Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Rettifica CIA 3 Giugno 1457 26/10/09, 04:14 pm | |
| - Citazione :
- Rettifica CIA 3 Giugno 1457
Pubblicata il 06-03
Si sostituiscono i seguenti articoli:
LIBRO IV Art. 1. - Del disturbo dell'ordine pubblico Costituisce un atto di disturbo dell'ordine pubblico ogni perturbazione all'ordine costituito, alla sicurezza, alla salute ed alla tranquillità pubblica. Ogni violazione di un'ordinanza municipale o provinciale può determinare un'incriminazione per disturbo dell'ordine pubblico. Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.23, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
LIBRO IV Art. 5. - Del Tradimento e Alto Tradimento Costituisce un atto di tradimento ogni attentato da parte di un abitante della Provincia degli Abruzzi contro le istituzioni dello stesso, o ogni divulgazione di informazioni politiche, militari o economiche aventi come scopo o possibile risultato l’indebolimento della Provincia degli Abruzzi e delle sue componenti locali, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica. A causa del loro rango, i Sindaci ed i membri del Consiglio del Principato si espongono a persecuzioni per Alto Tradimento. Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.24, del LIBRO V del presente corpo legislativo.
Si aggiungono i seguenti articoli:
LIBRO V Art. 4.23 - Del disturbo dell'ordine pubblico: Il disturbo dell'ordine pubblico è un reato leggero. Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento. Capo d'imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico.
LIBRO V Art. 4.24 - Del Tradimento e Alto Tradimento: Il tradimento è un reato serio. L’Alto Tradimento è un reato speciale. Capi d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento |
|