Palazzo Reale di Napoli
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.



 
IndiceIndice  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  AccediAccedi  

Condividi
 

 Trattati

Visualizza l'argomento precedente Visualizza l'argomento successivo Andare in basso 
AutoreMessaggio
Nephti

Nephti

Femmina
Numero di messaggi : 2261
Località : Tagliacozzo
Data d'iscrizione : 13.11.15

Trattati Empty
MessaggioTitolo: Trattati Trattati Empty05/03/16, 11:50 am

Archivio dei Trattati in corso (prego riservare il primo post ad una lista dei trattati affiancati dalla data in cui sono stati firmati)
Torna in alto Andare in basso
Fedrick.



Maschio
Numero di messaggi : 455
Località : Sulmona R2S
Data d'iscrizione : 10.03.16

Trattati Empty
MessaggioTitolo: Re: Trattati Trattati Empty18/03/16, 04:14 pm

Citazione :
- Riconoscimento del Regno delle Due sicilie, in data 31 Luglio 1457
- Trattato d'amicizia tra il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena ed il Ducato di Milano, in data 26 Novembre 1457
- Trattato riguardante lo statuto degli ambasciatori, in data 15 Aprile 1462
- Trattato di cooperazione giudiziaria, in data 27 Gennaio 1463
- Nuovo trattato riguardante lo statuto degli ambasciatori che sostituisce il precedente, in data 20 Aprile 1464


Ultima modifica di Fedrick. il 20/04/16, 05:22 pm - modificato 2 volte.
Torna in alto Andare in basso
Fedrick.



Maschio
Numero di messaggi : 455
Località : Sulmona R2S
Data d'iscrizione : 10.03.16

Trattati Empty
MessaggioTitolo: Re: Trattati Trattati Empty18/03/16, 04:15 pm

Citazione :
Riconoscimento del Regno delle Due sicilie

Io Markus GianMaria Casanova, detto Skioppo, Duca di Milano Barone di Caorso riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie riconosco che:

- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e il ducato di Milano sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.


Firmato all'Ambasciata di Milano il 31 del mese di luglio dell'Anno di Grazia 1457


A nome del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole, Ciambellano Anziano


Trattati 29gxtu


A nome del ducato di Milano:


Markus GianMaria Casanova, detto Skioppo, Duca di Milano Barone di Caorso
Dama Maril Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano, Signora di San Gaudenzio


Trattati Sigilloducef8
Torna in alto Andare in basso
Fedrick.



Maschio
Numero di messaggi : 455
Località : Sulmona R2S
Data d'iscrizione : 10.03.16

Trattati Empty
MessaggioTitolo: Re: Trattati Trattati Empty18/03/16, 04:15 pm

Citazione :
Trattato d'amicizia tra il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena ed il Ducato di Milano.

Nella loro grande saggezza, Matilde Anneperenna Aleramica del Carretto, Regina delle Due Sicilie, Almavida D'Oria Boccanegra, detta Alarica,Signora di Siena e Marcus Tullius De Jourdonnais, detto Cicers, Duca di Milano, desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato, nel rispetto degli accordi precedentemente stipulati con altri stati. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena ed il Ducato di Milano s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.


Articolo V - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando agli altri contraenti un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi dispongono di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato a Napoli il 26 Novembre 1457


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Matilde Annaperenna Aleramica del Carretto, Regina delle Due Sicilie
Riccardo Federico D'Oria detto Riccardoix, Ciambellano Reale
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Cancelliere delle Due Sicilie

Trattati 29gxtu

In Rappresentanza della Repubblica di Siena:

Almavida D'Oria Boccanegra "Alarica" Signora di Siena
Sophie De Polignac Ciambellano Di Siena
Trattati SienaV

In Rappresentanza del Ducato di Milano:

Marcus Tullius De Jourdonnais, detto Cicers, Duca di Milano
Dama Maril Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano, Signora di San Gaudenzio e
messer Eleinad Ridolfi e Matte90 Ambasciatori del Ducato di Milano.

Trattati Sigilloducef8

Torna in alto Andare in basso
Fedrick.



Maschio
Numero di messaggi : 455
Località : Sulmona R2S
Data d'iscrizione : 10.03.16

Trattati Empty
MessaggioTitolo: Re: Trattati Trattati Empty18/03/16, 04:17 pm

Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Ducato di Milano e il Regno delle Due Sicilie

Nella loro grande saggezza, Augusta Lucilla De Claudis , Duchessa di Milano e Esmeralda Lavinia Rangrandow, Reggente del Regno delle Due Sicilie, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del ducato di Milano e del Regno delle Due Sicilie, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e sottoposto a giudizio secondo le leggi vigenti nello stato in cui ha commesso il crimine.

Articolo II - dell'applicazione del diritto del richiedente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra Pubblici Ministeri e Giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del richiedente.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il Pubblico Ministero richiedente si farà carico di redigere l'atto d'accusa, sottoponendo all'attenzione del collega le leggi e le prove su cui si basa.
Il Giudice ricevente dovrà emettere la sentenza basandosi sulle leggi dello stato richiedente. A conclusione del processo invierà tutti gli atti al collega, allegando anche un documento con le motivazioni della sentenza, qualora non fossero già adeguatamente e dettagliatamente espresse al momento del giudizio.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri dell'apparato giuridico dei due contraenti (Prefetti, Capitani e via dicendo) [/color]si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le informazioni relative a individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare ad un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio dell'imputato.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione :
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta:

Scheda d'identità di o degli individui:

Note:

Articolo VI - dei termini di giudizio
La denuncia deve essere valutata entro due settimane dalla comunicazione ed il processo avviato.
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra fasi processuali e pronuncia del verdetto.
Se i termini sono passati, le disposizioni del presente Trattato potranno essere annullate dallo stato che aveva inoltrato la denuncia.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.


Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato all'Ambasciata del Ducato di Milano a Napoli il XXVII giorno di Gennaio MCDLXIII

In nome del Regno delle Due Sicilie,

La Reggente

Trattati Tonks
Trattati 5aflh2 Trattati 2iabigy

Il Ministro degli Esteri
Trattati 2l92yit
Trattati R1lqhgTrattati 28i3pj5

In nome del Ducato di Milano,

Augusta Lucilla de Claudis, Duchessa di Milano
Trattati 24wudqc
Trattati 4AZfUT2

Sara Ferramosca, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Baronessa di Berceto

Trattati HEJpr
Trattati 1rZO1k2Trattati Sara8312

Torna in alto Andare in basso
Fedrick.



Maschio
Numero di messaggi : 455
Località : Sulmona R2S
Data d'iscrizione : 10.03.16

Trattati Empty
MessaggioTitolo: Re: Trattati Trattati Empty18/03/16, 04:17 pm

Citazione :
Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Ducato di Milano e del Regno delle Due Sicilie


Premessa - Composizione corpo diplomatico

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, è composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatori, Interpreti

b) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, è composto dal Sovrano, dai Governatori delle Provincie, dal Cancelliere, dal Ministro degli Esteri, dal Vice Ministro degli Esteri, dal Console e dall'Ambasciatore.

Articolo primo - I contraenti

a) Il Ducato di Milano riconosce il Regno delle Due Sicilie, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato Autonomo e Sovrano.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero (SRING).

b) L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.

Articolo secondo - L'immunità diplomatica

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Regno delle Due Sicilie.
Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Ducato di Milano.

b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, "persona non gradita".
Ciò comporta il decadimento immediato per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, "persona non gradita".
Ciò comporta il decadimento immediato per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva, privilegiata, riconosciuta, e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati, esclusi quelli di brigantaggio, assalto ai municipi o al Castello della capitale, per i quali i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.

Articolo terzo - La libera circolazione

a) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione, deve ricevere una missiva di avvenuta lettura della comunicazione.

c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Regno delle Due Sicilie può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano.
L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle Due Sicilie.

Articolo quarto - La protezione sul territorio

a) Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.
Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.

b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina , è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.

Articolo quinto - L'annullamento del trattato

a) Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 7 Maggio 1458, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.

b) Se uno degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Firmato a Castel Nuovo, Napoli il XV Giorno di Aprile, 1462

Per il Regno delle Due Sicilie

Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea
Regina del Regno delle Due Sicilie


Trattati 2ue4a3c Trattati 5aflh2

Filippo Francesco Vasa
Ministro degli Esteri del Regno delle Due Sicilie

Trattati 873E0343AE07078FEEA0E3BEA07DD369

Trattati VerdeuTrattati R1lqhg

Per il Ducato di Milano

Markus GianMaria Casanova
Duca del Ducato di Milano


Trattati Sigilloducef8Trattati V120

Alberto Decimo Bentivoglio
Gran Ciambellano del Ducato di Milano


Trattati CiambellanoVTrattati Pususigilliverde

Sara Ferramosca
Ambasciatrice del Ducato di Milano


Trattati Sara8312
Torna in alto Andare in basso
Fedrick.



Maschio
Numero di messaggi : 455
Località : Sulmona R2S
Data d'iscrizione : 10.03.16

Trattati Empty
MessaggioTitolo: Re: Trattati Trattati Empty20/04/16, 05:22 pm

Citazione :
Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e del Ducato di Milano

Articolo primo

L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.


Articolo secondo


a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.
Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatore, Interpreti, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.

b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro , "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:

- c.1) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano.
Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.

c) E' permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Duca in carica con il Gran Ciambellano del Ducato di Milano aprire un Consolato presso la Dogana Milanese, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.


Articolo quarto


a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.


Articolo quinto


Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.



Firmato a Napoli il 20/04/1464


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie

Sua Maestà la Regina
Ayla Nejla Dalia Sforza
Trattati 5aflh2Trattati Xawieh

Il Ministro degli Esteri

Camilla Melissa
Trattati R1lqhg

La Real Cancelliera
Elisabetta Maria D'Oria Borbone
Marchesa della Val di Sangro
Contessa di Albe

Trattati 2e64lmpTrattati Bebo5s

Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie
Federico da Sulmona
Barone di Altamura


Trattati B4xag2Trattati 30t1aj5


In rappresentanza del Ducato di Milano

Trattati CxSrkIa
Duchessa del Ducato di Milano

Trattati 4AZfUT2


Trattati LFb4OF2

Gran Ciambellano del Ducato di Milano

Trattati 1rZO1k2Trattati HVSAg2U


Trattati 5mSbyCZ
Ambasciatrice del Ducato di Milano

Trattati 1npmcXYTrattati WP62IMb
Torna in alto Andare in basso
Contenuto sponsorizzato




Trattati Empty
MessaggioTitolo: Re: Trattati Trattati Empty

Torna in alto Andare in basso
 
Trattati
Visualizza l'argomento precedente Visualizza l'argomento successivo Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Trattati
» Trattati con lo SRING
» Registro dei trattati
» Circa i trattati per protezione militare
» trattati militari regno siena-firenze

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Palazzo Reale di Napoli :: Milano-
Vai verso: