Palazzo Reale di Napoli
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Telfusa

Telfusa

Femmina
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MessaggioTitolo: Statuto CAD Statuto CAD Empty26/05/16, 02:32 pm

Vostra Maestà, questo il testo finale. Lascio sottinteso che, qualora la Celsius intendesse i nostri quesiti e rispondesse sul "parere vincolante" la prima parte (Articolo 2 - Funzioni) sarebbe riportata in discussione: non verrà direttamente integrata, vorrei fosse chiaro, ma ridiscussa da capo con successiva votazione come da norma.


Citazione :


Articolo 1 - Sede

La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede nella città di Napoli.


Articolo 2 - Funzioni

La Corte è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.
Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.

La Corte Suprema del Regno inoltre può emettere pareri riguardanti la costituzionalità di leggi emanate o in corso di discussione su tutto il territorio del Regno.

Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno

Articolo 3 - Composizione

La Corte è composta da:


- un Presidente, nominato e revocato dal Re;
- un numero variabile di Giudici, non inferiore a tre per provincia;
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno;
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno.

I Giudici della Corte che assumano qualsiasi incarico IG all'interno di Consigli provinciali non possono partecipare a collegi giudicanti né accedere alla Sala dei Giudici. Al termine dell'incarico anzidetto, essi torneranno di diritto in servizio attivo.

Articolo 4 - Presidente e Giudici

Il Presidente è nominato dal Re, sentito il personale della Corte, tra i sudditi del Regno che non ricoprono alcuna carica IG, che abbiano ricoperto l'incarico di Procuratore, PM o Giudice, IG o RP, per almeno 30 giorni.
Può essere licenziato dal Re in qualsiasi momento. Qualora il Presidente intenda concorrere per una carica IG o accettare che gli sia conferita, deve rassegnare immediatamente le proprie dimissioni al Re.


Il mandato dei Giudici dura sei mesi, rinnovabili in caso di assenza di altre candidature.
Qualora vi siano meno di tre giudici in servizio attivo per ciascuna Provincia del Regno, il Presidente è tenuto a reintegrarne il numero, in modo che vi siano almeno tre Giudici in servizi attivo per ciascuna provincia del regno.
Essi durano in carica per sei mesi, rinnovabili in caso di assenza di altre candidature.

Il Re può nominare fino a due Giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING nonché un Giudice nella Serenissima Repubblica di Venezia. Può delegare la nomina al Presidente della Corte.
I Giudici di cui al comma 3 del presente articolo durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.


Articolo 5 - Procuratori

I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente medesimo.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.



Articolo 6 - Cancellieri

I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente medesimo.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.



Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno


Articolo 7 - Ruolo del Presidente

Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, non farà parte del collegio giudicante ma assisterà il collegio in qualità di moderatore e garante dell'imparzialità e legalità delle decisioni dei Giudici.

Articolo 8 - Ruolo dei Giudici

I Giudici decidono le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi e della carta del giudice.

Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura.

Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. [b]In tal caso sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.


Articolo 9 - Ruolo dei procuratori

I Procuratori deliberano sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili.
Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. In tal caso sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.


Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri

I Cancellieri curano la tenuta degli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperiscono ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curano la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicano agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze, etc.) pronunciati dai Giudici.


Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni

Articolo 11 - Nomine

La nomina di Giudici, Procuratori, Viceprocuratori, Cancellieri e Vicecancellieri avviene previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno in cui siano menzionati:

- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura a pena di inammissibilità;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.



Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice

I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti:
- essere cittadini residenti nella Provincia indicata nel bando ovvero non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia;
- essere di condotta incensurabile;
- non aver riportato condanne penali definitive;
- avere svolto le funzioni di Giudice IG, Pubblico Ministero IG o Procuratore della Corte in una provincia del Regno per almeno trenta giorni;
- essere maggiorenni (avere 3 mesi di vita );
- non avere svolto le funzioni di Giudice IG, Pubblico Ministero IG negli ultimi trenta giorni;
- non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.


Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere

I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti:
- essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi;
- essere di condotta incensurabile;
- non aver riportato condanne penali definitive negli ultimi trenta giorni;
- non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni;
- non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.


Articolo 14 - Candidatura

I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13.

Il candidato che renda falso giuramento ai sensi del comma precedente commette il reato di falsità in giuramento. Il reato di falsità in giuramento è un reato grave.

In caso di falso giuramento di cui al presente articolo, il Presidente dispone la trasmissione degli atti al PM della provincia ove il candidato dimora. Un candidato condannato per falso giuramento non potrà mai più ricoprire alcun incarico all'interno della Corte.



Articolo 15 - Decisioni sulle candidature

Le decisioni sulle nomine sono rese pubbliche senza ritardo e non sono impugnabili.

Articolo 16 - Giuramento

I candidati possono esercitare le loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX (nome), residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.

I candidati che non prestano giuramento entro sette giorni dalla nomina sono considerati dimissionari.


Articolo 17 - Dimissioni

Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.

Il Presidente può dimettersi comunicando le proprie dimissioni al Re.

Le dimissioni sono irrevocabili. Esse hanno effetto dal momento in cui sono accettate dalla figura preposta, e in ogni caso dopo una settimana dalla comunicazione.


Articolo 18 - Decadenza

I membri della Corte che abusano della loro funzione arrecando a sé o ad altri ingiusto profitto ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto commettono il reato di abuso di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 26 del Codice Penale Regio.

I Giudici condannati in via definitiva per qualsiasi reato decadono immediatamente dalla loro carica.
I Procuratori e i Cancellieri condannati per qualsiasi reato moderato o più grave decadono immediatamente dalla loro carica.
I membri della Corte decaduti dalla carica a norma del presente articolo non potranno più ricoprire alcun ruolo nella Corte.


Titolo quinto: giudizio di appello

Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello:

L’appello è ammesso avverso le sentenze pronunciate dai Tribunali delle Province facenti parte del Regno.
L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:
- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi, anche con riferimento a nuovi fatti suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della carta del giudice.

Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione

L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- copia integrale degli atti del processo;
- la data della sentenza impugnata;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione di motivi di appello;
- le prove nuove addotte a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.
L’appello a pena di inammissibilità va depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata.
L’atto di appello va depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.
L'appellante, entro giorni quindici dal deposito dell'appello deve versare una cauzione di ducati dieci. Essa verrà incamerata dalle autorità della provincia di residenza. Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante, in caso contrario sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia



Articolo 21 - Prove nuove

La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini del decidere.
La Corte riesamina i testimoni già sentiti dal Tribunale solo ove ciò appaia indispensabile ai fini del decidere.


Articolo 22 - Prove documentali

Sono ammissibili tutte le prove documentali a patto che rispettino quanto previsto dalla normativa vigente imposta dagli altissimi*.
Tuttavia:
- i documenti coperti da segreto sono prove valide e rilevanti ma l’appellante dovrà comunicare al Cancelliere la volontà di usarli a processo; essi saranno visionabili dai membri della Corte, dalle parti e dai loro avvocati; qualora l’appellante non osservi questa norma, le prove saranno ugualmente utilizzabili ma egli potrà essere perseguito a norma di legge per la violazione del segreto dai Tribunali competenti.
L’attendibilità delle prove documentali è liberamente valutata dalla Corte.


Articolo 23 - Prove testimoniali

Sono ammissibili le prove testimoniali, tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.
L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga che il testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro il testimone. La falsità della testimonianza dichiarata dalla Corte non può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale.

Articolo 24 - Esame preliminare

L’atto d’appello, subito dopo essere stato depositato, verrà esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.
La commissione potrà, all’unanimità, dichiarare l’appello inammissibile, ove ritenga sussistenti una delle cause di inammissibilità di cui agli articoli 19 e 20, o manifestamente infondato, ove ritenga che non vi siano neppure minime probabilità di suo accoglimento. In tal caso dichiarerà inammissibile o respinto l’appello con decreto motivato.
Ove anche solo uno dei Procuratori ritenga l’appello ammissibile o non manifestamente infondato, la commissione dichiarerà l’appello ammesso, pronunciando decreto non motivato.

Articolo 25 - Formazione del collegio

Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presidierà e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. Un massimo di due Giudici di nomina regia potranno, se designati, comporre il collegio, si cercherà comunque di non giungere mai a questo limite.
Il Re, il Governatore in carica o il Presidente potranno dichiarare che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che rispettano i seguenti requisiti:
- risiedono nel territorio del Regno;
- non risiedono nella provincia in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- non hanno rapporti di parentela, coniugio, affinità, notoria amicizia o inimicizia con l'appellante e/o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
- essere incensurati.
- non avere meno di tre mesi di vita.


Articolo 26 - Nomina degli avvocati

Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. Chi non vi provveda, potrà difendersi personalmente. Le Province possono difendersi di diritto nella persona del Pubblico Ministero in carica.
Gli avvocati possono essere liberamente sostituiti dalle parti in corso di causa.
La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora ritenga che si tratti di notorio criminale o soggetto condannato in precedenza per oltraggio alla Corte o qualora egli commetta nel corso del procedimento un atto di oltraggio, in tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato, ma il procedimento non verrà sospeso.

Articolo 27 - Dei limiti di tempo

Il Presidente del collegio giudicante avrà l'obbligo di comunicare un limite temporale, tramite il cancelliere, per ogni fase del processo. Qualora i termini siano superati, il trasgressore perderà diritto di parola. L'eventuale trasgressore tornerà a poter esporre le proprie ragioni solamente in seguito ad una nuova chiamata in un'altra fase del processo.

Articolo 28 - Dibattimento

Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.
Il Cancelliere competente provvederà a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.
Il procedimento potrà essere sospeso solo in caso di giustificata indisponibilità (ritiro) dell’appellante o di un Giudice, o in seguito di un significativo avvenimento.
Qualora la parte appellante non si presenti all’udienza o non osservi i termini imposti dalla Corte, il collegio potrà dichiarare l’appello inammissibile alla luce della gravità del ritardo.

Articolo 29 - Camera di consiglio

La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio.
La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.
Il presidente del collegio deve redigere la motivazione.

Articolo 30 - Decisione della causa

La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto per le parti.
L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto previa votazione di maggioranza del Senato Regio e consenso del Re.
Il Cancelliere competente curerà la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.

Articolo 31 - Oltraggio alla Corte

La grave violazione delle norme di procedura, il comportamento irriguardoso verso uno qualsiasi dei membri della Corte ed il rifiuto di sottostare alle decisioni della Corte sullo svolgimento del processo costituiscono oltraggio alla Corte e saranno perseguiti dal Tribunale del luogo in cui si trova chi li commette come atti di disturbo dell’ordine pubblico.


[hrp]*Le prove documentali (nuove e non) sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di vita diversi da quelli dei Reami Rinascimentali (forum esterni, e-mail, Skype ecc.). Sono ammessi quindi screen e documenti provenienti da ambienti di gioco dei Reami rinascimentali.[/hrp][/quote]

Aggiungo che per ora la celsius ha risposto a due delle nostre domande e lo ha fatto a parer mio in modo chiaro secondo i loro canoni, ovvero, ignorano questa clausola, esistente solo da noi, di dare pareri di costituzionalità, non intendendo dunque probabilmente la necessità del farla diventare una norma vincolante o no.
In CAD per ora ci siamo espressi in modi differenti, non vi nego che non firmerei mai un documento su cui non sono sicura sia rispettata la "libertà" dell'essere umano e la CAD non è il codice penale regio che regola una comunità dettando legge ma un organo di secondo grado che riporta situazioni dubbie nella via della legalità e della giustizia.
Per qualunque domanda...

Disse la Viscontessa facendo un inchino ai presenti.


EDIT


Scusate dimenticavo, aggiungo che la parte in rosso non è un'elisione ma la parte che ridiscuteremo. La parte in verde è tale solo per sottolineare l'aumento del numero dei giudici, per il resto il testo è simile, a parte il fatto che il Presidente, in quanto super partes e garante della legalità a nome di Sua Maestà, non giudicherà nei collegi, ma ne supervisionerà solamente il lavoro.
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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty01/06/16, 10:09 pm

Presidente Va benissimo,

farò pubblicare il prima possibile lo statuto aggiornato.

Voi comnciate pure alla nomina di procuratori e quant'altro servisse.
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Telfusa

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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty12/06/16, 12:43 am

Vostra Maestà riporto alla Vostra attenzione ed a quella del Concilio la risposta degli altrissimi:

Citazione :

cesarino RR ha scritto:
Hi,

my character is a member of his local court of appeal and a question has arisen.
According to our RP statute the court can give binding judgments of unconstitutionality about any RP laws but with no direct consequences on IG dynamics.
Now the big question: some say the judgment can't be bindig even if it is only part of the RP roles of the court pretenging it would break the charter of justice.
So, is it true? The RP judgment of an RP law can break the charter or it's just another part of our RP?

Thanks in advance,
M.


Myrtle de Celsius online ha scritto:
Hello,

The charter of justice is above the RP laws. Here is the text.

A judge must always keep in mind this fundamental rule: he should act only within the interest of the Renaissance Kingdoms game, the interest of the game being firmly defined by the interest of all the players (and not only of the majority of them), including those condemned: a judgment has to be found which satisfies not only the plaintiffs, but also the defendants who must abide by the verdict with sufficient grace, so as not to be disappointed in the game and become disinterested in it.


A few general principles of justice:

The judge wields an astonishing power over the thousands of players within Renaissance Kingdoms; a power which goes together with a high level of responsibility towards the other players, the game in general and the creators. Hence, if the judge abuses or misuses this power, he/she can seriously endanger the balance of the game, taint the atmosphere of it and cause the fragile foundations, upon which the game has been lovingly built by its creators, to shake.

Hereafter stated are a certain number of rules which the judge is obliged to respect. The purpose of these rules is to organize and co-ordinate justice throughout all counties/duchies and within the time period of the Kingdoms.

Each punishable or criminal act, for which the judge estimates the defendant to be guilty, is sanctioned by a penalty. This penalty must be proportional to the act which brought about the charges. The judge is responsible for maintaining consistency in the punishment imposed on the accused in accordance with the severity of the proven offence.

In case of (i) disproportionate punishment, (ii) doubts as to the balance and equity of the judgment, (iii) doubts as to the compliance with Ducal law, (iv) violation of the present Charter, and after a discretionary review by the Prosecutor in the Court of Appeals, the aforementioned Court may revise the initial trial.

Any judge who (i) repeatedly violates the provisions of the present Charter, (ii) disregards the warning statements from the Court of Appeals or (iii) takes advantage of his/her position may be prosecuted for High Treason in front of the Parliament of [Paris], or, failing this, the Court of Appeals. The maximum sentence for said crimes is eradication, in severe cases of obvious abuse acknowledged by royal authorities (the admins).
A person can not be judged twice for same the act by the same jurisdiction level. This is enforceable in the entire Kingdoms of England and Scotland and Ireland , by the will of the Crown.

About the penalty

A judge can always issue a fine (of which the estimate of the amount is left to his/her discretion) and/or a maximum 3 day prison sentence for all the offences.
In the most serious of cases (if possible with the agreement of the condemned for RP reasons, or if the player has stopped playing), or in the event of a crime where blood has been spilt, the judge can sentence a character to death. The character will subsequently lose 10 statistic points in each area (Charisma, Strength and Intelligence).

True-False offences

These are in fact all IRL offences, which can be sanctioned by real life justice, and which lead to a systematic eradication of the character, as well as, in the case of the situation being deemed serious enough by the administrators, REAL LIFE legal measures.
These comprise:
- Insults and other verbal offences
- Cheating and exploitation of the game’s faults
- Account hacking and the abuse of other players’ passwords

Particular offences

These are particular offences which by their severity in relation to the balance/harmony/stability of the game and in the general interests of RK can be sanctioned by a longer prison sentence than three days:

Be careful: Any judge who overrides the maximum prison sentences will see him/herself prosecuted!

-Defendant’s level - 0/1: 3 days maximum
-Defendant’s level - 2: 6 days maximum
-Defendant’s level - 3 and +: 10 days maximum
However, if there are repeated offenses, the prison sentence could be increased without execeeding 10 days.

Particular offences are:
- Large scale abusive profiteering and plundering of public finances.
- Crimes where blood is spilt and armed robbery
- Flagrant recidivism (repeated offences)

Banishments:

In some serious cases (high treason or robberies), a province has the right to replace the death penalty or the time in jail for a temporary banishment (which cannot be longer than 3 months). The province cannot prevent the banished person to still have properties in the province. In less serious cases, the judge will require the player's agreement to be able to deliver a banishment.

Regards,



Myrtle, Celsius Admin



cesarino RR ha scritto:
Hello,

sorry if I write you again but just to be sure, according to the Charter is it possible to have an RP constitutional court with binding judgments ?

M.


Myrtle de Celsius online ha scritto:
Hello,

Yes, if this courts respects the principles of the charter. Smile

Regards,

Myrtle, Celsius Admin

_________________

Aggiungo che la versione che hanno riportato al Procuratore Cesarino, è una versione inglese, differente in alcune cose dalla nostra. Sto cercando di capire se sia in vigore e perché abbiamo un'altra versione.
Vi informo anche che ho risposto alle perplessità esposte in piazza da Messer Cellino in modo ovviamente istituzionale. Lo stesso ho fatto con il Senatore Deadly.
A Vostra disposizione per qualunque cosa, provvederò ad aggiornare l'organico cad ad oggi.
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Amnion



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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty14/06/16, 12:10 pm

Vostra Maestà, Presidente, vi lascio qui uno scritto arrivatomi dal Senatore Regio dei Comuni, l'Onorevole Dealdy, in merito ad alcuni tratti dello Statuto.
Vi chiedo se sia possibile la valutazione da parte dei Giudici di queste considerazioni per una migliore modifica dello Statuto.


Lettera On. Deadly ha scritto:
Buonasera Ministro, in primo luogo vi ringrazio della disponibilità.

Noi ci conosciamo da molto tempo, ma vi prego di considerare questa mia come atto di un Senatore.

I miei appunti sul regolamento della CAD sono i seguenti:

1. Il requisito di non aver mai subito condanne definitive.

Comprendo il motivo per cui un delinquente abituale non possa candidarsi come giudice e lo condivido; allo stesso tempo, però, non mi sento di "condannare" a vita una persona onorevole che possa aver commesso un errore.
Voglio ricordare che anche l'aver mal compreso o mal applicato, pur involontariamente, un regolamento, una legge o quant'altro, può portare a condanna definitiva senza che ciò, eticamente parlando, debba riflettersi sull'onestà della persona.
Trovo quindi assolutamente impropria la citata discriminante e vorrei che fosse eliminata o, quantomeno, limitata ai casi di dolo dimostrato, come potrebbe essere un atto di brigantaggio, di pirateria, un assalto e via elencando.
Alternativamente, ed analogamente a quanto viene già applicato per la nomina del Cancelliere, si potrebbe prevedere un limite temporale.

2. L'incompatibilità tra ruolo di consigliere IG e giudice CAD

Pur preso atto del comunicato emesso dal Presidente della CAD, rimango della mia idea: non trovo, in realtà, alcun motivo per ritenere detti ruoli incompatibili.
In particolare, proprio il suddetto comunicato rafforza la mia convinzione poiché tra l'altro vi si afferma:

"I Consiglieri invece lavorano a stretto contatto con chi lavora nei tribunali che emettono le sentenze su cui il cittadino formula l'appello, e sono sicuramente più vicini alle dinamiche politiche di ciascuna provincia, mettendo in crisi un'eventuale imparzialità."

Ebbene, nello stesso regolamento si definiscono le modalità per la formazione del collegio giudicante, vedasi Articolo 25 - Formazione del collegio.
Osservato che detto collegio sarà costituito da un presidente più due giudici, nulla impedirebbe al Presidente della CAD di evitare di affidare l'onere del giudizio a colleghi che potrebbero teoricamente non garantire completa imparzialità, cosa che del resto è addirittura già prevista in caso di nomina di giudici popolari.
Quand'anche, per una mera questione di numeri, fosse impossibile evitare che un giudice-consigliere facesse parte del collegio, sarebbe sufficiente scegliere gli altri due membri tra i giudici eletti nell'altra provincia per
garantire una maggioranza teoricamente imparziale.
Dico "teoricamente" perché in realtà il problema della parzialità poco attiene alla presenza in un Consiglio e molto ad infinite altre dinamiche.

Spero di essere stato esaustivo e, ringraziandovi ancora per la disponibilità, vi saluto, con rinnovata stima

In fede
Rinaldo d'Amalfi
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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty14/06/16, 01:07 pm

Ministro, provvedo a riportare ai Giudici queste richieste.
Vi informo che alla luce di quanto successo in piazza e dell'ultimo comunicato da me riportato, la Cad sta cercando di capire quale è stato l'iter e la prassi rispetto alle modifiche del primo statuto che fu una legge del 58 varata dalla Regina Carey.
Abbiamo prove che lo statuto è stato modificato anche dopo la nuova costituzione senza passare dal senato e solo con Messer Vyl Presidente sembra e sottolineo il sembra, vi fosse intenzione di portare le modifiche prima alla sovrana e poi a un "organo competente" che crediamo sia il senato.
Dopo ciò e senza nessuna prova in senato le modifiche furono ridiscusse solo dal Presidente Fabioilbello con il Sovrano Anacleto e lì termina la vicenda delle modifiche, lavoro che abbiamo ereditato come discussione in atto.
Se volete posso fareuna relazione di quanto trovato perchè possiate vedere che fino ad oggi è stato molto confuso tutto, che l'unico statuto approvato 3 mesi dopo il senato (quello che Marcius non riportò per errore in taverna del regno) è stato approvato senza senato, nonostante già esistesse, e avvallato dal Re.

Ringrazio il ministro e la Regina per la fiducia accordatami in questo arduo lavoro e riporto come detto queste richieste in Cad.
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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty22/06/16, 10:54 am

Signori, dopo le varie discussioni sentite in piazza, i Giudici Cad si sono di nuovo riuniti per vedere di capire e trovare documenti che accertassero quale è stata fino ad oggi la prassi per la stesura dello statuto Cad.
Vi lascio una relazione finale informando i ministri che provvederò a spostare i documenti in cc perché siano visibili per una migliore analisi del caso.
Informiamo il Ministro che le annotazioni passateci relative alle richieste del Senatore Deadly sono state prese in considerazione e proprio per questo informiamo che, le sue richieste era già state inserite nel nuovo statuto, che egli ovviamente ignorava all'ora di volerne discutere e speriamo che questo possa essere riconosciuto al lavoro che i Giudici hanno svolto in questi mesi.


A Voi:


Citazione :
[rp]
Statuto CAD Corte_11




All'Attenzione di Sua Maestà Ayla Nelja Dalia Sforza, Regina del Regno delle Due Sicilie,
All'Attenzione del Concilio Ristretto della Corona,





Relazione finale sulla prassi adottata fino ad oggi per le modifiche allo statuto della Cad







Vostra Maestà,
Ministri e Consiglieri tutti,


La Cad, nelle persone del Presidente e dei suoi Giudici, porta a conoscenza quanto trovato negli archivi del Regno, sul tema già affrontato in altre sedi, riguardante lo Statuto interno dell'Istituzione:


Ricordando ai presenti che, la Carta dei Giudici cita e norma la Nostra Istituzione e ne indica le linee di attuazione dall'Alto, ed ad essa e solo ad essa la Cad deve rifarsi, riportiamo quanto segue partendo da quella che è la nostra unica "guida":


[rp]
Art.1 - Carta dei Giudici
La Carta dei Giudici prevale su ogni altra legge, norma o usanza. [/rp]




Quindi, posta questa doverosa premessa, riportiamo quanto ad oggi dice il nostro Cpr a proposito della Cad:



[rp]
Art. 5 - Ne bis in idem
Nessuno può essere giudicato due volte sui medesimi fatti, neppure in territori o alla luce di norme differenti, con l’unica eccezione del giudizio di appello. [/rp]

[rp]Art. 45 - Appello
Il Regno delle Due Sicilie riconosce a tutti coloro che sono stati condannati con sentenza emessa da uno dei Tribunali del Regno il diritto di proporre appello contro quest'ultima alla Corte d’Appello DuoSiciliana.
L'appello può essere proposto una sola volta.
Il giudizio d'appello è regolato da apposita legge regia.
La decisione della Corte d'Appello è vincolante per tutte le istituzioni regie, provinciali e comunali, che debbono darvi esecuzione. Chiunque ne faccia parte e non vi dia esecuzione essendone richiesto commette il reato di omissione di atti d'ufficio.
[/rp]


Se mai il Senato dovesse attuare delle modifiche, dovrebbe modificare quest'ultimo articolo in quanto si rifà a una legge regia del 1458 e che è di fatto il vecchio statuto ovvero quello presente nelle piazze ad oggi in vigore, mai votato dal Senato e costituito dall'allora Sovrana Elisabetta D'Oria, perché, qualora venisse approvato il nuovo statuto, esso diventerebbe obsoleto.


Agli atti lasciamo qui copia dello statuto/legge del 1458, così come depositato negli archivi Cad a conoscenza:

Spoiler:


Abbiamo trovato prova solo di uno statuto approvato dopo la nascita del senato, e nonostante la sua esistenza, venne approvato solo dal Presidente della Cad Fabioilbello e dall'allora Reggente Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo Vasa.


Spoiler:


Vi lasciamo agli atti anche varie discussioni sulle modifiche allo statuto avvenute in più momenti della storia della Cad a partire dalla nascita del Senato in poi, discussioni intrattenute dall'allora Presidente Fabioilbello ed il Sovrano Anacleto, tra l'allora Presidente Vyl, a cui vogliamo credere nonostante non abbia il supporto documentale che dimostri che la sua proposta di modifica volesse passare al Senato, e tra il Presidente Fabioilbello ed altri membri Cad. Sappiamo da questi ritrovamenti che l'ex Presidente Vyl portò le modifiche alla Sovrana Myluna.

Eccovi delle copie, sono alcuni degli atti conservati tra Cad e il Palazzo Reale.


Abbiamo trovato un decreto del 1460 di Sua maestà Aliseo che chiamò a raccolta il Parlamento con un decreto per sollecitare delle modifiche allo statuto Cad:


Spoiler:

Se ne discusse dentro le aule della Cad.
E sottolineo se ne discusse perché, per quanto fosse stato chiamato in ballo il Parlamento, ne discusse la Cad.

Sul fatto che la Cad non abbia fatto passare le modifiche al parlamento lo dimostra un'altra discussione presente in queste sale in cui lo stesso presidente dice di portare un nuovo statuto in piazza e questo atto contrasta con una eventuale modifica passata dal Senato. Immaginiamo si tratti della discussione trovata a Palazzo, in cui si legge chiaramente:

Citazione :
Citazione:
Fabioilbello

Ho già riscritto lo statuto e questa è una norma che varierò. Presto lo pubblicherò in piazza.


E ancora:


Citazione :
Citazione:
Fabioilbello

Nuovo statuto pubblicato.

Questo a settembre del 1460 ovvero otto mesi dopo il decreto che parlava del Parlamento.
Intendiamo che Fabioilbello era sia Presidente Cad che Ministro (degli interni?) e che il Senato era in vigore già da tre mesi.
In realtà questa versione non vedrà mai la luce non essendo stata portata come aggiornamento alla vecchia legge del '58 in pubblica piazza, per errore dell'allora Ministro degli interni Ettore Marcius della Groana.
Questo non impedì, così intendiamo da questi documenti, che quella versione non pubblica fosse in uso tra i membri della Cad fino alla nostra Presidenza.

Ultimissima annotazione, vedendo lo statuto mai pubblicato in piazza, quello del 1460 per intenderci, e che forse si tratta di quello discusso dal Presidente/Ministro, il testo termina dicendo:


Citazione :
Citazione:
Approvato a Napoli in accordo con sua Altezza la Reggente e Regina Consorte delle Due Sicilie,
Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo Vasa, Contessa di Soliera e Consorte di Mignano.

il Diciottesimo giorno del Decimo mese dell'anno di Nostro Signore Millequattrocentosessanta.

Sua Eccellenza Monsignor Giovan Matteo Colonna,
Ministro di Grazia e Giustizia del Regno delle due Sicilie,
Presidente della Corte d'Appello Duosiciliana,
Arcivescovo di Capua,
Esperto in Teologia per la canonizzazione delle Reliquie

Intendiamo che nessun Senato approvò le modifiche.

Abbiamo invece trovato altri atti di discussioni più recenti in cui si evince un altro possibile iter e che vede sempre la Cad protagonista nella redazione di modifiche allo statuto.
Queste sono degli ultimi anni e danno a intendere che il testo sarebbe passato al Sovrano per farne un decreto attuativo da far poi diventare legge (dal parlamento?)

Lasciamo queste prove di quanto da noi analizzato e trovato e ricordiamo che la Cad come altri organi regi ha sempre apportato modifiche senza che fosse il Senato a proporle o a discuterle, questa sembra essere stata la consuetudine, mostrando le modifiche al solo Sovrano e al suo Concilio, cosa che troviamo giusta e per questo, all'unanimità, consideriamo questo iter corretto, avvallando la scelta di non passare le modifiche al Senato per le seguenti ragioni:

Partendo dal fatto che un Senatore ha una conoscenza generale della CAD, consideriamo che non abbia la conoscenza di chi ci lavora e di chi ha di fatto avuto accesso a quanto internamente è stato lasciato.

Per quanto un senatore possa essere preparato, non può di fatto conoscere approfonditamente l'argomento della Cad e i suoi limiti importi dalla Cdg, quanto un Giudice ed il Presidente.

Far passare il Regolamento al Senato ne porterebbe, o modifiche che potrebbero essere molto incidenti, o la bocciatura, con conseguente periodo di stallo.

Consideriamo per questo giusto che la scelta sia del Presidente e del Sovrano.

Ricordiamo che una persona per fare parte della CAD deve rispettare determinati requisiti, su tutti l'essere stato Giudice. Troviamo logico che il regolamento non possa essa approvato da chi non è mai stato in alcun modo Giudice o abbia lavorato con la Cdg nei tribunali del Regno.

Sottoporre un regolamento a chi non ha mai praticato la legge a nostro avviso è un'assurdità.

Terminiamo questa relazione dicendo che in Cad è stata presentata una nuova Carta dei Giudici che ci ha portato a lavorare duro per avere uno statuto nuovo, aggiornato ed in linea con le nuove esigenze imposte dagli altissimi.
Questo rende urgente la sua approvazione e non solo, ci auspichiamo che essa possa diventare effettiva da subito per permettere di attuare nuove direttive, alcune in linea con quanto era stato chiesto dal Senatore Deadly, che non avendo visto lo statuto da noi proposto ha, giustamente, ipotizzato modifiche sul vecchio.
Lasciamo al Concilio la decisione di far passare le future modifiche dello statuto in Senato o di renderlo similare agli altri regolamenti interni quali l'Università, il Senato stesso, il cui regolamento non passa per la camera bassa, la Rad e così via.
Chiediamo però la possibilità di lavorare oggi su uno statuto nuovo per permettere alla Cad di integrare il suo organico e migliorare le sue funzioni.



Per la Cad:

Telfusa Cortéz D'Oria
Presidente della CAD

Statuto CAD 2061rbp
Statuto CAD 2iuz3tl

I Giudici della CAD

Pein Foscari
Lorenzo della Roche
Freja de Ciccis Sforza

Statuto CAD 2hd3zir




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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty18/07/16, 11:56 pm

[rp]

Statuto CAD U0zsC66 REGNO DELLE DUE SICILIE Statuto CAD U0zsC66


A tutti i sudditi delle Due Sicilie,
a chiunque leggerà o avrà voce di questo comunicato,

Rendiamo noto ad oggi il nuovo "Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana" che andrà ad abrogare quello passato.

Citazione :


Statuto CAD Corte_11




Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana





Titolo primo: sede e funzioni della Corte Suprema del Regno



Articolo 1 - Sede

La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede nella città di Napoli.


Articolo 2 - Funzioni

La Corte è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.
Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.

La Corte Suprema del Regno inoltre può emettere pareri riguardanti la costituzionalità di leggi emanate o in corso di discussione su tutto il territorio del Regno.



Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno



Articolo 3 - Composizione

La Corte è composta da:

- un Presidente, nominato e revocato dal Re;
- un numero variabile di Giudici, non inferiore a tre per provincia;
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno;
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno.

I Giudici della Corte che assumano qualsiasi incarico IG all'interno di Consigli provinciali non possono partecipare a collegi giudicanti né accedere alla Sala dei Giudici. Al termine dell'incarico anzidetto, essi torneranno di diritto in servizio attivo.


Articolo 4 - Presidente e Giudici

Il Presidente è nominato dal Re, sentito il personale della Corte, tra i sudditi del Regno che non ricoprono alcuna carica IG, che abbiano ricoperto l'incarico di Procuratore, PM o Giudice, IG o RP, per almeno 30 giorni.
Può essere licenziato dal Re in qualsiasi momento. Qualora il Presidente intenda concorrere per una carica IG o accettare che gli sia conferita, deve rassegnare immediatamente le proprie dimissioni al Re.


Il mandato dei Giudici dura sei mesi, rinnovabili in caso di assenza di altre candidature.
Qualora vi siano meno di tre giudici in servizio attivo per ciascuna Provincia del Regno, il Presidente è tenuto a reintegrarne il numero, in modo che vi siano almeno tre Giudici in servizi attivo per ciascuna provincia del regno.
Essi durano in carica per sei mesi, rinnovabili in caso di assenza di altre candidature.

Il Re può nominare fino a due Giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING nonché un Giudice nella Serenissima Repubblica di Venezia. Può delegare la nomina al Presidente della Corte.
I Giudici di cui al comma 3 del presente articolo durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.



Articolo 5 - Procuratori

I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente medesimo.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.



Articolo 6 - Cancellieri

I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente medesimo.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.




Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno



Articolo 7 - Ruolo del Presidente

Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, non farà parte del collegio giudicante ma assisterà il collegio in qualità di moderatore e garante dell'imparzialità e legalità delle decisioni dei Giudici.


Articolo 8 - Ruolo dei Giudici

I Giudici decidono le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi e della carta del giudice.

Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura.

Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. In tal caso sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.



Articolo 9 - Ruolo dei procuratori

I Procuratori deliberano sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili.
Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. In tal caso sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.



Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri

I Cancellieri curano la tenuta degli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperiscono ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curano la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicano agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze, etc.) pronunciati dai Giudici.



Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni



Articolo 11 - Nomine

La nomina di Giudici, Procuratori, Viceprocuratori, Cancellieri e Vicecancellieri avviene previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno in cui siano menzionati:

- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura a pena di inammissibilità;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.



Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice

I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti:
- essere cittadini residenti nella Provincia indicata nel bando ovvero non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia;
- essere di condotta incensurabile;
- non aver riportato condanne penali definitive;
- avere svolto le funzioni di Giudice IG, Pubblico Ministero IG o Procuratore della Corte in una provincia del Regno per almeno trenta giorni;
- essere maggiorenni (avere 3 mesi di vita );
- non avere svolto le funzioni di Giudice IG, Pubblico Ministero IG negli ultimi trenta giorni;
- non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.



Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere

I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti:
- essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi;
- essere di condotta incensurabile;
- non aver riportato condanne penali definitive negli ultimi trenta giorni;
- non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni;
- non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.



Articolo 14 - Candidatura

I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13.

Il candidato che renda falso giuramento ai sensi del comma precedente commette il reato di falsità in giuramento. Il reato di falsità in giuramento è un reato grave.

In caso di falso giuramento di cui al presente articolo, il Presidente dispone la trasmissione degli atti al PM della provincia ove il candidato dimora. Un candidato condannato per falso giuramento non potrà mai più ricoprire alcun incarico all'interno della Corte.



Articolo 15 - Decisioni sulle candidature

Le decisioni sulle nomine sono rese pubbliche senza ritardo e non sono impugnabili.


Articolo 16 - Giuramento

I candidati possono esercitare le loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX (nome), residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.

I candidati che non prestano giuramento entro sette giorni dalla nomina sono considerati dimissionari.



Articolo 17 - Dimissioni

Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.

Il Presidente può dimettersi comunicando le proprie dimissioni al Re.

Le dimissioni sono irrevocabili. Esse hanno effetto dal momento in cui sono accettate dalla figura preposta, e in ogni caso dopo una settimana dalla comunicazione.



Articolo 18 - Decadenza

I membri della Corte che abusano della loro funzione arrecando a sé o ad altri ingiusto profitto ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto commettono il reato di abuso di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 26 del Codice Penale Regio.

I Giudici condannati in via definitiva per qualsiasi reato decadono immediatamente dalla loro carica.
I Procuratori e i Cancellieri condannati per qualsiasi reato moderato o più grave decadono immediatamente dalla loro carica.
I membri della Corte decaduti dalla carica a norma del presente articolo non potranno più ricoprire alcun ruolo nella Corte.




Titolo quinto: giudizio di appello



Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello:

L’appello è ammesso unicamente avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali provinciali del Regno. L'unico soggetto legittimato a proporre appello è il condannato.
L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:
- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi, anche con riferimento a nuovi fatti suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della carta del giudice.


Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione

L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- copia integrale degli atti del processo;
- la data della sentenza impugnata;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione di motivi di appello;
- le prove nuove addotte a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.
L’appello a pena di inammissibilità va depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata.
L’atto di appello va depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.
L'appellante, entro giorni quindici dal deposito dell'appello deve versare una cauzione di ducati dieci. Essa verrà incamerata dalle autorità della provincia di residenza. Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante, in caso contrario sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia



Articolo 21 - Prove nuove

La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini del decidere.
La Corte riesamina i testimoni già sentiti dal Tribunale solo ove ciò appaia indispensabile ai fini del decidere.



Articolo 22 - Prove documentali

Sono ammissibili tutte le prove documentali a patto che rispettino quanto previsto dalla normativa vigente imposta dagli altissimi*.
Tuttavia:
- i documenti coperti da segreto sono prove valide e rilevanti ma l’appellante dovrà comunicare al Cancelliere la volontà di usarli a processo; essi saranno visionabili dai membri della Corte, dalle parti e dai loro avvocati; qualora l’appellante non osservi questa norma, le prove saranno ugualmente utilizzabili ma egli potrà essere perseguito a norma di legge per la violazione del segreto dai Tribunali competenti.
L’attendibilità delle prove documentali è liberamente valutata dalla Corte.


Articolo 23 - Prove testimoniali

Sono ammissibili le prove testimoniali, tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.
L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga che il testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro il testimone. La falsità della testimonianza dichiarata dalla Corte non può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale.


Articolo 24 - Esame preliminare

L’atto d’appello, subito dopo essere stato depositato, verrà esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.
La commissione potrà, all’unanimità, dichiarare l’appello inammissibile, ove ritenga sussistenti una delle cause di inammissibilità di cui agli articoli 19 e 20, o manifestamente infondato, ove ritenga che non vi siano neppure minime probabilità di suo accoglimento. In tal caso dichiarerà inammissibile o respinto l’appello con decreto motivato.
Ove anche solo uno dei Procuratori ritenga l’appello ammissibile o non manifestamente infondato, la commissione dichiarerà l’appello ammesso, pronunciando decreto non motivato.


Articolo 25 - Formazione del collegio

Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presidierà e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. Un massimo di due Giudici di nomina regia potranno, se designati, comporre il collegio, si cercherà comunque di non giungere mai a questo limite.
Il Re, il Governatore in carica o il Presidente potranno dichiarare che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che rispettano i seguenti requisiti:
- risiedono nel territorio del Regno;
- non risiedono nella provincia in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- non hanno rapporti di parentela, coniugio, affinità, notoria amicizia o inimicizia con l'appellante e/o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
- essere incensurati.
- non avere meno di tre mesi di vita.



Articolo 26 - Nomina degli avvocati

Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. Chi non vi provveda, potrà difendersi personalmente. Le Province possono difendersi di diritto nella persona del Pubblico Ministero in carica.
Gli avvocati possono essere liberamente sostituiti dalle parti in corso di causa.
La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora ritenga che si tratti di notorio criminale o soggetto condannato in precedenza per oltraggio alla Corte o qualora egli commetta nel corso del procedimento un atto di oltraggio, in tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato, ma il procedimento non verrà sospeso.


Articolo 27 - Dei limiti di tempo

Il Presidente del collegio giudicante avrà l'obbligo di comunicare un limite temporale, tramite il cancelliere, per ogni fase del processo. Qualora i termini siano superati, il trasgressore perderà diritto di parola. L'eventuale trasgressore tornerà a poter esporre le proprie ragioni solamente in seguito ad una nuova chiamata in un'altra fase del processo.


Articolo 28 - Dibattimento

Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.
Il Cancelliere competente provvederà a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.
Il procedimento potrà essere sospeso solo in caso di giustificata indisponibilità (ritiro) dell’appellante o di un Giudice, o in seguito di un significativo avvenimento.
Qualora la parte appellante non si presenti all’udienza o non osservi i termini imposti dalla Corte, il collegio potrà dichiarare l’appello inammissibile alla luce della gravità del ritardo.


Articolo 29 - Camera di consiglio

La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio.
La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.
Il presidente del collegio deve redigere la motivazione.

Articolo 30 - Decisione della causa

La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto per le parti.
L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto previa votazione di maggioranza del Senato Regio e consenso del Re.
Il Cancelliere competente curerà la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.


Articolo 31 - Oltraggio alla Corte

La grave violazione delle norme di procedura, il comportamento irriguardoso verso uno qualsiasi dei membri della Corte ed il rifiuto di sottostare alle decisioni della Corte sullo svolgimento del processo costituiscono oltraggio alla Corte e saranno perseguiti dal Tribunale del luogo in cui si trova chi li commette come atti di disturbo dell’ordine pubblico.


[hrp]*Le prove documentali (nuove e non) sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di vita diversi da quelli dei Reami Rinascimentali (forum esterni, e-mail, Skype ecc.). Sono ammessi quindi screen e documenti provenienti da ambienti di gioco dei Reami rinascimentali.[/hrp]


Approvato a Napoli in accordo con sua Altezza Il Reggente del Regno delle Due Sicilie
Elric Engelbrektsson VasaScritto il 18 Luglio 1464




Il Reggente del Regno delle Due Sicilie
Elric Engelbrektsson Vasa
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Per la Cad:

Il Presidente della Corte D'Appello Duosiciliana
Telfusa Cortéz D'Oria


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I Giudici della Corte D'Appello Duosiciliana

Pein Foscari
Lorenzo della Roche
Freja de Ciccis Sforza


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