Palazzo Reale di Napoli
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 Concilio di Guerra

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F. Petrus

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Maschio
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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty19/09/12, 10:55 pm

A Venezia il massimo che possiamo chiedere è il supporto diplomatico. Non hanno uomini nè navi. scratch

Ah, è Nostra intenzione formalizzare anche qualcos'altro: ossia il ruolo di Capo di Stato Maggiore di Marcius di Valmacca. Smile
Aurora, lavoro per te. lol!
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sofiasperanza

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Femmina
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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty19/09/12, 10:58 pm

Congratulazioni al Conte ^^
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Aurora_

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Femmina
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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty19/09/12, 11:27 pm

Ehm specifichiamo che non era una mia idea ho risposto se non erro a quanto detto dal Ministro Ful (credo) dicendo che preferire comunque le truppe sul confine Montepulciano - Aquila Razz

Maestà io presso il loro ambasciatore ma non ricevo risposte ne qui ne su altri canali -.-

Mi complimento per la nomina del Conte Marcius per la nomina a Capo di Stato Maggiore e provvedo a redigere il comunicato.


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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty20/09/12, 03:05 pm

Citazione :
Concilio di Guerra - Pagina 2 Blasonepiccolo Regno delle Due Sicilie Concilio di Guerra - Pagina 2 Blasonepiccolo

A tutti i sudditi del Regno,
a chiunque leggerà o udirà,
salute!

Noi,
Ferenç Petrus Vasa,

Re delle Due Sicilie,

comunichiamo al nostro popolo la nomina di Sua Grandezza Ettore Marcius della Groana al secolo conosciuto come Marcius_da_valmacca Conte di Ortona e di Torre del Greco come nuovo Capo di Stato Maggiore del Regno delle Due Sicilie.

Dovrà prestare giuramento e presentarsi presso Palazzo Reale, ove momentaneamente ha sede il Concilio Ristretto, in attesa che vengano restaurate le sue solite stanze.

Napoli; il 20 Settembre, A.D. MCDLX.
In fede,


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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty20/09/12, 03:18 pm

Sua Grandezza Very Happy ? Il viaggio per le terre italiche gli ha fatto perdere la linea? Wink
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty20/09/12, 03:47 pm

Succede quando si mangia fiorentino lol!
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty21/09/12, 06:06 pm

Ringrazio tutti per il benvenuto e per la possibilità accordatami!

In effetti mi sono un pochetto ingrassato al nord tra i veneti! Firenze non l'ho neppure visitata causa velate minacce su possibili incidenti di percorso. ^^

Ho iniziato con la pubblicazione della nuova BL che andava aggiornata.

Entro domenica mi metterò in pari su ogni questione, e su alcune di queste vorrei esprimervi il mio personale punto di vista, ma chiedo venia, data la nomina inaspettata fino a domani sera sarò a mezzo servizio per un lutto di un caro amico.

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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty22/09/12, 10:21 am

Benvenuto Comandante!

aggiorno sulla situazione, dopo colloqui privati col Sovrano albanese.. confermano l'intenzione di colpire Firenze per l'affronto di aver messo alcuni loro nobili in BL, di cui dice di ignorare la ragione.
Hanno provato molte volte ad avere contatti diplomatici con Firenze, sempre ignorati.

ha molto a cuore la firma del trattato di alleanza cl Regno

Gli ho fatto notare che attaccando passerebbero per gli aggressori, ma asseriscono che il primo attacco, al loro onore, è fiorentino, da un certo punto di vista è ineccepibile...

In quella BL c'è anche gran parte dell'attuale Consiglio laburino, l'impronta di chi l'ha redatta è palese..
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Marcius_da_Valmacca

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Maschio
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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty22/09/12, 11:10 pm

Non sono solito essere uomo dai miti consigli e questo molti di voi lo sanno.

In questo caso però credo sia utile utilizzare ogni informazione. Tempo fa' venni a conoscenza che era intenzione di Adala rendere nullo ogni trattato degli stati dello SRING con paesi esteri, il potere di firmare trattati internazionali sarebbe andato solo a lei. Indagare su questo potrebbe esserci assai utile per comprendere se e come valutare la nostra posizione in caso di conflitto con Firenze e Genova.

All'epoca della Regina Lukreziaaugusta le casse reali erano di oltre 60000 ducati e dovrebbero essere saliti quindi a livello marittimo e a livello economico l'albania sarebbe un ottimo alleato per un conflitto.

Venezia non dispone di molti uomini, ma gli ordini possessori di caracche non credo gli negerebbero aiuto e inoltre da sempre lo SRING minaccia di annessione Venezia che credo abbia una giusta dose di astio nei suoi confronti. Incognità sarà il nuovo Doge Sovrano Paftunji.

La lista nera pubblicata dalla Repubblica è lesiva di ogni buon senso internazionale poichè attacca senza motivazioni l'intero apparato burocratico ed amministrativo del Nostro Regno.

Fatte queste premesse ritengo sia obbligata ed auspicabile la firma del trattato con il nostro alleato albanese (senza di essa i nostri rapporti si sfilaccerebbero in modo irreparabile) e la preparazione in modo teorico, ma senza troppa pubblicità, di un piano strategico di difesa e attacco marittimo e terrestre.

Simultaneamente contatterei le sfere imperiali per esprimere il nostro disappunto per le azioni compiute da Genova e Firenze in merito alle BL che in pratica mettono una taglia su molti dei nostri amministratori senza alcuna motivazione anche futile e visto l'atteggiamento marittimo delle due repubbliche ora ogni nave del Regno deve sentirsi in pericolo poichè il rischio è che essi affondino a caso le nostre navi per colpire alcuni di quei nomi. (ovviamente dobbiamo insistere aumentando la portata dell'atto).

Possiamo inoltre sapere se l'Albania ha un trattato con lo SRING o con Venezia? Inoltrandoci nei vari trattati potremmo trovare altro materiale da usare a scopo preventivo al fine di rendere eventualmente giustificabile un nostro intervento a favore dell'Albania. In questo senso sono da analizzare anche il nostro trattato con genova.
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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty23/09/12, 08:21 pm

Maestà possiamo dunque presentarlo agli albanesi per la traduzione albanese e la firma?

Citazione :
ITALIANO


Nella loro grande saggezza, Ferenc Petrus Vasa, Conte di Mignano, Re del Regno delle Due Sicilie e ___________, Re d'Albania hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di alleanza che vincola i popoli del Regno delle Due Sicilie e del Regno d'Albania, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Si sappia da questo documento che il Regno d'Albania stringe un legame di amicizia e di rispetto reciproco con il Regno delle Due Sicilie. Con la firma di questo trattato, i signori si impegnano a rispettare tutti gli articoli qui elencati e a mantenere i rapporti d'amicizia.

Articolo I - della non aggressione
1. Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare né alcuna aggressione gli uni verso gli altri.
2. Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente l'inviolabilità dei loro confini esistenti e si impegnano a considerare i rispettivi eserciti come amici.

Articolo II - della mutua difesa
1. Se una Parte Contraente è attaccata o invasa, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altra Parte Contraente deve portare aiuto alla prima. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari in seguito a specifica richiesta della Parte aggredita, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra Parte Contraente.
2. Qualora una Parte Contraente sia attaccata da una Provincia o da un Regno terzo, l'altra Parte Contraente si impegna a dichiarare guerra alla Provincia o al Regno aggressore entro giorni tre dalla data dell'attacco.

Articolo III - dell'intervento contro terzi
Le Parti Contraenti si impegnano a consultare l'altra Parte prima di muovere guerra ad una qualsiasi altra provincia italica terza, massima chiarezza e soventi contatti potranno garantire dinamismo ed eccellente lavoro comune.

Articolo IV - degli impegni in caso di conflitto della controparte
1. Le Parti Contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.
2. Le Parti Contraenti si impegnano a non concedere l'accesso sul proprio territorio ad eserciti o a gruppi armati privati di Province o Regni che sono in conflitto con la controparte.
3. Le Parti Contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.


Articolo V - dell'attacco
Se una Parte Contraente dichiara guerra, l'altra Parte potrà fornire supporto tramite materiali o uomini solo se ritiene giustifica tale dichiarazione, diversamente non vi sarà nessun obbligo nei confronti dell'alleato.


Articolo VI - della firma di trattati con terzi
1. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.
2. Le parti contraenti si impegnano a consultare l'altra parte prima di tutte le ratifiche di un trattato che comporti obblighi di natura militare con un'altra provincia italica.
3. Le parti contraenti si impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati all'altra parte.

Articolo VII - della libera circolazione
1. Le Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi.
2. Una Parte Contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o contraria alla richiesta.

Articolo VIII - della cooperazione economica
1. Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso l'altra.
2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile.

Articolo IX - della cultura
1. Le Parti Contraenti favoriscono gli scambi culturali tra di esse. Sostengono ogni iniziativa e progetto in tal senso, anche a livello municipale.
2. Le Parti Contraenti invieranno un ambasciatore di fiducia nominato dal Re per accertarsi che tutti le informazioni siano mantenute riservate.


Articolo X - della cooperazione Politica
1. L'Accesso all'ambasciata sarà riservato al Re e ai membri della diplomazia. Gli Ambasciatori potranno tradurre i messaggi nelle loro lingue native.
2. Una volta ogni 3 settimane i Re o chi per loro, si incontreranno all'interno dell'ambasciata per discutere di Politica, Economia o di qualsiasi cosa si renda necessario.


Articolo XI - del mancato rispetto del trattato
Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un'adeguata compensazione della parte danneggiata.

Articolo XII - disposizioni finali
1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
3. In tempo di pace, la Parte Contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altra Parte Contraente. Quest' ultima dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le Parti Contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
4. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti si trovi in stato di guerra, il trattato non può essere annullato se non per reciproco consenso.

Fatto a Napoli il 25 settembre 1460

A nome del Regno delle Due Sicilie :

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A nome del Regno d'Albania









INGLESE



In their great wisdom, Ferenc Petrus Vasa, Count of Mignano, King of the Two Sicilies and ___________, King of Albania has requested to be writing this treaty of alliance which binds the people of the Kingdom of the Two Sicilies and the Kingdom of Albania, with the intent to establish and maintain a lasting friendship.
Let it be known from this document that the Kingdom of Albania holds a bond of friendship and mutual respect with the Kingdom of the Two Sicilies. With the signing of this treaty, the lords agree to abide by all the items listed here and to maintain friendly relations.

Article I - the non-aggression
1. The Contracting Parties shall mutually commit not to engage in any military action nor any aggression towards each other.
2. Both Parties mutually guarantee the inviolability of their existing boundaries and take into consideration the respective armies as friends.

Article II - the mutual defense
1. If a Contracting Party is attacked or invaded, whatever the subject aggressor, the other Contracting Party shall take the first aid. This must necessarily be carried through all political, diplomatic, economic and military following a specific request from the Party attacked, consistent with the state of availability of the other Contracting Party.
2. If a Contracting Party is attacked by a province or by a third United, the other Contracting Party undertakes to declare war to the Province or the United aggressor within three days from the date of the attack.

Article III - intervention against third
The Contracting Parties undertake to consult the other Party before waging war to any other province Italic third, clarity and frequent contacts will ensure dynamism and excellent joint work.

Article IV - commitments in case of conflict the counterparty
1. The Contracting Parties undertake to coordinate their actions for the resolution of a conflict between a signatory to a third party.
2. The Contracting Parties undertake not to grant access to its territory armies or armed groups deprived of provinces or kingdoms that are in conflict with the other party.
3. The Contracting Parties undertake not to provide assistance of any kind (whether economic or diplomatic or military) to third parties in conflict with the other party.


Article V - attack
If a Contracting Party declares war, the other Party may provide support through materials or men only if it believes justifies this statement, otherwise there will be no obligation to the ally.


Article VI - the signing of treaties with third
1. The Contracting Parties undertake not to participate in any treaty, agreement or convention hostile and contrary to the other party to this Treaty. Are considered hostile treaties, agreements or conventions that seek to harm or take by force the territory of one of the two parties.
2. The Contracting Parties undertake to consult laltra part first of all ratifications of a treaty involving obligations of a military nature with another province Italic.
3. The Contracting Parties undertake to bring their efforts to the approximation of their diplomatic allies to the other party.

Article VII - the free movement
1. The Contracting Parties shall grant a right of free movement for their citizens as long as the free movement of both peaceful and law abiding.
2. A Contracting Party may request authorization for the passage of his army on the territory of the other Contracting Party. The Council of the latter reserves the right to make a decision for or against the request.

Article VIII - Economic Cooperation
1. The Contracting Parties undertake to promote economic and trade any agreement and not to conduct any kind of economic destabilization towards each other.
2. The Contracting Parties also undertake to maintain constant communication between the respective Ministers of Commerce in order to promote greater economic cooperation possible.

Article IX - Culture
1. The Contracting Parties shall facilitate cultural exchanges between them. Support every initiative and project of this kind, even at the municipal level.
2. The Contracting Parties shall send an ambassador appointed by the King of trust to ensure that all information is kept confidential.


Article X - Political Cooperation
1. The access to the embassy will be reserved for the king and members of diplomacy. The Ambassadors will be able to translate the messages in their native languages.
2. Once every three weeks for their kings or those who will meet inside the embassy to discuss Politics, Economy, or whatever is necessary.


Article XI - the non-compliance with the Treaty
Any breach of this Treaty or annulment of the latter does not comply with the provisions entitles unadeguata compensation of the injured party.

Article XII - final provisions
1. This Treaty shall enter into force for an unlimited period after ratification by the parties, committing their lands and their peoples.
2. By mutual consent, the rewriting of the treaty may be made in its entirety or in part.
3. In times of peace, the High Contracting Party which wishes to put an end to this Treaty must send an official letter of complaint to the other Contracting Party. Latter 'has four days to take note of. No official response that mentions it, this contract is void past these terms. The Contracting Parties undertake to publish in an official letter specifying the abrogation of the contract.
4. In the event that a Contracting Party is in a state of war, the treaty can not be canceled except by mutual consent.

Done at Naples on 25 September 1460

On behalf of the Kingdom of the Two Sicilies

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On behalf of the Kingdom of Albania:
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Fabioilbello



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty23/09/12, 11:45 pm

Sono certo che ci sia ora il bisogno di firmare il trattato con gli albanesi. Sono l'unico alleato significante per il regno a quest'oggi. Bisognerebbe informarsi di più sulle possibilità dei veneziani.

Restiamo tutti convinti quindi che bisognerà con discrezione iniziare a sfornare pane e a prepararsi logisticamente per la possibile guerra. Sono giunte, questa sera, anche a me notizie sulla probabile guerra da persone fidate e poco "giocherellone".

Pertanto credo, da parte mia, che sia innegabile il bisogno di iniziare ad adoperarsi.
Re, avete già parlato con gli amesha?
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F. Petrus

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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty24/09/12, 01:49 am

Sì, presentiamo pure il trattato. Very Happy
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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty24/09/12, 10:05 am

Fatto Smile ora attendiamo versione albanese e firme...
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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty24/09/12, 01:04 pm

In colloqui privati Re Leka ha approvato il trattato, lo firmeranno a breve Smile

Per rispondere al quesito posto dal comandante Marcius, mi ha confermato che l'Albania non ha nessun trattato di alleanza con Venezia, ne ha uno con la Grecia, risalente a molti anni, che entrambe le parti ormai considerano di poca valenza
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty25/09/12, 04:59 pm

Provvederò a pubblicarlo^^

Citazione :
Nella loro grande saggezza, Ferenc Petrus Vasa, Conte di Mignano, Re del Regno delle Due Sicilie e Leka Dukagjini Conte di Sarda, Re del Regno D'Albania hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di alleanza che vincola i popoli del Regno delle Due Sicilie e del Regno d'Albania, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Si sappia da questo documento che il Regno d'Albania stringe un legame di amicizia e di rispetto reciproco con il Regno delle Due Sicilie. Con la firma di questo trattato, i signori si impegnano a rispettare tutti gli articoli qui elencati e a mantenere i rapporti d'amicizia.

Articolo I - della non aggressione

1. Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare né alcuna aggressione gli uni verso gli altri.
2. Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente l'inviolabilità dei loro confini esistenti e si impegnano a considerare i rispettivi eserciti come amici.

Articolo II - della mutua difesa

1. Se una Parte Contraente è attaccata o invasa, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altra Parte Contraente deve portare aiuto alla prima. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari in seguito a specifica richiesta della Parte aggredita, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra Parte Contraente.
2. Qualora una Parte Contraente sia attaccata da una Provincia o da un Regno terzo, l'altra Parte Contraente si impegna a dichiarare guerra alla Provincia o al Regno aggressore entro giorni tre dalla data dell'attacco.

Articolo III - dell'intervento contro terzi

Le Parti Contraenti si impegnano a consultare l'altra Parte prima di muovere guerra ad una qualsiasi altra provincia italica terza, massima chiarezza e soventi contatti potranno garantire dinamismo ed eccellente lavoro comune.

Articolo IV - degli impegni in caso di conflitto della controparte

1. Le Parti Contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.
2. Le Parti Contraenti si impegnano a non concedere l'accesso sul proprio territorio ad eserciti o a gruppi armati privati di Province o Regni che sono in conflitto con la controparte.
3. Le Parti Contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.

Articolo V - dell'attacco

Se una Parte Contraente dichiara guerra, l'altra Parte potrà fornire supporto tramite materiali o uomini solo se ritiene giustifica tale dichiarazione, diversamente non vi sarà nessun obbligo nei confronti dell'alleato.

Articolo VI - della firma di trattati con terzi

1. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.
2. Le parti contraenti si impegnano a consultare l'altra parte prima di tutte le ratifiche di un trattato che comporti obblighi di natura militare con un'altra provincia italica.
3. Le parti contraenti si impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati all'altra parte.

Articolo VII - della libera circolazione

1. Le Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi.
2. Una Parte Contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o contraria alla richiesta.

Articolo VIII - della cooperazione economica

1. Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso l'altra.
2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile.

Articolo IX - della cultura

1. Le Parti Contraenti favoriscono gli scambi culturali tra di esse. Sostengono ogni iniziativa e progetto in tal senso, anche a livello municipale.
2. Le Parti Contraenti invieranno un ambasciatore di fiducia nominato dal Re per accertarsi che tutti le informazioni siano mantenute riservate.

Articolo X - della cooperazione Politica

1. L'Accesso all'ambasciata sarà riservato al Re e ai membri della diplomazia. Gli Ambasciatori potranno tradurre i messaggi nelle loro lingue native.
2. Una volta ogni 3 settimane i Re o chi per loro, si incontreranno all'interno dell'ambasciata per discutere di Politica, Economia o di qualsiasi cosa si renda necessario.

Articolo XI - del mancato rispetto del trattato

Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un'adeguata compensazione della parte danneggiata.

Articolo XII - disposizioni finali

1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
3. In tempo di pace, la Parte Contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altra Parte Contraente. Quest' ultima dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le Parti Contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
4. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti si trovi in stato di guerra, il trattato non può essere annullato se non per reciproco consenso.

Fatto a Napoli il 25 settembre 1460

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Citazione :
In their great wisdom, Ferenc Petrus Vasa, Count of Mignano, King of the Two Sicilies and Leka Dukagjini Count of Sarda, King of Albania has requested to be writing this treaty of alliance which binds the people of the Kingdom of the Two Sicilies and the Kingdom of Albania, with the intent to establish and maintain a lasting friendship.
Let it be known from this document that the Kingdom of Albania holds a bond of friendship and mutual respect with the Kingdom of the Two Sicilies. With the signing of this treaty, the lords agree to abide by all the items listed here and to maintain friendly relations.

Article I - the non-aggression

1. The Contracting Parties shall mutually commit not to engage in any military action nor any aggression towards each other.
2. Both Parties mutually guarantee the inviolability of their existing boundaries and take into consideration the respective armies as friends.

Article II - the mutual defense

1. If a Contracting Party is attacked or invaded, whatever the subject aggressor, the other Contracting Party shall take the first aid. This must necessarily be carried through all political, diplomatic, economic and military following a specific request from the Party attacked, consistent with the state of availability of the other Contracting Party.
2. If a Contracting Party is attacked by a province or by a third United, the other Contracting Party undertakes to declare war to the Province or the United aggressor within three days from the date of the attack.

Article III - intervention against third

The Contracting Parties undertake to consult the other Party before waging war to any other province Italic third, clarity and frequent contacts will ensure dynamism and excellent joint work.

Article IV - commitments in case of conflict the counterparty

1. The Contracting Parties undertake to coordinate their actions for the resolution of a conflict between a signatory to a third party.
2. The Contracting Parties undertake not to grant access to its territory armies or armed groups deprived of provinces or kingdoms that are in conflict with the other party.
3. The Contracting Parties undertake not to provide assistance of any kind (whether economic or diplomatic or military) to third parties in conflict with the other party.

Article V - attack

If a Contracting Party declares war, the other Party may provide support through materials or men only if it believes justifies this statement, otherwise there will be no obligation to the ally.

Article VI - the signing of treaties with third

1. The Contracting Parties undertake not to participate in any treaty, agreement or convention hostile and contrary to the other party to this Treaty. Are considered hostile treaties, agreements or conventions that seek to harm or take by force the territory of one of the two parties.
2. The Contracting Parties undertake to consult laltra part first of all ratifications of a treaty involving obligations of a military nature with another province Italic.
3. The Contracting Parties undertake to bring their efforts to the approximation of their diplomatic allies to the other party.

Article VII - the free movement

1. The Contracting Parties shall grant a right of free movement for their citizens as long as the free movement of both peaceful and law abiding.
2. A Contracting Party may request authorization for the passage of his army on the territory of the other Contracting Party. The Council of the latter reserves the right to make a decision for or against the request.

Article VIII - Economic Cooperation

1. The Contracting Parties undertake to promote economic and trade any agreement and not to conduct any kind of economic destabilization towards each other.
2. The Contracting Parties also undertake to maintain constant communication between the respective Ministers of Commerce in order to promote greater economic cooperation possible.

Article IX - Culture

1. The Contracting Parties shall facilitate cultural exchanges between them. Support every initiative and project of this kind, even at the municipal level.
2. The Contracting Parties shall send an ambassador appointed by the King of trust to ensure that all information is kept confidential.

Article X - Political Cooperation

1. The access to the embassy will be reserved for the king and members of diplomacy. The Ambassadors will be able to translate the messages in their native languages.
2. Once every three weeks for their kings or those who will meet inside the embassy to discuss Politics, Economy, or whatever is necessary.

Article XI - the non-compliance with the Treaty

Any breach of this Treaty or annulment of the latter does not comply with the provisions entitles unadeguata compensation of the injured party.

Article XII - final provisions

1. This Treaty shall enter into force for an unlimited period after ratification by the parties, committing their lands and their peoples.
2. By mutual consent, the rewriting of the treaty may be made in its entirety or in part.
3. In times of peace, the High Contracting Party which wishes to put an end to this Treaty must send an official letter of complaint to the other Contracting Party. Latter 'has four days to take note of. No official response that mentions it, this contract is void past these terms. The Contracting Parties undertake to publish in an official letter specifying the abrogation of the contract.
4. In the event that a Contracting Party is in a state of war, the treaty can not be canceled except by mutual consent.

Done at Naples on 25 September 1460

On behalf of the Kingdom of the Two Sicilies

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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty25/09/12, 05:06 pm

Stiamo ancora in attesa della versione albanese, attendiamo per la pubblicazione
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty25/09/12, 05:09 pm

Ful71 ha scritto:
Stiamo ancora in attesa della versione albanese, attendiamo per la pubblicazione

Giusto Smile
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F. Petrus

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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty25/09/12, 07:54 pm

Ferenç. king
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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty26/09/12, 06:44 pm

Corretto Maestà Embarassed

Il Ministro Giammy ci avvisa che la traduzione albanese potrebbe prendere più tempo del previsto, ma che possiamo pubblicare anche solo in italiano ed inglese senza problemi, per loro sono valide queste versioni

Citazione :
Trattato di alleanza tra il Regno delle Due Sicilie e il Regno d'Albania

Nella loro grande saggezza, Ferenç Petrus Vasa, Conte di Mignano, Re del Regno delle Due Sicilie e Leka Dukagjini Conte di Sarda, Re del Regno D'Albania hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di alleanza che vincola i popoli del Regno delle Due Sicilie e del Regno d'Albania, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Si sappia da questo documento che il Regno d'Albania stringe un legame di amicizia e di rispetto reciproco con il Regno delle Due Sicilie. Con la firma di questo trattato, i signori si impegnano a rispettare tutti gli articoli qui elencati e a mantenere i rapporti d'amicizia.

Articolo I - della non aggressione

1. Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare né alcuna aggressione gli uni verso gli altri.
2. Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente l'inviolabilità dei loro confini esistenti e si impegnano a considerare i rispettivi eserciti come amici.

Articolo II - della mutua difesa

1. Se una Parte Contraente è attaccata o invasa, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altra Parte Contraente deve portare aiuto alla prima. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari in seguito a specifica richiesta della Parte aggredita, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra Parte Contraente.
2. Qualora una Parte Contraente sia attaccata da una Provincia o da un Regno terzo, l'altra Parte Contraente si impegna a dichiarare guerra alla Provincia o al Regno aggressore entro giorni tre dalla data dell'attacco.

Articolo III - dell'intervento contro terzi

Le Parti Contraenti si impegnano a consultare l'altra Parte prima di muovere guerra ad una qualsiasi altra provincia italica terza, massima chiarezza e soventi contatti potranno garantire dinamismo ed eccellente lavoro comune.

Articolo IV - degli impegni in caso di conflitto della controparte

1. Le Parti Contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.
2. Le Parti Contraenti si impegnano a non concedere l'accesso sul proprio territorio ad eserciti o a gruppi armati privati di Province o Regni che sono in conflitto con la controparte.
3. Le Parti Contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.

Articolo V - dell'attacco

Se una Parte Contraente dichiara guerra, l'altra Parte potrà fornire supporto tramite materiali o uomini solo se ritiene giustifica tale dichiarazione, diversamente non vi sarà nessun obbligo nei confronti dell'alleato.

Articolo VI - della firma di trattati con terzi

1. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.
2. Le parti contraenti si impegnano a consultare l'altra parte prima di tutte le ratifiche di un trattato che comporti obblighi di natura militare con un'altra provincia italica.
3. Le parti contraenti si impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati all'altra parte.

Articolo VII - della libera circolazione

1. Le Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi.
2. Una Parte Contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o contraria alla richiesta.

Articolo VIII - della cooperazione economica

1. Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso l'altra.
2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile.

Articolo IX - della cultura

1. Le Parti Contraenti favoriscono gli scambi culturali tra di esse. Sostengono ogni iniziativa e progetto in tal senso, anche a livello municipale.
2. Le Parti Contraenti invieranno un ambasciatore di fiducia nominato dal Re per accertarsi che tutti le informazioni siano mantenute riservate.

Articolo X - della cooperazione Politica

1. L'Accesso all'ambasciata sarà riservato al Re e ai membri della diplomazia. Gli Ambasciatori potranno tradurre i messaggi nelle loro lingue native.
2. Una volta ogni 3 settimane i Re o chi per loro, si incontreranno all'interno dell'ambasciata per discutere di Politica, Economia o di qualsiasi cosa si renda necessario.

Articolo XI - del mancato rispetto del trattato

Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un'adeguata compensazione della parte danneggiata.

Articolo XII - disposizioni finali

1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
3. In tempo di pace, la Parte Contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altra Parte Contraente. Quest' ultima dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le Parti Contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
4. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti si trovi in stato di guerra, il trattato non può essere annullato se non per reciproco consenso.

Fatto a Napoli il 25 settembre 1460

A nome del Regno delle Due Sicilie :

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A nome del Regno d'Albania


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Citazione :
Treaty of alliance between the Kingdm of Two Sicilies and the Kingdom of Albania

In their great wisdom, Ferenç Petrus Vasa, Count of Mignano, King of the Two Sicilies and Leka Dukagjini Count of Sarda, King of Albania has requested to be writing this treaty of alliance which binds the people of the Kingdom of the Two Sicilies and the Kingdom of Albania, with the intent to establish and maintain a lasting friendship.
Let it be known from this document that the Kingdom of Albania holds a bond of friendship and mutual respect with the Kingdom of the Two Sicilies. With the signing of this treaty, the lords agree to abide by all the items listed here and to maintain friendly relations.

Article I - the non-aggression

1. The Contracting Parties shall mutually commit not to engage in any military action nor any aggression towards each other.
2. Both Parties mutually guarantee the inviolability of their existing boundaries and take into consideration the respective armies as friends.

Article II - the mutual defense

1. If a Contracting Party is attacked or invaded, whatever the subject aggressor, the other Contracting Party shall take the first aid. This must necessarily be carried through all political, diplomatic, economic and military following a specific request from the Party attacked, consistent with the state of availability of the other Contracting Party.
2. If a Contracting Party is attacked by a province or by a third United, the other Contracting Party undertakes to declare war to the Province or the United aggressor within three days from the date of the attack.

Article III - intervention against third

The Contracting Parties undertake to consult the other Party before waging war to any other province Italic third, clarity and frequent contacts will ensure dynamism and excellent joint work.

Article IV - commitments in case of conflict the counterparty

1. The Contracting Parties undertake to coordinate their actions for the resolution of a conflict between a signatory to a third party.
2. The Contracting Parties undertake not to grant access to its territory armies or armed groups deprived of provinces or kingdoms that are in conflict with the other party.
3. The Contracting Parties undertake not to provide assistance of any kind (whether economic or diplomatic or military) to third parties in conflict with the other party.

Article V - attack

If a Contracting Party declares war, the other Party may provide support through materials or men only if it believes justifies this statement, otherwise there will be no obligation to the ally.

Article VI - the signing of treaties with third

1. The Contracting Parties undertake not to participate in any treaty, agreement or convention hostile and contrary to the other party to this Treaty. Are considered hostile treaties, agreements or conventions that seek to harm or take by force the territory of one of the two parties.
2. The Contracting Parties undertake to consult laltra part first of all ratifications of a treaty involving obligations of a military nature with another province Italic.
3. The Contracting Parties undertake to bring their efforts to the approximation of their diplomatic allies to the other party.

Article VII - the free movement

1. The Contracting Parties shall grant a right of free movement for their citizens as long as the free movement of both peaceful and law abiding.
2. A Contracting Party may request authorization for the passage of his army on the territory of the other Contracting Party. The Council of the latter reserves the right to make a decision for or against the request.

Article VIII - Economic Cooperation

1. The Contracting Parties undertake to promote economic and trade any agreement and not to conduct any kind of economic destabilization towards each other.
2. The Contracting Parties also undertake to maintain constant communication between the respective Ministers of Commerce in order to promote greater economic cooperation possible.

Article IX - Culture

1. The Contracting Parties shall facilitate cultural exchanges between them. Support every initiative and project of this kind, even at the municipal level.
2. The Contracting Parties shall send an ambassador appointed by the King of trust to ensure that all information is kept confidential.

Article X - Political Cooperation

1. The access to the embassy will be reserved for the king and members of diplomacy. The Ambassadors will be able to translate the messages in their native languages.
2. Once every three weeks for their kings or those who will meet inside the embassy to discuss Politics, Economy, or whatever is necessary.

Article XI - the non-compliance with the Treaty

Any breach of this Treaty or annulment of the latter does not comply with the provisions entitles unadeguata compensation of the injured party.

Article XII - final provisions

1. This Treaty shall enter into force for an unlimited period after ratification by the parties, committing their lands and their peoples.
2. By mutual consent, the rewriting of the treaty may be made in its entirety or in part.
3. In times of peace, the High Contracting Party which wishes to put an end to this Treaty must send an official letter of complaint to the other Contracting Party. Latter 'has four days to take note of. No official response that mentions it, this contract is void past these terms. The Contracting Parties undertake to publish in an official letter specifying the abrogation of the contract.
4. In the event that a Contracting Party is in a state of war, the treaty can not be canceled except by mutual consent.

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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty26/09/12, 09:02 pm

Ottimo! ^^
Passiamo alla pubblicazione? Very Happy
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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty26/09/12, 11:05 pm

Sarà fatto domattina

Maestà sto preparando la pubblicazione dell'intera mole dei trattati in vigore, che il tempo implacabile aveva cancellato dalle pubbliche affissioni in piazza.
Il tutto sarà finito domani e sarà pubblicato nell'ordine indicato dagli archivi del Castello
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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty05/10/12, 11:13 am

Confermo la pubblicazione di tutti i trattati tra cui l'ultimo con l'albania

Tornando alle considerazioni belliche, la massima incognita è legata alle prossime elezioni fiorentine, tra circa 20 giorni, in cui se si affermasse la lista di OB, con altre liste di pari idee bellicose, la guerra sarebbe cosa certa...

20 giorni per cui, a me pare che tra la risposte all'adunata nelle sale della Marina e le ultime candidature al bando pubblico, abbiamo ora 1 equipaggio completo per una caracca.
Chiedo all'Ammiraglio, al Vice Ministro Liriel e al Conte Marcius se condividono il mio pensiero, cioè di trasferire quanto prima una caracca in un porto laburino, pur se rimane il grave problema del personale per la seconda caracca e la galea...
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty06/10/12, 02:31 pm

Ministro ma abbiamo controllato che tutti i trattati siano attualmente ancora in vigore?
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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty06/10/12, 06:28 pm

tutti quelli che risultano abrogati nella sala dei trattati non sono stati pubblicati, avete riscontrato qualche inesattezza?
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MessaggioTitolo: Re: Concilio di Guerra Concilio di Guerra - Pagina 2 Empty06/10/12, 08:02 pm

Il Riconoscimento del Regno ad opera di Firenze è stato annullato almeno così ha scritto l'ambasciatore quando ha postato il trattato di buon vicinato tra Regno e Firenze.

Il trattato di riconoscimento da parte del ducato di Lione dovrebbe decadere a seguito della decisione di avere rapporti solo con la corona ( oltre alla decisione della corona francese di prendere il controllo della diplomazia ), stessa cosa tutti i vari trattati con gli altri stati francesi ad esclusione della bretagna.

Penso anche il trattato d'amicizia tra SRING - R2S - SRV sarebbe da annullare, sia perché fu firmato da coloro che giustamente con l'arrivo della figura dell'imperatore non hanno questo "potere" sia perché se non erro il Doge Sovrano Nicuz ne firmò un altro con lo SRING proprio per sistemare questo problema.

Inoltre sarebbe da rivedere i trattati firmati con la Croazia.

Ammetto comunque che lo trovo un pochino confusionario.
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