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 Venezia

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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

Femmina
Numero di messaggi : 1519
Data d'iscrizione : 04.03.09

Venezia Empty
MessaggioTitolo: Venezia Venezia Empty17/04/09, 01:18 am

Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DELLA PROVINCIA DEGLI ABRUZZI E DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA

Articolo 1
I. La Provincia degli Abruzzi riconosce la Serenissima Repubblica di Venezia come Repubblica indipendente e sovrana.
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce la Provincia degli Abruzzi come Principato indipendente e sovrano.

II. L'ambasciata della Provincia degli Abruzzi nella Serenissima Repubblica di Venezia è considerata territorio sovrano della Provincia degli Abruzzi.
L'ambasciata della Serenissima Repubblica di Venezia negli Abruzzi è considerata territorio sovrano della Serenissima Repubblica di Venezia.

Articolo 2
I. Il Corpo Diplomatico degli Abruzzi, composto dal Principe, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Serenissima Repubblica di Venezia.
Il Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore e dai Consiglieri di Legazione dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Provincia degli Abruzzi.

II. La Provincia degli Abruzzi può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Provincia degli Abruzzi.
La Serenissima Repubblica di Venezia può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Provincia degli Abruzzi, esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Serenissima Repubblica di Venezia.

III. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

IV.Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.

Articolo 3
La Provincia degli Abruzzi autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia.
La Serenissima Repubblica di Venezia autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico degli Abruzzi.

Articolo 4
I.La Provincia degli Abruzzi si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Serenissima Repubblica di Venezia si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico degli Abruzzi su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
II. La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.

Articolo 5
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Fatto a l'Aquila, l'8 Marzo 1457

Per La Provincia degli Abruzzi

Ciambellano Morfeo di Arborea della Gherardesca detto Oneiros
Ambasciatore Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius
Principe Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984

Venezia F_Abverdem_2ad067c

Per la Repubblica di Venezia
Alessiomagno Ridolfi,
Barone di Colle d'Isola,
Doge della Serenissima Repubblica di Venezia
Venezia Ridvervu0

Cangrande III della Scala, Barone di Ripafratta, Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia
Ambasciatrice Benedetta Morgana Foscari Colleoni detta Camefew

Venezia VeneziaV

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Grevius

Grevius

Maschio
Numero di messaggi : 62
Data d'iscrizione : 06.03.09

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MessaggioTitolo: Re: Venezia Venezia Empty29/04/09, 03:32 pm

Citazione :
Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Provincia degli Abruzzi e la Serenissima Repubblica di Venezia

Nella loro grande saggezza, Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Principe degli Abruzzi, e Veronica Lagrande Foscari, Doge della Serenissima Repubblica di Venezia, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Provincia degli Abruzzi e della Serenissima Repubblica di Venezia, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia


Articolo I
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti, che si trovi in terra straniera oppure, per sfuggire alla giustizia, si sia recato nel territorio dell’altro contraente, dovrà, su richiesta, essere ricercato e preso, dopodichè, con decisione presa di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio delle quali l'individuo sia stato arrestato.

Articolo II
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l’infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III
1. Il pubblico ministero del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
2. Il giudice ricevente deve avere i dettagli del processo.
3. Il giudice ricevente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.

Articolo IV
I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Pubblici Ministeri, Rappresentanti Diplomatici) si impegnano a collaborare attivamente affinchè le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti.

Articolo V
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme dà diritto ad un’adeguata compensazione della parte danneggiata.

Articolo VI
1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
3. Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Firmato il 8 Aprile 1457 a L’Aquila

A nome della Provincia degli Abruzzi:

Principe Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984
Ciambellano Morfeo di Arborea della Gherardesca detto Oneiros
Ambasciatore Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius
Venezia F_Abverdem_2ad067c

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