Nymerias
Numero di messaggi : 571 Località : Teramo, Abruzzi, Regno delle Due Sicilie Data d'iscrizione : 14.06.14
| Titolo: Ordine Quarantadue Martiri di Amorio 31/07/15, 03:55 pm | |
| - Citazione :
- [rp]Concordato tra il Regno delle Due Sicilie e l’Ordine di Collana dei Quarantadue Martiri di Amorio
Preambolo I membri dell'Ordine di Collana dei Quarantadue Martiri di Amorio, nato nella Provincia degli Abruzzi, hanno imparato a conoscere l’amore dei governanti verso il proprio popolo, la cura verso il benessere materiale e spirituale delle genti, la solidarietà verso i bisognosi, la determinazione contro i malvagi. Con questo concordato, il Regno delle Due Sicilie intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine di Collana dei Quarantadue Martiri di Amorio.
Articolo I - Del riconoscimento Il Regno delle Due Sicilie, tenendo conto dell’approvazione della Real Araldica Duosiciliana, riconosce l’Ordine Amoriano come alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina ed anche nella difesa del proprio territorio.
Articolo II - Del porto d'armi Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori del Regno. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi. Il loro utilizzo è sottomesso alle leggi del Regno ed ai precetti dell'Ordine.
Articolo III - Del diritto di passaggio Il Regno delle Due Sicilie accorda il diritto di libera circolazione sul suo territorio a tutti i membri dell’Ordine Amoriano - salvo particolari situazioni di pericolo nazionale - singolarmente, in gruppi armati o in formazione esercito, quest'ultimo qualora approvato dagli organi Regi competenti. In caso di operazioni militari l'Ordine avviserà il Governatore della Provincia di competenza, prima del passaggio delle sue truppe sul territorio interessato. Il Regno autorizza l'entrata di altri Ordini Cavallereschi, qualora questi non siano ritenuti dannosi o pericolosi per il Regno o tra i loro membri comprendano personaggi definiti Nemici della corona, sotto la responsabilità dell’Ordine Amoriano per condurre missioni definite di comune accordo.
Articolo IV - Dell'isonomia I membri dell’Ordine di Collana dei Quarantadue Martiri di Amorio presenti in questa terra si impegnano a rispettare le leggi del Regno, eccezion fatta per i privilegi riconosciuti dal presente concordato. Anzi, mettono a disposizione le proprie energie per partecipare attivamente allo sviluppo delle stesse. L’Ordine mette a disposizione del Regno i membri ivi presenti per aiutare la giustizia e la pace tra Principati e Contee.
Articolo V - Del dialogo Allo scopo di meglio raccordare le reciproche attività e di mantenere un costante dialogo, il Regno ospiterà l’Ordine Amoriano in una sala del Palazzo Reale di Napoli, ove esso potrà avere una propria rappresentanza.
Articolo VI - Del ricorso alle armi Il Regno delle Due Sicilie e l'Ordine Amoriano concordano che il ricorso alle armi deve essere considerata l’estrema via di risoluzione di controversie. Tuttavia, di fronte a coloro che conoscono solo la legge del più forte, è necessario rispondere con la forza. Per questo, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano si impegnano a proteggere i più deboli e bisognosi e, se necessario, rischiare la propria vita per l’altrui salvezza e libertà.
Articolo VII - Della difesa Tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano presenti nei territori del Regno sono fin da ora autorizzati a costituire truppe a difesa delle città del Regno e a scortare viaggiatori e mercanti. L'Ordine Amoriano è altresì autorizzato a costituire gruppi armati e reggimenti composti da propri membri - eventualmente rinforzati da volontari - per svolgere le proprie missioni. Il comandante del gruppo armato o reggimento si impegna ad avvisare il Capitano della Provincia del Regno in cui si trova e il Ministro della Difesa del Regno, degli spostamenti da effettuare. L'Ordine Amoriano potrà legittimamente costituire uno o più eserciti nel Regno se otterrà il permesso dagli Organi Regi competenti. Nel caso in cui il Regno, o una delle sue Province, richiederanno all'Ordine Amoriano di creare un’armata, i membri ivi presenti si impegneranno ad esaudire tale richiesta, nella misura più conveniente per il Regno. In ogni caso, gli spostamenti dell'armata andranno concordati di volta in volta con il Capitano della Provincia in cui la stessa si trova ed il Ministro della Difesa del Regno. In caso di entrata in guerra del Regno delle Due Sicilie, sarà a discrezione dell'Ordine Amoriano se impegnarsi a sostenere l’esercito, che sia Reale o di una delle Province, nell’adozione di misure meramente difensive. Tutte le operazioni verranno svolte senza alcun riconoscimento di retribuzione, a meno di eventuali riconoscimenti una tantum a discrezione del Regno.
Articolo VIII - Dell'azione offensiva L'Ordine Amoriano si impegna a svolgere azioni offensive di supporto a quelle dell’Esercito Reale solamente se esse saranno compiute contro Principati, Contee, organizzazioni o gruppi dichiarati ostili anche dall’Ordine stesso. Di volta in volta sarà avviato un dialogo tra il Regno e l’Ordine Amoriano. Le operazioni offensive possono essere retribuite a discrezione del Re.
Articolo IX - Della modifica del trattato Per mutuo consenso, la ri-scrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo X - Della rottura del trattato I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato. Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro quattro (4) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione . Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro (4) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo XI - Dell'entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che contestualmente abrogano il precedente trattato stipulato con l’Ordine di Collana dei Quarantadue Martiri di Amorio a firma di Sua Maestà Anassimene Cyrille Lèon d'Arborea e del Gran Maestro Ranieri III Giovanni Aleramico del Vasto Foscari Widmann d'Ibelin.
Firmato nell'ambasciata dell'Ordine di Collana dei Quarantadue Martiri di Amorio presso il Palazzo Reale di Napoli il 25 Luglio 1463
In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
La Cancelliera del Regno delle Due Sicilie, S.S. Phryne Amaranda d'Arborea Baronessa Reale di Castiadas.
In Rappresentanza dell' Ordine di Collana dei Quarantadue Martiri di Amorio:
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