatore, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno di Valencia.
Il Corpo Diplomatico del Regno di Valencia, composto dal Principe, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.

b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno di Valencia, esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
Il Regno di Valencia può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Principi e il Ciambellano Reale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno di Valencia.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno di Valencia.
Il Regno di Valencia autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.


Articolo quarto

a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno di Valencia su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
Il Regno di Valencia si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.


Articolo quinto

Se uno dei due regni firmatari desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro Reino. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una in spagnolo. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.



Firmato a Napoli il 10/09/1457


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sua Altezza Reale: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno
Il Ciambellano Reale: Giovanni Montecchi detto Giovanni89
Il Cancelliere: Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Principessa D'Abruzzo
L'Ambasciatore: Berengario Corleone detto Conteberengario

Comunicazioni regie 29gxtu


In rappresentanza del Regno di Valencia:

Paboro Corleone, Governatore di Valencia
Mis Driade de Budapest Alzaga Unzué, Ciambellano di Valencia


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Tratado relativo al estatuto de los Embajadores del Reino de las Dos Sicilias y el Reino de Valencia


Artículo primero

La embajada del Reino de las Dos Sicilias en el Reino de Valencia es considerada territorio soberano del Reino de las Dos Sicilias
La embajada del Reino de Valencia en el Reino de las Dos Sicilias es considerada territorio soberano del Reino de Valencia.


Artículo segundo

a) El Cuerpo Diplomático del Reino de las Dos Sicilias, compuesto por el Rey, los Príncipes, el Chambelán Real y el embajador, cuentan con inmunidad diplomática sobre todo el territorio definido como perteneciente al Reino de Valencia.
El Cuerpo Diplomático del Reino de Valencia, compuesto por el Rey, los Príncipes, el Chambelán, y el Embajador cuentan con inmunidad diplomática sobre todo el territorio definido como perteneciente al Reino de las Dos Sicilias.

b) El Reino de las Dos Sicilias puede declarar un miembro del Cuerpo Diplomático del Reino de Valencia, excluidos el Rey, los Principes y el Chambelán, "persona no grata."
Eso significa la caída para tal miembro del status de representante diplomático en el Reino de las Dos Sicilias.
El Reino de Valencia puede declarar un miembro del Cuerpo Diplomático del Reino de las Dos Sicilias, excluidos al Rey, los Principes y el Chambelán Real, "persona no grata." Eso significa la caída para tal miembro del status de representante diplomático en el Reino de Valencia.

c) Por inmunidad diplomática se entiende a una situación jurídica subjetiva privilegiada reconocida y asegurada a unos sujetos en consideración de su posición y función institucional. Los efectos de las inmunidades son atribuibles a la no procesabilidad por todos los crímenes excluidos aquellos previstos por el inciso siguiente.

d) Por los crímenes como la compraventa de ingentes mercancías sobre el territorio del territorio huésped sin previa autorización, el bandolerismo, el asalto a los ayuntamientos o el asalto al Castillo de la capital, los representante diplomáticos de ambos territorios quedan pasibles de proceso y serán juzgados según las leyes en vigor en el huésped.


Artículo tercero

a) El Reino de las Dos Sicilias autoriza la libre circulación sobre todo su territorio por parte del Cuerpo Diplomático del Reino de Valencia.
El Reino de Valencia autoriza la libre circulación sobre todo su territorio por parte del Cuerpo Diplomático del Reino de las Dos Sicilias.

b) En caso de cierre de las Fronteras de una de las partes contrayentes, el Cuerpo Diplomático tendrá que dar confirmación de su presencia al Prefecto y al Capitán del territorio hospitante que además tendrá que asegurar la inmunidad de los Diplomáticos extranjeros.
El Cuerpo diplomático antes de cumplir cada acción tiene que recibir un rp de la lectura de la comunicación.


Artículo cuarto

a) El Reino de las Dos Sicilias se compromete a proteger y a ayudar al Cuerpo Diplomático del Reino de Valencia sobre todo su territorio y en cada situación.
El Reino de Valencia se compromete a proteger y a ayudar al Cuerpo Diplomático del Reino de las Dos Sicilias sobre todo su territorio y en cada situación.

b) La persona del representante diplomático es considerada inviolable. Un ataque contra ella o una fallida o inadecuada protección de parte del territorio hospitante constituye una grave ofensa a la contraparte.


Artículo quinto

Si uno de los dos Reinos firmantes deseara anular el presente tratado, tiene que necesariamente hacer de ello una declaración escrita al otro Reino. El tratado será considerado entonces caduco una semana después de la recepción de la susodicha comunicación.

El presente tratado es escrito en dos versiones, una italiana y una en español. Las dos versiones tienen el mismo valor y eficacia.



Le firmado a Napole el 10/09/1457


En representación de el Reino de los Dos Sicilie:

Su Alteza Real: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno
El Chambelán Real: Giovanni Montecchi detto Giovanni89
El Canciller: Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Principessa D'Abruzzo
El embajador: Berengario Corleone detto Conteberengario

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En representación de el Reino de Valencia:

Paboro Corleone, Gobernador de Valencia
Mis Driade de Budapest Alzaga Unzué. Chambelan de Valencia


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