| | Trattato amicizia con lo sring | |
| Autore | Messaggio |
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Camilla_melissa
Numero di messaggi : 1119 Data d'iscrizione : 03.11.15
| Titolo: Trattato amicizia con lo sring 02/05/16, 10:30 pm | |
| - Italian ha scritto:
- Trattato di amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche.
Primo titolo: Sul mutuo rispetto
Articolo 1: Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Santo Romano Imperatore, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Articolo 2: Il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Monarca Duosiciliano, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Regno delle Due Sicilie.
Articolo 3: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si impegnano a rispettare reciprocamente i diritti inerenti alla Sovranità che comprende il potere esclusivo di costituire regole e leggi, di esercitare la giustizia e di ricorrere alla forza entro i limiti degli impegni convenzionalmente stabiliti. I firmatari si impegnano a rispettare tutte le nomine, gli aggiornamenti, le nobilitazioni stabiliti dal Sovrano legittimo o dai loro rappresentanti nell'altra Parte.
Articolo 4: La Corona Imperiale e il Regno delle Due Sicilie si impegnano vicendevolmente nel mutuo rispetto dei loro regimi politici in rispetto dei diritti dei loro popoli.
Articolo 5: Sulla base di questo mutuo riconoscimento, entrambe le Parti si impegnano a rispettare la dignità legata a ciascuno di loro e di trattarsi alla pari.
Secondo titolo: Sull'amicizia
Articolo 6: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si offrono a vicenda pace e sincera amicizia; faranno tutto quanto è in loro potere per garantire che le Parti contraenti provvedano affinché questa amicizia sia mantenuta.
Articolo 7: Sarà evitato tutto ciò che può alterare questa amicizia, d'altra parte saranno promosse le relazioni culturali, economiche e diplomatiche tra i territori di entrambe le Parti.
Articolo 8: Le Parti contraenti riconoscono l'amicizia che le unisce e si impegnano a non creare problemi al firmatario dell'altro territorio con nessun mezzo.
Terzo titolo: Sulla cooperazione giudiziaria
Articolo 9: Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, successivamente, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
Articolo 10: Il comune accordo prevede una piena cooperazione tra procuratori e giudici dei due Paesi, in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
Articolo 11: La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono la reciproca e piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità degli Ambasciatori di entrambe le parti mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul proprio territorio e la comunicazione tempestiva delle Black List e dei pericoli in mare.
Quarto titolo: Sul mutua assistenza
Articolo 12:La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono il reciproco sostegno in caso di conflitto, via terra o via mare, con un altro Regno o con un gruppo di eretici o con mercenari e pirati, nella loro disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Articolo 13 Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo, se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Regno terzo, l'altro contraente si impegna, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Regno aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Qualora uno dei Territori firmatari sia il primo a dichiarare guerra ad un Regno terzo, la parte contraente ha facoltà di acconsentire o negare una richiesta di aiuto.
Articolo 14 a) La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, concedono il diritto di libera circolazione ai cittadini dell'altra parte contraente, purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Il Sacro Romano Impero e il Regno delle Due Sicilie possono chiedere un'autorizzazione per il passaggio di un proprio esercito sul territorio dell'altro.
b) In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini imperiali o duosiciliani che vorranno entrare nei confini dell'altro, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti delle singole Province.
c) La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio a eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Si impegnano inoltre a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
Quinto titolo: Sulla diplomazia
Articolo 15: L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Sacro Romano Impero è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Sacro Romano Impero nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Sacro Romano Impero.
Articolo 16 a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Sacro Romano Impero. Il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, composto dal Sacro Romano Imperatore, dal Cancelliere Imperiale, dai Vice Cancellieri Imperiali e dall'Ambasciatore Imperiale dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, esclusi il Sacro Romano Imperatore e il Cancelliere Imperiale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Sacro Romano Impero può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re e il Ministro degli Esteri, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Sacro Romano Impero.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambi i territori rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo 17 a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante, che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) Sarà permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Cancelliere Imperiale e il Vice Cancelliere del Sacro Romano Impero, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Imperiale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini del Regno delle Due Sicilie possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Sarà permesso all'Ambasciatore Imperiale, previo consulto con il Sovrano delle Due Sicilie e del Ministro degli Esteri, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Reale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti del Sacro Romano Impero. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini imperiali possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo 18 a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Sacro Romano Impero si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Qualsiasi attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Sesto titolo: Sul rispetto del trattato
Articolo 19: Il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche devono rispettare tutte le disposizioni di questo trattato in buona fede. Esso ha valore diretto in entrambi i sistemi giudiziari e può essere riferito a chiunque.
Articolo 20: Il mancato rispetto del presente trattato può autorizzare la controparte ad invalidarlo, uscendo quindi dai propri obblighi. L'annullamento del trattato sarà preso in considerazione solo a seguito di comunicazione pubblica alla controparte con annesse motivazioni.
Letto, approvato e firmato a Strasburgo, il --
Per il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Letto, approvato e firmato a Napoli, il -- Per il Regno delle Due Sicilie
Abbiamo elaborato una nuova stesura rispetto all' originaleSe vi piace lo faccio mandare all'impero per esaminarlo |
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| Titolo: Re: Trattato amicizia con lo sring 15/05/16, 08:47 pm | |
| - Italian ha scritto:
- Trattato di amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche.
Primo titolo: Sul mutuo rispetto
Articolo 1: Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Santo Romano Imperatore, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Articolo 2: Il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Monarca Duosiciliano, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Regno delle Due Sicilie.
Articolo 3: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si impegnano a rispettare reciprocamente i diritti inerenti alla Sovranità che comprende il potere esclusivo di costituire regole e leggi, di esercitare la giustizia e di ricorrere alla forza entro i limiti degli impegni convenzionalmente stabiliti. I firmatari si impegnano a rispettare tutte le nomine, gli aggiornamenti, le nobilitazioni stabiliti dal Sovrano legittimo o dai loro rappresentanti nell'altra Parte.
Articolo 4: La Corona Imperiale e il Regno delle Due Sicilie si impegnano vicendevolmente nel mutuo rispetto dei loro regimi politici in rispetto dei diritti dei loro popoli.
Articolo 5: Sulla base di questo mutuo riconoscimento, entrambe le Parti si impegnano a rispettare la dignità legata a ciascuno di loro e di trattarsi alla pari.
Secondo titolo: Sull'amicizia
Articolo 6: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si offrono a vicenda pace e sincera amicizia; faranno tutto quanto è in loro potere per garantire che le Parti contraenti provvedano affinché questa amicizia sia mantenuta.
Articolo 7: Sarà evitato tutto ciò che può alterare questa amicizia, d'altra parte saranno promosse le relazioni culturali, economiche e diplomatiche tra i territori di entrambe le Parti.
Articolo 8: Le Parti contraenti riconoscono l'amicizia che le unisce e si impegnano a non creare problemi al firmatario dell'altro territorio con nessun mezzo.
Terzo titolo: Sulla cooperazione giudiziaria
Articolo 9: Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, successivamente, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
Articolo 10: Il comune accordo prevede una piena cooperazione tra procuratori e giudici dei due Paesi, in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
Articolo 11: La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono la reciproca e piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità degli Ambasciatori di entrambe le parti mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul proprio territorio e la comunicazione tempestiva delle Black List e dei pericoli in mare.
Quarto titolo: Sul mutua assistenza
Articolo 12:La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono il reciproco sostegno in caso di conflitto, via terra o via mare, con un altro Regno o con un gruppo di eretici o con mercenari e pirati, nella loro disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Articolo 13 Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo, se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Regno terzo, l'altro contraente si impegna, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Regno aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Qualora uno dei Territori firmatari sia il primo a dichiarare guerra ad un Regno terzo, la parte contraente ha facoltà di acconsentire o negare una richiesta di aiuto.
Articolo 14 a) La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, concedono il diritto di libera circolazione ai cittadini dell'altra parte contraente, purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Il Sacro Romano Impero e il Regno delle Due Sicilie possono chiedere un'autorizzazione per il passaggio di un proprio esercito sul territorio dell'altro.
b) In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini imperiali o duosiciliani che vorranno entrare nei confini dell'altro, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti delle singole Province.
c) La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio a eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Si impegnano inoltre a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
Quinto titolo: Sulla diplomazia
Articolo 15: L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Sacro Romano Impero è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Sacro Romano Impero nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Sacro Romano Impero.
Articolo 16 a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Sacro Romano Impero. Il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, composto dal Sacro Romano Imperatore, dal Cancelliere Imperiale, dai Vice Cancellieri Imperiali e dall'Ambasciatore Imperiale dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, esclusi il Sacro Romano Imperatore e il Cancelliere Imperiale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Sacro Romano Impero può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re e il Ministro degli Esteri, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Sacro Romano Impero.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambi i territori rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo 17 a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante, che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) Sarà permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Cancelliere Imperiale e il Vice Cancelliere del Sacro Romano Impero, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Imperiale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini del Regno delle Due Sicilie possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Sarà permesso all'Ambasciatore Imperiale, previo consulto con il Sovrano delle Due Sicilie e del Ministro degli Esteri, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Reale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti del Sacro Romano Impero. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini imperiali possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo 18 a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Sacro Romano Impero si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Qualsiasi attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Sesto titolo: Sul rispetto del trattato
Articolo 19: Il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche devono rispettare tutte le disposizioni di questo trattato in buona fede. Esso ha valore diretto in entrambi i sistemi giudiziari e può essere riferito a chiunque.
Articolo 20: Il mancato rispetto del presente trattato può autorizzare la controparte ad invalidarlo, uscendo quindi dai propri obblighi. L'annullamento del trattato sarà preso in considerazione solo a seguito di comunicazione pubblica alla controparte con annesse motivazioni.
Letto, approvato e firmato a Strasburgo, il 7 Maggio nell'anno di Grazia MCDLXIV
Per il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Imperatore del Glorioso Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ
Ruggero Cesare von Frundsberg Cancelliere del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Letto, approvato e firmato a Napoli, il -- Per il Regno delle Due Sicilie
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
- Codice:
-
[quote="Italian"][color=darkred][b][size=18]Trattato di amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche.[/size][/b][/color]
[size=14][b]Primo titolo: [u]Sul mutuo rispetto[/u][/b][/size]
[b]Articolo 1[/b]: Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Santo Romano Imperatore, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
[b]Articolo 2[/b]: Il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Monarca Duosiciliano, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Regno delle Due Sicilie.
[b]Articolo 3[/b]: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si impegnano a rispettare reciprocamente i diritti inerenti alla Sovranità che comprende il potere esclusivo di costituire regole e leggi, di esercitare la giustizia e di ricorrere alla forza entro i limiti degli impegni convenzionalmente stabiliti. I firmatari si impegnano a rispettare tutte le nomine, gli aggiornamenti, le nobilitazioni stabiliti dal Sovrano legittimo o dai loro rappresentanti nell'altra Parte.
[b]Articolo 4[/b]: La Corona Imperiale e il Regno delle Due Sicilie si impegnano vicendevolmente nel mutuo rispetto dei loro regimi politici in rispetto dei diritti dei loro popoli.
[b]Articolo 5[/b]: Sulla base di questo mutuo riconoscimento, entrambe le Parti si impegnano a rispettare la dignità legata a ciascuno di loro e di trattarsi alla pari.
[size=14][b]Secondo titolo: [u]Sull'amicizia[/u][/b][/size]
[b]Articolo 6[/b]: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si offrono a vicenda pace e sincera amicizia; faranno tutto quanto è in loro potere per garantire che le Parti contraenti provvedano affinché questa amicizia sia mantenuta.
[b]Articolo 7[/b]: Sarà evitato tutto ciò che può alterare questa amicizia, d'altra parte saranno promosse le relazioni culturali, [color=darkred]economiche[/color] e diplomatiche tra i territori di entrambe le Parti.
[b]Articolo 8[/b]: Le Parti contraenti riconoscono l'amicizia che le unisce e si impegnano a non creare problemi al firmatario dell'altro territorio con nessun mezzo.
[size=14][b]Terzo titolo: [u]Sulla cooperazione giudiziaria[/u][/b][/size]
[b]Articolo 9[/b]: Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, successivamente, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
[b]Articolo 10[/b]: Il comune accordo prevede una piena cooperazione tra procuratori e giudici dei due Paesi, in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
[b]Articolo 11[/b]: La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono la reciproca e piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità degli Ambasciatori di entrambe le parti mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul proprio territorio e la comunicazione tempestiva delle Black List e dei pericoli in mare.
[size=14][b]Quarto titolo: [u]Sul mutua assistenza[/u][/b][/size]
[b]Articolo 12[/b]:La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono il reciproco sostegno in caso di conflitto, via terra o via mare, con un altro Regno o con un gruppo di eretici o con mercenari e pirati, nella loro disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
[b]Articolo 13[/b] Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo, se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Regno terzo, l'altro contraente si impegna, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Regno aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Qualora uno dei Territori firmatari sia il primo a dichiarare guerra ad un Regno terzo, la parte contraente ha facoltà di acconsentire o negare una richiesta di aiuto.
[b]Articolo 14[/b] [b]a)[/b] La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, concedono il diritto di libera circolazione ai cittadini dell'altra parte contraente, purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Il Sacro Romano Impero e il Regno delle Due Sicilie possono chiedere un'autorizzazione per il passaggio di un proprio esercito sul territorio dell'altro.
[b]b)[/b] In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini imperiali o duosiciliani che vorranno entrare nei confini dell'altro, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti delle singole Province.
[b]c)[/b] La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio a eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Si impegnano inoltre a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
[size=14][b]Quinto titolo: [u]Sulla diplomazia[/u][/b][/size]
[b]Articolo 15[/b]: L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Sacro Romano Impero è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Sacro Romano Impero nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Sacro Romano Impero.
[b]Articolo 16[/b] [b]a)[/b] Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Sacro Romano Impero. Il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, composto dal Sacro Romano Imperatore, dal Cancelliere Imperiale, dai Vice Cancellieri Imperiali e dall'Ambasciatore Imperiale dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
[b]b)[/b] Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, esclusi il Sacro Romano Imperatore e il Cancelliere Imperiale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Sacro Romano Impero può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re e il Ministro degli Esteri, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Sacro Romano Impero.
[b]c)[/b] Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
[list] [*][b]c.1[/b] Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambi i territori rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite. [/list]
[b]Articolo 17[/b] [b]a)[/b] Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
[b]b)[/b] In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante, che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
[b]c)[/b] Sarà permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Cancelliere Imperiale e il Vice Cancelliere del Sacro Romano Impero, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Imperiale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini del Regno delle Due Sicilie possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Sarà permesso all'Ambasciatore Imperiale, previo consulto con il Sovrano delle Due Sicilie e del Ministro degli Esteri, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Reale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti del Sacro Romano Impero. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini imperiali possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
[b]Articolo 18[/b] [b]a)[/b] Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Sacro Romano Impero si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
[b]b)[/b] La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Qualsiasi attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
[size=14][b]Sesto titolo: [u]Sul rispetto del trattato[/u][/b][/size]
[b]Articolo 19[/b]: Il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche devono rispettare tutte le disposizioni di questo trattato in buona fede. Esso ha valore diretto in entrambi i sistemi giudiziari e può essere riferito a chiunque.
[b]Articolo 20[/b]: Il mancato rispetto del presente trattato può autorizzare la controparte ad invalidarlo, uscendo quindi dai propri obblighi. L'annullamento del trattato sarà preso in considerazione solo a seguito di comunicazione pubblica alla controparte con annesse motivazioni.
[i]Letto, approvato e firmato a Strasburgo, il 7 Maggio nell'anno di Grazia MCDLXIV [/i]
[u][b]Per il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche[/b][/u]
[img]http://i68.servimg.com/u/f68/19/18/20/82/albert13.png[/img] [b][size=16]Imperatore del Glorioso Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ[/size][/b]
[img]http://i1360.photobucket.com/albums/r642/Imperial-Heraldry/Seals/Pusu2.png[/img]
[img]http://oi58.tinypic.com/i5t7dd.jpg[/img] Ruggero Cesare von Frundsberg Cancelliere del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche [img]http://i1360.photobucket.com/albums/r642/Imperial-Heraldry/Seals/Imperial%20Offices/ImperialChancellor_zpse4c975c8.png[/img]
[i]Letto, approvato e firmato a Napoli, il -- [/i] [b]Per il Regno delle Due Sicilie[/b]
Il Ministro degli Esteri
[b]Camilla Melissa[/b] [img]http://i58.tinypic.com/r1lqhg.png[/img] [/quote] Mi mettete una firmetta? |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Trattato amicizia con lo sring 15/05/16, 11:02 pm | |
| - Camilla_melissa ha scritto:
- Italian ha scritto:
- Trattato di amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche.
Primo titolo: Sul mutuo rispetto
Articolo 1: Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Santo Romano Imperatore, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Articolo 2: Il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Monarca Duosiciliano, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Regno delle Due Sicilie.
Articolo 3: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si impegnano a rispettare reciprocamente i diritti inerenti alla Sovranità che comprende il potere esclusivo di costituire regole e leggi, di esercitare la giustizia e di ricorrere alla forza entro i limiti degli impegni convenzionalmente stabiliti. I firmatari si impegnano a rispettare tutte le nomine, gli aggiornamenti, le nobilitazioni stabiliti dal Sovrano legittimo o dai loro rappresentanti nell'altra Parte.
Articolo 4: La Corona Imperiale e il Regno delle Due Sicilie si impegnano vicendevolmente nel mutuo rispetto dei loro regimi politici in rispetto dei diritti dei loro popoli.
Articolo 5: Sulla base di questo mutuo riconoscimento, entrambe le Parti si impegnano a rispettare la dignità legata a ciascuno di loro e di trattarsi alla pari.
Secondo titolo: Sull'amicizia
Articolo 6: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si offrono a vicenda pace e sincera amicizia; faranno tutto quanto è in loro potere per garantire che le Parti contraenti provvedano affinché questa amicizia sia mantenuta.
Articolo 7: Sarà evitato tutto ciò che può alterare questa amicizia, d'altra parte saranno promosse le relazioni culturali, economiche e diplomatiche tra i territori di entrambe le Parti.
Articolo 8: Le Parti contraenti riconoscono l'amicizia che le unisce e si impegnano a non creare problemi al firmatario dell'altro territorio con nessun mezzo.
Terzo titolo: Sulla cooperazione giudiziaria
Articolo 9: Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, successivamente, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
Articolo 10: Il comune accordo prevede una piena cooperazione tra procuratori e giudici dei due Paesi, in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
Articolo 11: La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono la reciproca e piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità degli Ambasciatori di entrambe le parti mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul proprio territorio e la comunicazione tempestiva delle Black List e dei pericoli in mare.
Quarto titolo: Sul mutua assistenza
Articolo 12:La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono il reciproco sostegno in caso di conflitto, via terra o via mare, con un altro Regno o con un gruppo di eretici o con mercenari e pirati, nella loro disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Articolo 13 Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo, se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Regno terzo, l'altro contraente si impegna, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Regno aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Qualora uno dei Territori firmatari sia il primo a dichiarare guerra ad un Regno terzo, la parte contraente ha facoltà di acconsentire o negare una richiesta di aiuto.
Articolo 14 a) La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, concedono il diritto di libera circolazione ai cittadini dell'altra parte contraente, purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Il Sacro Romano Impero e il Regno delle Due Sicilie possono chiedere un'autorizzazione per il passaggio di un proprio esercito sul territorio dell'altro.
b) In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini imperiali o duosiciliani che vorranno entrare nei confini dell'altro, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti delle singole Province.
c) La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio a eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Si impegnano inoltre a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
Quinto titolo: Sulla diplomazia
Articolo 15: L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Sacro Romano Impero è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Sacro Romano Impero nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Sacro Romano Impero.
Articolo 16 a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Sacro Romano Impero. Il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, composto dal Sacro Romano Imperatore, dal Cancelliere Imperiale, dai Vice Cancellieri Imperiali e dall'Ambasciatore Imperiale dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, esclusi il Sacro Romano Imperatore e il Cancelliere Imperiale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Sacro Romano Impero può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re e il Ministro degli Esteri, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Sacro Romano Impero.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambi i territori rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo 17 a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante, che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) Sarà permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Cancelliere Imperiale e il Vice Cancelliere del Sacro Romano Impero, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Imperiale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini del Regno delle Due Sicilie possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Sarà permesso all'Ambasciatore Imperiale, previo consulto con il Sovrano delle Due Sicilie e del Ministro degli Esteri, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Reale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti del Sacro Romano Impero. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini imperiali possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo 18 a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Sacro Romano Impero si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Qualsiasi attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Sesto titolo: Sul rispetto del trattato
Articolo 19: Il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche devono rispettare tutte le disposizioni di questo trattato in buona fede. Esso ha valore diretto in entrambi i sistemi giudiziari e può essere riferito a chiunque.
Articolo 20: Il mancato rispetto del presente trattato può autorizzare la controparte ad invalidarlo, uscendo quindi dai propri obblighi. L'annullamento del trattato sarà preso in considerazione solo a seguito di comunicazione pubblica alla controparte con annesse motivazioni.
Letto, approvato e firmato a Strasburgo, il 7 Maggio nell'anno di Grazia MCDLXIV
Per il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Imperatore del Glorioso Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ
Ruggero Cesare von Frundsberg Cancelliere del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Letto, approvato e firmato a Napoli, il -- Per il Regno delle Due Sicilie Sua Maestà la Regina Ayla Nejla Dalia Sforza
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
- Codice:
-
[quote="Italian"][color=darkred][b][size=18]Trattato di amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche.[/size][/b][/color]
[size=14][b]Primo titolo: [u]Sul mutuo rispetto[/u][/b][/size]
[b]Articolo 1[/b]: Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Santo Romano Imperatore, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
[b]Articolo 2[/b]: Il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Monarca Duosiciliano, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Regno delle Due Sicilie.
[b]Articolo 3[/b]: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si impegnano a rispettare reciprocamente i diritti inerenti alla Sovranità che comprende il potere esclusivo di costituire regole e leggi, di esercitare la giustizia e di ricorrere alla forza entro i limiti degli impegni convenzionalmente stabiliti. I firmatari si impegnano a rispettare tutte le nomine, gli aggiornamenti, le nobilitazioni stabiliti dal Sovrano legittimo o dai loro rappresentanti nell'altra Parte.
[b]Articolo 4[/b]: La Corona Imperiale e il Regno delle Due Sicilie si impegnano vicendevolmente nel mutuo rispetto dei loro regimi politici in rispetto dei diritti dei loro popoli.
[b]Articolo 5[/b]: Sulla base di questo mutuo riconoscimento, entrambe le Parti si impegnano a rispettare la dignità legata a ciascuno di loro e di trattarsi alla pari.
[size=14][b]Secondo titolo: [u]Sull'amicizia[/u][/b][/size]
[b]Articolo 6[/b]: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si offrono a vicenda pace e sincera amicizia; faranno tutto quanto è in loro potere per garantire che le Parti contraenti provvedano affinché questa amicizia sia mantenuta.
[b]Articolo 7[/b]: Sarà evitato tutto ciò che può alterare questa amicizia, d'altra parte saranno promosse le relazioni culturali, [color=darkred]economiche[/color] e diplomatiche tra i territori di entrambe le Parti.
[b]Articolo 8[/b]: Le Parti contraenti riconoscono l'amicizia che le unisce e si impegnano a non creare problemi al firmatario dell'altro territorio con nessun mezzo.
[size=14][b]Terzo titolo: [u]Sulla cooperazione giudiziaria[/u][/b][/size]
[b]Articolo 9[/b]: Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, successivamente, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
[b]Articolo 10[/b]: Il comune accordo prevede una piena cooperazione tra procuratori e giudici dei due Paesi, in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
[b]Articolo 11[/b]: La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono la reciproca e piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità degli Ambasciatori di entrambe le parti mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul proprio territorio e la comunicazione tempestiva delle Black List e dei pericoli in mare.
[size=14][b]Quarto titolo: [u]Sul mutua assistenza[/u][/b][/size]
[b]Articolo 12[/b]:La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono il reciproco sostegno in caso di conflitto, via terra o via mare, con un altro Regno o con un gruppo di eretici o con mercenari e pirati, nella loro disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
[b]Articolo 13[/b] Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo, se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Regno terzo, l'altro contraente si impegna, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Regno aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Qualora uno dei Territori firmatari sia il primo a dichiarare guerra ad un Regno terzo, la parte contraente ha facoltà di acconsentire o negare una richiesta di aiuto.
[b]Articolo 14[/b] [b]a)[/b] La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, concedono il diritto di libera circolazione ai cittadini dell'altra parte contraente, purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Il Sacro Romano Impero e il Regno delle Due Sicilie possono chiedere un'autorizzazione per il passaggio di un proprio esercito sul territorio dell'altro.
[b]b)[/b] In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini imperiali o duosiciliani che vorranno entrare nei confini dell'altro, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti delle singole Province.
[b]c)[/b] La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio a eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Si impegnano inoltre a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
[size=14][b]Quinto titolo: [u]Sulla diplomazia[/u][/b][/size]
[b]Articolo 15[/b]: L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Sacro Romano Impero è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Sacro Romano Impero nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Sacro Romano Impero.
[b]Articolo 16[/b] [b]a)[/b] Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Sacro Romano Impero. Il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, composto dal Sacro Romano Imperatore, dal Cancelliere Imperiale, dai Vice Cancellieri Imperiali e dall'Ambasciatore Imperiale dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
[b]b)[/b] Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, esclusi il Sacro Romano Imperatore e il Cancelliere Imperiale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Sacro Romano Impero può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re e il Ministro degli Esteri, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Sacro Romano Impero.
[b]c)[/b] Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
[list] [*][b]c.1[/b] Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambi i territori rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite. [/list]
[b]Articolo 17[/b] [b]a)[/b] Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
[b]b)[/b] In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante, che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
[b]c)[/b] Sarà permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Cancelliere Imperiale e il Vice Cancelliere del Sacro Romano Impero, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Imperiale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini del Regno delle Due Sicilie possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Sarà permesso all'Ambasciatore Imperiale, previo consulto con il Sovrano delle Due Sicilie e del Ministro degli Esteri, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Reale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti del Sacro Romano Impero. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini imperiali possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
[b]Articolo 18[/b] [b]a)[/b] Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Sacro Romano Impero si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
[b]b)[/b] La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Qualsiasi attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
[size=14][b]Sesto titolo: [u]Sul rispetto del trattato[/u][/b][/size]
[b]Articolo 19[/b]: Il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche devono rispettare tutte le disposizioni di questo trattato in buona fede. Esso ha valore diretto in entrambi i sistemi giudiziari e può essere riferito a chiunque.
[b]Articolo 20[/b]: Il mancato rispetto del presente trattato può autorizzare la controparte ad invalidarlo, uscendo quindi dai propri obblighi. L'annullamento del trattato sarà preso in considerazione solo a seguito di comunicazione pubblica alla controparte con annesse motivazioni.
[i]Letto, approvato e firmato a Strasburgo, il 7 Maggio nell'anno di Grazia MCDLXIV [/i]
[u][b]Per il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche[/b][/u]
[img]http://i68.servimg.com/u/f68/19/18/20/82/albert13.png[/img] [b][size=16]Imperatore del Glorioso Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ[/size][/b]
[img]http://i1360.photobucket.com/albums/r642/Imperial-Heraldry/Seals/Pusu2.png[/img]
[img]http://oi58.tinypic.com/i5t7dd.jpg[/img] Ruggero Cesare von Frundsberg Cancelliere del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche [img]http://i1360.photobucket.com/albums/r642/Imperial-Heraldry/Seals/Imperial%20Offices/ImperialChancellor_zpse4c975c8.png[/img]
[i]Letto, approvato e firmato a Napoli, il -- [/i] [b]Per il Regno delle Due Sicilie[/b]
Sua Maestà la Regina [b]Ayla Nejla Dalia Sforza[/b] [img]http://i41.tinypic.com/5aflh2.png[/img][img]http://i68.tinypic.com/xawieh.jpg%5Dhttp://i68.tinypic.com/xawieh.jpg[/img] Il Ministro degli Esteri
[b]Camilla Melissa[/b] [img]http://i58.tinypic.com/r1lqhg.png[/img] [/quote] Mi mettete una firmetta? |
| | | rebraist
Numero di messaggi : 354 Data d'iscrizione : 29.06.09
| Titolo: Re: Trattato amicizia con lo sring 17/05/16, 04:00 pm | |
| - Italian ha scritto:
- Trattato di amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche.
Primo titolo: Sul mutuo rispetto
Articolo 1: Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Santo Romano Imperatore, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Articolo 2: Il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Monarca Duosiciliano, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Regno delle Due Sicilie.
Articolo 3: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si impegnano a rispettare reciprocamente i diritti inerenti alla Sovranità che comprende il potere esclusivo di costituire regole e leggi, di esercitare la giustizia e di ricorrere alla forza entro i limiti degli impegni convenzionalmente stabiliti. I firmatari si impegnano a rispettare tutte le nomine, gli aggiornamenti, le nobilitazioni stabiliti dal Sovrano legittimo o dai loro rappresentanti nell'altra Parte.
Articolo 4: La Corona Imperiale e il Regno delle Due Sicilie si impegnano vicendevolmente nel mutuo rispetto dei loro regimi politici in rispetto dei diritti dei loro popoli.
Articolo 5: Sulla base di questo mutuo riconoscimento, entrambe le Parti si impegnano a rispettare la dignità legata a ciascuno di loro e di trattarsi alla pari.
Secondo titolo: Sull'amicizia
Articolo 6: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si offrono a vicenda pace e sincera amicizia; faranno tutto quanto è in loro potere per garantire che le Parti contraenti provvedano affinché questa amicizia sia mantenuta.
Articolo 7: Sarà evitato tutto ciò che può alterare questa amicizia, d'altra parte saranno promosse le relazioni culturali, economiche e diplomatiche tra i territori di entrambe le Parti.
Articolo 8: Le Parti contraenti riconoscono l'amicizia che le unisce e si impegnano a non creare problemi al firmatario dell'altro territorio con nessun mezzo.
Terzo titolo: Sulla cooperazione giudiziaria
Articolo 9: Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, successivamente, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
Articolo 10: Il comune accordo prevede una piena cooperazione tra procuratori e giudici dei due Paesi, in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
Articolo 11: La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono la reciproca e piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità degli Ambasciatori di entrambe le parti mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul proprio territorio e la comunicazione tempestiva delle Black List e dei pericoli in mare.
Quarto titolo: Sul mutua assistenza
Articolo 12:La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono il reciproco sostegno in caso di conflitto, via terra o via mare, con un altro Regno o con un gruppo di eretici o con mercenari e pirati, nella loro disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Articolo 13 Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo, se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Regno terzo, l'altro contraente si impegna, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Regno aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Qualora uno dei Territori firmatari sia il primo a dichiarare guerra ad un Regno terzo, la parte contraente ha facoltà di acconsentire o negare una richiesta di aiuto.
Articolo 14 a) La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, concedono il diritto di libera circolazione ai cittadini dell'altra parte contraente, purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Il Sacro Romano Impero e il Regno delle Due Sicilie possono chiedere un'autorizzazione per il passaggio di un proprio esercito sul territorio dell'altro.
b) In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini imperiali o duosiciliani che vorranno entrare nei confini dell'altro, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti delle singole Province.
c) La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio a eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Si impegnano inoltre a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
Quinto titolo: Sulla diplomazia
Articolo 15: L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Sacro Romano Impero è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Sacro Romano Impero nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Sacro Romano Impero.
Articolo 16 a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Sacro Romano Impero. Il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, composto dal Sacro Romano Imperatore, dal Cancelliere Imperiale, dai Vice Cancellieri Imperiali e dall'Ambasciatore Imperiale dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, esclusi il Sacro Romano Imperatore e il Cancelliere Imperiale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Sacro Romano Impero può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re e il Ministro degli Esteri, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Sacro Romano Impero.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambi i territori rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo 17 a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante, che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) Sarà permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Cancelliere Imperiale e il Vice Cancelliere del Sacro Romano Impero, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Imperiale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini del Regno delle Due Sicilie possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Sarà permesso all'Ambasciatore Imperiale, previo consulto con il Sovrano delle Due Sicilie e del Ministro degli Esteri, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Reale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti del Sacro Romano Impero. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini imperiali possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo 18 a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Sacro Romano Impero si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Qualsiasi attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Sesto titolo: Sul rispetto del trattato
Articolo 19: Il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche devono rispettare tutte le disposizioni di questo trattato in buona fede. Esso ha valore diretto in entrambi i sistemi giudiziari e può essere riferito a chiunque.
Articolo 20: Il mancato rispetto del presente trattato può autorizzare la controparte ad invalidarlo, uscendo quindi dai propri obblighi. L'annullamento del trattato sarà preso in considerazione solo a seguito di comunicazione pubblica alla controparte con annesse motivazioni.
Letto, approvato e firmato a Strasburgo, il 7 Maggio nell'anno di Grazia MCDLXIV
Per il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Imperatore del Glorioso Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ
Ruggero Cesare von Frundsberg Cancelliere del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Letto, approvato e firmato a Napoli, il -- Per il Regno delle Due Sicilie Sua Maestà la Regina Ayla Nejla Dalia Sforza
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
Il Real Primo Ministro
Elric Engelbrektsson Vasa
- Codice:
-
[quote="Italian"][color=darkred][b][size=18]Trattato di amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche.[/size][/b][/color]
[size=14][b]Primo titolo: [u]Sul mutuo rispetto[/u][/b][/size]
[b]Articolo 1[/b]: Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Santo Romano Imperatore, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
[b]Articolo 2[/b]: Il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Monarca Duosiciliano, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Regno delle Due Sicilie.
[b]Articolo 3[/b]: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si impegnano a rispettare reciprocamente i diritti inerenti alla Sovranità che comprende il potere esclusivo di costituire regole e leggi, di esercitare la giustizia e di ricorrere alla forza entro i limiti degli impegni convenzionalmente stabiliti. I firmatari si impegnano a rispettare tutte le nomine, gli aggiornamenti, le nobilitazioni stabiliti dal Sovrano legittimo o dai loro rappresentanti nell'altra Parte.
[b]Articolo 4[/b]: La Corona Imperiale e il Regno delle Due Sicilie si impegnano vicendevolmente nel mutuo rispetto dei loro regimi politici in rispetto dei diritti dei loro popoli.
[b]Articolo 5[/b]: Sulla base di questo mutuo riconoscimento, entrambe le Parti si impegnano a rispettare la dignità legata a ciascuno di loro e di trattarsi alla pari.
[size=14][b]Secondo titolo: [u]Sull'amicizia[/u][/b][/size]
[b]Articolo 6[/b]: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si offrono a vicenda pace e sincera amicizia; faranno tutto quanto è in loro potere per garantire che le Parti contraenti provvedano affinché questa amicizia sia mantenuta.
[b]Articolo 7[/b]: Sarà evitato tutto ciò che può alterare questa amicizia, d'altra parte saranno promosse le relazioni culturali, [color=darkred]economiche[/color] e diplomatiche tra i territori di entrambe le Parti.
[b]Articolo 8[/b]: Le Parti contraenti riconoscono l'amicizia che le unisce e si impegnano a non creare problemi al firmatario dell'altro territorio con nessun mezzo.
[size=14][b]Terzo titolo: [u]Sulla cooperazione giudiziaria[/u][/b][/size]
[b]Articolo 9[/b]: Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, successivamente, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
[b]Articolo 10[/b]: Il comune accordo prevede una piena cooperazione tra procuratori e giudici dei due Paesi, in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
[b]Articolo 11[/b]: La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono la reciproca e piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità degli Ambasciatori di entrambe le parti mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul proprio territorio e la comunicazione tempestiva delle Black List e dei pericoli in mare.
[size=14][b]Quarto titolo: [u]Sul mutua assistenza[/u][/b][/size]
[b]Articolo 12[/b]:La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono il reciproco sostegno in caso di conflitto, via terra o via mare, con un altro Regno o con un gruppo di eretici o con mercenari e pirati, nella loro disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
[b]Articolo 13[/b] Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo, se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Regno terzo, l'altro contraente si impegna, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Regno aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Qualora uno dei Territori firmatari sia il primo a dichiarare guerra ad un Regno terzo, la parte contraente ha facoltà di acconsentire o negare una richiesta di aiuto.
[b]Articolo 14[/b] [b]a)[/b] La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, concedono il diritto di libera circolazione ai cittadini dell'altra parte contraente, purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Il Sacro Romano Impero e il Regno delle Due Sicilie possono chiedere un'autorizzazione per il passaggio di un proprio esercito sul territorio dell'altro.
[b]b)[/b] In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini imperiali o duosiciliani che vorranno entrare nei confini dell'altro, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti delle singole Province.
[b]c)[/b] La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio a eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Si impegnano inoltre a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
[size=14][b]Quinto titolo: [u]Sulla diplomazia[/u][/b][/size]
[b]Articolo 15[/b]: L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Sacro Romano Impero è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Sacro Romano Impero nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Sacro Romano Impero.
[b]Articolo 16[/b] [b]a)[/b] Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Sacro Romano Impero. Il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, composto dal Sacro Romano Imperatore, dal Cancelliere Imperiale, dai Vice Cancellieri Imperiali e dall'Ambasciatore Imperiale dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
[b]b)[/b] Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, esclusi il Sacro Romano Imperatore e il Cancelliere Imperiale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Sacro Romano Impero può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re e il Ministro degli Esteri, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Sacro Romano Impero.
[b]c)[/b] Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
[list] [*][b]c.1[/b] Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambi i territori rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite. [/list]
[b]Articolo 17[/b] [b]a)[/b] Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
[b]b)[/b] In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante, che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
[b]c)[/b] Sarà permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Cancelliere Imperiale e il Vice Cancelliere del Sacro Romano Impero, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Imperiale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini del Regno delle Due Sicilie possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Sarà permesso all'Ambasciatore Imperiale, previo consulto con il Sovrano delle Due Sicilie e del Ministro degli Esteri, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Reale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti del Sacro Romano Impero. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini imperiali possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
[b]Articolo 18[/b] [b]a)[/b] Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Sacro Romano Impero si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
[b]b)[/b] La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Qualsiasi attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
[size=14][b]Sesto titolo: [u]Sul rispetto del trattato[/u][/b][/size]
[b]Articolo 19[/b]: Il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche devono rispettare tutte le disposizioni di questo trattato in buona fede. Esso ha valore diretto in entrambi i sistemi giudiziari e può essere riferito a chiunque.
[b]Articolo 20[/b]: Il mancato rispetto del presente trattato può autorizzare la controparte ad invalidarlo, uscendo quindi dai propri obblighi. L'annullamento del trattato sarà preso in considerazione solo a seguito di comunicazione pubblica alla controparte con annesse motivazioni.
[i]Letto, approvato e firmato a Strasburgo, il 7 Maggio nell'anno di Grazia MCDLXIV [/i]
[u][b]Per il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche[/b][/u]
[img]http://i68.servimg.com/u/f68/19/18/20/82/albert13.png[/img] [b][size=16]Imperatore del Glorioso Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ[/size][/b]
[img]http://i1360.photobucket.com/albums/r642/Imperial-Heraldry/Seals/Pusu2.png[/img]
[img]http://oi58.tinypic.com/i5t7dd.jpg[/img] Ruggero Cesare von Frundsberg Cancelliere del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche [img]http://i1360.photobucket.com/albums/r642/Imperial-Heraldry/Seals/Imperial%20Offices/ImperialChancellor_zpse4c975c8.png[/img]
[i]Letto, approvato e firmato a Napoli, il -- [/i] [b]Per il Regno delle Due Sicilie[/b]
Sua Maestà la Regina [b]Ayla Nejla Dalia Sforza[/b] [img]http://i41.tinypic.com/5aflh2.png[/img][img]http://i68.tinypic.com/xawieh.jpg%5Dhttp://i68.tinypic.com/xawieh.jpg[/img]
Il Ministro degli Esteri
[b]Camilla Melissa[/b] [img]http://i58.tinypic.com/r1lqhg.png[/img]
Il Real Primo Ministro
[b]Elric Engelbrektsson Vasa[/b] [img]http://i58.tinypic.com/2yyayhz.png[/img]
[/quote] |
| | | Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Re: Trattato amicizia con lo sring 18/05/16, 09:16 pm | |
| - Italian ha scritto:
- Trattato di amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche.
Primo titolo: Sul mutuo rispetto
Articolo 1: Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Santo Romano Imperatore, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Articolo 2: Il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Monarca Duosiciliano, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Regno delle Due Sicilie.
Articolo 3: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si impegnano a rispettare reciprocamente i diritti inerenti alla Sovranità che comprende il potere esclusivo di costituire regole e leggi, di esercitare la giustizia e di ricorrere alla forza entro i limiti degli impegni convenzionalmente stabiliti. I firmatari si impegnano a rispettare tutte le nomine, gli aggiornamenti, le nobilitazioni stabiliti dal Sovrano legittimo o dai loro rappresentanti nell'altra Parte.
Articolo 4: La Corona Imperiale e il Regno delle Due Sicilie si impegnano vicendevolmente nel mutuo rispetto dei loro regimi politici in rispetto dei diritti dei loro popoli.
Articolo 5: Sulla base di questo mutuo riconoscimento, entrambe le Parti si impegnano a rispettare la dignità legata a ciascuno di loro e di trattarsi alla pari.
Secondo titolo: Sull'amicizia
Articolo 6: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si offrono a vicenda pace e sincera amicizia; faranno tutto quanto è in loro potere per garantire che le Parti contraenti provvedano affinché questa amicizia sia mantenuta.
Articolo 7: Sarà evitato tutto ciò che può alterare questa amicizia, d'altra parte saranno promosse le relazioni culturali, economiche e diplomatiche tra i territori di entrambe le Parti.
Articolo 8: Le Parti contraenti riconoscono l'amicizia che le unisce e si impegnano a non creare problemi al firmatario dell'altro territorio con nessun mezzo.
Terzo titolo: Sulla cooperazione giudiziaria
Articolo 9: Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, successivamente, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
Articolo 10: Il comune accordo prevede una piena cooperazione tra procuratori e giudici dei due Paesi, in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
Articolo 11: La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono la reciproca e piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità degli Ambasciatori di entrambe le parti mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul proprio territorio e la comunicazione tempestiva delle Black List e dei pericoli in mare.
Quarto titolo: Sul mutua assistenza
Articolo 12:La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono il reciproco sostegno in caso di conflitto, via terra o via mare, con un altro Regno o con un gruppo di eretici o con mercenari e pirati, nella loro disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
Articolo 13 Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo, se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Regno terzo, l'altro contraente si impegna, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Regno aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Qualora uno dei Territori firmatari sia il primo a dichiarare guerra ad un Regno terzo, la parte contraente ha facoltà di acconsentire o negare una richiesta di aiuto.
Articolo 14 a) La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, concedono il diritto di libera circolazione ai cittadini dell'altra parte contraente, purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Il Sacro Romano Impero e il Regno delle Due Sicilie possono chiedere un'autorizzazione per il passaggio di un proprio esercito sul territorio dell'altro.
b) In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini imperiali o duosiciliani che vorranno entrare nei confini dell'altro, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti delle singole Province.
c) La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio a eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Si impegnano inoltre a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
Quinto titolo: Sulla diplomazia
Articolo 15: L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Sacro Romano Impero è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Sacro Romano Impero nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Sacro Romano Impero.
Articolo 16 a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Sacro Romano Impero. Il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, composto dal Sacro Romano Imperatore, dal Cancelliere Imperiale, dai Vice Cancellieri Imperiali e dall'Ambasciatore Imperiale dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, esclusi il Sacro Romano Imperatore e il Cancelliere Imperiale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Sacro Romano Impero può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re e il Ministro degli Esteri, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Sacro Romano Impero.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambi i territori rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo 17 a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante, che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) Sarà permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Cancelliere Imperiale e il Vice Cancelliere del Sacro Romano Impero, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Imperiale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini del Regno delle Due Sicilie possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Sarà permesso all'Ambasciatore Imperiale, previo consulto con il Sovrano delle Due Sicilie e del Ministro degli Esteri, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Reale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti del Sacro Romano Impero. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini imperiali possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo 18 a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Sacro Romano Impero si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Qualsiasi attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Sesto titolo: Sul rispetto del trattato
Articolo 19: Il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche devono rispettare tutte le disposizioni di questo trattato in buona fede. Esso ha valore diretto in entrambi i sistemi giudiziari e può essere riferito a chiunque.
Articolo 20: Il mancato rispetto del presente trattato può autorizzare la controparte ad invalidarlo, uscendo quindi dai propri obblighi. L'annullamento del trattato sarà preso in considerazione solo a seguito di comunicazione pubblica alla controparte con annesse motivazioni.
Letto, approvato e firmato a Strasburgo, il 7 Maggio nell'anno di Grazia MCDLXIV
Per il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Imperatore del Glorioso Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ
Ruggero Cesare von Frundsberg Cancelliere del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
Letto, approvato e firmato a Napoli, il -- Per il Regno delle Due Sicilie Sua Maestà la Regina Ayla Nejla Dalia Sforza
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
Il Real Primo Ministro
Elric Engelbrektsson Vasa
La Real Cancelliera
Elisabetta Maria D'Oria Borbone Marchesa della Val di Sangro Contessa di Albe
- Codice:
-
[quote="Italian"][color=darkred][b][size=18]Trattato di amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche.[/size][/b][/color]
[size=14][b]Primo titolo: [u]Sul mutuo rispetto[/u][/b][/size]
[b]Articolo 1[/b]: Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Santo Romano Imperatore, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche
[b]Articolo 2[/b]: Il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Monarca Duosiciliano, eletto di diritto fino alla sua morte, sui territori del Regno delle Due Sicilie.
[b]Articolo 3[/b]: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si impegnano a rispettare reciprocamente i diritti inerenti alla Sovranità che comprende il potere esclusivo di costituire regole e leggi, di esercitare la giustizia e di ricorrere alla forza entro i limiti degli impegni convenzionalmente stabiliti. I firmatari si impegnano a rispettare tutte le nomine, gli aggiornamenti, le nobilitazioni stabiliti dal Sovrano legittimo o dai loro rappresentanti nell'altra Parte.
[b]Articolo 4[/b]: La Corona Imperiale e il Regno delle Due Sicilie si impegnano vicendevolmente nel mutuo rispetto dei loro regimi politici in rispetto dei diritti dei loro popoli.
[b]Articolo 5[/b]: Sulla base di questo mutuo riconoscimento, entrambe le Parti si impegnano a rispettare la dignità legata a ciascuno di loro e di trattarsi alla pari.
[size=14][b]Secondo titolo: [u]Sull'amicizia[/u][/b][/size]
[b]Articolo 6[/b]: La Corona Imperiale e la Corona del Regno delle Due Sicilie si offrono a vicenda pace e sincera amicizia; faranno tutto quanto è in loro potere per garantire che le Parti contraenti provvedano affinché questa amicizia sia mantenuta.
[b]Articolo 7[/b]: Sarà evitato tutto ciò che può alterare questa amicizia, d'altra parte saranno promosse le relazioni culturali, [color=darkred]economiche[/color] e diplomatiche tra i territori di entrambe le Parti.
[b]Articolo 8[/b]: Le Parti contraenti riconoscono l'amicizia che le unisce e si impegnano a non creare problemi al firmatario dell'altro territorio con nessun mezzo.
[size=14][b]Terzo titolo: [u]Sulla cooperazione giudiziaria[/u][/b][/size]
[b]Articolo 9[/b]: Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso, successivamente, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
[b]Articolo 10[/b]: Il comune accordo prevede una piena cooperazione tra procuratori e giudici dei due Paesi, in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
[b]Articolo 11[/b]: La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono la reciproca e piena cooperazione nello scambio continuo di informazioni di natura economica, politica e militare. Sarà responsabilità degli Ambasciatori di entrambe le parti mantenere un elenco aggiornato dei criminali presenti sul proprio territorio e la comunicazione tempestiva delle Black List e dei pericoli in mare.
[size=14][b]Quarto titolo: [u]Sul mutua assistenza[/u][/b][/size]
[b]Articolo 12[/b]:La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, con il presente trattato, garantiscono il reciproco sostegno in caso di conflitto, via terra o via mare, con un altro Regno o con un gruppo di eretici o con mercenari e pirati, nella loro disponibilità di risorse umane e di materiali, valutando caso per caso.
[b]Articolo 13[/b] Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo, se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Regno terzo, l'altro contraente si impegna, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Regno aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. Qualora uno dei Territori firmatari sia il primo a dichiarare guerra ad un Regno terzo, la parte contraente ha facoltà di acconsentire o negare una richiesta di aiuto.
[b]Articolo 14[/b] [b]a)[/b] La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie, concedono il diritto di libera circolazione ai cittadini dell'altra parte contraente, purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Il Sacro Romano Impero e il Regno delle Due Sicilie possono chiedere un'autorizzazione per il passaggio di un proprio esercito sul territorio dell'altro.
[b]b)[/b] In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini imperiali o duosiciliani che vorranno entrare nei confini dell'altro, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti delle singole Province.
[b]c)[/b] La Corona Imperiale e la Corona Reale delle Due Sicilie si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio a eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Si impegnano inoltre a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
[size=14][b]Quinto titolo: [u]Sulla diplomazia[/u][/b][/size]
[b]Articolo 15[/b]: L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Sacro Romano Impero è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Sacro Romano Impero nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Sacro Romano Impero.
[b]Articolo 16[/b] [b]a)[/b] Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Sacro Romano Impero. Il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, composto dal Sacro Romano Imperatore, dal Cancelliere Imperiale, dai Vice Cancellieri Imperiali e dall'Ambasciatore Imperiale dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
[b]b)[/b] Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero, esclusi il Sacro Romano Imperatore e il Cancelliere Imperiale, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Sacro Romano Impero può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re e il Ministro degli Esteri, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Sacro Romano Impero.
[b]c)[/b] Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
[list] [*][b]c.1[/b] Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambi i territori rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite. [/list]
[b]Articolo 17[/b] [b]a)[/b] Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
[b]b)[/b] In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante, che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
[b]c)[/b] Sarà permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Cancelliere Imperiale e il Vice Cancelliere del Sacro Romano Impero, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Imperiale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini del Regno delle Due Sicilie possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Sarà permesso all'Ambasciatore Imperiale, previo consulto con il Sovrano delle Due Sicilie e del Ministro degli Esteri, aprire un Consolato nella Sale della Cancelleria Reale, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti del Sacro Romano Impero. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini imperiali possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
[b]Articolo 18[/b] [b]a)[/b] Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Sacro Romano Impero su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Sacro Romano Impero si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
[b]b)[/b] La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Qualsiasi attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
[size=14][b]Sesto titolo: [u]Sul rispetto del trattato[/u][/b][/size]
[b]Articolo 19[/b]: Il Regno delle Due Sicilie e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche devono rispettare tutte le disposizioni di questo trattato in buona fede. Esso ha valore diretto in entrambi i sistemi giudiziari e può essere riferito a chiunque.
[b]Articolo 20[/b]: Il mancato rispetto del presente trattato può autorizzare la controparte ad invalidarlo, uscendo quindi dai propri obblighi. L'annullamento del trattato sarà preso in considerazione solo a seguito di comunicazione pubblica alla controparte con annesse motivazioni.
[i]Letto, approvato e firmato a Strasburgo, il 7 Maggio nell'anno di Grazia MCDLXIV [/i]
[u][b]Per il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche[/b][/u]
[img]http://i68.servimg.com/u/f68/19/18/20/82/albert13.png[/img] [b][size=16]Imperatore del Glorioso Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ[/size][/b]
[img]http://i1360.photobucket.com/albums/r642/Imperial-Heraldry/Seals/Pusu2.png[/img]
[img]http://oi58.tinypic.com/i5t7dd.jpg[/img] Ruggero Cesare von Frundsberg Cancelliere del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche [img]http://i1360.photobucket.com/albums/r642/Imperial-Heraldry/Seals/Imperial%20Offices/ImperialChancellor_zpse4c975c8.png[/img]
[i]Letto, approvato e firmato a Napoli, il -- [/i] [b]Per il Regno delle Due Sicilie[/b]
Sua Maestà la Regina [b]Ayla Nejla Dalia Sforza[/b] [img]http://i41.tinypic.com/5aflh2.png[/img][img]http://i68.tinypic.com/xawieh.jpg%5Dhttp://i68.tinypic.com/xawieh.jpg[/img]
Il Ministro degli Esteri
[b]Camilla Melissa[/b] [img]http://i58.tinypic.com/r1lqhg.png[/img]
Il Real Primo Ministro
[b]Elric Engelbrektsson Vasa[/b] [img]http://i58.tinypic.com/2yyayhz.png[/img]
La Real Cancelliera [b]Elisabetta Maria D'Oria Borbone Marchesa della Val di Sangro Contessa di Albe[/b]
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