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 Regolamentazione Liste Nere Regni Italici

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rebraist

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MessaggioTitolo: Regolamentazione Liste Nere Regni Italici Regolamentazione Liste Nere Regni Italici Empty19/11/15, 10:52 am

MILANO


V) CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE LISTE NERE

Premesse genarali

La Lista Nera è la lista delle persone ritenute dal Ducato di Milano pericolose per la sicurezza dei propri cittadini, dei propri municipi e della Capitale.
Scopo della Lista nera è quello di controllare eventuali pericoli e assicurare la corretta apertura e conclusione dei procedimenti giudiziari cui devono essere sottoposti i soggetti di cui all'articolo 3.

- Della gestione della Lista Nera

Art.1 - La redazione e l'aggiornamento costante della Lista Nera è di competenza e responsabilità del Prefetto che si avvale della collaborazione del Conestabile circa la normale divulgazione della medesima ai generali delle armate e nei casi previsti dall'art 2.

Art.2 -Il Conestabile,laddove lo ritenga opportuno, ha la facoltà di richiedere al Duca l'inserimento di nominativi di soggetti ritenuti pericolosi in quanto riconosciuti come tali a livello ducale ed internazionale.

- Del campo d'applicazione della Lista Nera

Art.3- Ricadono nella Lista Nera tutti gli individui di cui all'articolo 2 e coloro verso i quali penda pubblica denuncia per i seguenti reati:

- Furto / Rapina/ Appropriazione indebita
- Assalto al Municipio
- Assalto al Castello
- complicità e/o favoreggiamento per tali reati


- Della Conoscenza della Lista nera da parte delle Istituzioni

Art.4 -La lista nera è conosciuta in via diretta ed immediata dal Duca,Prefetto,Consiglio Ducale e dal Conestabile.

A tal proposito si specifica che:

- Il Duca in carica,previa valutazione delle motivazioni presentate dal Prefetto e dal Conestabile, deve approvare esplicitamente ogni nominativo da inserire in Lista Nera.

-Il Consiglio Ducale in carica ha:

a) libero accesso ai registri con tutti i nominativi inseriti in Lista Nera siti nel Castello delle CMM;

b) facoltà di interrogare il Prefetto e il Conestabile nel merito delle ragioni di inserimento in Lista Nera.


-Della Pubblicità e Comunicazione della Lista Nera

Art.5 - La Lista Nera è una e pubblica. L'elenco dei relativi nominativi è:

-pubblicato negli uffici della Dogana in modo da essere sempre visibile a chiunque si trovi dentro e fuori dal Ducato;
-pubblicato negli uffici dello Sforzesco adiacenti alla piazza centrale;
-aggiornato dal Prefetto che risponderà in prima persona secondo quanto disposto dall'articolo 10 ;
-diramato dal Conestabile, congiuntamente con il Prefetto, ai Generali delle armate,rispondendo anch'egli in prima persona secondo quanto disposto dall'articolo 10;

Rientra nelle facoltà del Prefetto l'invio di una missiva al soggetto interessato contenente la comunicazione sull'inserimento.
L'eventuale omissione di tale avviso non costiusce infrazione alla presente legge trattandosi non di un obbligo ma di un potere discrezionale.

-Della permanenza in Lista Nera

Art.6- Tutti coloro i quali sono denunciati per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge permangono in Lista Nera:

a) sino alla chiusura processo;
b) nel periodo intercorrente fra la Denuncia e la Sentenza per casi di comprovata gravità o in presenza di un concreto pericolo di fuga, su richiesta del Prefetto e previa approvazione del Duca;
c) nei casi di recidiva specifica ( ossia se vi è una seconda condanna per aver di nuovo commesso uno dei reati sopra illustrati) per un periodo di 45 giorni effettivi a decorrere dall'avvenuto sconto della pena secondo quanto disposto dall'articolo 7;
d)per 60 giorni,ad ogni rinnovo del consiglio ducale,per i nominativi avanzati dal Conestabile di cui all'articolo 2;

-Del computo e della decorrenza dei termini

Art.7 - E' da considerarsi quale periodo di 45 giorni effettivi, di cui all'articolo 6 lettera c),il tempo di permanenza in lista nera che decorre dal giorno successivo allo sconto della pena (termine inziale) e cessa entro e non oltre il successivo 45° giorno (termine finale).
Il termine inziale e quello finale sono computati nella loro interezza e a prescindere dall'orario di inserimento.
Si presume inoltre che l'inserimento del nominativo in BL da parte del Prefetto,Conestabile e Comandanti d'armata,sia avvenuto subito dopo l'avvenuto rilascio del reo da parte delle carceri e quindi il medesimo giorno.Tale presunzione è assoluta non essendo quindi ammessa la prova-contraria.

Esempio:

Giorno del rilascio del reo per avvenuto sconto della pena: 14 marzo;
Termine inziale ossia di inserimento: 15 marzo (1° giorno);
Termine finale: 28 aprile (45° giorno);
Rimozione: entro e non oltre il 28 aprile.

- Della rimozione dalla Lista Nera

Art.8 -La rimozione dalla Lista Nera a cura del Prefetto avrà luogo secondo le seguenti modalità:

-per avvenuta regolare apertura e chiusura del processo a carico del reo nei casi previsti dall'art.6 lettera b) ;
-per avvenuta scadenza del termine finale di cui all'articolo 7;
-per morte a seguito di scontro con l'esercito/i;
-nel caso che il processo non abbia inizio per decisione di non luogo a procedere da parte del PM;
-per causa di morte effettiva e definitiva dei soggetti inseriti [eradicazione];

-Dei casi di collaborazione giudiziaria

Art.9 -Costituiscono casi speciali di inserimento quelli derivanti dalle richieste ,inoltrate al Ducato di Milano, da parte di quei Principati con cui esso abbia stipulato un Trattato di collaborazione giudiziaria.
Presupposto di applicabilità di tale norma è la validità dei trattati che devono quindi risultare vigenti al momento della richiesta.
Il Ducato di Milano si impegna,nel rispetto dei medesimi,ad inserire il nominativo indicato solo dopo la richiesta costituente termine iniziale,per un periodo massimo di 15 giorni effetivi secondo le condizioni previste dall'articolo 7 della presente legge in materia di computo e decorrenza.
Scaduto tale termine dovrà essere effettuata nuova richiesta da parte dello Stato interessato circa il prolungamento, il quale non potrà comunque superare l'arco temporale stabilito per questi casi ossia di 15 giorni nei termini sopra precisati.
Tali nominativi dovranno essere affiancati da apposita dicitura stante ad indicare la loro natura speciale.
Il limite massimo di rinnovi è fissato a quattro,salvo casi di comprovata pericolosità, per un totale di 2 mesi (15x4= 60 gg).
Per la rimozione dei nominativi trova applicazione l'articolo 8 salvo eventuale domanda di rimozione anticipata da parte dello Stato richiedente.

-Delle responsabilità

Art.10- In ossequio alla presente legge,le Istituzioni del Ducato di Milano non saranno ritenute responsabili nè civilmente, nè penalmente del ferimento,dell' omicidio e di qualsiasi tipo di danno ad essi connesso da parte degli eserciti nei confronti degli individui inseriti nella BL e di coloro che, inconsapevolmente o meno, li accompagnano.
Rientrano in tale ambito anche i casi speciali di cui all'articolo 9.
Non saranno quindi presi in considerazione reclami o denunce dovuti alla mancata conoscenza delle persone inserite nelle BL che ,come stabilisce detta legge, sono pubbliche e come tali visibili a tutti.
Per i danni derivanti dalla violazione degli articoli della presente legge nonchè per quelli derivanti da comprovate omissioni o errori risponderanno,a titolo personale e ciascuno per le proprie competenze,il Prefetto e il Conestabile mentre il Ducato a titolo di risarcimento.
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