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 Contratto generico di vendita nave

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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty08/01/14, 10:51 am

Come richiesto da Sua Maestà ecco la bozza per un contratto generale di vendita navi che generalizzi la vendita in tutte le province e crei uno standard contrattuale e di modus operandi.

[rp]Contratto generico di vendita nave U0zsC66 REGNO DELLE  DUE SICILIE Contratto generico di vendita nave U0zsC66








              CONTRATTO DI VENDITA NAVALE







Contratto tra XXX, il Regno delle Due Sicilie e la Provincia di XXX per la costruzione della (tipo di nave).


Contraenti:
Sua Maestà XXX Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie
XXX, Ministro dell'economia del Regno delle Due Sicilie
XXX, Governatore/trice di Abruzzo/Terra di Lavoro
XXX (contraente)




Articolo 1. Accordo

A seguito degli accordi intercorsi privatamente tra le parti  in data XXX il Regno delle Due Sicilie autorizza la Provincia XXX alla Costruzione della nave XXX (tipo di nave) per il richiedente XXX.

- Secondo i prezzi attualmente vigenti in Abruzzo/Terra di Lavoro per le materie prime e la manodopera il preventivo per la costruzione della nave, accettato da ambo le parti è il seguente:
Apertura cantiere: XXX ducati
Carpentieri scafo: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Legna scafo: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Operai albero: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Carpentieri albero maestro: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Legna albero maestro: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Tessitori vela grande: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Gomitoli vela grande: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Operai vela grande: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Tessitori vela piccola: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Gomitoli vela piccola: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Operai vela piccola: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Fabbri strutture militari: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Ferro strutture militari: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Commessa Provinciale: XXX ducati
Commessa Reale: XXX ducati

Articolo 2. Attuazione

Le parti stipulano di comportarsi secondo quanto segue per l'attuazione dell'accordo:

- XXX, o terzo da lui delegato, verserà XXX ducati alla Provincia di Abruzzo/Terra di Lavoro come pagamento anticipato per la realizzazione della nave entro XXX giorni dalla stipula del presente contratto.

- Il Regno delle due Sicilie, tramite la Provincia di XXX inizierà i lavori di costruzione entro XXX giorni dal versamento della quota di denaro dovuta dal committente.

- All’atto della stipula del suddetto contratto il Regno delle Due Sicilie e la Provincia costruttrice si impegnano a consegnare la nave al committente in XXX giorni a partire dall’apertura del cantiere navale.

Articolo 3. Recessi e morosità.

- In caso il committente XXX non dovesse versare il pagamento pattuito entro i gironi concordati il seguente contratto sarà nullo. In caso che al termine del periodo indicato per il versamento, il committente dovesse aver versato solo una parte della quota senza saldare tutto il dovuto il contratto sarà considerato nullo e il Regno tratterrà l'anticipo versato quale risarcimento danni.

- In caso la Provincia costruttrice non dovesse far partire i lavori di costruzione entro il periodo stabilito sarà possibilità del committente chiedere lo scioglimento del suddetto contratto, entro l’apertura del cantiere, e la restituzione di quanto versato per l’acquisto della nave.

- In caso di ritardi nella costruzione della nave, la Provincia realizzatrice si impegna a rimborsare i costi derivanti dal ritardo nella misura del 50% del totale di ducati spesi nei giorni di ritardo al committente.

Articolo 4. Sosta della nuova nave ed attribuzione del capitano

- Il committente dovrà fornire all’atto della firma del suddetto contratto un nominativo univoco che sarà il capitano del naviglio appena varato.

- Il Regno delle Due Sicile garantisce per la serietà dei propri funzionari, ma qualora la nave dovesse essere trafugata dalle autorità portuali, la Provincia costruttrice dovrà rifondere il compratore di una nuova nave con priorità immediata.

- Una volta costruita e varata la nave potrà sostare presso il porto di costruzione per un periodo non superiore ai 5 giorni, periodo dopo il quale dovrà seguire le normali pratiche doganali e pagare le normali tasse.

Articolo 5: le maledizioni degli altissimi

- Nel caso la costruzione della nave subisse ritardi o imprevisti a causa di un evento non dipendente dalla parti contraenti il Regno delle Due Sicilie si impegna a utilizzare tutti i mezzi in sua disposizione per derimere la situazione comunicando direttamente con gli altissimi per il problema e informando tutti i contraenti degli sviluppi.


Scritto a Castel Nuovo, Napoli, il ____ Giorno di _____


[FIRME]
[/rp]


Ultima modifica di Marcius_da_Valmacca il 08/01/14, 04:42 pm - modificato 1 volta.
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty08/01/14, 04:15 pm

a me piace.
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Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty08/01/14, 04:34 pm

Ottimo lavoro però se posso permettermi forse l'articolo 3 è un po troppo sbilanciato a favore del committente, sono giuste le sanzioni previste per la provincia però bisognerebbe chiarire meglio cosa succede al punto uno, se il commitente non paga il contratto sarà nullo, perfetto e poi? che succede? se ha versato una caparra, se ha fornito del materiale per la costruzione della nave che sucedere, gli si restituisce tutto? per non parlare se i lavori sono gia iniziati, non so come funziona ma immagino che ci sia uno scheletro dalla nave da qualche parte, che fine farà? ed i soldi spesi per pagare la manodopera, il tempo perso dalla provincia tenendo bloccato il cantiere e non potendo portare avanti altri lavori? io credo che quanto meno debba essere prevista una sanzione anch per il committente o qnanto meno la possibilità da parte della provincia di trattenere parte del materiale o chiedere un rimborso per la restituzione, credo sia meglio valutare queste situazioni e prevedere soluzioni prima che poi ci si possa trovare in ballo e ci si perda nel balletto delle interpretazioni.

Citazione :
Articolo 3. Recessi e morosità.

- In caso il committente XXX non dovesse versare il pagamento pattuito entro i gironi concordati il seguente contratto sarà nullo.

- In caso la Provincia costruttrice non dovesse far partire i lavori di costruzione entro il periodo stabilito sarà possibilità del committente chiedere lo scioglimento del suddetto contratto, entro l’apertura del cantiere, e la restituzione di quanto versato per l’acquisto della nave.

- In caso di ritardi nella costruzione della nave, la Provincia realizzatrice si impegna a rimborsare i costi derivanti dal ritardo nella misura del 50% del totale di ducati spesi nei giorni di ritardo al committente.
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty08/01/14, 04:40 pm

Cancelliere, il contratto prevedere che i lavori inizino solo dopo che il committente ha versato tutto quanto. Indi per cui se non ha versato il cantiere non verrà aperto, ma è giusta il vostro appunto su versamenti parziali. Provvedo a correggere.
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty08/01/14, 04:50 pm

Certo meglio prevenire perchè poi non esistendo una legge o un iter scritto a cui rifarsi ogni Sovrano può fare come vuole, anzi, cosa che io non mi stanco mai di dire si dovrebbe redigere quanto meno un regolamento per la vendita delle navi che possa essere adottato da tutti i Sovrani e non si possano verificare più vicende come quella di Dreean.
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty10/01/14, 11:29 am

Le modifiche proposte sono state fatte. I governatori potrebbero esprimersi in merito così da fornire un parere completo a Sua Maestà?
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Ciridonio

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty10/01/14, 11:42 am

Per me è ok, ma:

Art. 2
[...]
- All’atto della stipula del suddetto contratto il Regno delle Due Sicilie e la Provincia costruttrice si impegnano a consegnare la nave al committente in XXX giorni a partire dall’apertura del cantiere navale.

Art.3
[...]
- In caso di ritardi nella costruzione della nave, la Provincia realizzatrice si impegna a rimborsare i costi derivanti dal ritardo nella misura del 50% del totale di ducati spesi nei giorni di ritardo al committente.

Non ho compreso il rimborso.

P.S. Credo che copierò questa formula contrattuale per i nuovi contratti delle navi (mercantili) di TDL, poiché quella attuale è completamente illeggibile, poca chiara e mal scritta.
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty10/01/14, 02:41 pm

Felice di essere stato utile.
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty14/01/14, 12:14 pm

Se il contratto va bene direi di usarlo con il Regno di Francia visto che lo attendono.
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty14/01/14, 02:48 pm

Credo non ci siano problemi, serve solo una traduzione in francese.
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty14/01/14, 03:35 pm

Perfetto, in serata lo riempiamo con tutto e poi lo diamo alla delegazione francese.
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty10/02/14, 02:24 pm

Entro stasera pubblichiamo la decisione di rendere questo il modello di contratto per la vendita di navi da guerra.
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Ciridonio

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty10/02/14, 03:01 pm

In Terra di lavoro è discussione/votazione la nuova carta della navigazione, che prevede questo contratto, seppur con le opportune modifiche.

Vi chiedo se va bene:

Citazione :
1) Costruzione nave:

[rp] Provincia di Terra di Lavoro


CONTRATTO DI VENDITA NAVALE

Contratto tra XXX e la Provincia di Terra di Lavoro per la costruzione della (tipo di nave).


Contraenti:
La Provincia Laburina.
XXX (contraente)




Articolo 1. Accordo

A seguito degli accordi intercorsi privatamente tra le parti  in data XXX la Provincia di Terra di Lavoro autorizza la Costruzione della nave XXX (tipo di nave) per il richiedente XXX.

- Secondo i prezzi attualmente vigenti in Terra di Lavoro per le materie prime e la manodopera il preventivo per la costruzione della nave, accettato da ambo le parti è il seguente:
Apertura cantiere: XXX ducati
Carpentieri scafo: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Legna scafo: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Operai albero: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Carpentieri albero maestro: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Legna albero maestro: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Tessitori vela grande: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Gomitoli vela grande: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Operai vela grande: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Tessitori vela piccola: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Gomitoli vela piccola: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Operai vela piccola: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Fabbri strutture militari: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Ferro strutture militari: nr.° XXX per un totale di XXX ducati
Commessa Provinciale: XXX ducati
Commessa Reale: XXX ducati (ove prevista)

Articolo 2. Attuazione

Le parti stipulano di comportarsi secondo quanto segue per l'attuazione dell'accordo:

- XXX, o terzo da lui delegato, verserà XXX ducati alla Provincia di Terra di Lavoro come pagamento anticipato per la realizzazione della nave entro XXX giorni dalla stipula del presente contratto.

- La Provincia di Terra di lavoro inizierà i lavori di costruzione entro XXX giorni dal versamento della quota di denaro dovuta dal committente.

- All'atto della stipula del suddetto contratto la Provincia si impegna a consegnare la nave al committente in XXX giorni a partire dall'apertura del cantiere navale.

Articolo 3. Recessi e morosità.

- In caso il committente XXX non dovesse versare il pagamento pattuito entro i gironi concordati il seguente contratto sarà nullo. In caso che al termine del periodo indicato per il versamento, il committente dovesse aver versato solo una parte della quota senza saldare tutto il dovuto il contratto sarà considerato nullo e la Provincia tratterrà l'anticipo versato quale risarcimento danni.

- In caso la Provincia non dovesse far partire i lavori di costruzione entro il periodo stabilito sarà possibilità del committente chiedere lo scioglimento del suddetto contratto, entro l’apertura del cantiere, e la restituzione di quanto versato per l’acquisto della nave.

Articolo 4. Sosta della nuova nave ed attribuzione del capitano

- Il committente dovrà fornire all'atto della firma del suddetto contratto un nominativo univoco che sarà il capitano del naviglio appena varato.

- La Provincia garantisce per la serietà dei propri funzionari, ma qualora la nave dovesse essere trafugata dalle autorità portuali, la Provincia dovrà rifondere il compratore di una nuova nave con priorità immediata.

- Una volta costruita e varata la nave potrà sostare presso il porto di costruzione per un periodo non superiore ai 5 giorni, periodo dopo il quale dovrà seguire le normali pratiche doganali e pagare le normali tasse.

Articolo 5: le maledizioni degli altissimi

- Nel caso la costruzione della nave subisse ritardi o imprevisti a causa di un evento non dipendente dalla parti contraenti la Provincia di Terra di Lavoro si impegna a utilizzare tutti i mezzi in sua disposizione per redimere la situazione comunicando direttamente con gli altissimi per il problema e informando tutti i contraenti degli sviluppi.


Scritto a Capua, il ____ Giorno di _____


[FIRME][/rp]

2) Richiesta riparazione navi:

[rp]La Provincia di Terra di Lavoro accorda la riparazione della nave XXX (nome e tipo), al Capitano XXX, nel porto di XXX.

Il Capitano è tenuto a versare la somma di ducati X.

La Provincia, in caso di materiale fornito dal committente, ritirerà il seguente materiale:
X


I lavori inizieranno il giorno X.

Per la Provincia Laburina
[firma][/rp]

Mi sta venendo un dubbio:
Per le navi da guerra il contratto deve essere Regio o bisogna semplicemente avere il placet della Corona?
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty10/02/14, 04:15 pm

Deve essere regio per le motivazioni già dette quando me lo avete chiesto in privato^^ In ogni caso essendo una nave la cui costruzione dipende dalla Corona si usi un contratto regio un po come quello per un unico commercio a livello regio.
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Ciridonio

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty10/02/14, 11:31 pm

Ciridonio ha scritto:
Essendo una nave da guerra il contratto deve essere Regio e oggi la Corona c'è lo ha fornito:


[rp]Contratto generico di vendita nave U0zsC66 REGNO DELLE  DUE SICILIE Contratto generico di vendita nave U0zsC66








              CONTRATTO DI VENDITA NAVALE







Contratto tra Mooze, il Regno delle Due Sicilie e la Provincia di Terra di Lavoro per la costruzione di una Galea Genovese da Guerra.


Contraenti:
Sua Maestà Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea, Sovrana del Regno delle Due Sicilie
, Ministro dell'economia del Regno delle Due Sicilie
Cyrille Antoine Gardin D'Arborea, Governatoredi Terra di Lavoro,
Mooze degli Argento




Articolo 1. Accordo

A seguito degli accordi intercorsi privatamente tra le parti  in data 10 febbario 1462 il Regno delle Due Sicilie autorizza la Provincia di Terra di Lavoro alla Costruzione della nave Galea Genovese da Guerra per il richiedente Mooze degli Argento.

- Secondo i prezzi attualmente vigenti in Terra di Lavoro per le materie prime e la manodopera il preventivo per la costruzione della nave, accettato da ambo le parti è il seguente:

Apertura cantiere: 700 ducati
Paghe Carpentieri: 180 ducati
Paghe Operai: 126 ducati
Paghe Fabbri: 90 ducati
10 Chili di ferro: 190
Commessa Provinciale: 1000 ducati
Commessa Reale: 500 ducati

Totale ducati: 2786

Tutte le merci ad eccezione di 10 chili di ferro, saranno consegnate dal richiedente.

Articolo 2. Attuazione

Le parti stipulano di comportarsi secondo quanto segue per l'attuazione dell'accordo:

- Mooze, o terzo da lui delegato, verserà 2786 (duemilasettecentoottantasei) ducati e i seguenti materiali alla Provincia di Terra di Lavoro come pagamento anticipato per la realizzazione della nave entro 25 giorni dalla stipula del presente contratto:

- 300 tronchi di legno
- 1 albero maestro
- 1 vela grande
- 60 chili di ferro

- Il Regno delle due Sicilie, tramite la Provincia di Terra di Lavoro inizierà i lavori di costruzione entro 18 giorni dal versamento della quota di denaro dovuta dal committente.

- All’atto della stipula del suddetto contratto il Regno delle Due Sicilie e la Provincia costruttrice si impegnano a consegnare la nave al committente in 25 giorni a partire dall’apertura del cantiere navale.

Articolo 3. Recessi e morosità.

- In caso il committente Mooze non dovesse versare il pagamento pattuito entro i gironi concordati il seguente contratto sarà nullo. In caso che al termine del periodo indicato per il versamento, il committente dovesse aver versato solo una parte della quota senza saldare tutto il dovuto il contratto sarà considerato nullo e il Regno tratterrà l'anticipo versato quale risarcimento danni.

- In caso la Provincia costruttrice non dovesse far partire i lavori di costruzione entro il periodo stabilito sarà possibilità del committente chiedere lo scioglimento del suddetto contratto, entro l’apertura del cantiere, e la restituzione di quanto versato per l’acquisto della nave.


Articolo 4. Sosta della nuova nave ed attribuzione del capitano

- Il committente dovrà fornire all’atto della firma del suddetto contratto un nominativo univoco che sarà il capitano del naviglio appena varato.

- Il Regno delle Due Sicile garantisce per la serietà dei propri funzionari, ma qualora la nave dovesse essere trafugata dalle autorità portuali, la Provincia costruttrice dovrà rifondere il compratore di una nuova nave con priorità immediata.

- Una volta costruita e varata la nave potrà sostare presso il porto di costruzione per un periodo non superiore ai 5 giorni, periodo dopo il quale dovrà seguire le normali pratiche doganali e pagare le normali tasse.

Articolo 5: le maledizioni degli altissimi

- Nel caso la costruzione della nave subisse ritardi o imprevisti a causa di un evento non dipendente dalla parti contraenti il Regno delle Due Sicilie si impegna a utilizzare tutti i mezzi in sua disposizione per redimere la situazione comunicando direttamente con gli altissimi per il problema e informando tutti i contraenti degli sviluppi.


Scritto a Castel Nuovo, Napoli, l'undicesimo Giorno di febbraio A.D. 1462


Per il Regno delle Due Sicilie:


Per la Provincia di Terra di Lavoro:


Il richiedente:
[/rp]


Sinceramente ho cancellato questa cosa:

Citazione :
- In caso di ritardi nella costruzione della nave, la Provincia realizzatrice si impegna a rimborsare i costi derivanti dal ritardo nella misura del 50% del totale di ducati spesi nei giorni di ritardo al committente.

E sono stato molto largo nei giorni previsti, poiché la nostra situazione portuale è praticamente bloccata e vive a fasi.

Se firmerete, invierò il contratto a Messer Mooze, questa notte stessa.
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty11/02/14, 01:10 am

Io invece terrei quell'articolo, avete scritto 25 giorni se non la fate un minimo di risarcimento dovete renderlo in quanto alla fine lui fa guadagnare e 25 giorni sono già tempi molto lunghi per una galea da guerra. Anche se posso comprendere le difficoltà ma qui i doveri devono essere da ambo le parti soprattutto quando una di queste paga e non poco per un servizio.

[rp]Contratto generico di vendita nave U0zsC66 REGNO DELLE DUE SICILIE Contratto generico di vendita nave U0zsC66








              CONTRATTO DI VENDITA NAVALE







Contratto tra Messer Mooze degli Argento, il Regno delle Due Sicilie e la Provincia di Terra di Lavoro per la costruzione di una Galea Genovese da Guerra.

Contraenti:

Sua Maestà Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea, Sovrana del Regno delle Due Sicilie
Sua Grazia Ettore Marcius della Groana, Ministro dell'economia del Regno delle Due Sicilie
Sua Altezza Cyrille Antoine Gardin d'Arborea, Governatore di Terra di Lavoro
Mooze degli Argento

Articolo 1. Accordo

A seguito degli accordi intercorsi privatamente tra le parti in data 10 Febbraio 1462 il Regno delle Due Sicilie autorizza la Provincia di Terra di Lavoro alla Costruzione della nave Galea Genovese da Guerra per il richiedente Mooze degli Argento.

- Secondo i prezzi attualmente vigenti in Terra di Lavoro per le materie prime e la manodopera il preventivo per la costruzione della nave, accettato da ambo le parti è il seguente:

Apertura cantiere: 700 ducati
Paghe Carpentieri: 180 ducati
Paghe Operai: 126 ducati
Paghe Fabbri: 90 ducati
10 Chili di ferro: 190
Commessa Provinciale: 1000 ducati
Commessa Reale: 500 ducati

Articolo 2. Attuazione

Le parti stipulano di comportarsi secondo quanto segue per l'attuazione dell'accordo:

- Mooze degli Argento, o terzo da lui delegato, verserà 2786 [duemilasettecentoottantasei) ducati alla Provincia di Terra di Lavoro come pagamento anticipato per la realizzazione della nave entro 25 giorni dalla stipula del presente contratto.

- 300 tronchi di legno
- 1 albero maestro
- 1 vela grande
- 60 chili di ferro

- Il Regno delle due Sicilie, tramite la Provincia di Terra di Lavoro inizierà i lavori di costruzione entro 18 giorni dal versamento della quota di denaro dovuta dal committente.

- All’atto della stipula del suddetto contratto il Regno delle Due Sicilie e la Provincia costruttrice si impegnano a consegnare la nave al committente in 25 giorni a partire dall’apertura del cantiere navale.

Articolo 3. Recessi e morosità.

- In caso il committente Mooze degli Argento non dovesse versare il pagamento pattuito entro i gironi concordati il seguente contratto sarà nullo. In caso che al termine del periodo indicato per il versamento, il committente dovesse aver versato solo una parte della quota senza saldare tutto il dovuto il contratto sarà considerato nullo e il Regno tratterrà l'anticipo versato quale risarcimento danni.

- In caso la Provincia costruttrice non dovesse far partire i lavori di costruzione entro il periodo stabilito sarà possibilità del committente chiedere lo scioglimento del suddetto contratto, entro l’apertura del cantiere, e la restituzione di quanto versato per l’acquisto della nave.

- In caso di ritardi nella costruzione della nave, la Provincia realizzatrice si impegna a rimborsare i costi derivanti dal ritardo nella misura del 50% del totale di ducati spesi nei giorni di ritardo al committente.

Articolo 4. Sosta della nuova nave ed attribuzione del capitano

- Il committente dovrà fornire all’atto della firma del suddetto contratto un nominativo univoco che sarà il capitano del naviglio appena varato.

- Il Regno delle Due Sicile garantisce per la serietà dei propri funzionari, ma qualora la nave dovesse essere trafugata dalle autorità portuali, la Provincia costruttrice dovrà rifondere il compratore di una nuova nave con priorità immediata.

- Una volta costruita e varata la nave potrà sostare presso il porto di costruzione per un periodo non superiore ai 5 giorni, periodo dopo il quale dovrà seguire le normali pratiche doganali e pagare le normali tasse.

Articolo 5: le maledizioni degli altissimi

- Nel caso la costruzione della nave subisse ritardi o imprevisti a causa di un evento non dipendente dalla parti contraenti il Regno delle Due Sicilie si impegna a utilizzare tutti i mezzi in sua disposizione per derimere la situazione comunicando direttamente con gli altissimi per il problema e informando tutti i contraenti degli sviluppi.


Scritto a Castel Nuovo, Napoli, l'XI Giorno di Febbraio 1462

Per il Regno delle Due Sicilie

Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea, Regina del Regno delle Due Sicilie

Contratto generico di vendita nave 2ue4a3c

Per la Provincia di Terra di Lavoro

Il Committente

[/rp]
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty11/02/14, 10:50 am

No, se non gli sta bene, può andare a costruirsi la galea altrove.

Noi abbiamo già una commissione molto bassa.
La nave è un bene di lusso e non standard.
Probabilmente siamo l'unico stato disposto a costruirgliela.

Se non la costruiremo gli restituiremo tutto, il rimborso, peri motivi sopraelencati è troppo.


Per tali motivi, Vi invito a firmare uno dei contratti da me presentati:

- Cosi come era
- Con quel cavillo assolutamente antieconomico (gli stiamo costruendo una nave, non è detto che dobbiamo fargliela), ma con i giorni 60+30.


Ultima modifica di Ciridonio il 11/02/14, 11:03 am - modificato 4 volte.
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty11/02/14, 10:53 am

Ciridonio ha scritto:
[rp]Contratto generico di vendita nave U0zsC66 REGNO DELLE  DUE SICILIE Contratto generico di vendita nave U0zsC66








              CONTRATTO DI VENDITA NAVALE







Contratto tra Mooze, il Regno delle Due Sicilie e la Provincia di Terra di Lavoro per la costruzione di una Galea Genovese da Guerra.


Contraenti:

Sua Maestà Aurora I Brigitte Geneviève D'Arborea, Sovrana del Regno delle Due Sicilie
Sua Grazia Ettore Marcius della Groana, Ministro dell'economia del Regno delle Due Sicilie
Sua Altezza Cyrille Antoine Gardin D'Arborea, Governatore di Terra di Lavoro
Mooze degli Argento.




Articolo 1. Accordo

A seguito degli accordi intercorsi privatamente tra le parti  in data 10 febbario 1462 il Regno delle Due Sicilie autorizza la Provincia di Terra di Lavoro alla Costruzione della nave Galea Genovese da Guerra per il richiedente Mooze degli Argento.

- Secondo i prezzi attualmente vigenti in Terra di Lavoro per le materie prime e la manodopera il preventivo per la costruzione della nave, accettato da ambo le parti è il seguente:

Apertura cantiere: 700 ducati
Paghe Carpentieri: 180 ducati
Paghe Operai: 126 ducati
Paghe Fabbri: 90 ducati
10 Chili di ferro: 190
Commessa Provinciale: 1000 ducati
Commessa Reale: 500 ducati

Totale ducati: 2786

Tutte le merci ad eccezione di 10 chili di ferro, saranno consegnate dal richiedente.

Articolo 2. Attuazione

Le parti stipulano di comportarsi secondo quanto segue per l'attuazione dell'accordo:

- Mooze, o terzo da lui delegato, verserà 2786 (duemilasettecentoottantasei) ducati e i seguenti materiali alla Provincia di Terra di Lavoro come pagamento anticipato per la realizzazione della nave entro 25 giorni dalla stipula del presente contratto:

- 300 tronchi di legno
- 1 albero maestro
- 1 vela grande
- 60 chili di ferro

- Il Regno delle due Sicilie, tramite la Provincia di Terra di Lavoro inizierà i lavori di costruzione entro 18 giorni dal versamento della quota di denaro dovuta dal committente.

- All’atto della stipula del suddetto contratto il Regno delle Due Sicilie e la Provincia costruttrice si impegnano a consegnare la nave al committente in 25 giorni a partire dall’apertura del cantiere navale.

Articolo 3. Recessi e morosità.

- In caso il committente Mooze non dovesse versare il pagamento pattuito entro i gironi concordati il seguente contratto sarà nullo. In caso che al termine del periodo indicato per il versamento, il committente dovesse aver versato solo una parte della quota senza saldare tutto il dovuto il contratto sarà considerato nullo e il Regno tratterrà l'anticipo versato quale risarcimento danni.

- In caso la Provincia costruttrice non dovesse far partire i lavori di costruzione entro il periodo stabilito sarà possibilità del committente chiedere lo scioglimento del suddetto contratto, entro l’apertura del cantiere, e la restituzione di quanto versato per l’acquisto della nave.


Articolo 4. Sosta della nuova nave ed attribuzione del capitano

- Il committente dovrà fornire all’atto della firma del suddetto contratto un nominativo univoco che sarà il capitano del naviglio appena varato.

- Il Regno delle Due Sicile garantisce per la serietà dei propri funzionari, ma qualora la nave dovesse essere trafugata dalle autorità portuali, la Provincia costruttrice dovrà rifondere il compratore di una nuova nave con priorità immediata.

- Una volta costruita e varata la nave potrà sostare presso il porto di costruzione per un periodo non superiore ai 5 giorni, periodo dopo il quale dovrà seguire le normali pratiche doganali e pagare le normali tasse.

Articolo 5: le maledizioni degli altissimi

- Nel caso la costruzione della nave subisse ritardi o imprevisti a causa di un evento non dipendente dalla parti contraenti il Regno delle Due Sicilie si impegna a utilizzare tutti i mezzi in sua disposizione per redimere la situazione comunicando direttamente con gli altissimi per il problema e informando tutti i contraenti degli sviluppi.


Scritto a Castel Nuovo, Napoli, l'undicesimo Giorno di febbraio A.D. 1462


Per il Regno delle Due Sicilie:


Per la Provincia di Terra di Lavoro:
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Contratto generico di vendita nave F_TLorom_1d57d71Contratto generico di vendita nave 2uyt47d

Il richiedente:
[/rp]


Citazione :

[rp]Contratto generico di vendita nave U0zsC66 REGNO DELLE DUE SICILIE Contratto generico di vendita nave U0zsC66








              CONTRATTO DI VENDITA NAVALE







Contratto tra Messer Mooze degli Argento, il Regno delle Due Sicilie e la Provincia di Terra di Lavoro per la costruzione di una Galea Genovese da Guerra.

Contraenti:

Sua Maestà Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea, Sovrana del Regno delle Due Sicilie
Sua Grazia Ettore Marcius della Groana, Ministro dell'economia del Regno delle Due Sicilie
Sua Altezza Cyrille Antoine Gardin d'Arborea, Governatore di Terra di Lavoro
Mooze degli Argento

Articolo 1. Accordo

A seguito degli accordi intercorsi privatamente tra le parti in data 10 Febbraio 1462 il Regno delle Due Sicilie autorizza la Provincia di Terra di Lavoro alla Costruzione della nave Galea Genovese da Guerra per il richiedente Mooze degli Argento.

- Secondo i prezzi attualmente vigenti in Terra di Lavoro per le materie prime e la manodopera il preventivo per la costruzione della nave, accettato da ambo le parti è il seguente:

Apertura cantiere: 700 ducati
Paghe Carpentieri: 180 ducati
Paghe Operai: 126 ducati
Paghe Fabbri: 90 ducati
10 Chili di ferro: 190
Commessa Provinciale: 1000 ducati
Commessa Reale: 500 ducati

Articolo 2. Attuazione

Le parti stipulano di comportarsi secondo quanto segue per l'attuazione dell'accordo:

- Mooze degli Argento, o terzo da lui delegato, verserà 2786 [duemilasettecentoottantasei) ducati alla Provincia di Terra di Lavoro come pagamento anticipato per la realizzazione della nave entro 25 giorni dalla stipula del presente contratto.

- 300 tronchi di legno
- 1 albero maestro
- 1 vela grande
- 60 chili di ferro

- Il Regno delle due Sicilie, tramite la Provincia di Terra di Lavoro inizierà i lavori di costruzione entro 60 giorni dal versamento della quota di denaro dovuta dal committente.

- All’atto della stipula del suddetto contratto il Regno delle Due Sicilie e la Provincia costruttrice si impegnano a consegnare la nave al committente in 30 giorni a partire dall’apertura del cantiere navale.

Articolo 3. Recessi e morosità.

- In caso il committente Mooze degli Argento non dovesse versare il pagamento pattuito entro i gironi concordati il seguente contratto sarà nullo. In caso che al termine del periodo indicato per il versamento, il committente dovesse aver versato solo una parte della quota senza saldare tutto il dovuto il contratto sarà considerato nullo e il Regno tratterrà l'anticipo versato quale risarcimento danni.

- In caso la Provincia costruttrice non dovesse far partire i lavori di costruzione entro il periodo stabilito sarà possibilità del committente chiedere lo scioglimento del suddetto contratto, entro l’apertura del cantiere, e la restituzione di quanto versato per l’acquisto della nave.

- In caso di ritardi nella costruzione della nave, la Provincia realizzatrice si impegna a rimborsare i costi derivanti dal ritardo nella misura del 50% del totale di ducati spesi nei giorni di ritardo al committente.

Articolo 4. Sosta della nuova nave ed attribuzione del capitano

- Il committente dovrà fornire all’atto della firma del suddetto contratto un nominativo univoco che sarà il capitano del naviglio appena varato.

- Il Regno delle Due Sicile garantisce per la serietà dei propri funzionari, ma qualora la nave dovesse essere trafugata dalle autorità portuali, la Provincia costruttrice dovrà rifondere il compratore di una nuova nave con priorità immediata.

- Una volta costruita e varata la nave potrà sostare presso il porto di costruzione per un periodo non superiore ai 5 giorni, periodo dopo il quale dovrà seguire le normali pratiche doganali e pagare le normali tasse.

Articolo 5: le maledizioni degli altissimi

- Nel caso la costruzione della nave subisse ritardi o imprevisti a causa di un evento non dipendente dalla parti contraenti il Regno delle Due Sicilie si impegna a utilizzare tutti i mezzi in sua disposizione per derimere la situazione comunicando direttamente con gli altissimi per il problema e informando tutti i contraenti degli sviluppi.


Scritto a Castel Nuovo, Napoli, l'XI Giorno di Febbraio 1462

Per il Regno delle Due Sicilie


Per la Provincia di Terra di Lavoro
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Il Committente

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty11/02/14, 02:32 pm

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              CONTRATTO DI VENDITA NAVALE







Contratto tra Messer Mooze degli Argento, il Regno delle Due Sicilie e la Provincia di Terra di Lavoro per la costruzione di una Galea Genovese da Guerra.

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Mooze degli Argento

Articolo 1. Accordo

A seguito degli accordi intercorsi privatamente tra le parti in data 10 Febbraio 1462 il Regno delle Due Sicilie autorizza la Provincia di Terra di Lavoro alla Costruzione della nave Galea Genovese da Guerra per il richiedente Mooze degli Argento.

- Secondo i prezzi attualmente vigenti in Terra di Lavoro per le materie prime e la manodopera il preventivo per la costruzione della nave, accettato da ambo le parti è il seguente:

Apertura cantiere: 700 ducati
Paghe Carpentieri: 180 ducati
Paghe Operai: 126 ducati
Paghe Fabbri: 90 ducati
10 Chili di ferro: 190
Commessa Provinciale: 1000 ducati
Commessa Reale: 500 ducati

Articolo 2. Attuazione

Le parti stipulano di comportarsi secondo quanto segue per l'attuazione dell'accordo:

- Mooze degli Argento, o terzo da lui delegato, verserà 2786 [duemilasettecentoottantasei) ducati alla Provincia di Terra di Lavoro come pagamento anticipato per la realizzazione della nave entro 25 giorni dalla stipula del presente contratto.

- 300 tronchi di legno
- 1 albero maestro
- 1 vela grande
- 60 chili di ferro

- Il Regno delle due Sicilie, tramite la Provincia di Terra di Lavoro inizierà i lavori di costruzione entro 18 giorni dal versamento della quota di denaro dovuta dal committente.

- All’atto della stipula del suddetto contratto il Regno delle Due Sicilie e la Provincia costruttrice si impegnano a consegnare la nave al committente in 25 giorni a partire dall’apertura del cantiere navale.

Articolo 3. Recessi e morosità.

- In caso il committente Mooze degli Argento non dovesse versare il pagamento pattuito entro i gironi concordati il seguente contratto sarà nullo. In caso che al termine del periodo indicato per il versamento, il committente dovesse aver versato solo una parte della quota senza saldare tutto il dovuto il contratto sarà considerato nullo e il Regno tratterrà l'anticipo versato quale risarcimento danni.

- In caso la Provincia costruttrice non dovesse far partire i lavori di costruzione entro il periodo stabilito sarà possibilità del committente chiedere lo scioglimento del suddetto contratto, entro l’apertura del cantiere, e la restituzione di quanto versato per l’acquisto della nave.

Articolo 4. Sosta della nuova nave ed attribuzione del capitano

- Il committente dovrà fornire all’atto della firma del suddetto contratto un nominativo univoco che sarà il capitano del naviglio appena varato.

- Il Regno delle Due Sicile garantisce per la serietà dei propri funzionari, ma qualora la nave dovesse essere trafugata dalle autorità portuali, la Provincia costruttrice dovrà rifondere il compratore di una nuova nave con priorità immediata.

- Una volta costruita e varata la nave potrà sostare presso il porto di costruzione per un periodo non superiore ai 5 giorni, periodo dopo il quale dovrà seguire le normali pratiche doganali e pagare le normali tasse.

Articolo 5: le maledizioni degli altissimi

- Nel caso la costruzione della nave subisse ritardi o imprevisti a causa di un evento non dipendente dalla parti contraenti il Regno delle Due Sicilie si impegna a utilizzare tutti i mezzi in sua disposizione per derimere la situazione comunicando direttamente con gli altissimi per il problema e informando tutti i contraenti degli sviluppi.


Scritto a Castel Nuovo, Napoli, l'XI Giorno di Febbraio 1462

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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty11/02/14, 02:34 pm

Abbiamo firmato il contratto con le richieste della Provincia di Terra di Lavoro, seppure non possiamo non dispiacerci nel vedere un imposizione ad un contratto che alla fine dava pari dignità e diritto ad entrambi i soggetti coinvolti.

I porti di Terra di Lavoro sono poco sfruttati a livello edilizio seppure essi potrebbero diventare una fonte altissima di ricchezza economica per tutti, eppure vediamo che per costruire una semplice nave ci vogliono circa 90 giorni di tempo. Ci inorridisce il pensiero che se dovessimo un girono dividere le commesse delle caracche da guerra tra TDL e Abruzzi quanto sarebbe il tempo necessario per vederle costruite.

E questo non è un voler mettere in cattiva luce la Provincia di Terra di Lavoro ma è un dato oggettivo.

Fateci avere il versamento dei 500 ducati e il contratto firmato da tutti quando avrete il tutto gentilmente.
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty11/02/14, 03:45 pm

Maestà non posso che concordare con voi e dire che le basi del contratto che avevo stipulato erano proprio per garantire massima equità tra i contraenti e spingere stranieri, che si sarebbero sentiti tutelati, a venire nei nostri porti per costruire navi.
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty11/02/14, 03:58 pm

Terra di Lavoro sta discutendo su una nuova Carta della Navigazione, se passerà non ci saranno più problemi.

Ministro, va bene il trattamento pari, ma noi costruendo una nave, facciamo un favore al richiedente e non il contrario.
Se è prevista una clausola che noi dovremo rimborsare (oltre a quanto consegnatoci), un più, non vedo perché non dovremo tutelarci sui giorni abbondando appositamente.

E' palese che la nave verrà costruita quanto prima, ma preferisco tutelare la provincia che governo.


Come versiamo i 500 ducati alla Corona?
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty11/02/14, 04:03 pm

Voi dovete autorizzare lo spostamento di 500 ducati dalle casse provinciali a quelle regie, prima e lo sceriffo a girare i soldi e voi autorizzate o viceversa non ricordo.
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty11/02/14, 04:04 pm

Aurora_ ha scritto:
Voi dovete autorizzare lo spostamento di 500 ducati dalle casse provinciali a quelle regie, prima e lo sceriffo a girare i soldi e voi autorizzate o viceversa non ricordo.

Quindi non c'è problema di bug? Proveremo prima con 1 ducato.
Ho inviato il contratto a Mooze.
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MessaggioTitolo: Re: Contratto generico di vendita nave Contratto generico di vendita nave Empty11/02/14, 04:05 pm

il bug non dovrebbe più esserci ed essere stato risolto. Avvisatemi quando avete fatto così che possa controllare.
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