| | Autore | Messaggio |
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| Titolo: Comunicato CAD 29/02/16, 01:07 am | |
| [rp] REGNO DELLEDUE SICILIE All'Attenzione del Nostro Amato Popolo, A tutti coloro che leggeranno o udiranno le nostre parole, Saluti!! Miei diletti, è sotto gli occhi di tutti il disagio profondo che una delle Nostre Istituzioni sta vivendo. Ci riferiamo alla Corte d'Appello Duosiciliana. Abbiamo a lungo meditato sul da farsi, anche in relazione al ricorso aperto contro il Nostro Decreto. Qualcuno ha già insinuato che tutto cosa è venuto fuori in questi giorni è una manovra della Corona per togliersi un impiccio scomodo. Ma questo ci fa sorridere. La Corona non necessita di questi mezzi, ne ha mai dimostrato paura dinnanzi al Suo Popolo e certo non comincerà oggi. Per questo motivo riporteremo Noi stesse il loro parere. [rp] Preso atto di quanto sottoposto alla nostra attenzione dal richiedente di parere di costituzionalità, il Giudice Filippo Francesco Vasa, Conte di Atri, Visconte di Città Sant'Angelo, Visconte di Notaresco e Conte Reale di Castroreale e della memoria a Noi pervenuta da Sua Maestà Ayla Nejla Dalia Sforza, Regina del Regno delle Due Sicilie; la Corte di Appello Duosiciliana si è riunita e ha espresso il presente parere. Per quanto concerne all'utilizzo dello strumento del Decreto Reale in base all'articolo 32 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, per la modifica della stessa Costituzione, si esprime il parere di anticostituzionalità di detto strumento ritenendo come unico strumento atto alla modifica della Costituzione quanto previsto dall'articolo 19 della stessa. Tale parere è stato assunto a maggioranza con la rispettiva votazione. Voti favorevoli (Marcius_della_Valmacca, Fabioilbello, Ciridonio, Garrone71) Voti di astensione (nessuno) Voti contrari (Telfusa) Per quanto riguarda la valutazione in merito alla sussistenza del reato previsto dall'articolo 35 del Codice Penale Regio, questa Corte ritiene, anche in forze del suo ruolo di organo giudiziario di secondo livello, di non essere competente in merito alla contestazione di reati di primo grado, la cui gestione è dovere degli organi giuridici di primo grado delle Province del Regno. Tale parere è stato assunto a maggioranza con la rispettiva votazione. Voti favorevoli (Marcius_della_Valmacca, Fabioilbello, Ciridonio, Garrone71, Telfusa) Voti di astensione (nessun0) Voti contrari (nessuno) Note in calce: Si rendono noti i pareri di dissenso esposti in sede di dibattito:- Spoiler:
Il Presidente della Cad Frantz Joseph Kyle Alfieri della Torre, Conte di Mondragone e Barone Reale di Manfredonia, pur condividendone i contenuti, esprime parere negativo al Decreto emesso.
Tuttavia, fa notare che la Costituzione non attribuisce, relativamente a funzioni consultive, potere alcuno alla CAD, ma tale funzione consultiva e' presente solamente nel Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana
Il Regolamento disciplina in modo organico una materia, ma non puo' attribuirsi funzioni non attribuite dalla Costituzione. La Costituzione attribuisce a tale Corte di Appello Duosiciliana solamente funzioni di giudizio per gli appelli presentati da imputati avversi alle sentenze di condanna.
Per tale motivo il parere espresso e' solamente NON vincolante
- Spoiler:
Io Telfusa Cortéz D'Oria non concordo con il parere esposto per le seguenti ragioni: il Sovrano è l'autorità massima eletto in gratibus dal popolo. Egli è per la Costituzione il garante della legalità. La costituzione prevede al suo interno un iter per la sua modificabilità. Questo prevede una votazione delle due camere e non specifica che esse lavorino separatamente: quindi è lecita la richiesta di una seduta plenaria. Il decreto è previsto all'interno della nostra costituzione e ne è clausola l'urgenza. Essendo il Sovrano l'autorità massima, se egli ritiene urgente una discussione in seno alla formazione del parlamento per sopperire ad uno stallo nei lavori parlamentari, ha la legittimità di farlo con i mezzi consentiti dalla Costituzione. Il già citato Libro IV. Disposizioni transitorie e finali, fu una clausola che dava il tempo ai Consigli ed alle leggi provinciali di uniformarsi alla nuova costituzione, di fatto il "finali" delle disposizioni indica che è l'ultimo capitolo di una costituzione appena redatta, e non ne indica la sua validità temporale data invece dal "transitorie". Di fatto si legge in essa "E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione." In ultimo la richiesta di consultazione non avrebbe proprio dovuto avere luogo per le seguenti ragioni: Il decreto è un articolo della Costituzione stessa e per questo stesso, il suo uso non può, per principio, essere anticostituzionale. Dal regolamento CAD Articolo 31 - sulla Competenza "La Corte può essere richiesta di fornire pareri in ordine alla compatibilità con la "Carta Costituzionale" di "leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali". Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici". Si parla di compatibilità con la "Carta Costituzionale" di "leggi ed atti equiparati... provinciali e municipali" o "con la carta dei Giudici". Ma il decreto è costituzione e non una legge provinciale o municipale. Questo vuol dire che la CAD da un parere solo su leggi in contrasto con la costituzione, e il fatto che la stesso decreto sia una parte della stessa costituzione, limita addirittura il compito dei giudici CAD. Di fatto l'Articolo 8 - Ruolo dei Giudici dice che "I Giudici devono decidere le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e della carta del giudice." Mentre l'Articolo 33 - Legittimazione dice che "Gli unici soggetti a poter richiedere un parere di costituzionalità sono: - il Re; - ciascun Governatore, Giudice o Pubblico Ministero Provinciale; - ciascun Sindaco, purché regolarmente eletto; - la Corte Reale rappresentata dal Magister. E' ovvio che il Giudice che ha portato questa richiesta di parere, doveva farlo relativamente a leggi provinciali e in seno alle sue competenze territoriali, cosa che così non è stata. Per queste ragioni mi trovo contraria al parere delle maggioranza.
Discusso a Napoli, nel mese di febbraio 1463. I Giudici: Frantz Joseph Kyle Alfieri della Torre detto Garrone71 Telfusa Cortéz D'Oria Ettore Marcius della Groana detto Marcius_da_valmacca Cyrille Antoine Gardin D’Arborea, al secolo Ciridonio S.E. Giovan Matteo Colonna, al secolo Fabioilbello [/rp] E nonostante il parere non sia vincolante come da legge, che non lo condividiamo e restiamo convinte che la CAD possa esprimere parere di Costituzionalità solamente su leggi o provvedimenti Provinciali e/o municipali e tenendo conto che il Senato pare abbia trovato la via di sblocco proprio partendo dal decreto, la Corona, visto che sono passati anche i 15 giorni della durata naturale del decreto, considera il suddetto decaduto, così come da decreto del Reggente. Ribadiamo che al momento l'unico regolamento valido per la Corte d'Appello, nostro mal grado, è quello consultabile da tutti nella bacheca delle Leggi. Ciò nonostante siamo sicurissime della buona fede dei membri della CAD e non concordiamo con le denuncie presentate. Chiediamo quindi ai Giudici che si dovessero trovare a valutare tali cause di tenere conto di queste nostre parole anche perchè è impossibile risalire al "peccato originale" Abbiamo analizzato attentamente non solo gli scritti, ma anche le conuetudini interne alla CAD e in base al regolamento non solo vigente, ma anche all'altra copia in base all'articolo 3 " Tutti i membri della Corte Suprema non possono ricoprire altri incarichi all’interno di Consigli Provinciali e Municipi ( sindaco ). " Inoltre la consuetudine ha sempre portato a "congelare" i le loro funzioni di giudici ma non consultive. Ad oggi i giudici sono: Garrone71 Sopeso per incompatibilità in base all'art 3 Ciridonio Sospeso per incompatibilità in base all'art 3 Fabioilbello Sospeso per mancanza dei requisiti in base all'art 12 (è chiaro il volere del legislatore di fare riferiferimento alle cariche In Gratibus poichè parla di Pubblici Ministeri ed è noto che in tutte la Corti d'Apello questa figura non esiste) Marcius_da_Valmacca Sospeso per indagine a suo carico come da comunicato del 25 c.m. Telfusa in carica , poichè seppur trasferita in diversa Provincia , non ha violato alcuna norma del regolamento vigente Le attività della CAD sono quindi al momento sospese e si da mandato alle provincie di nominare i giudici per reintegrare l'organico. Si sottolinea che la Sospensione è dovuta solamente per i processi, potranno e dovranno quindi continuare a lavorare alla modifica del loro regolamento fino all'elezione dei loro Sostituti. Possa l'Altissimo vegliare su tutti noi. Scritto a Napoli il 29 Febbraio 1464[/i] Ayla Nejla Dalia Sforza,
Regina del Regno delle Due Sicilie
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| | | Camilla_melissa
Numero di messaggi : 1119 Data d'iscrizione : 03.11.15
| Titolo: Re: Comunicato CAD 29/02/16, 02:15 pm | |
| "Per me va bene, speriamo in questo modo che si possa arrivare quanto prima ad uno statuto nuovo ed efficiente e alla ripresa dei lavori" |
| | | Alstair
Numero di messaggi : 222 Località : Gaeta Occupazione/Hobby : Magister Data d'iscrizione : 25.06.09
| | | | Telfusa
Numero di messaggi : 1754 Data d'iscrizione : 14.01.13
| Titolo: Re: Comunicato CAD 29/02/16, 09:10 pm | |
| Vostra Maestà, vi chiedo di attendere in quanto i Giudici non pensando venisse pubblicata non avevano avallato il testo scritto da Ettore. Sarà il Giudice Ciridonio a redigerlo e annunciò anche il Giudice Garrone ha modificato il suo intervento. Spingerò affinché domani abbiate il testo per la pubblicazione. Chiedo scusa a tutti! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Comunicato CAD 29/02/16, 09:33 pm | |
| Va bene, nonostante sia impellente muoverci si attenderà altre ore affinchè possano fare cosa evidentemente avevano tralasciato
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| | | Telfusa
Numero di messaggi : 1754 Data d'iscrizione : 14.01.13
| Titolo: Re: Comunicato CAD 01/03/16, 01:19 pm | |
| Vostra Maestà a voi il testo:[rp] Innanzitutto è da rigettare la tesi del postulante circa la prima questione, ovvero se un decreto può essere utilizzato per modifiche costituzionali, infatti questo è perfettamente legale oltre che un fatto acclarato: - Decreto Regio n°1/1462 - Capitolo IV. Dei Giuramenti (Costituzione) (S.M. Aristotelica Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea) Il decreto infatti è previsto dalla costituzione per la "emanazione di una legge nuova o una modifica ad una già esistente." e la stessa non si sottrae esplicitamente a questa possibilità, tuttavia è altresì previsto che "Al termine della durata naturale del decreto, il Parlamento può decidere se convertirlo in legge o meno." La costituzione norma quindi il funzionamento del Parlamento nel capitolo II che prevede un iter per le leggi ordinarie (art.16,17) ed un altro per le modifiche costituzionali (art.19). Per quanto concerne il caso specifico bisogna ricordare che la costituzione affida al parlamento il potere legislativo, potere che è riconosciuto eccezionalmente al Sovrano (titolare del potere esecutivo) solamente nei casi d’urgenza tramite decreto, dunque questo strumento è di per una eccezione al potere legislativo: - Citazione :
- Articolo 9.
Il potere esecutivo centrale è esercitato dal Sovrano. Il potere legislativo centrale è del Parlamento. I Governatori e i Consigli esercitano i poteri esecutivo, legislativo e amministrativo nelle zone di loro competenza. Il potere giuridico è esercitato in maniera autonoma da ogni funzionario provinciale o regio che sia. - Citazione :
- Art.32
Sono detti decreti quei provvedimenti a carattere di urgenza con cui l'esecutivo emana una legge nuova o una modifica ad una già esistente. Dunque nella nostra Costituzione si riserva un potere legislativo al Sovrano solo in uno strumento straordinario ed eccezionale, quale il decreto, peraltro giustificato da una emergenza. Il decreto posto alla attenzione di questa Corte non ha certamente queste caratteristiche, innanzitutto è privo di una motivazione d'urgenza che ne giustifichi l'utilizzo; in seconda battuta tratta di un aspetto meramente formale, ovvero la modificazione dell'assetto costituzionale del potere legislativo che non ha alcun bisogno di essere modificato per il proprio funzionamento, inoltre è da aggiungere che il tema decretato è in continua discussione nelle aule parlamentari seppur con continui fallimenti, il decreto in questo caso si starebbe configurando come "soluzione finale" per raggiungere un obiettivo. Tuttavia, l'urgenza anche in questo caso non si ravvede, poiché la discussione della tematica non inficia l'apparato legislativo, che può continuare la sua funzione e dunque è funzionale come da previsioni costituzionali, in terza battuta ed ulteriore conferma dell'aspetto non urgente del decreto è la sospensione dello stesso e la remissione a questa Corte, forse obbligato, ma che certamente conferma il carattere di non urgenza della soluzione proposta. E’ in questo caso, venendo a mancare il carattere eccezionale d’urgenza, che questa Corte ravvisa la prima motivazione sulla incostituzionalità dello stesso, diverso sarebbe stato se l'attività del parlamento non fosse più possibile. Per offrire risposta alle successive questioni, dobbiamo immaginare che il decreto abbia questa caratteristica, dunque entrando nel merito del testo introduttivo dello stesso si ravvisa altro motivo di incostituzionalità. E’ infatti previsto nel decreto che: “Viene demandato ai Consigli In Gratibus e al Senato, riuniti in seduta plenaria presso la Camera Comune delle Due Sicilie il Potere Legislativo centrale in questa fase di transizione e per la sola durata di questo decreto. Essi hanno facoltà di discutere il presente decreto per non oltre 7 giorni da oggi e l'obbligo di votarlo. La votazione dovrà durare massimo 5 giorni.” Come abbiamo già esposto, un decreto può apportare modificazioni al testo costituzionale, tuttavia per l’approvazione delle stesse bisogna basarsi sulle previsioni costituzionali precedenti, ovvero in questo caso (essendo modifica costituzionale) quelle previste dall’art.19: “Articolo 19. Modifiche alla Costituzione Ogni modifica alla Costituzione deve essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere del Parlamento ed essere promulgata dal Sovrano. Tali modifiche non possono riguardare i principi fondamentali e la forma monarchica delle Due Sicilie.”Ed è in questo punto che la Corte ravvisa il secondo motivo di incostituzionalità, poiché viene in questo modo aggirato l’articolo previsto proprio per le modiche costituzionali, che prevede un procedimento aggravato che deve essere rispettato e non può essere demandato. Non è possibile creare una norma ad hoc per votare una proposta, non è possibile nello stesso documento prevedere una modificazione dell’iter legislativo per quella legge specifica, poiché sarebbe stravolto completamente il concetto di neutralità della legge e certezza del diritto, poiché questo si configurerebe come una legge speciale per una questione speciale. Un esempio illuminante potrebbe essere la sostituzione del giudice naturale, ovvero colui che è naturalmente preposto per una certa giurisdizione, apppositamente per un caso specifico; dunque il concetto che il diritto (e dunque anche un giudice) debba essere già preposto al fatto giuridico ove si chiede intervento; in questo caso una legge che prevede l’iter legislativo per la modificazione è già presente nel nostro ordinamento ed è per questo che non può essere demandata. Volendo fornire un esempio banale di chiara lettura anche per coloro non avvezzi al diritto è come se si decretasse un qualsivoglia testo, ma si stabilisse che possono votare solamente coloro che hanno i capelli blu, mentre il testo costituzionale di questo fantasioso paese prevede che le modifiche le possono votare quelli che hanno i capelli di ogni colore. Dunque proprio nella disposizione della modificazione dell’assemblea votante con un decreto, sta l’anticostituzionalità dello stesso e solamente per questa parte. In questo caso, è come se si sia creata una nuova legge sulle modifiche costituzionali, senza che la stessa abbia questo carattere, infatti il decreto essendo fonte minore rispetto alla costituzione è da considerarsi illegitimo nelle disposizioni che entrano in contrasto con la carta costituzionale, in questo caso quando non è rispettata la previsione che “Ogni modifica alla Costituzione deve essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere del Parlamento”Infatti tale previsione costituzionale dispone un unico iter legislativo per le modifiche costituzionali, ovvero l’approvazione della Camera Alta e della Camera Bassa. Entrambe le camere, significa senza alcun dubbio che il testo deve essere votato da ambedue ed entrambe dovranno avere maggioranza assoluta; dunque non è ammissibile una lettura ove le due camere voterebbero in seduta plenaria, perché verrebbe a mancare “la maggioranza assoluta da entrambe le Camere”.Ed è propriamente in questo che si ravvisa la illegittima del decreto, poiché una disposizione viola l’art.19 della costituzione ed è dunque soll in questa parte deve essere considerato anticostituzionale. Motivazioni ed argomentazioni additive sugli aspetti della questione:Il Sovrano è certamente garanzia della legalità, tuttavia non è dotato di potere costituente e nemmeno di potere legislativo, quest’ultimo gli è riconosciuto solo sotto forma di decreto per i casi d’urgenza, che come è stato scritto non si configura in questo caso, ne è motivato. Il decreto dovrà poi seguire il normale iter legislativo per la conversione in legge, come già esposto. Il Sovrano è garante della legalità, ma ciò non significa che egli può alterare l’iter formativo delle leggi, essendo una monarchia costituzionale e non assoluta. Proprio questa forma di governo, prevede pesi e contropesi, e dunque ci permette di rispondere alla domanda “chi controlla i controllori?” A questa domanda risponde l’art.31 del regolamento della Corte d’Appello, che seppur non automaticamente su ogni atto, prevede la possibilità da parte di un Re, Governatore, Giudice o Pubblico Ministero, Sindaco di adire questa Corte circa la costituzionalità “di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali” (Art.31) Ora, sostenere che un decreto legislativo non abbia forza di legge, significherebbe che il decreto non ha alcuna forza per esistere, poiché sarebbe un mero strumento consultivo per testare le reazioni di chicchessià e sarebbe svuotato della forza modificativa, abrogativa e propositiva, ovvero signficiherebbe che il decreto non ha alcun valore e non produce effetti legali, cosa invece non veritiera, poiché se il Sovrano decretasse, a titolo esemplificativo, che bisogna pagare una tassa per il transito tra Avezzano e Sora, chiunque non lo pagasse nei giorni ove il decreto è in vigore ne sarebbe colpevole e dunque dovrebbe essere condannato. Se il decreto non avesse forza di legge e dunque non fosse ad essa equiparato, sarebbe inutile questo parere, poiché il decreto non avrebbe alcun vigore legislativo e sarebbe strumento completamente inutile nel nostro ordinamento. Pertanto, la domanda di un giudice, nel caso a noi posto, è senza dubbio previsto poiché non è affatto sancito da nessuna parte che un giudice possa adire la Corte solamente per le leggi provinciali, anzi è apertamente consentito che un re, governatore, giudice, pubblico ministero e sindaco possono adire questa Corte per qualsiasi atto legislativo (e che dunque produce effetti). Sulla “forza” del presente parere è inutile dire che nel testo regolamentativo è “non vincolante”, tuttavia bisogna essere chiari ed ammettere che se questa Corte ravvisa anticostituzionalità in una disposizione, il Sovrano seppur non vincolato, qualora decidesse di proseguire andrebbe ad ignorare l’unico organo deputato al controllo costituzionale e dunque si configurerebbe uno spostamento del potere legislativo in senso assoluto e la risposta alla domanda “chi controlla i controllori?” sarebbe il controllore stesso, ovvero il garante stesso della legalità con le palesi conseguenze positive e negative per un ordinamento. Tra l’altro non è corretto affermare che questa Corte non abbia potere legislativo, poiché essendo questa Corte, il più alto grado di giudizio del Regno, qualora interpretasse un articolo, in un appello giurisdizionale, in maniera difforme dal giudice ordinario creerebbe un precedente che seppur non vincolante, segnerebbe l’interpretazione dell’articolo stesso, poiché chiunque, qualora un giudice ordinario lo interpretasse in maniera difforme, potrebbe fare ricorso alla Corte; si potrebbe dire che la Corte ha comunque una forza propulsiva nel dritto dell'ordinamento. Note in calce: Si rendono noti i pareri di dissenso e non esposti in sede di dibattito:- Spoiler:
Io Telfusa Cortéz D'Oria non concordo con il parere esposto per le seguenti ragioni: il Sovrano è l'autorità massima eletto in gratibus dal popolo. Egli è per la Costituzione il garante della legalità. La costituzione prevede al suo interno un iter per la sua modificabilità. Questo prevede una votazione delle due camere e non specifica che esse lavorino separatamente: quindi è lecita la richiesta di una seduta plenaria. Il decreto è previsto all'interno della nostra costituzione e ne è clausola l'urgenza. Essendo il Sovrano l'autorità massima, se egli ritiene urgente una discussione in seno alla formazione del parlamento per sopperire ad uno stallo nei lavori parlamentari, ha la legittimità di farlo con i mezzi consentiti dalla Costituzione. Il già citato Libro IV. Disposizioni transitorie e finali, fu una clausola che dava il tempo ai Consigli ed alle leggi provinciali di uniformarsi alla nuova costituzione, di fatto il "finali" delle disposizioni indica che è l'ultimo capitolo di una costituzione appena redatta, e non ne indica la sua validità temporale data invece dal "transitorie". Di fatto si legge in essa "E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione." In ultimo la richiesta di consultazione non avrebbe proprio dovuto avere luogo per le seguenti ragioni: Il decreto è un articolo della Costituzione stessa e per questo stesso, il suo uso non può, per principio, essere anticostituzionale. Dal regolamento CAD Articolo 31 - sulla Competenza "La Corte può essere richiesta di fornire pareri in ordine alla compatibilità con la "Carta Costituzionale" di "leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali". Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici". Si parla di compatibilità con la "Carta Costituzionale" di "leggi ed atti equiparati... provinciali e municipali" o "con la carta dei Giudici". Ma il decreto è costituzione e non una legge provinciale o municipale. Questo vuol dire che la CAD da un parere solo su leggi in contrasto con la costituzione, e il fatto che la stesso decreto sia una parte della stessa costituzione, limita addirittura il compito dei giudici CAD. Di fatto l'Articolo 8 - Ruolo dei Giudici dice che "I Giudici devono decidere le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e della carta del giudice." Mentre l'Articolo 33 - Legittimazione dice che "Gli unici soggetti a poter richiedere un parere di costituzionalità sono: - il Re; - ciascun Governatore, Giudice o Pubblico Ministero Provinciale; - ciascun Sindaco, purché regolarmente eletto; - la Corte Reale rappresentata dal Magister. E' ovvio che il Giudice che ha portato questa richiesta di parere, doveva farlo relativamente a leggi provinciali e in seno alle sue competenze territoriali, cosa che così non è stata. Per queste ragioni mi trovo contraria al parere delle maggioranza.
- Spoiler:
Il Giudice Frantz Joseph Kyle Alfieri della Torre, Conte di Mondragone e Barone Reale di Manfredonia, pur condividendone i contenuti, esprime parere negativo al Decreto emesso. La mia persona infatti ravvisa nel decreto uno strumento non idoneo a variazioni costituzionali, esso infatti a seconda del contenuto puo' divenire arma pericolosa per la democrazia stessa. L'analisi che ci viene chiesta e' sull'utilizzo in se dello strumento utilizzato e non solo sul suo contenuto. Se l'utilizzo del decreto e' legittimo per variazioni che prevedono l'abrogazione di una parte di essa allora lo stesso e' legittimo per l'abolizione di tutta la costituzione. - Citazione :
- DECRETIAMO
l'abrogazione di tutto il "Capitolo II. Parlamento" della Cotituzione e suoi articoli.
- Citazione :
- DECRETIAMO
l'abrogazione di tutta la Costituzione e viene imposta la Legge Marziale Se la prima forma e' legittima, allora anche la seconda lo e'. Se la seconda forma e' illegittima allora anche la prima lo e'. Tuttavia, come appurato da riflessioni intercorse, la Costituzione non attribuisce, relativamente a funzioni consultive, potere alcuno alla CAD; tale funzione consultiva e' presente solamente nel Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana. Il Regolamento disciplina in modo organico una materia, ma non puo' attribuirsi funzioni non espressamente indicate dalla Costituzione. La Costituzione attribuisce a tale Corte di Appello Duosiciliana solamente funzioni di giudizio per gli appelli presentati da imputati avversi alle sentenze di condanna. A seguito di tali analisi il parere espresso e' solamente NON vincolante, se lo fosse, la CAD diventerebbe organo esecutivo e/o legislativo, capace di indicare il modus operandi, mentre esso e' organo puramemente giudiziario. Relativamente alla possibile violazione dell'art. 35 del Codice Penale del Regno, si rammenda che la Corte di Appello Duosiciliana e' corte di II grado e pertanto non e' chiamata a valutare su eventuali reati. Per essi il compito di valutazione e' della giustizia ordinaria di I grado. Per correttezza e chiarezza al testo si rende nota anche la prima stesura del parere sottoscritta da Marcius_della_Groana:- Spoiler:
Preso atto di quanto sottoposto alla nostra attenzione dal richiedente di parere di costituzionalità, il Giudice Filippo Francesco Vasa, Conte di Atri, Visconte di Città Sant'Angelo, Visconte di Notaresco e Conte Reale di Castroreale e della memoria a Noi pervenuta da Sua Maestà Ayla Nejla Dalia Sforza, Regina del Regno delle Due Sicilie; la Corte di Appello Duosiciliana si è riunita e ha espresso il presente parere.
Per quanto concerne all'utilizzo dello strumento del Decreto Reale in base all'articolo 32 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, per la modifica della stessa Costituzione, si esprime il parere di anticostituzionalità di detto strumento ritenendo come unico strumento atto alla modifica della Costituzione quanto previsto dall'articolo 19 della stessa.
Tale parere è stato assunto a maggioranza con la rispettiva votazione.
Voti favorevoli (Marcius_della_Valmacca, Fabioilbello, Ciridonio, Garrone71) Voti di astensione (nessuno) Voti contrari (Telfusa)
Per quanto riguarda la valutazione in merito alla sussistenza del reato previsto dall'articolo 35 del Codice Penale Regio, questa Corte ritiene, anche in forze del suo ruolo di organo giudiziario di secondo livello, di non essere competente in merito alla contestazione di reati di primo grado, la cui gestione è dovere degli organi giuridici di primo grado delle Province del Regno.
Tale parere è stato assunto a maggioranza con la rispettiva votazione.
Voti favorevoli (Marcius_della_Valmacca, Fabioilbello, Ciridonio, Garrone71, Telfusa) Voti di astensione (nessun0) Voti contrari (nessuno)
Discusso a Napoli, nel mese di febbraio 1463. I Giudici: Frantz Joseph Kyle Alfieri della Torre detto Garrone71 Telfusa Cortéz D'Oria Ettore Marcius della Groana detto Marcius_da_valmacca Cyrille Antoine Gardin D’Arborea, al secolo Ciridonio S.E. Giovan Matteo Colonna, al secolo Fabioilbello [/rp] |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Comunicato CAD 01/03/16, 04:34 pm | |
| - Ayla_Sforza ha scritto:
- [rp]
REGNO DELLEDUE SICILIE
All'Attenzione del Nostro Amato Popolo, A tutti coloro che leggeranno o udiranno le nostre parole, Saluti!!
Miei diletti, è sotto gli occhi di tutti il disagio profondo che una delle Nostre Istituzioni sta vivendo. Ci riferiamo alla Corte d'Appello Duosiciliana. Abbiamo a lungo meditato sul da farsi, anche in relazione al ricorso aperto contro il Nostro Decreto. Qualcuno ha già insinuato che tutto cosa è venuto fuori in questi giorni è una manovra della Corona per togliersi un impiccio scomodo. Ma questo ci fa sorridere. La Corona non necessita di questi mezzi, ne ha mai dimostrato paura dinnanzi al Suo Popolo e certo non comincerà oggi. Per questo motivo riporteremo Noi stesse il loro parere seppur cambiato all'ultimo minuto dopo cinque giorni di fermo, come potranno tutti visionare nella Camera Comune.
[rp]
Innanzitutto è da rigettare la tesi del postulante circa la prima questione, ovvero se un decreto può essere utilizzato per modifiche costituzionali, infatti questo è perfettamente legale oltre che un fatto acclarato:
- Decreto Regio n°1/1462 - Capitolo IV. Dei Giuramenti (Costituzione) (S.M. Aristotelica Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea)
Il decreto infatti è previsto dalla costituzione per la "emanazione di una legge nuova o una modifica ad una già esistente." e la stessa non si sottrae esplicitamente a questa possibilità, tuttavia è altresì previsto che "Al termine della durata naturale del decreto, il Parlamento può decidere se convertirlo in legge o meno."
La costituzione norma quindi il funzionamento del Parlamento nel capitolo II che prevede un iter per le leggi ordinarie (art.16,17) ed un altro per le modifiche costituzionali (art.19).
Per quanto concerne il caso specifico bisogna ricordare che la costituzione affida al parlamento il potere legislativo, potere che è riconosciuto eccezionalmente al Sovrano (titolare del potere esecutivo) solamente nei casi d’urgenza tramite decreto, dunque questo strumento è di per una eccezione al potere legislativo:
- Citazione :
- Articolo 9.
Il potere esecutivo centrale è esercitato dal Sovrano. Il potere legislativo centrale è del Parlamento. I Governatori e i Consigli esercitano i poteri esecutivo, legislativo e amministrativo nelle zone di loro competenza. Il potere giuridico è esercitato in maniera autonoma da ogni funzionario provinciale o regio che sia. - Citazione :
- Art.32
Sono detti decreti quei provvedimenti a carattere di urgenza con cui l'esecutivo emana una legge nuova o una modifica ad una già esistente. Dunque nella nostra Costituzione si riserva un potere legislativo al Sovrano solo in uno strumento straordinario ed eccezionale, quale il decreto, peraltro giustificato da una emergenza.
Il decreto posto alla attenzione di questa Corte non ha certamente queste caratteristiche, innanzitutto è privo di una motivazione d'urgenza che ne giustifichi l'utilizzo; in seconda battuta tratta di un aspetto meramente formale, ovvero la modificazione dell'assetto costituzionale del potere legislativo che non ha alcun bisogno di essere modificato per il proprio funzionamento, inoltre è da aggiungere che il tema decretato è in continua discussione nelle aule parlamentari seppur con continui fallimenti, il decreto in questo caso si starebbe configurando come "soluzione finale" per raggiungere un obiettivo. Tuttavia, l'urgenza anche in questo caso non si ravvede, poiché la discussione della tematica non inficia l'apparato legislativo, che può continuare la sua funzione e dunque è funzionale come da previsioni costituzionali, in terza battuta ed ulteriore conferma dell'aspetto non urgente del decreto è la sospensione dello stesso e la remissione a questa Corte, forse obbligato, ma che certamente conferma il carattere di non urgenza della soluzione proposta.
E’ in questo caso, venendo a mancare il carattere eccezionale d’urgenza, che questa Corte ravvisa la prima motivazione sulla incostituzionalità dello stesso, diverso sarebbe stato se l'attività del parlamento non fosse più possibile.
Per offrire risposta alle successive questioni, dobbiamo immaginare che il decreto abbia questa caratteristica, dunque entrando nel merito del testo introduttivo dello stesso si ravvisa altro motivo di incostituzionalità.
E’ infatti previsto nel decreto che:
“Viene demandato ai Consigli In Gratibus e al Senato, riuniti in seduta plenaria presso la Camera Comune delle Due Sicilie il Potere Legislativo centrale in questa fase di transizione e per la sola durata di questo decreto. Essi hanno facoltà di discutere il presente decreto per non oltre 7 giorni da oggi e l'obbligo di votarlo. La votazione dovrà durare massimo 5 giorni.”
Come abbiamo già esposto, un decreto può apportare modificazioni al testo costituzionale, tuttavia per l’approvazione delle stesse bisogna basarsi sulle previsioni costituzionali precedenti, ovvero in questo caso (essendo modifica costituzionale) quelle previste dall’art.19:
“Articolo 19. Modifiche alla Costituzione Ogni modifica alla Costituzione deve essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere del Parlamento ed essere promulgata dal Sovrano. Tali modifiche non possono riguardare i principi fondamentali e la forma monarchica delle Due Sicilie.”
Ed è in questo punto che la Corte ravvisa il secondo motivo di incostituzionalità, poiché viene in questo modo aggirato l’articolo previsto proprio per le modiche costituzionali, che prevede un procedimento aggravato che deve essere rispettato e non può essere demandato.
Non è possibile creare una norma ad hoc per votare una proposta, non è possibile nello stesso documento prevedere una modificazione dell’iter legislativo per quella legge specifica, poiché sarebbe stravolto completamente il concetto di neutralità della legge e certezza del diritto, poiché questo si configurerebe come una legge speciale per una questione speciale. Un esempio illuminante potrebbe essere la sostituzione del giudice naturale, ovvero colui che è naturalmente preposto per una certa giurisdizione, apppositamente per un caso specifico; dunque il concetto che il diritto (e dunque anche un giudice) debba essere già preposto al fatto giuridico ove si chiede intervento; in questo caso una legge che prevede l’iter legislativo per la modificazione è già presente nel nostro ordinamento ed è per questo che non può essere demandata. Volendo fornire un esempio banale di chiara lettura anche per coloro non avvezzi al diritto è come se si decretasse un qualsivoglia testo, ma si stabilisse che possono votare solamente coloro che hanno i capelli blu, mentre il testo costituzionale di questo fantasioso paese prevede che le modifiche le possono votare quelli che hanno i capelli di ogni colore. Dunque proprio nella disposizione della modificazione dell’assemblea votante con un decreto, sta l’anticostituzionalità dello stesso e solamente per questa parte.
In questo caso, è come se si sia creata una nuova legge sulle modifiche costituzionali, senza che la stessa abbia questo carattere, infatti il decreto essendo fonte minore rispetto alla costituzione è da considerarsi illegitimo nelle disposizioni che entrano in contrasto con la carta costituzionale, in questo caso quando non è rispettata la previsione che “Ogni modifica alla Costituzione deve essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere del Parlamento”
Infatti tale previsione costituzionale dispone un unico iter legislativo per le modifiche costituzionali, ovvero l’approvazione della Camera Alta e della Camera Bassa. Entrambe le camere, significa senza alcun dubbio che il testo deve essere votato da ambedue ed entrambe dovranno avere maggioranza assoluta; dunque non è ammissibile una lettura ove le due camere voterebbero in seduta plenaria, perché verrebbe a mancare “la maggioranza assoluta da entrambe le Camere”. Ed è propriamente in questo che si ravvisa la illegittima del decreto, poiché una disposizione viola l’art.19 della costituzione ed è dunque soll in questa parte deve essere considerato anticostituzionale.
Motivazioni ed argomentazioni additive sugli aspetti della questione: Il Sovrano è certamente garanzia della legalità, tuttavia non è dotato di potere costituente e nemmeno di potere legislativo, quest’ultimo gli è riconosciuto solo sotto forma di decreto per i casi d’urgenza, che come è stato scritto non si configura in questo caso, ne è motivato. Il decreto dovrà poi seguire il normale iter legislativo per la conversione in legge, come già esposto. Il Sovrano è garante della legalità, ma ciò non significa che egli può alterare l’iter formativo delle leggi, essendo una monarchia costituzionale e non assoluta. Proprio questa forma di governo, prevede pesi e contropesi, e dunque ci permette di rispondere alla domanda “chi controlla i controllori?” A questa domanda risponde l’art.31 del regolamento della Corte d’Appello, che seppur non automaticamente su ogni atto, prevede la possibilità da parte di un Re, Governatore, Giudice o Pubblico Ministero, Sindaco di adire questa Corte circa la costituzionalità “di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali” (Art.31)
Ora, sostenere che un decreto legislativo non abbia forza di legge, significherebbe che il decreto non ha alcuna forza per esistere, poiché sarebbe un mero strumento consultivo per testare le reazioni di chicchessià e sarebbe svuotato della forza modificativa, abrogativa e propositiva, ovvero signficiherebbe che il decreto non ha alcun valore e non produce effetti legali, cosa invece non veritiera, poiché se il Sovrano decretasse, a titolo esemplificativo, che bisogna pagare una tassa per il transito tra Avezzano e Sora, chiunque non lo pagasse nei giorni ove il decreto è in vigore ne sarebbe colpevole e dunque dovrebbe essere condannato. Se il decreto non avesse forza di legge e dunque non fosse ad essa equiparato, sarebbe inutile questo parere, poiché il decreto non avrebbe alcun vigore legislativo e sarebbe strumento completamente inutile nel nostro ordinamento.
Pertanto, la domanda di un giudice, nel caso a noi posto, è senza dubbio previsto poiché non è affatto sancito da nessuna parte che un giudice possa adire la Corte solamente per le leggi provinciali, anzi è apertamente consentito che un re, governatore, giudice, pubblico ministero e sindaco possono adire questa Corte per qualsiasi atto legislativo (e che dunque produce effetti).
Sulla “forza” del presente parere è inutile dire che nel testo regolamentativo è “non vincolante”, tuttavia bisogna essere chiari ed ammettere che se questa Corte ravvisa anticostituzionalità in una disposizione, il Sovrano seppur non vincolato, qualora decidesse di proseguire andrebbe ad ignorare l’unico organo deputato al controllo costituzionale e dunque si configurerebbe uno spostamento del potere legislativo in senso assoluto e la risposta alla domanda “chi controlla i controllori?” sarebbe il controllore stesso, ovvero il garante stesso della legalità con le palesi conseguenze positive e negative per un ordinamento. Tra l’altro non è corretto affermare che questa Corte non abbia potere legislativo, poiché essendo questa Corte, il più alto grado di giudizio del Regno, qualora interpretasse un articolo, in un appello giurisdizionale, in maniera difforme dal giudice ordinario creerebbe un precedente che seppur non vincolante, segnerebbe l’interpretazione dell’articolo stesso, poiché chiunque, qualora un giudice ordinario lo interpretasse in maniera difforme, potrebbe fare ricorso alla Corte; si potrebbe dire che la Corte ha comunque una forza propulsiva nel dritto dell'ordinamento.
Note in calce:
Si rendono noti i pareri di dissenso e non esposti in sede di dibattito:
- Spoiler:
Io Telfusa Cortéz D'Oria non concordo con il parere esposto per le seguenti ragioni: il Sovrano è l'autorità massima eletto in gratibus dal popolo. Egli è per la Costituzione il garante della legalità. La costituzione prevede al suo interno un iter per la sua modificabilità. Questo prevede una votazione delle due camere e non specifica che esse lavorino separatamente: quindi è lecita la richiesta di una seduta plenaria. Il decreto è previsto all'interno della nostra costituzione e ne è clausola l'urgenza. Essendo il Sovrano l'autorità massima, se egli ritiene urgente una discussione in seno alla formazione del parlamento per sopperire ad uno stallo nei lavori parlamentari, ha la legittimità di farlo con i mezzi consentiti dalla Costituzione. Il già citato Libro IV. Disposizioni transitorie e finali, fu una clausola che dava il tempo ai Consigli ed alle leggi provinciali di uniformarsi alla nuova costituzione, di fatto il "finali" delle disposizioni indica che è l'ultimo capitolo di una costituzione appena redatta, e non ne indica la sua validità temporale data invece dal "transitorie". Di fatto si legge in essa "E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione." In ultimo la richiesta di consultazione non avrebbe proprio dovuto avere luogo per le seguenti ragioni: Il decreto è un articolo della Costituzione stessa e per questo stesso, il suo uso non può, per principio, essere anticostituzionale. Dal regolamento CAD Articolo 31 - sulla Competenza "La Corte può essere richiesta di fornire pareri in ordine alla compatibilità con la "Carta Costituzionale" di "leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali". Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici". Si parla di compatibilità con la "Carta Costituzionale" di "leggi ed atti equiparati... provinciali e municipali" o "con la carta dei Giudici". Ma il decreto è costituzione e non una legge provinciale o municipale. Questo vuol dire che la CAD da un parere solo su leggi in contrasto con la costituzione, e il fatto che la stesso decreto sia una parte della stessa costituzione, limita addirittura il compito dei giudici CAD. Di fatto l'Articolo 8 - Ruolo dei Giudici dice che "I Giudici devono decidere le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e della carta del giudice." Mentre l'Articolo 33 - Legittimazione dice che "Gli unici soggetti a poter richiedere un parere di costituzionalità sono: - il Re; - ciascun Governatore, Giudice o Pubblico Ministero Provinciale; - ciascun Sindaco, purché regolarmente eletto; - la Corte Reale rappresentata dal Magister. E' ovvio che il Giudice che ha portato questa richiesta di parere, doveva farlo relativamente a leggi provinciali e in seno alle sue competenze territoriali, cosa che così non è stata. Per queste ragioni mi trovo contraria al parere delle maggioranza.
- Spoiler:
Il Giudice Frantz Joseph Kyle Alfieri della Torre, Conte di Mondragone e Barone Reale di Manfredonia, pur condividendone i contenuti, esprime parere negativo al Decreto emesso. La mia persona infatti ravvisa nel decreto uno strumento non idoneo a variazioni costituzionali, esso infatti a seconda del contenuto puo' divenire arma pericolosa per la democrazia stessa. L'analisi che ci viene chiesta e' sull'utilizzo in se dello strumento utilizzato e non solo sul suo contenuto. Se l'utilizzo del decreto e' legittimo per variazioni che prevedono l'abrogazione di una parte di essa allora lo stesso e' legittimo per l'abolizione di tutta la costituzione. - Citazione :
- DECRETIAMO
l'abrogazione di tutto il "Capitolo II. Parlamento" della Cotituzione e suoi articoli.
- Citazione :
- DECRETIAMO
l'abrogazione di tutta la Costituzione e viene imposta la Legge Marziale Se la prima forma e' legittima, allora anche la seconda lo e'. Se la seconda forma e' illegittima allora anche la prima lo e'. Tuttavia, come appurato da riflessioni intercorse, la Costituzione non attribuisce, relativamente a funzioni consultive, potere alcuno alla CAD; tale funzione consultiva e' presente solamente nel Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana. Il Regolamento disciplina in modo organico una materia, ma non puo' attribuirsi funzioni non espressamente indicate dalla Costituzione. La Costituzione attribuisce a tale Corte di Appello Duosiciliana solamente funzioni di giudizio per gli appelli presentati da imputati avversi alle sentenze di condanna. A seguito di tali analisi il parere espresso e' solamente NON vincolante, se lo fosse, la CAD diventerebbe organo esecutivo e/o legislativo, capace di indicare il modus operandi, mentre esso e' organo puramemente giudiziario. Relativamente alla possibile violazione dell'art. 35 del Codice Penale del Regno, si rammenda che la Corte di Appello Duosiciliana e' corte di II grado e pertanto non e' chiamata a valutare su eventuali reati. Per essi il compito di valutazione e' della giustizia ordinaria di I grado.
Per correttezza e chiarezza al testo si rende nota anche la prima stesura del parere sottoscritta da Marcius_della_Groana:
- Spoiler:
Preso atto di quanto sottoposto alla nostra attenzione dal richiedente di parere di costituzionalità, il Giudice Filippo Francesco Vasa, Conte di Atri, Visconte di Città Sant'Angelo, Visconte di Notaresco e Conte Reale di Castroreale e della memoria a Noi pervenuta da Sua Maestà Ayla Nejla Dalia Sforza, Regina del Regno delle Due Sicilie; la Corte di Appello Duosiciliana si è riunita e ha espresso il presente parere.
Per quanto concerne all'utilizzo dello strumento del Decreto Reale in base all'articolo 32 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, per la modifica della stessa Costituzione, si esprime il parere di anticostituzionalità di detto strumento ritenendo come unico strumento atto alla modifica della Costituzione quanto previsto dall'articolo 19 della stessa.
Tale parere è stato assunto a maggioranza con la rispettiva votazione.
Voti favorevoli (Marcius_della_Valmacca, Fabioilbello, Ciridonio, Garrone71) Voti di astensione (nessuno) Voti contrari (Telfusa)
Per quanto riguarda la valutazione in merito alla sussistenza del reato previsto dall'articolo 35 del Codice Penale Regio, questa Corte ritiene, anche in forze del suo ruolo di organo giudiziario di secondo livello, di non essere competente in merito alla contestazione di reati di primo grado, la cui gestione è dovere degli organi giuridici di primo grado delle Province del Regno.
Tale parere è stato assunto a maggioranza con la rispettiva votazione.
Voti favorevoli (Marcius_della_Valmacca, Fabioilbello, Ciridonio, Garrone71, Telfusa) Voti di astensione (nessun0) Voti contrari (nessuno)
Discusso a Napoli, nel mese di febbraio 1463.
I Giudici:
Frantz Joseph Kyle Alfieri della Torre detto Garrone71 Telfusa Cortéz D'Oria Ettore Marcius della Groana detto Marcius_da_valmacca Cyrille Antoine Gardin D’Arborea, al secolo Ciridonio S.E. Giovan Matteo Colonna, al secolo Fabioilbello
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E nonostante il parere non sia vincolante come da legge, che non lo condividiamo e restiamo convinte che la CAD possa esprimere parere di Costituzionalità solamente su leggi o provvedimenti Provinciali e/o municipali e tenendo conto che il Senato pare abbia trovato la via di sblocco proprio partendo dal decreto, la Corona, visto che sono passati anche i 15 giorni della durata naturale del decreto, considera il suddetto decaduto, così come da decreto del Reggente.
Ribadiamo che al momento l'unico regolamento valido per la Corte d'Appello, nostro mal grado, è quello consultabile da tutti nella bacheca delle Leggi.
Ciò nonostante siamo sicurissime della buona fede dei membri della CAD e non concordiamo con le denuncie presentate. Chiediamo quindi ai Giudici che si dovessero trovare a valutare tali cause di tenere conto di queste nostre parole anche perchè è impossibile risalire al "peccato originale"
Abbiamo analizzato attentamente non solo gli scritti, ma anche le conuetudini interne alla CAD e in base al regolamento non solo vigente, ma anche all'altra copia in base all'articolo 3 " Tutti i membri della Corte Suprema non possono ricoprire altri incarichi all’interno di Consigli Provinciali e Municipi ( sindaco ). " Inoltre la consuetudine ha sempre portato a "congelare" i le loro funzioni di giudici ma non consultive.
Ad oggi i giudici sono: Garrone71 Sopeso per incompatibilità in base all'art 3 Ciridonio Sospeso per incompatibilità in base all'art 3 Fabioilbello Sospeso per mancanza dei requisiti in base all'art 12 (è chiaro il volere del legislatore di fare riferiferimento alle cariche In Gratibus poichè parla di Pubblici Ministeri ed è noto che in tutte la Corti d'Apello questa figura non esiste) Marcius_da_Valmacca Sospeso per indagine a suo carico come da comunicato del 25 c.m. Telfusa in carica , poichè seppur trasferita in diversa Provincia , non ha violato alcuna norma del regolamento vigente
Le attività della CAD sono quindi al momento sospese e si da mandato alle provincie di nominare i giudici per reintegrare l'organico.
Si sottolinea che la Sospensione è dovuta solamente per i processi, potranno e dovranno quindi continuare a lavorare alla modifica del loro regolamento fino all'elezione dei loro Sostituti.
Possa l'Altissimo vegliare su tutti noi.
Scritto a Napoli il 29 Febbraio 1464[/i]
Ayla Nejla Dalia Sforza,
Regina del Regno delle Due Sicilie
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| | | Telfusa
Numero di messaggi : 1754 Data d'iscrizione : 14.01.13
| Titolo: Re: Comunicato CAD 01/03/16, 04:44 pm | |
| Vostra Maestà, sapendo quanto nel Regno tengano alla "precisione", aggiornerei la data ad oggi, 1 marzo.
Disse la donna chinando il capo in segno di rispetto. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Comunicato CAD 01/03/16, 05:49 pm | |
| Si ti ringrazio, in taverna l'ho messa giusta.... anche se stavo scrivendo 30 |
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