| | Trattato ambasciatori con Genova - Firme | |
| Autore | Messaggio |
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Camilla_melissa
Numero di messaggi : 1119 Data d'iscrizione : 03.11.15
| Titolo: Trattato ambasciatori con Genova - Firme 22/04/16, 05:57 pm | |
| - Citazione :
Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Genova
Articolo primo
L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nella Repubblica di Genova è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata della Repubblica di Repubblica di Genova nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova. Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro , "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova. La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) E' permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Doge in carica e del Gran Ciambellano del Principato in cui si trova aprire un Consolato, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo quarto
a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione. La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Napoli il 23/03/1464
In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
Sua Maestà la Regina ______________
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
La Real Cancelliera
Ambasciatrice del Regno delle Due Sicilie
In rappresentanza della Repubblica di Genova Il Doge di Genova
Il Gran Ciambellano della Repubblica di Genova
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| | | Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Re: Trattato ambasciatori con Genova - Firme 23/04/16, 12:26 am | |
| - Camilla_melissa ha scritto:
-
- Citazione :
Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Genova
Articolo primo
L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nella Repubblica di Genova è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata della Repubblica di Repubblica di Genova nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova. Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro , "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova. La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) E' permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Doge in carica e del Gran Ciambellano del Principato in cui si trova aprire un Consolato, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo quarto
a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione. La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Napoli il 23/03/1464
In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
Sua Maestà la Regina ______________
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
La Real Cancelliera
Elisabetta Maria D'Oria Borbone Marchesa della Val di Sangro Contessa di Albe
Ambasciatrice del Regno delle Due Sicilie
In rappresentanza della Repubblica di Genova Il Doge di Genova
Il Gran Ciambellano della Repubblica di Genova
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| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Trattato ambasciatori con Genova - Firme 23/04/16, 01:25 am | |
| - Elisabetta Maria ha scritto:
- Camilla_melissa ha scritto:
-
- Citazione :
Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Genova
Articolo primo
L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nella Repubblica di Genova è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata della Repubblica di Repubblica di Genova nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova. Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro , "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova. La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) E' permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Doge in carica e del Gran Ciambellano del Principato in cui si trova aprire un Consolato, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo quarto
a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione. La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Napoli il 23/03/1464
In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
Sua Maestà la Regina Ayla Nejla Dalia Sforza
______________
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
La Real Cancelliera
Elisabetta Maria D'Oria Borbone Marchesa della Val di Sangro Contessa di Albe
Ambasciatrice del Regno delle Due Sicilie
In rappresentanza della Repubblica di Genova Il Doge di Genova
Il Gran Ciambellano della Repubblica di Genova
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