| | [Interni&Difesa] Ordini Monastici-Religiosi | |
| |
Autore | Messaggio |
---|
F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| Titolo: Re: [Interni&Difesa] Ordini Monastici-Religiosi 04/11/12, 08:57 pm | |
| A che ne sappiamo, da ieri sera hanno tutti i permessi necessari ed oggi dovrebbero attraccare senza problemi. Ecco come era il Comma II, incomprensibilmente scritto in cianfrico: - Citazione :
- Comma II - La Corona del Regno delle Due Sicilie potrà chiedere l'intervento diretto dei Cavalieri Teutonici in un eventuale conflitto qualora le Armate regie non fosse in grado di fronteggiare l'attacco.
In nessun caso potrà essere richiesta all'Ordine un'attività militare al di fuori dei confini regi, in contrasto con la Santa Chiesa Aristotelica o diretta contro truppe appartenenti all'Ordine stesso o contro i suoi principi. Tale richiesta dovrà pervenire, anche alla Santa Chiesa Aristotelica, che se riterrà opportuno negare il permesso di intervenire possa farlo entro le 48 ore dalla consegna della richiesta. Ed ecco come lo vorremmo in futuro: - Citazione :
- Comma II - La Corona del Regno delle Due Sicilie potrà chiedere l'intervento diretto dei Cavalieri Teutonici in un eventuale conflitto o per il presidio e la sicurezza delle strade del Regno.
Comma III - L'Ordine non può essere impiegato dalla Corona in attività militari al di fuori dei confini regi senza l'avallo della Santa Chiesa Aristotelica. Molto più semplice e soprattutto scritto in italiano. |
| | | Philipdikingsbridge
Numero di messaggi : 624 Località : Vaticano Data d'iscrizione : 22.04.09
| | | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| | | | Philipdikingsbridge
Numero di messaggi : 624 Località : Vaticano Data d'iscrizione : 22.04.09
| Titolo: Re: [Interni&Difesa] Ordini Monastici-Religiosi 10/11/12, 10:37 am | |
| Maestà dovrebbero aver cambiato leggermente la lingua scritta Se va bene anche nel contenuto apponente la vostra firma e la farò apporre anche al GM. - Citazione :
- CONCORDATO TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E IL SOVRANO ORDINE MILITARE RELIGIOSO ED OSPITALIERO DI S.MARIA DI GERUSALEMME DETTO ORDINDE TEUTONICO
Il presente concordato viene stipulato tra il Regno delle Due Sicilie e il Sovrano Ordine Militare Religioso ed Ospitaliero di S. Maria di Gerusalemme anche detto Ordine Teutonico. I soli soggetti autorizzati al dialogo tra le parti sono i rispettivi corpi diplomatici e i vertici istituzionali dell'Ordine Teutonico o la Corona del Regno delle Due Sicilie. Nella Loro grande saggezza, Sua Maestà Ferenç Petrus Vasa, Re delle Due Sicilie e Sua Grazia Targos di Arborea Shatille, III Gran Maestro del Sovrano Ordine Militare Religioso ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme detto Ordine Teutonico, hanno deciso di stipulare il presente trattato. Con questo Concordato, il Regno delle Due Sicilie riconosce ed intende istituire legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine Teutonico.
Articolo I - Del Riconoscimento
Il Regno delle Due Sicilie riconosce il Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme di seguito chiamati Cavalieri Teutonici, come soggetto di diritto internazionale, servitore e protettore del Papa, della Santa Chiesa Aristotelica e dei suoi Principi. Il Regno delle Due Sicilie, riconosce nell'ordine Teutonico un alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina e nella difesa del proprio territorio.]
Articolo II – Del diritto di passaggio
Comma I - Il Regno delle due Sicilie accorda il diritto di libera circolazione sul loro territorio a tutti i Cavalieri Teutonici, singolarmente, in gruppi armati o in formazione esercito che operano per il bene dell'umanità, della Chiesa Aristotelica, a nome e gloria di Dio. In caso di operazioni militari l'Ordine avviserà i Governatori e Sua Maestà il Re prima del passaggio delle sue truppe sul territorio di competenza. Nel caso di esercito, l'ingresso nel territorio del Regno ed ogni spostamento dovranno essere concordati per iscritto con il Ministro della Difesa del Regno. Sul territorio del Regno gli eserciti autorizzati dell'Ordine Teutonico saranno sempre in stato amichevole e con lista nera disattivata, ogni variazione a tali condizioni dovrà essere concordata e approvata per iscritto dal Ministro della Difesa del Regno.
Comma II - Il Regno delle due Sicilie accorda il diritto di attracco a massimo una nave della Marina Teutonica e di sbarco a tutti i Cavalieri Teutonici, la base principale della Marina Teutonica attualmente è la città di Gaeta. Tale diritto non esonera le navi dell'Ordine Teutonico dal pagamento di eventuali tasse portuali provinciali.
Comma III - Il Regno delle due Sicilie autorizza l'entrata di altri Ordini Religiosi sotto la responsabilità dei Cavalieri Teutonici per condurre missioni definite di comune accordo con le Province sotto l’egida autorizzazione della Santa Chiesa Aristotelica.
Comma IV - I Cavalieri Teutonici per costituire un esercito sul territorio del Regno delle Due Sicilie dovranno prima ottenere l'autorizzazione della Corona del Regno delle Due Sicilie, presentando richiesta scritta e motivazioni tramite i canali diplomatici.
Presa in visione della richiesta la Corona avrà 48 (quarantotto) ore per comunicare la sua decisione. Se una risposta non arriverà entro il termine stabilito, il permesso per costituire l'armata è da considerarsi negato sino a nuova comunicazione.
Art. III - Della Protezione
Comma I - Nel caso particolare di conflitto tra il Regno e gli altri stati, i Cavalieri Teutonici avranno il dovere prioritario di proteggere i poveri e gli indifesi del Regno, mitigando le rigide condizioni dell'economia di guerra attraverso ponti umanitari volti a fornire rifornimenti alla popolazione.
Comma II - La Corona del Regno delle Due Sicilie potrà chiedere l'intervento diretto dei Cavalieri Teutonici in un eventuale conflitto o per il presidio e la sicurezza delle strade del Regno.
Comma III - L'Ordine non può essere impiegato dalla Corona in attività militari al di fuori dei confini regi senza l'avallo della Santa Chiesa Aristotelica.
Art. IV - Del mantenimento della pace e dell'ordine pubblico
I Cavalieri Teutonici potranno prestare il loro aiuto sotto qualsiasi forma entro i confini del Regno in caso si verificassero gravi eventi criminosi o gravemente pregiudizievoli all'ordine pubblico perpetrati da singoli o bande armate. Tali forme di aiuto saranno coordinate dallo Stato Maggiore Regio il quale indicherà, in base alle esigenze del momento, a quali Istituzioni duosiciliane fare riferimento.
Articolo IX – De l’isonomia
I Cavalieri Teutonici sono tenuti a rispettare tutte le leggi dell'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
Art. XII - Della modifica del trattato
Il presente Trattato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.
Articolo XIII - della rottura del trattato
Comma I - Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione.
Comma 2 - Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Palazzo Reale di Napoli, inserire data
In rappresentanza dell'Ordine Teutonico: inserire sigilli e firme
In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie: inserire sigilli e firme |
| | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| | | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| | | | Philipdikingsbridge
Numero di messaggi : 624 Località : Vaticano Data d'iscrizione : 22.04.09
| Titolo: Re: [Interni&Difesa] Ordini Monastici-Religiosi 22/11/12, 07:51 pm | |
| - Iacobuscook ha scritto:
- Buongiorno Eccellenza,
avvisiamo che siamo disponibili ad alzare l'orifiamma a nostre spese, ma avviso che non prima di 15 giorni non e possibile, come ben saprà stiamo tornado a casa, dalla Grecia. Ma ci sono alcuni aspetti da concordare, in primo luogo la BL, dovremmo informare la chiesa, e sentire il loro parere, ma su questo discorso Voi Eccellenza potreste dire la vostra. In secondo luogo, per poter girare le strade del Regno, non potremo lavorare i nostri campi e procurarci cibo, e i soldi per le tasse riguardanti la nave dell'Ordine, come ben saprà, la nostra vita e fatta molto spesso di missioni, e giorni di viaggio, e non abbiamo molti risparmi da poter affrontare tutto.
Vi chiediamo cibo per 10 membri e considerare la nave Esperanza, nave diplomatica, equiparare le navi dell'ordine navi di cittadini del Regno, ovviamente ci sarebbe da modificare il trattato eventualmente il Regno accetti.
In attesa di leggerla le auguro buona giornata
|
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| | | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| Titolo: Re: [Interni&Difesa] Ordini Monastici-Religiosi 22/11/12, 10:27 pm | |
| Bene, ma per quanto riguarda il trattato, tale clasuola potrà valere solo quando l'Ordine è in missione o in adunata per conto delle Due Sicilie. Per il cibo, non era previsto prima e non lo sarà neanche ora, Ci dispiace. Per quanto riguarda la BL, sentano pure la Chiesa, ma devono considerare che dovrebbero poi aggiornarla come l'aggiorniamo noi. In cambio, possiamo ammettere, inserendolo nel Concordato, un rappresentante militare dell'Ordine in seno allo Stato Maggiore, purché sia di Nostro gradimento. |
| | | Philipdikingsbridge
Numero di messaggi : 624 Località : Vaticano Data d'iscrizione : 22.04.09
| | | | Philipdikingsbridge
Numero di messaggi : 624 Località : Vaticano Data d'iscrizione : 22.04.09
| Titolo: Re: [Interni&Difesa] Ordini Monastici-Religiosi 25/11/12, 10:49 pm | |
| - Iacobuscook ha scritto:
- Buonasera Eccellenza,
dopo un consulto interno l'Alto Consiglio , con immenso rammarico, rinuncia alla possibilità di alzare l'orifiamma in tempo di pace.
Come detto precedentemente, il nostro forziere e i nostri magazzini sono stati svuotati dalla recente crociata in terra Veneziana, ed impossibilitati a sobbarcarsi questo sacrificio. Certi di una vostra comprensione.
Buona serata. |
| | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| | | | Philipdikingsbridge
Numero di messaggi : 624 Località : Vaticano Data d'iscrizione : 22.04.09
| | | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| Titolo: Re: [Interni&Difesa] Ordini Monastici-Religiosi 04/12/12, 01:00 am | |
| - Citazione :
- CONCORDATO TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E IL SOVRANO ORDINE MILITARE RELIGIOSO ED OSPITALIERO DI S.MARIA DI GERUSALEMME DETTO ORDINDE TEUTONICO
Il presente concordato viene stipulato tra il Regno delle Due Sicilie e il Sovrano Ordine Militare Religioso ed Ospitaliero di S. Maria di Gerusalemme anche detto Ordine Teutonico. I soli soggetti autorizzati al dialogo tra le parti sono i rispettivi corpi diplomatici e i vertici istituzionali dell'Ordine Teutonico o la Corona del Regno delle Due Sicilie. Nella Loro grande saggezza, Sua Maestà Ferenç Petrus Vasa, Re delle Due Sicilie e Sua Grazia Targos di Arborea Shatille, III Gran Maestro del Sovrano Ordine Militare Religioso ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme detto Ordine Teutonico, hanno deciso di stipulare il presente trattato. Con questo Concordato, il Regno delle Due Sicilie riconosce ed intende istituire legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine Teutonico.
Articolo I - Del Riconoscimento
Il Regno delle Due Sicilie riconosce il Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme di seguito chiamati Cavalieri Teutonici, come soggetto di diritto internazionale, servitore e protettore del Papa, della Santa Chiesa Aristotelica e dei suoi Principi. Il Regno delle Due Sicilie, riconosce nell'ordine Teutonico un alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina e nella difesa del proprio territorio.]
Articolo II – Del diritto di passaggio
Comma I - Il Regno delle due Sicilie accorda il diritto di libera circolazione sul loro territorio a tutti i Cavalieri Teutonici, singolarmente, in gruppi armati o in formazione esercito che operano per il bene dell'umanità, della Chiesa Aristotelica, a nome e gloria di Dio. In caso di operazioni militari l'Ordine avviserà i Governatori e Sua Maestà il Re prima del passaggio delle sue truppe sul territorio di competenza. Nel caso di esercito, l'ingresso nel territorio del Regno ed ogni spostamento dovranno essere concordati per iscritto con il Ministro della Difesa del Regno. Sul territorio del Regno gli eserciti autorizzati dell'Ordine Teutonico saranno sempre in stato amichevole e con lista nera disattivata, ogni variazione a tali condizioni dovrà essere concordata e approvata per iscritto dal Ministro della Difesa del Regno.
Comma II - Il Regno delle due Sicilie accorda il diritto di attracco a massimo una nave della Marina Teutonica e di sbarco a tutti i Cavalieri Teutonici, la base principale della Marina Teutonica attualmente è la città di Gaeta. Tale diritto non esonera le navi dell'Ordine Teutonico dal pagamento di eventuali tasse portuali provinciali.
Comma III - Il Regno delle due Sicilie autorizza l'entrata di altri Ordini Religiosi sotto la responsabilità dei Cavalieri Teutonici per condurre missioni definite di comune accordo con le Province sotto l’egida autorizzazione della Santa Chiesa Aristotelica.
Comma IV - I Cavalieri Teutonici per costituire un esercito sul territorio del Regno delle Due Sicilie dovranno prima ottenere l'autorizzazione della Corona del Regno delle Due Sicilie, presentando richiesta scritta e motivazioni tramite i canali diplomatici.
Presa in visione della richiesta la Corona avrà 48 (quarantotto) ore per comunicare la sua decisione. Se una risposta non arriverà entro il termine stabilito, il permesso per costituire l'armata è da considerarsi negato sino a nuova comunicazione.
Art. III - Della Protezione
Comma I - Nel caso particolare di conflitto tra il Regno e gli altri stati, i Cavalieri Teutonici avranno il dovere prioritario di proteggere i poveri e gli indifesi del Regno, mitigando le rigide condizioni dell'economia di guerra attraverso ponti umanitari volti a fornire rifornimenti alla popolazione.
Comma II - La Corona del Regno delle Due Sicilie potrà chiedere l'intervento diretto dei Cavalieri Teutonici in un eventuale conflitto o per il presidio e la sicurezza delle strade del Regno.
Comma III - L'Ordine non può essere impiegato dalla Corona in attività militari al di fuori dei confini regi senza l'avallo della Santa Chiesa Aristotelica.
Art. IV - Del mantenimento della pace e dell'ordine pubblico
I Cavalieri Teutonici potranno prestare il loro aiuto sotto qualsiasi forma entro i confini del Regno in caso si verificassero gravi eventi criminosi o gravemente pregiudizievoli all'ordine pubblico perpetrati da singoli o bande armate. Tali forme di aiuto saranno coordinate dallo Stato Maggiore Regio il quale indicherà, in base alle esigenze del momento, a quali Istituzioni duosiciliane fare riferimento.
Articolo IX – De l’isonomia
I Cavalieri Teutonici sono tenuti a rispettare tutte le leggi dell'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
Art. XII - Della modifica del trattato
Il presente Trattato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.
Articolo XIII - della rottura del trattato
Comma I - Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione.
Comma 2 - Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Palazzo Reale di Napoli, inserire data
In rappresentanza dell'Ordine Teutonico: inserire sigilli e firme
In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
Fatto. |
| | | Philipdikingsbridge
Numero di messaggi : 624 Località : Vaticano Data d'iscrizione : 22.04.09
| | | | Philipdikingsbridge
Numero di messaggi : 624 Località : Vaticano Data d'iscrizione : 22.04.09
| Titolo: Re: [Interni&Difesa] Ordini Monastici-Religiosi 10/12/12, 01:01 pm | |
| Duca possiamo far pubblicare? - Citazione :
- CONCORDATO TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E IL SOVRANO ORDINE MILITARE RELIGIOSO ED OSPITALIERO DI S.MARIA DI GERUSALEMME DETTO ORDINDE TEUTONICO
Il presente concordato viene stipulato tra il Regno delle Due Sicilie e il Sovrano Ordine Militare Religioso ed Ospitaliero di S. Maria di Gerusalemme anche detto Ordine Teutonico. I soli soggetti autorizzati al dialogo tra le parti sono i rispettivi corpi diplomatici e i vertici istituzionali dell'Ordine Teutonico o la Corona del Regno delle Due Sicilie. Nella Loro grande saggezza, Sua Maestà Ferenç Petrus Vasa, Re delle Due Sicilie e Sua Grazia Targos di Arborea Shatille, III Gran Maestro del Sovrano Ordine Militare Religioso ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme detto Ordine Teutonico, hanno deciso di stipulare il presente trattato. Con questo Concordato, il Regno delle Due Sicilie riconosce ed intende istituire legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine Teutonico.
Articolo I - Del Riconoscimento
Il Regno delle Due Sicilie riconosce il Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di S.Maria di Gerusalemme di seguito chiamati Cavalieri Teutonici, come soggetto di diritto internazionale, servitore e protettore del Papa, della Santa Chiesa Aristotelica e dei suoi Principi. Il Regno delle Due Sicilie, riconosce nell'ordine Teutonico un alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina e nella difesa del proprio territorio.]
Articolo II – Del diritto di passaggio
Comma I - Il Regno delle due Sicilie accorda il diritto di libera circolazione sul loro territorio a tutti i Cavalieri Teutonici, singolarmente, in gruppi armati o in formazione esercito che operano per il bene dell'umanità, della Chiesa Aristotelica, a nome e gloria di Dio. In caso di operazioni militari l'Ordine avviserà i Governatori e Sua Maestà il Re prima del passaggio delle sue truppe sul territorio di competenza. Nel caso di esercito, l'ingresso nel territorio del Regno ed ogni spostamento dovranno essere concordati per iscritto con il Ministro della Difesa del Regno. Sul territorio del Regno gli eserciti autorizzati dell'Ordine Teutonico saranno sempre in stato amichevole e con lista nera disattivata, ogni variazione a tali condizioni dovrà essere concordata e approvata per iscritto dal Ministro della Difesa del Regno.
Comma II - Il Regno delle due Sicilie accorda il diritto di attracco a massimo una nave della Marina Teutonica e di sbarco a tutti i Cavalieri Teutonici, la base principale della Marina Teutonica attualmente è la città di Gaeta. Tale diritto non esonera le navi dell'Ordine Teutonico dal pagamento di eventuali tasse portuali provinciali.
Comma III - Il Regno delle due Sicilie autorizza l'entrata di altri Ordini Religiosi sotto la responsabilità dei Cavalieri Teutonici per condurre missioni definite di comune accordo con le Province sotto l’egida autorizzazione della Santa Chiesa Aristotelica.
Comma IV - I Cavalieri Teutonici per costituire un esercito sul territorio del Regno delle Due Sicilie dovranno prima ottenere l'autorizzazione della Corona del Regno delle Due Sicilie, presentando richiesta scritta e motivazioni tramite i canali diplomatici.
Presa in visione della richiesta la Corona avrà 48 (quarantotto) ore per comunicare la sua decisione. Se una risposta non arriverà entro il termine stabilito, il permesso per costituire l'armata è da considerarsi negato sino a nuova comunicazione.
Art. III - Della Protezione
Comma I - Nel caso particolare di conflitto tra il Regno e gli altri stati, i Cavalieri Teutonici avranno il dovere prioritario di proteggere i poveri e gli indifesi del Regno, mitigando le rigide condizioni dell'economia di guerra attraverso ponti umanitari volti a fornire rifornimenti alla popolazione.
Comma II - La Corona del Regno delle Due Sicilie potrà chiedere l'intervento diretto dei Cavalieri Teutonici in un eventuale conflitto o per il presidio e la sicurezza delle strade del Regno.
Comma III - L'Ordine non può essere impiegato dalla Corona in attività militari al di fuori dei confini regi senza l'avallo della Santa Chiesa Aristotelica.
Art. IV - Del mantenimento della pace e dell'ordine pubblico
I Cavalieri Teutonici potranno prestare il loro aiuto sotto qualsiasi forma entro i confini del Regno in caso si verificassero gravi eventi criminosi o gravemente pregiudizievoli all'ordine pubblico perpetrati da singoli o bande armate. Tali forme di aiuto saranno coordinate dallo Stato Maggiore Regio il quale indicherà, in base alle esigenze del momento, a quali Istituzioni duosiciliane fare riferimento.
Articolo IX – De l’isonomia
I Cavalieri Teutonici sono tenuti a rispettare tutte le leggi dell'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
Art. XII - Della modifica del trattato
Il presente Trattato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.
Articolo XIII - della rottura del trattato
Comma I - Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione.
Comma 2 - Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Palazzo Reale di Napoli, 04 Dicembre 1460
In rappresentanza dell'Ordine Teutonico:
III Gran Maestro dell'Ordine Teutonico Italiano
In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
|
| | | Ful71
Numero di messaggi : 2619 Data d'iscrizione : 26.10.09
| | | | Philipdikingsbridge
Numero di messaggi : 624 Località : Vaticano Data d'iscrizione : 22.04.09
| | | | Ful71
Numero di messaggi : 2619 Data d'iscrizione : 26.10.09
| | | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| | | | Philipdikingsbridge
Numero di messaggi : 624 Località : Vaticano Data d'iscrizione : 22.04.09
| | | | Contenuto sponsorizzato
| | | | |
Argomenti simili | |
|
| Permessi in questa sezione del forum: | Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
| |
| |
| |