Palazzo Reale di Napoli
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 Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi.

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rebraist

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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty02/12/15, 01:28 pm

aggiunta anche "entro 72h" relativamente alla pronuncia di re, reggente o ministro.
Nemmeno è giusto che teniamo la bl bloccata in eterno.
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Ailynn

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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty02/12/15, 03:18 pm

Citazione :
Un ricercato, una volta ucciso da un esercito Provinciale o Reale viene considerato catturato: quindi non è più necessaria la sua permanenza in Lista Nera e, al più presto, le autorità preposte provvederanno al depennamento dello stesso dalla Lista dei Ricercati.

Se il catturato (ovvero il ricercato che, presente nelle BL del Regno, viene ucciso da un esercito provinciale e/o Reale) commette ulteriori reati nel periodo che gli sarebbe rimasto da scontare in Lista nera, vedrà il suo nuovo periodo di inserimento in lista nera, aumentato del periodo che gli sarebbe rimasto da scontare, computato sulla base dei comunicati dello Stato Maggiore Regio della Lista Ricercati.

Scusate ma non mi è chiara una cosa... Un catturato è stato ucciso e quindi viene depennato.
Dire "nel periodo che gli sarebbe rimasto da scontare" fa intendere che non viene depennato del tutto...
Comprendo la meccanica che si vuole intraprendere, ma cercherei di metterla in parole differenti.
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rebraist

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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty02/12/15, 07:04 pm

yeah! sembrerebbe "una grazia".
Grazie per il suggerimento.
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Camilla_melissa

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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty02/12/15, 07:33 pm

rebraist ha scritto:
Art. 9 Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini può avvalersi (suona meglio)della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Black list.

Art 9.1 sui criteri di inserimento nella lista nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento in lista nera:
- Tutti coloro che saranno indicati nella lista dei ricercati del Regno delle Due Sicilie.

Art 9.2 Lista dei ricercati:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella lista dei ricercati:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane (la riscriverei così: tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno e contro le navi Duosiciliane, oppure contro le navi appartenenti agli Stati i cui rapporti di amicizia con il Regno sono vincolati da trattati appositi, anche se il reato viene commesso nelle acque non appartenenti al Regno. )
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno; in quest'ultima ipotesi non si potrà prescindere dai criteri di gravità e urgenza.
Tutte le proposte di inserimento in Lista Nera, dei soggetti individuati in base ai criteri sopra enumerati, saranno effettive solo dopo il Placet del Sovrano, del Reggente o del Ministro della Difesa, che dovranno pronunziarsi entro 72h dalla proposta.
Solo in caso di guerra o di emergeza nazionale ed in caso di non pronunzia entro 24h di Sovrano, Reggente e Ministro della Difesa, l'SMR, potrà a maggioranza relativa, rendere effettiva ed operativa, la Lista nera così come da esso proposta.



Art 9.3 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della lista ricercati:
Una volta concordata all’interno dello SMR la lista ricercati dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella lista ricercati e dalla prevista durata d'inserimento nella lista congrua alle motivazioni addotte.
In caso di inserimento a seguito di reati denunciati e/o condannati dai tribunali sia Duosiciliani che degli Stati con cui è attiva la collaborazione giudiziaria, nel momento della pubblicazione bisogna inserire un riferimento chiaro e ben dettagliato della tipologia di reato commesso e un riferimento alle eventuali prove, denunce e sentenze.

Art 9.4 sull’assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in lista nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.
Questo articolo così come è scritto mi manda in confusione, lo farei più semplice:
I responsabili delle uccisioni da da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in lista nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, non potranno essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali, nemmeno nel caso in cui i responsabili declinino ogni responsabilità.




Art 9.5 della Permanenza nella Lista Ricercati.
Le autorità preposte assegneranno un periodo di permanenza al ricercato nella lista nera. Tale periodo non può essere superiore a quanto riportato nella seguente tabella, compilata sulla base della gravità del reato di maggior grado di cui il reo è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale Ordinario, comunque in accordo alle limitazioni delle tipologie di reato come riportate nell'art. 9.2 che precede.
Reati lievi: 1 mese
Reati moderati: 2 mesi
Reati gravi: 4 mesi
Reati capitali: 6 mesi.
Il periodo di permanenza in Lista Ricercati non può mai essere superiore a 6 mesi, salvo quanto indicato nel seguito del presente articolo.
Nel caso di più reati commessi nello stesso momento, di recidività, efferatezza, colpa grave, o particolare pericolosità del reo, la permanenza in Black List può essere, a discrezione delle Autorità Preposte, essere(doppione da eliminare) aumentata di un ulteriore mese.
Un ricercato, una volta ucciso da un esercito Provinciale o Reale viene considerato catturato: quindi non è più necessaria la sua permanenza in Lista Nera e, al più presto, le autorità preposte provvederanno al depennamento dello stesso dalla Lista dei Ricercati. Se il catturato (ovvero il ricercato che, presente nelle BL del Regno, viene ucciso da un esercito provinciale e/o Reale) commette ulteriori reati nel periodo che gli sarebbe rimasto da scontare in Lista nera, vedrà il suo nuovo periodo di inserimento in lista nera, aumentato del periodo che gli sarebbe rimasto da scontare, computato sulla base dei comunicati dello Stato Maggiore Regio della Lista Ricercati.


Art 9.6 sulle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia.
L'uso della lista nera non deve essere punitivo: esso ha l'unico scopo di garantire sicurezza al Regno e ai suoi cittadini; l'uso della lista nera non può sostituire la giustizia ordinaria.
Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli o dei Generali o Marescialli comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.



Editato colore che mi cacciavo gli occhi u.u by Ayla

In blu commenti e aggiunte
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rebraist

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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty03/12/15, 09:47 pm

Art. 9 Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini può avvalersi della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Lista Nera (Black list).

Art 9.1 sui criteri di inserimento nella Lista Nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella Lista Nera:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane (la riscriverei così: tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno e contro le navi Duosiciliane, oppure contro le navi appartenenti agli Stati i cui rapporti di amicizia con il Regno sono vincolati da trattati appositi, anche se il reato viene commesso nelle acque non appartenenti al Regno. )
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno; in quest'ultima ipotesi non si potrà prescindere dai criteri di gravità e urgenza.
Tutte le proposte di inserimento in Lista Nera, dei soggetti individuati in base ai criteri sopra enumerati, saranno effettive solo dopo il Placet del Sovrano, del Reggente o del Ministro della Difesa, che dovranno pronunziarsi entro 72h, in caso di guerra o emergenza nazionale 24h, dalla proposta.
In caso di non pronunzia entro i termini sopra previsti di Sovrano, Reggente o Ministro della Difesa, l'SMR, potrà a maggioranza relativa, rendere effettiva ed operativa, la Lista Nera così come da esso proposta.



Art 9.3 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della Lista Nera:
Una volta concordata all’interno dello SMR la Lista Nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella Lista Nera e dalla prevista durata d'inserimento nella stessa, congrua alle motivazioni addotte, con le limitazioni di cui al successivo articolo 9.5..
In caso di inserimento a seguito di reati denunciati e/o condannati dai tribunali sia Duosiciliani che degli Stati con cui è attiva la collaborazione giudiziaria, nel momento della pubblicazione bisogna inserire un riferimento chiaro e ben dettagliato della tipologia di reato commesso e un riferimento alle eventuali prove, denunce e sentenze.

Art 9.4 sull’assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in Lista Nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.
Questo articolo così come è scritto mi manda in confusione, lo farei più semplice:
I responsabili delle uccisioni da da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in Lista Nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, non potranno essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali, nemmeno nel caso in cui i responsabili declinino ogni responsabilità.

Io invece la variante non l'ho capita Neutral Il senso dell'art. 9.4 è: l'esercito che uccide tizio in bl, e con lui caio che viaggia con tizio, non può essere processato nè il comandante, nè capitano, prefetto, smr etc.


Art 9.5 della Permanenza nella Lista Nera.
All'atto dell'inserimento in Lista Nera, le autorità preposte assegneranno al soggetto per il quale è stato ritenuto necessario tale provvedimento, un periodo di permanenza nella stessa. Tale periodo non può essere superiore a quanto riportato nella seguente tabella, compilata sulla base della gravità del reato di maggior grado di cui il reo è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale Ordinario, e per il quale si ravvisasse la necessità del suo inserimento nella BL, comunque in accordo alle limitazioni delle tipologie di reato come riportate nell'art. 9.2 che precede.
Reati lievi: 1 mese
Reati moderati: 2 mesi
Reati gravi: 4 mesi
Reati capitali: 6 mesi.
Nel caso di recidività, efferatezza, grave danno addotto alle vittime (siano esse il regno, le istituzioni, gruppi di privati o anche semplicemente singoli individui) o particolare pericolosità del reo, la permanenza in Black List può essere, a discrezione delle Autorità Preposte, aumentata di un ulteriore mese.
Nel caso di più reati commessi nello stesso momento il periodo di permanenza potrà essere aumentato di 1 mese per ogni reato successivo al primo.
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale verrà depennato dalla stessa; se però costui commette ulteriori reati nel periodo che gli sarebbe rimasto da scontare in Lista nera, vedrà il suo nuovo periodo di inserimento in lista nera, calcolato in base ai precedenti criteri ed aumentato del periodo che gli sarebbe rimasto da scontare, computato sulla base dei comunicati dello Stato Maggiore Regio della Lista Nera.
In quei casi in cui l'inserimento in Lista Nera avvenisse non a seguito di condanne giudiziarie, ovvero in assenza di reati, il periodo di permanenza nella stessa non può mai essere superiore a 6 mesi e dovrà, essendo circostanziato a evenienze ed avvenimenti di particolare gravità, essere oggetto di revisione, per eventuale depennamentonon appena le situazioni fossero mutate. In virtù dello stesso principio il periodo di permanenza nella stessa può essere rinnovato per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, periodo comunque circostanziato agli avvenimenti che hanno reso necessario tale rinnovo.


Art 9.6 sulle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia.
L'uso della lista nera non deve essere punitivo: esso ha l'unico scopo di garantire sicurezza al Regno e ai suoi cittadini; l'uso della lista nera non può sostituire la giustizia ordinaria.
Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli o dei Generali o Marescialli comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.
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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty03/12/15, 10:43 pm

Citazione :

Art 9.1 sui criteri di inserimento nella Lista Nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella Lista Nera:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane (la riscriverei così: tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno e contro le navi Duosiciliane, oppure contro le navi appartenenti agli Stati i cui rapporti di amicizia con il Regno sono vincolati da trattati appositi, anche se il reato viene commesso nelle acque non appartenenti al Regno. )*
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno; in quest'ultima ipotesi non si potrà prescindere dai criteri di gravità e urgenza.
Tutte le proposte di inserimento in Lista Nera, dei soggetti individuati in base ai criteri sopra enumerati, saranno effettive solo dopo il Placet del Sovrano, del Reggente o del Ministro della Difesa, che dovranno pronunziarsi entro 72h, in caso di guerra o emergenza nazionale 24h, dalla proposta.
In caso di non pronunzia entro i termini sopra previsti di Sovrano, Reggente o Ministro della Difesa, l'SMR, potrà a maggioranza relativa, rendere effettiva ed operativa, la Lista Nera così come da esso proposta.

*
La metterei più semplice:
Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane o Navi appartenenti a Stati, Regni e/o Imperi vincolati con Noi da trattati.



Citazione :
Art 9.3 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della Lista Nera:
Una volta concordata all’interno dello SMR la Lista Nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella Lista Nera e dalla prevista durata d'inserimento nella stessa, congrua alle motivazioni addotte, con le limitazioni di cui al successivo articolo 9.5..
In caso di inserimento a seguito di reati denunciati e/o condannati dai tribunali sia Duosiciliani che degli Stati con cui è attiva la collaborazione giudiziaria, nel momento della pubblicazione bisogna inserire un riferimento chiaro e ben dettagliato della tipologia di reato commesso e un riferimento alle eventuali prove, denunce e sentenze.**

**anche qui semplifico:
Tutti gli inserimenti, anche quelli effettuati su richiesta di Stati diversi dal Regno, dovranno avere un riferimento al reato commesso e il numero della denuncia se presente e/o del comunicato e/o richiesta di inserimento.


Citazione :
Art 9.4 sull’assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in Lista Nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.
Questo articolo così come è scritto mi manda in confusione, lo farei più semplice:
I responsabili delle uccisioni da da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in Lista Nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, non potranno essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali, nemmeno nel caso in cui i responsabili declinino ogni responsabilità.

Io invece la variante non l'ho capita Neutral Il senso dell'art. 9.4 è: l'esercito che uccide tizio in bl, e con lui caio che viaggia con tizio, non può essere processato nè il comandante, nè capitano, prefetto, smr etc.

A nessun titolo, un esercito autorizzato, il Regno delle Due Sicilie o lo SMR, sono responsabili e perseguibili per uccisoni o ferimenti
dei soggetti inseriti in Lista Nera o accompagnatori di detti soggetti.

Citazione :
Art 9.5 della Permanenza nella Lista Nera.
9.5.1
All'atto dell'inserimento in Lista Nera, le autorità preposte assegneranno al soggetto per il quale è stato ritenuto necessario tale provvedimento, un periodo di permanenza nella stessa. Tale periodo non può essere superiore a quanto riportato nella seguente tabella, compilata sulla base della gravità del reato di maggior grado di cui il reo è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale Ordinario, e per il quale si ravvisasse la necessità del suo inserimento nella BL, comunque in accordo alle limitazioni delle tipologie di reato come riportate nell'art. 9.2 che precede.
Reati lievi: 1 mese
Reati moderati: 2 mesi
Reati gravi: 4 mesi
Reati capitali: 6 mesi.
9.5.2
Nel caso di recidività, efferatezza, grave danno addotto alle vittime (siano esse il regno, le istituzioni, gruppi di privati o anche semplicemente singoli individui) o particolare pericolosità del reo, la permanenza in Black List può essere, a discrezione delle Autorità Preposte, aumentata di un ulteriore mese.
Nel caso di più reati commessi nello stesso momento il periodo di permanenza potrà essere aumentato di 1 mese per ogni reato successivo al primo.
9.5.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale verrà depennato dalla stessa***; se però costui commette ulteriori reati nel periodo che gli sarebbe rimasto da scontare in Lista nera, vedrà il suo nuovo periodo di inserimento in lista nera, calcolato in base ai precedenti criteri ed aumentato del periodo che gli sarebbe rimasto da scontare, computato sulla base dei comunicati dello Stato Maggiore Regio della Lista Nera.

9.5.4
In quei casi in cui l'inserimento in Lista Nera avvenisse non a seguito di condanne giudiziarie, ovvero in assenza di reati, il periodo di permanenza nella stessa non può mai essere superiore a 6 mesi e dovrà, essendo circostanziato a evenienze ed avvenimenti di particolare gravità, essere oggetto di revisione, per eventuale depennamento non appena le situazioni fossero mutate. In virtù dello stesso principio il periodo di permanenza nella stessa può essere rinnovato per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, periodo comunque circostanziato agli avvenimenti che hanno reso necessario tale rinnovo.

***
Riscriverei totalmente.... così mi risulta poco chiaro e lo dividerei per commi

9.5.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale verrà depennato dalla stessa, ma il suo nome verrà trascritto in apposita lista e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.
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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty03/12/15, 10:59 pm

Ok. Senso è chiaro
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Camilla_melissa

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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty03/12/15, 11:11 pm

Mi piacciono le modifiche della Regina, provo a semplificare il pezzo che non le piace

Citazione :


Art 9.5 della Permanenza nella Lista Nera.

La durata della permanenza nella lista nera deve essere comunicata e pubblicata nel momento dell'inserimento del nominativo.
La sua pubblicazione dovrà essere mantenuta fino allo scadere della stessa.

9.5.1

La durata massima della permanenza in lista nera non può superare i limiti imposti dalla seguente tabella:

Reati lievi: 1 mese
Reati moderati: 2 mesi
Reati gravi: 4 mesi
Reati capitali: 6 mesi.

Fanno eccezione i casi normati nell'art. 9.5.2 e art.9.5.4

9.5.2

La durata della permanenza nella lista nera può essere incrementata di un ulteriore mese in caso di:

-Recidività
-Efferatezza
-Grave danno addotto alle vittime
-Pericolosità particolare del reo
-Ogni nuovo reato


9.5.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale verrà depennato dalla stessa, ma il suo nome verrà trascritto in apposita lista e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.

9.5.4

La durata della permanenza in lista nera dei nominativi inseriti senza una specifica condanna giudiziaria è lasciata a discrezione dello SMR, fino ad un massimo di mesi sei.
Una nuova valutazione della durata di permanenza sarà necessaria in seguito alle mutazioni delle condizioni che hanno portato all'inserimento del nominativo in lista nera.
In caso di rinnovo, questo non potrà avere durata superiore ai mesi sei.



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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty04/12/15, 10:38 am

rileggendo.... mi son accorta che il termine depennare non rende l'idea e può essere frainteso

9.5.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale verrà depennato il suo nome sospeso dalla stessa, ma il suo nomeverrà e trascritto in apposita lista e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.
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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty04/12/15, 12:15 pm

manca "vedrà" il suo nome trascritto...
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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty04/12/15, 01:02 pm

Art. 9 Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini può avvalersi della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Lista Nera (Black list).

Art 9.1 sui criteri di inserimento nella Lista Nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella Lista Nera:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane ovvero contro le navi appartenenti agli Stati i cui rapporti di amicizia con il Regno sono vincolati da trattati appositi, anche se il reato viene commesso nelle acque non appartenenti al Regno.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno; in quest'ultima ipotesi non si potrà prescindere dai criteri di gravità e urgenza.
Tutte le proposte di inserimento in Lista Nera, dei soggetti individuati in base ai criteri sopra enumerati, saranno effettive solo dopo il Placet del Sovrano, del Reggente o del Ministro della Difesa, che dovranno pronunziarsi entro 72h, in caso di guerra o emergenza nazionale 24h, dalla proposta.
In caso di non pronunzia entro i termini sopra previsti di Sovrano, Reggente o Ministro della Difesa, l'SMR, potrà a maggioranza relativa, rendere effettiva ed operativa, la Lista Nera così come da esso proposta.



Art 9.3 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della Lista Nera:
Una volta concordata all’interno dello SMR la Lista Nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella Lista Nera e dalla prevista durata d'inserimento nella stessa, congrua alle motivazioni addotte, con le limitazioni di cui al successivo articolo 9.5..
In caso di inserimento a seguito di reati denunciati e/o condannati dai tribunali sia Duosiciliani che degli Stati con cui è attiva la collaborazione giudiziaria, nel momento della pubblicazione bisogna inserire un riferimento chiaro e ben dettagliato della tipologia di reato commesso e un riferimento alle eventuali prove, denunce e sentenze.

Art 9.4 sull’assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in Lista Nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.


Art 9.5 della Permanenza nella Lista Nera.

La durata della permanenza nella lista nera deve essere comunicata e pubblicata nel momento dell'inserimento del nominativo.
La sua pubblicazione dovrà essere mantenuta fino allo scadere della stessa.

9.5.1

La durata massima della permanenza in lista nera non può superare i limiti imposti dalla seguente tabella:

Reati lievi: non prevista permanenza in lista nera.
Reati moderati: 1 mese
Reati gravi: 3 mesi
Reati capitali: 6 mesi. Non prevista in caso di Pena di morte.

Fanno eccezione i casi normati nell'art. 9.5.2 e art.9.5.4

9.5.2

La durata della permanenza nella lista nera può essere incrementata, cumulativamente, di un ulteriore mese per ognuna delle seguenti categorie, in caso di:

-Recidività
-Efferatezza
-Grave danno addotto alle vittime
-Pericolosità particolare del reo
-Ogni nuovo reato commesso contemporaneamente a quello per il quale viene calcolato il periodo di permanenza;


9.5.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale verrà depennato vedrà il suo nome sospeso dalla stessa, ma il suo nomeverrà e trascritto in apposita lista e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.

9.5.4

La durata della permanenza in lista nera dei nominativi inseriti senza una specifica condanna giudiziaria è lasciata a discrezione dello SMR, fino ad un massimo di mesi sei.
Una nuova valutazione della durata di permanenza sarà necessaria in seguito alle mutazioni delle condizioni che hanno portato all'inserimento del nominativo in lista nera.
In caso di scadenza, eventuali rinnovi non potranno avere durata superiore ai mesi sei.


Art 9.6 sulle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia.
L'uso della lista nera non deve essere punitivo: esso ha l'unico scopo di garantire sicurezza al Regno e ai suoi cittadini; l'uso della lista nera non può sostituire la giustizia ordinaria.
Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli o dei Generali o Marescialli comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.


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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty04/12/15, 01:22 pm

Riviste le pene:
La ratio è che il periodo base è un massimale: bisogna scoraggiare l'uso delle bl a capocchia. Poi ci sono le aggravanti, cioè efferatezza etc che possono tranquillamente moltiplicare il periodo di permanenza.
1) Per i reati lievi... niente. Si parla di tizio che offende caio.Interi consigli dovrebbero stare in black list.
2) Per i reati moderati, cioè, turbativa di mercato, piuttosto che insubordinazione, 1 mese è più che sufficiente.
3) Non esistono reati capitali nel nostro codice penale... si parla di reati capitali quelli per i quali viene richiesta la pena di morte o l'esilio. Con la pena di morte non c'è bisogno della permanenza. Con l'esilio 6 mesi è equivalente a una vita.
4) Reati gravi, quelli più rompiscatole: io sono per una base di 3 mesi a cui aggiungere tutte le aggravanti del caso, eventualmente cumulative.
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Camilla_melissa

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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty04/12/15, 02:34 pm

ok per me
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Camilla_melissa

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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty05/12/15, 11:12 am

Reb per i nominativi che mi hai chiesto:

Soemia: nessun processo visibile in tribunale
Processo contro Soemia.: l'imputata è stata riconosciuta Non Colpevole del reato di Sedizione, in data 28 Settembre 1463.
Processo contro Soemia.: l'imputata è stata riconosciuta Colpevole del reato di Peculato, in data 6 ottobre 1463.

Grynaeus: nessun processo visibile in tribunale
-Processo contro Grynaeus: l'imputato è stato riconosciuto Colpevole del reato di Peculato, in data 5 ottobre 1463.


Niccolo_da_tolentino: Non ci sono processi visibili in tribunale
-Processo contro Niccolo_da_tolentino: l'imputato è stato riconosciuto Colpevole del reato di Peculato, in data 5 ottobre 1463.


Questo è quello che mi è stato possibile trovare, purtroppo non ho più accesso al consiglio provinciale per ulteriori accertamenti.
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MessaggioTitolo: Re: Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. Prime 13 posizioni Black List. Analisi singoli casi. - Pagina 2 Empty05/12/15, 01:52 pm

Grazie
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