Palazzo Reale di Napoli
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.



 
IndiceIndice  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  AccediAccedi  

Condividi
 

 Decreti emessi non più in vigore

Visualizza l'argomento precedente Visualizza l'argomento successivo Andare in basso 
AutoreMessaggio
FortunatoJack



Maschio
Numero di messaggi : 164
Data d'iscrizione : 08.01.10

Decreti emessi non più in vigore Empty
MessaggioTitolo: Decreti emessi non più in vigore Decreti emessi non più in vigore Empty11/01/10, 11:20 am

Decreto IV-1456 Calmiere sulla legna
Pubblicata il 04-29


A decorrere dal 01/05 è concesso solo ai residenti di Sora di tagliare la legna nella foresta.
Ai non residenti sarà concesso di tagliare la legna solo previa concessione del Sindaco locale e/o del Consiglio della Provincia di Terra di Lavoro.

Ogni trasgressore sarà incriminato per il reato di Manipolazione dell'Economia.

Viene inoltre imposto il prezzo calmierato del Legno a 4,10 ducati nella città di Sora e 4.30 nelle altre città della Provincia.


Decreto V-1456 Calmiere su Farina, Mais, Grano e Pane
Pubblicata il 05-27


A decorrere dal 28/05/1456 verrà attuato un calmiere su farina,mais,grano e pane.
I beni saranno calmierati in questo modo:
grano 12.50
farina 15.00
pane 6.50
mais 3.50
questo calmiere sarà valido per tutte le città della Provincia di Terra di Lavoro.

Decreto VI - 1456
Pubblicata il 05-28


Con effetto immediato si abroga il decreto 2/1456 "norme integrative sulla manipolazione del mercato".
Al fine di rendere più chiaro il reato di frode per manipolazione del mercato, si istituisce il "registro dei mercanti" all'indirizzo
http://intlforum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?p=928143#928143
con il seguente testo:
Istruzioni:
Chiunque intende acquistare merci che non siano direttamente utili al proprio sostentamento fisico o al magazzino della propria attività artigianale o di taverniere, DEVE pubblicare nel presente registro gli acquisti che intende effettuare al mercato municipale PRIMA di offrire al mercato per l'acquisto, indicando:
- tipologia;
- quantità;
- destinazione.
Si ricorda che è VIETATO acquistare merci su di un mercato per rivenderle sullo stesso mercato, per cui le attività commerciali devono necessariamente effettuarsi in due mercati distinti.
Non sono ammessi acquisti per conto di terze persone se non per casi eccezionali e comprovati.
Per ogni acquisto rilevante si consiglia comunque di chiedere il parere preventivo al Sindaco o al vice-prefetto della città.
I trasgressori saranno denunciati e giudicati per il reato di frode.

Decreto VII - 1456 Carta dell’Esercito della Provincia Terra di Lavoro
Pubblicata il 05-28


I. Tratti generali dell’Esercito

Articolo 1-1
Ogni militare è sottoposto al codice marziale seguente.

Articolo 1-2
Ogni legge della presente Carta sostiene il potere unico dello Stato Maggiore attivo.

Articolo 1-3
Lo Stato Maggiore è composto dal Principe, dal Capitano, dal Sergente, dai Tribuni Militari.

Articolo 1-4
In caso di guerra, il Capitano decreta la mobilitazione su ordine del Principe, cioè l’obbligo per ogni soldato di mobilitarsi per l’esercito provinciale. Gli ordini e l’amministrazione saranno assicurati dallo Stato Maggiore.

Articolo 1-5
In caso di guerra o di manovra militare preventivamente dichiarata, il Principe può accordare delle deroghe alla legge per i militari. Le leggi in questione dovranno essere individuate e questa deroga dovrà essere resa pubblica prima dell’entrata in vigore.

II. La composizione dell’esercito

Lo Stato Maggiore

Il Principe : Capo di Stato Maggiore, Comandante delle armate. Egli è colui che decide la politica diplomatica e militare da adottare.
Egli può in ogni momento decidere di revocare, degradare o promuovere qualsiasi militare. Egli può delegare il suo potere decisionale al Capitano. E’ il moderatore di quella parte del forum dedicata all’Esercito della Provincia Terra di Lavoro.

Il Capitano: Egli è il braccio armato della Provincia ed è il tramite tra il Principe e l’esercito. Egli è il comandante dell’esercito e può revocare qualsiasi membro dell’esercito (solo nel caso di revoca dei Tribuni Militari dal loro incarico necessita dell’approvazione del Duca e del Sergente) . E’ il moderatore di quella parte del forum dedicata all’Esercito della Provincia Terra di Lavoro. Egli è un membro del Consiglio.

Il Sergente: egli gestisce la logistica dell’esercito, si cura dell’ingresso e della selezione di coloro che vogliono entrare a farne parte e si occupa dell’approvvigionamento delle truppe dal momento della loro mobilitazione. E’ il moderatore di quella parte del forum dedicata all’Esercito della Provincia Terra di Lavoro. Egli è un membro del Consiglio.

I Tribuni Militari: sono necessariamente nominati tra i membri del Cavalierato che si sono distinti per impegno e capacità non solo militari ma anche di piccola amministrazione e vengono eletti in tre. Guidano le formazioni militari durante le missioni militari di relativa importanza e segretezza, sono il tramite tra Stato Maggiore e il resto dell’esercito e sono responsabili della gestione e del coordinamento della propria formazione e dei suoi uomini. In seno allo Stato Maggiore, formano un organo di controllo, detto “Assemblea dei Veterani” . Restano in carica due mesi e devono essere eletti o riconfermati da una votazione eseguita dai membri del Cavalierato, Sergente e Capitano a distanza di un mese dalle elezioni della Provincia.
Nel caso in cui un Tribuno Militare non sia in grado di adempiere al proprio dovere, oppure nel caso dimissioni o di revoca motivata dell’incarico, il Capitano può nominare un Tribuno Militare pro tempore come sostituto fino allo scadere dei due mesi.

Cavalieri Comandanti: vengono nominati dallo Stato Maggiore in caso di mobilitazione dell’esercito tra i membri del Cavalierato e restano in carica per la durata della mobilitazione. Il loro compito è di comando dei Battaglioni o dei Reggimenti qualora fosse necessario.

Assemblea dei Veterani

E’ un organo dell’esercito composto dai Tribuni Militari in carica. E’ posto a tutela dell’operato dell’esercito durante l’eventuale sostituzione di Capitano e Sergente dovuta alle Elezioni Provinciale, in modo da garantire la continuità organizzativa di operazioni militari. Inoltre funge da controllo sull’operato dei vertici e può interpellare l’intervento del Duca per riprendere ed eventualmente far destituire un Capitano o Sergente che non adempiono correttamente al proprio dovere. Tiene inoltre aggiornato un archivio dei militari facenti parte l’esercito e una rassegna dei battaglioni e reggimenti.

I Battaglioni

Sono formati dai militari (sia membri del Cavalierato che Truppa che Guardia) che risiedono nelle città di competenza di ciascun Battaglione. A capo dei Reggimenti vi è l’Armigero Maggiore e/o, in caso di necessita o mancanza durante la mobilitazione, un Cavaliere Comandante.
I Battaglioni prendono nome dalle città della Provincia.

I Reggimenti

I Reggimenti sono formati dai Battaglioni. A capo di ogni Reggimento vi è un membro del Cavalierato, Tribuno o Cavaliere Comandante, che ha l’incarico di coordinare e di amministrare le truppe del proprio Reggimento.
I reggimenti della Provincia Terra di Lavoro sono tre:

Reggimento Sud: destinato alla difesa del confine meridionale comprendente le città di Pontecorvo, Sessa Aurunca e la futura Capitale Capua

Reggimento Nord: destinato al controllo e alla difesa del confine Nord comprendente la città di Sora

Reggimento Costa: destinato al controllo e alla difesa della costa della Provincia, della città di Gaeta e della città di Terracina


Il Cavalierato

I membri del Cavalierato costituiscono l’élite dell’Esercito della Provincia Terra di Lavoro. I Tribuni Militari e i comandanti dei Reggimenti sono scelti tra di loro e generalmente comandano le unità operative in caso di mobilitazione.
Per diventare membro del Cavalierato, un Armigero Maggiore deve essere proposto dal Capitano o dal comandante del suo Reggimento e la decisione viene presa tramite voto dello Stato Maggiore. Viene limitato il numero di membri del cavalierato in funzione del numero di soldati (1 ogni 7 soldati ) del Reggimento e la nomina deve avvenire almeno dopo un mese dalla nomina ad Armigero Maggiore, tempo durante il quale deve dimostrare le proprie capacità.
Al momento della nomina a membro del Cavalierato, il candidato deve rinnovare il Giuramento di Lealtà.
I gradi del Cavalierato sono:

Gran Dragone: dai 201 Punti Forza in su.

Dragone: dai 151 ai 200 Punti Forza.

Cavaliere: dai 121 Punti Forza ai 150 Punti Forza.

Il passaggio di grado all’interno del Cavalierato avviene quando vengono raggiunti i valori limite di PF e vi sia conferma di promozione da parte del Capitano o del Principe.
Sono considerati membri del Cavalierato anche quei nobili (sia In Game che GdR) che sono ammessi nell’Esercito e che pronunciano il Giuramento di Lealtà e il Giuramento del Segreto.
Essi portano il grado di Cavaliere fino ai 150 Punti Forza, oltre seguono la normale gerarchia dei membri del cavalierato.

La Truppa

La Truppa costituisce la gran parte dell’Esercito della Provincia Terra di Lavoro.
I gradi della truppa sono:

Armigero Maggiore (o Maggiore): dai 121 Punti forza in su, al limite di uno per Battaglione. In caso di mobilitazione può fungere da tramite tra il vertice del Reggimento e il proprio Battaglione.

Armigero: dai 81 ai 120 Punti Forza

Lanciere: dai 51 ai 80 Punti Forza

Fante: dai 21 ai 50 Punti Forza

Scudiero: fino ai 20 Punti Forza

Il passaggio di grado all’interno della Truppa fino al grado di Armigero può avvenire in modo automatico una volta raggiunti i Punti Forza necessari o per merito tramite decisione del comandante del Battaglione di appartenenza o del Capitano o del Duca.

Guardia Provinciale

La Guardia Provinciale ha funzionidi polizia e protezione delle istituzioni cittadine e del municipio.
La Guardia Provincale è sotto il controllo diretto del Capitano. La sua funzione principale è la difesa delle istituzioni Cittadina, Provinciale e del Principe.
Un militare viene nominato membro della Guardia Ducale tramite decisione congiunta del Principe e del Capitano.
I gradi della Guardia Ducale sono:

Dragone Ducale: dai 201 Punti Forza in su

Cavaliere Ducale: dai 151 ai 200 Punti Forza

Gran Guardia Ducale: dai 101 ai 150 Punti Forza

Guardia Ducale: dai 20 ai 100 Punti Forza

Guardia Principiante : fino a 20 Punti Forza

Il passaggio di grado all’interno della Guardia Ducale può avvenire in modo automatico una volta raggiunti i Punti Forza necessari o per merito tramite decisione del Capitano o del Principe.

Fureria

La Fureria è il corpo che si occupa della logistica e dell’approvvigionamento dei militari mobilitati, oltre che della selezione e del reclutamento di coloro che si candidano a far parte dell’Esercito della Provincia Terra di Lavoro. A capo della Fureria vi è il Sergente, il quale può nominare 2 militari per città che lo aiutano nei suoi compiti. Essi acquisiscono i seguenti gradi:

Gran Furiere: dai 101 Punti Forza in su

Furiere Maggiore: dai 51 ai 100 Punti Forza

Furiere: dai 0 ai 50 Punti Forza

Il passaggio di grado all’interno della Fureria può avvenire in modo automatico una volta raggiunti i Punti Forza necessari o per merito tramite decisione del Sergente o del Principe.
Il Sergente può nominare inoltre un Archivista il quale si occuperà di conservare i giuramenti dei militari oltre che tutti quei documenti dell’Esercito che risultassero ormai sorpassati.

Gli incarichi operativi

Nel momento in cui i militari sono mobilitati dal Capitano per una missione essi possono costituire IG un gruppo armato (detto esercito). Il comando della missione può essere delegato ad un Tribuno Militare qualora sia di particolare importanza o altrimenti un qualsiasi altro membro del Cavalierato con grado più elevato.
Gli stessi Cavalieri Comandanti e il Capitano potranno essere posti a capo di un gruppo armato IG.
I gruppi armati durante la mobilitazione in caso di guerra dovranno essere composti da militari appartenenti allo stesso Battaglione.
All’interno del gruppo armato, il capo di esso assume un grado operativo, che gli permette di dare ordine anche ad un eventuale suo pari grado mobilitato all’interno del suo stesso gruppo armato.
Colui che è a capo del gruppo armato (esercito IG) assume il grado di:

Capitano di Brigata

Nel caso in cui venga costituita un’armata In Game (possono farla solo i livello 3 che abbiano scelto la via della Guerra), colui che viene posto a capo di questa armata assume il grado di:

Capitano di Armata

III. Il reclutamento dei militari

Articolo 3-1
Per diventare militare bisogna prestare il seguente giuramento allo Stato Maggiore:

"Io, _______________, giuro di sempre servire la mia patria di Terra di Lavoro, di sacrificarmi per la provincia con tutte le mie forze, dando se necessario la mia vita per la sua difesa.
Giuro di rispetare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dati dai miei superiori.

Giuro che senza autorizzazione data, non comunicherò o darò a nessuno che non ne abbia legittimo diritto informazioni di cui sia venuto a conoscenza o che abbia ottenuto a causa del mio posto nell'esercito della Provincia di Terra di Lavoro."

Articolo 3-2
Il reclutamento si fa tramite una richiesta che sarà approvata o meno dal Sergente. Lo Stato Maggiore potrà, tramite votazione, annullare in seguito la decisione del Sergente di aver accettato la candidatura di un richiedente. Tale votazione può essere aperta su richiesta di un membro qualsiasi dello Stato Maggiore stesso.
Tutti coloro che sono reclutati devono avere un casellario giudiziale privo di qualsiasi condanna di Tradimento o di Alto Tradimento, prestare i giuramenti dinnanzi a Dio e devono impegnarsi a rispettare gli ordini che gli saranno dati, così come dovranno giurare di servire il Principe fino a che esso stesso non li scioglie dal giuramento o fino alla morte.

IV. I doveri fondamentali

Articolo 4-1
Un soldato deve sempre rispettare la gerarchia militare, pena una condanna per insubordinazione o tradimento.

Articolo 4-2
Lo Stato Maggiore ha la possibilità di revocare un militare se questo ha infranto il suo giuramento o ha disobbedito agli ordini. Lo Stato Maggiore inoltre può anche ordinare che tale militare venga processato.

Articolo 4-3
Un militare deve sempre seguire ad un ordine proveniente da un suo superiore. In caso di ordini discordanti egli obbedirà al più alto in grado. Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare.

Articolo 4-4
Un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante che ha ricevuto il suo ordine di mobilitazione.

Articolo 4-5
Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali, sotto la pena di essere accusato di spionaggio con il nemico. In questo caso egli sarà immediatamente processato per Alto Tradimento.

V. Funzionamento dell’esercito a livello individuale

Articolo 5-1
Un militare si deve conformare alle esigenze del gruppo al quale appartiene.

Articolo 5-2
Ogni membro dell’esercito deve poter essere identificato tramite il suo grado e il suo Battaglione (o altro corpo) di appartenenza.

Articolo 5-3
Un membro dell’esercito non può lasciare per alcun motivo la città in cui risiede, salvo permesso del Cavaliere Comandante del suo Reggimento.
Un membro dell'esercito può dunque domandare una licenza durante il quale egli è esente dai suoi obblighi. Tale licenza può essere data o meno dal Cavaliere Comandante del Reggimento di appartenenza.

Articolo 5-4
Ogni militare ha il diritto di domandare spiegazioni in privato e solotanto in privato (messagio privato o sulle partite private della caserma) ai membri più alti in grado, senza rimettere in discussione né gli ordini né l’autorità della gerarchia, e rimanendo rispettosa di essa. Per contro, un membro dell’esercito non è tenuto a dare ad spiegazioni ai suoi sottoposti.

Articolo 5-5
Ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, ha il diritto e il dovere di accusare un membro più alto in grado per ogni possibile mancanza.
Se la persona sospettata fa parte della gerarchia diretta del soldato, egli si deve rivolgere al superiore di questa persona.

Articolo 5-6
La paga per i militari mobilitati, che sarà fatta avere loro tramite mandato dello Sceriffo su richiesta del Sergente e i componenti della Fureria, sarà di:

17 ducati oppure 10 ducati + cibo per l'equivalente di due punti fame al giorno per i membri della Truppa per giornatà di mobilizazione.

18 ducati oppure 11 ducati+cibo per l'equivalente di due punti fame al giorno per i membri del Cavalieri, eccetto Gran Dragoniper giornatà di mobilizazione..

19 ducati oppure 12 ducati + cibo per l'equivalente di due punti fame al giorno per i Gran Dragoni per giornatà di mobilizazione..

I guardi provinciali sono pagati lo stesso secondo la lora forza, per una giornatà di mobilizazione.

DECRETO VIII 1456-Riconoscimento ufficiale Collegio di Araldica
Pubblicata il 07-08


Con il presente decreto la Provincia di Terra di Lavoro riconosce come ufficiale il Collegio di Araldica, riconoscendone l'autonomia nel suo regolamento.

La Principessa di Terra di Lavoro
Claudis

abolizione decreto V-1456 sui beni primari
Pubblicata il 07-31


A decorrere dal 31 luglio viene abolito il decreto V-1456 sui beni primari quali mais,grano,pane e farina

Decreto sulla regolamentazione del mercato
Pubblicata il 01-26


In data 26 Gennaio 1457 entra in vigore il presente decreto sulla regolamentazione dei mercati.
Resterà valido per 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione

Decreto sulla regolamentazione dei mercati municipali

Art. 1 Finalità

L’obiettivo del presente decreto è quello di fornire uno strumento ai sindaci e al principato al fine di evitare blocchi improvvisi e/o prolungati nelle vendite delle merci di produzione nazionale.

Si affida principalmente ai sindaci il compito di regolare il mercato di ogni città in modo che il libero scambio sia consentito ma anche in modo da non fermare bruscamente lo scambio del danaro a causa dell’immissione eccessiva di merci da parte di soggetti privati.

Si affida al Tm il compito di tutelare l’economia comune della patria in modo che gli interessi della singola città non pregiudichino le altre

Art. 2 Definizione di Produttore e Mercante

Si definisce quota produttiva il massimo rendimento di ogni lavoro, coltura o allevamento o attività di bottega nel periodo di produzione.
(A titolo d'esempio 10 borse di grano per chi ha un campo di grano ecc).
Al fine di evitare incomprensioni e divergenze di opinioni le quote produttive sono evidenziate nell'allegato A al presente decreto.

Si definisce produttore in una città relativo a una merce:
1) i soggetti residenti che vendono tale merce nel mercato della propria città e tale merce è associabile al proprio lavoro, bottega o campo.
2) I soggetti non residenti che vendono la risorsa naturale della città (legna nella foresta, pesce nei laghi e frutta per il frutteto).

Si definisce mercante operante in una città ogni soggetto che si trova in tale città e:
1) non vi possiede la residenza e vende merci non relazionate al punto 2 della definizione di produttore;
2) vi possiede la residenza e immette nel mercato merci non derivanti dalla propria produzione (lavoro, bottega o campo) ovvero non riconducibili a nessuna rendita del soggetto;

Restano esclusi da tale definizione i soggetti che operano per le istituzioni di Terra del lavoro (ovvero principato e municipi)

A fronte di questa definizione ogni soggetto che si trova in una città risulta essere in relazione a una merce o produttore o mercante e dovrà rispettare le regole descritte nei prossimi articoli.


Art. 3 Quote di Vendita (o massimali)

Per ogni città possono essere definite delle quote massime di vendita giornaliera sui singoli articoli (nel seguito dette massimali).

Se per un articolo risulta un massimale in vigore allora:

1) Nessun mercante può vendere giornalmente un quantitativo di tale articolo oltre ai massimali.

2) Nessun produttore può vendere giornalmente un quantitativo superiore alla somma tra la propria quota produttiva e il massimale. Resta inteso che la parte di merci vendute in relazione alla quota produttiva devono essere derivate esclusivamente dalla propria produzione e non fruttto di acquisti.

Art 3.1 Definizione dei massimali

Le quote massimali sono proposte dal sindaco entro la mattinata del giorno precedente all'entrata in vigore in camera dei sindaci.
Il sindaco provvederà indicando per ogni prodotto che intende limitare "il massimale", "la data di inizio" e "fine decorrenza". In caso di assenza di una data di fine decorrenza la quota rimane in essere fino ad esplicita abrogazione.

Il Tm deve approvare o no i massimali entro la giornata di presentazione. Il TM ha il compito di tutelare l'economia comune delle città in tale scelta.
In caso di ritardo nella presentazione il TM può comunque accettarle per tempo.

Il sindaco è tenuto a tenere in alto nell'annuncio in taverna i massimali correnti e quelli per il giorno successivo in caso di variazione.
Il sindaco è tenuto a tenere in alto nell'annuncio in municipio i massimali correnti e quelli per il giorno successivo in caso di variazione.
Il sindaco è tenuto a tenere in un topic apposito e stikkato del forum municipale i massimali correnti e quelli per il giorno successivo in caso di variazione.

Il Tm o il Principe possono richiedere la rimozione o la modifica delle quote massimali per le giornate successive a quella corrente.


Art.4 Gestione delle scorte dei produttori

Per quanto esplicitamente definito nei precedenti articoli ogni cittadino può vendere beni della propria produzione in quantitativi pari alla quota produttiva sommata al massimale nel mercato della città di residenza. Nel caso un cittadino residente si venisse a trovare in possesso di quantitativi di merci da lui prodotte ed eccedenti tale valore, potrà accedere al mercato con quantitativi maggiori previa comunicazione.

In particolare, deve inviarne comunicazione al sindaco e al viceprefetto indicandone i quantitativi, Sindaco e vice prefetto sono tenuti a rispondere di aver ricevuto il messaggio replicandone il testo.

Tutte i messaggi di comunicazione e di conferma devono contenere l’autorizzazione alla divulgazione anche pubblica ai fini di controversie legali

Dopo la prima conferma il produttore può accedere al mercato con tutte le merci dichiarate.
Nel caso il produttore risulti mendace sarà ritenuto inadempiente all'art.3

Art.5 Controlli
Sono incaricati del controllo: il sindaco e i viceprefetti, il sindaco può avvalersi della collaborazione di un incaricato da parte sua per effettuare i controlli.

Tale incaricato assumerà il nome di "Funzionario di verifica del mercato". In questo caso il nome del funzionario dovrà essere ben in vista negli annunci in taverna, al municipio e nel forum.

Al fine di svolgere le loro funzioni gli incaricati al controllo possono richiedere gli screen degli avvenimenti. Chi non fornisce lo screen entro le 24 ore o lo fornisse con un numero eccessivi di eventi successivi all'invio del pm sarà considerato inadempiente all'art. 3 (con relativa pena all'art 6)

Art.6 - La pena
La mancata ottemperanza all''art. 3 della presente legge renderà i trasgressori passibili di denuncia per reato di frode.


ALLEGATO A: Quote Produttive

Per ogni campo di grano:
10 borse
Per ogni campo di mais:
22 borse
Per ogni campo di verdure:
4 verdure

Per ogni allevamento di mucche:
8 di latte per ogni 3 giorni
10 carcasse di mucca

Per ogni allevamento di maiali
25 carcasse

Per ogni allevamento di pecore
6 balle di lana
15 pelli

bottega da Macelleria
20 pezzi di carne (calcolata su due giorni)

bottega da Mugnaio
20 borse di farina (calcolata su due giorni)

bottega da Panettiere
72 panini (calcolata su due giorni)

Per gli articoli delle altre botteghe si faccia riferimento al ciclo di prodotto
es 1 scala grande ogni 3 giorni per il carpentiere
es 3 Secchi cerchiati al giorno per il fabbro
es 2 paia di scarpe al giorno per il tessitore

Per i lavori nel lago, nel frutteto e nella foresta:
3 Pesci
5 frutti
15 legni

Decreto di espulsione, cittadini Hispanici
Pubblicata il 04-06


Capua,
xxx° giorno del III° mese dell'Anno Domini 1457.

Io, Lady.dulcinea Spadalfieri, Principessa di Terra di Lavoro,

con l'approvazione unanime del consiglio provinciale
Considerati i recenti avvenimenti che hanno visto l'esercito regolare di TdL combattere ed avere ragione di un esercito non autorizzato formato da cittadini giunti in Provincia in disobbedienza ad un decreto di chiusura delle frontiere

dichiaro le seguenti persone indesiderate e le invito a lasciare la Provincia di terra di Lavoro entro 48 ore o appena "tecnicamente" possibile

Rosaura

Molinieri

Galadrie

Almansur

Sherezade

Urania06

Vladie

Yaiza

Alcaudon

Callixto

Crotalous

Iraetignis

Sayi


Chi contravverrà a tali disposizioni sarà accusato di alto tradimento con le aggravanti del caso.


La Principessa,
Lady.Dulcinea Spadalfieri


Decreto di tassazione provinciale
Pubblicata il 05-03


In data odierna viene emanato il seguente decreto

Citazione:
Capua,
III° giorno del V° mese dell'Anno Domini 1457.

Io, Ananya02 Laskaris, Principe di Terra di Lavoro,

con l'approvazione del consiglio provinciale
provvedo a dare corso al progetto di seconda riscossione delle tasse provinciali.

viste
le ingenti spese sostenute per la campagna contro gli Hispanici (coperte per metà dalla prima tassazione),
il conseguente stato non florido della Cassa,
il necessario ulteriore upgrade della miniera di oro di Sora
che ha portato via notevoli risorse economiche e di materiale


sentito il parere autorevole del Consiglio,
prendo la non facile decisione di introdurre una seconda tassazione a livello provinciale.

Le tasse saranno riscosse secondo le modalità già utilizzate il mese scorso.

Nella fase di riscossione, verranno tassati i campi e le botteghe nella seguente misura:
per ogni campo verranno prelevati ducati 3
per ogni bottega ducati 7


Il presente decreto sul prelievo fiscale, intendasi in vigore
dalla data odierna ovvero, ogni sindaco e' tenuto dalla data di oggi stesso
03 maggio 1457. a introdurre le tasse.

La riscossione da parte del principato avverra' entro 7 giorni
dalla data di oggi e cioe' domenica 10 maggio 1457

La citta di Capua sara' esonerata da questo decreto.

Chi contravverà a tale disposizione, incorrerà nella violazione
della recente legge sull'evasione fiscale emanata dal Principato
in data 04/ 04 / 1457

I Sindaci che contravverranno a tali disposizioni
saranno accusati di alto tradimento.


Il Principe,
Ananya02 Laskaris

Decreto Straordinario di Tassazione cautelativa
Pubblicata il 08-23


In data odierna viene Emanato il seguente Decreto Straordinario:


Capua,
XXIII° giorno del VIII° mese dell'Anno Domini 1457.

Io, Don Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole, Principe di Terra di Lavoro,
con il potere a me conferito dal consiglio provinciale obbligo con il seguente decreto i signori sindaci delle cittadine
di Terra di Lavoro ad introdurre una tassazione cautelativa che preveda
il pagamento della somma minima ammissibile attestata a 0,50 ducati
su ogni campo, allevamento o bottega.

I sindaci a loro discrezione potranno aumentare
la somma minima obbligatoria (0,50 ducati).
Questa tassa può considerarsi una forma cautelativa nei
confronti di futuri assalti dei briganti che non potranno
quindi inserire ulteriori tassazioni.

Con il presente decreto inoltre si intende obbligatorio per i sindaci effettuare una mandato cautelativo ad termine di ogni giornata.

Modalità di riscossione della Tassazione:
Per ogni campo ---> 0,50 ducati
Per ogni allevamento ---> 0,50 ducati
Per ogni bottega ---> 0,50 ducati

Gli alti funzionari che riforniranno i sindaci illegittimi di punti tasse saranno denunciati e condannati con l'accusa di tradimento.
I Sindaci saranno considerati illegittimi dopo previo comunicato ufficiale da parte del Consiglio di Terra di Lavoro.

Termini di ricorrenza.

Il presente decreto entra in vigore da oggi 23/08/1457 e lo resterà fino a data da destinarsi, questa verrà comunicata preventivamente dal Principe in carica.



Il Principe,
Don Witos Kyle Spadalfieri
Barone di Cellole

Decreto Straordinario sulle Miniere
Pubblicata il 09-14


Capua,
XIII° giorno del IX° mese dell'Anno Domini 1457.

Io, Messerbracco Laskaris, Conte di Mondragone, Principe di Terra di Lavoro,
con il potere a me conferito dal consiglio provinciale dispongo che nelle città di Gaeta e Terracina venga sospesa la Legge: 22-1457 Legge sulla regolamentazione dei compensi bis E la Legge 14-1456 Legge sul salario, dispongo inoltre che lo Sceriffo porti il salario della miniera di pietra a 16 ducati

inoltre

stabilisco che i sindaci delle suddette città diano accesso per il periodo di durata del Decreto al Consiglio Municipale a Messer Garrone71 (ministro delle miniere) e che con la sua supervisione aprano discussione improntata a individuare iniziative per la pubblicizzazione del lavoro in miniera

preso atto

del presente Decreto obbligo i Sindaci di tutte le città di Terra di lavoro a comunicarne tale iniziativa a tutti i cittadini a mezzo missiva privata e predispongo che i municipi vengano rimborsati della spesa per i punti comunicazione dal Principato ove richiesto con richiesta scritta da apporre in camera dei Sindaci entro e non oltre lo scadere di tale decreto, il testo della missiva deve essere chiaro e coinciso

infine

stabilisco che anche per questo decreto venga attuata la legge: 20-1456 Legge sulla comunicazione delle nuove Leggi Provinciali per quanto riportato all'art. 1 e fatto salvo gli art. 2-3-4.


Termini di ricorrenza.

Il presente decreto entra in vigore da Lunedi 14/09/1457 e lo resterà come previsto dal Codice istituzionale della Provincia fino al giorno 23/09/1457 (compreso).


Il Principe,
Don Messerbracco Laskaris
Conte di Mondragone
Torna in alto Andare in basso
 
Decreti emessi non più in vigore
Visualizza l'argomento precedente Visualizza l'argomento successivo Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Leggi in vigore nel Ducato di Milano
» Leggi in vigore nella Repubblica Fiorentina
» Leggi in vigore nella Repubblica di Siena
» Leggi in vigore nella Confederazione Elvetica
» Decreti in TDL

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Palazzo Reale di Napoli :: Ingresso del Palazzo :: Biblioteca :: Archivio leggi Abruzzi e TdL :: Archivio dei decreti di Tdl-
Vai verso: