Marcius_da_Valmacca
Numero di messaggi : 3733 Data d'iscrizione : 29.06.10
| Titolo: Denunce Interprovinciali 03/05/14, 02:04 pm | |
| Vorrei chiedere al Governatore laburino di inoltrare alla prefettura della sua provincia questa denuncia: - Citazione :
- N2415/AQ
Accusatore: Petetta
Accusato BRINA
Luogo: L'Aquila
Data e ora: 6 aprile 1462
Crimine/Accusa: Art. 12 del CPR - Disturbo all'ordine pubblico
Prove - cittadini presenti in città
Commenti: con comunicato del 3 gennaio e stato portato a conoscenza che qualunque Cittadino Duosiciliano e Straniero che intendesse entrare transitare o uscire dalla Capitale dovrà obbligatoriamente richiedere i lasciapassare presso gli appositi uffici della Dogana. La predetta sarebbe dovuta partire il giorno 5 ma risulta ancora presente in città,oggi, 6 aprile, con permesso scaduto.
Testimone : Siralcatraz La cittadina laburina ha violato le disposizioni sulla dogana riguardanti la città dell'Aquila e poi è tornata in TDL rendendo inpossibile aprire la denuncia a suo carico. |
|
tomweasley
Numero di messaggi : 203 Data d'iscrizione : 21.04.14
| |
tomweasley
Numero di messaggi : 203 Data d'iscrizione : 21.04.14
| Titolo: Re: Denunce Interprovinciali 03/05/14, 02:48 pm | |
| ho una medesima necessità - Barilus ha scritto:
- Principe, Prefetto, pongo alla vostra attenzione un aspetto che sto valorizzando quest'oggi.
I processi a carico di Domepro e Donflamingo stanno per volgere al termine, ma dai registri dei residenti del Regno noto che entrambi sono residenti negli Abruzzi.
Adesso, per poter procedere a loro carico chiedo al Prefetto di notiziarmi sulla loro attuale posizione sul territorio: se la loro residenza attualmente coincide con quest'ultima, noi, in qualità di Tribunale di Terra di Lavoro non possiamo procedere col Giudizio, ma possiamo chiedere la cosiddetta Cooperazione Giudiziaria, cosi come previsto dalla omonima Legge n° 2/1458 del Regno, di cui riporto una copia.
[rp] Legge del Regno n°2/1458 - Della Cooperazione Giudiziaira
Cooperazione giudiziaria tra le Province del Regno delle Due Sicilie
Art. 1 - Ambito di applicazione La presente legge si applica allorquando viene commesso un reato nel territorio di una Provincia del Regno e l'imputato si trova, anche solo temporaneamente, in un'altra Provincia del Regno.
Art. 2 - Giudizio delegato L'imputato va giudicato dal Tribunale della Provincia in cui si trova e deve ricevere lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto se fosse stato processato nella Provincia in cui ha commesso il fatto, essendo il giudizio svolto per delegazione della Provincia richiedente.
Art. 3 - Richiesta di procedere La richiesta di procedere contro l'imputato va formulata dal Pubblico Ministero della Provincia in cui è stato commesso il fatto, il quale la pubblicherà, unitamente a tutte le prove e le considerazioni che reputa opportune, in un apposito ufficio del Parlamento del Regno. Il processo dovrà essere aperto senza indugio, qualora sia possibile, dal Pubblico Ministero della Provincia in cui si trova, anche temporaneamente, l'imputato.
Art. 4 - Legge applicabile Nel Parlamento del Regno saranno custoditi i testi vigenti delle leggi e di tutte le altre norme (es. carte dell'esercito, di altri organismi, ordinanze ecc.) che prevedono fatti di reato, con l'indicazione di quando sono entrati in vigore o hanno perso validità, così da consentire al Giudice della Provincia in cui viene iniziato il processo di esaminare tutte le norme rilevanti per la decisione. Qualora, al momento della richiesta di cui all'art. 3, in Parlamento manchino i testi di una o più norme che il Pubblico Ministero reputa indispensabili per la decisione, la richiesta di procedere resterà sospesa. Qualora invece i testi siano presenti, essi si considerano quelli vigenti nella provincia ove è stato commesso il fatto.
Art. 5 - Decisione Il Giudice emetterà la sentenza unicamente sulla base delle norme della Provincia in cui è stato commesso il fatto, in ogni caso nel rispetto della Carta dei Giudici. Emessa la sentenza, il Giudice avrà cura di riportare tutti gli atti del processo nell'apposito ufficio sito nel Parlamento del Regno.
Art. 6 - Disposizioni transitorie La presente legge entra in vigore il giorno della sua approvazione e si applica a tutte le richieste di procedere formulate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a reati commessi in epoca precedente.[/rp]
Prefetto, per quanto appena detto, vi chiedo di appurare la posizione sul territorio del Regno dei due individui in questione... Voglio evitare che si creino situazioni imbarazzanti per il nostro Principato...altri ricorsi è proprio ciò di cui non abbiamo bisogno - asserii convinto. Ovviamente siamo al termine, e vorremmo arrivare al giudizio, quindi chiedo il nulla ostga |
|
Marcius_da_Valmacca
Numero di messaggi : 3733 Data d'iscrizione : 29.06.10
| Titolo: Re: Denunce Interprovinciali 03/05/14, 03:24 pm | |
| Principe se il processo è già aperto il giudice può procedere in ogni dove senza autorizzazione. La cooperazione giudiziaria serve per aprire processi nel caso il reo fugga prima di vedersi aperto il procedimento. Se invece c'è da aprire il processo non avete che da farmi pervenire la denuncia! |
|
tomweasley
Numero di messaggi : 203 Data d'iscrizione : 21.04.14
| Titolo: Re: Denunce Interprovinciali 03/05/14, 05:17 pm | |
| nono, ovviamente è come dite voi Una volta aperto il processo, la pena ci raggiunge anche in nave eheheh, ma vi avvisavo che procederemo nell'ottica dei buoni rapporti. L'unica cosa, vi chiedo se questi, sono per caso rientrati in terra Abruzzese, o se potete saperlo. Grazie davvero |
|
Marcius_da_Valmacca
Numero di messaggi : 3733 Data d'iscrizione : 29.06.10
| |
tomweasley
Numero di messaggi : 203 Data d'iscrizione : 21.04.14
| Titolo: Re: Denunce Interprovinciali 04/05/14, 12:28 am | |
| - Smerald89 ha scritto:
- - Brina era insieme a me... domani sarà ad Avezzano. -
Quindi, tornando in Abruzzo, potete aprire procedimento domani stesso, prima che riparta |
|
Marcius_da_Valmacca
Numero di messaggi : 3733 Data d'iscrizione : 29.06.10
| |
Contenuto sponsorizzato
| |