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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

Femmina
Numero di messaggi : 1519
Data d'iscrizione : 04.03.09

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MessaggioTitolo: Templari Templari Empty17/04/09, 12:21 am

Citazione :
TRATTATO DI COOPERAZIONE TRA LA PROVINCIA DI ABRUZZO E L’ORDINE DEI CAVALIERI DEL TEMPIO ARISTOTELICO, ANCHE DETTO ORDINE TEMPLARE.

I firmatari del presente Trattato: Enrico II detto Widu il testa di Maglio per grazia di Aristotele e per volere del popolo sovrano Principe degli Abruzzi e Duca dell'Aquila e Frà Panphilo V.Klausen Hohenstaufen, nella sua funzione di Principe Sovrano Maestro dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio Aristotelico, anche detto Ordine Templare stabiliscono e dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, quanto segue:


Art. I – Del riconoscimento
La Provincia di Abruzzo riconosce l’Ordine dei Cavalieri del Tempio Aristotelico anche detto Ordine Templare come soggetto di diritto internazionale, servitore e protettore del Papa, della Santa Chiesa Aristotelica e dei suoi Princìpi.

Art. II – Del porto d’armi
L’Ordine Templare è autorizzato a portare le armi sul territorio del Principato di Abruzzo. Il loro utilizzo è tuttavia sottomesso alla leggi, ai precetti dell’Ordine ed è finalizzato al servizio della Giustizia Divina.

Art. III – Del diritto di passaggio
La Provincia accorda il diritto di libera circolazione sul suo territorio a tutti i membri dell’Ordine Templare, singolarmete, in gruppi armati o in formazione esercito. Il Principe avrà facoltà di autorizzare l'entrata di altri Ordini Religiosi sotto la protezione e la responsabilità dell'Ordine Templare.

Art. IV – Della protezione
I -Così come la Provincia di Abruzzo riconosce e difende l’Ordine Templare, la sua Regola ed i suoi Principi, l’Ordine dovrà proteggere, dietro richiesta da parte del Principe, la Provincia di Abruzzo da qualsivoglia attacco interno od esterno mirato alla destabilizzazione dello stato legittimo. Tale attività di difesa potrà essere svolta sia attraverso vie diplomatiche, sia attraverso azioni militari.

II-Nel caso particolare di conflitto tra la Provincia di Abruzzo e altri Principati o Regni Italici, i membri dell’Ordine Templare avranno il dovere prioritario di proteggere i poveri e gli indifesi del Principato, mitigando le rigide condizioni dell'economia di guerra attraverso ponti umanitari volti a fornire rifornimenti alla popolazione. Per meglio garantire questa protezione, all’Ordine sarà fatto dono permanente del feudo di Roccaraso.

III-Il Principe potrà richiedere l'intervento diretto dell'Ordine Templare nel conflitto qualora l'Esercito Regolare del Principato non fosse in grado di fronteggiare un'invasione straniera. In nessun caso potrà essere richiesta all'Ordine un'attività militare al di fuori dei confini della Provincia, in contrasto con la Santa Chiesa Aristotelica o diretta contro truppe appartenenti all'Ordine stesso o contro i suoi princìpi.

Art.V – Del mantenimento dell'ordine pubblico
L'Ordine Templare potrà prestare il suo aiuto sotto qualsiasi forma al Principato d’Abruzzo in caso si verificassero gravi eventi criminosi perpetrati da singoli o bande armate. Il Prefetto potrà, previa autorizzazione del Principe, prendere contatto con l'Abate del Monastero di Roccaraso per definire le modalità dell'intervento.

Art.VI- Delle transazioni pecuniarie
Ogni transazione pecuniaria e ogni forma di autotassazione tra membri dell'Ordine Templare è autorizzata e protetta dalla Provincia. l'Ordine, provvederà preventivamente a darne notizia al Ministro dell'Economia, avendo cura di segnalarne le modalità. L'Ordine si potrà appellare al presente Trattato per richiedere al PM l'apertura di un processo per violazione dell’art. 11 M.C.L. (capo d'imputazione “disturbo dell'ordine pubblico”) contro chiunque infici anche parzialmente dette transazioni segnalate. Sarà cura dell'Ordine, nella persona dell'Abate del Monastero di Roccaraso, presentare al PM le prove a carico dell'imputato.

Art.VII – De l’isonomia
I membri dell’Ordine sono tenuti a rispettare tutte le leggi del Principato d’Abruzzo fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente Trattato.

Art.VIII – Del dialogo
E’ garantito un canale di comunicazione privilegiato fra l’Ordine Templare e il Principato di Abruzzo al fine di meglio realizzare i disegni della Divina Provvidenza ed assicurare la stabilità della Provincia per il bene dell'Umanità. Alla stipula del seguente Atto , verranno ufficializzati normali rapporti diplomatici tra L'Ordine Templare e la la Provincia di Abruzzo tramite lo scambio reciproco di ambasciatori.

Art. IX – Delle Forze Armate
I-Ove possibile sarà creato un Reggimento a protezione dei Municipi e della popolazione. Tali formazioni militari avranno prevalentemente caratteristica di guarnigioni statiche in tempi di pace. La loro formazione e spostamenti devono essere comunicati al Principe.

II-I Reggimenti Templari non sostituiscono le Milizie Cittadine, ma le affiancano con pari dignità e diritto di vessillo. I Comandanti delle Milizie e i Responsabili Cittadini dell'Ordine sono raccomandati allo scambio e alla condivisone tutte le informazioni utili alla difesa delle città ed a collaborare con il Sindaco.

Art. X– Dei delitti e delle pene
Le sentenze emesse contro membri dell'Ordine Templare, se non contrarie alla cara dei giudici e non lesive dei diritti sanciti dalla M.C.L., dagli organi di giustizia interna dello stesso, saranno riconosciute valide e rese esecutive dai tribunali della la Provincia di Abruzzo.
I Monaci ed i Dignitari dell'Ordine Templare Templare godranno dell'immunità diplomatica.

Art.XI- Delle controversie
Per qualsiasi difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, l'Ordine Templare e la la Provincia di Abruzzo conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Art.XII- Disposizioni finali
I- Il presente Trattato sarà modificabile od abrogabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.
II- In Caso di abrogazione unilaterale del presente Trattato o di mancata applicazione di uno o più articoli, la parte mancante risponderà ad un tribunale ecclesiastico.
III- Il Trattato entrerà in vigore nel momento in cui verrà firmato dalle parti.



Enrico II detto "Widu" il testa di maglio,XXXXXXXXXXFrà Panphilo v.Klausen Hohenstaufen
Aleramico del Carretto
Principe degli Abruzzi

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