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 Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro

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Eriti

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MessaggioTitolo: Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Empty24/08/12, 05:21 pm

L'Ordine della Stola d'Oro che è stato il braccio armato della crociata veneta ha richiesto la sottoscrizione di un'alleanza.
Vi presento la bozza cui si è giunti:

Citazione :
CONCORDATO TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E L'ORDINE CAVALLERESCO DI SPERONE DELLA STOLA D'ORO

Con il presente Trattato, Sua Grazia...., riconosce ufficialmente l’Ordine di Sperone della Stola D'Oro, rappresentato dal Gran Mestro Fly Della Carmagnola

Nel loro desiderio di collaborare insieme, sulla base di una reciproca amicizia e di cooperazione per l'ordine, la giustizia e la sicurezza delle città duosiciliane, l' Ordine di Sperone della Stola D'Oro e il Regno delle Due Sicilie, hanno voluto sigillare i loro sentimenti di reciproco rispetto sulla base di quanto segue.

Premessa - del Riconoscimento
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l’Ordine della Stola D'Oro come Ordine Militare Indipendente, rispettoso della Religione Aristotelica e di tutte le istituzioni rappresentanti fede religiosa, e fedele alle Leggi dei Governi legittimi e riconosciuti dal Regno, che offrono loro dimora.
Il Regno delle Due Sicilie altresì riconosce all'Ordine di Sperone della Stola D' Oro il privilegiato status di "Difensori della Patria".

Il Regno delle Due Sicilie rispetta la fedeltà dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro ai dettami del proprio Gran Maestro e di tutti gli organi del quale l’Ordine si è dotato per la gestione autonoma delle proprie risorse.
Per questo motivo, riconosce allo stesso il diritto di seguire tutte le disposizioni emesse da tali organi, entro il rispetto e le esigenze delle Leggi del Regno delle Due Sicilie.

Art. I – Del porto d’armi
I membri dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro hanno il diritto di portare armi, di qualsiasi natura esse siano, all'interno del territorio del Regno delle Due Sicilie.
Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti.
Il loro utilizzo è tuttavia sottomesso alla leggi del Regno e al rispetto dei doveri/privilegi del presente Trattato.

Articolo II – Del diritto di passaggio
Il Regno delle Due Sicilie accorda il diritto di libera circolazione (in singolo o in gruppi) ai membri dell’Ordine di Sperone della Stola D'Oro in quanto essi operano per il bene della collettività, professando il rispetto e la tutela delle Leggi di ogni Governo, rifiutando comportamenti in contraddizione con le Istituzioni Religiose, governative e la morale comune ed essendo trasparente ed aperto a tutti gli individui che si riconoscono nelle sue finalità, senza distinzione di sesso.

L'Ordine di Sperone della Stola D'Oro si impegna solennemente ad informare le autorità interessate del Regno, il Capitano dell'Esercito, il Prefetto e lo Sceriffo di tutti i movimenti di gruppi armati in definizione esercito dell'Ordine diversi da quelli di movimenti consueti di pattugliamento delle strade, scorta sulle terre Duo Siciliane o missioni commerciali preventivamente accordate con lo Stato Maggiore del Regno.

I Cavalieri della Stola D'Oro mettono a disposizione i propri uomini per la costituzione di eserciti o guida di navigli e Il Regno delle Due Sicilie accorda tale diritto di formazione, solo ed esclusivamente in presenza di tali essenziali elementi:

- Esplicito consenso (o richiesta) scritto del Sovrano delle Due Sicilie o del Capo di Stato Maggiore alla costituzione dell’Esercito.
- Che l’Esercito seppur guidato da un membro dell’Ordine, agirà di concerto con lo Stato Maggiore del Regno.
- Che la richiesta di impiego di uomini sia riferita ai membri dell’Ordine ricompresi nei ruoli ufficiali dell'ordine.

Articolo III - Della Protezione
Il Regno delle Due Sicilie riconosce e difende l’Ordine di Sperone della Stola D'Oro, le sue regole, le sue tradizioni ed i suoi Princìpi, in cambio l’Ordine si impegna ad aiutare l’Esercito ed il Governo nella difesa del Regno da qualsivoglia attacco interno od esterno mirato alla destabilizzazione dello Stato legittimo. Tale attività potrà essere svolta sia attraverso vie diplomatiche, sia attraverso azioni militari con esclusivo riferimento ai membri residenti nel territorio veneziano.
L'Ordine di Sperano della Stola D'Oro si impegna a fornire al Regno delle Due Sicilie una copia dello Statuto, per chiarire quali sono i principi, le tradizioni, le regole di cui chiede protezione.

Articolo IV - Del Mantenimento della Pace e delle Missioni di Supporto Militare:
Nel caso in cui il Regno venisse attaccato o minacciato di attacco, l’Ordine eserciterà le proprie prerogative ed armi diplomatiche al fine di fare tutto il possibile per evitare conflitti.
In tempo di pace, L'Ordine si impegnerà a proteggere i più deboli e bisognosi a costo di rischiare la vita dei propri membri se necessario.

In nessun caso sarà richiesto all'Ordine dei Cavalieri della Stola D'Oro un intervento armato al di fuori dei confini del Regno delle Due Sicilie rivolto contro altre unità appartenenti all'Ordine o in aperto contrasto con i Principi dello stesso, salva la possibile assegnazione di patente da corsa.

Sarà data facoltà ai Cavalieri Stolati di poter comporre una divisione speciale dell'Esercito del Regno , in caso di "Campagna Militare" il loro Comando è di sola ed esclusiva competenza del Gran Maestro dell'Ordine e dello Stato Maggiore. Le modalità di ogni intervento militare dell'Ordine entro i confini del Regno saranno stabilite di concerto con lo Stato Maggiore del Regno e dal Gran Consiglio dell’Ordine.
E' data facoltà ai Cavalieri Stolati di alzare orifiamma battente insegne duosiciliane, dopo aver stipulato regolare contratto con il Regno, ed esser inseriti nel novero degli Eserciti del Regno delle Due Sicilie. Le spettanze dell'esercito sono quelle previste per gli eserciti regolari.

Articolo V – Dell’Ordine Pubblico
L'Ordine dei Cavalieri della Stola D'Oro potrà prestare il suo aiuto sotto qualsiasi forma al Regno delle Due Sicilie in caso si verificassero gravi eventi criminosi perpetrati da singoli o bande armate. Il Prefetto potrà, previa autorizzazione del Sovrano, prendere contatto con il Gran Maestro oppure i Luogotenenti operativi nel Regno delle Due Sicilie per richiederne l'intervento, affidandogli a quel punto la funzionalità operativa tattica e strategica.
L'Ordine si impegnerà nel ricordare ad ogni Prefetto investito da mandato dell'esistenza di tale concordato e delle possibilità da esso regolamentate.

Articolo VI - Delle Transazioni Pecuniarie e Scorte Armate
I Cavalieri Stolati parteciperanno attivamente ad attività economiche e scambi commerciali, inoltre potranno prestare il loro aiuto per effettuare scambi o altre operazioni per conto del Regno stesso, al fine di aiutare la giustizia e la pace delle Province, nel rispetto delle leggi degli altri Governi nei quali si andrà eventualmente ad operare.

Qualsiasi mercante per conto del Regno delle Due Sicilie potrà richiedere scorta armata per viaggiare in sicurezza e giungere a destinazione senza rischiare di essere aggredito o derubato da briganti.

Articolo VII - Delle Operazioni via Mare
L'Ordine della Stola D'Oro è autorizzato a detenere qualsiasitipo di nave, utilizzandola all'interno delle disposizioni delle leggi reali in vigore.
Il Capoporto potrà esser sostituito temporaneamente al momento del varo di navi costruite su territorio duosiciliano da un membro dell'Ordine e il Regno potrà intercedere per la costruzione di imbarcazioni su territori alleati.
Ogni armatore dell'Ordine che venga attaccato in mare da qualsiasi nave ha diritto, anche in assenza di specifici ordini, a reagire per difesa e ad affondare il vascello aggressore, qualora ve ne siano le possibilità.
E' facoltà della Corona Reale Duosiciliana l'assegnazione di patenti da corsa all'Ordine della Stola D'Oro.

Art. VIII - degli Obblighi
Il Gran Maestro dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro o un referente designato presso il Regno delle Due Sicilie , ha l'obbligo di tenere costantemente informati il Capo di Stato Maggiore e il Sovrano sul numero e sulla dislocazione dei propri uomini sul territorio reale.
Tale informazione avverrà tramite comunicazione mensile presso le sale di Palazzo Reale di Napoli adibite ai rapporti tra l'Ordine di Sperone della Stola D'Oro e il Regno delle Due Sicilie o, in alternativa, tramite missiva.

Articolo IX – De l’Isonomia
I membri dell’Ordine sono tenuti a rispettare tutte le leggi del Regno delle Due Sicilie fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
In caso di violazione di tale articolo, i Membri dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro saranno giudicato in base alle leggi del Regno delle Due Sicilie.

Articolo X - Delle Controversie
Questo Trattato non può essere modificato senza il consenso di entrambe le autorità competenti, l'Ordine di Sperone della Stola D'Oro e Il Regno delle Due Sicilie.
Nel caso in cui sorgano difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, o si rendesse necessaria una modifica al presente Trattato, l'Ordine e il Regno delle Due Sicilie, conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata. Detta commissione sarà composta da cinque membri designati dalla Corona Reale e cinque designati dall'Ordine di Sperone della Stola D'Oro, scelti fra rappresentanti che abbiano già svolto in passato cariche diplomatiche, militari e/o giuridiche. Qualsiasi decisione della commissione dovrà essere presa tramite scrutinio a maggioranza qualificata (7 voti favorevoli su 10 votanti).
La votazione avrà valenza obbligatoria per entrambi i soggetti.

Articolo XI - Della validità
Tale Concordato ha validità della durata di ogni mandato Reale e, qualora nessuno dei due contraenti manifestasse la volontà di interrompere tale collaborazione, si rinnoverà automaticamente ad ogni elezione regia. In caso contrario, verrà abrogato tramite comunicato ufficiale da affiggere pubblicamente in Taverna del Regno delle Due Sicilie, entro 30 giorni dalla scadenza ufficiale.

Articolo XII – Dell’Impegno reciproco
Il Regno delle Due Sicilie si impegna a rispettare il presente Trattato.
Il Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri della Stola D'Oro e tutti i suoi membri si impegnano a rispettare questo Trattato.
In caso di violazioni di qualsiasi natura del presente Concordato, la controparte lesa può richiedere un'indagine per appurare e quantificare la violazione. Durante questo periodo il Concordato è da considerarsi congelato. L'indagine potrà anche quantificare monetariamente il danno subito dalla parte lese e richiederlo come risarcimento.

Se avete modifiche o migliorie da proporre, adesso è tutto vostro.
Edit: appena possono manderanno copia del loro statuto.
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Philipdikingsbridge

Philipdikingsbridge

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MessaggioTitolo: Re: Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Empty24/08/12, 09:17 pm

Molto bene Smile Non potrei che essere più felice di questa proposta. Per la questione diplomatica lascio agli esperti le modifiche.
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http://virgus87.altervista.org/
Eriti

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MessaggioTitolo: Re: Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Empty25/08/12, 07:25 pm

Vengono proposte queste modifiche (hrp: si ce ne siamo accorti ora che erano poco chiari i precedenti Razz):

Citazione :
Articolo X - Delle Controversie e della Commissione
Questo Trattato non può essere modificato senza il consenso di entrambe le autorità competenti, l'Ordine di Sperone della Stola D'Oro e Il Regno delle Due Sicilie; ogni modifica verrà discussa dagli apparati diplomatici delle controparti firmatarie.
Nel caso in cui sorgano difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, o si volesse consiglio per una modifica al presente Trattato, l'Ordine e il Regno delle Due Sicilie, indiranno l'apertura di una Commissione paritetica da loro nominata. Detta commissione sarà composta da cinque membri designati dalla Corona Reale e cinque designati dall'Ordine di Sperone della Stola D'Oro, scelti fra rappresentanti che abbiano già svolto in passato cariche diplomatiche, militari e/o giuridiche. Essa si riunirà a Palazzo Reale di Napoli o presso la sede dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro, a seconda di chi ne abbia richiesto la riunione. I membri della commissione avranno 5 giorni per discutere e in seguito 48 ore per una prima votazione (che sarà valida se verrà raggiunta una maggioranza di 7/10).
Se tale votazione non sarà valida per mancanza di maggioranza, dopo una settimana la commissione si riunirà nuovamente, secondo le stesse modalità, per una seconda votazione (a maggioranza semplice di 6/10). Le astensioni dei membri della commissione abbasseranno il quorum.
Nel caso in cui neanche la seconda votazione sarà valida per mancanza di maggioranza, l'indagine verrà archiviata e le controparti potranno decidere in merito ai loro rapporti secondo le norme stabilite dal presente concordato.
La votazione, laddove raggiunga la maggioranza, avrà valenza obbligatoria per entrambi i soggetti.

Articolo XII – Dell’Impegno reciproco
Il Regno delle Due Sicilie si impegna a rispettare il presente Trattato.
Il Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri della Stola D'Oro e tutti i suoi membri si impegnano a rispettare questo Trattato.
In caso di violazioni di qualsiasi natura del presente Concordato, la controparte lesa può richiedere un'indagine, alla Commissione di cui all'articolo X, per appurare e quantificare la violazione. Durante questo periodo il Concordato è da considerarsi congelato. L'indagine potrà anche quantificare monetariamente il danno subito dalla parte lese e richiederlo come risarcimento.

Sostanzialmente, nell'articolo X viene specificato lo svolgersi del lavoro della commissione, mentre nell'articolo XII viene specificato che l'indagine sarà svolta dalla commissione.
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dombel



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MessaggioTitolo: Re: Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Empty27/08/12, 07:20 am

Con questa modifica è perfetto Vs Maestà,nulla da eccepire.
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F. Petrus

F. Petrus

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MessaggioTitolo: Re: Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Empty04/09/12, 10:36 pm

Citazione :
CONCORDATO TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E L'ORDINE CAVALLERESCO DI SPERONE DELLA STOLA D'ORO

Con il presente Trattato, Sua Grazia...., riconosce ufficialmente l’Ordine di Sperone della Stola D'Oro, rappresentato dal Gran Mestro Fly Della Carmagnola

Nel loro desiderio di collaborare insieme, sulla base di una reciproca amicizia e di cooperazione per l'ordine, la giustizia e la sicurezza delle città duosiciliane, l' Ordine di Sperone della Stola D'Oro e il Regno delle Due Sicilie, hanno voluto sigillare i loro sentimenti di reciproco rispetto sulla base di quanto segue.

Premessa - del Riconoscimento
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l’Ordine della Stola D'Oro come Ordine Militare Indipendente, rispettoso della Religione Aristotelica e di tutte le istituzioni rappresentanti fede religiosa, e fedele alle Leggi dei Governi legittimi e riconosciuti dal Regno, che offrono loro dimora.
Il Regno delle Due Sicilie altresì riconosce all'Ordine di Sperone della Stola D' Oro il privilegiato status di "Difensori della Patria".

Il Regno delle Due Sicilie rispetta la fedeltà dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro ai dettami del proprio Gran Maestro e di tutti gli organi del quale l’Ordine si è dotato per la gestione autonoma delle proprie risorse.
Per questo motivo, riconosce allo stesso il diritto di seguire tutte le disposizioni emesse da tali organi, entro il rispetto e le esigenze delle Leggi del Regno delle Due Sicilie.

Art. I – Del porto d’armi
I membri dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro hanno il diritto di portare armi, di qualsiasi natura esse siano, all'interno del territorio del Regno delle Due Sicilie.
Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti.
Il loro utilizzo è tuttavia sottomesso alla leggi del Regno e al rispetto dei doveri/privilegi del presente Trattato.

Articolo II – Del diritto di passaggio
Il Regno delle Due Sicilie accorda il diritto di libera circolazione (in singolo o in gruppi) ai membri dell’Ordine di Sperone della Stola D'Oro in quanto essi operano per il bene della collettività, professando il rispetto e la tutela delle Leggi di ogni Governo, rifiutando comportamenti in contraddizione con le Istituzioni Religiose, governative e la morale comune ed essendo trasparente ed aperto a tutti gli individui che si riconoscono nelle sue finalità, senza distinzione di sesso.

L'Ordine di Sperone della Stola D'Oro si impegna solennemente ad informare le autorità interessate del Regno, il Capitano dell'Esercito, il Prefetto e lo Sceriffo di tutti i movimenti di gruppi armati in definizione esercito dell'Ordine diversi da quelli di movimenti consueti di pattugliamento delle strade, scorta sulle terre Duo Siciliane o missioni commerciali preventivamente accordate con lo Stato Maggiore del Regno.

I Cavalieri della Stola D'Oro mettono a disposizione i propri uomini per la costituzione di eserciti o guida di navigli e Il Regno delle Due Sicilie accorda tale diritto di formazione, solo ed esclusivamente in presenza di tali essenziali elementi:

- Esplicito consenso (o richiesta) scritto del Sovrano delle Due Sicilie o del Capo di Stato Maggiore alla costituzione dell’Esercito.
- Che l’Esercito seppur guidato da un membro dell’Ordine, agirà di concerto con lo Stato Maggiore del Regno.
- Che la richiesta di impiego di uomini sia riferita ai membri dell’Ordine ricompresi nei ruoli ufficiali dell'ordine.

Articolo III - Della Protezione
Il Regno delle Due Sicilie riconosce e difende l’Ordine di Sperone della Stola D'Oro, le sue regole, le sue tradizioni ed i suoi Princìpi, in cambio l’Ordine si impegna ad aiutare l’Esercito ed il Governo nella difesa del Regno da qualsivoglia attacco interno od esterno mirato alla destabilizzazione dello Stato legittimo. Tale attività potrà essere svolta sia attraverso vie diplomatiche, sia attraverso azioni militari con esclusivo riferimento ai membri residenti nel territorio veneziano.
L'Ordine di Sperano della Stola D'Oro si impegna a fornire al Regno delle Due Sicilie una copia dello Statuto, per chiarire quali sono i principi, le tradizioni, le regole di cui chiede protezione.

Articolo IV - Del Mantenimento della Pace e delle Missioni di Supporto Militare:
Nel caso in cui il Regno venisse attaccato o minacciato di attacco, l’Ordine eserciterà le proprie prerogative ed armi diplomatiche al fine di fare tutto il possibile per evitare conflitti.
In tempo di pace, L'Ordine si impegnerà a proteggere i più deboli e bisognosi a costo di rischiare la vita dei propri membri se necessario.

In nessun caso sarà richiesto all'Ordine dei Cavalieri della Stola D'Oro un intervento armato al di fuori dei confini del Regno delle Due Sicilie rivolto contro altre unità appartenenti all'Ordine o in aperto contrasto con i Principi dello stesso, salva la possibile assegnazione di patente da corsa.

Sarà data facoltà ai Cavalieri Stolati di poter comporre una divisione speciale dell'Esercito del Regno , in caso di "Campagna Militare" il loro Comando è di sola ed esclusiva competenza del Gran Maestro dell'Ordine e dello Stato Maggiore. Le modalità di ogni intervento militare dell'Ordine entro i confini del Regno saranno stabilite di concerto con lo Stato Maggiore del Regno e dal Gran Consiglio dell’Ordine.
E' data facoltà ai Cavalieri Stolati di alzare orifiamma battente insegne duosiciliane, dopo aver stipulato regolare contratto con il Regno, ed esser inseriti nel novero degli Eserciti del Regno delle Due Sicilie. Le spettanze dell'esercito sono quelle previste per gli eserciti regolari.

Articolo V – Dell’Ordine Pubblico
L'Ordine dei Cavalieri della Stola D'Oro potrà prestare il suo aiuto sotto qualsiasi forma al Regno delle Due Sicilie in caso si verificassero gravi eventi criminosi perpetrati da singoli o bande armate. Il Prefetto potrà, previa autorizzazione del Sovrano, prendere contatto con il Gran Maestro oppure i Luogotenenti operativi nel Regno delle Due Sicilie per richiederne l'intervento, affidandogli a quel punto la funzionalità operativa tattica e strategica.
L'Ordine si impegnerà nel ricordare ad ogni Prefetto investito da mandato dell'esistenza di tale concordato e delle possibilità da esso regolamentate.

Articolo VI - Delle Transazioni Pecuniarie e Scorte Armate
I Cavalieri Stolati parteciperanno attivamente ad attività economiche e scambi commerciali, inoltre potranno prestare il loro aiuto per effettuare scambi o altre operazioni per conto del Regno stesso, al fine di aiutare la giustizia e la pace delle Province, nel rispetto delle leggi degli altri Governi nei quali si andrà eventualmente ad operare.

Qualsiasi mercante per conto del Regno delle Due Sicilie potrà richiedere scorta armata per viaggiare in sicurezza e giungere a destinazione senza rischiare di essere aggredito o derubato da briganti.

Articolo VII - Delle Operazioni via Mare
L'Ordine della Stola D'Oro è autorizzato a detenere qualsiasitipo di nave, utilizzandola all'interno delle disposizioni delle leggi reali in vigore.
Il Capoporto potrà esser sostituito temporaneamente al momento del varo di navi costruite su territorio duosiciliano da un membro dell'Ordine e il Regno potrà intercedere per la costruzione di imbarcazioni su territori alleati.
Ogni armatore dell'Ordine che venga attaccato in mare da qualsiasi nave ha diritto, anche in assenza di specifici ordini, a reagire per difesa e ad affondare il vascello aggressore, qualora ve ne siano le possibilità.
E' facoltà della Corona Reale Duosiciliana l'assegnazione di patenti da corsa all'Ordine della Stola D'Oro.

Art. VIII - degli Obblighi
Il Gran Maestro dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro o un referente designato presso il Regno delle Due Sicilie , ha l'obbligo di tenere costantemente informati il Capo di Stato Maggiore e il Sovrano sul numero e sulla dislocazione dei propri uomini sul territorio reale.
Tale informazione avverrà tramite comunicazione mensile presso le sale di Palazzo Reale di Napoli adibite ai rapporti tra l'Ordine di Sperone della Stola D'Oro e il Regno delle Due Sicilie o, in alternativa, tramite missiva.

Articolo IX – De l’Isonomia
I membri dell’Ordine sono tenuti a rispettare tutte le leggi del Regno delle Due Sicilie fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
In caso di violazione di tale articolo, i Membri dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro saranno giudicato in base alle leggi del Regno delle Due Sicilie.

Articolo X - Delle Controversie e della Commissione
Questo Trattato non può essere modificato senza il consenso di entrambe le autorità competenti, l'Ordine di Sperone della Stola D'Oro e Il Regno delle Due Sicilie; ogni modifica verrà discussa dagli apparati diplomatici delle controparti firmatarie.
Nel caso in cui sorgano difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, o si volesse consiglio per una modifica al presente Trattato, l'Ordine e il Regno delle Due Sicilie, indiranno l'apertura di una Commissione paritetica da loro nominata. Detta commissione sarà composta da cinque membri designati dalla Corona Reale e cinque designati dall'Ordine di Sperone della Stola D'Oro, scelti fra rappresentanti che abbiano già svolto in passato cariche diplomatiche, militari e/o giuridiche. Essa si riunirà a Palazzo Reale di Napoli o presso la sede dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro, a seconda di chi ne abbia richiesto la riunione. I membri della commissione avranno 5 giorni per discutere e in seguito 48 ore per una prima votazione (che sarà valida se verrà raggiunta una maggioranza di 7/10).
Se tale votazione non sarà valida per mancanza di maggioranza, dopo una settimana la commissione si riunirà nuovamente, secondo le stesse modalità, per una seconda votazione (a maggioranza semplice di 6/10). Le astensioni dei membri della commissione abbasseranno il quorum.
Nel caso in cui neanche la seconda votazione sarà valida per mancanza di maggioranza, l'indagine verrà archiviata e le controparti potranno decidere in merito ai loro rapporti secondo le norme stabilite dal presente concordato.
La votazione, laddove raggiunga la maggioranza, avrà valenza obbligatoria per entrambi i soggetti.

Articolo XI - Della validità
Tale Concordato ha validità della durata di ogni mandato Reale e, qualora nessuno dei due contraenti manifestasse la volontà di interrompere tale collaborazione, si rinnoverà automaticamente ad ogni elezione regia. In caso contrario, verrà abrogato tramite comunicato ufficiale da affiggere pubblicamente in Taverna del Regno delle Due Sicilie, entro 30 giorni dalla scadenza ufficiale.

Articolo XII – Dell’Impegno reciproco
Il Regno delle Due Sicilie si impegna a rispettare il presente Trattato.
Il Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri della Stola D'Oro e tutti i suoi membri si impegnano a rispettare questo Trattato.
In caso di violazioni di qualsiasi natura del presente Concordato, la controparte lesa può richiedere un'indagine, alla Commissione di cui all'articolo X, per appurare e quantificare la violazione. Durante questo periodo il Concordato è da considerarsi congelato. L'indagine potrà anche quantificare monetariamente il danno subito dalla parte lese e richiederlo come risarcimento.

Per il Regno delle Due Sicilie

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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Empty08/09/12, 03:34 pm

Pubblichiamo?


Citazione :
CONCORDATO TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E L'ORDINE CAVALLERESCO DI SPERONE DELLA STOLA D'ORO

Con il presente Trattato, Sua Maestà Ferenç Petrus Vasa, Re delle Due Sicilie, Conte di Mignano, riconosce ufficialmente l’Ordine di Sperone della Stola D'Oro, rappresentato dal Gran Mestro Fly Della Carmagnola

Nel loro desiderio di collaborare insieme, sulla base di una reciproca amicizia e di cooperazione per l'ordine, la giustizia e la sicurezza delle città duosiciliane, l' Ordine di Sperone della Stola D'Oro e il Regno delle Due Sicilie, hanno voluto sigillare i loro sentimenti di reciproco rispetto sulla base di quanto segue.

Premessa - del Riconoscimento
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l’Ordine della Stola D'Oro come Ordine Militare Indipendente, rispettoso della Religione Aristotelica e di tutte le istituzioni rappresentanti fede religiosa, e fedele alle Leggi dei Governi legittimi e riconosciuti dal Regno, che offrono loro dimora.
Il Regno delle Due Sicilie altresì riconosce all'Ordine di Sperone della Stola D' Oro il privilegiato status di "Difensori della Patria".

Il Regno delle Due Sicilie rispetta la fedeltà dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro ai dettami del proprio Gran Maestro e di tutti gli organi del quale l’Ordine si è dotato per la gestione autonoma delle proprie risorse.
Per questo motivo, riconosce allo stesso il diritto di seguire tutte le disposizioni emesse da tali organi, entro il rispetto e le esigenze delle Leggi del Regno delle Due Sicilie.

Art. I – Del porto d’armi
I membri dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro hanno il diritto di portare armi, di qualsiasi natura esse siano, all'interno del territorio del Regno delle Due Sicilie.
Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti.
Il loro utilizzo è tuttavia sottomesso alla leggi del Regno e al rispetto dei doveri/privilegi del presente Trattato.

Articolo II – Del diritto di passaggio
Il Regno delle Due Sicilie accorda il diritto di libera circolazione (in singolo o in gruppi) ai membri dell’Ordine di Sperone della Stola D'Oro in quanto essi operano per il bene della collettività, professando il rispetto e la tutela delle Leggi di ogni Governo, rifiutando comportamenti in contraddizione con le Istituzioni Religiose, governative e la morale comune ed essendo trasparente ed aperto a tutti gli individui che si riconoscono nelle sue finalità, senza distinzione di sesso.

L'Ordine di Sperone della Stola D'Oro si impegna solennemente ad informare le autorità interessate del Regno, il Capitano dell'Esercito, il Prefetto e lo Sceriffo di tutti i movimenti di gruppi armati in definizione esercito dell'Ordine diversi da quelli di movimenti consueti di pattugliamento delle strade, scorta sulle terre Duo Siciliane o missioni commerciali preventivamente accordate con lo Stato Maggiore del Regno.

I Cavalieri della Stola D'Oro mettono a disposizione i propri uomini per la costituzione di eserciti o guida di navigli e Il Regno delle Due Sicilie accorda tale diritto di formazione, solo ed esclusivamente in presenza di tali essenziali elementi:

- Esplicito consenso (o richiesta) scritto del Sovrano delle Due Sicilie o del Capo di Stato Maggiore alla costituzione dell’Esercito.
- Che l’Esercito seppur guidato da un membro dell’Ordine, agirà di concerto con lo Stato Maggiore del Regno.
- Che la richiesta di impiego di uomini sia riferita ai membri dell’Ordine ricompresi nei ruoli ufficiali dell'ordine.

Articolo III - Della Protezione
Il Regno delle Due Sicilie riconosce e difende l’Ordine di Sperone della Stola D'Oro, le sue regole, le sue tradizioni ed i suoi Princìpi, in cambio l’Ordine si impegna ad aiutare l’Esercito ed il Governo nella difesa del Regno da qualsivoglia attacco interno od esterno mirato alla destabilizzazione dello Stato legittimo. Tale attività potrà essere svolta sia attraverso vie diplomatiche, sia attraverso azioni militari con esclusivo riferimento ai membri residenti nel territorio veneziano.
L'Ordine di Sperano della Stola D'Oro si impegna a fornire al Regno delle Due Sicilie una copia dello Statuto, per chiarire quali sono i principi, le tradizioni, le regole di cui chiede protezione.

Articolo IV - Del Mantenimento della Pace e delle Missioni di Supporto Militare:
Nel caso in cui il Regno venisse attaccato o minacciato di attacco, l’Ordine eserciterà le proprie prerogative ed armi diplomatiche al fine di fare tutto il possibile per evitare conflitti.
In tempo di pace, L'Ordine si impegnerà a proteggere i più deboli e bisognosi a costo di rischiare la vita dei propri membri se necessario.

In nessun caso sarà richiesto all'Ordine dei Cavalieri della Stola D'Oro un intervento armato al di fuori dei confini del Regno delle Due Sicilie rivolto contro altre unità appartenenti all'Ordine o in aperto contrasto con i Principi dello stesso, salva la possibile assegnazione di patente da corsa.

Sarà data facoltà ai Cavalieri Stolati di poter comporre una divisione speciale dell'Esercito del Regno , in caso di "Campagna Militare" il loro Comando è di sola ed esclusiva competenza del Gran Maestro dell'Ordine e dello Stato Maggiore. Le modalità di ogni intervento militare dell'Ordine entro i confini del Regno saranno stabilite di concerto con lo Stato Maggiore del Regno e dal Gran Consiglio dell’Ordine.
E' data facoltà ai Cavalieri Stolati di alzare orifiamma battente insegne duosiciliane, dopo aver stipulato regolare contratto con il Regno, ed esser inseriti nel novero degli Eserciti del Regno delle Due Sicilie. Le spettanze dell'esercito sono quelle previste per gli eserciti regolari.

Articolo V – Dell’Ordine Pubblico
L'Ordine dei Cavalieri della Stola D'Oro potrà prestare il suo aiuto sotto qualsiasi forma al Regno delle Due Sicilie in caso si verificassero gravi eventi criminosi perpetrati da singoli o bande armate. Il Prefetto potrà, previa autorizzazione del Sovrano, prendere contatto con il Gran Maestro oppure i Luogotenenti operativi nel Regno delle Due Sicilie per richiederne l'intervento, affidandogli a quel punto la funzionalità operativa tattica e strategica.
L'Ordine si impegnerà nel ricordare ad ogni Prefetto investito da mandato dell'esistenza di tale concordato e delle possibilità da esso regolamentate.

Articolo VI - Delle Transazioni Pecuniarie e Scorte Armate
I Cavalieri Stolati parteciperanno attivamente ad attività economiche e scambi commerciali, inoltre potranno prestare il loro aiuto per effettuare scambi o altre operazioni per conto del Regno stesso, al fine di aiutare la giustizia e la pace delle Province, nel rispetto delle leggi degli altri Governi nei quali si andrà eventualmente ad operare.

Qualsiasi mercante per conto del Regno delle Due Sicilie potrà richiedere scorta armata per viaggiare in sicurezza e giungere a destinazione senza rischiare di essere aggredito o derubato da briganti.

Articolo VII - Delle Operazioni via Mare
L'Ordine della Stola D'Oro è autorizzato a detenere qualsiasitipo di nave, utilizzandola all'interno delle disposizioni delle leggi reali in vigore.
Il Capoporto potrà esser sostituito temporaneamente al momento del varo di navi costruite su territorio duosiciliano da un membro dell'Ordine e il Regno potrà intercedere per la costruzione di imbarcazioni su territori alleati.
Ogni armatore dell'Ordine che venga attaccato in mare da qualsiasi nave ha diritto, anche in assenza di specifici ordini, a reagire per difesa e ad affondare il vascello aggressore, qualora ve ne siano le possibilità.
E' facoltà della Corona Reale Duosiciliana l'assegnazione di patenti da corsa all'Ordine della Stola D'Oro.

Art. VIII - degli Obblighi
Il Gran Maestro dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro o un referente designato presso il Regno delle Due Sicilie , ha l'obbligo di tenere costantemente informati il Capo di Stato Maggiore e il Sovrano sul numero e sulla dislocazione dei propri uomini sul territorio reale.
Tale informazione avverrà tramite comunicazione mensile presso le sale di Palazzo Reale di Napoli adibite ai rapporti tra l'Ordine di Sperone della Stola D'Oro e il Regno delle Due Sicilie o, in alternativa, tramite missiva.

Articolo IX – De l’Isonomia
I membri dell’Ordine sono tenuti a rispettare tutte le leggi del Regno delle Due Sicilie fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
In caso di violazione di tale articolo, i Membri dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro saranno giudicato in base alle leggi del Regno delle Due Sicilie.

Articolo X - Delle Controversie e della Commissione
Questo Trattato non può essere modificato senza il consenso di entrambe le autorità competenti, l'Ordine di Sperone della Stola D'Oro e Il Regno delle Due Sicilie; ogni modifica verrà discussa dagli apparati diplomatici delle controparti firmatarie.
Nel caso in cui sorgano difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, o si volesse consiglio per una modifica al presente Trattato, l'Ordine e il Regno delle Due Sicilie, indiranno l'apertura di una Commissione paritetica da loro nominata. Detta commissione sarà composta da cinque membri designati dalla Corona Reale e cinque designati dall'Ordine di Sperone della Stola D'Oro, scelti fra rappresentanti che abbiano già svolto in passato cariche diplomatiche, militari e/o giuridiche. Essa si riunirà a Palazzo Reale di Napoli o presso la sede dell'Ordine di Sperone della Stola D'Oro, a seconda di chi ne abbia richiesto la riunione. I membri della commissione avranno 5 giorni per discutere e in seguito 48 ore per una prima votazione (che sarà valida se verrà raggiunta una maggioranza di 7/10).
Se tale votazione non sarà valida per mancanza di maggioranza, dopo una settimana la commissione si riunirà nuovamente, secondo le stesse modalità, per una seconda votazione (a maggioranza semplice di 6/10). Le astensioni dei membri della commissione abbasseranno il quorum.
Nel caso in cui neanche la seconda votazione sarà valida per mancanza di maggioranza, l'indagine verrà archiviata e le controparti potranno decidere in merito ai loro rapporti secondo le norme stabilite dal presente concordato.
La votazione, laddove raggiunga la maggioranza, avrà valenza obbligatoria per entrambi i soggetti.

Articolo XI - Della validità
Tale Concordato ha validità della durata di ogni mandato Reale e, qualora nessuno dei due contraenti manifestasse la volontà di interrompere tale collaborazione, si rinnoverà automaticamente ad ogni elezione regia. In caso contrario, verrà abrogato tramite comunicato ufficiale da affiggere pubblicamente in Taverna del Regno delle Due Sicilie, entro 30 giorni dalla scadenza ufficiale.

Articolo XII – Dell’Impegno reciproco
Il Regno delle Due Sicilie si impegna a rispettare il presente Trattato.
Il Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri della Stola D'Oro e tutti i suoi membri si impegnano a rispettare questo Trattato.
In caso di violazioni di qualsiasi natura del presente Concordato, la controparte lesa può richiedere un'indagine, alla Commissione di cui all'articolo X, per appurare e quantificare la violazione. Durante questo periodo il Concordato è da considerarsi congelato. L'indagine potrà anche quantificare monetariamente il danno subito dalla parte lese e richiederlo come risarcimento.

Napoli, 4 Settembre 1460

Per il Regno delle Due Sicilie

Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro KnUKy

Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro 29gxtu


Per l'Ordine Cavalleresco di Sperone della Stola D'Oro

Il Gran Maestro, Fly Della Carmagnola

Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Xb51w
Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro 154eqgw



Sir Edward Loryx Lancaster, Ciambellano dell'Ordine della Stola D'Oro.

Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro LKLVD
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MessaggioTitolo: Re: Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Concordato con l'Ordine della Stola d'Oro Empty10/09/12, 05:10 pm

Chi tace acconsente procedo subito a pubblicarlo Very Happy.
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