Preambolo
Le LL. MM la Regina del Regno delle Due Sicilie, il Doge della Serenissima Repubblica di Venezia, il Principe della Repubblica di Firenze ed il Duca di Modena, I Governatori di Terra di Lavoro e degli Abruzzi, animati dal desiderio di mantenere il mare Mediterraneo, sgombro dai pirati e dai corsari e interdetti ad ogni azione ostile, condotta da potenze straniere, al fine di consentire il libero commercio e la libera circolazione dei propri sudditi, hanno deciso di stipulare un trattato per la tutela e la difesa dei mari italici ed hanno convenuto gli articoli seguenti:
Art. 1.
Le Parti contraenti, attraverso tale accordo, si promettono Pace e Amicizia non solo sulla Terraferma ma anche sul mare Mediterraneo.
Esse si impegnano a non entrare in alcuna alleanza navale e marittima che possa ledere gli interessi e la Sovranità degli altri firmatari. Si impegnano altresì ad attuare continui e proficui scambi di idee su questioni marittime, siano esse di carattere generale o di particolari situazioni che possono presentarsi di volta in volta.
A tal scopo, con animo libero e spirito fiero, nell’amicizia aristotelica che unisce i rispettivi popoli, si costituisce la Lega Navale Italica (LNI) . La Lega avrà sede in............... S. Francesco di Paola
La Lega garantisce muta assistenza e aiuto materiale con tutte le forze a disposizione nel limite delle proprie possibilità. Ogni firmatario si impegna, inoltre, a potenziare la propria flotta nei limiti delle proprie risorse materiali e umane, costruendo le imbarcazioni che, di volta in volta, si renderebbero utili (chiatte, galee, caracche).
Art. 1.2
Gli aventi diritto di voto sono, il Signore di Firenze, Il Duca di Modena, il Re del Regno delle due sicilie e Il Doge di Venezia, o gli ammiragli in loro vece.
Art. 2.
Nel caso in cui porti e navi di una delle Parti contraenti fossero, per qualunque motivo, minacciate o attaccate da singoli o organizzazioni piratesche o da corsari, le altre Parti contraenti saranno tenute a prestare aiuto e assistenza con tutte le loro forze navali.
Art. 3
Nel caso una Potenza firmataria minacciasse la sicurezza di altre nazioni con conseguenti provocazioni, in caso di ritorsioni verso questa le altre Parti osserveranno una neutralità benevola.
Sarà comunque concesso, previa consultazione, di aprire un tavolo diplomatico tra le parti cercando, così, di evitare inutili guerre e appianare qualsiasi eventuale problema. Nel caso in cui non si arrivi ad un accordo i firmatari potranno votare se intervenire o no in favore dell'alleto.Affinchè si ritenga valida la votazione, occorrerà un'ampia maggioranza (esempio i 3/4 degli aventi diritto al voto).
Si precisa che il presente articolo non si applica alle relazioni fra l’Impero e le sue province vassalle di Modena, e Firenze, in quanto tenute al rispetto del vincolo di Auxilium.
Art. 4.
Se la pace nel Mare Mediterraneo venisse minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le Parti contraenti si concerteranno in tempo utile sulle misure militari da prendere.
Esse si impegnano nell’immediato a costituire la Lega Navale Italica con tre Sezioni :
a) Sezione Nembo:
politico-strategica riservata ai Principi e agli ammiragli, a cui potrà partecipare un consigliere militare per ciascuna Parte, con parere consultivo, per definire le misure militari più adeguate;
E’ compito di questa sezione predisporre una Lista Nera Condivisa.
E’ altresì compito della Sezione Nembo comunicare alla Sezione Gladio la Black List Unica aggiornata entro 24 ore dalla sua deliberazione.
b) Sezione Gladio: riservata agli ammiragli e ai capitani di vascello di ciascuna nave operativa, messa a disposizione da tutte le Parti, per attuare le strategie in completa autonomia operativa, una volta dichiarata la mobilitazione. Inoltre riceve dalla Sezione Nembo la Black List aggiornata, la attua, la applica e, nel caso, propone ai membri competenti della stessa, eventuali suggerimenti per la variazione della stessa. Ha il ruolo di braccio della Lega.
c) Sezione Poiana: informativa relativa agli avvistamenti dei capiporto, alle richieste di attracco e agli avvistamenti in mare per consentire il migliore coordinamento navale possibile. Informa la Sezione Poiana ed ha il ruolo di occhi della Lega.
Al fine di velocizzare le comunicazioni tra le sezioni e facilitare il coordinamento tra le stesse, nello Stato Maggiore della LNI verranno istituite le seguenti aule:
1) Aula Nembo;
2) Aula Gladio;
3) Stanza Poiana
4) Aula delle Bandiere: (aula comune GDR)
Art. 5
Lista Nera Condivisa:
Sarà compito dei firmatari e degli ammiragli stilare una lista di nemici e sospetti da aggironare.I nemici comuni degli Stati membri si intendono tutti coloro che saranno identificati come quei singoli privati, ovvero Organizzazioni ed Ordini riconosciuti e non, dai singoli Stati Membri e che costituiscano un pericolo per gli stessi. L'inserimento e L'eliminazione nella Black List dei nemici avverrà su richiesta di almeno uno stato firmatario che aprirà un tavolo di discussione ( e votazione), insieme agli altri membri della stessa. le operazioni di votazione, inserimento o eliminazione devono avvenire entro 24h al fine di velocizzare ogni azione in mare.
Art. 6
Le Parti contraenti si impegnano fin da ora, in ogni caso di partecipazione comune ad una campagna navale, a non concludere né armistizio né pace né trattato, che non sia stato precedentemente discusso e approvato in sede comune.
Art. 7.
Per motivi di sicurezza le Parti contraenti si promettono di mantenere il massimo segreto sul contenuto e sul funzionamento della Lega Navale Italiana, ai fini della sicurezza dei rispettivi Stati.
Art. 8.
Il presente trattato entrerà in vigore appena verranno apposte le firme e i sigilli dei vari firmatari. Pur non avendo una data di scadenza, il trattato potrà essere modificato o aggiornato solo con il consenso e l'approvazione di tutti i firmatari, tramite votazione in seduta comune.
Art. 9
In caso di contrasti o incongruenze tra i trattati detenuti dai singoli firmatari, farà fede quello affisso nella sede della Lega Navale Italica.
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