Palazzo Reale di Napoli
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rebraist

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MessaggioTitolo: Statuto CAD Statuto CAD Empty05/07/16, 08:20 pm

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Camilla_melissa

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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty05/07/16, 11:33 pm

Personalmente ritendo che come la rad e l ambasciata si facciano il proprio statuto autonomamente con l avallo del sovrano e concilio così debba fare la CAD senza iniquità alcuna.
Il motivo è quello anche esposto nella relazione, solo chi vive internamente i problemi può capirne le necessità
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rebraist

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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty06/07/16, 12:14 pm

per me è ok
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rebraist

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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty06/07/16, 12:53 pm

PREGO IL CONCILIO DI ESPRIMERSI IN MERITO.
rimetto il link per comodità: c'è tutta la discussione. La CAD ha deliberato questo testo di statuto. Sta a noi approvarlo. Telfusa ha analizzato l'operato dei precedenti governanti e concili, ha contattato Celsius e, di fatto, l'interpretazione è che, benché abbia effetti ig, gli statuti sono considerati comunque regolamenti interni, pertanto non soggetti ai voti del parlamento, ma esclusivamente in autoregolamentazione, con approvazione del Concilio.


https://palazzoreale.forumattivo.com/t4093-statuto-cad

Telfusa ha scritto:
Vostra Maestà, questo il testo finale. Lascio sottinteso che, qualora la Celsius intendesse i nostri quesiti e rispondesse sul "parere vincolante" la prima parte (Articolo 2 - Funzioni) sarebbe riportata in discussione: non verrà direttamente integrata, vorrei fosse chiaro, ma ridiscussa da capo con successiva votazione come da norma.


Citazione :


Articolo 1 - Sede

La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede nella città di Napoli.


Articolo 2 - Funzioni

La Corte è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.
Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.

La Corte Suprema del Regno inoltre può emettere pareri riguardanti la costituzionalità di leggi emanate o in corso di discussione su tutto il territorio del Regno.

Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno

Articolo 3 - Composizione

La Corte è composta da:


- un Presidente, nominato e revocato dal Re;
- un numero variabile di Giudici, non inferiore a tre per provincia;
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno;
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno.

I Giudici della Corte che assumano qualsiasi incarico IG all'interno di Consigli provinciali non possono partecipare a collegi giudicanti né accedere alla Sala dei Giudici. Al termine dell'incarico anzidetto, essi torneranno di diritto in servizio attivo.

Articolo 4 - Presidente e Giudici

Il Presidente è nominato dal Re, sentito il personale della Corte, tra i sudditi del Regno che non ricoprono alcuna carica IG, che abbiano ricoperto l'incarico di Procuratore, PM o Giudice, IG o RP, per almeno 30 giorni.
Può essere licenziato dal Re in qualsiasi momento. Qualora il Presidente intenda concorrere per una carica IG o accettare che gli sia conferita, deve rassegnare immediatamente le proprie dimissioni al Re.


Il mandato dei Giudici dura sei mesi, rinnovabili in caso di assenza di altre candidature.
Qualora vi siano meno di tre giudici in servizio attivo per ciascuna Provincia del Regno, il Presidente è tenuto a reintegrarne il numero, in modo che vi siano almeno tre Giudici in servizi attivo per ciascuna provincia del regno.
Essi durano in carica per sei mesi, rinnovabili in caso di assenza di altre candidature.

Il Re può nominare fino a due Giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING nonché un Giudice nella Serenissima Repubblica di Venezia. Può delegare la nomina al Presidente della Corte.
I Giudici di cui al comma 3 del presente articolo durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.


Articolo 5 - Procuratori

I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente medesimo.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.



Articolo 6 - Cancellieri

I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente medesimo.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.



Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno


Articolo 7 - Ruolo del Presidente

Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, non farà parte del collegio giudicante ma assisterà il collegio in qualità di moderatore e garante dell'imparzialità e legalità delle decisioni dei Giudici.

Articolo 8 - Ruolo dei Giudici

I Giudici decidono le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi e della carta del giudice.

Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura.

Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. [b]In tal caso sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.


Articolo 9 - Ruolo dei procuratori

I Procuratori deliberano sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili.
Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati. In tal caso sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.


Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri

I Cancellieri curano la tenuta degli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperiscono ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curano la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicano agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze, etc.) pronunciati dai Giudici.


Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni

Articolo 11 - Nomine

La nomina di Giudici, Procuratori, Viceprocuratori, Cancellieri e Vicecancellieri avviene previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno in cui siano menzionati:

- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura a pena di inammissibilità;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.



Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice

I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti:
- essere cittadini residenti nella Provincia indicata nel bando ovvero non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia;
- essere di condotta incensurabile;
- non aver riportato condanne penali definitive;
- avere svolto le funzioni di Giudice IG, Pubblico Ministero IG o Procuratore della Corte in una provincia del Regno per almeno trenta giorni;
- essere maggiorenni (avere 3 mesi di vita );
- non avere svolto le funzioni di Giudice IG, Pubblico Ministero IG negli ultimi trenta giorni;
- non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.


Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere

I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti:
- essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi;
- essere di condotta incensurabile;
- non aver riportato condanne penali definitive negli ultimi trenta giorni;
- non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni;
- non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.


Articolo 14 - Candidatura

I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13.

Il candidato che renda falso giuramento ai sensi del comma precedente commette il reato di falsità in giuramento. Il reato di falsità in giuramento è un reato grave.

In caso di falso giuramento di cui al presente articolo, il Presidente dispone la trasmissione degli atti al PM della provincia ove il candidato dimora. Un candidato condannato per falso giuramento non potrà mai più ricoprire alcun incarico all'interno della Corte.



Articolo 15 - Decisioni sulle candidature

Le decisioni sulle nomine sono rese pubbliche senza ritardo e non sono impugnabili.

Articolo 16 - Giuramento

I candidati possono esercitare le loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX (nome), residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.

I candidati che non prestano giuramento entro sette giorni dalla nomina sono considerati dimissionari.


Articolo 17 - Dimissioni

Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.

Il Presidente può dimettersi comunicando le proprie dimissioni al Re.

Le dimissioni sono irrevocabili. Esse hanno effetto dal momento in cui sono accettate dalla figura preposta, e in ogni caso dopo una settimana dalla comunicazione.


Articolo 18 - Decadenza

I membri della Corte che abusano della loro funzione arrecando a sé o ad altri ingiusto profitto ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto commettono il reato di abuso di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 26 del Codice Penale Regio.

I Giudici condannati in via definitiva per qualsiasi reato decadono immediatamente dalla loro carica.
I Procuratori e i Cancellieri condannati per qualsiasi reato moderato o più grave decadono immediatamente dalla loro carica.
I membri della Corte decaduti dalla carica a norma del presente articolo non potranno più ricoprire alcun ruolo nella Corte.


Titolo quinto: giudizio di appello

Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello:

L’appello è ammesso avverso le sentenze pronunciate dai Tribunali delle Province facenti parte del Regno.
L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:
- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi, anche con riferimento a nuovi fatti suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della carta del giudice.

Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione

L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- copia integrale degli atti del processo;
- la data della sentenza impugnata;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione di motivi di appello;
- le prove nuove addotte a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.
L’appello a pena di inammissibilità va depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata.
L’atto di appello va depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.
L'appellante, entro giorni quindici dal deposito dell'appello deve versare una cauzione di ducati dieci. Essa verrà incamerata dalle autorità della provincia di residenza. Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante, in caso contrario sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia



Articolo 21 - Prove nuove

La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini del decidere.
La Corte riesamina i testimoni già sentiti dal Tribunale solo ove ciò appaia indispensabile ai fini del decidere.


Articolo 22 - Prove documentali

Sono ammissibili tutte le prove documentali a patto che rispettino quanto previsto dalla normativa vigente imposta dagli altissimi*.
Tuttavia:
- i documenti coperti da segreto sono prove valide e rilevanti ma l’appellante dovrà comunicare al Cancelliere la volontà di usarli a processo; essi saranno visionabili dai membri della Corte, dalle parti e dai loro avvocati; qualora l’appellante non osservi questa norma, le prove saranno ugualmente utilizzabili ma egli potrà essere perseguito a norma di legge per la violazione del segreto dai Tribunali competenti.
L’attendibilità delle prove documentali è liberamente valutata dalla Corte.


Articolo 23 - Prove testimoniali

Sono ammissibili le prove testimoniali, tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.
L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga che il testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro il testimone. La falsità della testimonianza dichiarata dalla Corte non può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale.

Articolo 24 - Esame preliminare

L’atto d’appello, subito dopo essere stato depositato, verrà esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.
La commissione potrà, all’unanimità, dichiarare l’appello inammissibile, ove ritenga sussistenti una delle cause di inammissibilità di cui agli articoli 19 e 20, o manifestamente infondato, ove ritenga che non vi siano neppure minime probabilità di suo accoglimento. In tal caso dichiarerà inammissibile o respinto l’appello con decreto motivato.
Ove anche solo uno dei Procuratori ritenga l’appello ammissibile o non manifestamente infondato, la commissione dichiarerà l’appello ammesso, pronunciando decreto non motivato.

Articolo 25 - Formazione del collegio

Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presidierà e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. Un massimo di due Giudici di nomina regia potranno, se designati, comporre il collegio, si cercherà comunque di non giungere mai a questo limite.
Il Re, il Governatore in carica o il Presidente potranno dichiarare che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che rispettano i seguenti requisiti:
- risiedono nel territorio del Regno;
- non risiedono nella provincia in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- non hanno rapporti di parentela, coniugio, affinità, notoria amicizia o inimicizia con l'appellante e/o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
- essere incensurati.
- non avere meno di tre mesi di vita.


Articolo 26 - Nomina degli avvocati

Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. Chi non vi provveda, potrà difendersi personalmente. Le Province possono difendersi di diritto nella persona del Pubblico Ministero in carica.
Gli avvocati possono essere liberamente sostituiti dalle parti in corso di causa.
La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora ritenga che si tratti di notorio criminale o soggetto condannato in precedenza per oltraggio alla Corte o qualora egli commetta nel corso del procedimento un atto di oltraggio, in tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato, ma il procedimento non verrà sospeso.

Articolo 27 - Dei limiti di tempo

Il Presidente del collegio giudicante avrà l'obbligo di comunicare un limite temporale, tramite il cancelliere, per ogni fase del processo. Qualora i termini siano superati, il trasgressore perderà diritto di parola. L'eventuale trasgressore tornerà a poter esporre le proprie ragioni solamente in seguito ad una nuova chiamata in un'altra fase del processo.

Articolo 28 - Dibattimento

Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.
Il Cancelliere competente provvederà a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.
Il procedimento potrà essere sospeso solo in caso di giustificata indisponibilità (ritiro) dell’appellante o di un Giudice, o in seguito di un significativo avvenimento.
Qualora la parte appellante non si presenti all’udienza o non osservi i termini imposti dalla Corte, il collegio potrà dichiarare l’appello inammissibile alla luce della gravità del ritardo.

Articolo 29 - Camera di consiglio

La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio.
La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.
Il presidente del collegio deve redigere la motivazione.

Articolo 30 - Decisione della causa

La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto per le parti.
L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto previa votazione di maggioranza del Senato Regio e consenso del Re.
Il Cancelliere competente curerà la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.

Articolo 31 - Oltraggio alla Corte

La grave violazione delle norme di procedura, il comportamento irriguardoso verso uno qualsiasi dei membri della Corte ed il rifiuto di sottostare alle decisioni della Corte sullo svolgimento del processo costituiscono oltraggio alla Corte e saranno perseguiti dal Tribunale del luogo in cui si trova chi li commette come atti di disturbo dell’ordine pubblico.


[hrp]*Le prove documentali (nuove e non) sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di vita diversi da quelli dei Reami Rinascimentali (forum esterni, e-mail, Skype ecc.). Sono ammessi quindi screen e documenti provenienti da ambienti di gioco dei Reami rinascimentali.[/hrp]

Aggiungo che per ora la celsius ha risposto a due delle nostre domande e lo ha fatto a parer mio in modo chiaro secondo i loro canoni, ovvero, ignorano questa clausola, esistente solo da noi, di dare pareri di costituzionalità, non intendendo dunque probabilmente la necessità del farla diventare una norma vincolante o no.
In CAD per ora ci siamo espressi in modi differenti, non vi nego che non firmerei mai un documento su cui non sono sicura sia rispettata la "libertà" dell'essere umano e la CAD non è il codice penale regio che regola una comunità dettando legge ma un organo di secondo grado che riporta situazioni dubbie nella via della legalità e della giustizia.
Per qualunque domanda...

Disse la Viscontessa facendo un inchino ai presenti.


EDIT


Scusate dimenticavo, aggiungo che la parte in rosso non è un'elisione ma la parte che ridiscuteremo. La parte in verde è tale solo per sottolineare l'aumento del numero dei giudici, per il resto il testo è simile, a parte il fatto che il Presidente, in quanto super partes e garante della legalità a nome di Sua Maestà, non giudicherà nei collegi, ma ne supervisionerà solamente il lavoro.[/quote]



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Amnion



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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty06/07/16, 03:54 pm

Sono d'accordo anche io.
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Camilla_melissa

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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty06/07/16, 11:16 pm

Per me va bene
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Ruben d'Alcontres

Ruben d'Alcontres

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MessaggioTitolo: Re: Statuto CAD Statuto CAD Empty07/07/16, 10:13 am

Per me va bene
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