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 Charta Aristotelica di Napoli

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MessaggioTitolo: Charta Aristotelica di Napoli Charta Aristotelica di Napoli   Empty22/07/14, 11:52 pm

Charta Aristotelica di Napoli
Concordato tra Regno delle Due Sicilie e la Santa Chiesa Aristotelica Romana

* Preambolo

Con la presente il Regno delle Due Sicilie ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Regno delle Due Sicilie come Regno di Confessione Aristotelica e ne tutela e privilegia i Valori ed il Culto.

Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Concilio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.

Nel caso in cui lo spirito o le condizioni indicate dal Concordato venissero a mancare, o nel caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli seguenti, si dovrà indire al più presto una riunione a cui parteciperanno le rappresentative del Regno delle Due Sicilie e della Chiesa, per discutere del problema e trovare un compromesso amichevole.
Tutti coloro che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni indicate dal Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione, un Tribunale Episcopale o il Regno tramite il tribunale di una delle sue Province possono decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)


I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno


Art. I.1 – L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della Verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 – Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Regno delle Due Sicilie.

I.3 – La religione spinozista e i discepoli di Averroè hanno una visione errata di Dio, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e il Regno delle Due Sicilie, nel rispetto dei suoi sudditi, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:


I.3 bis – Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo parere scritto e vincolante del Primate del Regno.
I.3 ter – Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, il luogo(non più di una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re e dal Primate potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo.
I.3 quater – Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato impegnandosi a rispettare tutti i commi dell’art. I.3
I.3 quinquies – Qualora le Comunità Spinozista o Averroista presenti nel Regno non seguissero uno dei punti enunciati dagli articoli I.3, i membri coinvolti nella violazione saranno sottoposti a processo ecclesiastico con accusa "Insulto alla Chiesa ed ai suoi insegnamenti" e l’autorità temporale potrà decidere di perseguirli con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico


I.4 – Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi in accordo con l’ordinamento giuridico Duosiciliano delle terre del Regno delle Due Sicilie.

I.5 – La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità del Regno delle Due Sicilie, del Sovrano e dei Governatori nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essi governano.

I.6 – Tutte le violazioni alle disposizioni della parte I di questo concordato saranno considerate come un atto di eresia.


II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno


II.1 – Il Regno Duosiciliano e la Santa Chiesa locale, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto consultivo tra il Sovrano ,il Primate e i Governatori in carica in sale appositamente create o già esistenti, per cercare di conformare l'azione di governo del Regno ai principi di giustizia, amicizia ed equità Aristotelica.
Tale confronto non sarà mai vincolante ma avrà solo carattere consultivo ed ispiratore, senza limitare il potere temporale dei governi provinciali e regio che, nell'ambito dei princìpi sopra esposti, potranno rispondere alle diverse necessità amministrative nella maniera più adeguata per conseguire il bene del Regno e del popolo duosiciliano.
Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, o un membro del clero a sua scelta in sua sostituzione.
Il Sovrano e i Governatori possono, se lo ritengono necessario, delegare per tale dialogo un membro accreditato del Concilio Reale o del Consiglio Provinciale o un membro della Cancelleria in loro sostituzione.

II.2 – Il Primate o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che può compromettere la sicurezza del Regno, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso ed esclusivamente questo il Primate o suo delegato è tenuto ad informare la Curia e l’Assemblea Episcopale del Regno dopo averlo comunicato al Sovrano ed al Concilio Reale.

II.3 – Il Sovrano delle Due Sicilie dovrà essere battezzato, oppure avere un attestato da parte del Primate che dichiari che esso non è eretico condannato, apostata o scomunicato. Con i termini “eretici condannati” ci si riferisce a due possibili casi:
• persone che, partendo dalla situazione di eterodossi tollerati (quali uno spinozista o un averroista), divengono eretici condannati a seguito di denuncia e condanna da parte della Santissima Inquisizione,
• persone definite in partenza eretici condannati perché dediti al culto del senza nome.
Il Sovrano dovrà essere intronizzato e incoronato dal Primate L’incoronazione sancirà la legittimità del suo governo, riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa Aristotelica.
Nel caso non fosse battezzato il Sovrano del Regno dovrà comunque riconoscere ufficialmente l'autorità della Chiesa e della religione Aristotelica come religione ufficiale dello Stato ed impegnarsi a garantire il pieno rispetto di quanto stabilito in questo concordato.


II.3 bis – I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo) dovranno essere intronizzati dai rispettivi Arcivescovi o da un loro delegato. Essi dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato da parte dell’Arcivescovo competente che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica.


II.4 – Un membro del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, previo assenso scritto del Primate o del proprio Arcivescovo competente , ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.5 – Il Sovrano delle Due Sicilie, all'inizio del proprio mandato, nominerà un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale lo assisterà nel suo cammino. Nel caso il Sovrano non sia battezzato, tale chierico sarà ritenuto suo consigliere personale.


II.5bis – I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo), all'inizio del proprio mandato, nomineranno ciascuno un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale li assisterà nel loro cammino. Nel caso uno od entrambi i Governatori non siano aristotelici, tale chierico sarà ritenuto loro consigliere personale.


II.6 – Il Regno Delle Due Sicilie (Sovrano, Governatori) non proporranno mai all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per:
• i non battezzati che non siano in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
• chi sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.


III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile


III.1 – I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi e gli unici a produrre effetti civili riconosciuti dal Regno delle Due Sicilie

III.2 – Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietate nelle terre del Regno delle Due Sicilie

III.3 – La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e reali.

III.4 – La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni reali.
Per questo essa attiverà una stretta collaborazione con gli Atenei del Regno per garantire l'insegnamento delle materie della Via della Chiesa in maniera puntuale e precisa.
L'elenco dei docenti di tale via sarà oggetto di confronto mensile dal Primate del Regno in modo da evitare che eretici/scomunicati possano insegnare tali materie fuorviando il messaggio Aristotelico nell'insegnamento.

III.5 – I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ecclesiastica (Vedi paragrafo IV)

III.6 – Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione, tranne che dal Santo Padre o dal Sacro Collegio dei Cardinali.

III.7 – Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Sovrano e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante della Primazia può essere tollerata, solo nel caso in cui il Sovrano o i suoi consiglieri ne siano stati preventivamente informati.

III.8 – Il Sovrano e almeno un componente dei Governi d’Abruzzo e di Terra di Lavoro dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale svolte in Taverna del Regno o in pubblica piazza. L'assenza del Sovrano o di un rappresentante delle Province può essere tollerata solo nel caso in cui il Primate o il Vice Primate ne siano stati preventivamente informati.

III.9 – Su richiesta del Sovrano , il Primate si impegna ad assegnare un membro del clero duosiciliano all’Esercito del Regno in qualità di cappellano militare. In caso di guerra o di azioni militari rilevanti il Primate si occuperà del sostegno spirituale dei soldati, nel rispetto delle indicazioni dalla Curia o dall'Assemblea Episcopale.


IV - La Giustizia della Chiesa


IV.1 – Il Sovrano del Regno e i Governanti dei Principati afferenti al Regno, così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica di colpevolezza, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo dell'Ordine pubblico".

IV.2 – Sul territorio del Regno delle Due Sicilie sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale di Roma e il Tribunale Archiepiscopale di Capua. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 – Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 – Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso le Vidamie competenti.

• IV.4 bis: Le sanzioni pesanti, conformi alla carta dei giudici, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione da parte del Regno.
• IV.4 ter: Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica e nel rispetto della Carta dei Giudici.

IV.5 – I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 – Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Provincia il cui tribunale in gratibus sia competente. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.


V – Delle prerogative del Clero


V.1 – Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione al Sovrano e ai Prefetti interessati per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno del Regno. Tutti gli spostamenti e le azioni intraprese da compagnie militari che assistano il Primate e il clero dovranno essere concordate con lo Stato Maggiore Regio e il Ministro della Difesa al fine di non intralciare i compiti delle rispettive forze armate, non mettere a rischio vita ed integrità dei soldati e non arrecare danno al territorio. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi del Regno stesso, impegnandosi a seguire le leggi dello stesso e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico.
Per la regolamentazione degli aspetti militari della collaborazione tra la Chiesa e il Regno si rimanda alla parte VI.

V.2 – Il Vice-Primate o qual’ora ve ne fossero due entrambi e di comune accordo, qualora il Primate fosse assente o impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, subentreranno temporaneamente alla cattedra della Primazia, acquisendo diritti e doveri del Primate, come sancito dallo Statuto della Primazia degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano.

V.3 – I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza, compatibilmente con le risorse economiche e militari disponibili al momento, si impegnano a fornirla in tempi brevi.

V.4 – Il Regno aiuterà i chierici ordinati a divenire parroci In Gratibus,elargendo loro un prestito/dono, compatibilmente alle disponibilità di cassa del Regno o delle Province, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. (prestito non superiore ai 1000 ducati) Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi. Tale prestito sarà restituito immediatamente alla provincia/regno appena raggiunto il livello necessario In gratibus.

V.5 – I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede,insieme ai Vice-Primate e al Primate, quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno del Regno godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo V.6

V.6 – Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento , l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, tuttavia una commissione composta da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate del Regno, il Governatore della Provincia competente ed il Sovrano saranno chiamati a deliberare un parere consultivo a maggioranza, seppur non vincolante, per il giudice che si troverà ad arbitrare la causa.

V.7 – Un ecclesiastico in possesso di un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza, egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma non potrà essere costretto a compiere atti contrari ai precetti o alla morale Aristotelica.

V.8 – Il Regno delle Due Sicilie nella persona del Sovrano, si impegna a creare il Ministero Ecclesiale del Regno. La nomina del Ministro di tale dicastero sarà a scelta del Sovrano, tra Primate e i due Arcivescovi del Regno in carica, e oltre a svolgere la funzione di Ministro del Regno, sarà di diritto il Consigliere privato di Sua Maestà. Il membro della Primazia che avrà tale onere sarà vincolato dall'obbligo di fedeltà e segretezza di ogni membro del Concilio, tranne per i casi in cui vi sia una reale minaccia alla Fede aristotelica.

V.9 – La Corona Duosiciliana offre al Primate degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano il titolo di "Principe di Benevento" con annessi feudi, proprietà e latifondi. Il Primate amministrerà questo territorio a nome e per conto della Santa Chiesa del Sud Italia. Tale titolo è legato al ruolo che ricopre.
Il Primate adempirà ai doveri dell'essere nobile tranne a quelli contrari alla morale aristotelica (es. eventuale discesa in guerra) per i quali potrà o astenersi o inviare un suo emissario (solo a difesa del Regno).


VI - Della Marina


VI.8 – Il Regno delle Due Sicilie, su richiesta del Primate, favorirà la costruzione di navi di proprietà del clero, di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino equiparabili alle navi reali quindi senza nessuna commessa aggiuntiva rispetto al costo di costruzione. Queste navi saranno gestite, finanziate e in responsabilità alle pertinenti congregazioni romane della Santa Chiesa Aristotelica o al responsabile indicato dal Primate.
Le navi costruite saranno della Santa Chiesa Aristotelica o di una sua Congregazione ma non riguardano questo documento navi concesse in costruzione a Ordini terzi.

VI.9 – Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio della Provincia interessata o della Corona, e dietro esplicito parere positivo del Primate, concorreranno a supportare il Regno in caso di necessità e secondo le proprie possibilità.
Tale collaborazione sarà obbligatoria per tutte le navi per i primi 6 mesi dalla data del varo della nave stessa.
Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, il Regno delle Due Sicilie rifonderà al proprietario (sia esso una congregazione romana o una persona) la totalità delle spese documentate sostenute per le riparazioni.
Nessuna di queste navi, senza il consenso del Sovrano, non potrà mai attaccare un naviglio o un porto Duosiciliano pena l'annullamento di questo Concordato.

VI.9.1 – Il Primate è tenuto ad esprimere il proprio parere su tali richieste ufficiali di collaborazione entro e non oltre le 72 ore seguenti. La concessione verrà regolata da un apposito accordo temporaneo che fissi i termini di responsabilità della missione.

VI. 9.2 – Il Primate ed il Capitano della nave in questione dovranno avere accesso alle sale di coordinamento delle manovre navali.

VI.9.3 – Il Regno delle Due Sicilie garantirà l'approdo alle navi il cui uso rientra nel presente Concordato, sia a quelle armate nei cantieri duosiciliani, sia a quelle di altra provenienza ma iscritte in un apposito registro fornito al Regno. Tale garanzia è da intendersi estesa all'approdo per completare le manovre di sbarco e imbarco di passeggeri, o di riparazione del natante.

VI.10 – Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VI saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.

VI.11 – Tutte le navi dovranno regolarmente pagare le tasse portuali, siano esse tasse provinciali o reali, previste per il soggiorno nelle banchine del Regno, a meno che non vi sia esplicita dispensa scritta del Sovrano regnante in comune accordo col Governatore coinvolto.
Tutti i navigli saranno soggetti alle leggi marittime vigenti nel Regno e pagheranno secondo legge ogni danno o mancanza compiuta contro tale legge.

Firmato a Napoli il giorno XX del secondo mese dell'anno di grazia MCDLXII


Per il Regno delle Due Sicilie

Sua Maestà Aristotelica Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea
Regina del Regno delle Due Sicilie


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Sua Signoria Illustrissima Filippo Francesco Vasa,
Real Ministro degli Affari Esteri delle Due Sicilie

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Sua Altezza Allison Melhany Ludovisi,
Governatrice della Provincia di Terra di Lavoro

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Sua Altezza Pein Foscari Mukaza,
Governatore della Provincia degli Abruzzi
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Per la Santa Chiesa Aristotelica Romana:

Sua Eminenza Reverendissima, Il Cardinal Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo

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Charta Aristotelica di Napoli   34220677



Sua Eminenza Reverendissima, il Cardinale Vice-cancelliere della Congregazione degli affari del Secolo
Charta Aristotelica di Napoli   Firmamanoscrittadeversi
Charta Aristotelica di Napoli   2cr37kj


Sua Eminenza Reverendissima, il Prelato Plenipotenziario della Santa Chiesa Aristotelica Romana e Secondo Vice-Cancelliere della Congregazione degli affari del Secolo

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Charta Aristotelica di Napoli   Egal3


Sua Eminenza Reverendissima, il Cardinal Primate degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano, Vicarius Urbis, Segretario Generale della Congregazione degli affari del Secolo
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Charta Aristotelica di Napoli   79101420
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