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 Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List)

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Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty
MessaggioTitolo: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty04/12/15, 05:31 pm




[rp]Carta Esercito del Regno delle Due Sicilie

Legenda:
R2S: Regno delle due Sicilie
ER= Esercito regio
SMR= Stato Maggiore del Regno
CR= Caserme Reali
RN= Reggimenti Nobiliari
BC= Brigate cittadine

Art 1 della definizione di Esercito Regio
Il Regio Esercito (più avanti definito ER) pur essendo l’unica aggregazione del potere militare del Regno è costituito dai due distaccamenti provinciali di Terra Di Lavoro e degli Abruzzi, a comando dell’ ER vi è lo Stato Maggiore del R2S (SMR).

Art 2 Sugli organi componenti l’ER:
L’Esercito del R2S è così costituito:
- Stato Maggiore Regio (SMR);
- Caserme Reali(CR);
- Reggimenti nobiliari (RN);
- Brigate cittadine (BC);
- Truppa.

Art 2.1 sulla composizione dello SMR:
La composizione dello SMR è così decisa:
- Sovrano del Regno delle Due Sicilie;
- Ministro della Difesa del Regno;
- Governatori delle Province del Regno;
- Capitani delle province del Regno,
- Marescialli Regi.

Art 2.2 sui compiti dello SMR:
Lo SMR è da definirsi organo supremo dell’Esercito Regio, sarà compito dello SMR organizzare l’esercito allo scopo di mantenerlo attivo in tempo di pace e di guerra, sarà lo SMR a dichiarare, qualora se ne verificasse la necessità, lo stato di guerra, sempre allo SMR è demandato il compito di mobilitare e/o smantellare gli eserciti.
Lo SMR ha facoltà di nominare uno o più Marescialli Regi. Il Maresciallo Regio avrà il compito di organizzare un’armata IG sotto le bandiere del Regno per un incarico specifico. Il suo mandato durerà fino al compimento dell’incarico o fino a quando lo SMR non lo solleverà da tale responsabilità. Gli incarichi possono essere di varia natura, ma implicheranno sempre l’utilizzo di un esercito IG. Di conseguenza rientrano in questi incarichi le operazioni militari volte alla sicurezza interna al Regno (eserciti stanziati a difesa di confini, capitali, porti) e le operazioni militari all’estero (guerra dichiarata a un altro Stato, operazioni di supporto ad un alleato, etc.).

Art 2.3 sui compiti dei componenti dello SMR:
- Sovrano: Egli è capo assoluto del Regio Esercito, sorveglierà l’operato dei suoi sott’ufficiali ed a sua totale discrezione potrà demandare i suoi poteri al Ministro della Difesa.
- Ministro della Difesa: egli avrà il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate.
- Governatori provinciali: Essi saranno i comandanti dei distaccamenti provinciali, faranno capo esclusivamente dal Sovrano del R2S.
- Capitani provinciali: Essi, così come il Ministro della Difesa avranno il compito di gestire e coordinare i distaccamenti provinciali dell’esercito regio.
Settimanalmente avranno altresì il compito di aggiornare e di comunicare all’interno dello SMR il numero di soldati arruolati e le loro caratteristiche, sarà loro compito, sotto l’autorizzazione dello SMR gestire gli arruolamenti nella provincia di appartenenza.
Sotto l’autorizzazione del Sovrano potranno aprire e gestire gli eserciti provinciali e dovranno attenersi ai compiti a loro demandati.
-Marescialli Regi: Scelti in comune accordo da Sovrano e Ministro della Difesa tra coloro i quali si sono distinti per esperienza e credenziali in campo militare sono chiamati a guidare gli eserciti sotto il vessillo del Regno delle Due Sicilie. Al loro ingresso in Stato Maggiore saranno tenuti ad effettuare giuramento di Lealtà e Segretezza. Al comando degli eserciti regi dovranno rendere conto e sottostare agli ordini diretti di Sovrano e/o Ministro della Difesa. Dovranno mantenere aggiornati (in appositi topic in SMR) posizione, composizione e strategie adottate dal loro esercito. In caso di mobilitazione dell’esercito dovranno nominare un Furiere ed un Tesoriere tra i componenti della truppa arruolati nel proprio esercito.
Il Furiere gestisce l’inventario dell’esercito e distribuisce le paghe in merci, secondo le istruzioni del Comandante.
Il Tesoriere distribuisce le paghe in ducati, secondo le istruzioni del comandante.
Entrambi hanno il compito di comunicare le giacenze dell’esercito IG e tenere la contabilità inerente alle paghe, avvertendo il comandante del prossimo esaurimento delle scorte in modo da garantire un puntuale pagamento del dovuto ai soldati.

Art 3 sulle Caserme Regie (CR):
Allo scopo di mantenere una salda organizzazione nell’organigramma dell’ER saranno costituite le Caserme Regie nel numero di 1 per provincia facente parte del Regno.
Le Caserme Regie saranno così composte:
- Governatori;
- Capitani;
- Comandanti di brigata (nel n° di 1 per città del Regno);
- Soldati.
Allo scopo di vigilare e di collaborare nell’organizzazione avranno altresì accesso alle CP il Sovrano del R2S ed il Ministro Della Difesa.

Art 3.1 sui compiti dei componenti delle CR:
- I Governatori saranno comandanti (e moderatori) delle CR, potranno altresì demandare ai Capitani i poteri a loro ascritti.
- I Capitani dovranno essere presenti e vigili all’interno delle CR e dello Stato Maggiore (SM) dovranno raccogliere dai Comandati di Brigata le richieste di arruolamento dei soldati. Anello di congiunzione tra lo SMR e lo SM loro compito è quello di controllare ogni giorno lo stato e la posizione dei vari eserciti dislocati sul territorio di appartenenza comunicandolo con rapporto giornaliero nello SMR.Dai loro CB avere informazioni dettagliate sullo stato e grado delle varie brigate. Approvare eventuali richieste di congedi. Dirigere i lavori proposti dagli uffici di formazione
- I Comandanti di Brigata saranno scelti tra i soldati dell’esercito che si saranno distinti per presenza e diligenza, avranno il compito di pubblicare i bandi di arruolamento cittadino e saranno alle strette dipendenze dei Capitani, a cui dovranno redigere rapporto di tutto ciò che avviene nalla loro Brigata. Settimanalmente dovranno altresì riportare nello (SM). del quale fanno parte gli aggiornamenti delle caratteristiche dei soldati facenti parte della brigata cittadina da loro comandata. Ancora, i Cb devono aiutare il Capitano per quanto concerne l’onere delle licenze e dei rapporti paga dei soldati arruolati.
- I Luogotenenti fanno le veci del Cb in sua assenza e lo coadiuvano nello svolgimento dei compiti seguendone le direttive.Vengono nominati sentito il parere dei Cb.
- I cappellani militari sono membri dell'Esercito cui è affidata la cura delle anime dei soldati, vengono designati dagli Arcvescovi, sentito il parere dei Principi.
Al Cappellano non può essere richiesto di partecipare ad azioni di combattimento che siano incompatibili con i suoi voti. Egli non è inquadrato in alcun battaglione.

Art. 4 sui Reggimenti Nobiliari (RN)
I reggimenti Nobiliari, la loro creazione e gestione saranno normati secondo lo Statuto della Cavalleria Reale e saranno alle dirette dipendenze della Corona.

Art 5 delle Brigate Cittadine (BC):
Le brigate cittadine saranno composte da tutti i soldati arruolati nella specifica brigata cittadina, saranno individuate nel numero di 1 per ogni città facente parte del R2S., a capo delle brigate cittadine v’è il Comandante di Brigata.
I Comandanti di Brigata avranno il comando delle brigate cittadine ed a loro saranno demandati gli oneri della gestione delle stesse.

Art 6 della Truppa;
Viene definito Truppa l’insieme di tutti i soldati arruolati nelle fila dell’ER, a seconda del Coefficiente di combattimento (CC) dei soldati viene riconosciuta la seguente gerarchia militare:

- Dragone: 5 CC (+200 pnt forza)
- Cavaliere: 4 CC (da 150 a 199 pnt forza)
- Armigero: 3 CC (da 100 a 149 pnt forza)
- Lanciere: 2 CC (da 50 a 99 pnt forza)
- Fante: 1 CC (da 0 a 49 pnt forza)


Art 6.1 dei requisiti minimi della truppa:
Tutti i civili potranno entrare a far parte della truppa qualora vengano soddisfatti i seguenti requisiti minimi e solo dopo aver prestato i giuramenti di fedeltà e segretezza (art.4):

- 30 punti di forza;
- Residenza nelle province del Regno
- Disponibilità e presenza attiva
- Aver compiuto, al momento della richiesta di arruolamento, il terzo mese di vita;
- Disponibilità a lunghi periodi di reclutamento.

Art. 6.2 del reclutamento:
Il reclutamento dei civili nelle fila dell’ER dovrà avvenire tramite risposta ai bandi di reclutamento pubblicati o altresì tramite richiesta scritta (pm) al Comandante della Brigata cittadina.
Questi avrà il compito di comunicare i nominativi dei candidati al proprio Capitano che ne dovrà accettare l’ammissione ed in seguito potrà disporne l’ingresso nelle Caserma Reale di appartenenza.Una volta arruolato, ogni soldato ha una ferma obbligatoria di sessanta giorni, ovvero non può chiedere licenze o congedo, salvi casi eccezionali, rimessi alla discrezionalità del Capitano.

Art. 7 dei giuramenti di lealtà e segretezza:
Qualsiasi membro facente parte dell’Esercito Regio dovrà prestare, all’interno della Caserma Reale di appartenenza, i seguenti giuramenti di lealtà e segretezza.
I membri dello SMR dovranno invece prestare i seguenti giuramenti all’interno dello SMR stesso.


Citazione :
Io, [nome], giuro di sempre servire la mia patria del Regno delle Due Sicilie, di sacrificarmi per il Regno con tutte le mie forze, dando se necessario la mia vita per la sua difesa. Giuro di servire fedelmente, lealmente e in buona fede il R2S. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini ricevuti dai miei superiori. Giuro inoltre che, senza autorizzazione data, , non comunicherò o rivelerò a nessuno che non ne abbia legittimo diritto le informazioni di cui vengo a conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito Regio.


Qualsiasi violazione dei suddetti giuramenti costerà l’apertura di un processo militare in seno alla Corte Marziale dell’ER.


Art 7.1 sullo scioglimento dei giuramenti:
Ogni militare può lasciare l'Esercito Regio sciogliendo i suoi giuramenti e il vincolo che lo lega al Regno comunicandone l'intenzione in via ufficiale, quindi scritta, al Capitano della propria Provincia . La richiesta può essere respinta e posticipata in caso di Stato di Allerta o Stato di Guerra.

La violazione del seguente articolo costerà l’apertura di un processo militare in seno alla Corte Marziale dell’ER.

Anche in caso di scioglimento dei giuramenti la rivelazione di materiale appreso durante il periodo di arruolamento sarà punito con il reato di Alto Tradimento così come prescritto nel "Capo VI - Delitti di alto tradimento" del Codice Penale del Regno delle Due Sicilie.

Art.8 della dichiarazione dello stato di guerra:
La dichiarazione dello stato di guerra dovrà essere emanata dal Sovrano o in sua assenza dal Ministro della Difesa del Regno, solo dopo preventivo consulto dello SMR, dovrà essere comunicata a tutti i cittadini attraverso un comunicato scritto pubblicato nella piazza del Regno delle Due Sicilie (forum del Regno).
La dichiarazione dello stato di guerra comporterà:
- Immediata chiusura delle frontiere territoriali e marittime del Regno;
- Immediata mobilitazione delle forze armate;
- Immediato passaggio degli eserciti autorizzati allo stato aggressivo con conseguente inserimento delle liste nere.
- Impossibilità di spostamenti dei civili sul territorio del Regno se non dopo autorizzazione scritta dei Prefetti provinciali;
- Immediato allontanamento dal regio territorio dei cittadini non residenti nelle province del Regno, a questi sarà offerta la possibilità di spostarsi e sarà loro dovere comunicare alla Prefettura in luogo in cui si troveranno ed il tempo utile a lasciare i territori del Regno, se non rispetteranno tali obblighi essi potranno incorrere nella persecuzione degli eserciti autorizzati presenti sul territorio regio.

Art. 8.1 sulla decadenza dello stato di guerra.
La decadenza dello stato di guerra dovrà essere comunicata dal Sovrano, o in sua assenza dal Ministro della Difesa attraverso annuncio scritto nella piazza del Regno (forum del Regno) . Tutte le attività, quali ingressi sul territorio regio o spostamenti dei civili potranno riprendere normalmente.

Art. 9 Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini può avvalersi della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Lista Nera (Black list).

Art 9.1 sui criteri di inserimento nella Lista Nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella Lista Nera:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane ovvero contro le navi appartenenti agli Stati i cui rapporti di amicizia con il Regno sono vincolati da trattati appositi, anche se il reato viene commesso nelle acque non appartenenti al Regno.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno; in quest'ultima ipotesi non si potrà prescindere dai criteri di gravità e urgenza.
Tutte le proposte di inserimento in Lista Nera, dei soggetti individuati in base ai criteri sopra enumerati, saranno effettive solo dopo il Placet del Sovrano, del Reggente o del Ministro della Difesa, che dovranno pronunziarsi entro 72h, in caso di guerra o emergenza nazionale 24h, dalla proposta.
In caso di non pronunzia entro i termini sopra previsti di Sovrano, Reggente o Ministro della Difesa, l'SMR, potrà a maggioranza relativa, rendere effettiva ed operativa, la Lista Nera così come da esso proposta.



Art 9.2 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della Lista Nera:
Una volta concordata all’interno dello SMR la Lista Nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella Lista Nera e dalla prevista durata d'inserimento nella stessa, congrua alle motivazioni addotte, con le limitazioni di cui al successivo articolo 9.4..
In caso di inserimento a seguito di reati denunciati e/o condannati dai tribunali sia Duosiciliani che degli Stati con cui è attiva la collaborazione giudiziaria, nel momento della pubblicazione bisogna inserire un riferimento chiaro e ben dettagliato della tipologia di reato commesso e un riferimento alle eventuali prove, denunce e sentenze.

Art 9.3 sull’assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in Lista Nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.


Art 9.4 della Permanenza nella Lista Nera.
La durata della permanenza nella lista nera deve essere comunicata e pubblicata nel momento dell'inserimento del nominativo.
La sua pubblicazione dovrà essere mantenuta fino allo scadere della stessa.

9.4.1
La durata massima della permanenza in lista nera non può superare i limiti imposti dalla seguente tabella:
Reati lievi: non prevista permanenza in lista nera.
Reati moderati: 1 mese
Reati gravi: 3 mesi
Reati capitali: 6 mesi. Non prevista in caso di Pena di morte.
Fanno eccezione i casi normati nell'art. 9.4.2 e art.9.4.4

9.4.2
La durata della permanenza nella lista nera può essere incrementata, cumulativamente, di un ulteriore mese per ognuna delle seguenti categorie, in caso di:
-Recidività
-Efferatezza
-Grave danno addotto alle vittime
-Pericolosità particolare del reo
-Ogni nuovo reato commesso contemporaneamente a quello per il quale viene calcolato il periodo di permanenza;


9.4.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale verrà depennato vedrà il suo nome sospeso dalla stessa, ma il suo nomeverrà e trascritto in apposita lista e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.

9.4.4
La durata della permanenza in lista nera dei nominativi inseriti senza una specifica condanna giudiziaria è lasciata a discrezione dello SMR, fino ad un massimo di mesi sei.
Una nuova valutazione della durata di permanenza sarà necessaria in seguito alle mutazioni delle condizioni che hanno portato all'inserimento del nominativo in lista nera.
In caso di scadenza, eventuali rinnovi non potranno avere durata superiore ai mesi sei.


Art 9.5 sulle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia.
L'uso della lista nera non deve essere punitivo: esso ha l'unico scopo di garantire sicurezza al Regno e ai suoi cittadini; l'uso della lista nera non può sostituire la giustizia ordinaria.
Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli o dei Generali o Marescialli comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.


Art. 10 sui doveri e diritti fondamentali :

Della Gerarchia:Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.

Dell'Obbedienza: Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.

Della Disposizione: In caso di Stato di Guerra o di missione disposta dallo SMR, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto ordine di mobilitazione, per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere etc.) se non dopo ufficiale disposizione da parte dei suoi superiori.

Dell'Esonero dal servizio: Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città delle Province o all'interno dei Consigli provinciali può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.

Del Segreto Militare: Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza", numero dei componenti, ordini o direttive prese.
Non si devono comunicare ad "estranei" anche tutte le proposte in discussione nel forum del Castello, fino a loro approvazione da parte dello Stato Maggiore.

Della Responsabilità individuale: Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti la sua Caserma, senza aspettare che sia indirizzato dal suo comandante. La mancata frequentazione del subforum, e la conseguente mancanza di aggiornamenti sulle proprie caratteristiche non sarà tollerata.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza del Regno, ogni militare ha in dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo Stato Maggiore in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore. Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.

Della Licenza: E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/ecc... E' dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza. Sono esonerati da questo obbligo Capitano e Sergente i quali possono spostarsi liberamente all'interno della Provincia.
Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Guerra qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città del Regno essi si trovino, in modo che possano essere di supporto alle Brigate del luogo.

Della Comunicazione: E' dovere di ogni militare, in particolare per i comandanti, prestare attenzione ai modi ed alle tempistiche con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali.

Dell'Esternazione del pensiero politico: E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno dei forum dell'esercito o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio del Regno e deve restare estraneo alla politica.

Dell'Accusa: E' diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, rivolgersi allo Stato Maggiore per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Sta al Sovrano decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.

Dell'Uguaglianza: Tutti i militari sono processabili nel caso in cui si sia in possesso di prove che dimostrino una loro violazione degli articoli della Carta, senza alcun riguardo per grado, incarico, status civile.

Della Sospensione: I processi della Corte Marziale sono sospesi in caso di Stato di Guerra per dare precedenza alle operazioni militari, e verranno immediatamente ripresi al termine della guerra o in caso di temporanea tregua.

Dell’Aggravante della Pena: I crimini compiuti o iniziati durante il periodo di Stato di Guerra saranno considerati un'aggravante nel momento in cui viene emessa la sentenza della Corte Marziale.

Art.10.1 sulle retribuzioni.

Ogni provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie si impegna a contribuire in parti uguali alle retribuzioni economiche dei militari arruolati negli eserciti guidati dai Marescialli regi ed alla fornitura di ogni bene, quali armi e cibo, necessario al fabbisogno dell'esercito. Ogni provincia ha l'onere di coordinare, gestire e mantenere almeno un esercito provinciale, sia esso comandato dal Capitano o da un Generale delegato dal governatore a comandare lo stesso esercito.

Delle Paghe: E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione per ogni giorno di servizio in gratibus in esercito.Il calcolo della paga spetta agli Sceriffi Provinciali.
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e arruolamento, avvalendosi dell’aiuto dei Capitani e dei Generali che hanno arruolato i soldati.
Compito dei Capitani sarà richiedere il resoconto ad ogni Cb e poi presentare ai Consigli Provinciali il resoconto totale delle operazioni.

Sarà compito di ogni Generale conteggiare i giorni di servizio in gratibus dei propri soldati. Compito dei sergenti o dei capitani/governatori sarà raccogliere i resoconti delle paghe relative agli eserciti presentati dai generali e porli all'attenzione dei relativi Consigli provinciali.
Il resoconto dovrà contenere i giorni di mobilitazione e di arruolamentoservizio in gratibus di ciascun soldato, affiancato dal costo della paga da elargire.
La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento nelle fila delle Armate IG.

15 ducati oppure 10 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Fanti
16 ducati, oppure 11 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Lancieri
17 ducati oppure 12 ducati + un pezzo di pane* al giorno per gli Armigeri
18 ducati oppure 13 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Cavalieri
19 ducati oppure 14 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Dragoni
22 ducati oppure 18 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: Capitano o Comandante d'Armata.
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di due ducati


Da 9 a 15 ducati al giorno per i volontari/ausiliari non facenti parte delle forze armate, a discrezione della provincia di riferimento*
18 ducati al giorno per i Lancieri (da 0 a 99 punti forza)*
19 ducati al giorno per gli Armigeri ( da 100 a 149 punti forza)*
20 ducati al giorno per i Cavalieri (da 150 a 199 punti forza)*
21 ducati al giorno per i Dragoni (da 200 punti forza)*
23 ducati al giorno per i Generali *
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di un ducato


*= Le retribuzioni economiche per i servizi militari svolti potranno essere sostituite in parte o totalmente attraverso l'elargizione di cibo di qualsiasi genere che compensi al fabbisogno giornaliero di ogni soldato. Salvo rinuncia da parte dell'interessato alla paga o a una parte della stessa in favore della provincia di riferimento, in qualsiasi caso le retribuzioni dovranno corrispondere alla paga quotidiana spettante al soldato/generale.
Ai fini del calcolo della paga, il valore dei beni alimentari viene valutato in questo modo:

1 Pezzo di pane = 6 ducati
1 Borsa di mais = 3 ducati
Cibi caratteristica = 17 ducati (1 pesce, 1 pezzo di carne, 2 verdure o 2 frutti)


Incentivi per i Soldati: Per aiutare i soldati nella crescita della forza sono previsti, ove possibile, incentivi per l’acquisto di carne e di armi, avvalendosi dell’aiuto di macellai, fabbri e carpentieri che collaboreranno con l’esercito.
Al fine di premiare i soldati e i generali impegnati per lunghi periodi di tempo negli eserciti in gratibus, è istituito il seguente incentivo:

Aggiunta di un ducato alla paga relativa al grado di appartenenza
- Dopo 30 giorni di servizio ininterrotto in gratibus per i soldati, fino a successiva uscita dall'esercito;
- Dopo 60 giorni di servizio ininterrotto in gratibus per i generali, fino allo scioglimento del loro esercito.

Tale incentivo non è retroattivo.


Onoreficenze militari: I soldati che, nel corso della loro carriera militare, avranno conseguito notevoli successi, verranno premiati tramite la consegna da parte del Capitano di riferimento o del Ministro della Difesa/Sovrano di medaglie al merito.


Art 11 sulla Corte Marziale del Regno:
La Corte Marziale del Regno è l’organo giuridico militare che vigilerà e giudicherà le eventuali infrazioni alla Carta dell'Esercito.
Tutti i militari arruolati nelle fila dell’Esercito Regio sotto sottoposti al codice Marziale sancito dalla presente Carta dell'Esercito, qualunque trasgressione sarà valutata dallo SMR che disporrà l’eventuale apertura di un processo in seno alla Corte Marziale del Regno.
La Corte marziale è così composta:
- Ministro della Difesa del Regno,
- Governatore, Capitano e Giudice della Provincia a cui il soldato appartiene,
- Un membro dello SMR selezionato dal Sovrano.
La richiesta di aprire un procedimento innanzi alla Corte Marziale può essere avanzata da qualsiasi militare, tuttavia è buona regola che, salvi casi eccezionali o di potenziale conflitto di interessi, ogni soldato segnali al Comandante di Brigata del proprio battaglione i fatti che ritiene giustifichino l'apertura del procedimento e rimetta al superiore la scelta di come procedere.
La richiesta va rivolta esclusivamente al Procuratore Militare di competenza, salvo che si richieda l'apertura di un procedimento contro quest'ultimo, nel qual caso va rivolta al Capitano della caserma di appartenenza.
Il Procuratore Militare aprirà negli uffici dell'Esercito Regio un fascicolo per ogni richiesta, compirà i necessari atti di indagine ed entro tre giorni deciderà se aprire il procedimento o archiviare la richiesta.
Qualora il Procuratore Militare apra il procedimento, esso si svolgerà mediante un GdR nel forum dell'Esercito Regio seguendo un iter più celere dei normali processi civili e cioè deposizione dell'accusa, prima arringa difensiva, arringa dell'accusa, arringa difensiva conclusiva.
Il Procuratore opererà come organo della pubblica accusa.
Sarà compito del Capitano nominare un procuratore militare,scelto tra quei soldati che si siano distinti con ineccepibili caratteristiche morali e materiali che lo coadiuvi nella preparazione dei fascicoli.
I procedimenti sono riservati e non è consentita la pubblicazione degli atti.
La Corte Marziale si riunisce per deliberare nelle sale dello SMR, dopo aver prestato il dovuto giuramento per accedervi come prescritto dalla presente Carta dell'Esercito e delibera la sentenza a maggioranza e può assolvere il militare imputato, oppure condannarlo alle seguenti sanzioni, a seconda della gravità della sua condotta:
- ammonimento formale;
- privazione di eventuali onorificenze militari;
- degradazione;
- privazione di future paghe per non più di cinque giorni;
- congedo con disonore dagli Eserciti del Regno.
Qualora il procedimento venga aperto nei confronti di uno dei membri della Corte Marziale, il Sovrano nominerà un sostituto del membro incriminato scelto all'interno dello SMR.
Medesima procedura nei confronti di quel membro della Corte che ha legami di parentela (marito/moglie, figlio-a/padre-madre, sorella/fratello, nipote/nonno-zio) o affiliazione,con l'imputato.
Le decisioni della Corte Marziale non sono impugnabili, ma il Sovrano può, con provvedimento motivato, graziare i condannati.


Sottoscritta a Napoli il 12 luglio 1459[/rp]
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty05/12/15, 03:55 pm

[rp]
Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) U0zsC66 REGNO DELLE DUE SICILIE Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) U0zsC66
Decreto Regio 1/1463

All'Attenzione del Nostro Amato Popolo,
A tutti coloro che leggeranno o udiranno le nostre parole,
Saluti


Noi, Ayla Nejla Dalia Sforza,
Regina del Regno delle Due Sicilie,


DECRETIAMO

La modifica parziale della Carta dell'Esercito nell' articolo 9 e sue parti e nell'articolo 10 e sue parti.


Citazione :
Art. 9 Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini si avvale può avvalersi della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Black list.
Art 9.1 sui criteri di inserimento nella lista nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento in lista nera:
- Tutti coloro che saranno indicati nella lista dei ricercati del Regno delle Due Sicilie.
  • Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.

  • Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane ovvero contro le navi appartenenti agli Stati i cui rapporti di amicizia con il Regno sono vincolati da trattati appositi, anche se il reato viene commesso nelle acque non appartenenti al Regno.

  • Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.

  • Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.

  • Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.

  • Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno; in quest'ultima ipotesi non si potrà prescindere dai criteri di gravità e urgenza.

Arrow Arrow Arrow EDIT: così la useranno come han sempre fatto....

Tutti coloro che abbiano commesso reati al di fuori del territorio per i quali è prevista la bl nell'art. 9 e art. in esso citati.
Tutti coloro che siano stati riconsciuti come appartenenti a organizzazioni di briganti o ad esse assimilabili da altre istituzioni esterne al regno.

  • Tutte le proposte di inserimento in Lista Nera, dei soggetti individuati in base ai criteri sopra enumerati, saranno effettive solo dopo il Placet del Sovrano, ( in sua assenza dal Reggente) e del Ministro della Difesa, che dovranno pronunziarsi entro 72h, in caso di guerra o emergenza nazionale 24h, dalla proposta.
    In caso di non pronunzia entro i termini sopra previsti di Sovrano, Reggente o Ministro della Difesa, l'SMR, potrà a maggioranza relativa, rendere effettiva ed operativa, la Lista Nera così come da esso proposta
.





Art 9.2 Lista dei ricercati:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella lista dei ricercati:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno.


Art 9.3Art 9.2 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della lista ricercati Lista Nera:
Una volta concordata all’interno dello SMR la lista ricercati nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella lista ricercati nera e dalla prevista durata d'inserimento nella lista congrua alle motivazioni addotte. Tale periodo di tempo potrà essere liberamente esteso se lo SMR ne ravvisasse necessità. con le limitazioni di cui al successivo articolo 9.4..
In caso di inserimento a seguito di reati denunciati e/o condannati dai tribunali sia Duosiciliani che degli Stati con cui è attiva la collaborazione giudiziaria, nel momento della pubblicazione bisogna inserire un riferimento chiaro e ben dettagliato della tipologia di reato commesso e un riferimento alle eventuali prove, denunce e sentenze.

Art 9.4Art 9.3 sull’assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in lista nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.

Art 9.4
della Permanenza nella Lista Nera.
La durata della permanenza nella lista nera deve essere comunicata e pubblicata nel momento dell'inserimento del nominativo.
La sua pubblicazione dovrà essere mantenuta fino allo scadere della stessa.

9.4.1
La durata massima della permanenza in lista nera non può superare i limiti imposti dalla seguente tabella:
Reati lievi: non prevista permanenza in lista nera.
Reati moderati: 1 mese
Reati gravi: 3 mesi
Reati capitali: 6 mesi. Non prevista in caso di Pena di morte.
Fanno eccezione i casi normati nell'art. 9.4.2 e art.9.4.4
Nel caso di più reati commessi contemporaneamente essa è calcolata sulla base del reato di maggior gravità

9.4.2
La durata della permanenza nella lista nera può essere incrementata, cumulativamente, di un ulteriore mese per ognuna delle seguenti categorie, in caso di:
-Recidività
-Efferatezza
-Grave danno addotto alle vittime
-Pericolosità particolare del reo
-Ogni nuovo reato commesso contemporaneamente a quello per il quale viene calcolato il periodo di permanenza;


9.4.3
9.4.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale vedrà il suo nome sospeso dalla stessa, ma il suo nome verrà e trascritto in apposita lista e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini ricadenti nelle fattispecie normate dall'art. 9.1, per i quali verrà richiesto un nuovo inserimento in lista nera, egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.

9.4.4
La durata della permanenza in lista nera dei nominativi inseriti senza una specifica condanna giudiziaria è lasciata a discrezione dello SMR, fino ad un massimo di mesi sei.
Una nuova valutazione della durata di permanenza sarà necessaria in seguito alle mutazioni delle condizioni che hanno portato all'inserimento del nominativo in lista nera.
In caso di scadenza, eventuali rinnovi non potranno avere durata superiore ai mesi sei.


Art 9.5 sulle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia
L'uso della lista nera non deve essere punitivo: esso ha l'unico scopo di garantire sicurezza al Regno e ai suoi cittadini; l'uso della lista nera non può sostituire la giustizia ordinaria.
Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli o dei Generali o Marescialli comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.

Citazione :


Art. 10 sui doveri e diritti fondamentali :
...Omissis...
Art.10.1 sulle retribuzioni.

Ogni provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie si impegna a contribuire in parti uguali alle retribuzioni economiche dei militari arruolati negli eserciti guidati dai Marescialli regi ed alla fornitura di ogni bene, quali armi e cibo, necessario al fabbisogno dell'esercito. Ogni provincia ha l'onere di coordinare, gestire e mantenere almeno un esercito provinciale, sia esso comandato dal Capitano o da un Generale delegato dal governatore a comandare lo stesso esercito.

Delle Paghe: E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione per ogni giorno di servizio in gratibus in esercito.Il calcolo della paga spetta agli Sceriffi Provinciali.
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e arruolamento, avvalendosi dell’aiuto dei Capitani e dei Generali che hanno arruolato i soldati.
Compito dei Capitani sarà richiedere il resoconto ad ogni Cb e poi presentare ai Consigli Provinciali il resoconto totale delle operazioni.

Sarà compito di ogni Generale conteggiare i giorni di servizio in gratibus dei propri soldati. Compito dei sergenti o dei capitani/governatori sarà raccogliere i resoconti delle paghe relative agli eserciti presentati dai generali e porli all'attenzione dei relativi Consigli provinciali.
Il resoconto dovrà contenere i giorni di mobilitazione e di arruolamentoservizio in gratibus di ciascun soldato, affiancato dal costo della paga da elargire.
La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento nelle fila delle Armate IG.

15 ducati oppure 10 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Fanti
16 ducati, oppure 11 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Lancieri
17 ducati oppure 12 ducati + un pezzo di pane* al giorno per gli Armigeri
18 ducati oppure 13 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Cavalieri
19 ducati oppure 14 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Dragoni
22 ducati oppure 18 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: Capitano o Comandante d'Armata.
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di due ducati


Da 9 a 15 ducati al giorno per i volontari/ausiliari non facenti parte delle forze armate, a discrezione della provincia di riferimento*
18 ducati al giorno per i Lancieri (da 0 a 99 punti forza)*
19 ducati al giorno per gli Armigeri ( da 100 a 149 punti forza)*
20 ducati al giorno per i Cavalieri (da 150 a 199 punti forza)*
21 ducati al giorno per i Dragoni (da 200 punti forza)*
23 ducati al giorno per i Generali *
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di un ducato


*= Le retribuzioni economiche per i servizi militari svolti potranno essere sostituite in parte o totalmente attraverso l'elargizione di cibo di qualsiasi genere che compensi al fabbisogno giornaliero di ogni soldato. Salvo rinuncia da parte dell'interessato alla paga o a una parte della stessa in favore della provincia di riferimento, in qualsiasi caso le retribuzioni dovranno corrispondere alla paga quotidiana spettante al soldato/generale.
Ai fini del calcolo della paga, il valore dei beni alimentari viene valutato in questo modo:

1 Pezzo di pane = 6 ducati
1 Borsa di mais = 3 ducati
Cibi caratteristica = 17 ducati (1 pesce, 1 pezzo di carne, 2 verdure o 2 frutti)


Incentivi per i Soldati: Per aiutare i soldati nella crescita della forza sono previsti, ove possibile, incentivi per l’acquisto di carne e di armi, avvalendosi dell’aiuto di macellai, fabbri e carpentieri che collaboreranno con l’esercito.
Al fine di premiare i soldati e i generali impegnati per lunghi periodi di tempo negli eserciti in gratibus, è istituito il seguente incentivo:

Aggiunta di un ducato alla paga relativa al grado di appartenenza
- Dopo 30 giorni di servizio ininterrotto in gratibus per i soldati, fino a successiva uscita dall'esercito;
- Dopo 60 giorni di servizio ininterrotto in gratibus per i generali, fino allo scioglimento del loro esercito.

Tale incentivo non è retroattivo.


Onoreficenze militari: I soldati che, nel corso della loro carriera militare, avranno conseguito notevoli successi, verranno premiati tramite la consegna da parte del Capitano di riferimento o del Ministro della Difesa/Sovrano di medaglie al merito.


A seguito di queste modifiche va a modificarsi la stesura della stessa:

Verde: Escono dalla Lista nera
Rosso: Restano in Lista nera, cambiano i termini
Blu: nomi ancora in valutazione

1. Rachs fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona - furto della cassa reale.
2. Negaton fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
3. Gessy fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
4. Labrador fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
5. Manazza fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
6. Attiliatotila fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
7. Mk75 fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
8. Nonnonanni fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
9. Seidak fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
10. Barretto fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.
11. Kajer fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.
12. Naevia. fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.
13. Shikamaru fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.

14. Barbarella fino al 14/04/1464 per assalto non autorizzato, collaborazione coi nemici di guerra (manonera), associazione a delinquere
15. Lanore. fino al 15/10/1464 per brigantaggio, collaborazione coi nemici di guerra (manonera), assalto non autorizzato, associazione a delinquere Arrow 5-01-1464
16. Vittoriachristine fino al 15/10/1464 per brigantaggio, rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (bosniaci e manonera) 5-01-1464 sospesa in data 5-12-1463
17. Wolly fino al 14/07/1464 per brigantaggio, rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (bosniaci e manonera) Arrow 5-01-1464
18. Marsicano fino al 14/07/1464 per brigantaggio, rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (manonera)
19. Il_becchino fino al 14/07/1464 per rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (manonera)
20. Debo fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 9-01-1464
21. Dokindok fino al 26/12/1463 per brigantaggio
22. Burbe fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 24-12-1463
23. Patroclo fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 24-12-1463
24. Efialt fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 24-12-1463
25. Saverese fino al 27/3/1464 per brigantaggio e assalto non autorizzato
26. Piccino96 fino al 27/12/1463 per brigantaggio
27. Margott fino al 27/12/1463 per brigantaggio
28. Francesco_sforza fino al 27/12/1463 per assalto non autorizzato Arrow 26-12-1463
29. Liquid fino al 27/12/1463 per brigantaggio nuova denuncia- data da aggiornare
30. Exector fino al 27/12/1463 per brigantaggio Arrow 19-12-1463

31. Soemia fino al 15/1/1464 per istigazione a delinquere e sedizione, associazione per delinquere (scontri a Chieti 11/10/63) per peculato 13-12-1463
32. Grynaeus fino al 30/1/1464 per peculato, associazione per delinquere (scontri a Chieti 11/10/63)Arrow 5-01-1464
33. Niccolo_da_tolentino fino al 30/1/1464 per peculato, associazione per delinquere (scontri a Chieti 11/10/63) Arrow 5-01-1464



Ultima modifica di Ayla_Sforza il 06/12/15, 09:07 am - modificato 4 volte.
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty05/12/15, 05:00 pm

Nella revisione era saltata questa!!

9.4.1
La durata massima della permanenza in lista nera non può superare i limiti imposti dalla seguente tabella:
Reati lievi: non prevista permanenza in lista nera.
Reati moderati: 1 mese
Reati gravi: 3 mesi
Reati capitali: 6 mesi. Non prevista in caso di Pena di morte.
Fanno eccezione i casi normati nell'art. 9.4.2 e art.9.4.4
Nel caso di più reati commessi contemporaneamente essa è calcolata sulla base del reato di maggior gravità

Era sparita dalle ultime revisioni, altrimenti non si capisce il perché poi si dice al successivo 9.4.2
-Ogni nuovo reato commesso contemporaneamente a quello per il quale viene calcolato il periodo di permanenza;
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty05/12/15, 05:03 pm

Corretto!
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty05/12/15, 05:04 pm

soemia mi segnalava camilla che è condannata anche per peculato, che è un reato grave. però di fatto non è stata inserita in bl per quello e quindi ne è fuori...
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty05/12/15, 05:04 pm

okk
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty05/12/15, 06:25 pm

corretto anche soemia
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty05/12/15, 07:17 pm

Sai che non so se però soemia può stare in bl? Pensieri volanti in auto (dopo dettaglio).
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty05/12/15, 07:24 pm

Un altro paio di pensieri. :p
Appena torno scrivo
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty05/12/15, 08:14 pm

nel frattempo ho fatto un'altra modifica
perchè soemia non può stare in bl?
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty05/12/15, 09:05 pm

per me va bene, non capisco che problema ci sia con soemia, la regina sta decretando pertanto possiamo sistemare la situazione ad oggi sia per gli ingressi che per le uscite.

Io propongo oltre al testo con le modifiche colorate di mettere anche come verrebbe il testo definitivo senza colori e commenti così si ha un quadro chiaro e non ci sono fraintendimenti
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty06/12/15, 12:40 am

9.4.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale vedrà il suo nome sospeso dalla stessa, ma il suo nome verrà e trascritto in apposita lista e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini ricadenti nelle fattispecie normate dall'art. 9.1, per i quali verrà richiesto un nuovo inserimento in lista nera, egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty06/12/15, 09:08 am

Ayla_Sforza ha scritto:
[rp]
Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) U0zsC66 REGNO DELLE DUE SICILIE Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) U0zsC66
Decreto Regio 1/1463

All'Attenzione del Nostro Amato Popolo,
A tutti coloro che leggeranno o udiranno le nostre parole,
Saluti


Noi, Ayla Nejla Dalia Sforza,
Regina del Regno delle Due Sicilie,


DECRETIAMO

La modifica parziale della Carta dell'Esercito nell' articolo 9 e sue parti e nell'articolo 10 e sue parti.


Citazione :
Art. 9 Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini si avvale può avvalersi della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Black list.
Art 9.1 sui criteri di inserimento nella lista nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento in lista nera:
- Tutti coloro che saranno indicati nella lista dei ricercati del Regno delle Due Sicilie.
  • Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.

  • Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane ovvero contro le navi appartenenti agli Stati i cui rapporti di amicizia con il Regno sono vincolati da trattati appositi, anche se il reato viene commesso nelle acque non appartenenti al Regno.

  • Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.

  • Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.

  • Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.

  • Tutti coloro che abbiano commesso reati al di fuori del territorio per i quali è prevista la bl nell'art. 9 e art. in esso citati.

  • Tutti coloro che siano stati riconsciuti come appartenenti a organizzazioni di briganti o ad esse assimilabili da altre istituzioni esterne al regno.


  • Tutte le proposte di inserimento in Lista Nera, dei soggetti individuati in base ai criteri sopra enumerati, saranno effettive solo dopo il Placet del Sovrano, ( in sua assenza dal Reggente) e del Ministro della Difesa, che dovranno pronunziarsi entro 72h, in caso di guerra o emergenza nazionale 24h, dalla proposta.
    In caso di non pronunzia entro i termini sopra previsti di Sovrano, Reggente o Ministro della Difesa, l'SMR, potrà a maggioranza relativa, rendere effettiva ed operativa, la Lista Nera così come da esso proposta
.





Art 9.2 Lista dei ricercati:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella lista dei ricercati:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno.


Art 9.3Art 9.2 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della lista ricercati Lista Nera:
Una volta concordata all’interno dello SMR la lista ricercati nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella lista ricercati nera e dalla prevista durata d'inserimento nella lista congrua alle motivazioni addotte. Tale periodo di tempo potrà essere liberamente esteso se lo SMR ne ravvisasse necessità. con le limitazioni di cui al successivo articolo 9.4..
In caso di inserimento a seguito di reati denunciati e/o condannati dai tribunali sia Duosiciliani che degli Stati con cui è attiva la collaborazione giudiziaria, nel momento della pubblicazione bisogna inserire un riferimento chiaro e ben dettagliato della tipologia di reato commesso e un riferimento alle eventuali prove, denunce e sentenze.

Art 9.4Art 9.3 sull’assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in lista nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.

Art 9.4
della Permanenza nella Lista Nera.
La durata della permanenza nella lista nera deve essere comunicata e pubblicata nel momento dell'inserimento del nominativo.
La sua pubblicazione dovrà essere mantenuta fino allo scadere della stessa.

9.4.1
La durata massima della permanenza in lista nera non può superare i limiti imposti dalla seguente tabella:
Reati lievi: non prevista permanenza in lista nera.
Reati moderati: 1 mese
Reati gravi: 3 mesi
Reati capitali: 6 mesi. Non prevista in caso di Pena di morte.
Fanno eccezione i casi normati nell'art. 9.4.2 e art.9.4.4
Nel caso di più reati commessi contemporaneamente essa è calcolata sulla base del reato di maggior gravità

9.4.2
La durata della permanenza nella lista nera può essere incrementata, cumulativamente, di un ulteriore mese per ognuna delle seguenti categorie, in caso di:
-Recidività
-Efferatezza
-Grave danno addotto alle vittime
-Pericolosità particolare del reo
-Ogni nuovo reato commesso contemporaneamente a quello per il quale viene calcolato il periodo di permanenza;


9.4.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale vedrà il suo nome sospeso dalla stessa, ma il suo nome verrà e trascritto in apposita lista e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini ricadenti nelle fattispecie normate dall'art. 9.1, per i quali verrà richiesto un nuovo inserimento in lista nera, egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.

9.4.4
La durata della permanenza in lista nera dei nominativi inseriti senza una specifica condanna giudiziaria è lasciata a discrezione dello SMR, fino ad un massimo di mesi sei.
Una nuova valutazione della durata di permanenza sarà necessaria in seguito alle mutazioni delle condizioni che hanno portato all'inserimento del nominativo in lista nera.
In caso di scadenza, eventuali rinnovi non potranno avere durata superiore ai mesi sei.


Art 9.5 sulle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia
L'uso della lista nera non deve essere punitivo: esso ha l'unico scopo di garantire sicurezza al Regno e ai suoi cittadini; l'uso della lista nera non può sostituire la giustizia ordinaria.
Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli o dei Generali o Marescialli comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.

Citazione :


Art. 10 sui doveri e diritti fondamentali :
...Omissis...
Art.10.1 sulle retribuzioni.

Ogni provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie si impegna a contribuire in parti uguali alle retribuzioni economiche dei militari arruolati negli eserciti guidati dai Marescialli regi ed alla fornitura di ogni bene, quali armi e cibo, necessario al fabbisogno dell'esercito. Ogni provincia ha l'onere di coordinare, gestire e mantenere almeno un esercito provinciale, sia esso comandato dal Capitano o da un Generale delegato dal governatore a comandare lo stesso esercito.

Delle Paghe: E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione per ogni giorno di servizio in gratibus in esercito.Il calcolo della paga spetta agli Sceriffi Provinciali.
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e arruolamento, avvalendosi dell’aiuto dei Capitani e dei Generali che hanno arruolato i soldati.
Compito dei Capitani sarà richiedere il resoconto ad ogni Cb e poi presentare ai Consigli Provinciali il resoconto totale delle operazioni.

Sarà compito di ogni Generale conteggiare i giorni di servizio in gratibus dei propri soldati. Compito dei sergenti o dei capitani/governatori sarà raccogliere i resoconti delle paghe relative agli eserciti presentati dai generali e porli all'attenzione dei relativi Consigli provinciali.
Il resoconto dovrà contenere i giorni di mobilitazione e di arruolamentoservizio in gratibus di ciascun soldato, affiancato dal costo della paga da elargire.
La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento nelle fila delle Armate IG.

15 ducati oppure 10 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Fanti
16 ducati, oppure 11 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Lancieri
17 ducati oppure 12 ducati + un pezzo di pane* al giorno per gli Armigeri
18 ducati oppure 13 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Cavalieri
19 ducati oppure 14 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Dragoni
22 ducati oppure 18 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: Capitano o Comandante d'Armata.
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di due ducati


Da 9 a 15 ducati al giorno per i volontari/ausiliari non facenti parte delle forze armate, a discrezione della provincia di riferimento*
18 ducati al giorno per i Lancieri (da 0 a 99 punti forza)*
19 ducati al giorno per gli Armigeri ( da 100 a 149 punti forza)*
20 ducati al giorno per i Cavalieri (da 150 a 199 punti forza)*
21 ducati al giorno per i Dragoni (da 200 punti forza)*
23 ducati al giorno per i Generali *
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di un ducato


*= Le retribuzioni economiche per i servizi militari svolti potranno essere sostituite in parte o totalmente attraverso l'elargizione di cibo di qualsiasi genere che compensi al fabbisogno giornaliero di ogni soldato. Salvo rinuncia da parte dell'interessato alla paga o a una parte della stessa in favore della provincia di riferimento, in qualsiasi caso le retribuzioni dovranno corrispondere alla paga quotidiana spettante al soldato/generale.
Ai fini del calcolo della paga, il valore dei beni alimentari viene valutato in questo modo:

1 Pezzo di pane = 6 ducati
1 Borsa di mais = 3 ducati
Cibi caratteristica = 17 ducati (1 pesce, 1 pezzo di carne, 2 verdure o 2 frutti)


Incentivi per i Soldati: Per aiutare i soldati nella crescita della forza sono previsti, ove possibile, incentivi per l’acquisto di carne e di armi, avvalendosi dell’aiuto di macellai, fabbri e carpentieri che collaboreranno con l’esercito.
Al fine di premiare i soldati e i generali impegnati per lunghi periodi di tempo negli eserciti in gratibus, è istituito il seguente incentivo:

Aggiunta di un ducato alla paga relativa al grado di appartenenza
- Dopo 30 giorni di servizio ininterrotto in gratibus per i soldati, fino a successiva uscita dall'esercito;
- Dopo 60 giorni di servizio ininterrotto in gratibus per i generali, fino allo scioglimento del loro esercito.

Tale incentivo non è retroattivo.


Onoreficenze militari: I soldati che, nel corso della loro carriera militare, avranno conseguito notevoli successi, verranno premiati tramite la consegna da parte del Capitano di riferimento o del Ministro della Difesa/Sovrano di medaglie al merito.


A seguito di queste modifiche va a modificarsi la stesura della stessa:

Verde: Escono dalla Lista nera
Rosso: Restano in Lista nera, cambiano i termini
Blu: nomi ancora in valutazione

1. Rachs fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona - furto della cassa reale.
2. Negaton fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
3. Gessy fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
4. Labrador fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
5. Manazza fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
6. Attiliatotila fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
7. Mk75 fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
8. Nonnonanni fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
9. Seidak fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
10. Barretto fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.
11. Kajer fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.
12. Naevia. fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.
13. Shikamaru fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.

14. Barbarella fino al 14/04/1464 per assalto non autorizzato, collaborazione coi nemici di guerra (manonera), associazione a delinquere
15. Lanore. fino al 15/10/1464 per brigantaggio, collaborazione coi nemici di guerra (manonera), assalto non autorizzato, associazione a delinquere Arrow 5-01-1464
16. Vittoriachristine fino al 15/10/1464 per brigantaggio, rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (bosniaci e manonera) 5-01-1464 sospesa in data 5-12-1463
17. Wolly fino al 14/07/1464 per brigantaggio, rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (bosniaci e manonera) Arrow 5-01-1464
18. Marsicano fino al 14/07/1464 per brigantaggio, rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (manonera)
19. Il_becchino fino al 14/07/1464 per rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (manonera)
20. Debo fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 9-01-1464
21. Dokindok fino al 26/12/1463 per brigantaggio
22. Burbe fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 24-12-1463
23. Patroclo fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 24-12-1463
24. Efialt fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 24-12-1463
25. Saverese fino al 27/3/1464 per brigantaggio e assalto non autorizzato
26. Piccino96 fino al 27/12/1463 per brigantaggio
27. Margott fino al 27/12/1463 per brigantaggio
28. Francesco_sforza fino al 27/12/1463 per assalto non autorizzato Arrow 26-12-1463
29. Liquid fino al 27/12/1463 per brigantaggio nuova denuncia- data da aggiornare
30. Exector fino al 27/12/1463 per brigantaggio Arrow 19-12-1463

31. Soemia fino al 15/1/1464 per istigazione a delinquere e sedizione, associazione per delinquere (scontri a Chieti 11/10/63) per peculato 13-12-1463
32. Grynaeus fino al 30/1/1464 per peculato, associazione per delinquere (scontri a Chieti 11/10/63)Arrow 5-01-1464
33. Niccolo_da_tolentino fino al 30/1/1464 per peculato, associazione per delinquere (scontri a Chieti 11/10/63) Arrow 5-01-1464



Ultima modifica di Ayla_Sforza il 06/12/15, 04:58 pm - modificato 1 volta.
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty06/12/15, 02:19 pm

vogliamo dire quella lista dei sospesi dove va? (tipo in coda alla bl piuttosto che nello smr segreta)? ai fini del calcolo vogliamo modificare il 9.4.1 in giorni?

9.4.1
La durata massima della permanenza in lista nera non può superare i limiti imposti dalla seguente tabella:
Reati lievi: non prevista permanenza in lista nera.
Reati moderati: 1 mese (30 giorni)
Reati gravi: 3 mesi (90 giorni)
Reati capitali: 6 mesi (180 giorni). Non prevista in caso di Pena di morte.
Fanno eccezione i casi normati nell'art. 9.4.2 e art.9.4.4
Nel caso di più reati commessi contemporaneamente essa è calcolata sulla base del reato di maggior gravità

il 9.4.3 compare due volte.

Come regolamentiamo il caso di guerra? E'scomparso quello sulle proposte dello smr.
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty06/12/15, 05:03 pm

9.4.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale vedrà il suo nome sospeso dalla stessa, ma il suo nome verrà e trascritto in apposita lista e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
La lista dovrà essere posta sotto la lista nera e quindi pubblica.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini ricadenti nelle fattispecie normate dall'art. 9.1, per i quali verrà richiesto un nuovo inserimento in lista nera, egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.

ho agginto dove deve stare.

Sulla proposta dello SMR l'ho tolta, poichè se è vero che ni useremmo razionicinio vi è il rischio che solo per quell'articolo il giorno dopo la mia morte possano metterci chiunque e usare nuovamente la BL come è stato fatto oggi. Per compensare ho aggiunto la parte che ci consente di nserire chi ha effettivamente compiuto atti criminali altrove e/o appartiene a gruppi pericolosi.
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty06/12/15, 06:10 pm

Favorevole alle ultime due modifiche sia per il numero di giorni sia per la chiarificazione sulla lista "grigia"
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty07/12/15, 01:53 pm

Art. 9 Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini si avvale della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Black list.
Art 9.1 sui criteri di inserimento nella lista nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento in lista nera:
- Tutti coloro che saranno indicati nella lista dei ricercati del Regno delle Due Sicilie.
Art 9.1 sui criteri di inserimento nella lista nera: Art 9.2 Lista dei ricercati:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella lista nera dei ricercati:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno per la durata di 5 giorni, tempo entro il quale i membri dello SMR e i Prefetti di entrambe le provincie dovranno confermare, a seguito di votazione pubblica e palese, con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, la messa in lista nera esprimendosi e motivando pubblicamente con un parere positivo o negativo.
Art 9.2 3 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della lista nera ricercati:
Una volta concordata all’interno dello SMR la lista nera ricercati dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente contestualmente all’interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella lista ricercati e dalla prevista durata d'inserimento nella lista, non superiore ai tre mesi, congrua alle motivazioni addotte. Tale periodo di tempo potrà essere liberamente esteso se lo SMR ne ravvisasse necessità con votazione pubblica e palese, con maggioranza di 2/3 dei membri dello SMR e dei Prefetti di entrambe le provincie, per un massimo di altri tre mesi. Non sarà possibile tenere in Lista Nera nessun individuo per più di sei mesi consecutivi, tempo oltre il quale dovrà essere considerato definitivamente libero. Il soggetto potrà comparire nuovamente nella lista, a meno chè non commetta crimini, solo dopo tre mesi e con ratifica pubblica delle suddette figure istituzionali.
Art 9.3 4 sull’assenza di Sulle responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in lista nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali. Nel caso invece di uccisione di liberi cittadini o di cittadini muniti di eventuali permessi di transito qualora ve ne fosse la richiesta, il comandante dell'esercito verrà considerato reo di omicidio, sollevato dall'incarico e processato per Alto Tradimento in accordo con l'articolo successivo (Art. 9.4).
Art 9.4 5 sulle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia.
Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli o dei Generali o Marescialli comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty07/12/15, 11:50 pm

ho cercato di correggere i refusi, inserito l'obbligo per i generali di controllare la BL e la WL e la definizione di "lista dei sospesi"

Per cortesia date uno sguardo tutti che domani voglio pubblicare


Ayla_Sforza ha scritto:
[rp]
Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) U0zsC66 REGNO DELLE DUE SICILIE Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) U0zsC66
Decreto Regio 1/1463

All'Attenzione del Nostro Amato Popolo,
A tutti coloro che leggeranno o udiranno le nostre parole,
Saluti


Noi, Ayla Nejla Dalia Sforza,
Regina del Regno delle Due Sicilie,


DECRETIAMO

La modifica parziale della Carta dell'Esercito nell' articolo 9 e sue parti e nell'articolo 10 e sue parti.


Citazione :
Art. 9 Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini si avvale può avvalersi della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Black list.
Art 9.1 sui criteri di inserimento nella lista nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento in lista nera:
- Tutti coloro che saranno indicati nella lista dei ricercati del Regno delle Due Sicilie.
  • Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.

  • Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane ovvero contro le navi appartenenti agli Stati i cui rapporti di amicizia con il Regno sono vincolati da trattati appositi, anche se il reato viene commesso nelle acque non appartenenti al Regno.

  • Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.

  • Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.

  • Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.

  • Tutti coloro che abbiano commesso reati al di fuori del territorio per i quali è prevista la bl nell'art. 9 e art. in esso citati.

  • Tutti coloro che siano stati riconsciuti come appartenenti a organizzazioni di briganti o ad esse assimilabili eventualmente anche da altre istituzioni esterne al regno.


  • Tutte le proposte di inserimento in Lista Nera, dei soggetti individuati in base ai criteri sopra enumerati, saranno effettive solo dopo il Placet del Sovrano, ( in sua assenza dal Reggente) e del Ministro della Difesa, che dovranno pronunziarsi entro 72h, in caso di guerra o emergenza nazionale 24h, dalla proposta.
    In caso di non pronunzia entro i termini sopra previsti , l'SMR, potrà a maggioranza relativa, rendere effettiva ed operativa, la Lista Nera così come da esso proposta
.





Art 9.2 Lista dei ricercati:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella lista dei ricercati:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno.


Art 9.3Art 9.2 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della lista ricercati Lista Nera:
Una volta concordata all’interno dello SMR la lista ricercati nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella lista ricercati nera e dalla prevista durata d'inserimento nella lista congrua alle motivazioni addotte. Tale periodo di tempo potrà essere liberamente esteso se lo SMR ne ravvisasse necessità. con le limitazioni di cui al successivo articolo 9.4..
In caso di inserimento a seguito di reati denunciati e/o condannati dai tribunali sia Duosiciliani che degli Stati con cui è attiva la collaborazione giudiziaria, nel momento della pubblicazione bisogna inserire un riferimento chiaro e ben dettagliato della tipologia di reato commesso e un riferimento alle eventuali prove, denunce e sentenze.

Art 9.4Art 9.3 sull’assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in lista nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.

Art 9.4
della Permanenza nella Lista Nera.
La durata della permanenza nella lista nera deve essere comunicata e pubblicata nel momento dell'inserimento del nominativo.
La sua pubblicazione dovrà essere mantenuta fino allo scadere della stessa.

9.4.1
La durata massima della permanenza in lista nera non può superare i limiti imposti dalla seguente tabella:
Reati lievi: non prevista permanenza in lista nera.
Reati moderati: 1 mese
Reati gravi: 3 mesi
Reati capitali: 6 mesi. Non prevista in caso di Pena di morte.
Fanno eccezione i casi normati nell'art. 9.4.2 e art.9.4.4
Nel caso di più reati commessi contemporaneamente essa è calcolata sulla base del reato di maggior gravità

9.4.2
La durata della permanenza nella lista nera può essere incrementata, cumulativamente, di un ulteriore mese per ognuna delle seguenti categorie, in caso di:
-Recidività
-Efferatezza
-Grave danno addotto alle vittime
-Pericolosità particolare del reo
-Ogni nuovo reato commesso contemporaneamente a quello per il quale viene calcolato il periodo di permanenza;


9.4.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale vedrà il suo nome sospeso dalla stessa, ma il suo nome verrà e trascritto in apposita lista (lista dei sospesi) e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini ricadenti nelle fattispecie normate dall'art. 9.1, per i quali verrà richiesto un nuovo inserimento in lista nera, egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.

9.4.3.1
La lista dei sospesi dovrà essere chiara, posta sotto la lista nera.
Dovrà altresì essere riportata la data di sospensione e i giorni rimanenti.


9.4.4
La durata della permanenza in lista nera dei nominativi inseriti senza una specifica condanna giudiziaria è lasciata a discrezione dello SMR, fino ad un massimo di mesi sei.
Una nuova valutazione della durata di permanenza sarà necessaria in seguito alle mutazioni delle condizioni che hanno portato all'inserimento del nominativo in lista nera.
In caso di scadenza, eventuali rinnovi non potranno avere durata superiore ai mesi sei.


Art 9.5 sulle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia, è loro preciso compito il tenere aggiornata sia la lista nera che la lista bianca all'interno delle loro armate.
L'uso della lista nera non deve essere punitivo: esso ha l'unico scopo di garantire sicurezza al Regno e ai suoi cittadini; l'uso della lista nera non può sostituire la giustizia ordinaria.

Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli o dei Generali o Marescialli comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.

Citazione :


Art. 10 sui doveri e diritti fondamentali :
...Omissis...
Art.10.1 sulle retribuzioni.

Ogni provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie si impegna a contribuire in parti uguali alle retribuzioni economiche dei militari arruolati negli eserciti guidati dai Marescialli regi ed alla fornitura di ogni bene, quali armi e cibo, necessario al fabbisogno dell'esercito. Ogni provincia ha l'onere di coordinare, gestire e mantenere almeno un esercito provinciale, sia esso comandato dal Capitano o da un Generale delegato dal governatore a comandare lo stesso esercito.

Delle Paghe: E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione per ogni giorno di servizio in gratibus in esercito.Il calcolo della paga spetta agli Sceriffi Provinciali.
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e arruolamento, avvalendosi dell’aiuto dei Capitani e dei Generali che hanno arruolato i soldati.
Compito dei Capitani sarà richiedere il resoconto ad ogni Cb e poi presentare ai Consigli Provinciali il resoconto totale delle operazioni.

Sarà compito di ogni Generale conteggiare i giorni di servizio in gratibus dei propri soldati. Compito dei sergenti o dei capitani/governatori sarà raccogliere i resoconti delle paghe relative agli eserciti presentati dai generali e porli all'attenzione dei relativi Consigli provinciali.
Il resoconto dovrà contenere i giorni di mobilitazione e di arruolamentoservizio in gratibus di ciascun soldato, affiancato dal costo della paga da elargire.
La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento nelle fila delle Armate IG.

15 ducati oppure 10 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Fanti
16 ducati, oppure 11 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Lancieri
17 ducati oppure 12 ducati + un pezzo di pane* al giorno per gli Armigeri
18 ducati oppure 13 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Cavalieri
19 ducati oppure 14 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Dragoni
22 ducati oppure 18 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: Capitano o Comandante d'Armata.
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di due ducati


Da 9 a 15 ducati al giorno per i volontari/ausiliari non facenti parte delle forze armate, a discrezione della provincia di riferimento*
18 ducati al giorno per i Lancieri (da 0 a 99 punti forza)*
19 ducati al giorno per gli Armigeri ( da 100 a 149 punti forza)*
20 ducati al giorno per i Cavalieri (da 150 a 199 punti forza)*
21 ducati al giorno per i Dragoni (da 200 punti forza)*
23 ducati al giorno per i Generali *
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di un ducato


*= Le retribuzioni economiche per i servizi militari svolti potranno essere sostituite in parte o totalmente attraverso l'elargizione di cibo di qualsiasi genere che compensi al fabbisogno giornaliero di ogni soldato. Salvo rinuncia da parte dell'interessato alla paga o a una parte della stessa in favore della provincia di riferimento, in qualsiasi caso le retribuzioni dovranno corrispondere alla paga quotidiana spettante al soldato/generale.
Ai fini del calcolo della paga, il valore dei beni alimentari viene valutato in questo modo:

1 Pezzo di pane = 6 ducati
1 Borsa di mais = 3 ducati
Cibi caratteristica = 17 ducati (1 pesce, 1 pezzo di carne, 2 verdure o 2 frutti)


Incentivi per i Soldati: Per aiutare i soldati nella crescita della forza sono previsti, ove possibile, incentivi per l’acquisto di carne e di armi, avvalendosi dell’aiuto di macellai, fabbri e carpentieri che collaboreranno con l’esercito.
Al fine di premiare i soldati e i generali impegnati per lunghi periodi di tempo negli eserciti in gratibus, è istituito il seguente incentivo:

Aggiunta di un ducato alla paga relativa al grado di appartenenza
- Dopo 30 giorni di servizio ininterrotto in gratibus per i soldati, fino a successiva uscita dall'esercito;
- Dopo 60 giorni di servizio ininterrotto in gratibus per i generali, fino allo scioglimento del loro esercito.

Tale incentivo non è retroattivo.


Onoreficenze militari: I soldati che, nel corso della loro carriera militare, avranno conseguito notevoli successi, verranno premiati tramite la consegna da parte del Capitano di riferimento o del Ministro della Difesa/Sovrano di medaglie al merito.


A seguito di queste modifiche va a modificarsi la stesura della stessa:

Verde: Escono dalla Lista nera
Rosso: Restano in Lista nera, cambiano i termini
Blu: nomi ancora in valutazione

1. Rachs fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona - furto della cassa reale.
2. Negaton fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
3. Gessy fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
4. Labrador fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
5. Manazza fino al 11/03/1464 per crimini contro la Corona, rivolta e sedizione.
6. Attiliatotila fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
7. Mk75 fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
8. Nonnonanni fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
9. Seidak fino al 11/03/1464 per collaborazione con nemici di guerra (Bosnia)
10. Barretto fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.
11. Kajer fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.
12. Naevia. fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.
13. Shikamaru fino al 11/03/1464 per crimini contro l'Abruzzo.

14. Barbarella fino al 14/04/1464 per assalto non autorizzato, collaborazione coi nemici di guerra (manonera), associazione a delinquere
15. Lanore. fino al 15/10/1464 per brigantaggio, collaborazione coi nemici di guerra (manonera), assalto non autorizzato, associazione a delinquere Arrow 5-01-1464
16. Vittoriachristine fino al 15/10/1464 per brigantaggio, rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (bosniaci e manonera) 5-01-1464 sospesa in data 5-12-1463
17. Wolly fino al 14/07/1464 per brigantaggio, rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (bosniaci e manonera) Arrow 5-01-1464
18. Marsicano fino al 14/07/1464 per brigantaggio, rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (manonera)
19. Il_becchino fino al 14/07/1464 per rivolta e sedizione, eresia e proselitismo, collaborazione coi nemici di guerra (manonera)
20. Debo fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 9-01-1464
21. Dokindok fino al 26/12/1463 per brigantaggio
22. Burbe fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 24-12-1463
23. Patroclo fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 24-12-1463
24. Efialt fino al 26/12/1463 per brigantaggio Arrow 24-12-1463
25. Saverese fino al 27/3/1464 per brigantaggio e assalto non autorizzato
26. Piccino96 fino al 27/12/1463 per brigantaggio
27. Margott fino al 27/12/1463 per brigantaggio
28. Francesco_sforza fino al 27/12/1463 per assalto non autorizzato Arrow 26-12-1463
29. Liquid fino al 27/12/1463 per brigantaggio nuova denuncia- data da aggiornare
30. Exector fino al 27/12/1463 per brigantaggio Arrow 19-12-1463

31. Soemia fino al 15/1/1464 per istigazione a delinquere e sedizione, associazione per delinquere (scontri a Chieti 11/10/63) per peculato 13-12-1463
32. Grynaeus fino al 30/1/1464 per peculato, associazione per delinquere (scontri a Chieti 11/10/63)Arrow 5-01-1464
33. Niccolo_da_tolentino fino al 30/1/1464 per peculato, associazione per delinquere (scontri a Chieti 11/10/63) Arrow 5-01-1464



Ultima modifica di Ayla_Sforza il 08/12/15, 11:14 am - modificato 1 volta.
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Camilla_melissa

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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty08/12/15, 09:29 am

Io inserirei solo in calce la lista sospesi così mettiamo vittoria e facciamo anche vedere come va compilata per il resto si può pubblicare per me
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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty08/12/15, 01:31 pm

[quote="Ayla_Sforza"][rp]
Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) U0zsC66 REGNO DELLE DUE SICILIE Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) U0zsC66
Decreto Regio 1/1463

All'Attenzione del Nostro Amato Popolo,
A tutti coloro che leggeranno o udiranno le nostre parole,
Saluti


Noi, Ayla Nejla Dalia Sforza,
Regina del Regno delle Due Sicilie,


DECRETIAMO

La modifica parziale della Carta dell'Esercito nell' articolo 9 e sue parti


Citazione :
Art. 9 Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini si avvale può avvalersi della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Black list.
Art 9.1 sui criteri di inserimento nella lista nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento in lista nera:
- Tutti coloro che saranno indicati nella lista dei ricercati del Regno delle Due Sicilie.
  • Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.

  • Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane ovvero contro le navi appartenenti agli Stati i cui rapporti di amicizia con il Regno sono vincolati da trattati appositi, anche se il reato viene commesso nelle acque non appartenenti al Regno.

  • Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.

  • Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.

  • Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.

  • Tutti coloro che abbiano commesso reati al di fuori del territorio per i quali è prevista la bl nell'art. 9 e art. in esso citati.

  • Tutti coloro che siano stati riconsciuti come appartenenti a organizzazioni di briganti o ad esse assimilabili eventualmente anche da altre istituzioni esterne al regno.


  • Tutte le proposte di inserimento in Lista Nera, dei soggetti individuati in base ai criteri sopra enumerati, saranno effettive solo dopo il Placet del Sovrano, ( in sua assenza dal Reggente) e del Ministro della Difesa, che dovranno pronunziarsi entro 72h, in caso di guerra o emergenza nazionale 24h, dalla proposta.
    In caso di non pronunzia entro i termini sopra previsti , l'SMR, potrà a maggioranza relativa, rendere effettiva ed operativa, la Lista Nera così come da esso proposta
.





Art 9.2 Lista dei ricercati:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento di individui nella lista dei ricercati:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio singolarmente o in gruppo.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria nelle acque del Regno o contro navi Duosiciliane.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Sovrano o del Governatore della Provincia in cui il municipio è sito.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che commetteranno uno qualunque dei crimini indicati al Capo V - Delitti di tradimento e al Capo VI - Delitti di alto tradimento del Codice Penale Regio.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno.


Art 9.3Art 9.2 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della lista ricercati Lista Nera:
Una volta concordata all’interno dello SMR la lista ricercati nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno, ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.
Al momento della pubblicazione ogni nominativo dovrà essere seguito dalle motivazioni dell'inserimento nella lista ricercati nera e dalla prevista durata d'inserimento nella lista congrua alle motivazioni addotte. Tale periodo di tempo potrà essere liberamente esteso se lo SMR ne ravvisasse necessità. con le limitazioni di cui al successivo articolo 9.4..
In caso di inserimento a seguito di reati denunciati e/o condannati dai tribunali sia Duosiciliani che degli Stati con cui è attiva la collaborazione giudiziaria, nel momento della pubblicazione bisogna inserire un riferimento chiaro e ben dettagliato della tipologia di reato commesso e un riferimento alle eventuali prove, denunce e sentenze.

Art 9.4Art 9.3 sull’assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in lista nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli e Generali comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.

Art 9.4
della Permanenza nella Lista Nera.
La durata della permanenza nella lista nera deve essere comunicata e pubblicata nel momento dell'inserimento del nominativo.
La sua pubblicazione dovrà essere mantenuta fino allo scadere della stessa.

9.4.1
La durata massima della permanenza in lista nera non può superare i limiti imposti dalla seguente tabella:
Reati lievi: non prevista permanenza in lista nera.
Reati moderati: 30 giorni
Reati gravi: 90 giorni
Reati capitali: 180 giorni. Non prevista in caso di Pena di morte.
Fanno eccezione i casi normati nell'art. 9.4.2 e art.9.4.4
Nel caso di più reati commessi contemporaneamente essa è calcolata sulla base del reato di maggior gravità

Quando un nominativo già presente in BL commette un nuovo reato la durata di permanenza in lista nera verrà così calcolata: giorni rimanenti per la precedente condanna+ giorni dovuti al nuovo reato+ eventuale incremento come normato all'art 9.4.2

9.4.2
La durata della permanenza nella lista nera può essere incrementata, cumulativamente, di un ulteriore mese per ognuna delle seguenti categorie, in caso di:
-Recidività
-Efferatezza
-Grave danno addotto alle vittime
-Pericolosità particolare del reo
-Ogni nuovo reato commesso contemporaneamente a quello per il quale viene calcolato il periodo di permanenza


9.4.3
Il soggetto che, presente in Lista Nera a seguito di condanne giudiziarie, venisse ucciso da un esercito Provinciale o Reale vedrà il suo nome sospeso dalla stessa, ma il suo nome verrà e trascritto in apposita lista (lista dei sospesi) e li vi rimarrà fino allo scadere naturale.
Se durante tale periodo il soggetto dovesse commettere nuovi crimini ricadenti nelle fattispecie normate dall'art. 9.1, per i quali verrà richiesto un nuovo inserimento in lista nera, egli si vedrà comminato, oltre al tempo di permanenza come normato all' Art. 9.5.1, la rimanenza di tempo rimasta da scontare.

9.4.3.1
La lista dei sospesi dovrà essere chiara, posta sotto la lista nera.
Dovrà altresì essere riportata la data di sospensione e i giorni rimanenti.


9.4.4
La durata della permanenza in lista nera dei nominativi inseriti senza una specifica condanna giudiziaria è lasciata a discrezione dello SMR, fino ad un massimo di mesi sei.
Una nuova valutazione della durata di permanenza sarà necessaria in seguito alle mutazioni delle condizioni che hanno portato all'inserimento del nominativo in lista nera.
In caso di scadenza, eventuali rinnovi non potranno avere durata superiore ai mesi sei.


Art 9.5 sulle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia, è loro preciso compito il tenere aggiornata sia la lista nera che la lista bianca all'interno delle loro armate.
L'uso della lista nera non deve essere punitivo: esso ha l'unico scopo di garantire sicurezza al Regno e ai suoi cittadini; l'uso della lista nera non può sostituire la giustizia ordinaria.

Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli o dei Generali o Marescialli comandanti degli eserciti autorizzati del Regno delle Due Sicilie, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.

Entro la giornata di oggi sarà resa pubblica nell'apposita bacheca la nuova BL in accordo con il decreto.

Scritto a Castel Nuovo, Napoli, il VIII Giorno di Dicembre 1463

Ayla Sforza,



Regina del Regno delle Due Sicilie


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Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) 2881uh3



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Decreto Regio 2/1463

All'Attenzione del Nostro Amato Popolo,
A tutti coloro che leggeranno o udiranno le nostre parole,
Saluti


Noi, Ayla Nejla Dalia Sforza,
Regina del Regno delle Due Sicilie,


DECRETIAMO

Citazione :


Art. 10 sui doveri e diritti fondamentali :
...Omissis...
Art.10.1 sulle retribuzioni.

Ogni provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie si impegna a contribuire in parti uguali alle retribuzioni economiche dei militari arruolati negli eserciti guidati dai Marescialli regi ed alla fornitura di ogni bene, quali armi e cibo, necessario al fabbisogno dell'esercito. Ogni provincia ha l'onere di coordinare, gestire e mantenere almeno un esercito provinciale, sia esso comandato dal Capitano o da un Generale delegato dal governatore a comandare lo stesso esercito.

Delle Paghe: E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione per ogni giorno di servizio in gratibus in esercito.Il calcolo della paga spetta agli Sceriffi Provinciali.
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e arruolamento, avvalendosi dell’aiuto dei Capitani e dei Generali che hanno arruolato i soldati.
Compito dei Capitani sarà richiedere il resoconto ad ogni Cb e poi presentare ai Consigli Provinciali il resoconto totale delle operazioni.

Sarà compito di ogni Generale conteggiare i giorni di servizio in gratibus dei propri soldati. Compito dei sergenti o dei capitani/governatori sarà raccogliere i resoconti delle paghe relative agli eserciti presentati dai generali e porli all'attenzione dei relativi Consigli provinciali.
Il resoconto dovrà contenere i giorni di mobilitazione e di arruolamentoservizio in gratibus di ciascun soldato, affiancato dal costo della paga da elargire.
La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento nelle fila delle Armate IG.

15 ducati oppure 10 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Fanti
16 ducati, oppure 11 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Lancieri
17 ducati oppure 12 ducati + un pezzo di pane* al giorno per gli Armigeri
18 ducati oppure 13 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Cavalieri
19 ducati oppure 14 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Dragoni
22 ducati oppure 18 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: Capitano o Comandante d'Armata.
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di due ducati


Da 9 a 15 ducati al giorno per i volontari/ausiliari non facenti parte delle forze armate, a discrezione della provincia di riferimento*
18 ducati al giorno per i Lancieri (da 0 a 99 punti forza)*
19 ducati al giorno per gli Armigeri ( da 100 a 149 punti forza)*
20 ducati al giorno per i Cavalieri (da 150 a 199 punti forza)*
21 ducati al giorno per i Dragoni (da 200 punti forza)*
23 ducati al giorno per i Generali *
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di un ducato


*= Le retribuzioni economiche per i servizi militari svolti potranno essere sostituite in parte o totalmente attraverso l'elargizione di cibo di qualsiasi genere che compensi al fabbisogno giornaliero di ogni soldato. Salvo rinuncia da parte dell'interessato alla paga o a una parte della stessa in favore della provincia di riferimento, in qualsiasi caso le retribuzioni dovranno corrispondere alla paga quotidiana spettante al soldato/generale.
Ai fini del calcolo della paga, il valore dei beni alimentari viene valutato in questo modo:

1 Pezzo di pane = 6 ducati
1 Borsa di mais = 3 ducati
Cibi caratteristica = 17 ducati (1 pesce, 1 pezzo di carne, 2 verdure o 2 frutti)


Incentivi per i Soldati: Per aiutare i soldati nella crescita della forza sono previsti, ove possibile, incentivi per l’acquisto di carne e di armi, avvalendosi dell’aiuto di macellai, fabbri e carpentieri che collaboreranno con l’esercito.
Al fine di premiare i soldati e i generali impegnati per lunghi periodi di tempo negli eserciti in gratibus, è istituito il seguente incentivo:

Aggiunta di un ducato alla paga relativa al grado di appartenenza
- Dopo 30 giorni di servizio ininterrotto in gratibus per i soldati, fino a successiva uscita dall'esercito;
- Dopo 60 giorni di servizio ininterrotto in gratibus per i generali, fino allo scioglimento del loro esercito.

Tale incentivo non è retroattivo.


Onoreficenze militari: I soldati che, nel corso della loro carriera militare, avranno conseguito notevoli successi, verranno premiati tramite la consegna da parte del Capitano di riferimento o del Ministro della Difesa/Sovrano di medaglie al merito.




Scritto a Castel Nuovo, Napoli, il VIII Giorno di Dicembre 1463

Ayla Sforza,



Regina del Regno delle Due Sicilie


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Alstair

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MessaggioTitolo: Re: Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Ricapitoliamo. Carta dell'Esercito (paghe soldati e Black List) Empty08/12/15, 06:07 pm

Per me va bene così, mi sembra buona.
Non ho partecipato attivamente ai lavori dunque mi limiterò a due considerazioni estemporanee:

- riguardo alla collaborazione giudiziaria non mi sembra cosa adatta a "questi tempi". La gente scappava negli stati esteri per non andare in prigione/morire. Dunque per chi fugge io mi sarei limitato ad un periodo di esilio fino alla morte del sovrano.

- riguardo all'esercito, facendone parte, mi sarebbe piaciuto, e vado dicendolo da tempo, che quando si alzano gli orifiamma venissero scelti soldati della via militare all'interno dell'esercito per dare i punti in maniera trasparente per permettere a tutti di raggiungere il livello VII. Cosa che non è mai accaduta e che invece secondo me da un lato premierebbe chi sceglie una carriera militare e dall'altra eviterebbe di aiutare i soliti amici di amici a discapito di chi ingenuamente serve il nostro Regno.
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