Ciridonio
Numero di messaggi : 2191 Località : Castello di Pescosansonesco Data d'iscrizione : 15.10.11
| Titolo: Acque territoriali 03/07/14, 05:42 pm | |
| - Citazione :
- Leggi imperiali dell'Ammiragliato
1. Sulle Acque Imperiali
1.1 Le acque costiere e le vie fluviali delle Province sono definite come territorio Provinciale che si estende per tre quadrati sulla mappa nautica verso qualsiasi direzione, a partire dalla sua costa. 1.2 Le acque costiere Imperiali e le vie fluviali sono definite come territorio Imperiale che si estende per un quadrato sulla mappa nautica verso qualsiasi direzione a partire dalle acque costiere della Provincia verso ciascuna delle sue Contee. 1.3 Le leggi Imperiali hanno piena giurisdizione sulle acque Imperiali. Le leggi Provinciali delle Province dell'Impero hanno piena giurisdizione sulle acque della Provincia.
2. Sulla Pirateria
2.1. L'attacco verso qualsiasi nave viaggiante nel rispetto della regolarità all'interno delle acque Imperiali è illegale ed un'azione simile può essere considerata come atto di Pirateria e come tale sarà punita nel più breve tempo possibile da una qualsiasi Corte Imperiale che sia legale o con la forza, a seconda della gravità e della conformità dell'atto. Uniche eccezioni sono quelle di apertura del fuoco in caso di legittima difesa o di attacco previa l'autorizzazione da parte dell'Imperatore, dell'Ammiraglio Imperiale o dell'autorità del corpo legislativo legittimo della Provincia. 2.2 Tutte le navi Imperiali sono amministrate dalla legge Imperiale, indipendentemente dalla locazione, e possono non aprire il fuoco su un'altra nave che sta navigando nel rispetto della legalità eccetto nel caso in cui debba farlo per legittima difesa o previa autorizzazione dell'Imperatore, dell'Ammiraglio Imperiale o dell'autorità del corpo legislativo legittimo della Provincia. Un'azione del genere può essere considerata come atto di Pirateria e sarà punita come Alto Tradimento in qualsiasi Corte di Giustizia dell'Impero, con sentenza determinata dalla giurisdizione della Corte locale, o con la forza, a seconda della gravità e della conformità dell'atto. 2.3 Qualsiasi tipo di attacco contro una nave Imperiale dentro e fuori le acque dell'Impero sarà considerato come atto di pirateria contro l'Impero e la sua Provincia e sarà processato da qualsiasi Corte situata nell'Impero nel momento in cui la nave che attacca entra nelle terre Imperiali o lotta in difesa. La nave che attacca potrà anche essere inserita in Black List. 2.4 La Pirateria è considerata atto di Alto Tradimento e sarà punita da uno a dieci giorni di prigione, a seconda della gravità del reato e/o con una multa.
3. Sulla Black List
3.1 La Marina Imperiale possiede e conserva una lista di tutte le navi inserite nella Black List, dei Capitani e dei Proprietari conosciuti come pirati dall'Impero, dalle sue Province e dai suoi Stati alleati, così come vi sono allegate le motivazioni per le quali queste navi sono inserite nella lista. 3.2 La lista deve essere pubblica presso la Cancelleria Imperiale, a cura della Marina Imperiale. 3.3. Le navi possono essere inserite nella lista come navi pirata dall'Imperatore, dall'Ammiraglio Imperiale o previa richiesta della Camera dei Principi. 3.4 Alle navi inserite in Black List viene negato l'attracco verso qualsiasi porto Imperiale nel caso in cui gli viene richiesto di lasciarlo. Esse possono essere rimosse con la forza. 3.5. Qualsiasi nave non inserita in Black List è trattata in modo amichevole.
4. Sui Porti
4.1 Ogni provincia è tenuta a rilasciare le informazioni legali al fine di attuare una regolare gestione dei suoi porti, comprese le norme sulle condizioni e sulla durata dell'attracco. 4.2 Alle navi della Marina Imperiale non può essere fatto divieto di attracco presso un qualsiasi porto dell'Impero. Il capoporto deve essere informato dell'arrivo due giorni prima dell'attracco. Il divieto di attracco fatto ad una nave Imperiale viene considerato come Alto Tradimento.
Dati e sigillati a Strasburgo il 23 agosto dell'anno di grazia MCDLX In qualche altro argomento, parlavamo delle acque territoriali: questa è la legge imperiale che fissa 3 quadrati. - Citazione :
- La Francia definisce sue acque territoriali fino a sei miglia marine (caselle) dalla costa, tranne naturalmente negli stretti dove i confini sono stati definiti in accordo con i paesi limitrofi.
____________________________________________________ Storicamente le acque territoriali erano definite dalla portata dei cannoni, che da terra potevano difendere il territorio acquifero. ____________________________________________________ Io credo che potremo fare un qualcosa di simile, ma con la visibilità dei porti. |
|
Marcius_da_Valmacca
Numero di messaggi : 3733 Data d'iscrizione : 29.06.10
| Titolo: Re: Acque territoriali 03/07/14, 10:27 pm | |
| Sinceramente Magister, fino a che non risolveremo la questione della Marina, fissare delle acque territoriali ci costringerebbe a pattugliarle e farle rispettare e il non farlo non farebbe altro che aumentare la sensazione estera che si ha di noi che non riusciamo a difendere i nostri confini in modo ottimale. |
|
Ciridonio
Numero di messaggi : 2191 Località : Castello di Pescosansonesco Data d'iscrizione : 15.10.11
| Titolo: Re: Acque territoriali 04/07/14, 01:53 am | |
| Certamente, ma è buono sapere come i nostri vicini siano attrezzati, ricordo che si voleva cercare di capire ciò quando firenze fece il comunicato sulle acque. |
|
Contenuto sponsorizzato
| |