| | Trattato ambasciatori con Milano - firme | |
| Autore | Messaggio |
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Camilla_melissa
Numero di messaggi : 1119 Data d'iscrizione : 03.11.15
| Titolo: Trattato ambasciatori con Milano - firme 17/04/16, 10:46 pm | |
| - Citazione :
- Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e del Ducato di Milano
Articolo primo
L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano. Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatore, Interpreti, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro , "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano. Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) E' permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Duca in carica con il Gran Ciambellano del Ducato di Milano aprire un Consolato presso la Dogana Milanese, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo quarto
a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a ________ il --/--/----
n rappresentanza del Regno delle Due Sicilie
Sua Maestà la Regina ______________
Il Real Primo Ministro
______________
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
In rappresentanza del Ducato di Milano
Duchessa del Ducato di Milano
Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Ambasciatrice del Ducato di Milano
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| | | Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Re: Trattato ambasciatori con Milano - firme 18/04/16, 01:52 am | |
| - Camilla_melissa ha scritto:
- Citazione :
- Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e del Ducato di Milano
Articolo primo
L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano. Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatore, Interpreti, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro , "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano. Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) E' permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Duca in carica con il Gran Ciambellano del Ducato di Milano aprire un Consolato presso la Dogana Milanese, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo quarto
a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a ________ il --/--/----
n rappresentanza del Regno delle Due Sicilie
Sua Maestà la Regina ______________
Il Real Primo Ministro
______________
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
La Real Cancelliera Elisabetta Maria D'Oria Borbone Marchesa della Val di Sangro Contessa di Albe
In rappresentanza del Ducato di Milano
Duchessa del Ducato di Milano
Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Ambasciatrice del Ducato di Milano
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| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Trattato ambasciatori con Milano - firme 19/04/16, 10:22 pm | |
| - Elisabetta Maria ha scritto:
- Camilla_melissa ha scritto:
- Citazione :
- Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e del Ducato di Milano
Articolo primo
L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano. Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatore, Interpreti, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro , "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano. Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) E' permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Duca in carica con il Gran Ciambellano del Ducato di Milano aprire un Consolato presso la Dogana Milanese, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo quarto
a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a ________ il --/--/----
n rappresentanza del Regno delle Due Sicilie
Sua Maestà la Regina Ayla Nejla Dalia Sforza
______________
Il Real Primo Ministro
______________
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
La Real Cancelliera Elisabetta Maria D'Oria Borbone Marchesa della Val di Sangro Contessa di Albe
In rappresentanza del Ducato di Milano
Duchessa del Ducato di Milano
Gran Ciambellano del Ducato di Milano
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